(Capitolo II)
                             Capitolo II 
                      EFFETTUAZIONE DELLE PROVE 
 
Art. 7 - Domanda per l'omologazione di un prototipo di motori o per 
il riconoscimento di un prototipo di idrogetti 
1.  -  Per  l'omologazione  di  un  prototipo  di  motori  o  per  il
riconoscimento di un prototipo  di  idrogetti,  il  costruttore  deve
presentare  domanda  ad  uno  degli  enti  tecnici,  corredata  della
documentazione tecnica di cui al successivo articolo 8. 
2. - La domanda deve essere firmata dal costruttore e  deve  indicare
il luogo dove debbono essere scelti dall'ente tecnico  gli  esemplari
dei motori da sottoporre alle prove, il laboratorio presso  il  quale
si  intenda  effettuare  le  prove  o  la  persona  responsabile  che
partecipera' alle prove stesse. Nel caso in cui nella  domanda  venga
indicato il laboratorio dell'ente tecnico  e  le  prove  non  possano
essere ivi effettuate, il costruttore dovra'  indicare  presso  quale
altro laboratorio intenda effettuare le prove stesse. 
3. - Alla domanda deve essere allegata, inoltre,  l'attestazione  del
versamento previsto dalla tabella  annessa  alla  Legge  11  febbraio
1971. n 50 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Art. 8 - Allegati alla domanda di cui all'articolo 7 
1. - Alla domanda per l'omologazione di un prototipo di motori o  per
il riconoscimento di un prototipo di idrogetti devono essere allegati
gli atti tecnici costituiti da una dettagliata monografia del motore,
con l'indicazione, in particolare, delle seguenti caratteristiche: 
A) per i motori di tipo diesel: 
 a) sigla di individuazione del tipo di motore; 
 b) numero dei tempi; 
 c) numero dei cilindri; 
 d) diametro dei cilindri; 
 e) corsa degli stantuffi; 
 f) cilindrata; 
 g) rapporto geometrico di compressione; 
 h) caratteristiche delle luci di scarico e di aspirazione; 
 i) caratteristiche dei collettori di scarico e di aspirazione; 
 l) alzata massima e caratteristiche delle valvole; 
 m) valori della potenza massima di esercizio e della potenza 
    continuativa,  nonche'  dei  corrispondenti  numeri  di  giri  al
    minuto; 
 n) massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabili dal 
    motore e corrispondente potenza; 
 o) temperature massime dei fluidi di raffreddamento, di 
    lubrificazione e dei gas di scarico  ancora  compatibili  con  il
    corretto funzionamento del motore per almeno un'ora; 
 p) condizioni limitative (eccesso d'aria o ragioni termiche) per i 
    motori senza turbosoffiante; 
 q) tipo e caratteristiche dettagliate del sistema di iniezione 
    relativa taratura e relativa sigla di individuazione 
 r) tipo e taratura degli iniettori; 
 s) tipo e caratteristiche dettagliate dell'eventuale impianto di 
    sovralimentazione, relative sigle di individuazione ed  eventuale
    sistema di refrigerazione ; 
 t) tipo di raffreddamento del motore; 
 u) caratteristiche del combustibile previsto; 
 v) caratteristiche dell'olio lubrificante previsto; 
 w) curve caratteristiche del motore (precisare lo standard usato per 
    la loro determinazione); 
 z) massa del motore (nel caso di serbatoio incorporato si considera 
    la massa del serbatoio riempito a meta'), 
B) per i motori a carburazione: 
 a) sigla di individuazione del tipo del motore; 
 b) numero dei tempi; 
 c) numero dei cilindri; 
 d) diametro dei cilindri; 
 e) corsa degli stantuffi; 
 f) cilindrata; 
 g) rapporto geometrico di compressione; 
 h) valori della potenza massima di esercizio e della potenza 
    continuativa,  nonche'  dei  corrispondenti  numeri  di  giri  al
    minuto; 
 i) massimo numero di giri al minuto meccanicamente sopportabili dal 
    motore e corrispondente potenza; 
 l) temperature massime dei fluidi di raffreddamento, di 
    lubrificazione e dei gas di scarico  ancora  compatibili  con  il
    corretto funzionamento del motore per almeno un'ora; 
 m) tipo e caratteristiche dettagliate del carburatore e 
    dell'eventuale  pompa  di   iniezione   e   relative   sigle   di
    individuazione; 
 n) caratteristiche delle luci di scarico e di aspirazione; 
 o) caratteristiche dei collettori di scarico e di aspirazione; 
 p) diagramma della distribuzione; 
 q) alzata massima e caratteristiche delle valvole; 
 r) tipo e caratteristiche dettagliate dell'eventuale impianto di 
    sovralimentazione, relative sigle di individuazione ed  eventuale
    sistema di refrigerazione ; 
 s) tipo di raffreddamento del motore; 
 t) sistema di accensione e relativa taratura; 
 u) grado termico delle candele; 
 v) tipo e taratura degli iniettori; 
 w) caratteristiche del combustibile previsto; 
 x) caratteristiche dell'olio lubrificante previsto (nel caso in cui 
    il lubrificante miscelato nel combustibile, precisare la relativa
    percentuale); 
 y) curve caratteristiche del motore (precisare lo standard usato per 
    la loro determinazione); 
 z) massa del motore (nel caso di serbatoio incorporato si considera 
    anche la massa del serbatoio riempito a meta'); 
C) per gli idrogetti: 
 a) la sigla di individuazione dell'idrogetto; 
 b) le dimensioni e la forma della bocca di presa e della condotta di 
    aspirazione; 
 c) il tipo della pompa; 
 d) il diametro della girante, il numero ed il passo delle relative 
    pale ed il rapporto area sviluppata/area disco; 
 e) il diametro e la forma degli ugelli standard; 
 f) i valori di potenza al freno dei motori ai quali puo' essere 
    convenientemente accoppiato; 
 g) il numero di giri al minuto corrispondenti; 
 h) la massa dell'idrogetto, sia vuoto che con l'acqua operante, per 
    ogni tipo di ugello previsto; 
D) per i motori elettrici: 
 a) la sigla di individuazione del tipo del motore; 
 b) tensione di alimentazione; 
 c) valore della potenza massima di esercizio e della corrente 
    assorbita a tale potenza; 
 d) valore della potenza continuativa e della corrente assorbita a 
    tale potenza; 
 e) massimo numero dei giri al minuto sopportabili dal motore; 
 f) numero di giri al minuto corrispondenti alle dette potenze; 
 g) massa del motore. 
2. - L'ente tecnico, a comprova dei dati suelencati, ha  facolta'  di
chiedere una documentazione tecnica suppletiva,  qualora  lo  ritenga
necessario. 
Art. 9 - Domanda per il rilascio del certificato di potenza di motori 
presentati in singolo esemplare 
1. - Per il  rilascio  del  certificato  di  potenza  di  un  singolo
esemplare di motore, deve essere presentata domanda ad uno degli enti
tecnici (tramite  l'ufficio  marittimo  o  quello  provinciale  della
motorizzazione civile che rilascera'  il  "Certificato  d'uso"  o  la
licenza di navigazione) corredata di tutte le indicazioni  dirette  a
definire le caratteristiche fondamentali del motore  e  con  allegata
l'attestazione del versamento previsto  dalla  tabella  annessa  alla
legge  11  febbraio  1971,  n.  50  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
2. - L'ente tecnico, a comprova dei dati elencati all'articolo 8,  ha
facolta' di chiedere una documentazione tecnica  suppletiva,  qualora
lo ritenga necessario. 
Art. 10 - Data di effettuazione delle prove 
1 - L'ente tecnico, non appena da parte degli interessati siano messi
a disposizione  del  laboratorio  i  motori  (ovvero  il  motore)  da
sottoporre alle prove, stabilisce  la  data  di  effettuazione  delle
prove stesse, dandone comunicazione agli interessati medesimi. 
Art. 11 - Caratteristiche del laboratorio e relativa strumentazione 
1. - Il laboratorio deve essere munito  di  tutta  la  strumentazione
necessaria per la determinazione delle grandezze  caratteristiche  da
rilevare in applicazione delle presenti norme. 
2. - Il costruttore  deve  assicurare  la  disponibilita'  presso  il
laboratorio  del  personale  e  delle  attrezzature  occorrenti   per
l'effettuazione delle prove. 
3. - Il freno adottato deve essere idoneo alla  potenza  erogata  dal
motore, nonche' regolarmente bilanciato e tarato. 
4. - La precisione  della  bilancia  dinamometrica  del  freno  o  di
sistemi equivalenti deve essere entro i limiti di  (+  o  -)  2%  dei
valori della coppia nel campo da rilevare. 
5. - Il numero dei giri  al  minuto  puo'  essere  misurato  sia  con
contagiri continuo che istantaneo, la cui precisione deve essere  nei
limiti di (+ o -) 2% dei valori del  numero  di  giri  nel  campo  da
rilevare. 
6. - La potenza calcolata sulla base dei valori misurati della coppia
e del  numero  dei  giri  suddetti  non  deve  presentare  un  errore
superiore a (+ o -) 3%. 
7.  -   Per   il   consumo   del   combustibile   o   della   miscela
olio-combustibile dovranno essere impiegati  dispositivi  aventi  una
precisione del (+ o -) 3% del valore da rilevare. 
8. - Per la misura della pressione ambientale devono essere impiegati
barometri con la precisione di (+ o -) 0,5%. 
9. - Per la misura delle pressioni devono essere impiegati  manometri
aventi la precisione nei limiti di (+ o -) 5% del valore da rilevare. 
10. -  Per  la  misura  delle  temperature  devono  essere  impiegati
termometri aventi la precisione di (+ o -) 2›C. 
11. - La  temperatura  dell'acqua  di  raffreddamento  per  i  motori
raffreddati ad acqua in ciclo  aperto  deve  essere  all'entrata  del
motore non inferiore a 293 K (20›C), e deve essere mantenuta il  piu'
possibile costante durante l'esecuzione della prova. 
12. - I motori raffreddati  ad  aria  devono  essere  provati  in  un
ambiente la cui temperatura sia non inferiore a 293 K (20›C), e  deve
essere mantenuta il  piu'  possibile  costante  durante  l'esecuzione
della prova. 
13. -  Per  quanto  riguarda  le  prove  dei  motori  fuoribordo,  il
laboratorio deve essere munito di un'apposita vasca  nella  quale  va
immerso il piede del motore. La sistemazione  di  prova  deve  essere
tale che gli organi in  movimento  (albero  portelica  ed  albero  di
trasmissione di collegamento al freno) non vengano  in  contatto  con
l'acqua della vasca. 
14. - Lo scarico dei gas deve essere  convogliato  fuori  della  sala
prove all'atmosfera senza provocare  sensibili  contropressioni  allo
scarico. 
15. - La temperatura dell'acqua nella vasca deve essere non inferiore
a 293 K (20›C) e deve essere mantenuta  il  piu'  possibile  costante
durante l'esecuzione della prova. 
Art. 12 - Scelta del motore prototipo da sottoporre alla prova 
1. - Per l'omologazione, il motore prototipo da sottoporre alla prova
deve essere scelto dall'ente tecnico nel seguente modo: 
a) per motori di potenza massima di esercizio dichiarata inferiore  a
18,4 kW, il motore da provare deve essere scelto tra almeno 10 motori
dello stesso tipo messi a disposizione dal costruttore; 
b) per i motori di potenza massima di esercizio dichiarata  uguale  o
superiore a 18,4 kW, ma inferiore a 75 kW, il motore da provare  deve
essere  scelto  tra  almeno  motori  dello  stesso   tipo   messi   a
disposizione dal costruttore; 
c) per i motori di potenza massima di esercizio dichiarata  uguale  o
superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW, il motore da  provare  deve
essere  scelto  tra  almeno  3  motori  dello  stesso  tipo  messi  a
disposizione dal costruttore; 
d) per i motori di potenza massima di esercizio  dichiarata  maggiore
di 150 kW, la prova va eseguita sul motore messo a  disposizione  dal
costruttore. 
2. - Il motore da sottoporre a prova deve essere conforme in tutti  i
suoi organi alle caratteristiche dichiarate  dal  costruttore  per  i
motori dello stesso tipo di normale produzione. Esso,  inoltre,  deve
avere le stesse tarature e le stesse regolazioni previste per i detti
motori. Esso, infine, deve essere  munito  di  tutti  gli  accessori,
compresa la eventuale carenatura, con l'esclusione dell'elica, cosi' 
come posto in vendita 
3. - Il  motore  scelto  per  la  prova  deve  essere  opportunamente
imballato e sigillato e portato al laboratorio in modo che  esso  non
venga manomesso o alterato. 
4. - I motori da produrre in serie devono essere  contrassegnati  con
un numero od una sigla alfa numerica di identificazione, direttamente
stampigliati sul motore in maniera  da  non  poter  essere  alterati,
asportati o sostituiti. 
Art. 13 - Effettuazione delle prove 
1. I motori da provare devono essere stati preliminarmente sottoposti
ad un ciclo di rodaggio secondo le istruzioni fornite dal costruttore
ed alla presenza della persona responsabile che partecipa alle prove. 
2.  -  Il  ciclo  di  prova  stabilito  dalle  presenti  norme  sara'
effettuato tenendo conto delle seguenti precisazioni: 
a) per motori diesel la potenza massima di esercizio del motore  deve
essere controllata  al  numero  di  giri  al  minuto  dichiarati  dal
costruttore; 
b) per i motori a carburazione la potenza massima  di  esercizio  del
motore deve essere controllata con il  comando  dell'acceleratore  in
posizione di massima alimentazione,  al  numero  di  giri  al  minuto
dichiarati dal costruttore, salvo quanto specificato alla  successiva
lettera e); 
c)  la  potenza  massima  di  esercizio  (riferita  alle   condizioni
standard) sara' quella dichiarata  dal  costruttore,  sempre  che  la
differenza  tra  valore  medio  misurato  (riferito  alle  condizioni
standard) e  valore  dichiarato  sia  risultato  in  valore  assoluto
inferiore o uguale alla tolleranza complessiva di misura, pari al 3%; 
d) in caso diverso, per la potenza massima di esercizio sara' assunto
il  valore  medio  misurato  (riferito  alle   condizioni   standard)
arrotondato come di seguito indicato, 
e)  per  potenza  massima  di  esercizio   superiore   a   18,4   kW,
l'arrotondamento sara' fatto  nel  limite  di  0,5  kW,  per  potenze
inferiori od uguali a 18,4 kW e superiori a 6 kW nel limite di 0,2 kW
e per potenze inferiori od uguali a 6 kW nel limite di 0,125 kW; 
f) per valore medio misurato si intende la media  di  quattro  valori
misurati durante le prove di funzionamento alla  massima  potenza  di
esercizio dopo le tre ore di funzionamento alla potenza continuativa; 
g) i rilevamenti dei dati devono essere effettuati dopo ogni periodo 
di funzionamento di 15 minuti 
h) nell'arco di tempo in cui si effettuano i rilevamenti  suddetti  i
valori di coppia al freno e del  numero  di  giri  al  minuto  devono
rimanere entro i limiti di precisione indicati all'articolo 11. 
i) i consumi specifici di combustibile o di miscela olio-combustibile
saranno riferiti alla potenza massima  di  esercizio,  non  corretta,
effettivamente erogata dal motore durante il rilevamento; 
l) per i motori a carburazione l'ente tecnico puo', a  suo  esclusivo
giudizio, rilevare preliminarmente al banco la  curva  caratteristica
del motore con il comando dell'acceleratore in posizione  di  massima
alimentazione, fino  al  numero  di  giri  al  minuto  meccanicamente
sopportabile dal motore, per accertare  che  la  potenza  massima  di
esercizio, dichiarata dal costruttore, sia  praticamente  coincidente
con la massima potenza che il motore puo' erogare, 
m) in caso contrario, il costruttore dovra'  dimostrare  tecnicamente
che i  giri  al  minuto  dichiarati  sono  effettivamente  i  massimi
sopportabili dal motore e che,  comunque,  essi  non  possono  essere
superati in relazione ai tipi  di  eliche  previste  dal  costruttore
medesimo; 
n) per i  motori  elettrici  le  disposizioni  di  cui  alle  lettere
precedenti non sono applicabili. Le prove devono essere effettuate in
accordo alle norme C.E.I. applicabili. 
Art. 14 - Ripetizione delle prove 
1. - Il costruttore ha facolta'  di  chiedere  la  ripetizione  delle
prove. In tal caso le prove  sono  effettuate  su  almeno  due  altri
motori dello stesso tipo da scegliersi con le modalita' stabilite  al
precedente articolo 12. 
Art. 15 - Verbale delle prove sul motore o degli accertamenti 
sull'idrogetto 
1. -  Il  verbale  delle  prove  o  degli  accertamenti,  predisposto
dall'ente tecnico, deve essere firmato anche dalla persona incaricata
dal costruttore di partecipare alle prove. 
2. - A tale verbale, nel caso di omologazione  del  prototipo  di  un
motore, deve essere allegato un prospetto  contenente  tutti  i  dati
caratteristici  del  motore  ed  una  dichiarazione  del  costruttore
attestante che il motore provato b del tutto identico  ai  motori  di
normale produzione dello stesso tipo e regolato allo stesso modo. 
3. - Per quanto riguarda gli idrogetti occorre  inoltre  allegare  al
verbale un prospetto con tutti i dati  caratteristici  dell'idrogetto
ed una  dichiarazione  del  costruttore  attestante  che  l'idrogetto
verificato e' del tutto identico a quelli di normale produzione dello
stesso tipo. 
Art. 16 - Atto di omologazione del motore o di riconoscimento 
dell'idrogetto 
1. - L'atto di  omologazione  del  motore,  compilato  in  base  alle
indicazioni  contenute  nel  verbale  delle  prove,   o   l'atto   di
riconoscimento dell'idrogetto, compilato  in  base  alle  indicazioni
contenute nel verbale di accertamento, sono rilasciati al costruttore
dal Registro italiano navale, per conto del  Ministero  della  marina
mercantile, qualora le prove stesse o gli  accertamenti  siano  stati
effettuati dal predetto ente  oppure  dal  Ministero  dei  trasporti,
qualora le prove o gli accertamenti siano stati effettuati  dall'ente
tecnico di detto Ministero. 
2. - Quando le prove sono effettuate dal  Registro  italiano  navale,
detto ente invia al Ministero della marina mercantile e a quello  dei
trasporti la copia dell'atto di omologazione.  Qualora  lo  ritengano
necessario i predetti Ministeri possono chiedere al Registro italiano
navale  copia  del  verbale  delle  prove  ed  ogni  altro  documento
necessario. 
3. - Quando le prove sono effettuate dall'ente tecnico del  Ministero
dei trasporti, tale Ministero trasmette  l'atto  di  omologazione  al
Ministero della marina mercantile ed al Registro  italiano  navale  i
quali se lo ritengono necessario, possono chiedere anche la copia del
verbale delle prove ed ogni altro documento necessario. 
4. - Gli estremi dell'atto di  riconoscimento  dell'idrogetto  devono
essere stampigliati sull'idrogetto in posizione facilmente visibile. 
Art. 17 - Dichiarazione di conformita' 
1. - Per ciascun esemplare di motore di una serie  il  cui  prototipo
sia stato omologato il costruttore deve rilasciare una  dichiarazione
di conformita' redatta come da Modello allegato alle presenti norme. 
Art. 18 - Rilascio delle certificazioni relative ai motori 
1. - Il certificato d'uso o la licenza di navigazione (parte apparato
motore) vengono compilati dalle Autorita' Marittime  o  dagli  Uffici
Provinciali   della   Motorizzazione   Civile   sulla   base    della
dichiarazione di conformita' rilasciata  dal  costruttore  a  seguito
della omologazione intervenuta per effetto delle  prove  eseguite  da
uno degli enti tecnici. 
Art. 19 - Certificazione della potenza massima di esercizio di motori 
prsentati in singolo esemplare 
1. - La certificazione della potenza massima di esercizio  rilasciata
per il singolo motore provato al banco, deve recare i  dati,  desunti
dal verbale, necessari per la compilazione del documento di bordo 
relativo a tale motore 
Art. 20 - Accertamento della potenza massima di esercizio di motori 
presntati in singolo esemplare 
1. - L'accertamento della potenza massima di esercizio di  un  motore
presentato in singolo esemplare e' subordinato all'espletamento delle
stesse  prove  indicate   all'articolo   13,   tenuto   conto   delle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, sempre che l'ente tecnico  a
proprio motivato giudizio e sotto la propria responsabilita' non 
ritenga di poter omettere talune delle prove sopra richiamate 
2. - Per i motori presentati in singolo  esemplare  che,  a  giudizio
dell'ente tecnico, risultino anche nella sigla di individuazione  del
tipo o modello identici  ad  altro  motore  gia'  omologato,  possono
essere assunti, ai fini dell'accertamento della potenza massima, i 
risultati rilevati nelle prove di omologazione 
Art. 21 - Accertamento della potenza massima dl esercizio di motori 
derivati 
1. - La ditta  che  modifica  i  motori  di  altro  costruttore  puo'
richiedere  l'omologazione  del  prototipo  del  motore  derivato,  a
condizione  che  presenti  l'assenso  del  costruttore   del   motore
originario, in cui siano indicate, tra l'altro, la  denominazione  di
entrambi i motori e  le  eventuali  condizioni  tecniche  che  devono
essere osservate nella modifica. 
Art. 22 -Accertamento della potenza massima di esercizio  del  motori
esistenti originariamente installati a bordo di unita' non da diporto
1. - Per l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori
esistenti originariamente installati su  unita'  non  destinate  alla
navigazione da diporto, si applicano le norme contenute nell'articolo
20 tenendo conto dei dati indicati nei documenti di bordo e di  altre
eventuali indicazioni fornite dal costruttore del motore. 
 
                            Capitolo III 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 23 
1. - Le prove per l'omologazione del prototipo dei motori di  cui  al
Capitolo II debbono essere effettuate entro tre mesi  dalla  data  di
messa a disposizione del  motore,  salvo  il  caso  in  cui  non  sia
possibile rispettare tale termine per cause di forza maggiore. 
Art. 24 
1. - Qualora, nel caso di motori  presentati  in  singoli  esemplari,
sussistano giustificati motivi che impediscano di effettuare in tempo
utile tutte le  prove  o  gli  accertamenti  richiesti  dal  presente
decreto, l'ente tecnico puo' rilasciare  un  certificato  di  potenza
provvisorio con validita' di 6 mesi. 
2. - Per il  rilascio  l'ente  tecnico  effettua  almeno  i  seguenti
controlli ed accertamenti: 
a) esame della documentazione tecnica di cui all'art. 8; 
b) controllo visivo del motore; 
c) prova di funzionamento sotto carico per  almeno  un'ora  a  regimi
vari. 
3. - Nei  casi  predetti  il  certificato  d'uso,  o  la  licenza  di
navigazione (parte apparato motore), avranno la stessa validita'  del
certificato di potenza predetto e non  potranno  essere  rinnovati  o
prorogati. 
Art. 25 
1. - Oltre che i motori  omologati  o  riconosciuti  ai  sensi  delle
presenti norme, possono altresi'  essere  utilizzati  a  bordo  delle
unita'   da   diporto   quei   motori   fabbricati   e/o   legalmente
commercializzati in un altro Stato  membro  della  Comunita'  europea
che, pur non rispondendo completamente alle norme del presente 
decreto, ne soddisfino comunque le esigenze essenziali 
2. - A tal fine l'ente tecnico provvede a: 
a) esaminare la documentazione tecnica di cui all'art 8; 
b) verificare che i valori della potenza massima di esercizio e della
potenza  continuativa  risultanti  dal  verbale  delle   prove   gia'
effettuate soddisfino rispettivamente le condizioni di cui al comma 6 
art 2, comma 6 art. 3, comma 3 art. 5; 
c) verificare che la potenza misurata sia stata corretta per 
riportarla alle condizioni standard con il metodo di cui all'art. 6 
3. - Subordinatamente a quanto  sopra,  l'ente  competente  ai  sensi
dell'articolo 16  procedera'  all'omologazione  dei  suddetti  motori
sulla base della documentazione fornita  all'atto  della  domanda  di
omologazione dal fabbricante o dal  suo  mandatario  stabilito  nella
Comunita'. 
4. - Tale documentazione dovra' contenere: 
a) l'indicazione della regolamentazione tecnica o dei procedimenti di
fabbricazione seguiti dal fabbricante; 
b) l'indicazione delle prove gia' effettuate  presso  un  laboratorio
riconosciuto dallo Stato membro in cui  il  motore  e'  fabbricato  o
comunque gia' commercializzato e copia dei certificati rilasciati dai
suddetti  laboratori  oppure  la  certificazione  rilasciata  da   un
organismo  notificato  relativa  alla   garanzia   di   qualita'   in
conformita' alle norme della serie EN 29000. 
5. - Qualora le suddette esigenze non dovessero essere soddisfatte  o
lo  fossero   solo   parzialmente,   l'ente   competente   ai   sensi
dell'articolo 16, sottopone il  prototipo  a  quelle  prove  previste
dalla presente normativa per  le  quali  siano  risultate  disparita'
nella documentazione prodotta. In tal caso  l'ente  medesimo  ne  da'
comunicazione scritta e motivata all'interessato stabilendo  la  data
di effettuazione delle prove stesse entro e non oltre 90 giorni dalla
data di presentazione della domanda di omologazione. 
6. - In caso di diniego dell'omologazione l'ente competente ai  sensi
dell'articolo 16, entro 90 giorni dalla  data  di  conclusione  delle
prove,  ne  da'  comunicazione  scritta  e  motivata  all'interessato
indicando l'organo presso il quale tale atto  puo'  essere  impugnato
unitamente ai termini di decadenza entro i quali  tale  ricorso  deve
essere presentato. 
7. - La procedura suindicata si applica  anche  nei  confronti  delle
domande  per  il  rilascio  del  certificato  di  potenza  di  motori
presentati in singolo esemplare qualora  questi  corrispondano  a  un
prototipo gia' omologato o comunque legalmente commercializzato in un
altro Stato membro. 
 
 ....................................................................
 ....................................................................
 .................................................................(1) 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' per  motori  marini  di  tipo  omologato
                 utilizzati per le unita' da diporto 
                       N. .................... 
 
Si dichiara ai fini di quanto previsto dalla legge 11 febbraio  1971,
n. 50 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  il  motore
sottoindicato e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal
Ministero dei trasporti e della Navigazione con atto n. ............. 
in data ........................... 
rilasciato da ....................................................(2)
Fabbricante del motore .............................................. 
Sede ................................................................ 
Tipo di motore ...................................................(3)
Modello ..........................................................(4)
Sigla di individuazione ............................................. 
Numero di matricola ................................................. 
Anno di fabbricazione ............................................... 
 
 .................................................................(5) 
 
(1) Denominazione o ragione e sede legale del fabbricante o  del  suo
    mandatario stabilito nella Comunita'. 
(2) Indicare l'ente tecnico. 
(3) Fuoribordo, entrobordo, entrofuoribordo. 
(4) Nel caso di motore conforme in tutte le sue parti ad un prototipo
    gia' omologato con altra sigla, e'  consentito  indicare  sia  la
    nuova sigla che la vecchia, ad esempio:  -  304  E  (ex  JA  303)
    oppure IA 504 (ex SIA 504). 
(5) Firma  del  rappresentante  legale  del  fabbricante  o  del  suo
    mandatario stabilito nella Comunita'. 
 
        Visto, il Ministro dei trasporti e della navigazione 
                                FIORI