Articolo 4
Ratifica, Accettazione, Approvazione Adesione
1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, di accettazione o
approvazione da parte del firmatario. Ogni Stato che non ha
firmato la Convenzione potra' aderirvi.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione di approvazione o di
adesione saranno depositati presso il Depositario.
3. Ciascuno Stato potra' accettare di essere sottoposto ad uno
qualunque dei Protocolli annessi alla presente Convenzione a
patto che, al momento del deposito del suo strumento di ratifica,
accettazione, di approvazione o di adesione della presente
Convenzione esso notifichi al Depositario il suo consenso ad
essere soggetto ad almeno due di questi Protocolli.
4. In ogni tempo dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione alla presente
Convenzione, uno Stato puo' notificare al Depositario il suo
consenso ad essere vincolato da ogni Protocollo allegato a detta
Convenzione, al quale non era ancora Parte.
5. Ogni Protocollo che vincola un'Alta Parte contraente fa parte
integrante della presente Convenzione per quanto riguarda tale
Parte.