(all. 2 - art. 1)
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
     "Colli Aprutini" e del relativo disciplinare di produzione
 
                               Art. 1.
 
   La  indicazione  geografica tipica "Colli Aprutini" accompagnata o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" e' riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Teramo.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Colli  Aprutini",   con   la
specificazione  del  nome  dei  seguenti vitigni: Pinot bianco, Pinot
grigio, Chardonnay, Passerina, Bombino bianco, Verdicchio, Sauvignon,
Cococciola,  Vermentino,  Malvasia,  Montonico,  Pecorino,  Riesling,
Moscato  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  a  bacca  bianca
provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Teramo, fino ad un massimo del 15%.
   La   indicazione   geografica   tipica  "Colli  Aprutini"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:  Pinot  nero,  Aglianico,
Barbera,   Cabernet,   Malbech,  Sangiovese,  Ciliegiolo,  Merlot  e'
riservata ai vini ottenuti da  uve  a  bacca  bianca  provenienti  da
vigneti   composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dal
corrispondente vitigno.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Teramo, fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica "Colli  Aprutini"
comprende  l'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni  di Alba
Adriatica,  Ancarano,  Atri,  Basciano,  Bellante,  Bisenti,  Campli,
Canzano,  Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo,
Castilenti, Cellino  Attanasio,  Cermignano,  Civitella  del  Tronto,
Colledara,    Colonnella,    Controguerra,   Corropoli,   Giulianova,
Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S.
Angelo, Nereto, Notaresco, Penna  S.  Andrea,  Pineto,  Roseto  degli
Abruzzi,  S.  Egidio  alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano
Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano  del  comune  di
Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" bianco,  rosso
e rosato a tonnellate 18, anche con la specificazione del vitigno.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Colli  Aprutini"  devono  assicurare  ai  vini  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
 
                               Art. 5.
 
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e  al  50%
per la tipologia passito.
 
                               Art. 6.
 
   I  vini ad indicazione geografica tipina "Colli Aprutini" all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Colli Aprutini" bianco 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;
    "Colli Aprutini" rosso 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Colli Aprutini" rosato 10.5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Colli Aprutini" novello 11%;
    "Colli Aprutini" passito secondo la vigente normativa.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Colli Aprutini" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Colli Aprutini" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.