(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
                              Denuncia 
1. Ogni Alta Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione
    o uno qualunque dei protocolli ad essa  allegati  notificando  la
    sua decisione al Depositario. 
2. La denuncia in tal modo formulata entrera' in vigore solo un  anno
    dopo il ricevimento, da parte  del  Depositario,  della  notifica
    della denuncia. Se, tuttavia, allo scadere di quest'anno,  l'Alta
    Parte contraente denunciante si trova  nella  situazione  di  cui
    all'articolo primo, essa rimarra' vincolata dagli obblighi  della
    Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti fino  alla  fine
    del conflitto armato o dell'occupazione, ed in ogni caso fino  al
    compimento  delle  operazioni  di  liberazione   definitiva,   di
    rimpatrio o di insediamento delle persone  protette  dalle  norme
    del diritto  internazionale  applicabili  in  caso  di  conflitto
    armato e, nel  caso  di  un  Protocollo  allegato  alla  presente
    Convenzione contenente disposizioni relative a situazioni in  cui
    sono esercitate funzioni  per  il  mantenimento  della  pace,  di
    osservazione o funzioni analoghe nella regione interessata,  fino
    al termine di tali funzioni. 
3. Ogni denuncia della presente Convenzione si  applichera'  anche  a
    tutti i Protocolli allegati i cui obblighi sono  stati  accettati
    dall'Alta Parte contraente. 
4. La denuncia avra'  effetto  solo  nei  confronti  dell'Alta  Parte
    contraente denunciante. 
5. La  denuncia  non  avra'  effetto  su   obblighi   precedentemente
    contratti dall'Alta Parte contraente  denunciante,  relativamente
    ad un conflitto armato, ai sensi della presente Convenzione e dei
    Protocolli allegati, per ogni atto commesso prima dell'entrata in
    vigore di detta denuncia.