ARTICOLO 91 Piccole e medie imprese 1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) soprattutto nel settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e bulgare. 2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori: - miglioramento, se del caso, delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; - fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; - instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.). 3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.