(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della
Repubblica ellenica copia conforme della Convenzione del  1990  nelle
lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 
2. Il testo della Convenzione del  1990,  nella  versione  in  lingua
greca, viene allegato al presente  Accordo  e  fa  fede  alle  stesse
condizioni dei testi della Convenzione del  1990  nelle  versioni  in
lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 
In fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
apposto la loro firma in calce al presente Accordo. 
Fatto a  Madrid,  il  sei  novembre  millenovecentonovantadue,  nelle
lingue francese, greca, italiana, olandese,  portoghese,  spagnola  e
tedesca, i sette testi  facenti  ugualmente  fede,  in  un  esemplare
originale, che verra' depositato presso gli archivi del  Governo  del
Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia  conforme  a
ciascuna delle Parti contraenti. 
Per il Governo del Regno del Belgio 
 
Per il Governo della Repubblica federale di Germania 
 
Per il Governo della Repubblica ellenica 
 
Per il Governo del Regno di Spagna 
 
Per il Governo della Repubblica francese 
 
Per il Governo della Repubblica italiana 
 
Per il Governo del granducato del Lussemburgo 
 
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi 
 
Per il Governo della Repubblica portoghese 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico