Articolo 5
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data
di deposito del ventesimo strumento di ratifica di accettazione,
di approvazione o di adesione.
2. Per ogni Stato che depone uno strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data di
deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore sei
mesi dopo la data di deposito di questo strumento.
3. Ciascuno dei Protocolli Allegati alla presente Convenzione
entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale venti Stati
avranno notificato il loro consenso ad essere vincolati da questo
Protocollo secondo le disposizioni del paragrafo 3 o del
paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione.
4. Per ogni Stato che notifica il suo consenso ad essere vincolato da
un Protocollo annesso alla presente Convenzione, il Protocollo
entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale tale Stato
avra' notificato il suo consenso ad essere cosi' vincolato.