(Protocollo - art. 2)
                             Articolo 2 
   L'articolo 24 dello Statuto recita come segue: 
                            "Articolo 24 
                         Esame dei rapporti 
   1. I rapporti inviati al Segretario Generale  in  conformita'  con
gli Articoli 21 e 22 saranno esaminati  da  un  Comitato  di  Esperti
Indipendenti istituito in conformita' con l'Articolo 25. Al  Comitato
dovra'  altresi'  giungere  ogni  commento  inviato   al   Segretario
Generale, in conformita' con il  paragrafo  1  dell'Articolo  23.  Al
termine  del  suo  esame,  il  Comitato  degli  Esperti  indipendenti
elaborera' un rapporto contenente le sue conclusioni. 
   2. Per quanto riguarda i  rapporti  di  cui  all'Articolo  21,  il
Comitato di Esperti indipendenti  valutera'  da  un  punto  di  vista
legale la conformita' del diritto e della prassi nazionali per quanto
riguarda gli obblighi derivanti dalla Carta nei confronti delle Parti
Contraenti interessate. 
   3. Il Comitato di Esperti indipendenti  puo'  rivolgere  richieste
per ulteriori informazioni  e  chiarimenti  direttamente  alle  Parti
Contraenti. In questa circostanza il Comitato di Esperti Indipendenti
potra' anche tenere, se necessario, una riunione con i rappresentanti
di una Parte Contraente, sia di sua  iniziativa  o  dietro  richiesta
della Parte Contraente  interessata.  Le  organizzazioni  di  cui  al
Paragrafo 1 dell'Articolo 23 saranno informate in merito. 
   4. Le conclusioni del Comitato  di  Esperti  indipendenti  saranno
rese pubbliche e  comunicate  dal  Segretario  Generale  al  Comitato
Governativo,  all'Assemblea  parlamentare  ed   alle   Organizzazioni
menzionate al paragrafo 1 dell'Articolo 23 ed al paragrafo 2 
dell'Articolo 27"