(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
Ai fini di estradizione tra le Parti contraenti della Convenzione del
1990, la Repubblica ellenica non fara' uso delle proprie riserve for-
mulate in merito agli articoli 7, 18 e 19 della  Convenzione  europea
di estradizione del 13 dicembre 1957.