(Nota Verbale - art. 1)
                                * * * 
  La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti  con  gli  Stati  -
ossequia distintamente l'Eccellentissima Ambasciata d'Italia  e,  con
riferimento alla nota verbale  n.  175,  in  data  25  gennaio  1994,
relativa all'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo tra la Santa Sede e
la  Repubblica  italiana  del   18   febbraio   1984,   che   apporta
modificazioni al Concordato lateranense, ha l'onore di confermare  da
parte della Santa Sede la seguente intesa: 
  "La Repubblica italiana  e  la  Santa  Sede,  in  prima  attuazione
dell'art. 10, n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo  addizionale
firmato a Roma il 18 febbraio  1984,  che  apporta  modificazioni  al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo  restando  quanto
stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre  1985  tra  l'autorita'
scolastica  e  la  Conferenza  episcopale   italiana   (decreto   del
Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1985,  n.  751),   hanno
determinato quanto segue: 
                               Art. 1. 
  Le  Parti  concordano  nel  considerare,   oltre   alla   teologia,
disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, n. 
2, comma 1, dell'accordo di  revisione  del  Concordato  18  febbraio
1984, ratificato con legge 25  marzo  1985,  n.  121,  la  disciplina
'Sacra Scrittura'.