(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                        RIUNIONE DELLE PARTI 
   1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione  delle
sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei paesi della CEE per  i
problemi ambientali e dell'acqua. La prima riunione  delle  Parti  e'
convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore  della
presente Convenzione. 
Successivamente le Parti si riuniscono in  ogni  altro  momento  come
possono ritenerlo necessario in una delle loro riunioni o qualora una
di loro ne faccia  domanda  per  iscritto,  sotto  riserva  che  tale
domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei  mesi
dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato. 
   2. Le Parti  seguono  costantemente  l'attuazione  della  presente
Convenzione, e, avendo questo obiettivo in mente: 
   a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche
nell'ambito della valutazione dell'impatto  ambientale  in  vista  di
migliorare ulteriormente le  procedure  di  valutazione  dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero; 
   b) si comunicano reciprocamente  le  informazioni  ricavate  dalla
conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o
di altre intese relative alla valutazione dell'impatto ambientale  in
un contesto transfrontaliero, di cui una o piu' di loro sono parti; 
   c) sollecitano se del caso, i servizi dei Comitati  scientifici  e
degli  organismi  internazionali  competenti  riguardo  a   questioni
metodologiche  e  tecniche  pertinenti   alla   realizzazione   degli
obiettivi della presente Convenzione; 
   d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano  per  consenso
il regolamento interno delle loro riunioni; 
   e) esaminano e se del caso adottano proposte di  emendamento  alla
presente Convenzione; 
   f) Prendono in considerazione ed intraprendono ogni  altra  azione
che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.