Articolo 6
Divulgazione
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a divulgare il piu' ampiamente
possibile nel loro paese, in tempo di pace come in periodi di
conflitto armato, la presente Convenzione ed i Protocolli in
annesso cui sono Parti ed in particolare ad includerne lo studio
nei loro programmi d'istruzione militare in modo tale che tali
strumenti vengano portati alla conoscenza delle loro forze
armate.