Articolo 7 1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo. Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimettera' copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica ellenica Per il Governo del Regno di Spagna Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del granducato del Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica portoghese Parte di provvedimento in formato grafico