(Accordo - art. 91)
                             ARTICOLO 91 
                       Piccole e medie imprese 
1. Le parti si adoperano per sviluppare e  potenziare  le  piccole  e
medie imprese (PMI) soprattutto nel settore privato e la cooperazione
tra PMI comunitarie e bulgare. 
2. A tale scopo, esse promuovono gli  scambi  di  informazioni  e  di
know-how nei seguenti settori: 
- miglioramento,  se   del   caso,   delle   condizioni   giuridiche,
   amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e
   l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; 
- fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione
   alla gestione, contabilita',  marketing,  controllo  di  qualita',
   ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; 
- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori  comunitari
   per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e  promuovere  la
   cooperazione transfrontaliera (ad  es.,  il  Business  cooperation
   Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le  conferenze,
   ecc.). 
3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza  tecnica,  in
particolare per la creazione di un  adeguato  sostegno  istituzionale
per le PMI, a livello nazionale e regionale, in  materia  di  servizi
finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.