(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
               COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE 
   Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali  o
multilaterali o le altre intese in vigore  o  concluderne  altre  per
adempiere agli obblighi che loro incombono ai  sensi  della  presente
Convenzione. Questi accordi o  altre  intese  possono  essere  basati
sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.