Articolo 5
L'Articolo 28 della Carta recita come segue:
"Articolo 28
Comitato dei Ministri
1. Il Comitato dei Ministri adottera' a maggioranza di due terzi
di coloro che votano, il diritto al voto essendo limitato alle Parti
Contraenti, sulla base del rapporto del Comitato Governativo, una
risoluzione vertente su tutto il ciclo di supervisione e contenente
raccomandazioni individuali per le Parti Contraenti interessate.
2. Per quanto riguarda le proposte effettuate dal Comitato
Governativo in conformita' con il paragrafo 4 dell'Articolo 27, il
Comitato dei Ministri adottera' tutte le decisioni che ritiene appro-
priate".