(Protocollo - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
Secondo Protocollo facoltativo al Patto  internazionale  relativo  ai
    diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte 
  Gli Stati Parti al presente Protocollo 
  Convinti che  l'abolizione  della  pena  di  morte  contribuisca  a
promuovere la dignita' umana  e  lo  sviluppo  graduale  dei  diritti
dell'uomo, 
  Richiamando l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei Diritti
dell'Uomo adottata il 10 dicembre  1948,  nonche'  l'articolo  6  del
Patto internazionale relativo ai diritti civili e  politici  adottato
il 16 dicembre 1966, 
  Notando che l'articolo  6  del  Patto  internazionale  relativo  ai
diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di
morte  in  termini  che  lasciano  intendere  inequivocabilmente  che
l'abolizione di tale pena e' auspicabile, 
  Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione
della pena devono essere considerati come  un  progresso  per  quanto
riguarda il godimento del diritto alla vita, 
  Desiderosi di  assumere,  con  il  presente  Protocollo,  l'impegno
internazionale di abolire la pena di morte, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
                           Articolo primo 
  1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno  Stato  parte
al presente Protocollo sara' giustiziata. 
  2. Ciascuno Stato Parte adottera' tutti i  provvedimenti  necessari
per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.