(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
Ai fini dell'assistenza giudiziaria in materia penale  tra  le  Parti
contraenti della Convenzione del 1990,  la  Repubblica  ellenica  non
fara' uso della propria riserva formulata in merito agli articoli 4 e
11 della Convenzione europea di  assistenza  giudiziaria  in  materia
penale del 20 aprile 1959.