TRADUZIONE NON UFFICIALE Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte Gli Stati Parti al presente Protocollo Convinti che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignita' umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo, Richiamando l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo adottata il 10 dicembre 1948, nonche' l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, Notando che l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena e' auspicabile, Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita, Desiderosi di assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire la pena di morte, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo 1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sara' giustiziata. 2. Ciascuno Stato Parte adottera' tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.