Articolo 9
Denuncia
1. Ogni Alta Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione
o uno qualunque dei protocolli ad essa allegati notificando la
sua decisione al Depositario.
2. La denuncia in tal modo formulata entrera' in vigore solo un anno
dopo il ricevimento, da parte del Depositario, della notifica
della denuncia. Se, tuttavia, allo scadere di quest'anno, l'Alta
Parte contraente denunciante si trova nella situazione di cui
all'articolo primo, essa rimarra' vincolata dagli obblighi della
Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti fino alla fine
del conflitto armato o dell'occupazione, ed in ogni caso fino al
compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di
rimpatrio o di insediamento delle persone protette dalle norme
del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto
armato e, nel caso di un Protocollo allegato alla presente
Convenzione contenente disposizioni relative a situazioni in cui
sono esercitate funzioni per il mantenimento della pace, di
osservazione o funzioni analoghe nella regione interessata, fino
al termine di tali funzioni.
3. Ogni denuncia della presente Convenzione si applichera' anche a
tutti i Protocolli allegati i cui obblighi sono stati accettati
dall'Alta Parte contraente.
4. La denuncia avra' effetto solo nei confronti dell'Alta Parte
contraente denunciante.
5. La denuncia non avra' effetto su obblighi precedentemente
contratti dall'Alta Parte contraente denunciante, relativamente
ad un conflitto armato, ai sensi della presente Convenzione e dei
Protocolli allegati, per ogni atto commesso prima dell'entrata in
vigore di detta denuncia.