Articolo 7
Rapporti con altri accordi al momento dell'entrata in vigore della
Convenzione
1. Se una delle Parti ad un conflitto non e' vincolata da un
Protocollo annesso alla presente Convenzione, le Parti vincolate
dalla presente Convenzione e da tale Protocollo annesso
rimarranno vincolate tra di loro nelle loro relazioni reciproche.
2. Un'Alta Parte contraente e' vincolata dalla presente
Convenzione e da ogni Protocollo allegato in vigore nei suoi
confronti, in ogni situazione prevista dall'articolo primo, nei
confronti di ogni Stato che non e' parte alla presente
Convenzione o che non e' vincolato dal Protocollo annesso
pertinente, se quest'ultimo Stato accetta ed applica la presente
Convenzione o il Protocollo pertinente e lo notifica al
Depositario.
3. Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti
interessate di ogni notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2
del presente articolo.
4. La presente Convenzione ed i Protocolli annessi dai quali un'Alta
Parte contraente e' vincolata si applicano ad ogni conflitto
armato contro tale Alta Parte contraente del tipo di cui al
paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I alle
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla
protezione delle vittime di guerra:
a) Quanto l'Alta Parte contraente e' anche parte al Protocollo
addizionale ed un'autorita' di cui al paragrafo 3 dell'articolo
96 di tale Protocollo si e' impegnata ad applicare le Convenzioni
di Ginevra ed il Protocollo addizionale I secondo il paragrafo 3
dell'articolo 96 di tale Protocollo, impegnandosi anche ad
applicare per quanto concerne tale conflitto, la presente
Convenzione ed i Protocolli allegati pertinenti; oppure
b) Quanto l'Alta Parte contraente non e' parte al Protocollo
addizionale, e d un'autorita' del tipo di cui al capoverso a) di
cui sopra accetta ed applica per quanto riguarda tale conflitto
gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra e della presente
Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti.
Quest'accettazione e questa attuazione hanno nei confronti di
tale conflitto i seguenti effetti:
i) le Convenzioni di Ginevra e la presente Convenzione ed i suoi
Protocolli pertinenti entrano immediatamente in vigore per le
Parti al conflitto;
ii) tale Autorita' esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi
obblighi di un'Alta Parte contraente alle Convenzioni di Ginevra,
alla presente Convenzione ed ai Protocolli pertinenti allegati;
iii) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i
Protocolli pertinenti allegati vincolano ugualmente tutte le
Parti al conflitto.
L'Alta Parte contraente e l'Autorita' possono anche convenire di
accettare e di applicare su base reciproca gli obblighi enunciati
nel protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra.