(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
      DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 
   1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale  da
sottoporre all'autorita'  competente  della  Parte  di  origine  deve
contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II. 
   2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita  tramite,  come
opportuno, un organo comune qualora esista, la  documentazione  sulla
valutazione dell'impatto ambientale. Le  Parti  interessate  adottano
disposizioni  affinche'  tale  documentazione  sia  distribuita  alle
Autorita' ed al pubblico della Parte colpita nelle zone  suscettibili
di  essere  colpite  e  affinche'  le  osservazioni  formulate  siano
trasmesse  all'autorita'  competente  della  Parte   d'origine,   sia
direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un
termine ragionevole prima che una decisione definitiva  sia  adottata
riguardo all'attivita' proposta.