TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI ALCUNE
ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME
PRODUCENTI EFFETTI TRAUMATICI ECCESSIVI O CHE COLPISCONO
INDISCRIMINATAMENTE
Le altre Parti contraenti
Rammentando che ogni Stato ha il dovere, secondo la Carta delle
Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali
dal ricorso alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro
la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza
politica di ogni Stato, sia in ogni altra maniera incompatibile
con gli scopi delle Nazioni Unite,
Rammentando inoltre il principio generale della protezione delle
persone civili contro gli effetti delle ostilita',
Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo il quale
il diritto delle delle parti ad un conflitto armato di scegliere
metodi o mezzi di guerra non e' illimitato, e sul principio che
vieta di utilizzare nei conflitti armati, armi, proiettili e
materie, nonche' metodi bellici tali da causare mali superflui,
Rammentando inoltre il divieto di utilizzare metodi o mezzi di guerra
concepiti per causare o che si prevede potranno causare danni
estesi, durevoli e gravi per l'ambiente naturale,
Confermando la loro determinazione secondo la quale, nei casi non
previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli annessi o da
altri accordi internazionali, le persone civili ed i combattenti
debbono rimanere in ogni momento sotto la salvaguardia e la norma
dei principi del diritto delle genti, cosi' come risultano dagli
usi stabiliti, dai principi dell'umanita' e dalle esigenze della
coscienza pubblica,
Desiderando contribuire alla distensione internazionale, alla
cessazione della corsa agli armamenti ed all'instaurazione della
fiducia tra gli Stati e di conseguenza alla concretizzazione
delle aspirazione di tutti i popoli di vivere in pace,
Riconoscendo l'importanza di perseguire tutti gli sforzi sulla strada
di un disarmo generale e completo sotto un controllo
internazionale rigoroso ed efficace,
Ribadendo la necessita' di perseguire la codificazione e lo sviluppo
progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili
nei conflitti armati,
Auspicando vietare o limitare maggiormente l'impiego di alcune armi
convenzionali e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in
questo settore potrebbero agevolare i principali negoziati sul
disarmo al fine di porre fine alla produzione,
all'immagazzinaggio ed alla proliferazione di queste armi,
Sottolineando l'interesse che tutti gli Stati, in particolare per gli
Stati importanti militarmente, divengano Parti alla presente
Convenzione ed ai Protocolli allegati,
Considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la
Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decedere
di esaminare l'eventuale ampliamento della portata dei divieti e
dei limiti contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli
allegati
Considerando inoltre che il Comitato del disarmo puo' decidere di
esaminare la questione dell'adozione di nuove misure per vietare
o limitare l'impiego di alcune armi convenzionali,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Portata di applicazione
La presente Convenzione ed i Protocolli annessi si applicano ai casi
previsti dall'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949 relativi alla protezione delle vittime di guerra,
compresa ogni situazione descritta al paragrafo 4 dell'articolo
primo del Protocollo addizionale I alle Convenzioni.