ANNESSO B DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE" Art. 4. (Omissis). La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso, rosato e novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante. (Omissis).