(Protocollo - art. 3)
                             Articolo 3 
   L'Articolo 25 della Carta recita come segue: 
                            "Articolo 25 
                  Comitato di Esperti Indipendenti 
   1. Il Comitato di Esperti Indipendenti constera'  di  almeno  nove
membri eletti dall'Assemblea Parlamentare da una maggioranza di  voti
ottenuta da un elenco  di  esperti  della  massima  integrita'  e  di
riconosciuta   competenza   in   questioni   sociali   nazionali   ed
internazionali, nominata dalle Parti Contraenti. Il numero esatto dei
membri sara' determinato dal Comitato dei Ministri. 
   2. I membri del Comitato saranno eletti  per  un  periodo  di  sei
anni. Essi potranno presentarsi per essere rieletti, una volta sola. 
   3. Un membro del  Comitato  di  Esperti  Indipendenti  eletto  per
sostituire un membro il cui periodo di carica non e' scaduto rimarra'
in carica per il rimanente periodo di carica del suo predecessore. 
   4.  I  membri  del  Comitato  partecipano  nella  loro   capacita'
individuale. Per tutto il periodo del loro incarico essi non potranno
svolgere alcuna funzione incompatibile con i criteri di indipendenza,
di imparzialita' e di disponibilita' inerenti al loro incarico".