(Accordo - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
   CONVENZIONE SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI ALCUNE 
       ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME 
      PRODUCENTI EFFETTI TRAUMATICI ECCESSIVI O CHE COLPISCONO 
                         INDISCRIMINATAMENTE 
Le altre Parti contraenti 
Rammentando che ogni Stato ha  il  dovere,  secondo  la  Carta  delle
    Nazioni Unite, di astenersi nelle  sue  relazioni  internazionali
    dal ricorso alla minaccia o all'impiego della forza,  sia  contro
    la  sovranita',  l'integrita'   territoriale   o   l'indipendenza
    politica di ogni Stato, sia in ogni altra  maniera  incompatibile
    con gli scopi delle Nazioni Unite, 
Rammentando inoltre il  principio  generale  della  protezione  delle
    persone civili contro gli effetti delle ostilita', 
Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo  il  quale
    il diritto delle delle parti ad un conflitto armato di  scegliere
    metodi o mezzi di guerra non e' illimitato, e sul  principio  che
    vieta di utilizzare nei  conflitti  armati,  armi,  proiettili  e
    materie, nonche' metodi bellici tali da causare mali superflui, 
Rammentando inoltre il divieto di utilizzare metodi o mezzi di guerra
    concepiti per causare o che si  prevede  potranno  causare  danni
    estesi, durevoli e gravi per l'ambiente naturale, 
Confermando la loro determinazione secondo la  quale,  nei  casi  non
    previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli annessi o da
    altri accordi internazionali, le persone civili ed i  combattenti
    debbono rimanere in ogni momento sotto la salvaguardia e la norma
    dei principi del diritto delle genti, cosi' come risultano  dagli
    usi stabiliti, dai principi dell'umanita' e dalle esigenze  della
    coscienza pubblica, 
Desiderando  contribuire  alla   distensione   internazionale,   alla
    cessazione della corsa agli armamenti ed all'instaurazione  della
    fiducia tra gli Stati  e  di  conseguenza  alla  concretizzazione
    delle aspirazione di tutti i popoli di vivere in pace, 
Riconoscendo l'importanza di perseguire tutti gli sforzi sulla strada
    di  un  disarmo  generale   e   completo   sotto   un   controllo
    internazionale rigoroso ed efficace, 
Ribadendo la necessita' di perseguire la codificazione e lo  sviluppo
    progressivo delle regole del diritto  internazionale  applicabili
    nei conflitti armati, 
Auspicando vietare o limitare maggiormente l'impiego di  alcune  armi
    convenzionali e ritenendo che i risultati  positivi  ottenuti  in
    questo settore potrebbero agevolare i  principali  negoziati  sul
    disarmo   al   fine    di    porre    fine    alla    produzione,
    all'immagazzinaggio ed alla proliferazione di queste armi, 
Sottolineando l'interesse che tutti gli Stati, in particolare per gli
    Stati importanti  militarmente,  divengano  Parti  alla  presente
    Convenzione ed ai Protocolli allegati, 
Considerando che  l'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  e  la
    Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo  possono  decedere
    di esaminare l'eventuale ampliamento della portata dei divieti  e
    dei limiti contenuti nella presente Convenzione e nei  Protocolli
    allegati 
Considerando inoltre che il Comitato del  disarmo  puo'  decidere  di
    esaminare la questione dell'adozione di nuove misure per  vietare
    o limitare l'impiego di alcune armi convenzionali, 
Hanno convenuto quanto segue: 
                           Articolo primo 
                       Portata di applicazione 
La presente Convenzione ed i Protocolli annessi si applicano ai  casi
    previsti dall'articolo 2 comune alle Convenzioni di  Ginevra  del
    12 agosto 1949 relativi alla protezione delle vittime di  guerra,
    compresa ogni situazione descritta al paragrafo  4  dell'articolo
    primo del Protocollo addizionale I alle Convenzioni.