Art. 3. Obblighi della Societa' La Societa' si obbliga alla completa realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti nella deliberazione di ammissione. La Societa' si obbliga ad osservare i vincoli relativi all'attivita' d'impresa, alla destinazione d'uso dei beni agevolati, alla compagine sociale previsti nel decreto di attuazione. La Societa' si obbliga a garantire il mutuo, per l'importo di cui al capitolato, con iscrizione di privilegio speciale ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, e/o costituzione delle garanzie previste dal codice civile, sui beni agevolati. La Societa' si obbliga a provvedere ad idonee coperture assicurative dei beni agevolati con polizze vincolate a favore della S.p.a. La Societa' si obbliga a restituire il capitale mutuato con modalita' e tempi stabiliti dal decreto di attuazione e dal capitolato. La Societa' si obbliga a comunicare alla S.p.a., entro quindici giorni dalla relativa deliberazione, le modificazioni dei propri organi amministrativi e della composizione degli stessi, nonche' della legale rappresentanza della societa' medesima. Si obbliga, inoltre, a comunicare qualunque variazione nella compagine sociale.