Articolo 10
Depositario
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e'
Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.
2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il
Depositario notifichera' a tutti gli Stati:
a) le firme apposte alla presente Convenzione secondo l'articolo 3;
b) gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione alla presente Convenzione depositati secondo l'articolo
4;
c) le notifiche di accettazione degli obblighi dei protocolli
allegati alla presente Convenzione, secondo l'articolo 4;
d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di
ciascuno dei Protocolli allegati secondo l'articolo 5;
e) le notifiche di denuncia ricevute secondo l'articolo 9 e le date
alle quali entreranno in vigore.