Articolo 8
Revisione ed emendamenti
1.a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta
Parte contraente puo' in qualunque momento proporre emendamenti
alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei protocolli
allegati da cui e' vincolata. Ogni proposta di emendamento e'
comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti
contraenti chiedendo loro se sia opportuno convocare una
conferenza per esaminarla. Se una maggioranza di almeno 18 Alte
Parti contraenti e' d'accordo, il Depositario convoca il prima
possibile una conferenza alla quale sono invitate tutte le Alte
Parti contraenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione
sono invitati alla Conferenza in qualita' di osservatori. b)
Questa conferenza potra' approvare emendamenti che saranno
adottati e che entreranno in vigore allo stesso modo della
presente Convenzione e dei Protocolli allegati; tuttavia, gli
emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati
solo dalle Alte Parti contraenti e gli emendamenti ad un
Protocollo allegato potranno essere adottati solo dalle alte
Parti contraenti che sono vincolate da questo Protocollo. 2.a)
Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta
Parte contraente puo' in qualunque momento propone protocolli
addizionali relativi ad altre categorie di armi convenzionali
che non sono oggetto dei Protocolli allegati esistenti. Ogni
proposta di Protocollo addizionale e' comunicata al Depositario
che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti secondo il
capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo. Se una
maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti e' d'accordo, il
Depositario convochera' il prima possibile una conferenza cui
saranno invitati tutti gli Stati.
b) questa conferenza potra', con la piena partecipazione di tutti gli
Stati rappresentati alla Conferenza, approvare protocolli
addizionali che saranno adottati allo stesso modo della
presente Convenzione e che entreranno in vigore secondo le
disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente
Convenzione.
3.a) Se, 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione
nessuna Conferenza e' stata convocata secondo i capoversi a)
del paragrafo 1 o a) del paragrafo 2 del presente articolo,
ogni Alta Parte contraente potra' pregare il Depositario di
convocare una Conferenza alla quale tutte le Alte Parti
contraenti saranno invitate per esaminare la portata e
l'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati e
studiare ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione
o ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti alla presente
Convenzione saranno invitati alla Conferenza in qualita' di
osservatori. La Conferenza potra' approvare emendamenti che
saranno adottati ed entreranno in vigore in conformita' con il
paragrafo b) del paragrafo precedente.
b) La Conferenza potra' inoltre esaminare ogni proposta di protocolli
addizionali relativa ad altre categorie di armi convenzionali
non coperte dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati
rappresentati alla Conferenza potranno partecipare pienamente a
questo esame. I protocolli addizionali saranno adottati allo
stesso modo della presente Convenzione, vi saranno allegati ed
entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e
4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.
c) Tale conferenza potra' esaminare la questione dell'opportunita' di
prevedere la convocazione di una nuova Conferenza a richiesta
di un'Alta Parte contraente se, dopo un periodo analogo a
quello di cui al capoverso a) del paragrafo 3 del presente
articolo, nessuna Conferenza e' stata convocata secondo i
capoversi a) del paragrafo 1 o a) del paragrafo 2 del presente
articolo.