(Protocollo - art. 5)
                             Articolo 5 
   L'Articolo 28 della Carta recita come segue: 
                            "Articolo 28 
                        Comitato dei Ministri 
   1. Il Comitato dei Ministri adottera' a maggioranza di  due  terzi
di coloro che votano, il diritto al voto essendo limitato alle  Parti
Contraenti, sulla base del rapporto  del  Comitato  Governativo,  una
risoluzione vertente su tutto il ciclo di supervisione  e  contenente
raccomandazioni individuali per le Parti Contraenti interessate. 
   2.  Per  quanto  riguarda  le  proposte  effettuate  dal  Comitato
Governativo in conformita' con il paragrafo 4  dell'Articolo  27,  il
Comitato dei Ministri adottera' tutte le decisioni che ritiene appro-
priate".