(Accordo - art. 52)
                             ARTICOLO 52 
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai  servizi
di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo. 
2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni  volte
a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori  contemplati
dal paragrafo 1.