(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
            Ratifica, Accettazione, Approvazione Adesione 
1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, di accettazione  o
    approvazione da parte del  firmatario.  Ogni  Stato  che  non  ha
    firmato la Convenzione potra' aderirvi. 
2. Gli strumenti di  ratifica,  accettazione  di  approvazione  o  di
    adesione saranno depositati presso il Depositario. 
3. Ciascuno Stato  potra'  accettare  di  essere  sottoposto  ad  uno
    qualunque dei Protocolli  annessi  alla  presente  Convenzione  a
    patto che, al momento del deposito del suo strumento di ratifica,
    accettazione,  di  approvazione  o  di  adesione  della  presente
    Convenzione esso notifichi al  Depositario  il  suo  consenso  ad
    essere soggetto ad almeno due di questi Protocolli. 
4. In ogni tempo dopo il deposito del suo strumento di  ratifica,  di
    accettazione,  di  approvazione  o  di  adesione  alla   presente
    Convenzione, uno Stato puo'  notificare  al  Depositario  il  suo
    consenso ad essere vincolato da ogni Protocollo allegato a  detta
    Convenzione, al quale non era ancora Parte. 
5. Ogni Protocollo che vincola  un'Alta  Parte  contraente  fa  parte
    integrante della presente Convenzione per  quanto  riguarda  tale
    Parte.