Articolo 11 RIUNIONE DELLE PARTI 1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei paesi della CEE per i problemi ambientali e dell'acqua. La prima riunione delle Parti e' convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento come possono ritenerlo necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato. 2. Le Parti seguono costantemente l'attuazione della presente Convenzione, e, avendo questo obiettivo in mente: a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero; b) si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o piu' di loro sono parti; c) sollecitano se del caso, i servizi dei Comitati scientifici e degli organismi internazionali competenti riguardo a questioni metodologiche e tecniche pertinenti alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione; d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni; e) esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente Convenzione; f) Prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.