(all. 2 - art. 1)
                                                            ANNESSO B
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
              DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
                   "COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE"
                               Art. 4.
   (Omissis).
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Colli della Toscana centrale", accompagnati o meno
dal  riferimento  al  nome  del  vitigno,  non  deve essere superiore
rispettivamente a tonnellate 15 per  le  tipologie  rosso,  rosato  e
novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante.
   (Omissis).