(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
                      Revisione ed emendamenti 
1.a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione,  ogni  Alta
      Parte contraente puo' in qualunque momento proporre emendamenti
      alla presente Convenzione o ad  uno  qualunque  dei  protocolli
      allegati da cui e' vincolata. Ogni proposta di  emendamento  e'
      comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti
      contraenti  chiedendo  loro  se  sia  opportuno  convocare  una
      conferenza per esaminarla. Se una maggioranza di almeno 18 Alte
      Parti contraenti e' d'accordo, il Depositario convoca il  prima
      possibile una conferenza alla quale sono invitate tutte le Alte
      Parti contraenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione
      sono invitati alla Conferenza in qualita'  di  osservatori.  b)
      Questa conferenza  potra'  approvare  emendamenti  che  saranno
      adottati e che entreranno in  vigore  allo  stesso  modo  della
      presente Convenzione e dei Protocolli allegati;  tuttavia,  gli
      emendamenti alla presente Convenzione potranno essere  adottati
      solo dalle Alte  Parti  contraenti  e  gli  emendamenti  ad  un
      Protocollo allegato potranno essere adottati  solo  dalle  alte
      Parti contraenti che sono vincolate da questo Protocollo.  2.a)
      Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni  Alta
      Parte contraente puo' in qualunque momento  propone  protocolli
      addizionali relativi ad altre categorie di  armi  convenzionali
      che non sono oggetto dei Protocolli  allegati  esistenti.  Ogni
      proposta di Protocollo addizionale e' comunicata al Depositario
      che la notifica a tutte le Alte  Parti  contraenti  secondo  il
      capoverso a) del paragrafo 1  del  presente  articolo.  Se  una
      maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti e' d'accordo, il
      Depositario convochera' il prima possibile una  conferenza  cui
      saranno invitati tutti gli Stati. 
b) questa conferenza potra', con la piena partecipazione di tutti gli
      Stati  rappresentati  alla  Conferenza,  approvare   protocolli
      addizionali  che  saranno  adottati  allo  stesso  modo   della
      presente Convenzione e che  entreranno  in  vigore  secondo  le
      disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente
      Convenzione. 
3.a) Se, 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente  Convenzione
      nessuna Conferenza e' stata convocata secondo  i  capoversi  a)
      del paragrafo 1 o a) del paragrafo  2  del  presente  articolo,
      ogni Alta Parte contraente potra'  pregare  il  Depositario  di
      convocare  una  Conferenza  alla  quale  tutte  le  Alte  Parti
      contraenti  saranno  invitate  per  esaminare  la   portata   e
      l'applicazione della Convenzione e dei  Protocolli  allegati  e
      studiare ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione
      o ai Protocolli esistenti. Gli Stati non  parti  alla  presente
      Convenzione saranno invitati alla  Conferenza  in  qualita'  di
      osservatori. La Conferenza  potra'  approvare  emendamenti  che
      saranno adottati ed entreranno in vigore in conformita' con  il
      paragrafo b) del paragrafo precedente. 
b) La Conferenza potra' inoltre esaminare ogni proposta di protocolli
      addizionali relativa ad altre categorie di  armi  convenzionali
      non coperte dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli  Stati
      rappresentati alla Conferenza potranno partecipare pienamente a
      questo esame. I protocolli addizionali  saranno  adottati  allo
      stesso modo della presente Convenzione, vi saranno allegati  ed
      entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3  e
      4 dell'articolo 5 della presente Convenzione. 
c) Tale conferenza potra' esaminare la questione dell'opportunita' di
      prevedere la convocazione di una nuova Conferenza  a  richiesta
      di un'Alta Parte contraente  se,  dopo  un  periodo  analogo  a
      quello di cui al capoverso a)  del  paragrafo  3  del  presente
      articolo, nessuna  Conferenza  e'  stata  convocata  secondo  i
      capoversi a) del paragrafo 1 o a) del paragrafo 2 del  presente
      articolo.