(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
                             Depositario 
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  e'
    Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.
    2.  Oltre  all'esercizio  delle   sue   funzioni   abituali,   il
    Depositario notifichera' a tutti gli Stati: 
a) le firme apposte alla presente Convenzione secondo l'articolo 3; 
b) gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione  o  di
    adesione alla presente Convenzione depositati secondo  l'articolo
    4; 
c) le  notifiche  di  accettazione  degli  obblighi  dei   protocolli
    allegati alla presente Convenzione, secondo l'articolo 4; 
d) le date di entrata in  vigore  della  presente  Convenzione  e  di
    ciascuno dei Protocolli allegati secondo l'articolo 5; 
e) le notifiche di denuncia ricevute secondo l'articolo 9 e  le  date
    alle quali entreranno in vigore.