(Protocollo - art. 9)
                             Articolo 9 
   Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  gli
Stati membri del Consiglio in merito a: 
   a. ogni firma; 
   b. il deposito di  ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione; 
   c. la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo  in
conformita' con l'articolo 8; 
   d. ogni altro atto, notifica, o comunicazione relativa al presente
Protocollo. 
   In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati,
hanno firmato il presente Protocollo. 
   Fatto a Torino, il 21 ottobre 1991  in  francese  ed  in  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. 
   Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua
francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. 
Strasburgo, il 20 Novembre 1991 
Il Direttore degli Affari Legali del Consiglio d'Europa.