(Protocollo - art. 4)
                             Articolo 4 
   L'Articolo 27 della Carta recita come segue: 
                            "Articolo 27 
                        Comitato Governativo 
   1. I rapporti delle Parti Contraenti, i commenti e le informazioni
comunicate in conformita' con i paragrafi  1  dell'Articolo  23  e  3
dell'Articolo 24, ed i rapporti del Comitato di Esperti  Indipendenti
saranno sottoposti ad un Comitato Governativo. 
   2. Il Comitato sara' costituito da un rappresentante  di  ciascuna
delle  Parti  Contraenti.  Esso   invitera'   un   massimo   di   due
organizzazioni internazionali di datori di lavoro ed  un  massimo  di
due organizzazioni sindacali internazionali  ad  inviare  osservatori
aventi qualifica di osservatore alle sue riunioni. Inoltre, esso puo'
consultare   rappresentanti   di    organizzazioni    non-governative
internazionali  aventi  qualifica  consultiva  presso  il   Consiglio
d'Europa ed aventi particolare competenza in  questioni  disciplinate
dalla presente Carta. 
   3. Il Comitato Governativo preparera' le  decisioni  del  Comitato
dei Ministri. In particolare, tenendo conto dei rapporti del Comitato
di Esperti Indipendenti e delle Parti Contraenti, esso  selezionera',
motivando la sua scelta, in base a considerazioni di natura  sociale,
economica e di altro  carattere,  le  situazioni  che  a  suo  avviso
dovrebbero  essere  oggetto  di  raccomandazioni  nei  confronti   di
ciascuna Parte Contraente interessata in conformita'  con  l'articolo
28 della Carta. Esso presentera' al Comitato dei Ministri un rapporto
che sara' reso pubblico. 
   4. In base ai suoi riscontri sull'attuazione della  Carta  Sociale
in generale, il Comitato  Governativo  puo'  presentare  proposte  al
Comitato dei Ministri relative a  studi  da  effettuare  su  problemi
sociali e ad articoli della Carta che potrebbero eventualmente essere
aggiornati".