(Protocollo - art. 2)
                             Articolo 2 
  1. Non e' ammessa alcuna riserva al presente Protocollo,  salvo  la
riserva formulata all'atto  della  ratifica  o  dell'adesione  e  che
prevede l'applicazione della pena di  morte  in  tempo  di  guerra  a
seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravita'
estrema commesso in tempo di guerra. 
  2.  Lo  Stato  Parte  che  formula  tale  riserva  comunichera'  al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  all'atto
della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della  sua
legislazione interna che si applicano in tempo di guerra. 
  3. Lo Stato Parte che ha formulato  tale  riserva  notifichera'  al
Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite   il
proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.