Articolo 2
L'articolo 24 dello Statuto recita come segue:
"Articolo 24
Esame dei rapporti
1. I rapporti inviati al Segretario Generale in conformita' con
gli Articoli 21 e 22 saranno esaminati da un Comitato di Esperti
Indipendenti istituito in conformita' con l'Articolo 25. Al Comitato
dovra' altresi' giungere ogni commento inviato al Segretario
Generale, in conformita' con il paragrafo 1 dell'Articolo 23. Al
termine del suo esame, il Comitato degli Esperti indipendenti
elaborera' un rapporto contenente le sue conclusioni.
2. Per quanto riguarda i rapporti di cui all'Articolo 21, il
Comitato di Esperti indipendenti valutera' da un punto di vista
legale la conformita' del diritto e della prassi nazionali per quanto
riguarda gli obblighi derivanti dalla Carta nei confronti delle Parti
Contraenti interessate.
3. Il Comitato di Esperti indipendenti puo' rivolgere richieste
per ulteriori informazioni e chiarimenti direttamente alle Parti
Contraenti. In questa circostanza il Comitato di Esperti Indipendenti
potra' anche tenere, se necessario, una riunione con i rappresentanti
di una Parte Contraente, sia di sua iniziativa o dietro richiesta
della Parte Contraente interessata. Le organizzazioni di cui al
Paragrafo 1 dell'Articolo 23 saranno informate in merito.
4. Le conclusioni del Comitato di Esperti indipendenti saranno
rese pubbliche e comunicate dal Segretario Generale al Comitato
Governativo, all'Assemblea parlamentare ed alle Organizzazioni
menzionate al paragrafo 1 dell'Articolo 23 ed al paragrafo 2
dell'Articolo 27"