(Allegato II)
    

ALLEGATO II
REQUISITI DEL DOSSIER DA PRESENTARE AI FINI  DELL'ISCRIZIONE  DI  UNA
SOSTANZA ATTIVA NELL'ELENCO DELLE SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE
UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI
(art. 5, comma 2, lettera b)
                            INTRODUZIONE
Le informazioni richieste devono:
1.1 comprendere un dossier tecnico che fornisca i dati necessari  per
        valutare i prevedibili rischi, immediati o ritardati, che  la
        sostanza puo' comportare per l'uomo, per gli  animali  e  per
        l'ambiente,  e  che  contenga  almeno  la  descrizione  e   i
        risultati degli studi cui viene fatto di seguito riferimento;
1.2  ove  del  caso,  essere  ottenute  applicando  disciplinari  per
        le prove, nella  versione  piu'  recentemente  adottata,  cui
        viene fatto riferimento o che  sono  descritti  nel  presente
        allegato; nel caso di studi  avviati  prima  dell'entrata  in
        vigore delle modifiche del presente allegato, le informazioni
        di cui trattasi devono essere  ottenute  applicando  adeguati
        disciplinari   per   le   prove   convalidati    a    livello
        internazionale,  oppure,  qualora  non  fossero  disponibili,
        applicando disciplinari per le prove accettati dal  Ministero
        della sanita';
1.3 se un disciplinare per le prove e' inappropriato o non descritto,
        oppure se e' stato usato un disciplinare  diverso  da  quello
        cui e' fatto riferimento nel presente  allegato,  comprendere
        una giustificazione della scelta del disciplinare  utilizzato
        che possa essere accettata dal Ministero  della  sanita';  in
        particolare,  qualora  sia  fatto  riferimento  nel  presente
        allegato  ad  un   metodo   comunitario   consistente   nella
        trasposizione  di  un  metodo  predisposto  da  un  organismo
        internazionale (ad es. l'OCSE), puo' essere accettato che  le
        informazioni  richiesta   siano   ottenute   in   conformita'
        dell'ultima versione di  detto  metodo  se  all'inizio  degli
        studi in questione  il  metodo  comunitario  non  sia  ancora
        aggiornato.
1.4 comprendere, ove il Ministero della sanita' ne faccia  richiesta,
        una descrizione esauriente  del  disciplinare  usato  per  le
        prove, se non menzionato o descritto nel presente allegato, e
        una descrizione esauriente di  qualsivoglia  differenziazione
        metodologica, corredata di una pertinente giustificazione che
        possa essere accettata dal Ministero della sanita';
1.5 comprendere  una  relazione  completa  e  obiettiva  sugli  studi
        svolti, con descrizione esauriente degli stessi,  oppure  una
        giustificazione che  possa  essere  accettata  dal  Ministero
        della sanita', qualora:
        - non vengano forniti dati o informazioni particolari,
          superflui in considerazione della natura del prodotto o del
          proposto uso dello stesso, oppure
        - non sia scientificamente necessario o tecnicamente
          possibile fornire dati ed informazioni;
1.6 ove del  caso,  essere  state   ottenute   in   osservanza   alle
        disposizioni recate dal decreto legislativo 27 gennaio  1992,
        n.  116,  di  attuazione  della  direttiva   86/609/CEE   del
        Consiglio, in materia di protezione degli animali  utilizzati
        a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
2.1 Le prove e le analisi intese ad ottenere  dati  sulle  proprieta'
        e/o sulla sicurezza  per  l'uso,  gli  animali  o  l'ambiente
        devono essere effettuate in osservanza  ai  principi  di  cui
        alla direttiva 87/18/CEE e al decreto legislativo 27  gennaio
        1992, n. 120, allegato I, lettera  D,  punto  6,  concernente
        l'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio.
2.2 In deroga a quanto disposto al punto 2.1., le prove e le  analisi
        intese ad ottenere dati sulle proprieta' e/o sulla  sicurezza
        per le api da miele e altri artropodi benefici diversi  dalle
        api possono essere state svolte da enti od organismi di prova
        ufficiali o ufficialmente riconosciuti che soddisfino  almeno
        i requisiti di cui ai  punti  2.2.  e  2.3  dell'introduzione
        dell'allegato III.  La  deroga  di  cui  sopra  scade  il  31
        dicembre 1999.
                      PARTE A DELL'ALLEGATO II
                          Sostanze chimiche
1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA ATTIVA
        Le  informazioni  fornite   devono   essere   sufficienti   a
        identificare con precisione  ciascuna  sostanza  attiva  e  a
        definire le caratteristiche e la natura. Le informazioni e  i
        dati in  questione  sono  necessari  per  tutte  le  sostanze
        attive, salvo in caso di indicazione diversa.
1.1 Richiedente (nome, indirizzo, ecc.)
        Deve essere indicato il nome e  l'indirizzo  del  richiedente
        (indirizzo permanente nella Comunita') nonche'  il  nome,  la
        qualifica, i numeri di telefono e di telefax della persona da
        contattare.
Inoltre, nel caso in cui  il  richiedente  disponga  di  un  ufficio,
agenzia o rappresentanza in Italia per  la  richiesta  di  iscrizione
nell'elenco delle  sostanze  attive  che  possono  essere  usate  nei
prodotti  fitosanitari  o  nello  Stato   membro   incaricato   dalla
Commissione Europea, deve  essere  indicato  il  nome  e  l'indirizzo
dell'ufficio locale, agenzia o rappresentanza, nonche'  il  nome,  la
qualifica, il numero di  telefono  e  di  telefax  della  persona  da
contattare.
1.2 Fabbricante  (nome,   indirizzo   compresa   l'ubicazione   dello
        stabilimento)
        Deve  essere  indicato  il  nome   e   l'indirizzo   del(dei)
        fabbricante(i) della  sostanza  attiva,  nonche'  il  nome  e
        l'indirizzo di ogni stabilimento di produzione. E' necessario
        indicare un punto di contatto  (di  preferenza  un  punto  di
        contatto  centrale,  con  nome,  numero  di  telefono  e   di
        telefax), che fornisca informazioni aggiornate e risponda  ai
        quesiti  riguardanti   la   tecnologia   di   produzione,   i
        procedimenti di fabbricazione e la qualita' del prodotto (ivi
        comprese, se del caso, partite singole). Nei casi in  cui,  a
        seguito dell'inserimento della  sostanza  attiva  nell'elenco
        delle sostanza attive che possono essere usate  nei  prodotti
        fitosanitari, vi siano mutamenti nella sede o nel numero  dei
        fabbricanti,  le   informazioni   richieste   devono   essere
        nuovamente notificate alla Commissione e agli Stati membri.
1.3 Nome comune proposto o accettato dall'ISO e sinonimi
        Dev'essere indicato il nome comune ISO, o  proposto  dall'ISO
        e, se del  caso,  altri  nomi  comuni  proposti  o  accettati
        (sinonimi), ivi compreso il nome  (qualifica)  dell'autorita'
        competente in materia di nomenclatura.
1.4 Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA)
        Dev'essere indicato il nome chimico secondo la  corrispondete
        denominazione indicata nella legge 29 maggio 1974, n.  256  e
        successivi aggiornamenti oppure, qualora non sia ivi incluso,
        il nome chimico conforme alla nomenclatura IUPAC e  a  quella
        CA.
1.5 Numero(i) del codice di sviluppo del fabbricante
        E'  necessario  indicare  i  numeri  di  codice   usati   per
        identificare,  durante  il  processo  di  fabbricazione,   la
        sostanza attiva, e, ove disponibili,  quelli  utilizzati  per
        identificare le formulazioni  che  la  contengono.  Per  ogni
        numero di codice, e' necessario indicare il materiale  a  cui
        esso si riferisce, il periodo in cui e'  stato  usato  e  gli
        Stati membri o altri paesi nei quali e' stato ed  e'  tuttora
        usato.
1.6 Numeri CAS, CEE e CIPAC (se disponibili)
        E' necessario indicare gli eventuali numeri del Chemical  Ab-
        stracts, quelli CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC.
1.7 Formula empirica e di struttura; massa molecolare
        E'  necessario  indicare  la  formula  empirica,   la   massa
        molecolare e la formula di struttura della sostanza attiva e,
        se del caso, la formula di struttura di ogni stereoisomero  e
        isomero ottico presenti nella sostanza attiva.
1.8 Metodi di fabbricazione (schema di sintesi) della sostanza attiva
        Per  ciascuno  stabilimento  di  produzione,  e'   necessario
        indicare il metodo di fabbricazione,  precisando  l'identita'
        dei materiali di partenza, la sequenza di  reazioni  chimiche
        necessarie e l'identita' dei sottoprodotti e delle  impurezze
        presenti nel prodotto finale. In genere non  sono  necessarie
        informazioni sulla meccanica del procedimento.
        Nei casi in cui le informazioni disponibili si riferiscano  a
        un  sistema  di  produzione  pilota,  esse  dovranno   essere
        nuovamente fornite una  volta  che  siano  stati  definiti  i
        metodi ed i procedimenti di produzione su scala industriale.
1.9 Specificazione della purezza della sostanza attiva in g/kg.
        E' necessario indicare  il  tenore  minimo,  in  g/kg,  della
        sostanza attiva pura (esclusi gli isomeri inattivi)  presente
        nel  materiale  usato  per  la  fabbricazione   di   prodotti
        formulati.  Nei  casi  in  cui  le  informazioni  disponibili
        fornite si riferiscano ad un sistema  di  produzione  pilota,
        esse dovranno essere nuovamente fornite  alla  Commissione  e
        agli Stati membri una volta che siano stati definiti metodi e
        procedimenti di produzione su scala industriale, Cio' vale se
        il cambiamento del sistema di produzione si  traduce  in  una
        diversa specificazione della purezza.
1.10 Identita' degli isomeri, impurezze e additivi  (ad  es.,  agenti
        stabilizzanti), con relativa formula di  struttura  e  tenore
        espresso in g/kg.
        E' necessario indicare il  tenore  massimo,  in  g/kg,  degli
        isomeri inattivi, nonche', eventualmente, il rapporto tra  il
        tenore di isomeri e quello di diastereoisomeri.  Deve  essere
        inoltre indicato il tenore massimo, in g/kg, di ogni additivo
        e di ogni componente diverso dagli additivi, ivi  compresi  i
        sottoprodotti e le impurezze.
        Per ogni componente, presente in  quantitativi  di  almeno  1
        g/kg, e' necessario fornire le seguenti informazioni, se  del
        caso:
        - nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA);
        - nome comune ISO, o proposto dall'ISO, se disponibile;
        - numeri CAS, CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC, se disponibili;
        - formula empirica e di struttura;
        - massa molecolare;
        - tenore massimo in g/kg.
        Se  dal  procedimento  di  fabbricazione   possono   derivare
        impurezze   e    sottoprodotti    nella    sostanza    attiva
        particolarmente   indesiderabili   dal   punto    di    vista
        tossicologico, ecotossicologico o  ambientale  e'  necessario
        determinare e  indicare  il  tenore  di  ciascuna  di  queste
        sostanze. In tali  casi,  e'  necessario  indicare  i  metodi
        d'analisi usati e i  limiti  di  determinazione,  che  devono
        essere sufficientemente bassi per ciascuna delle sostanza non
        desiderate.
        Inoltre, e' necessario fornire, all'occorrenza,  le  seguenti
        informazioni:
        - nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA);
        - nome comune ISO, o proposto dall'ISO, se disponibile:
        - numeri CAS, CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC, se disponibili;
        - formula empirica e di struttura;
        - massa molecolare;
        - tenore massimo in g/kg.
        Nei casi in cui le informazioni disponibili si riferiscano  a
        un  sistema  di  produzione  pilota,  esse  dovranno   essere
        nuovamente fornite una  volta  che  siano  stati  definiti  i
        metodi ed i procedimenti di produzione su scala  industriale.
        Cio' vale se il cambiamento del sistema di produzione si
        traduce in una diversa specificazione della purezza.
        Se le informazioni fornite  non  bastano  a  identificare  un
        componente, specialmente i condensati, e' necessario  fornire
        dettagli  circa  la  composizione  di  ciascuno   di   questi
        componenti.
E' necessario indicare altresi' il nome  commerciale  degli  additivi
eventualmente   aggiunti   alla   sostanza   attiva,   prima    della
fabbricazione del prodotto formulato, per proteggerne la stabilita' e
facilitarne   la   manipolazione.   Per   siffatti   additivi    sono
indispensabili le seguenti informazioni, se del caso:
        - nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA);
        - nome comune ISO, o proposto dall'ISO, se disponibile:
        - numeri CAS, CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC, se disponibili;
        - formula empirica e di struttura;
        - massa molecolare;
        - tenore massimo in g/kg.
        Di questi additivi che vengono aggiunti e  che  sono  diversi
        dalla  sostanza  attiva  e  dalle  impurezze  derivanti   dal
        procedimento di  fabbricazione,  e'  necessario  indicare  la
        funzione:
        antischiuma,  tampone,   antigelo,   emulsionante,   legante,
        stabilizzante, altri (specificare).
1.11 Profilo analitico delle partite
        Campioni rappresentativi della sostanza attiva devono  essere
        opportunamente analizzati per quanto si riferisce  al  tenore
        di  sostanza  attiva  pura,  isomeri  inattivi,  impurezze  e
        additivi. I risultati analitici devono comprendere il tenore,
        espresso  in  g/kg,  di  tutti  i  componenti   presenti   in
        quantitativi superiori a 1 g/kg e  che  tipicamente  dovrebbe
        costituire almeno  il  98%  del  materiale  analizzato.  Deve
        essere  determinato  il  tenore   effettivo   di   componenti
        particolarmente indesiderabili a causa delle loro  proprieta'
        tossicologiche, ecotossicologiche o dannose per l'ambiente. I
        dati indicati devono comprendere i risultati dell'analisi  di
        campioni singoli e un riassunto, onde mettere in evidenza  il
        tenore minimo o massimo e quello tipico  di  ogni  componente
        che interessa.
Qualora la sostanza attiva sia prodotta in impianti differenti,  tali
informazioni devono essere specificate diversamente per  ciascuno  di
tali impianti.
        Inoltre,  se  del  caso  e  dove  possibile,  devono   essere
        analizzati campioni della sostanza attiva prodotti  su  scala
        di laboratorio o in sistemi di  produzione  pilota,  se  tale
        materiale e' stato utilizzato per ottenere dati tossicologici
        o ecotossicologici.
2. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE DELLA SOSTANZA ATTIVA
   i) Devono essere descritte le proprieta' fisiche e chimiche
        delle sostanze attive  che,  assieme  ad  altre  informazioni
        adeguate, serviranno  a  caratterizzare  dette  sostanze.  In
        particolare, le informazioni fornite devono consentire:
        - l'identificazione dei rischi di tipo fisico, chimico e
          tecnico connessi alle sostanze attive,
        - la classificazione delle sostanze attive rispetto ai
          rischi,
        - la scelta delle limitazioni e condizioni da rispettare ai
          fini dell'inserimento nell'allegato I;
        - la definizione di adeguati avvertimenti in materia di
          rischi e di sicurezza.
        Le informazioni e i dati  in  questione  sono  necessari  per
        tutte le  sostanze  attive,  salvo  in  caso  di  indicazione
        diversa.
   ii) Le informazioni fornite, ivi comprese quelle riguardanti i
        preparati, devono consentire l'identificazione dei rischi  di
        tipo fisico, chimico e tecnico connessi ai preparati  stessi,
        la classificazione di detti preparati e  la  conclusione  che
        essi possono essere usati  senza  inutili  difficolta'.  Essi
        devono  essere  tali  da  ridurre  al  minimo   l'esposizione
        dell'uomo, degli animali e dell'ambiente nelle condizioni  di
        impiego previste.
   iii) Dev'essere determinata la conformita' delle sostanze attive
        per le quali e'  richiesto  l'inserimento  nell'elenco  delle
        sostanze attive destinate ad essere utilizzate  nei  prodotti
        fitosanitari  alle  rispettive  specifiche   FAO.   Eventuali
        divergenze dalle specifiche FAO devono essere  dettagliate  e
        giustificate.
   iv) Talvolta e' necessario eseguire prove usando sostanze attive
        di specifica gia' stabilita; in  questi  casi  devono  essere
        riferiti  i  principi  del   metodo   (o   dei   metodi)   di
        purificazione.  E'  necessario  indicare   la   purezza   del
        materiale di  prova,  che  deve  essere  al  miglior  livello
        tecnologico ottenibile. Se il grado di  purezza  ottenuto  e'
        inferiore   a   980   g/kg,   e'   necessario   giustificarne
        adeguatamente i motivi. Da tale  motivazione  deve  risultare
        che sono state esperite tutte le vie tecnicamente possibili e
        prospettabili di produzione della sostanza attiva pura.
2.1 Punto di fusione e punto di ebollizione
2.1.1 Il punto di  funsione,  oppure  quello  di  congelamento  o  di
        solidificazione della sostanza  attiva  pura,  devono  essere
        definiti conformemente al  metodo  CEE  A  1.  Devono  essere
        effettuate misurazioni fino a 360ΠC.
2.1.2 Se del caso, il punto di ebollizione di sostanze attive liquide
        pure deve essere definito conformemente al metodo  CEE  A  2.
        Devono essere effettuate misurazioni fino a 360ΠC.
2.1.3 Se il punto di fusione e/o di ebollizione  non  possono  essere
        determinati per motivi di decomposizione o  di  sublimazione,
        e' necessario indicare la temperatura  alla  quale  ha  luogo
        detta decomposizione o sublimazione.
2.2 Densita' relativa
        La densita' relativa di sostanze attive,  liquide  o  solide,
        pure deve essere definita conformemente al metodo CEE A 3.
2.3 Tensione di vapore (in Pa), volatilita' (ad es.,  costante  della
        legge di Henry).
2.3.1 Deve essere indicata  la  tensione  di  vapore  della  sostanza
        attiva pura, determinata conformemente al metodo CEE A 4.  Se
        la tensione di vapore e' inferiore a 10 elevato a -5  Pa,  la
        tensione di vapore a 20ΠC o 25ΠC puo' essere stimata  sulla
        base di una curva della tensione di vapore
2.3.2 In caso di sostanze attive solide  o  liquide,  la  volatilita'
        (costante della legge di Henry) della  sostanza  attiva  pura
        deve essere dedotta o  calcolata  dalla  sua  solubilita'  in
        acqua e dalla tensione di vapore ed essere espressa in Pa X m
        elevato a -3 X mol elevato a -1.
2.4 Aspetto (stato fisico, colore e odore, se noti)
2.4.1 Devono essere descritti l'eventuale colore e  lo  stato  fisico
        della sostanza attiva tecnica e di quella pura.
2.4.2 La stessa cosa vale per eventuali odori della  sostanza  attiva
        tecnica o di quella pura che  fossero  osservati  durante  la
        manipolazione  dei   materiali   nei   laboratori   o   negli
        stabilimenti di produzione.
2.5 Spettro di assorbimento (UV/VIS, IR, NMR, MS), estinzione  molare
        e relative lunghezze d'onda
2.5.1 E' necessario determinare i seguenti  spetti,  aggiungendo  una
        tabella      di      interpretazioni       dei       simboli:
        Ultravioletto/Visibile (UV/VIS), infrarosso  (IR),  risonanza
        magnetica nucleare (NMR) e spettrometria di massa (MS)  della
        sostanza attiva pura ed  estinzione  molare  alle  rispettive
        lunghezze  d'onda.  Occorre  determinare   ed   indicare   le
        lunghezze d'onda di estinzione molare UV/VIS nonche', se  del
        caso, la  lunghezza  d'onda  corrispondente  al  valore  piu'
        elevato di assorbimento al di sopra di 290  nm.  In  caso  di
        sostanze attive isomeri ottici,  e'  necessario  misurare  la
        purezza ottica.
2.5.2 Devono  essere  determinati   e   indicati   gli   spettri   di
        assorbimento UV/visibile, IR, NMR e MS, di tutte le impurezze
        ritenute  importanti  dal  punto  di   vista   tossicologico,
        ecotossicologico ed ambientale.
2.6 Solubilita' in acqua compresi gli effetti del  pH  (da  4  a  10)
        sulla solubilita'
        Deve essere indicata la solubilita' in acqua  delle  sostanze
        attive pure a 20ΠC a pressione atmosferica, determinata  con
        i metodi CEE A 6.
        Queste  determinazioni  della  solubilita'  in  acqua  devono
        essere  effettuate  in  ambiente  neutro  (cioe'   in   acqua
        distillata   in   equilibrio   con    l'anidride    carbonica
        atmosferica). Nei casi in cui la sostanza attiva  sia  capace
        di formare ioni, le determinazioni devono  essere  effettuate
        altresi' in ambiente acido (ph da 4 a 6) ed alcalino (pH da 8
        a 10). Se la stabilita' della  sostanza  attiva  in  ambiente
        acquoso non consente di determinare la solubilita' in  acqua,
        e' necessario giustificarlo in base ai dati della prova.
2.7 Solubilita' nei solventi organici
        E'  necessario  determinare  la  solubilita'  delle  sostanze
        attive tecniche nei seguenti solventi organici a  temperature
        comprese tra 15 e 25ΠC se detta solubilita' e'  inferiore  a
        250 g/kg; deve essere specificata la temperatura della prova:
        Idrocarburo alifatico: di preferenza n-eptano;
        Idrocarburo aromatico: di preferenza xilene;
        Idrocarburo alogenato: di preferenza 1,2-dicloroetano;
        Alcole: di preferenza metanolo o alcole
                                     isopropilico;
        Chetone: di preferenza acetone;
        Estere: di preferenza acetato di etile.
        Se uno o piu' di questi solventi non sono adatti ad una  data
        sostanza attiva (ad esempio reagiscono con  il  materiale  di
        prova), possono essere usati  solventi  alternativi.  In  tal
        caso, la  scelta  deve  essere  giustificata  in  termini  di
        struttura e polarita'.
2.8 Coefficiente  di  ripartizione  n-ottanolo/acqua,  compresi   gli
        effetti del pH (da 4 a 10)
        Deve  essere  indicato  il   coefficiente   di   ripartizione
        nottanolo/acqua della sostanza attiva pura,  determinato  con
        il metodo CEE A 8. Deve essere studiato l'effetto del pH  (da
        4 a 10) se la sostanza risulta acida o basica in base al  suo
        valore pka (< 12 per gli acidi, > 2 per le basi).
2.9 Stabilita' in acqua, tasso di idrolisi, degradazione fotochimica,
        quantita' e identita' del(dei) prodotti(i)  di  degradazione,
        costante di dissociazione a diversi pH (da 4 a 9)
2.9.1 I tassi di idrolisi  delle  sostanze  attive  pure  (di  solito
        sostanza attiva radiomarcata, purezza >  95%),  per  ciascuno
        dei valori pH 4, 7 e  9,  in  condizioni  di  sterilita',  in
        assenza di luce, devono essere determinate con il metodo  CEE
        C 7. Per le sostanze aventi un basso tasso di idrolisi, detto
        tasso puo' essere determinato a  50  (gradi)  C  o  ad  altra
        temperatura opportuna.
        Se la degradazione viene osservata  a  50Π C,  il  tasso  di
        degradazione deve essere determinato a  un'altra  temperatura
        ed e' necessario costruire  un  diagramma  di  Arrhenius  per
        poter stimare l'idrolisi a  20Π C.  E'  necessario  indicare
        l'identita' dei prodotti di idrolisi formatisi,  la  costante
        di velocita' di reazione osservata ed il valore  costante  DT
        50.
2.9.2 Per composti aventi  un  coefficiente  di  assorbimento  molare
        (decadico) (e) > 10 (1 X mol elevata -1 X cm elevata  -1)  ad
        una lunghezza d'onda lambda maggiore o uguale a  290  nm,  e'
        necessario indicare la fototrasformazione  diretta  in  acqua
        purificata  (ad  esempio  distillata)  ad   una   temperatura
        compresa tra 20ΠC a 25ΠC, della sostanza attiva purificata,
        di solito radiomarcata usando luce artificiale in  condizione
        di sterilita', se necessario utilizzando  un  solubilizzante.
        Sostanze sensibilizzanti quale l'acetone  non  devono  essere
        usate come co-solvente o solubilizzante.  La  fonte  luminosa
        deve simulare la luce del sole ed essere provvista di  filtri
        che escludano radiazioni a lunghezza d'onda lambda maggiore o
        uguale a 290 nm.
        E'  necessario   indicare   l'identita'   dei   prodotti   di
        disintegrazione che si formano in qualsiasi fase dello studio
        in quantitativi a 10%  della  sostanza  attiva  aggiunta,  un
        bilancio  di  massa  in  ragione  di  almeno  il  90%   della
        radioattivita' applicata,  nonche'  il  semiperiodo  di  vita
        fotochimica.
2.9.3 Nel caso in cui sia necessario studiare  la  fototrasformazione
        diretta, e' necessario determinare e indicare  il  rendimento
        quantico costante della fotodegradazione  diretta  in  acqua,
        calcolando congiuntamente altresi' il semiperiodo teorico  di
        vita della sostanza  attiva  nello  strato  superficiale  dei
        sistemi  acquosi  e  il  periodo  di  vita  effettivo   della
        sostanza. Il relativo metodo e'  descritto  in  "FAO  Revised
        Guidelines of Environmental criteria for the Registration  of
        Pesticides".
2.9.4 Se si verifica la  dissociazione  in  acqua,  la  costante  (le
        costanti) di dissociazione (valori pKa) delle sostanze attive
        pure, deve (devono) essere conformi  alla  prova  "OECD  Test
        Guideline  122".  E'  necessario   identificare   le   specie
        dissociate formatesi, basandosi su  considerazioni  teoriche.
        Se la sostanza attiva e' un sale, e' necessario indicarne  il
        valore pKa.
2.10 Stabilita'   all'aria,   degradazione   fotochimica,   identita'
        del(dei) prodotto(i) di degradazione.
        E' necessario presentare una valutazione  della  degradazione
        fotochimica ossidativa (fototrasformazione  indiretta)  della
        sostanza o delle sostanze attive.
2.11 Infiammabilita', compresa l'autoinfiammabilita'
2.11.1 L'infiammabilita' delle sostanze attive tecniche,  siano  esse
        solide, gassose oppure sostanze che sviluppano gas ad elevata
        infiammabilita' deve essere definita conformemente al  metodo
        CEE A 10, A 11 o A 12, a seconda dei casi.
2.11.2 L'autoinfiammabilita'  delle  sostanze  attive  tecniche  deve
        essere determinata conformemente al metodo CEE A 15  o  A  16
        e/o, se necessario, alla  prova  "UN-Bowes-Cameron-Cage-Test"
        (UN-Raccommandazioni sul Trasporto  delle  Merci  Pericolosi,
        capitolo 14, Nr. 14.3.4).
2.12 Punto di infiammabilita'.
        Il punto di infiammabilita' delle  sostanze  attive  tecniche
        con un punto di fusione al di sotto dei  40Π C  deve  essere
        definito conformemente  al  metodo  CEE  A  9;  sono  ammessi
        unicamente metodi "a contenitore chiuso".
2.13 Proprieta' esplosive.
        Per le sostanze  attive  tecniche,  le  proprieta'  esplosive
        devono essere definite conformemente al metodo CEE A 14.
2.14 Tensione superficiale.
        La tensione superficiale deve essere  definita  conformemente
        al metodo CEE A 5.
2.15 Proprieta' ossidanti
        Le proprieta' ossidanti delle sostanze attive tecniche devono
        essere definite conformemente al metodo CEE A 17,  salvo  nei
        casi in cui dall'esame della formula di struttura risulti con
        una certa sicurezza che la sostanza  attiva  e'  incapace  di
        reazioni   esotermiche   con   materiale   combustibile.   In
        quest'ultimo  caso  questa  informazione  e'  sufficiente   a
        giustificare  la  mancata  determinazione  delle   proprieta'
        ossidanti della sostanza.
3. ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOSTANZA ATTIVA
   i. E' necessario precisare le finalita', la dose e le modalita'
        d'impiego effettive o proposte dei  preparati  contenenti  la
        sostanza attiva.
   ii. Le informazioni fornite devono specificare i normali metodi e
        le normali  precauzioni  di  manipolazione,  conservazione  e
        trasporto della sostanza attiva.
   iii. Gli studi, i dati e le informazioni presentati, con il
        supporto di  altri  rilevanti  studi,  dati  ed  informazioni
        commessi, devono specificare e giustificare  i  metodi  e  le
        precauzioni da seguire in caso  di  incendio;  devono  essere
        previsti, sempre in caso di d'incendio gli eventuali prodotti
        di combustione, sulla base della struttura  chimica  e  delle
        proprieta' fisico-chimiche della sostanza attiva.
   iv. Gli studi, i dati e le informazioni presentati, con il
        supporto di  altri  rilevanti  studi,  dati  e  informazioni,
        devono  dimostrare  l'identita'  delle  misure  proposte   ad
        affrontare eventuali situazioni di emergenza.
   v. Le informazioni e i dati in questione sono necessari per
        tutte le  sostanze  attive,  salvo  in  caso  di  indicazione
        diversa.
3.1 Attivita'   (ad   es.,   fungicida,   diserbante,    insetticida,
        repellente, regolatore della crescita)
        L'attivita'   della   sostanza   deve   essere    specificata
        scegliendola fra le seguenti:
        acaricida, battericida, fungicida,  diserbante,  insetticida,
        molluschicida,   nematocida,   fitoregolatore,    repellente,
        rodenticida,  attivita'  semiochimica,  talpicida,  viricida,
        altri (specificare).
3.2 Effetti sugli organismi nocivi (ad esempio veleno  per  contatto,
        per inalazione, per  ingestione,  micotossico  o  micostatico
        ecc.; sistemico o no nelle piante).
3.2.1 Deve essere determinata la natura degli effetti sugli organismi
        nocivi:
        - azione per contatto
        - azione per ingestione
        - azione per inalazione
        - azione micotossica
        - azione micostatica
        - azione essiccante
        - inibizione della riproduzione
        - altri (specificare)
3.2.2 Se del caso, e' necessario  stabilire  se  la  sostanza  attiva
        venga  o  meno  trasferita  nelle  piante   e   se   siffatto
        trasferimento sia apoplastico, simplastico o entrambi.
3.3 Campi di impiego  considerati  ad  esempio  in  pieno  campo,  in
        colture protette (serra), per la  conservazione  di  prodotti
        vegetali, per giardinaggio domestico.
        Il campo o i campi di impiego attuali e quelli proposti per i
        preparati  contenenti  la  sostanza  attiva   devono   essere
        specificati scegliendoli tra i seguenti:
        uso in campo, quale agricoltura, orticoltura, silvicultura  e
        viticoltura,
        impiego in colture protette (serra)
        impiego in aree di svago (parchi pubblici, ecc.)
        diserbante in zone non coltivate
        impiego in giardinaggio domestico
        per piante da interni
        impiego per la conservazione di prodotti vegetali
        altro (specificare)
3.4 Organismi nocivi controllati  e  piante  o  prodotti  protetti  o
        trattati.
3.4.1 E' necessario precisare l'impiego attuale e previsto in termini
        di colture, gruppi di colture, vegetali o  prodotti  vegetali
        trattati e, se del caso, protetti.
3.4.2 Se del caso, e' necessario precisare gli organismi  nocivi  sui
        quali agisce il prodotto.
3.4.3 Se del caso, e' necessario indicare gli  effetti  ottenuti,  ad
        esempio eliminazione dei germogli, ritardo nella maturazione,
        riduzione della  lunghezza  dei  gambi,  miglioramento  della
        fertilizzazione ecc.
3.5 Meccanismo di azione.
3.5.1 E' necessario descrivere il meccanismo d'azione, se noto, della
        sostanza   attiva   in   termini,   quando   rilevante,    di
        meccanismo(i)  biochimico(i)  e  fisiologico(i)  e   di   vie
        biochimiche che intervengono. Se disponibili,  devono  essere
        riportati i risultati dei relativi studi sperimentali.
3.5.2 Se e' noto che, per dare gli effetti voluti, la sostanza attiva
        si deve trasformare in un metabolita  o  in  un  prodotto  di
        degradazione dopo l'applicazione o l'uso di preparati che  la
        contengono, e' necessario fornire, su detto metabolita attivo
        o prodotto  di  degradazione,  le  seguenti  informazioni  in
        connessione con quelle di cui ai paragrafi  5.6,  5.11,  6.1,
        6.2, 6.7, 7.1, 7.2, e 9:
        - nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA)
        - nome comune, ISO o proposto dall'ISO
        - numeri CAS, CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC, se disponibili;
        - formula empirica e di struttura;
        - massa molecolare;
3.5.3 Sulla formazione  dei  metaboliti  attivi  e  dei  prodotti  di
        degradazione   e'   necessario   fornire   informazioni   che
        comprendono:
        -  i  procedimenti,  i   meccanismi   e   le   reazioni   che
        intervengono;
        - i dati cinetici e di altro tipo riguardanti il tasso di
          conversione e, se conosciuto, il sistema per limitare detto
          tasso;
        - fattori ambientali e di altro tipo che influenzano il tasso
          e il grado di conversione.
3.6 Informazioni  sull'eventuale  sviluppo  di  resistenza  e  appro-
        priate strategie di prevenzione
        E' necessario fornire informazioni sull'eventuale sviluppo di
        resistenza o resistenza incrociata, se disponibili.
3.7 Metodi  e  precauzioni   raccomandati   per   la   manipolazione,
        l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio
        Per tutte  le  sostanze  attive  e'  necessario  fornire  una
        "Scheda con avvertenze di sicurezza" della  legge  29  maggio
        1974, n. 256 e successivi aggiornamenti.
3.8 Metodi di distruzione o di decontaminazione.
3.8.1 Incenerimento controllato
        In parecchi  casi  il  sistema  preferibile,  oppure  l'unico
        possibile per uno  smaltimento  sicuro  di  sostanze  attive,
        materiali     o     imballaggi     contaminati,      consiste
        nell'incenerimento controllato effettuato in un  inceneritore
        autorizzato.
        Se il tenore di alogeni contenuti nella  sostanza  attiva  e'
        superiore al 60%, e'  necessario  indicare  il  comportamento
        pirolitico della sostanza attiva  in  condizioni  controllate
        (ivi inclusi, se del caso, la produzione di  ossigeno  ed  il
        tempo di permanenza) a 800ΠC, nonche' il tenore di  dibenzo-
        p-diossine e  dibenzofurani  polialogenati  nei  prodotti  di
        pirolisi. Il richiedente deve fornire istruzioni  dettagliate
        ai fini di una eliminazione non pericolosa delle sostanze  in
        questione.
3.8.2 Altri
        E' necessario descrivere accuratamente altri  metodi  per  lo
        smaltimento  di  sostanze  attive,  imballaggi  e   materiali
        contaminati, e fornire dati atti a determinare l'efficacia  e
        la sicurezza di siffatti metodi.
3.9 Misure di emergenza in caso di incidente
        Devono  essere  specificati  i  metodi  di   decontaminazione
        dell'acqua in caso di incidente.
4. METODI ANALITICI
4.1 Metodi di analisi per la  determinazione  della  sostanza  attiva
        pura e, se del caso, dei relativi prodotti  di  degradazione,
        degli isomeri e delle impurezze della sostanza attiva tecnica
        e degli additivi (p. es. agenti stabilizzanti).
4.2 Metodi d'analisi, compresi i tassi di recupero  ed  i  limiti  di
        determinazione dei residui in:
4.2.1 Piante trattate, prodotti vegetali, alimenti per l'uomo  e  gli
        animali.
4.2.2 Suolo.
4.2.3 Acqua (compresa l'acqua potabile)
4.2.4 Aria.
4.2.5 Liquidi biologici e tessuti animali e umani
5. STUDI TOSSICOLOGICI E SUL METABOLISMO
Introduzione.
i) Le informazioni fornite, insieme con quelle precisate  per  uno  o
        piu' preparati contenenti la sostanza attiva,  devono  essere
        tali da consentire una  valutazione  dei  rischi  per  l'uomo
        associati alla manipolazione e all'utilizzazione di  prodotti
        fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva,  nonche'   il
        rischio per l'uomo derivante da tracce residue negli alimenti
        e  nell'acqua.  Inoltre  queste  informazioni  devono  essere
        sufficienti per
        - poter decidere se la sostanza attiva possa essere inclusa o
          meno nell'allegato 1;
        - specificare le opportune condizioni o limitazioni da
          associare all'eventuale inclusione nell'allegato 1;
        - classificare la sostanza attiva in rapporto alla sua
          pericolosita';
        - stabilirne il livello di assunzione giornaliera ammissibile
          per l'uomo (ADI);
        - stabilirne i livelli di esposizione ammissibili per gli
          operatori (AOEL);
        - specificare i simboli di rischio, le indicazioni di
             pericolo e le frasi relative al rischio e alla sicurezza
           per la protezione dell'uomo, degli animali e dell'ambiente
          da apporre sull'imballaggio (contenitori);
        - precisare le misure di pronto soccorso e le opportune
          misure diagnostiche e terapeutiche in caso di avvelenamento
          nell'uomo;
        - poter valutare la natura e il grado dei rischi per l'uomo,
          per gli animali (specie normalmente alimentate e allevate o
            le cui carni sono consumate dall'uomo) nonche' dei rischi
          per altre specie di vertebrati non bersaglio.
ii) Occorre ricercare e indicare tutti  i  possibili  effetti  nocivi
        riscontrati negli studi tossicologici di routine (ivi inclusi
        gli  effetti  su  organi  e   su   sistemi   speciali   quali
        l'immunotossicita' e la neurotossicita'); occorre  effettuare
        ed indicare  tali  studi  supplementari  che  possono  essere
        necessari per individuare il probabile meccanismo  coinvolto,
        stabilire i NOAELS (livelli a cui non  sono  stati  osservati
        effetti dannosi) e valutare l'importanza di  questi  effetti.
        Devono essere indicati tutti i  dati  e  le  informazioni  di
        ordine biologico disponibili e utili per valutare il  profilo
        tossicologico della sostanza.
iii) Per quanto riguarda la possibile incidenza delle  impurezze  sul
        comportamento tossicologico e' essenziale che in ogni  studio
        presentato  venga  fatta  una  descrizione  particolareggiata
        (specifiche) del materiale utilizzato, come indicato al punto
        1.11.  Le  prove  devono  essere  effettuate  utilizzando  la
        sostanza attiva conforme alle specifiche da  applicare  nella
        fabbricazione dei preparati da autorizzare, eccetto  il  caso
        in  cui  sia  necessaria  o  consentita  l'utilizzazione   di
        materiale radiomarcato.
iv) Se gli studi  vengono  svolti  utilizzando  una  sostanza  attiva
        prodotta in laboratorio o in un sistema di produzione  di  un
        impianto pilota, gli studi devono essere ripetuti utilizzando
        la sostanza attiva tecnica, a meno che  si  possa  dimostrare
        che il materiale di prova utilizzato sia  sostanzialmente  lo
        stesso ai fini della prova e della valutazione tossicologica.
        In caso di incertezza,  devono  essere  presentati  opportuni
        studi di connessione in base ai quali si possa decidere circa
        la necessita' o meno di ripetere gli studi.
v) Qualora  si  tratti  di  studi  in  cui  il  dosaggio   dev'essere
        somministrato in un certo  periodo,  si  dovrebbe  utilizzare
        preferibilmente  un'unica   partita   di   sostanza   attiva,
        sempreche' la stabilita' lo consenta.
vi) In tutti gli studi deve essere indicata  la  dose  reale  massima
        somministrata, espressa in mg/kg di peso corporeo e in  altre
        unita' adeguate. Se le  dosi  vengono  somministrate  con  la
        dieta,  la  sostanza  in  esame  deve  essere   uniformemente
        distribuita nella dieta stessa.
vii) Se, a seguito del metabolismo o di altri processi in o su piante
        trattate oppure a seguito della  trasformazione  di  prodotti
        trattati,  il  residuo  finale  (a  cui  saranno  esposti   i
        consumatori o i lavoratori, come definito  all'allegato  III,
        punto 7.2.3) contiene sostanze diverse dalla sostanza  attiva
        stessa  e  non  identificate  come  metaboliti  presenti  nei
        mammiferi,  occorrera'  effettuare  studi  di  tossicita'  su
        questi componenti del residuo finale, a  meno  che  si  possa
        dimostrare che l'esposizione dei consumatori o dei lavoratori
        a queste sostanze non costituisce  un  rischio  considerevole
        per la salute. Occorre effettuare studi di tossicocinetica  e
        sul metabolismo dei metaboliti e dei prodotti di degradazione
        solo se  non  e'  possibile  valutare  le  conclusioni  sulla
        tossicita'  del   metabolita   sulla   base   dei   risultati
        disponibili sulla sostanza attiva.
viii) La scelta della via di somministrazione della sostanza in esame
        dipende dalle principali vie di esposizione. Nel caso in  cui
        l'esposizione avviene essenzialmente in  fase  gassosa,  puo'
        essere piu' adeguato effettuare studi di assorbimento per via
        inalatoria anziche' per via orale.
5.1 STUDI SULL'ASSORBIMENTO, SULLA DISTRIBUZIONE,  SULL'ESCREZIONE  E
        SUL METABOLISMO NEI MAMMIFERI
        A questo riguardo sono  necessari  soltanto  dati  abbastanza
        limitati, come descritto in seguito su  di  una  sola  specie
        animale (normalmente il ratto). Questi dati  possono  fornire
        utili informazioni per l'organizzazione  e  l'interpretazione
        di test successivi  di  tossicita'.  Tuttavia  occorre  tener
        presente che i  dati  sulle  differenze  interspecie  possono
        essere essenziali nelle  estrapolazioni  all'uomo  e  che  le
        informazioni sulla  penetrazione  cutanea  sull'assorbimento,
        sulla  distribuzione,  sull'escrezione  e   sul   metabolismo
        possono essere utili ai fini delle  valutazioni  del  rischio
        per gli operatori. Non  e'  possibile  specificare  requisiti
        particolareggiati per ciascun  settore  poiche'  i  requisiti
        specifici dipenderanno dai risultati  ottenuti  per  ciascuna
        particolare sostanza in esame.
        Scopo del test.
        I test devono fornire dati sufficienti per poter:
        - valutare la velocita' e il grado di assorbimento;
        - la distribuzione tissutale nonche' la velocita' e il
                    livello dell'escrezione della sostanza e dei suoi
          metaboliti;
        - identificare i metaboliti e la via metabolica.
        Occorrerebbe  inoltre  studiare  l'effetto  della  dose   sui
        suddetti parametri ad analizzare se i risultati  differiscono
        in caso di somministrazione unica o ripetuta della dose.
        Circostanze di necessita' dei test.
        Occorre  svolgere,  riportandone  i  risultati,  uno   studio
        tossicocinetico di somministrazione in dose unica  nel  ratto
        (per via orale) ad almeno due livelli di dosaggio nonche' uno
        studio tossicocinetico di somministrazione in  dosi  ripetute
        nel ratto (per via orale) ad un  solo  livello  di  dosaggio.
        Puo' essere necessario,  in  taluni  casi,  effettuare  studi
        supplementari su un'altra specie (ad esempio, capra o pollo).
        Disciplinare per le prove.
        Direttiva 87/302/CEE della Commissione del 18  novembre  1987
        (Allegato, parte B, tossicocinetica).
5.2 TOSSICITA' ACUTA
        Gli studi e i dati da fornire devono essere  sufficienti  per
        poter individuare gli effetti di una esposizione  unica  alla
        sostanza attiva e, in particolare, stabilire o indicare:
        - la tossicita' della sostanza attiva;
        - il decorso e le caratteristiche degli effetti, con dettagli
          completi sui mutamenti comportamentali ed eventuali reperti
          macropatologici post mortem;
        - ove possibile, le modalita' dell'attivita' tossica;
        - il relativo rischio associato a vie differenti di
          esposizione.
        Sebbene   l'interesse   principale   debba   riguardare    la
        possibilita' di valutare il livelli  di  tossicita',  i  dati
        ottenuti devono anche consentire di classificare la  sostanza
        attiva in conformita' alle prescrizioni  di  cui  alla  legge
        29.5.1974, n. 256,  e  successive  modifiche,  di  attuazione
        della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. I dati ottenuti dai
        test di tossicita' acuta sono di particolare utilita' per
        valutare i possibili rischi conseguenti ad incidenti.
5.2.1 Orale
        Circostanze di necessita' dei test.
        Deve sempre essere indicata la tossicita' acuta per via orale
        della sostanza attiva.
        Disciplinare per le prove.
        Il test deve  essere  effettuato  conformemente  all'allegato
        della direttiva 92/69/CEE della Commissione,  del  31  luglio
        1992, recante il  diciassettesimo  adeguamento  al  progresso
        tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio  concernente
        il    ravvicinamento    delle    disposizioni    legislative,
        regolamentari     ed     amministrative     relative     alla
        classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura  delle
        sostanze pericolose - metodo B1 o B1 bis.
5.2.2 Cutanea
        Circostanze di necessita' dei test.
        Deve sempre essere indicata la tossicita' cutanea acuta della
        sostanza attiva.
        Disciplinare per le prove.
        Devono essere studiati gli effetti sia locali che  sistemici.
        Il test deve essere effettuato conformemente  alla  direttiva
        92/69/CEE, metodo B3.
5.2.3 Inalatoria.
        Circostanze di necessita' del test.
        Deve essere indicata la tossicita' inalatoria della  sostanza
        attiva quando quest'ultima:
        - e' un gas o un gas liquefatto;
        - deve essere utilizzata come fumigante;
        - deve essere incorporata in un preparato fumigante o aerosol
          o di vapore;
        - deve essere utilizzata con apparecchiature di
          nebulizzazione;
        - ha una pressione di vapore maggiore di 1 X 10 elevata -2 Pa
                   e deve essere incorporata in preparati che vengono
          utilizzati in spazi chiusi, come serre o magazzini;
        - deve essere incorporata in preparati costituiti da polveri
            contenenti una considerevole percentuale di particelle di
          diametro minore di 50 (m greco)m (piu' dell'1% in peso);
        - deve essere incorporata in preparati che, quando vengono
               utilizzati, producono una considerevole percentuale di
          particelle o goccioline di diametro minore di 50 (m greco)m
          (piu' dell'1% in peso);
        Disciplinare per le prove.
        Il test deve essere effettuato conformemente  alla  direttiva
        92/69/CEE, metodo B2.
5.2.4 Irritazione cutanea
        Scopo del test.
        Il test deve condurre  a  stabilire  l'irritabilita'  cutanea
        della sostanza attiva  ed  anche  l'eventuale  reversibilita'
        degli effetti osservati.
        Circostanze di necessita' del test.
        Deve  essere  determinata   l'irritabilita'   cutanea   della
        sostanza attiva, salvo nel caso in  cui  e'  probabile,  come
        indicato nella disciplinare per  le  prove,  che  si  possano
        produrre gravi effetti cutanei o  che  si  possano  escludere
        effetti.
        Disciplinare per le prove.
        Il test di irritazione dermica acuta deve  essere  effettuato
        conformemente alla direttive 92/69/CEE, metodo B4.
5.2.5 Irritazione oculare
        Scopo del test.
        Il test deve stabilire l'irritabilita' oculare della sostanza
        attiva e l'eventuale reversibilita' degli effetti osservati.
        Circostanze di necessita' del test.
        Il test di irritabilita' oculare deve essere effettuato salvo
        nel caso  in  cui  risulta  probabile,  come  indicato  nella
        disciplinare per le prove,  che  si  possano  produrre  gravi
        effetti sugli occhi.
        Disciplinare per le prove.
        Il test di irritazione oculare acuta deve  essere  effettuato
        conformemente alla direttiva 92/69/CEE, metodo B5.
5.2.6 Sensibilizzazione cutanea
        Scopo del test.
        Il test deve fornire dati sufficienti per poter  valutare  la
        probabilita' che la  sostanza  attiva  provochi  reazioni  di
        sensibilizzazione cutanea.
        Circostanze di necessita' del test.
        Il test deve essere effettuato sempre, salvo se  la  sostanza
        e' un noto sensibilizzante.
        Disciplinare per le prove.
        Il test deve essere effettuato conformemente  alla  direttiva
        92/69/CEE, metodo B6.
5.3 TOSSICITA' A BREVE TERMINE.
        Devono essere  approntati  studi  sulla  tossicita'  a  breve
        termine che forniscano dati sulla  quantita'  tollerabile  di
        sostanza attiva senza effetti tossici nelle condizioni  dello
        studio. Questi studi forniscono dati utili sui rischi  per  i
        manipolatori e gli utilizzatori di  preparati  contenenti  la
        sostanza attiva. In particolare, gli studi  di  tossicita'  a
        breve termine forniscono un quadro essenziale delle eventuali
        azioni cumulative della sostanza attiva e sui  rischi  per  i
        lavoratori che vi possono essere esposti  intensivamente.  Da
        questi studi si  ottengono  inoltre  utili  informazioni  per
        l'approntamento di studi sulla tossicita' cronica.
        Gli studi e i dati da fornire devono essere  sufficienti  per
        poter individuare gli effetti dell'esposizione ripetuta e, in
        particolare, stabilire o indicare:
        - il rapporto tra dose ed effetti nocivi;
        - la tossicita' della sostanza attiva, ivi incluso, se
          possibile, il NOAEL;
        - gli organi bersaglio, se del caso;
        - il decorso e le caratteristiche dell'avvelenamento con
                 dettagli completi sui mutamenti comportamentali e le
          eventuali constatazioni patologiche post mortem;
        - gli effetti tossici specifici e i mutamenti patologici
          prodotti;
        - se del caso, la persistenza e la reversibilita' di certi
          effetti tossici osservati, dopo sospensione del dosaggio;
        - se del caso, le modalita' dell'attivita' tossica;
        - il relativo rischio associato alle vie differenti di
          esposizione.
5.3.1 Studio di tossicita' orale a 28 giorni.
        Circostanze di necessita' del test.
        Gli  studi  a  breve  termine  a  28  giorni,   sebbene   non
        obbligatori,   possono   essere   utili   come   test   circa
        l'estensione   del   campo   d'interesse.   Qualora   vengano
        effettuati,  i  relativi  risultati  devono  essere  indicati
        poiche'  potrebbero  essere  di  particolare   utilita'   per
        l'individuazione   di   risposte   adattative   eventualmente
        mascherate negli studi di tossicita' cronica.
        Disciplinare per le prove.
        Il test deve essere effettuato conformemente  alla  direttiva
        92/69/CEE, metodo B7.
5.3.2 Studio di tossicita' orale a 90 giorni.
        Circostanze di necessita' del test.
        Deve sempre essere riportata  la  tossicita'  orale  a  breve
        termine (90 giorni) della sostanza attiva  sul  ratto  e  sul
        cane. Qualora risulti che il cane e'  considerevolmente  piu'
        sensibile  e  che  probabilmente   tali   dati   sono   utili
        nell'estrapolazione   dei   risultati    all'uomo,    occorre
        effettuare uno studio di tossicita' a  12  mesi  sul  cane  e
        riportarne i risultati.
        Disciplinare per le prove.
        Direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B, saggio di tossicita'
        orale sub cronica.
5.3.3 Altre vie.
        Circostanze di necessita' dei test.
        Per la valutazione dell'esposizione degli operatori,  possono
        risultare utili altri studi di tossicita' dermica.
        Per le sostanze volatili (pressione di vapore maggiore di  10
        elevata -2 Pa) occorre il parere di esperti per  decidere  se
        gli studi a  breve  termine  debbano  essere  effettuati  con
        esposizione per via orale o inalatoria.
        Guide per i test.
        - dermica, a 28 giorni: direttiva 92/68/CEE, metodo B9;
        - dermica, a 90 giorni: direttiva 87/302/CEE, allegato, parte
          B, saggio di tossicita' dermica subcronica;
        - inalatoria, a 28 giorni: direttiva 92/68/CEE, metodo B8;
        - inalatoria, a 90 giorni: direttiva 87/302/CEE, allegato,
          parte B, saggio di tossicita' subcronica inalatoria.
5.4 GENOTOSSICITA'
        Scopo del test.
        Questi studi sono utili per:
        - predire il potenziale genotossico;
        - individuare precocemente gli agenti cancerogeni
          genotossici;
        - chiarire il meccanismo d'azione di alcuni agenti
          carcerogeni.
        Per evitare risposte artefatte  del  sistema  in  esame,  non
        devono essere utilizzate  dosi  estremamente  tossiche  nelle
        prove di mutagenesi in vitro o in vivo. Questo approccio deve
        essere considerato come orientamento generale. E'  importante
        che venga adottato un approccio flessibile e che si decida di
        effettuare ulteriori test  in  base  all'interpretazione  dei
        risultati di ogni fase.
5.4.1 Studi in vitro.
        Circostanze di necessita' dei test.
        I test di mutagenesi in vitro (prova batterica di mutazione
          genica, test di clastogenesi in cellule di mammiferi e test
           di mutazione genica in cellule di mammiferi) devono essere
          effettuati sempre.
        Disciplinare per le prove.
        Esempi di test accettabili:
        direttiva 92/69/CEE, metodo B14 - Saggio di reversione  nella
        Salmonella Typhimurium;
        direttiva 92/69/CEE, metodo B10  -  Saggio  citogenetico  "in
        vitro" nei mammiferi;
        direttiva  87/302/CEE,  allegato,  parte  B  -   Cellule   di
        mammiferi in vitro: saggio di mutazione genica.
5.4.2 Studi in vivo su cellule somatiche
        Circostanze di necessita' dei test.
        Se tutti  i  risultati  dei  test  in  vitro  sono  negativi,
        dev'essere effettuata un'ulteriore sperimentazione  prendendo
        in considerazione  altri  dati  pertinenti  disponibili  (ivi
        compresi dati  tossicocinetici,  tossicodinamici  e  chimico-
        fisici, nonche' dati su sostanze  analoghe),  la  prova  puo'
        consistere in uno studio  in  vivo  o  in  vitro,  effettuato
        utilizzando  un  sistema  con   metabolismo   differente   da
        quello/quelli utilizzati precedentemente.
        Se l'esito del test di citogenesi in vitro e' positivo,  deve
        essere  effettuato  un  test  in  vivo  utilizzando   cellule
        somatiche  (analisi  della  metafase  nel  midollo  osseo  di
        roditori o test del micronucleo in roditori).
        Se l'esito di almeno uno dei  test  di  mutazione  genica  in
        vitro e' positivo, occorre effettuare un test in  vivo  della
        sintesi non programmata del DNA o un test delle macchie (spot
        test) sul topo.
        Disciplinare per le prove.
        Test accettabili:
        direttiva 92/69/CEE, metodo B12 - Saggio di micronucleo;
        direttiva  87/302/CEE,  allegato,  parte  B  -  Saggio  delle
        macchie (spot test);
        direttiva 92/69/CEE, metodo B11  -  Saggio  citogenetico  "in
        vivo" del midollo osseo nei mammiferi; analisi cromosomica.
5.4.3 Studi "in vivo" su gonoblasti.
        Circostanze di necessita' dei test.
        Se l'esito di uno studio in  vivo  su  cellule  somatiche  e'
        positivo, puo' essere giustificato eseguire test in vivo  per
        determinare gli effetti sui gonoblasti. La necessita' o  meno
        di questi test sara' valutata caso per  caso,  tenendo  conto
        dei    dati     tossicocinetici,     dell'utilizzazione     e
        dell'esposizione prevista. Sarebbero necessari test opportuni
        per esaminare l'interazione con il DNA (ad esempio, il saggio
        dei letali dominanti) e le potenzialita' di effetti ereditari
        con  un'eventuale  valutazione  quantitativa.  Data  la  loro
        complessita', si ammette che  gli  studi  quantitativi  siano
        necessari solo se fortemente motivati.
5.5 TOSSICITA' A LUNGO TERMINE E CANCEROGENESI
        Scopo dei test.
        Gli studi a  lungo  termine,  considerati  congiuntamente  ad
        altri dati sulla sostanza attiva, devono  essere  sufficienti
        per poter individuare gli effetti di un'esposizione  ripetuta
        alla sostanza attiva e, in particolare, per:
        - individuare gli effetti dannosi dell'esposizione alla
          sostanza attiva;
        - individuare gli organi bersaglio, se del caso;
        - stabilire il rapporto dose/risposta;
        - individuare i mutamenti dei segni e delle manifestazioni di
          tossicita' osservati;
        - stabilire il NOAEL.
        Analogamente gli studi di cancerogenesi,  congiuntamente  con
        altri dati sulla sostanza attiva, devono  essere  sufficienti
        per valutare i rischi per l'uomo conseguenti ad esposizione
        ripetuta alla sostanza attiva e, in particolare, per:
        - individuare gli effetti cancerogeni dell'esposizione della
          sostanza attiva;
        - determinare la specificita' dei tumori indotti riguardo
          specie ed organi;
        - stabilire il rapporto dose/risposta;
        - per quanto riguarda gli agenti cancerogeni non genotossici,
          determinare la dose massima che non provoca effetti dannosi
          (dose soglia).
        Circostanze di necessita' dei test.
        Devono essere determinate la tossicita' a lungo termine e  la
        cancerogenesi di tutte le sostanze attive. Se si ritiene che,
        in casi eccezionali, non sia necessario  procedere  ai  test,
        occorre  darne  chiara  giustificazione  e  cioe'  dai   dati
        tossicocinetici deve risultare che  la  sostanza  attiva  non
        viene assorbita attraverso l'intestino, la pelle o il sistema
        respiratorio.
        Condizioni sperimentali.
        Deve essere effettuato uno studio di tossicita' per via orale
        e di cancerogenesi a lungo termine (due anni) della  sostanza
        attiva sul ratto; questi studi possono essere associati.
        Dev'essere  effettuato  uno  studio  di  cancerogenesi  della
        sostanza attiva sul topo.
        Qualora  si  supponga  la  probabilita'  di   un   meccanismo
        genotossico di cancerogenesi, occorre presentare  uno  studio
        molto circostanziato, con relativi dati sperimentali  nonche'
        le  informazioni  necessarie  per   chiarire   il   probabile
        meccanismo ipotizzato.
        Sebbene gli elementi di riferimento standard per le  risposte
        al trattamento siano dati di controllo concomitanti,  possono
        rivelarsi   utili   dati    di    controllo    storici    per
        l'interpretazione di particolari studi  di  cancerogenesi.  I
        dati di controllo  storici  eventualmente  presentati  devono
        riguardare la stessa specie e lo stesso ceppo, conservato  in
        condizioni  simili,  e  devono  essere  ottenuti   da   studi
        contemporanei. Le informazioni sui dati di controllo  storici
        devono comprendere:
        - l'identificazione della specie e del ceppo, il nome del
               fornitore e l'identificazione della colonia specifica,
                qualora l'ubicazione geografica del fornitore non sia
          unica;
        - il nome del laboratorio e la data di esecuzione dello stu-
          dio;
        - la descrizione delle condizioni generali di mantenimento
               degli animali, ivi inclusi il tipo e la qualita' della
          dieta e, ove possibile, la quantita' consumata;
        - l'eta' approssimativa (in giorni) degli animali di
                 controllo all'inizio dello studio e al momento della
          soppressione o della morte;
        - la descrizione dell'andamento osservato della mortalita'
          del gruppo di controllo nel corso o al termine dello studio
               nonche' altre osservazioni utili (ad esempio malattie,
          infezioni);
        - il nome del laboratorio e dei responsabili della raccolta e
              dell'interpretazione dei dati patologici ottenuti dallo
          studio;
        - la specificazione della natura dei tumori che, in
          associazione, possono aver avuto rilevanza sull'incidenza.
        Le dosi da somministrare, ivi inclusa  quella  piu'  elevata,
        devono essere scelte in base ai risultati  di  test  a  breve
        termine e, se  possibile,  al  momento  della  programmazione
        degli studi in questione, sulla base  di  dati  metabolici  e
        tossicocinetici. Nello studio di cancerogenesi, il livello di
        dosaggio piu' elevato  deve  provocare  segni  di  tossicita'
        minima, come il leggero calo dell'aumento del  peso  corporeo
        (meno del 10%) senza causare necrosi tissutale o  saturazione
        metabolica e senza alterare sostanzialmente la normale durata
        di  vita  per  cause  non  tumorali.  Se   viene   effettuato
        separatamente uno studio di tossicita' a  lungo  termine,  il
        livello di dosaggio piu' elevato deve  provocare  determinati
        segni di tossicita' senza causare una  mortalita'  eccessiva.
        Dosi piu' elevate provocanti tossicita'  eccessiva  non  sono
        considerate  di  rilievo  ai  fini   delle   valutazioni   da
        effettuare.
        Nella raccolta dei dati e nella compilazione delle  relazioni
        di studio, non devono essere combinate le incidenze di tumori
        benigni e di tumori maligni, a meno che  non  vi  sia  chiara
        prova che tumori benigni  si  trasformino,  col  passare  del
        tempo, in tumori maligni.
        Analogamente, nelle relazioni di  studio  non  devono  essere
        combinati tumori dissimili e non associati (sia  benigni  che
        maligni) che si producono nello stesso  organo.  Per  evitare
        confusioni, nella nomenclatura e nelle relazioni  sui  tumori
        dev'essere    utilizzata    la    terminologia     approntata
        dall'"American Society  of  Toxicologic  Patologists"  (1)  o
        dall'"Hannover Tumor Registry (RENI)". Occorre specificare il
        sistema terminologico utilizzato.

(1) Standardized System of Nomenclature  and  Diagnostic  Criteria  -
    Guides for Toxicologic Pathology.
       E' essenziale che tra i materiali  biologici  selezionati  per
       l'esame istopatologico siano compresi materiali atti a fornire
       ulteriori  informazioni  sulle  lesioni  rilevate   nell'esame
       macropatologico. Qualora  utili  per  chiarire  il  meccanismo
       d'azione e qualora siano  disponibili  le  relative  tecniche,
       occorre svolgere, riportandone i risultati,  studi  istologici
       speciali  (colorazione),  studi  istochimici   ed   esami   al
       microscopio elettronico.
       Disciplinare per le prove.
       Gli  studi  devono  essere   effettuati   conformemente   alla
       direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B, saggio di  tossicita'
       cronica,  saggio  di  cancerogenesi  o  saggio  combinato   di
       tossicita' cronica/cancerogenesi.
5.6 TOSSICITA' SULLA RIPRODUZIONE
       Gli effetti dannosi sulla riproduzione sono principalmente  di
       due tipi:
       - danno della fertilita' del maschio o della femmina;
       - incidenze sullo sviluppo normale della progenie (tossicita'
         sullo sviluppo).
       Devono essere studiati ed indicati gli  eventuali  effetti  su
       tutti gli aspetti della fisiologia della riproduzione sia  nei
       maschi che nelle femmine nonche' gli eventuali  effetti  sullo
       sviluppo pre e post natale. Qualora, in casi  eccezionali,  si
       ritenga che il test non sia necessario, occorre darne chiara e
       completa motivazione.
       Sebbene gli elementi di riferimento standard per  le  risposte
       al trattamento siano dati di controllo  concomitanti,  possono
       rilevarsi   utili    dati    di    controlli    storici    per
       l'interpretazione di particolari studi sulla  riproduzione.  I
       dati di  controllo  storici  eventualmente  presentati  devono
       riguardare la stessa specie e lo stesso ceppo,  conservato  in
       condizioni  simili,  e  devono  essere   ottenuti   da   studi
       contemporanei. Le informazioni sui dati di  controllo  storici
       devono comprendere :
       - l'identificazione della specie e del ceppo, il nome del
         fornitore e l'identificazione della colonia specifica,
         qualora l'ubicazione geografica del fornitore non sia unica;
       - il nome del laboratorio e la data di esecuzione dello studio
         ;
       - la descrizione delle condizioni generali di mantenimento
         degli animali, ivi inclusi il tipo e la qualita' della dieta
         e, ove possibile, la quantita' consumata;
       - l'eta' approssimativa (in giorni) degli animali di controllo
         all'inizio dello studio e al momento  della  soppressione  o
         della morte;
       - la descrizione dell'andamento osservato della mortalita' del
         gruppo di controllo nel corso  o  al  termine  dello  studio
         nonche' altre  osservazioni  utili  (ad  esempio,  malattie,
         infezioni);
       - il nome del laboratorio e dei responsabili della raccolta e
         dell'interpretazione dei dati tossicologici  ottenuti  dallo
         studio.
5.6.1 Studi multigenerazionali.
       Scopo dei test.
       Gli  studi,  congiuntamente  con  altri  dati  sulla  sostanza
       attiva, devono essere sufficienti per  poter  individuare  gli
       effetti sulla riproduzione conseguenti ad esposizione ripetuta
       alla sostanza attiva e, in particolare, per:
       - individuare gli effetti diretti ed indiretti sulla
         riproduzione  conseguenti  all'esposizione   alla   sostanza
         attiva;
       - individuare l'eventuale aumento di effetti tossici generali
         (osservati  nei  test  di  tossicita'  a  breve  termine   e
         cronica);
       - stabilire il rapporto dose/risposta;
       - individuare le variazioni delle manifestazioni e dei segni
         tossici osservati;
       - stabilire il NOAEL.
       Circostanze di necessita' dei test.
       Occorre  sempre  presentare  una  relazione  di  studio  della
       tossicita'  sulla  riproduzione  nel  ratto  su   almeno   due
       generazioni.
       Disciplinare per le prove.
       I test devono essere effettuati conformemente  alla  direttiva
       87/302/CEE, allegato, parte  B,  saggio  di  tossicita'  sulla
       riproduzione: due generazioni.  Occorre  inoltre  indicare  il
       peso degli organi riproduttivi.
       Studi supplementari.
       Per  una  migliore   interpretazione   degli   effetti   sulla
       riproduzione potrebbe essere necessario effettuare  gli  studi
       supplementari seguenti (sempreche' non siano gia'  disponibili
       i relativi dati):
       - studi separati su maschio e su femmina;
       - modelli trisegmentali;
       - saggio dei letali dominanti per la fertilita' del maschio;
       - accoppiamenti incrociati di maschi trattati con femmine non
         trattate e viceversa;
       - effetto sulla spermatogenesi;
       - effetti sulla ovogenesi;
       - motilita', mobilita' e morfologia dello sperma;
       esame dell'attivita' ormonale.
5.6.2 Studi di tossicita' sullo sviluppo.
       Scopo dei test.
       Le relazioni sugli studi effettuati, congiuntamente con  altri
       dati sulla sostanza  attiva,  devono  essere  sufficienti  per
       poter valutare gli effetti sullo sviluppo embrionale e  fetale
       conseguenti ad esposizione ripetuta alla sostanza attiva e, in
       particolare, per:
       - individuare gli effetti diretti ed indiretti sullo sviluppo
         embrionale e fetale derivanti da esposizione  alla  sostanza
         attiva;
       - evidenziare l'eventuale tossicita' materna;
       - stabilire il rapporto tra risposte osservate e dose nella
         genitrice e nella figliata;
       - individuare le variazioni delle manifestazioni e dei segni
         tossici osservati;
       - stabilire il NOAEL.
       Inoltre, i test forniranno  altre  informazioni  su  eventuali
       aumenti degli effetti tossici generali nelle femmine gravide.
       Circostanze di necessita' dei test.
       I test di teratogenesi devono essere effettuati sempre.
       Condizioni sperimentali.
       Deve essere stabilita la tossicita' sullo  sviluppo,  sia  nel
       ratto che nel  coniglio,  per  via  orale.  Dovrebbero  essere
       descritte separatamente le  malformazioni  e  le  alterazioni.
       Nella   relazione   deve   essere   indicato   un    glossario
       terminologico ed i principi diagnostici riguardo  a  tutte  le
       malformazioni e le alterazioni.
       Disciplinare per le prove.
       I test devono essere effettuati conformemente  alla  direttiva
       87/302/CEE,  allegato,  parte  B,  saggio   di   teratogenesi:
       roditori e non roditori.
5.7. STUDI DI NEUROTOSSICITA' TARDIVA.
       Scopo dei test.
       I test devono fornire dati  sufficienti  per  valutare  se  la
       sostanza attiva puo' provocare  neurotossicita'  tardiva  dopo
       esposizione acuta.
       Circostanze di necessita' dei test.
       Questi  studi  devono  essere  effettuati  per  sostanze   con
       struttura simile o connessa con quella di sostanze che possono
       indurre neurotossicita' tardiva, come gli organofosfati.
       Disciplinare per le prove.
       I   test   devono   essere   effettuati   conformemente   agli
       orientamenti OCSE 418.
5.8. ALTRI STUDI TOSSICOLOGICI.
5.8.1 Studi   di    tossicita'    dei    metaboliti:    punto    vii)
       dell'introduzione.
       Non e' necessario  eseguire  normalmente  studi  supplementari
       riguardanti sostanze diverse dalla sostanza attiva.
       Una decisione sulla necessita' o meno di eseguire questi studi
       deve essere presa caso per caso.
5.8.2 Studi supplementari sulla sostanza attiva.
       In  taluni  casi  puo'  essere  necessario  effettuare   studi
       supplementari per chiarire maggiormente gli effetti osservati.
       Ad esempio:
       - studi sull'assorbimento, la distribuzione, l'escrezione ed
         il metabolismo;
       - studi sul potenziale neurotossico;
       - studi sul potenziale immunotossicologico;
       - studi su altre vie di somministrazione.
       La decisione circa le necessita'  o  meno  di  svolgere  studi
       supplementari deve essere presa caso per caso,  tenendo  conto
       dei risultati degli  studi  disponibili  tossicologici  e  sul
       metabolismo nonche' delle piu' importanti vie di esposizione.
       Questi studi devono  essere  progettati  singolarmente,  sulla
       base dei parametri particolari di interesse e degli  obiettivi
       da conseguire.
5.9. DATI CLINICI.
       Se disponibili e fatte salve le disposizioni  dell'articolo  5
       della direttiva 80/1107/CEE del  Consiglio,  del  27  novembre
       1980,  sulla  protezione  dei  lavoratori  contro   i   rischi
       derivanti  da  un'esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
       biologici   durante   il   lavoro,   devono   essere   forniti
       informazioni e dati sperimentali utili per  il  riconoscimento
       dei sintomi di avvelenamento e riguardanti  l'efficacia  delle
       misure terapeutiche e di primo intervento.  Dovrebbero  essere
       forniti  riferimenti  piu'  specifici  per  lo  studio   degli
       antidoti e dei farmaci di sicurezza.  Se  del  caso,  dovrebbe
       essere studiata, riportandone  i  risultati,  l'efficacia  dei
       possibili antagonisti dell'avvelenamento.
       Se disponibili e  se  sufficientemente  attendibili,  sono  di
       particolare  utilita'  dati  ed  informazioni  inerenti   agli
       effetti  dell'esposizione   dell'uomo,   per   confermare   la
       validita' delle estrapolazioni e delle conclusioni concernenti
       gli  organi  bersaglio,  i   rapporti   dose/risposta   e   la
       reversibilita' degli  effetti  tossici.  Questi  dati  possono
       essere ottenuti a seguito di esposizione  professionale  o  da
       incidente.
5.9.1 Controllo medico sul personale degli impianti di fabbricazione.
       Devono essere presentate relazioni sui programmi di  controllo
       sanitario  sui  lavoratori  del  settore,   con   informazioni
       particolareggiate   sulla   strutturazione   del    programma,
       sull'esposizione alla sostanza attiva  ed  ad  altri  prodotti
       chimici. Tali relazioni dovrebbero contenere,  ove  possibile,
       dati sul meccanismo d'azione della sostanza  attiva  e  devono
       riportare dati, se disponibili,  relativi  a  persone  esposte
       negli impianti di  fabbricazione  o  dopo  applicazione  della
       sostanza attiva (ad esempio in prove di efficacia).
       Devono  essere  fornite  le  informazioni  disponibili   sulla
       sensibilizzazione e sulla risposta allergenica di lavoratori e
       di altre persone esposte alla sostanza attiva;  se  del  caso,
       queste informazioni devono contenere  dettagli  sull'eventuale
       incidenza di casi di ipersensibilita' nonche' sulla frequenza,
       sul  livello  e  sulla  durata  dell'esposizione,  i   sintomi
       osservati ed altre informazioni cliniche pertinenti.
5.9.2 Osservazione  diretta  -  ad  esempio   casi   clinici   e   di
       avvelenamento.
       Devono essere  presentate  la  relazioni  disponibili,  tratte
       dalla letteratura, su casi clinici e di  avvelenamento  tratti
       da  pubblicazioni  scientifiche  o  da   rapporti   ufficiali,
       unitamente  alle  relazioni  su  eventuali   studi   d'analisi
       successivi. Esse  dovrebbero  contenere  descrizioni  complete
       della natura, del livello e della durata dell'esposizione, dei
       sintomi clinici osservati,  delle  misure  terapeutiche  e  di
       primo  intervento  applicate  nonche'  le  misurazioni  e   le
       osservazioni  fatte.  Non   sono   di   particolare   utilita'
       informazioni sintetiche e riassunti.
       Questa documentazione, se sufficientemente  dettagliata,  puo'
       essere di  particolare  utilita'  per  confermare  o  meno  la
       validita' delle estrapolazioni  dall'animale  all'uomo  e  per
       individuare effetti dannosi non previsti specifici dell'uomo.
5.9.3 Osservazioni sull'esposizione della popolazione in  generale  e
       studi epidemiologici, se del caso.
       Sono di particolare utilita' e devono essere presentati  studi
       epidemiologici,  se  disponibili,  se  corredati  da  dati  su
       livelli  e  sulla  durata  dell'esposizione  e  se  effettuati
       secondo norme e metodi riconosciuti (2).
5.9.4 Diagnosi  dell'avvelenamento  (determinazione  della   sostanza
       attiva e dei metaboliti), segni  specifici  di  avvelenamento,
       test clinici.
       Dev'essere fornita una descrizione particolareggiata dei segni
       e dei sintomi clinici dell'avvelenamento (ivi  inclusi  quelli
       precoci) con dettagli completi dei test clinici utili ai  fini
       diagnostici,   se   disponibili.   Occorre   inoltre   fornire
       informazioni  particolareggiate   sui   relativi   decorsi   e
       concernenti l'ingestione, l'esposizione dermica o l'inalazione
       di qualita' variabili della sostanza attiva.
5.9.5 Trattamento proposto:  misure  di  pronto  soccorso,  antidoti,
       trattamento medico.
       Devono essere indicate le misure di pronto soccorso in caso di
       avvelenamento (reale o sospetto) ed in caso di  contaminazione
       degli occhi.
       Devono essere descritti dettagliatamente i regimi  terapeutici
       in caso di avvelenamento o di contaminazione degli occhi e gli
       eventuali  antidoti   disponibili.   Devono   essere   fornite
       informazioni - basate sull'esperienza pratica, se disponibili,
       o su fondamenti teorici, in caso contrario - sull'efficacia di
       trattamenti   alternativi.   Devono   essere   descritte    le
       controindicazioni associate a particolari regimi,  soprattutto
       in relazione a "problemi medici  generali"  -  e  le  relative
       condizioni.
5.9.6 Effetti previsti dell'avvelenamento.
       Occorre   descrivere,   se   noti,   gli   effetti    previsti
       dell'avvelenamento e la loro durata; inoltre:
       - il tipo, il livello e la durata dell'esposizione o
         dell'ingestione;
       - i vari periodi di tempo tra esposizione o ingestione e
         inizio del trattamento.

(2) Guidelines for Good Epidemiology Practices for  Occupational  and
    Environmental  Research;  Chemical   Manufactures   Association's
    Epidemiology Task Group - Epidemiology Resource  and  Information
    Center (ERIC) Progetto pilota. 1991.
5.10 SINTESI   DELLA   TOSSICITA'   NEI   MAMMIFERI   E   VALUTAZIONE
       COMPLESSIVA.
       Dev'essere presentata una sintesi di tutti i dati di  cui  dal
       punto  5.1.  al  punto  5.10,   con   una   loro   valutazione
       particolareggiata e  critica  tenendo  presente  i  pertinenti
       criteri  e  orientamenti   valutativi   e   decisionali,   con
       particolare riferimento ai  rischi,  reali  o  eventuali,  per
       l'uomo  e  per  gli   animali,   unitamente   ad   indicazioni
       sull'estensione, la qualita' e l'affidabilita' della  base  di
       dati.
       Dev'essere discussa la  pertinenza  e  l'importanza  dei  dati
       presentati, se del caso, per quanto  riguarda  la  valutazione
       del profilo tossicologico della sostanza  attiva  quale  viene
       fabbricata, alla luce delle conclusioni  relative  al  profilo
       analitico dei lotti della sostanza attiva (punto 1.11) e degli
       eventuali studi di connessione effettuati (punto 5 iv).
       Devono essere specificate le motivazioni di scelta  dei  NOAEL
       proposti in ciascuno studio, sulla base di una valutazione dei
       dati e dei pertinenti criteri ed orientamenti decisionali.
       In base  a  tali  dati,  devono  essere  presentate  proposte,
       scientificamente motivate, di fissazione di valori ADI e  AOEL
       per la sostanza attiva.
6. RESIDUI IN O SU PRODOTTI  TRATTATI,  ALIMENTI  PER  L'UOMO  E  GLI
       ANIMALI.
6.1 Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione  e  dei
       metaboliti in piante o prodotti trattati.
6.2 Comportamento dei  residui  della  sostanza  attiva  e  dei  suoi
       metaboliti a partire dall'applicazione fino al  momento  della
       raccolta o della commercializzazione di prodotti immagazzinati
       - quantita' assorbita e distribuzione nelle  o  sulle  piante,
       cinetica di degradazione, combinazione  coi  componenti  della
       pianta, ecc.
6.3 Bilancia generale dei residui della sostanza attiva.  Sufficienti
       dati sui residui, ricavati da sperimentazioni controllate, per
       dimostrare che gli eventuali residui derivanti dai trattamenti
       proposti non sono dannosi per la sa- lute  dell'uomo  e  degli
       animali.
6.4 Stima della esposizione potenziale  ed  effettiva  attraverso  la
       dieta o altre vie (dati di controllo dei residui nei  prodotti
       della catena di distribuzione o dati relativi  all'esposizione
       attraverso l'aria, l'acqua, ecc.).
6.5 Studi  sull'alimentazione  e  il  metabolismo  del  bestiame  (se
       residui permangono nelle  o  sulle  piante  o  parti  di  esse
       destinate  all'alimentazione)  per  consentire   di   valutare
       l'incidenza dei residui negli alimenti di origine animale.
6.6 Effetti della lavorazione industriale e/o preparazione  domestica
       sulla natura e sull'entita' dei residui stessi.
6.7 Sintesi e valutazione del comportamento  dei  residui  risultante
       dai dati di cui ai numeri 6.1 e 6.6.
7. DESTINO E COMPORTAMENTO AMBIENTALE
7.1 Destino e comportamento nel suolo
7.1.1 Tasso e via di  degradazione  (fino  al  90%  di  degradazione)
       compresa  l'individuazione  dei  processi   che   intervengono
       nonche' dei metaboliti  e  dei  prodotti  di  degradazione  in
       almeno tre tipi di suolo in condizioni appropriate.
7.1.2 Adsorbimento e desorbimento in almeno tre tipi di  suolo  e  se
       del caso adsorbimento e  desorbimento  dei  metaboliti  e  dei
       prodotti di degradazione.
7.1.3 Mobilita' in almeno tre tipi di suolo e eventuale mobilita' dei
       metaboliti e dei prodotti di degradazione.
7.1.4 Quantita' e natura dei residui combinati.
7.2 Destino e comportamento nell'acqua e nell'aria
7.2.1 Tasso  e  via  di   degradazione   in   sistemi   acquatici   -
       biodegradazione, idrolisi, fotolisi (se  non  considerate  nel
       punto 2.8), compresa l'individuazione  dei  metaboliti  e  dei
       prodotti di degradazione.
7.2.2 Adsorbimento e desorbimento nell'acqua (sedimenti del suolo)  e
       eventuale adsorbimento e desorbimento  dei  metaboliti  e  dei
       prodotti di degradazione.
7.2.3 Tasso e vie di degradazione nell'aria (per i prodotti fumiganti
       e altre sostanze attive volatili) (se non compresi  nel  punto
       2.9).
8. STUDI ECOTOSSICOLOGICI SULLA SOSTANZA ATTIVA
8.1 Effetti sugli uccelli.
8.1.1 Tossicita' orale acuta.
8.1.2 Tossicita' a breve termine - studio sulla dieta per otto giorni
       su almeno una specie (diversa dai polli).
8.1.3 Effetti sulla riproduzione.
8.2 Effetti sugli organismi acquatici.
8.2.1 Tossicita' acuta nei pesci.
8.2.2 Tossicita' sub-acuta nei pesci.
 8.2.3 Effetti sulla riproduzione e sul tasso di crescita dei pesci.
8.2.4 Bio-accumulo nei pesci.
8.2.5 Tossicita' acuta per la Daphnia magna.
8.2.6 Riproduzione e tasso di crescita della Daphnia magna.
8.2.7 Effetti sulla crescita delle alghe.
8.3 Effetti su altri organismi non bersaglio.
8.3.1 Tossicita' acuta  per  le  api  da  miele  ed  altri  artropodi
       benefici (ad es. predatori).
8.3.2 Tossicita' per lombrichi ed altri macroorganismi non  bersaglio
       del suolo.
8.3.3 Effetti su microorganismi non bersaglio del suolo.
8.3.4 Effetti su  altri  organismi  non  bersaglio  (flora  e  fauna)
       ritenuti a rischio.
8.3.5 Effetti sui metodi biologici di trattamento delle acque luride.
9. SINTESI E VALUTAZIONE DEI PUNTI 7 E 8.
10. PROPOSTE DI CLASSIFICAZIONE E  DI  ETICHETTATURA  DELLA  SOSTANZA
       ATTIVA AI SENSI  DELLA  DIRETTIVA  DEL  CONSIGLIO  67/548/CEE,
       ATTUATA DALLA LEGGE 29  MAGGIO  1974,  N.  256,  E  SUCCESSIVI
       AGGIORNAMENTI, COMPRESA LA GIUSTIFICAZIONE DI DETTE PROPOSTE.
       - Simbolo/i di pericolo,
       - Indicazioni di pericolo,
       - Frasi di rischio (R),
       - Consigli di prudenza (S).
11. UN DOSSIER COME SPECIFICATO NELL'ALLEGATO III, PARTE  A,  PER  UN
       PRODOTTO FITOSANITARIO RAPPRESENTATIVO.
                      PARTE B DELL'ALLEGATO II
                       Microorganismi e virus
(questa parte non si applica agli organismi genetivamente  modificati
          per i punti disciplinati dal decreto legislativo
                        3 marzo 1993, n. 92)
1. IDENTITA' DELL'ORGANISMO
1.1 Richiedente (nome, indirizzo, ecc).
1.2 Fabbricante  (nome,  indirizzo,   compresa   l'ubicazione   dello
       stabilimento).
1.3 Nome comune o nomi alternativi e sostitutivi.
1.4 Nome tassonomico e ceppo per i batteri, i protozoi  e  i  funghi,
       indicazione se si tratta di una variante  di  stock  o  di  un
       ceppo  mutante;  per  i  virus  la  designazione   tassonomica
       dell'agente, sierotipo, ceppo o mutante.
1.5 Numero di riferimento della collezione e  della  coltura,  se  la
       coltura e' depositata.
1.6 Procedure e criteri  dei  tests  per  l'identificazione  (ad  es.
       morfologia, biochimica, sierologia).
1.7 Composizione  -  purezza   microbiologica,   natura,   identita',
       proprieta', contenuto  di  eventuali  impurezze  ed  organismi
       estranei.
2. PROPRIETA' BIOLOGICHE DELL'ORGANISMO.
2.1 Organismo  bersaglio.  Protogenicita'  o   antagonismo   rispetto
       all'ospite, dose infettiva, trasmissibilita'  ed  informazioni
       sul meccanismo d'azione.
2.2 "Storia"  dell'organismo  e  suoi  usi.  Presenza  in  natura   e
       distribuzione geografica.
2.3 Gamma di specificita' dell'ospite ed effetti  su  specie  diverse
       dall'organismo  nocivo  bersaglio,  comprese  le  specie  piu'
       strettamente connesse con la specie bersaglio -  ivi  comprese
       infettivita', patogenicita' e trasmissibilita'.
2.4 Infettivita'  e  stabilita'  fisica  nell'uso   con   il   metodo
       d'applicazione   proposto.    Effetto    della    temperatura,
       dell'esposizione   alle    radiazione    atmosferiche,    ecc.
       Persistenza nelle condizioni ambientali d'uso piu' probabili.
2.5 Eventuale correlazione dell'organismo  con  un  patogeno  per  le
       piante  o  con  un  patogeno  per  una  specie  vertebrata   o
       invertebrata non bersaglio.
2.6 Prove di laboratorio sulla stabilita' genetica  (cioe'  tasso  di
       mutazione) nelle condizioni ambientali dell'uso proposto.
2.7 Presenza,  assenza  o  produzione  di  tossina  o  loro   natura,
       identita', struttura chimica e stabilita'.
3. ALTRE INFORMAZIONI SULL'ORGANISMO.
3.1 Attivita' (ad es. fungicida, diserbante, insetticida, repellente,
       regolatore della crescita).
3.2 Effetti sugli organismi nocivi (ad es. veleno per  contatto,  per
       inalazione, per ingestione, micotossico  o  micostatico,  ecc;
       sistemico o non nelle piante).
3.3 Campi  di  impiego  previsti  (ad   es.   piano   campo,   serra,
       conservazione di derrate immagazzinate).
3.4 Se necessario, in  base  ai  risultati  delle  prove,  condizioni
       agricole, fitosanitario o ambientali  specifiche  nelle  quali
       l'organismo puo' o non puo' essere utilizzato.
3.5 Organismi nocivi controllati  e  piante  o  prodotti  protetti  o
       trattati.
3.6 Metodo di produzione con descrizione delle tecniche impiegate per
       assicurare l'uniformita' del prodotto e dei metodi di  analisi
       per la sua standardizzazione. Nel caso di un  mutante,  devono
       essere fornite informazioni dettagliate sulla sua produzione e
       sul suo isolamento unitamente a tutte le differenze  note  tra
       il mutante e i ceppi parenti selvatici.
3.7 Metodi per prevenire la perdita di virulenza del ceppo.
3.8 Raccomandazioni  su  metodi  e  precauzione  da  osservare  nella
       manipolazione, nell'immagazzinamento, nel trasporto o in  caso
       di incendio.
3.9 Possibilita' di rendere l'organismo non infettivo.
4. METODI DI ANALISI
4.1 Metodi per l'accertamento  dell'identita'  e  della  purezza  del
       ceppo dal  quale  sono  stati  prodotti  i  vari  lotti  ed  i
       risultati ottenuti, inclusi i  dati  sulla  variabilita'.  4.2
       Metodi per dimostrare la purezza microbiologica  del  prodotto
       finito e dai quali  risulta  che  i  contaminanti  sono  stati
       controllati  ad  un  livello  accettabile,  ed   i   risultati
       ottenuti, inclusi i dati sulla variabilita'.
4.3 Metodi per dimostrare l'assenza, quali  contaminanti  nell'agente
       attivo, di patogeni per l'uomo o altri mammiferi inclusi,  nel
       caso di protozoi e funghi, gli effetti della temperatura  (35Œ
       C ed altre temperature pertinenti).
4.4 Metodi per accertare residui vitali e non vitali (ad es. tossine)
       nei o  sui  prodotti  trattati,  alimenti  per  l'uomo  e  gli
       animali, liquidi biologici e tessuti imani e  animali,  suolo,
       acqua ed aria.
5. STUDI DI TOSSICITA', PATOGENICITA' ED INFETTIVITA'.
5.1 Batteri, funghi, protozoi e microplasmi
5.1.1 Tossicita' e/o patogenicita' ed infettivita'.
5.1.1.1 Dose orale singola.
5.1.1.2 Qualora  una  singola  dose  non  consenta  di  accertare  la
         patogenicita', occorre effettuare una  serie  di  prove  per
         individuare  gli  agenti  altamente  tossici   e   la   loro
         infettivita'.
5.1.1.3 Dose cutanea singola.
5.1.1.4 Dose singola per inalazione.
5.1.1.5 Dose intraperitoneale singola.
5.1.1.6 Test di irritazione cutanea o oculare.
5.1.1.7 Sensibilizzazione cutanea.
5.1.2 Tossicita' a breve termine (esposizione per 90 giorni).
5.1.2.1 Somministrazione orale.
5.1.2.2 Altre vie di somministrazione (inalatoria, dermica).
5.1.3 Studi  supplementari  di  tossicologia  e/o   patogenicita'   e
         infettivita'.
 5.1.3.1 Tossicita' a lungo termine per via orale con cancerogenesi.
5.1.3.2 Mutagenesi (test di cui al punto 5.4 della parte A).
5.1.3.3 Studi di teratogenesi.
5.1.3.4 Studi multigenerazionali in mammiferi.
5.1.3.5 Studi metabolici - Assorbimento, distribuzione ed esecrezione
         nei mammiferi, compresa elucidazione delle vie metaboliche.
5.1.3.6 Studi di neurotossicita', comprese prove  di  neurotossicita'
         ritardata su gallina adulta.
5.1.3.7 Immunotossicita', ad es. allergenicita'.
5.1.3.8 Patogenicita'    ed    infettivita'    in    condizioni    di
         immunosoppressione.
5.2 Virus e viroidi.
5.2.1 Tossicita' acuta e/o patogenicita' ed infettivita'. I  dati  di
         cui al punto 5.1.1 e gli studi su colture  cellulari  usando
         virus infettivi purificati e colture cellulari  primarie  di
         mammiferi, uccelli e pesci.
5.2.2 Tossicita' a breve termine.
         I dati di cui al punto 5.1.2  e  le  prove  di  infettivita'
         eseguite  mediante  saggio  biologico  o  su   una   coltura
         cellulare   adeguata   almeno   7   giorni   dopo   l'ultima
         somministrazione agli animali testati.
5.2.3 Studi supplementari di tossicologia e/o di patogenicita'  e  di
         infettivita' di cui al punto 5.1.3.
5.3 Effetti tossici sul bestiame e sugli animali domestici.
5.4 Dati medici.
5.4.1 Controlli  medici   sul   personale   dello   stabilimento   di
         produzione.
5.4.2 Cartelle   cliniche,   provenienti   sia   dall'industria   che
         dall'agricoltura.
5.4.3 Osservazioni sull'esposizione della popolazione in  generale  e
         dati epidemiologici
5.4.4 Diagnosi di avvelenamento, sintomi specifici di intossicazione,
         analisi cliniche.
5.4.5 Osservazioni su sensibilizzazione/allergenicita'
5.4.6 Trattamento proposto:  misure  di  pronto  soccorso,  antidoti,
         terapia medica.
5.4.7 Prognosi degli effetti prevedibili a seguito di avvelenamento.
5.5 Sintesi della tossicologia sui mammiferi e conclusione  (compresi
         NOAEL, NOEL e ADI). Valutazione globale in merito a tutti  i
         dati tossicologici, di patogenicita' e infettivita', e  alle
         altre informazioni relative alla sostanza attiva.
6. RESIDUI IN O SUI PRODOTTI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E PER  GLI
         ANIMALI.
6.1 Identificazione di residui vitali e non vitali (ad  es.  tossine)
         in o su piante  o  prodotti  trattati  (identificazione  dei
         vitali mediante coltura o saggio biologico e dei non  vitali
         mediante tecniche appropriate).
6.2 Probabilita' di moltiplicazione della sostanza  attiva  in  o  su
         piante o alimenti unitamente ad una relazione  su  eventuali
         effetti sulla qualita' degli alimenti.
6.3 Nei casi in cui residui di tossine rimangano nel o  sul  prodotto
         commestibile, sono richiesti i dati di cui ai punti 4.2.1  e
         6 della parte A.
6.4 Sintesi e valutazione del comportamento dei  residui  sulla  base
         dei dati di cui ai punti 6.1 - 6.3.
7. DESTINO E COMPORTAMENTO NELL'AMBIENTE.
7.1 Diffusione, mobilita', moltiplicazione e  persistenza  nell'aria,
         nell'acqua e nel suolo.
7.2 Informazioni  relative   all'eventuale   destino   nelle   catene
         alimentari.
7.3 Qualora vengano prodotte tossine sono necessari  i  dati  di  cui
         alla parte A, punto 7.
8. STUDI ECOTOSSICOLOGICI
8.1 Uccelli - tossicita' acuta per via  orale  e/o  patogenicita'  ed
         infettivita'.
   8.2 Pesci - tossicita' acuta e/o patogenicita' ed infettivita'.
8.3 Tossicita' - Daphnia magna.
8.4 Effetti sulla crescita delle alghe.
8.5 Importanti parassiti e predatori di specie bersaglio;  tossicita'
              acuta e/o patogenicita' ed infettivita'.
8.6 Api da  miele   -   tossicita'   acuta   e/o   patogenicita'   ed
         infettivita'.
8.7 Lombrichi: tossicita' acuta e/o patogenicita' ed infettivita'.
8.8 Altri organismi non  bersaglio  ritenuti  a  rischio:  tossicita'
         acuta e/o patogenicita' ed infettivita'.
8.9 Entita' della contaminazione indiretta di piante  non  bersaglio,
         piante selvatiche, suolo ed acqua attigui.
8.10 Effetti su altre specie di flora e fauna.
8.11 Nei casi in cui siano prodotte tossine, sono richiesti i dati di
         cui alla parte A, punti 8.1.2, 8.1.3, 8.2.2,  8.2.4,  8.2.5,
         8.2.6, 8.2.7 e 8.2.8.
9. SINTESI E VALUTAZIONE DEI PUNTI 7 E 8
10. PROPOSTE DI CLASSIFICAZIONE E  DI  ETICHETTATURA  DELLE  SOSTANZE
         ATTIVE AI SENSI DELLA DIRETTIVA  DEL  CONSIGLIO  67/548/CEE,
         ATTUATA DALLA LEGGE 29 MAGGIO 1974,  N.  256,  E  SUCCESSIVI
         AGGIORNAMENTI,  COMPRESA   LA   GIUSTIFICAZIONE   DI   DETTE
         PROPOSTE:
         - Simbolo/i di pericolo,
         - Indicazioni di pericolo,
         - Frasi di rischio (R),
         - Consigli di prudenza (S).
11. UN DOSSIER COME SPECIFICATO NELL'ALLEGATO III,  PARTE  B  PER  UN
         PRODOTTO FITOSANITARIO RAPPRESENTATIVO.
    
 
          Note all'allegato II: 
             - La direttiva 87/18/CEE e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee L 15 del 17 gennaio 1987. 
             - Il punto 6, lettera D, dell'allegato I  al  D.Lgs.  27
          gennaio 1992, n. 120, e' il seguente: 
             "6)  Principi  BPL:  I  principi  di  buona  prassi   di
          laboratorio, compatibili con i principi dell'OCSE  relativi
          alle buone prassi di laboratorio cosi' come  sono  adottati
          nell'art. 1 della direttiva 87/18/CEE". 
             - La direttiva 87/302/CEE e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee L 133 del 30 maggio 1987. 
             - La direttiva 92/69/CEE e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee L  383  del  29  dicembre
          1992. 
             - L'art. 5 della direttiva 80/1107/CEE e' il seguente: 
             "Art. 5. - Le misure supplementari di  cui  all'art.  3,
          paragrafo 1, secondo trattino, sono le seguenti: 
             1. attuazione di  un  controllo  medico  dei  lavoratori
          prima  dell'esposizione  e,  in  seguito,   ad   intervalli
          regolari. In casi particolari, i lavoratori che sono  stati
          esposti  all'agente  devono  poter  beneficiare,  in  forma
          appropriata, di un controllo del loro stato di salute  dopo
          la cessazione dell'esposizione; 
             2. accesso dei lavoratori e/o  dei  loro  rappresentanti
          sul  luogo  di  lavoro  ai  risultati   delle   misure   di
          esposizione e ai risultati collettivi anonimi  degli  esami
          biologici indicativi dell'esposizione, qualora  tali  esami
          siano previsti; 
             3. accesso di ogni lavoratore interessato  ai  risultati
          dei propri esami biologici indicativi dell'esposizione; 
             4.   informazione   dei   lavoratori   e/o   dei    loro
          rappresentanti sul luogo di lavoro, in caso di  superamento
          dei valori limite  di  cui  all'art.  4,  sulle  cause  del
          superamento e sulle misure prese o da  prendere  per  porvi
          rimedio; 
             5. accesso dei lavoratori e/o  dei  loro  rappresentanti
          sul luogo di lavoro ad  un'informazione  adeguata,  atta  a
          migliorare  le  loro  conoscenze  dei  pericoli  cui   sono
          esposti".