(Nota Verbale - art. 2)
                               Art. 2. 
  I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle  discipline
di cui all'art. 1, conferiti dalle  facolta'  approvate  dalla  Santa
Sede,   sono   riconosciuti,   a   richiesta    degli    interessati,
rispettivamente come diploma universitario e come laurea con  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica,  su  conforme   parere   del   Consiglio   universitario
nazionale. Il riconoscimento e' disposto  previo  accertamento  della
parita' della durata del corso di studi  seguito  a  quella  prevista
dall'ordinamento universitario italiano per i  titoli  accademici  di
equivalente livello; si  dovra'  anche  accertare  che  l'interessato
abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di  13  annualita'
d'insegnamento   per   i   titoli   da   riconoscere   come   diploma
universitario, e pari a non meno di 20 annualita' d'insegnamento  per
i titoli da riconoscere come laurea. 
  Al predetto fine l'interessato dovra' produrre il titolo accademico
conseguito, corredato dall'elenco degli  esami  sostenuti,  in  copia
rilasciata dalla facolta' che  lo  ha  conferito,  autenticata  dalla
Santa Sede". 
  La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati -  si
vale della circostanza per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i  sensi
della sua piu' alta considerazione. 
   Dal Vaticano, 25 gennaio 1994 
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Eccellentissima Ambasciata d'Italia 
presso la Santa Sede 
ROMA