Articolo 4
L'Articolo 27 della Carta recita come segue:
"Articolo 27
Comitato Governativo
1. I rapporti delle Parti Contraenti, i commenti e le informazioni
comunicate in conformita' con i paragrafi 1 dell'Articolo 23 e 3
dell'Articolo 24, ed i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti
saranno sottoposti ad un Comitato Governativo.
2. Il Comitato sara' costituito da un rappresentante di ciascuna
delle Parti Contraenti. Esso invitera' un massimo di due
organizzazioni internazionali di datori di lavoro ed un massimo di
due organizzazioni sindacali internazionali ad inviare osservatori
aventi qualifica di osservatore alle sue riunioni. Inoltre, esso puo'
consultare rappresentanti di organizzazioni non-governative
internazionali aventi qualifica consultiva presso il Consiglio
d'Europa ed aventi particolare competenza in questioni disciplinate
dalla presente Carta.
3. Il Comitato Governativo preparera' le decisioni del Comitato
dei Ministri. In particolare, tenendo conto dei rapporti del Comitato
di Esperti Indipendenti e delle Parti Contraenti, esso selezionera',
motivando la sua scelta, in base a considerazioni di natura sociale,
economica e di altro carattere, le situazioni che a suo avviso
dovrebbero essere oggetto di raccomandazioni nei confronti di
ciascuna Parte Contraente interessata in conformita' con l'articolo
28 della Carta. Esso presentera' al Comitato dei Ministri un rapporto
che sara' reso pubblico.
4. In base ai suoi riscontri sull'attuazione della Carta Sociale
in generale, il Comitato Governativo puo' presentare proposte al
Comitato dei Ministri relative a studi da effettuare su problemi
sociali e ad articoli della Carta che potrebbero eventualmente essere
aggiornati".