(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
Rapporti con altri accordi al momento dell'entrata  in  vigore  della
                             Convenzione 
1. Se una delle  Parti  ad  un  conflitto  non  e'  vincolata  da  un
    Protocollo annesso alla presente Convenzione, le Parti  vincolate
    dalla  presente  Convenzione  e  da   tale   Protocollo   annesso
    rimarranno vincolate tra di loro nelle loro relazioni reciproche.
    2.  Un'Alta  Parte  contraente  e'   vincolata   dalla   presente
    Convenzione e da ogni Protocollo  allegato  in  vigore  nei  suoi
    confronti, in ogni situazione prevista dall'articolo  primo,  nei
    confronti  di  ogni  Stato  che  non  e'  parte   alla   presente
    Convenzione  o  che  non  e'  vincolato  dal  Protocollo  annesso
    pertinente, se quest'ultimo Stato accetta ed applica la  presente
    Convenzione  o  il  Protocollo  pertinente  e  lo   notifica   al
    Depositario. 
3. Il Depositario informa immediatamente  le  Alte  Parti  contraenti
    interessate di ogni notifica ricevuta ai sensi  del  paragrafo  2
    del presente articolo. 
4. La presente Convenzione ed i Protocolli annessi dai quali  un'Alta
    Parte contraente e' vincolata  si  applicano  ad  ogni  conflitto
    armato contro tale Alta Parte  contraente  del  tipo  di  cui  al
    paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I alle
    Convenzioni  di  Ginevra  del  12  agosto  1949   relativo   alla
    protezione delle vittime di guerra: 
a) Quanto l'Alta  Parte  contraente  e'  anche  parte  al  Protocollo
    addizionale ed un'autorita' di cui al paragrafo  3  dell'articolo
    96 di tale Protocollo si e' impegnata ad applicare le Convenzioni
    di Ginevra ed il Protocollo addizionale I secondo il paragrafo  3
    dell'articolo  96  di  tale  Protocollo,  impegnandosi  anche  ad
    applicare  per  quanto  concerne  tale  conflitto,  la   presente
    Convenzione ed i Protocolli allegati pertinenti; oppure 
b) Quanto  l'Alta  Parte  contraente  non  e'  parte  al   Protocollo
    addizionale, e d un'autorita' del tipo di cui al capoverso a)  di
    cui sopra accetta ed applica per quanto riguarda  tale  conflitto
    gli obblighi  delle  Convenzioni  di  Ginevra  e  della  presente
    Convenzione    e    dei    Protocolli    allegati     pertinenti.
    Quest'accettazione e questa attuazione  hanno  nei  confronti  di
    tale conflitto i seguenti effetti: 
i) le Convenzioni di Ginevra e la  presente  Convenzione  ed  i  suoi
    Protocolli pertinenti entrano immediatamente  in  vigore  per  le
    Parti al conflitto; 
ii) tale Autorita' esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi
    obblighi di un'Alta Parte contraente alle Convenzioni di Ginevra,
    alla presente Convenzione ed ai Protocolli pertinenti allegati; 
iii) le  Convenzioni  di  Ginevra,  la  presente  Convenzione  ed   i
    Protocolli pertinenti  allegati  vincolano  ugualmente  tutte  le
    Parti al conflitto. 
L'Alta Parte contraente e  l'Autorita'  possono  anche  convenire  di
    accettare e di applicare su base reciproca gli obblighi enunciati
    nel protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra.