ALLEGATO II REQUISITI DEL DOSSIER DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISCRIZIONE DI UNA SOSTANZA ATTIVA NELL'ELENCO DELLE SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEI PRODOTTI FITOSANITARI (art. 5, comma 2, lettera b) INTRODUZIONE Le informazioni richieste devono: 1.1 comprendere un dossier tecnico che fornisca i dati necessari per valutare i prevedibili rischi, immediati o ritardati, che la sostanza puo' comportare per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente, e che contenga almeno la descrizione e i risultati degli studi cui viene fatto di seguito riferimento; 1.2 ove del caso, essere ottenute applicando disciplinari per le prove, nella versione piu' recentemente adottata, cui viene fatto riferimento o che sono descritti nel presente allegato; nel caso di studi avviati prima dell'entrata in vigore delle modifiche del presente allegato, le informazioni di cui trattasi devono essere ottenute applicando adeguati disciplinari per le prove convalidati a livello internazionale, oppure, qualora non fossero disponibili, applicando disciplinari per le prove accettati dal Ministero della sanita'; 1.3 se un disciplinare per le prove e' inappropriato o non descritto, oppure se e' stato usato un disciplinare diverso da quello cui e' fatto riferimento nel presente allegato, comprendere una giustificazione della scelta del disciplinare utilizzato che possa essere accettata dal Ministero della sanita'; in particolare, qualora sia fatto riferimento nel presente allegato ad un metodo comunitario consistente nella trasposizione di un metodo predisposto da un organismo internazionale (ad es. l'OCSE), puo' essere accettato che le informazioni richiesta siano ottenute in conformita' dell'ultima versione di detto metodo se all'inizio degli studi in questione il metodo comunitario non sia ancora aggiornato. 1.4 comprendere, ove il Ministero della sanita' ne faccia richiesta, una descrizione esauriente del disciplinare usato per le prove, se non menzionato o descritto nel presente allegato, e una descrizione esauriente di qualsivoglia differenziazione metodologica, corredata di una pertinente giustificazione che possa essere accettata dal Ministero della sanita'; 1.5 comprendere una relazione completa e obiettiva sugli studi svolti, con descrizione esauriente degli stessi, oppure una giustificazione che possa essere accettata dal Ministero della sanita', qualora: - non vengano forniti dati o informazioni particolari, superflui in considerazione della natura del prodotto o del proposto uso dello stesso, oppure - non sia scientificamente necessario o tecnicamente possibile fornire dati ed informazioni; 1.6 ove del caso, essere state ottenute in osservanza alle disposizioni recate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, di attuazione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. 2.1 Le prove e le analisi intese ad ottenere dati sulle proprieta' e/o sulla sicurezza per l'uso, gli animali o l'ambiente devono essere effettuate in osservanza ai principi di cui alla direttiva 87/18/CEE e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, allegato I, lettera D, punto 6, concernente l'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio. 2.2 In deroga a quanto disposto al punto 2.1., le prove e le analisi intese ad ottenere dati sulle proprieta' e/o sulla sicurezza per le api da miele e altri artropodi benefici diversi dalle api possono essere state svolte da enti od organismi di prova ufficiali o ufficialmente riconosciuti che soddisfino almeno i requisiti di cui ai punti 2.2. e 2.3 dell'introduzione dell'allegato III. La deroga di cui sopra scade il 31 dicembre 1999. PARTE A DELL'ALLEGATO II Sostanze chimiche 1. IDENTITA' DELLA SOSTANZA ATTIVA Le informazioni fornite devono essere sufficienti a identificare con precisione ciascuna sostanza attiva e a definire le caratteristiche e la natura. Le informazioni e i dati in questione sono necessari per tutte le sostanze attive, salvo in caso di indicazione diversa. 1.1 Richiedente (nome, indirizzo, ecc.) Deve essere indicato il nome e l'indirizzo del richiedente (indirizzo permanente nella Comunita') nonche' il nome, la qualifica, i numeri di telefono e di telefax della persona da contattare. Inoltre, nel caso in cui il richiedente disponga di un ufficio, agenzia o rappresentanza in Italia per la richiesta di iscrizione nell'elenco delle sostanze attive che possono essere usate nei prodotti fitosanitari o nello Stato membro incaricato dalla Commissione Europea, deve essere indicato il nome e l'indirizzo dell'ufficio locale, agenzia o rappresentanza, nonche' il nome, la qualifica, il numero di telefono e di telefax della persona da contattare. 1.2 Fabbricante (nome, indirizzo compresa l'ubicazione dello stabilimento) Deve essere indicato il nome e l'indirizzo del(dei) fabbricante(i) della sostanza attiva, nonche' il nome e l'indirizzo di ogni stabilimento di produzione. E' necessario indicare un punto di contatto (di preferenza un punto di contatto centrale, con nome, numero di telefono e di telefax), che fornisca informazioni aggiornate e risponda ai quesiti riguardanti la tecnologia di produzione, i procedimenti di fabbricazione e la qualita' del prodotto (ivi comprese, se del caso, partite singole). Nei casi in cui, a seguito dell'inserimento della sostanza attiva nell'elenco delle sostanza attive che possono essere usate nei prodotti fitosanitari, vi siano mutamenti nella sede o nel numero dei fabbricanti, le informazioni richieste devono essere nuovamente notificate alla Commissione e agli Stati membri. 1.3 Nome comune proposto o accettato dall'ISO e sinonimi Dev'essere indicato il nome comune ISO, o proposto dall'ISO e, se del caso, altri nomi comuni proposti o accettati (sinonimi), ivi compreso il nome (qualifica) dell'autorita' competente in materia di nomenclatura. 1.4 Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA) Dev'essere indicato il nome chimico secondo la corrispondete denominazione indicata nella legge 29 maggio 1974, n. 256 e successivi aggiornamenti oppure, qualora non sia ivi incluso, il nome chimico conforme alla nomenclatura IUPAC e a quella CA. 1.5 Numero(i) del codice di sviluppo del fabbricante E' necessario indicare i numeri di codice usati per identificare, durante il processo di fabbricazione, la sostanza attiva, e, ove disponibili, quelli utilizzati per identificare le formulazioni che la contengono. Per ogni numero di codice, e' necessario indicare il materiale a cui esso si riferisce, il periodo in cui e' stato usato e gli Stati membri o altri paesi nei quali e' stato ed e' tuttora usato. 1.6 Numeri CAS, CEE e CIPAC (se disponibili) E' necessario indicare gli eventuali numeri del Chemical Ab- stracts, quelli CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC. 1.7 Formula empirica e di struttura; massa molecolare E' necessario indicare la formula empirica, la massa molecolare e la formula di struttura della sostanza attiva e, se del caso, la formula di struttura di ogni stereoisomero e isomero ottico presenti nella sostanza attiva. 1.8 Metodi di fabbricazione (schema di sintesi) della sostanza attiva Per ciascuno stabilimento di produzione, e' necessario indicare il metodo di fabbricazione, precisando l'identita' dei materiali di partenza, la sequenza di reazioni chimiche necessarie e l'identita' dei sottoprodotti e delle impurezze presenti nel prodotto finale. In genere non sono necessarie informazioni sulla meccanica del procedimento. Nei casi in cui le informazioni disponibili si riferiscano a un sistema di produzione pilota, esse dovranno essere nuovamente fornite una volta che siano stati definiti i metodi ed i procedimenti di produzione su scala industriale. 1.9 Specificazione della purezza della sostanza attiva in g/kg. E' necessario indicare il tenore minimo, in g/kg, della sostanza attiva pura (esclusi gli isomeri inattivi) presente nel materiale usato per la fabbricazione di prodotti formulati. Nei casi in cui le informazioni disponibili fornite si riferiscano ad un sistema di produzione pilota, esse dovranno essere nuovamente fornite alla Commissione e agli Stati membri una volta che siano stati definiti metodi e procedimenti di produzione su scala industriale, Cio' vale se il cambiamento del sistema di produzione si traduce in una diversa specificazione della purezza. 1.10 Identita' degli isomeri, impurezze e additivi (ad es., agenti stabilizzanti), con relativa formula di struttura e tenore espresso in g/kg. E' necessario indicare il tenore massimo, in g/kg, degli isomeri inattivi, nonche', eventualmente, il rapporto tra il tenore di isomeri e quello di diastereoisomeri. Deve essere inoltre indicato il tenore massimo, in g/kg, di ogni additivo e di ogni componente diverso dagli additivi, ivi compresi i sottoprodotti e le impurezze. Per ogni componente, presente in quantitativi di almeno 1 g/kg, e' necessario fornire le seguenti informazioni, se del caso: - nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA); - nome comune ISO, o proposto dall'ISO, se disponibile; - numeri CAS, CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC, se disponibili; - formula empirica e di struttura; - massa molecolare; - tenore massimo in g/kg. Se dal procedimento di fabbricazione possono derivare impurezze e sottoprodotti nella sostanza attiva particolarmente indesiderabili dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico o ambientale e' necessario determinare e indicare il tenore di ciascuna di queste sostanze. In tali casi, e' necessario indicare i metodi d'analisi usati e i limiti di determinazione, che devono essere sufficientemente bassi per ciascuna delle sostanza non desiderate. Inoltre, e' necessario fornire, all'occorrenza, le seguenti informazioni: - nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA); - nome comune ISO, o proposto dall'ISO, se disponibile: - numeri CAS, CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC, se disponibili; - formula empirica e di struttura; - massa molecolare; - tenore massimo in g/kg. Nei casi in cui le informazioni disponibili si riferiscano a un sistema di produzione pilota, esse dovranno essere nuovamente fornite una volta che siano stati definiti i metodi ed i procedimenti di produzione su scala industriale. Cio' vale se il cambiamento del sistema di produzione si traduce in una diversa specificazione della purezza. Se le informazioni fornite non bastano a identificare un componente, specialmente i condensati, e' necessario fornire dettagli circa la composizione di ciascuno di questi componenti. E' necessario indicare altresi' il nome commerciale degli additivi eventualmente aggiunti alla sostanza attiva, prima della fabbricazione del prodotto formulato, per proteggerne la stabilita' e facilitarne la manipolazione. Per siffatti additivi sono indispensabili le seguenti informazioni, se del caso: - nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA); - nome comune ISO, o proposto dall'ISO, se disponibile: - numeri CAS, CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC, se disponibili; - formula empirica e di struttura; - massa molecolare; - tenore massimo in g/kg. Di questi additivi che vengono aggiunti e che sono diversi dalla sostanza attiva e dalle impurezze derivanti dal procedimento di fabbricazione, e' necessario indicare la funzione: antischiuma, tampone, antigelo, emulsionante, legante, stabilizzante, altri (specificare). 1.11 Profilo analitico delle partite Campioni rappresentativi della sostanza attiva devono essere opportunamente analizzati per quanto si riferisce al tenore di sostanza attiva pura, isomeri inattivi, impurezze e additivi. I risultati analitici devono comprendere il tenore, espresso in g/kg, di tutti i componenti presenti in quantitativi superiori a 1 g/kg e che tipicamente dovrebbe costituire almeno il 98% del materiale analizzato. Deve essere determinato il tenore effettivo di componenti particolarmente indesiderabili a causa delle loro proprieta' tossicologiche, ecotossicologiche o dannose per l'ambiente. I dati indicati devono comprendere i risultati dell'analisi di campioni singoli e un riassunto, onde mettere in evidenza il tenore minimo o massimo e quello tipico di ogni componente che interessa. Qualora la sostanza attiva sia prodotta in impianti differenti, tali informazioni devono essere specificate diversamente per ciascuno di tali impianti. Inoltre, se del caso e dove possibile, devono essere analizzati campioni della sostanza attiva prodotti su scala di laboratorio o in sistemi di produzione pilota, se tale materiale e' stato utilizzato per ottenere dati tossicologici o ecotossicologici. 2. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE DELLA SOSTANZA ATTIVA i) Devono essere descritte le proprieta' fisiche e chimiche delle sostanze attive che, assieme ad altre informazioni adeguate, serviranno a caratterizzare dette sostanze. In particolare, le informazioni fornite devono consentire: - l'identificazione dei rischi di tipo fisico, chimico e tecnico connessi alle sostanze attive, - la classificazione delle sostanze attive rispetto ai rischi, - la scelta delle limitazioni e condizioni da rispettare ai fini dell'inserimento nell'allegato I; - la definizione di adeguati avvertimenti in materia di rischi e di sicurezza. Le informazioni e i dati in questione sono necessari per tutte le sostanze attive, salvo in caso di indicazione diversa. ii) Le informazioni fornite, ivi comprese quelle riguardanti i preparati, devono consentire l'identificazione dei rischi di tipo fisico, chimico e tecnico connessi ai preparati stessi, la classificazione di detti preparati e la conclusione che essi possono essere usati senza inutili difficolta'. Essi devono essere tali da ridurre al minimo l'esposizione dell'uomo, degli animali e dell'ambiente nelle condizioni di impiego previste. iii) Dev'essere determinata la conformita' delle sostanze attive per le quali e' richiesto l'inserimento nell'elenco delle sostanze attive destinate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari alle rispettive specifiche FAO. Eventuali divergenze dalle specifiche FAO devono essere dettagliate e giustificate. iv) Talvolta e' necessario eseguire prove usando sostanze attive di specifica gia' stabilita; in questi casi devono essere riferiti i principi del metodo (o dei metodi) di purificazione. E' necessario indicare la purezza del materiale di prova, che deve essere al miglior livello tecnologico ottenibile. Se il grado di purezza ottenuto e' inferiore a 980 g/kg, e' necessario giustificarne adeguatamente i motivi. Da tale motivazione deve risultare che sono state esperite tutte le vie tecnicamente possibili e prospettabili di produzione della sostanza attiva pura. 2.1 Punto di fusione e punto di ebollizione 2.1.1 Il punto di funsione, oppure quello di congelamento o di solidificazione della sostanza attiva pura, devono essere definiti conformemente al metodo CEE A 1. Devono essere effettuate misurazioni fino a 360 C. 2.1.2 Se del caso, il punto di ebollizione di sostanze attive liquide pure deve essere definito conformemente al metodo CEE A 2. Devono essere effettuate misurazioni fino a 360 C. 2.1.3 Se il punto di fusione e/o di ebollizione non possono essere determinati per motivi di decomposizione o di sublimazione, e' necessario indicare la temperatura alla quale ha luogo detta decomposizione o sublimazione. 2.2 Densita' relativa La densita' relativa di sostanze attive, liquide o solide, pure deve essere definita conformemente al metodo CEE A 3. 2.3 Tensione di vapore (in Pa), volatilita' (ad es., costante della legge di Henry). 2.3.1 Deve essere indicata la tensione di vapore della sostanza attiva pura, determinata conformemente al metodo CEE A 4. Se la tensione di vapore e' inferiore a 10 elevato a -5 Pa, la tensione di vapore a 20 C o 25 C puo' essere stimata sulla base di una curva della tensione di vapore 2.3.2 In caso di sostanze attive solide o liquide, la volatilita' (costante della legge di Henry) della sostanza attiva pura deve essere dedotta o calcolata dalla sua solubilita' in acqua e dalla tensione di vapore ed essere espressa in Pa X m elevato a -3 X mol elevato a -1. 2.4 Aspetto (stato fisico, colore e odore, se noti) 2.4.1 Devono essere descritti l'eventuale colore e lo stato fisico della sostanza attiva tecnica e di quella pura. 2.4.2 La stessa cosa vale per eventuali odori della sostanza attiva tecnica o di quella pura che fossero osservati durante la manipolazione dei materiali nei laboratori o negli stabilimenti di produzione. 2.5 Spettro di assorbimento (UV/VIS, IR, NMR, MS), estinzione molare e relative lunghezze d'onda 2.5.1 E' necessario determinare i seguenti spetti, aggiungendo una tabella di interpretazioni dei simboli: Ultravioletto/Visibile (UV/VIS), infrarosso (IR), risonanza magnetica nucleare (NMR) e spettrometria di massa (MS) della sostanza attiva pura ed estinzione molare alle rispettive lunghezze d'onda. Occorre determinare ed indicare le lunghezze d'onda di estinzione molare UV/VIS nonche', se del caso, la lunghezza d'onda corrispondente al valore piu' elevato di assorbimento al di sopra di 290 nm. In caso di sostanze attive isomeri ottici, e' necessario misurare la purezza ottica. 2.5.2 Devono essere determinati e indicati gli spettri di assorbimento UV/visibile, IR, NMR e MS, di tutte le impurezze ritenute importanti dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico ed ambientale. 2.6 Solubilita' in acqua compresi gli effetti del pH (da 4 a 10) sulla solubilita' Deve essere indicata la solubilita' in acqua delle sostanze attive pure a 20 C a pressione atmosferica, determinata con i metodi CEE A 6. Queste determinazioni della solubilita' in acqua devono essere effettuate in ambiente neutro (cioe' in acqua distillata in equilibrio con l'anidride carbonica atmosferica). Nei casi in cui la sostanza attiva sia capace di formare ioni, le determinazioni devono essere effettuate altresi' in ambiente acido (ph da 4 a 6) ed alcalino (pH da 8 a 10). Se la stabilita' della sostanza attiva in ambiente acquoso non consente di determinare la solubilita' in acqua, e' necessario giustificarlo in base ai dati della prova. 2.7 Solubilita' nei solventi organici E' necessario determinare la solubilita' delle sostanze attive tecniche nei seguenti solventi organici a temperature comprese tra 15 e 25 C se detta solubilita' e' inferiore a 250 g/kg; deve essere specificata la temperatura della prova: Idrocarburo alifatico: di preferenza n-eptano; Idrocarburo aromatico: di preferenza xilene; Idrocarburo alogenato: di preferenza 1,2-dicloroetano; Alcole: di preferenza metanolo o alcole isopropilico; Chetone: di preferenza acetone; Estere: di preferenza acetato di etile. Se uno o piu' di questi solventi non sono adatti ad una data sostanza attiva (ad esempio reagiscono con il materiale di prova), possono essere usati solventi alternativi. In tal caso, la scelta deve essere giustificata in termini di struttura e polarita'. 2.8 Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, compresi gli effetti del pH (da 4 a 10) Deve essere indicato il coefficiente di ripartizione nottanolo/acqua della sostanza attiva pura, determinato con il metodo CEE A 8. Deve essere studiato l'effetto del pH (da 4 a 10) se la sostanza risulta acida o basica in base al suo valore pka (< 12 per gli acidi, > 2 per le basi). 2.9 Stabilita' in acqua, tasso di idrolisi, degradazione fotochimica, quantita' e identita' del(dei) prodotti(i) di degradazione, costante di dissociazione a diversi pH (da 4 a 9) 2.9.1 I tassi di idrolisi delle sostanze attive pure (di solito sostanza attiva radiomarcata, purezza > 95%), per ciascuno dei valori pH 4, 7 e 9, in condizioni di sterilita', in assenza di luce, devono essere determinate con il metodo CEE C 7. Per le sostanze aventi un basso tasso di idrolisi, detto tasso puo' essere determinato a 50 (gradi) C o ad altra temperatura opportuna. Se la degradazione viene osservata a 50 C, il tasso di degradazione deve essere determinato a un'altra temperatura ed e' necessario costruire un diagramma di Arrhenius per poter stimare l'idrolisi a 20 C. E' necessario indicare l'identita' dei prodotti di idrolisi formatisi, la costante di velocita' di reazione osservata ed il valore costante DT 50. 2.9.2 Per composti aventi un coefficiente di assorbimento molare (decadico) (e) > 10 (1 X mol elevata -1 X cm elevata -1) ad una lunghezza d'onda lambda maggiore o uguale a 290 nm, e' necessario indicare la fototrasformazione diretta in acqua purificata (ad esempio distillata) ad una temperatura compresa tra 20 C a 25 C, della sostanza attiva purificata, di solito radiomarcata usando luce artificiale in condizione di sterilita', se necessario utilizzando un solubilizzante. Sostanze sensibilizzanti quale l'acetone non devono essere usate come co-solvente o solubilizzante. La fonte luminosa deve simulare la luce del sole ed essere provvista di filtri che escludano radiazioni a lunghezza d'onda lambda maggiore o uguale a 290 nm. E' necessario indicare l'identita' dei prodotti di disintegrazione che si formano in qualsiasi fase dello studio in quantitativi a 10% della sostanza attiva aggiunta, un bilancio di massa in ragione di almeno il 90% della radioattivita' applicata, nonche' il semiperiodo di vita fotochimica. 2.9.3 Nel caso in cui sia necessario studiare la fototrasformazione diretta, e' necessario determinare e indicare il rendimento quantico costante della fotodegradazione diretta in acqua, calcolando congiuntamente altresi' il semiperiodo teorico di vita della sostanza attiva nello strato superficiale dei sistemi acquosi e il periodo di vita effettivo della sostanza. Il relativo metodo e' descritto in "FAO Revised Guidelines of Environmental criteria for the Registration of Pesticides". 2.9.4 Se si verifica la dissociazione in acqua, la costante (le costanti) di dissociazione (valori pKa) delle sostanze attive pure, deve (devono) essere conformi alla prova "OECD Test Guideline 122". E' necessario identificare le specie dissociate formatesi, basandosi su considerazioni teoriche. Se la sostanza attiva e' un sale, e' necessario indicarne il valore pKa. 2.10 Stabilita' all'aria, degradazione fotochimica, identita' del(dei) prodotto(i) di degradazione. E' necessario presentare una valutazione della degradazione fotochimica ossidativa (fototrasformazione indiretta) della sostanza o delle sostanze attive. 2.11 Infiammabilita', compresa l'autoinfiammabilita' 2.11.1 L'infiammabilita' delle sostanze attive tecniche, siano esse solide, gassose oppure sostanze che sviluppano gas ad elevata infiammabilita' deve essere definita conformemente al metodo CEE A 10, A 11 o A 12, a seconda dei casi. 2.11.2 L'autoinfiammabilita' delle sostanze attive tecniche deve essere determinata conformemente al metodo CEE A 15 o A 16 e/o, se necessario, alla prova "UN-Bowes-Cameron-Cage-Test" (UN-Raccommandazioni sul Trasporto delle Merci Pericolosi, capitolo 14, Nr. 14.3.4). 2.12 Punto di infiammabilita'. Il punto di infiammabilita' delle sostanze attive tecniche con un punto di fusione al di sotto dei 40 C deve essere definito conformemente al metodo CEE A 9; sono ammessi unicamente metodi "a contenitore chiuso". 2.13 Proprieta' esplosive. Per le sostanze attive tecniche, le proprieta' esplosive devono essere definite conformemente al metodo CEE A 14. 2.14 Tensione superficiale. La tensione superficiale deve essere definita conformemente al metodo CEE A 5. 2.15 Proprieta' ossidanti Le proprieta' ossidanti delle sostanze attive tecniche devono essere definite conformemente al metodo CEE A 17, salvo nei casi in cui dall'esame della formula di struttura risulti con una certa sicurezza che la sostanza attiva e' incapace di reazioni esotermiche con materiale combustibile. In quest'ultimo caso questa informazione e' sufficiente a giustificare la mancata determinazione delle proprieta' ossidanti della sostanza. 3. ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOSTANZA ATTIVA i. E' necessario precisare le finalita', la dose e le modalita' d'impiego effettive o proposte dei preparati contenenti la sostanza attiva. ii. Le informazioni fornite devono specificare i normali metodi e le normali precauzioni di manipolazione, conservazione e trasporto della sostanza attiva. iii. Gli studi, i dati e le informazioni presentati, con il supporto di altri rilevanti studi, dati ed informazioni commessi, devono specificare e giustificare i metodi e le precauzioni da seguire in caso di incendio; devono essere previsti, sempre in caso di d'incendio gli eventuali prodotti di combustione, sulla base della struttura chimica e delle proprieta' fisico-chimiche della sostanza attiva. iv. Gli studi, i dati e le informazioni presentati, con il supporto di altri rilevanti studi, dati e informazioni, devono dimostrare l'identita' delle misure proposte ad affrontare eventuali situazioni di emergenza. v. Le informazioni e i dati in questione sono necessari per tutte le sostanze attive, salvo in caso di indicazione diversa. 3.1 Attivita' (ad es., fungicida, diserbante, insetticida, repellente, regolatore della crescita) L'attivita' della sostanza deve essere specificata scegliendola fra le seguenti: acaricida, battericida, fungicida, diserbante, insetticida, molluschicida, nematocida, fitoregolatore, repellente, rodenticida, attivita' semiochimica, talpicida, viricida, altri (specificare). 3.2 Effetti sugli organismi nocivi (ad esempio veleno per contatto, per inalazione, per ingestione, micotossico o micostatico ecc.; sistemico o no nelle piante). 3.2.1 Deve essere determinata la natura degli effetti sugli organismi nocivi: - azione per contatto - azione per ingestione - azione per inalazione - azione micotossica - azione micostatica - azione essiccante - inibizione della riproduzione - altri (specificare) 3.2.2 Se del caso, e' necessario stabilire se la sostanza attiva venga o meno trasferita nelle piante e se siffatto trasferimento sia apoplastico, simplastico o entrambi. 3.3 Campi di impiego considerati ad esempio in pieno campo, in colture protette (serra), per la conservazione di prodotti vegetali, per giardinaggio domestico. Il campo o i campi di impiego attuali e quelli proposti per i preparati contenenti la sostanza attiva devono essere specificati scegliendoli tra i seguenti: uso in campo, quale agricoltura, orticoltura, silvicultura e viticoltura, impiego in colture protette (serra) impiego in aree di svago (parchi pubblici, ecc.) diserbante in zone non coltivate impiego in giardinaggio domestico per piante da interni impiego per la conservazione di prodotti vegetali altro (specificare) 3.4 Organismi nocivi controllati e piante o prodotti protetti o trattati. 3.4.1 E' necessario precisare l'impiego attuale e previsto in termini di colture, gruppi di colture, vegetali o prodotti vegetali trattati e, se del caso, protetti. 3.4.2 Se del caso, e' necessario precisare gli organismi nocivi sui quali agisce il prodotto. 3.4.3 Se del caso, e' necessario indicare gli effetti ottenuti, ad esempio eliminazione dei germogli, ritardo nella maturazione, riduzione della lunghezza dei gambi, miglioramento della fertilizzazione ecc. 3.5 Meccanismo di azione. 3.5.1 E' necessario descrivere il meccanismo d'azione, se noto, della sostanza attiva in termini, quando rilevante, di meccanismo(i) biochimico(i) e fisiologico(i) e di vie biochimiche che intervengono. Se disponibili, devono essere riportati i risultati dei relativi studi sperimentali. 3.5.2 Se e' noto che, per dare gli effetti voluti, la sostanza attiva si deve trasformare in un metabolita o in un prodotto di degradazione dopo l'applicazione o l'uso di preparati che la contengono, e' necessario fornire, su detto metabolita attivo o prodotto di degradazione, le seguenti informazioni in connessione con quelle di cui ai paragrafi 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2, e 9: - nome chimico (nomenclatura IUPAC e CA) - nome comune, ISO o proposto dall'ISO - numeri CAS, CEE (EINECS o ELINCS) e CIPAC, se disponibili; - formula empirica e di struttura; - massa molecolare; 3.5.3 Sulla formazione dei metaboliti attivi e dei prodotti di degradazione e' necessario fornire informazioni che comprendono: - i procedimenti, i meccanismi e le reazioni che intervengono; - i dati cinetici e di altro tipo riguardanti il tasso di conversione e, se conosciuto, il sistema per limitare detto tasso; - fattori ambientali e di altro tipo che influenzano il tasso e il grado di conversione. 3.6 Informazioni sull'eventuale sviluppo di resistenza e appro- priate strategie di prevenzione E' necessario fornire informazioni sull'eventuale sviluppo di resistenza o resistenza incrociata, se disponibili. 3.7 Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio Per tutte le sostanze attive e' necessario fornire una "Scheda con avvertenze di sicurezza" della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successivi aggiornamenti. 3.8 Metodi di distruzione o di decontaminazione. 3.8.1 Incenerimento controllato In parecchi casi il sistema preferibile, oppure l'unico possibile per uno smaltimento sicuro di sostanze attive, materiali o imballaggi contaminati, consiste nell'incenerimento controllato effettuato in un inceneritore autorizzato. Se il tenore di alogeni contenuti nella sostanza attiva e' superiore al 60%, e' necessario indicare il comportamento pirolitico della sostanza attiva in condizioni controllate (ivi inclusi, se del caso, la produzione di ossigeno ed il tempo di permanenza) a 800 C, nonche' il tenore di dibenzo- p-diossine e dibenzofurani polialogenati nei prodotti di pirolisi. Il richiedente deve fornire istruzioni dettagliate ai fini di una eliminazione non pericolosa delle sostanze in questione. 3.8.2 Altri E' necessario descrivere accuratamente altri metodi per lo smaltimento di sostanze attive, imballaggi e materiali contaminati, e fornire dati atti a determinare l'efficacia e la sicurezza di siffatti metodi. 3.9 Misure di emergenza in caso di incidente Devono essere specificati i metodi di decontaminazione dell'acqua in caso di incidente. 4. METODI ANALITICI 4.1 Metodi di analisi per la determinazione della sostanza attiva pura e, se del caso, dei relativi prodotti di degradazione, degli isomeri e delle impurezze della sostanza attiva tecnica e degli additivi (p. es. agenti stabilizzanti). 4.2 Metodi d'analisi, compresi i tassi di recupero ed i limiti di determinazione dei residui in: 4.2.1 Piante trattate, prodotti vegetali, alimenti per l'uomo e gli animali. 4.2.2 Suolo. 4.2.3 Acqua (compresa l'acqua potabile) 4.2.4 Aria. 4.2.5 Liquidi biologici e tessuti animali e umani 5. STUDI TOSSICOLOGICI E SUL METABOLISMO Introduzione. i) Le informazioni fornite, insieme con quelle precisate per uno o piu' preparati contenenti la sostanza attiva, devono essere tali da consentire una valutazione dei rischi per l'uomo associati alla manipolazione e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, nonche' il rischio per l'uomo derivante da tracce residue negli alimenti e nell'acqua. Inoltre queste informazioni devono essere sufficienti per - poter decidere se la sostanza attiva possa essere inclusa o meno nell'allegato 1; - specificare le opportune condizioni o limitazioni da associare all'eventuale inclusione nell'allegato 1; - classificare la sostanza attiva in rapporto alla sua pericolosita'; - stabilirne il livello di assunzione giornaliera ammissibile per l'uomo (ADI); - stabilirne i livelli di esposizione ammissibili per gli operatori (AOEL); - specificare i simboli di rischio, le indicazioni di pericolo e le frasi relative al rischio e alla sicurezza per la protezione dell'uomo, degli animali e dell'ambiente da apporre sull'imballaggio (contenitori); - precisare le misure di pronto soccorso e le opportune misure diagnostiche e terapeutiche in caso di avvelenamento nell'uomo; - poter valutare la natura e il grado dei rischi per l'uomo, per gli animali (specie normalmente alimentate e allevate o le cui carni sono consumate dall'uomo) nonche' dei rischi per altre specie di vertebrati non bersaglio. ii) Occorre ricercare e indicare tutti i possibili effetti nocivi riscontrati negli studi tossicologici di routine (ivi inclusi gli effetti su organi e su sistemi speciali quali l'immunotossicita' e la neurotossicita'); occorre effettuare ed indicare tali studi supplementari che possono essere necessari per individuare il probabile meccanismo coinvolto, stabilire i NOAELS (livelli a cui non sono stati osservati effetti dannosi) e valutare l'importanza di questi effetti. Devono essere indicati tutti i dati e le informazioni di ordine biologico disponibili e utili per valutare il profilo tossicologico della sostanza. iii) Per quanto riguarda la possibile incidenza delle impurezze sul comportamento tossicologico e' essenziale che in ogni studio presentato venga fatta una descrizione particolareggiata (specifiche) del materiale utilizzato, come indicato al punto 1.11. Le prove devono essere effettuate utilizzando la sostanza attiva conforme alle specifiche da applicare nella fabbricazione dei preparati da autorizzare, eccetto il caso in cui sia necessaria o consentita l'utilizzazione di materiale radiomarcato. iv) Se gli studi vengono svolti utilizzando una sostanza attiva prodotta in laboratorio o in un sistema di produzione di un impianto pilota, gli studi devono essere ripetuti utilizzando la sostanza attiva tecnica, a meno che si possa dimostrare che il materiale di prova utilizzato sia sostanzialmente lo stesso ai fini della prova e della valutazione tossicologica. In caso di incertezza, devono essere presentati opportuni studi di connessione in base ai quali si possa decidere circa la necessita' o meno di ripetere gli studi. v) Qualora si tratti di studi in cui il dosaggio dev'essere somministrato in un certo periodo, si dovrebbe utilizzare preferibilmente un'unica partita di sostanza attiva, sempreche' la stabilita' lo consenta. vi) In tutti gli studi deve essere indicata la dose reale massima somministrata, espressa in mg/kg di peso corporeo e in altre unita' adeguate. Se le dosi vengono somministrate con la dieta, la sostanza in esame deve essere uniformemente distribuita nella dieta stessa. vii) Se, a seguito del metabolismo o di altri processi in o su piante trattate oppure a seguito della trasformazione di prodotti trattati, il residuo finale (a cui saranno esposti i consumatori o i lavoratori, come definito all'allegato III, punto 7.2.3) contiene sostanze diverse dalla sostanza attiva stessa e non identificate come metaboliti presenti nei mammiferi, occorrera' effettuare studi di tossicita' su questi componenti del residuo finale, a meno che si possa dimostrare che l'esposizione dei consumatori o dei lavoratori a queste sostanze non costituisce un rischio considerevole per la salute. Occorre effettuare studi di tossicocinetica e sul metabolismo dei metaboliti e dei prodotti di degradazione solo se non e' possibile valutare le conclusioni sulla tossicita' del metabolita sulla base dei risultati disponibili sulla sostanza attiva. viii) La scelta della via di somministrazione della sostanza in esame dipende dalle principali vie di esposizione. Nel caso in cui l'esposizione avviene essenzialmente in fase gassosa, puo' essere piu' adeguato effettuare studi di assorbimento per via inalatoria anziche' per via orale. 5.1 STUDI SULL'ASSORBIMENTO, SULLA DISTRIBUZIONE, SULL'ESCREZIONE E SUL METABOLISMO NEI MAMMIFERI A questo riguardo sono necessari soltanto dati abbastanza limitati, come descritto in seguito su di una sola specie animale (normalmente il ratto). Questi dati possono fornire utili informazioni per l'organizzazione e l'interpretazione di test successivi di tossicita'. Tuttavia occorre tener presente che i dati sulle differenze interspecie possono essere essenziali nelle estrapolazioni all'uomo e che le informazioni sulla penetrazione cutanea sull'assorbimento, sulla distribuzione, sull'escrezione e sul metabolismo possono essere utili ai fini delle valutazioni del rischio per gli operatori. Non e' possibile specificare requisiti particolareggiati per ciascun settore poiche' i requisiti specifici dipenderanno dai risultati ottenuti per ciascuna particolare sostanza in esame. Scopo del test. I test devono fornire dati sufficienti per poter: - valutare la velocita' e il grado di assorbimento; - la distribuzione tissutale nonche' la velocita' e il livello dell'escrezione della sostanza e dei suoi metaboliti; - identificare i metaboliti e la via metabolica. Occorrerebbe inoltre studiare l'effetto della dose sui suddetti parametri ad analizzare se i risultati differiscono in caso di somministrazione unica o ripetuta della dose. Circostanze di necessita' dei test. Occorre svolgere, riportandone i risultati, uno studio tossicocinetico di somministrazione in dose unica nel ratto (per via orale) ad almeno due livelli di dosaggio nonche' uno studio tossicocinetico di somministrazione in dosi ripetute nel ratto (per via orale) ad un solo livello di dosaggio. Puo' essere necessario, in taluni casi, effettuare studi supplementari su un'altra specie (ad esempio, capra o pollo). Disciplinare per le prove. Direttiva 87/302/CEE della Commissione del 18 novembre 1987 (Allegato, parte B, tossicocinetica). 5.2 TOSSICITA' ACUTA Gli studi e i dati da fornire devono essere sufficienti per poter individuare gli effetti di una esposizione unica alla sostanza attiva e, in particolare, stabilire o indicare: - la tossicita' della sostanza attiva; - il decorso e le caratteristiche degli effetti, con dettagli completi sui mutamenti comportamentali ed eventuali reperti macropatologici post mortem; - ove possibile, le modalita' dell'attivita' tossica; - il relativo rischio associato a vie differenti di esposizione. Sebbene l'interesse principale debba riguardare la possibilita' di valutare il livelli di tossicita', i dati ottenuti devono anche consentire di classificare la sostanza attiva in conformita' alle prescrizioni di cui alla legge 29.5.1974, n. 256, e successive modifiche, di attuazione della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. I dati ottenuti dai test di tossicita' acuta sono di particolare utilita' per valutare i possibili rischi conseguenti ad incidenti. 5.2.1 Orale Circostanze di necessita' dei test. Deve sempre essere indicata la tossicita' acuta per via orale della sostanza attiva. Disciplinare per le prove. Il test deve essere effettuato conformemente all'allegato della direttiva 92/69/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992, recante il diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose - metodo B1 o B1 bis. 5.2.2 Cutanea Circostanze di necessita' dei test. Deve sempre essere indicata la tossicita' cutanea acuta della sostanza attiva. Disciplinare per le prove. Devono essere studiati gli effetti sia locali che sistemici. Il test deve essere effettuato conformemente alla direttiva 92/69/CEE, metodo B3. 5.2.3 Inalatoria. Circostanze di necessita' del test. Deve essere indicata la tossicita' inalatoria della sostanza attiva quando quest'ultima: - e' un gas o un gas liquefatto; - deve essere utilizzata come fumigante; - deve essere incorporata in un preparato fumigante o aerosol o di vapore; - deve essere utilizzata con apparecchiature di nebulizzazione; - ha una pressione di vapore maggiore di 1 X 10 elevata -2 Pa e deve essere incorporata in preparati che vengono utilizzati in spazi chiusi, come serre o magazzini; - deve essere incorporata in preparati costituiti da polveri contenenti una considerevole percentuale di particelle di diametro minore di 50 (m greco)m (piu' dell'1% in peso); - deve essere incorporata in preparati che, quando vengono utilizzati, producono una considerevole percentuale di particelle o goccioline di diametro minore di 50 (m greco)m (piu' dell'1% in peso); Disciplinare per le prove. Il test deve essere effettuato conformemente alla direttiva 92/69/CEE, metodo B2. 5.2.4 Irritazione cutanea Scopo del test. Il test deve condurre a stabilire l'irritabilita' cutanea della sostanza attiva ed anche l'eventuale reversibilita' degli effetti osservati. Circostanze di necessita' del test. Deve essere determinata l'irritabilita' cutanea della sostanza attiva, salvo nel caso in cui e' probabile, come indicato nella disciplinare per le prove, che si possano produrre gravi effetti cutanei o che si possano escludere effetti. Disciplinare per le prove. Il test di irritazione dermica acuta deve essere effettuato conformemente alla direttive 92/69/CEE, metodo B4. 5.2.5 Irritazione oculare Scopo del test. Il test deve stabilire l'irritabilita' oculare della sostanza attiva e l'eventuale reversibilita' degli effetti osservati. Circostanze di necessita' del test. Il test di irritabilita' oculare deve essere effettuato salvo nel caso in cui risulta probabile, come indicato nella disciplinare per le prove, che si possano produrre gravi effetti sugli occhi. Disciplinare per le prove. Il test di irritazione oculare acuta deve essere effettuato conformemente alla direttiva 92/69/CEE, metodo B5. 5.2.6 Sensibilizzazione cutanea Scopo del test. Il test deve fornire dati sufficienti per poter valutare la probabilita' che la sostanza attiva provochi reazioni di sensibilizzazione cutanea. Circostanze di necessita' del test. Il test deve essere effettuato sempre, salvo se la sostanza e' un noto sensibilizzante. Disciplinare per le prove. Il test deve essere effettuato conformemente alla direttiva 92/69/CEE, metodo B6. 5.3 TOSSICITA' A BREVE TERMINE. Devono essere approntati studi sulla tossicita' a breve termine che forniscano dati sulla quantita' tollerabile di sostanza attiva senza effetti tossici nelle condizioni dello studio. Questi studi forniscono dati utili sui rischi per i manipolatori e gli utilizzatori di preparati contenenti la sostanza attiva. In particolare, gli studi di tossicita' a breve termine forniscono un quadro essenziale delle eventuali azioni cumulative della sostanza attiva e sui rischi per i lavoratori che vi possono essere esposti intensivamente. Da questi studi si ottengono inoltre utili informazioni per l'approntamento di studi sulla tossicita' cronica. Gli studi e i dati da fornire devono essere sufficienti per poter individuare gli effetti dell'esposizione ripetuta e, in particolare, stabilire o indicare: - il rapporto tra dose ed effetti nocivi; - la tossicita' della sostanza attiva, ivi incluso, se possibile, il NOAEL; - gli organi bersaglio, se del caso; - il decorso e le caratteristiche dell'avvelenamento con dettagli completi sui mutamenti comportamentali e le eventuali constatazioni patologiche post mortem; - gli effetti tossici specifici e i mutamenti patologici prodotti; - se del caso, la persistenza e la reversibilita' di certi effetti tossici osservati, dopo sospensione del dosaggio; - se del caso, le modalita' dell'attivita' tossica; - il relativo rischio associato alle vie differenti di esposizione. 5.3.1 Studio di tossicita' orale a 28 giorni. Circostanze di necessita' del test. Gli studi a breve termine a 28 giorni, sebbene non obbligatori, possono essere utili come test circa l'estensione del campo d'interesse. Qualora vengano effettuati, i relativi risultati devono essere indicati poiche' potrebbero essere di particolare utilita' per l'individuazione di risposte adattative eventualmente mascherate negli studi di tossicita' cronica. Disciplinare per le prove. Il test deve essere effettuato conformemente alla direttiva 92/69/CEE, metodo B7. 5.3.2 Studio di tossicita' orale a 90 giorni. Circostanze di necessita' del test. Deve sempre essere riportata la tossicita' orale a breve termine (90 giorni) della sostanza attiva sul ratto e sul cane. Qualora risulti che il cane e' considerevolmente piu' sensibile e che probabilmente tali dati sono utili nell'estrapolazione dei risultati all'uomo, occorre effettuare uno studio di tossicita' a 12 mesi sul cane e riportarne i risultati. Disciplinare per le prove. Direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B, saggio di tossicita' orale sub cronica. 5.3.3 Altre vie. Circostanze di necessita' dei test. Per la valutazione dell'esposizione degli operatori, possono risultare utili altri studi di tossicita' dermica. Per le sostanze volatili (pressione di vapore maggiore di 10 elevata -2 Pa) occorre il parere di esperti per decidere se gli studi a breve termine debbano essere effettuati con esposizione per via orale o inalatoria. Guide per i test. - dermica, a 28 giorni: direttiva 92/68/CEE, metodo B9; - dermica, a 90 giorni: direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B, saggio di tossicita' dermica subcronica; - inalatoria, a 28 giorni: direttiva 92/68/CEE, metodo B8; - inalatoria, a 90 giorni: direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B, saggio di tossicita' subcronica inalatoria. 5.4 GENOTOSSICITA' Scopo del test. Questi studi sono utili per: - predire il potenziale genotossico; - individuare precocemente gli agenti cancerogeni genotossici; - chiarire il meccanismo d'azione di alcuni agenti carcerogeni. Per evitare risposte artefatte del sistema in esame, non devono essere utilizzate dosi estremamente tossiche nelle prove di mutagenesi in vitro o in vivo. Questo approccio deve essere considerato come orientamento generale. E' importante che venga adottato un approccio flessibile e che si decida di effettuare ulteriori test in base all'interpretazione dei risultati di ogni fase. 5.4.1 Studi in vitro. Circostanze di necessita' dei test. I test di mutagenesi in vitro (prova batterica di mutazione genica, test di clastogenesi in cellule di mammiferi e test di mutazione genica in cellule di mammiferi) devono essere effettuati sempre. Disciplinare per le prove. Esempi di test accettabili: direttiva 92/69/CEE, metodo B14 - Saggio di reversione nella Salmonella Typhimurium; direttiva 92/69/CEE, metodo B10 - Saggio citogenetico "in vitro" nei mammiferi; direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B - Cellule di mammiferi in vitro: saggio di mutazione genica. 5.4.2 Studi in vivo su cellule somatiche Circostanze di necessita' dei test. Se tutti i risultati dei test in vitro sono negativi, dev'essere effettuata un'ulteriore sperimentazione prendendo in considerazione altri dati pertinenti disponibili (ivi compresi dati tossicocinetici, tossicodinamici e chimico- fisici, nonche' dati su sostanze analoghe), la prova puo' consistere in uno studio in vivo o in vitro, effettuato utilizzando un sistema con metabolismo differente da quello/quelli utilizzati precedentemente. Se l'esito del test di citogenesi in vitro e' positivo, deve essere effettuato un test in vivo utilizzando cellule somatiche (analisi della metafase nel midollo osseo di roditori o test del micronucleo in roditori). Se l'esito di almeno uno dei test di mutazione genica in vitro e' positivo, occorre effettuare un test in vivo della sintesi non programmata del DNA o un test delle macchie (spot test) sul topo. Disciplinare per le prove. Test accettabili: direttiva 92/69/CEE, metodo B12 - Saggio di micronucleo; direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B - Saggio delle macchie (spot test); direttiva 92/69/CEE, metodo B11 - Saggio citogenetico "in vivo" del midollo osseo nei mammiferi; analisi cromosomica. 5.4.3 Studi "in vivo" su gonoblasti. Circostanze di necessita' dei test. Se l'esito di uno studio in vivo su cellule somatiche e' positivo, puo' essere giustificato eseguire test in vivo per determinare gli effetti sui gonoblasti. La necessita' o meno di questi test sara' valutata caso per caso, tenendo conto dei dati tossicocinetici, dell'utilizzazione e dell'esposizione prevista. Sarebbero necessari test opportuni per esaminare l'interazione con il DNA (ad esempio, il saggio dei letali dominanti) e le potenzialita' di effetti ereditari con un'eventuale valutazione quantitativa. Data la loro complessita', si ammette che gli studi quantitativi siano necessari solo se fortemente motivati. 5.5 TOSSICITA' A LUNGO TERMINE E CANCEROGENESI Scopo dei test. Gli studi a lungo termine, considerati congiuntamente ad altri dati sulla sostanza attiva, devono essere sufficienti per poter individuare gli effetti di un'esposizione ripetuta alla sostanza attiva e, in particolare, per: - individuare gli effetti dannosi dell'esposizione alla sostanza attiva; - individuare gli organi bersaglio, se del caso; - stabilire il rapporto dose/risposta; - individuare i mutamenti dei segni e delle manifestazioni di tossicita' osservati; - stabilire il NOAEL. Analogamente gli studi di cancerogenesi, congiuntamente con altri dati sulla sostanza attiva, devono essere sufficienti per valutare i rischi per l'uomo conseguenti ad esposizione ripetuta alla sostanza attiva e, in particolare, per: - individuare gli effetti cancerogeni dell'esposizione della sostanza attiva; - determinare la specificita' dei tumori indotti riguardo specie ed organi; - stabilire il rapporto dose/risposta; - per quanto riguarda gli agenti cancerogeni non genotossici, determinare la dose massima che non provoca effetti dannosi (dose soglia). Circostanze di necessita' dei test. Devono essere determinate la tossicita' a lungo termine e la cancerogenesi di tutte le sostanze attive. Se si ritiene che, in casi eccezionali, non sia necessario procedere ai test, occorre darne chiara giustificazione e cioe' dai dati tossicocinetici deve risultare che la sostanza attiva non viene assorbita attraverso l'intestino, la pelle o il sistema respiratorio. Condizioni sperimentali. Deve essere effettuato uno studio di tossicita' per via orale e di cancerogenesi a lungo termine (due anni) della sostanza attiva sul ratto; questi studi possono essere associati. Dev'essere effettuato uno studio di cancerogenesi della sostanza attiva sul topo. Qualora si supponga la probabilita' di un meccanismo genotossico di cancerogenesi, occorre presentare uno studio molto circostanziato, con relativi dati sperimentali nonche' le informazioni necessarie per chiarire il probabile meccanismo ipotizzato. Sebbene gli elementi di riferimento standard per le risposte al trattamento siano dati di controllo concomitanti, possono rivelarsi utili dati di controllo storici per l'interpretazione di particolari studi di cancerogenesi. I dati di controllo storici eventualmente presentati devono riguardare la stessa specie e lo stesso ceppo, conservato in condizioni simili, e devono essere ottenuti da studi contemporanei. Le informazioni sui dati di controllo storici devono comprendere: - l'identificazione della specie e del ceppo, il nome del fornitore e l'identificazione della colonia specifica, qualora l'ubicazione geografica del fornitore non sia unica; - il nome del laboratorio e la data di esecuzione dello stu- dio; - la descrizione delle condizioni generali di mantenimento degli animali, ivi inclusi il tipo e la qualita' della dieta e, ove possibile, la quantita' consumata; - l'eta' approssimativa (in giorni) degli animali di controllo all'inizio dello studio e al momento della soppressione o della morte; - la descrizione dell'andamento osservato della mortalita' del gruppo di controllo nel corso o al termine dello studio nonche' altre osservazioni utili (ad esempio malattie, infezioni); - il nome del laboratorio e dei responsabili della raccolta e dell'interpretazione dei dati patologici ottenuti dallo studio; - la specificazione della natura dei tumori che, in associazione, possono aver avuto rilevanza sull'incidenza. Le dosi da somministrare, ivi inclusa quella piu' elevata, devono essere scelte in base ai risultati di test a breve termine e, se possibile, al momento della programmazione degli studi in questione, sulla base di dati metabolici e tossicocinetici. Nello studio di cancerogenesi, il livello di dosaggio piu' elevato deve provocare segni di tossicita' minima, come il leggero calo dell'aumento del peso corporeo (meno del 10%) senza causare necrosi tissutale o saturazione metabolica e senza alterare sostanzialmente la normale durata di vita per cause non tumorali. Se viene effettuato separatamente uno studio di tossicita' a lungo termine, il livello di dosaggio piu' elevato deve provocare determinati segni di tossicita' senza causare una mortalita' eccessiva. Dosi piu' elevate provocanti tossicita' eccessiva non sono considerate di rilievo ai fini delle valutazioni da effettuare. Nella raccolta dei dati e nella compilazione delle relazioni di studio, non devono essere combinate le incidenze di tumori benigni e di tumori maligni, a meno che non vi sia chiara prova che tumori benigni si trasformino, col passare del tempo, in tumori maligni. Analogamente, nelle relazioni di studio non devono essere combinati tumori dissimili e non associati (sia benigni che maligni) che si producono nello stesso organo. Per evitare confusioni, nella nomenclatura e nelle relazioni sui tumori dev'essere utilizzata la terminologia approntata dall'"American Society of Toxicologic Patologists" (1) o dall'"Hannover Tumor Registry (RENI)". Occorre specificare il sistema terminologico utilizzato. (1) Standardized System of Nomenclature and Diagnostic Criteria - Guides for Toxicologic Pathology. E' essenziale che tra i materiali biologici selezionati per l'esame istopatologico siano compresi materiali atti a fornire ulteriori informazioni sulle lesioni rilevate nell'esame macropatologico. Qualora utili per chiarire il meccanismo d'azione e qualora siano disponibili le relative tecniche, occorre svolgere, riportandone i risultati, studi istologici speciali (colorazione), studi istochimici ed esami al microscopio elettronico. Disciplinare per le prove. Gli studi devono essere effettuati conformemente alla direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B, saggio di tossicita' cronica, saggio di cancerogenesi o saggio combinato di tossicita' cronica/cancerogenesi. 5.6 TOSSICITA' SULLA RIPRODUZIONE Gli effetti dannosi sulla riproduzione sono principalmente di due tipi: - danno della fertilita' del maschio o della femmina; - incidenze sullo sviluppo normale della progenie (tossicita' sullo sviluppo). Devono essere studiati ed indicati gli eventuali effetti su tutti gli aspetti della fisiologia della riproduzione sia nei maschi che nelle femmine nonche' gli eventuali effetti sullo sviluppo pre e post natale. Qualora, in casi eccezionali, si ritenga che il test non sia necessario, occorre darne chiara e completa motivazione. Sebbene gli elementi di riferimento standard per le risposte al trattamento siano dati di controllo concomitanti, possono rilevarsi utili dati di controlli storici per l'interpretazione di particolari studi sulla riproduzione. I dati di controllo storici eventualmente presentati devono riguardare la stessa specie e lo stesso ceppo, conservato in condizioni simili, e devono essere ottenuti da studi contemporanei. Le informazioni sui dati di controllo storici devono comprendere : - l'identificazione della specie e del ceppo, il nome del fornitore e l'identificazione della colonia specifica, qualora l'ubicazione geografica del fornitore non sia unica; - il nome del laboratorio e la data di esecuzione dello studio ; - la descrizione delle condizioni generali di mantenimento degli animali, ivi inclusi il tipo e la qualita' della dieta e, ove possibile, la quantita' consumata; - l'eta' approssimativa (in giorni) degli animali di controllo all'inizio dello studio e al momento della soppressione o della morte; - la descrizione dell'andamento osservato della mortalita' del gruppo di controllo nel corso o al termine dello studio nonche' altre osservazioni utili (ad esempio, malattie, infezioni); - il nome del laboratorio e dei responsabili della raccolta e dell'interpretazione dei dati tossicologici ottenuti dallo studio. 5.6.1 Studi multigenerazionali. Scopo dei test. Gli studi, congiuntamente con altri dati sulla sostanza attiva, devono essere sufficienti per poter individuare gli effetti sulla riproduzione conseguenti ad esposizione ripetuta alla sostanza attiva e, in particolare, per: - individuare gli effetti diretti ed indiretti sulla riproduzione conseguenti all'esposizione alla sostanza attiva; - individuare l'eventuale aumento di effetti tossici generali (osservati nei test di tossicita' a breve termine e cronica); - stabilire il rapporto dose/risposta; - individuare le variazioni delle manifestazioni e dei segni tossici osservati; - stabilire il NOAEL. Circostanze di necessita' dei test. Occorre sempre presentare una relazione di studio della tossicita' sulla riproduzione nel ratto su almeno due generazioni. Disciplinare per le prove. I test devono essere effettuati conformemente alla direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B, saggio di tossicita' sulla riproduzione: due generazioni. Occorre inoltre indicare il peso degli organi riproduttivi. Studi supplementari. Per una migliore interpretazione degli effetti sulla riproduzione potrebbe essere necessario effettuare gli studi supplementari seguenti (sempreche' non siano gia' disponibili i relativi dati): - studi separati su maschio e su femmina; - modelli trisegmentali; - saggio dei letali dominanti per la fertilita' del maschio; - accoppiamenti incrociati di maschi trattati con femmine non trattate e viceversa; - effetto sulla spermatogenesi; - effetti sulla ovogenesi; - motilita', mobilita' e morfologia dello sperma; esame dell'attivita' ormonale. 5.6.2 Studi di tossicita' sullo sviluppo. Scopo dei test. Le relazioni sugli studi effettuati, congiuntamente con altri dati sulla sostanza attiva, devono essere sufficienti per poter valutare gli effetti sullo sviluppo embrionale e fetale conseguenti ad esposizione ripetuta alla sostanza attiva e, in particolare, per: - individuare gli effetti diretti ed indiretti sullo sviluppo embrionale e fetale derivanti da esposizione alla sostanza attiva; - evidenziare l'eventuale tossicita' materna; - stabilire il rapporto tra risposte osservate e dose nella genitrice e nella figliata; - individuare le variazioni delle manifestazioni e dei segni tossici osservati; - stabilire il NOAEL. Inoltre, i test forniranno altre informazioni su eventuali aumenti degli effetti tossici generali nelle femmine gravide. Circostanze di necessita' dei test. I test di teratogenesi devono essere effettuati sempre. Condizioni sperimentali. Deve essere stabilita la tossicita' sullo sviluppo, sia nel ratto che nel coniglio, per via orale. Dovrebbero essere descritte separatamente le malformazioni e le alterazioni. Nella relazione deve essere indicato un glossario terminologico ed i principi diagnostici riguardo a tutte le malformazioni e le alterazioni. Disciplinare per le prove. I test devono essere effettuati conformemente alla direttiva 87/302/CEE, allegato, parte B, saggio di teratogenesi: roditori e non roditori. 5.7. STUDI DI NEUROTOSSICITA' TARDIVA. Scopo dei test. I test devono fornire dati sufficienti per valutare se la sostanza attiva puo' provocare neurotossicita' tardiva dopo esposizione acuta. Circostanze di necessita' dei test. Questi studi devono essere effettuati per sostanze con struttura simile o connessa con quella di sostanze che possono indurre neurotossicita' tardiva, come gli organofosfati. Disciplinare per le prove. I test devono essere effettuati conformemente agli orientamenti OCSE 418. 5.8. ALTRI STUDI TOSSICOLOGICI. 5.8.1 Studi di tossicita' dei metaboliti: punto vii) dell'introduzione. Non e' necessario eseguire normalmente studi supplementari riguardanti sostanze diverse dalla sostanza attiva. Una decisione sulla necessita' o meno di eseguire questi studi deve essere presa caso per caso. 5.8.2 Studi supplementari sulla sostanza attiva. In taluni casi puo' essere necessario effettuare studi supplementari per chiarire maggiormente gli effetti osservati. Ad esempio: - studi sull'assorbimento, la distribuzione, l'escrezione ed il metabolismo; - studi sul potenziale neurotossico; - studi sul potenziale immunotossicologico; - studi su altre vie di somministrazione. La decisione circa le necessita' o meno di svolgere studi supplementari deve essere presa caso per caso, tenendo conto dei risultati degli studi disponibili tossicologici e sul metabolismo nonche' delle piu' importanti vie di esposizione. Questi studi devono essere progettati singolarmente, sulla base dei parametri particolari di interesse e degli obiettivi da conseguire. 5.9. DATI CLINICI. Se disponibili e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, devono essere forniti informazioni e dati sperimentali utili per il riconoscimento dei sintomi di avvelenamento e riguardanti l'efficacia delle misure terapeutiche e di primo intervento. Dovrebbero essere forniti riferimenti piu' specifici per lo studio degli antidoti e dei farmaci di sicurezza. Se del caso, dovrebbe essere studiata, riportandone i risultati, l'efficacia dei possibili antagonisti dell'avvelenamento. Se disponibili e se sufficientemente attendibili, sono di particolare utilita' dati ed informazioni inerenti agli effetti dell'esposizione dell'uomo, per confermare la validita' delle estrapolazioni e delle conclusioni concernenti gli organi bersaglio, i rapporti dose/risposta e la reversibilita' degli effetti tossici. Questi dati possono essere ottenuti a seguito di esposizione professionale o da incidente. 5.9.1 Controllo medico sul personale degli impianti di fabbricazione. Devono essere presentate relazioni sui programmi di controllo sanitario sui lavoratori del settore, con informazioni particolareggiate sulla strutturazione del programma, sull'esposizione alla sostanza attiva ed ad altri prodotti chimici. Tali relazioni dovrebbero contenere, ove possibile, dati sul meccanismo d'azione della sostanza attiva e devono riportare dati, se disponibili, relativi a persone esposte negli impianti di fabbricazione o dopo applicazione della sostanza attiva (ad esempio in prove di efficacia). Devono essere fornite le informazioni disponibili sulla sensibilizzazione e sulla risposta allergenica di lavoratori e di altre persone esposte alla sostanza attiva; se del caso, queste informazioni devono contenere dettagli sull'eventuale incidenza di casi di ipersensibilita' nonche' sulla frequenza, sul livello e sulla durata dell'esposizione, i sintomi osservati ed altre informazioni cliniche pertinenti. 5.9.2 Osservazione diretta - ad esempio casi clinici e di avvelenamento. Devono essere presentate la relazioni disponibili, tratte dalla letteratura, su casi clinici e di avvelenamento tratti da pubblicazioni scientifiche o da rapporti ufficiali, unitamente alle relazioni su eventuali studi d'analisi successivi. Esse dovrebbero contenere descrizioni complete della natura, del livello e della durata dell'esposizione, dei sintomi clinici osservati, delle misure terapeutiche e di primo intervento applicate nonche' le misurazioni e le osservazioni fatte. Non sono di particolare utilita' informazioni sintetiche e riassunti. Questa documentazione, se sufficientemente dettagliata, puo' essere di particolare utilita' per confermare o meno la validita' delle estrapolazioni dall'animale all'uomo e per individuare effetti dannosi non previsti specifici dell'uomo. 5.9.3 Osservazioni sull'esposizione della popolazione in generale e studi epidemiologici, se del caso. Sono di particolare utilita' e devono essere presentati studi epidemiologici, se disponibili, se corredati da dati su livelli e sulla durata dell'esposizione e se effettuati secondo norme e metodi riconosciuti (2). 5.9.4 Diagnosi dell'avvelenamento (determinazione della sostanza attiva e dei metaboliti), segni specifici di avvelenamento, test clinici. Dev'essere fornita una descrizione particolareggiata dei segni e dei sintomi clinici dell'avvelenamento (ivi inclusi quelli precoci) con dettagli completi dei test clinici utili ai fini diagnostici, se disponibili. Occorre inoltre fornire informazioni particolareggiate sui relativi decorsi e concernenti l'ingestione, l'esposizione dermica o l'inalazione di qualita' variabili della sostanza attiva. 5.9.5 Trattamento proposto: misure di pronto soccorso, antidoti, trattamento medico. Devono essere indicate le misure di pronto soccorso in caso di avvelenamento (reale o sospetto) ed in caso di contaminazione degli occhi. Devono essere descritti dettagliatamente i regimi terapeutici in caso di avvelenamento o di contaminazione degli occhi e gli eventuali antidoti disponibili. Devono essere fornite informazioni - basate sull'esperienza pratica, se disponibili, o su fondamenti teorici, in caso contrario - sull'efficacia di trattamenti alternativi. Devono essere descritte le controindicazioni associate a particolari regimi, soprattutto in relazione a "problemi medici generali" - e le relative condizioni. 5.9.6 Effetti previsti dell'avvelenamento. Occorre descrivere, se noti, gli effetti previsti dell'avvelenamento e la loro durata; inoltre: - il tipo, il livello e la durata dell'esposizione o dell'ingestione; - i vari periodi di tempo tra esposizione o ingestione e inizio del trattamento. (2) Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research; Chemical Manufactures Association's Epidemiology Task Group - Epidemiology Resource and Information Center (ERIC) Progetto pilota. 1991. 5.10 SINTESI DELLA TOSSICITA' NEI MAMMIFERI E VALUTAZIONE COMPLESSIVA. Dev'essere presentata una sintesi di tutti i dati di cui dal punto 5.1. al punto 5.10, con una loro valutazione particolareggiata e critica tenendo presente i pertinenti criteri e orientamenti valutativi e decisionali, con particolare riferimento ai rischi, reali o eventuali, per l'uomo e per gli animali, unitamente ad indicazioni sull'estensione, la qualita' e l'affidabilita' della base di dati. Dev'essere discussa la pertinenza e l'importanza dei dati presentati, se del caso, per quanto riguarda la valutazione del profilo tossicologico della sostanza attiva quale viene fabbricata, alla luce delle conclusioni relative al profilo analitico dei lotti della sostanza attiva (punto 1.11) e degli eventuali studi di connessione effettuati (punto 5 iv). Devono essere specificate le motivazioni di scelta dei NOAEL proposti in ciascuno studio, sulla base di una valutazione dei dati e dei pertinenti criteri ed orientamenti decisionali. In base a tali dati, devono essere presentate proposte, scientificamente motivate, di fissazione di valori ADI e AOEL per la sostanza attiva. 6. RESIDUI IN O SU PRODOTTI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E GLI ANIMALI. 6.1 Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei metaboliti in piante o prodotti trattati. 6.2 Comportamento dei residui della sostanza attiva e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione di prodotti immagazzinati - quantita' assorbita e distribuzione nelle o sulle piante, cinetica di degradazione, combinazione coi componenti della pianta, ecc. 6.3 Bilancia generale dei residui della sostanza attiva. Sufficienti dati sui residui, ricavati da sperimentazioni controllate, per dimostrare che gli eventuali residui derivanti dai trattamenti proposti non sono dannosi per la sa- lute dell'uomo e degli animali. 6.4 Stima della esposizione potenziale ed effettiva attraverso la dieta o altre vie (dati di controllo dei residui nei prodotti della catena di distribuzione o dati relativi all'esposizione attraverso l'aria, l'acqua, ecc.). 6.5 Studi sull'alimentazione e il metabolismo del bestiame (se residui permangono nelle o sulle piante o parti di esse destinate all'alimentazione) per consentire di valutare l'incidenza dei residui negli alimenti di origine animale. 6.6 Effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita' dei residui stessi. 6.7 Sintesi e valutazione del comportamento dei residui risultante dai dati di cui ai numeri 6.1 e 6.6. 7. DESTINO E COMPORTAMENTO AMBIENTALE 7.1 Destino e comportamento nel suolo 7.1.1 Tasso e via di degradazione (fino al 90% di degradazione) compresa l'individuazione dei processi che intervengono nonche' dei metaboliti e dei prodotti di degradazione in almeno tre tipi di suolo in condizioni appropriate. 7.1.2 Adsorbimento e desorbimento in almeno tre tipi di suolo e se del caso adsorbimento e desorbimento dei metaboliti e dei prodotti di degradazione. 7.1.3 Mobilita' in almeno tre tipi di suolo e eventuale mobilita' dei metaboliti e dei prodotti di degradazione. 7.1.4 Quantita' e natura dei residui combinati. 7.2 Destino e comportamento nell'acqua e nell'aria 7.2.1 Tasso e via di degradazione in sistemi acquatici - biodegradazione, idrolisi, fotolisi (se non considerate nel punto 2.8), compresa l'individuazione dei metaboliti e dei prodotti di degradazione. 7.2.2 Adsorbimento e desorbimento nell'acqua (sedimenti del suolo) e eventuale adsorbimento e desorbimento dei metaboliti e dei prodotti di degradazione. 7.2.3 Tasso e vie di degradazione nell'aria (per i prodotti fumiganti e altre sostanze attive volatili) (se non compresi nel punto 2.9). 8. STUDI ECOTOSSICOLOGICI SULLA SOSTANZA ATTIVA 8.1 Effetti sugli uccelli. 8.1.1 Tossicita' orale acuta. 8.1.2 Tossicita' a breve termine - studio sulla dieta per otto giorni su almeno una specie (diversa dai polli). 8.1.3 Effetti sulla riproduzione. 8.2 Effetti sugli organismi acquatici. 8.2.1 Tossicita' acuta nei pesci. 8.2.2 Tossicita' sub-acuta nei pesci. 8.2.3 Effetti sulla riproduzione e sul tasso di crescita dei pesci. 8.2.4 Bio-accumulo nei pesci. 8.2.5 Tossicita' acuta per la Daphnia magna. 8.2.6 Riproduzione e tasso di crescita della Daphnia magna. 8.2.7 Effetti sulla crescita delle alghe. 8.3 Effetti su altri organismi non bersaglio. 8.3.1 Tossicita' acuta per le api da miele ed altri artropodi benefici (ad es. predatori). 8.3.2 Tossicita' per lombrichi ed altri macroorganismi non bersaglio del suolo. 8.3.3 Effetti su microorganismi non bersaglio del suolo. 8.3.4 Effetti su altri organismi non bersaglio (flora e fauna) ritenuti a rischio. 8.3.5 Effetti sui metodi biologici di trattamento delle acque luride. 9. SINTESI E VALUTAZIONE DEI PUNTI 7 E 8. 10. PROPOSTE DI CLASSIFICAZIONE E DI ETICHETTATURA DELLA SOSTANZA ATTIVA AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 67/548/CEE, ATTUATA DALLA LEGGE 29 MAGGIO 1974, N. 256, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, COMPRESA LA GIUSTIFICAZIONE DI DETTE PROPOSTE. - Simbolo/i di pericolo, - Indicazioni di pericolo, - Frasi di rischio (R), - Consigli di prudenza (S). 11. UN DOSSIER COME SPECIFICATO NELL'ALLEGATO III, PARTE A, PER UN PRODOTTO FITOSANITARIO RAPPRESENTATIVO. PARTE B DELL'ALLEGATO II Microorganismi e virus (questa parte non si applica agli organismi genetivamente modificati per i punti disciplinati dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92) 1. IDENTITA' DELL'ORGANISMO 1.1 Richiedente (nome, indirizzo, ecc). 1.2 Fabbricante (nome, indirizzo, compresa l'ubicazione dello stabilimento). 1.3 Nome comune o nomi alternativi e sostitutivi. 1.4 Nome tassonomico e ceppo per i batteri, i protozoi e i funghi, indicazione se si tratta di una variante di stock o di un ceppo mutante; per i virus la designazione tassonomica dell'agente, sierotipo, ceppo o mutante. 1.5 Numero di riferimento della collezione e della coltura, se la coltura e' depositata. 1.6 Procedure e criteri dei tests per l'identificazione (ad es. morfologia, biochimica, sierologia). 1.7 Composizione - purezza microbiologica, natura, identita', proprieta', contenuto di eventuali impurezze ed organismi estranei. 2. PROPRIETA' BIOLOGICHE DELL'ORGANISMO. 2.1 Organismo bersaglio. Protogenicita' o antagonismo rispetto all'ospite, dose infettiva, trasmissibilita' ed informazioni sul meccanismo d'azione. 2.2 "Storia" dell'organismo e suoi usi. Presenza in natura e distribuzione geografica. 2.3 Gamma di specificita' dell'ospite ed effetti su specie diverse dall'organismo nocivo bersaglio, comprese le specie piu' strettamente connesse con la specie bersaglio - ivi comprese infettivita', patogenicita' e trasmissibilita'. 2.4 Infettivita' e stabilita' fisica nell'uso con il metodo d'applicazione proposto. Effetto della temperatura, dell'esposizione alle radiazione atmosferiche, ecc. Persistenza nelle condizioni ambientali d'uso piu' probabili. 2.5 Eventuale correlazione dell'organismo con un patogeno per le piante o con un patogeno per una specie vertebrata o invertebrata non bersaglio. 2.6 Prove di laboratorio sulla stabilita' genetica (cioe' tasso di mutazione) nelle condizioni ambientali dell'uso proposto. 2.7 Presenza, assenza o produzione di tossina o loro natura, identita', struttura chimica e stabilita'. 3. ALTRE INFORMAZIONI SULL'ORGANISMO. 3.1 Attivita' (ad es. fungicida, diserbante, insetticida, repellente, regolatore della crescita). 3.2 Effetti sugli organismi nocivi (ad es. veleno per contatto, per inalazione, per ingestione, micotossico o micostatico, ecc; sistemico o non nelle piante). 3.3 Campi di impiego previsti (ad es. piano campo, serra, conservazione di derrate immagazzinate). 3.4 Se necessario, in base ai risultati delle prove, condizioni agricole, fitosanitario o ambientali specifiche nelle quali l'organismo puo' o non puo' essere utilizzato. 3.5 Organismi nocivi controllati e piante o prodotti protetti o trattati. 3.6 Metodo di produzione con descrizione delle tecniche impiegate per assicurare l'uniformita' del prodotto e dei metodi di analisi per la sua standardizzazione. Nel caso di un mutante, devono essere fornite informazioni dettagliate sulla sua produzione e sul suo isolamento unitamente a tutte le differenze note tra il mutante e i ceppi parenti selvatici. 3.7 Metodi per prevenire la perdita di virulenza del ceppo. 3.8 Raccomandazioni su metodi e precauzione da osservare nella manipolazione, nell'immagazzinamento, nel trasporto o in caso di incendio. 3.9 Possibilita' di rendere l'organismo non infettivo. 4. METODI DI ANALISI 4.1 Metodi per l'accertamento dell'identita' e della purezza del ceppo dal quale sono stati prodotti i vari lotti ed i risultati ottenuti, inclusi i dati sulla variabilita'. 4.2 Metodi per dimostrare la purezza microbiologica del prodotto finito e dai quali risulta che i contaminanti sono stati controllati ad un livello accettabile, ed i risultati ottenuti, inclusi i dati sulla variabilita'. 4.3 Metodi per dimostrare l'assenza, quali contaminanti nell'agente attivo, di patogeni per l'uomo o altri mammiferi inclusi, nel caso di protozoi e funghi, gli effetti della temperatura (35 C ed altre temperature pertinenti). 4.4 Metodi per accertare residui vitali e non vitali (ad es. tossine) nei o sui prodotti trattati, alimenti per l'uomo e gli animali, liquidi biologici e tessuti imani e animali, suolo, acqua ed aria. 5. STUDI DI TOSSICITA', PATOGENICITA' ED INFETTIVITA'. 5.1 Batteri, funghi, protozoi e microplasmi 5.1.1 Tossicita' e/o patogenicita' ed infettivita'. 5.1.1.1 Dose orale singola. 5.1.1.2 Qualora una singola dose non consenta di accertare la patogenicita', occorre effettuare una serie di prove per individuare gli agenti altamente tossici e la loro infettivita'. 5.1.1.3 Dose cutanea singola. 5.1.1.4 Dose singola per inalazione. 5.1.1.5 Dose intraperitoneale singola. 5.1.1.6 Test di irritazione cutanea o oculare. 5.1.1.7 Sensibilizzazione cutanea. 5.1.2 Tossicita' a breve termine (esposizione per 90 giorni). 5.1.2.1 Somministrazione orale. 5.1.2.2 Altre vie di somministrazione (inalatoria, dermica). 5.1.3 Studi supplementari di tossicologia e/o patogenicita' e infettivita'. 5.1.3.1 Tossicita' a lungo termine per via orale con cancerogenesi. 5.1.3.2 Mutagenesi (test di cui al punto 5.4 della parte A). 5.1.3.3 Studi di teratogenesi. 5.1.3.4 Studi multigenerazionali in mammiferi. 5.1.3.5 Studi metabolici - Assorbimento, distribuzione ed esecrezione nei mammiferi, compresa elucidazione delle vie metaboliche. 5.1.3.6 Studi di neurotossicita', comprese prove di neurotossicita' ritardata su gallina adulta. 5.1.3.7 Immunotossicita', ad es. allergenicita'. 5.1.3.8 Patogenicita' ed infettivita' in condizioni di immunosoppressione. 5.2 Virus e viroidi. 5.2.1 Tossicita' acuta e/o patogenicita' ed infettivita'. I dati di cui al punto 5.1.1 e gli studi su colture cellulari usando virus infettivi purificati e colture cellulari primarie di mammiferi, uccelli e pesci. 5.2.2 Tossicita' a breve termine. I dati di cui al punto 5.1.2 e le prove di infettivita' eseguite mediante saggio biologico o su una coltura cellulare adeguata almeno 7 giorni dopo l'ultima somministrazione agli animali testati. 5.2.3 Studi supplementari di tossicologia e/o di patogenicita' e di infettivita' di cui al punto 5.1.3. 5.3 Effetti tossici sul bestiame e sugli animali domestici. 5.4 Dati medici. 5.4.1 Controlli medici sul personale dello stabilimento di produzione. 5.4.2 Cartelle cliniche, provenienti sia dall'industria che dall'agricoltura. 5.4.3 Osservazioni sull'esposizione della popolazione in generale e dati epidemiologici 5.4.4 Diagnosi di avvelenamento, sintomi specifici di intossicazione, analisi cliniche. 5.4.5 Osservazioni su sensibilizzazione/allergenicita' 5.4.6 Trattamento proposto: misure di pronto soccorso, antidoti, terapia medica. 5.4.7 Prognosi degli effetti prevedibili a seguito di avvelenamento. 5.5 Sintesi della tossicologia sui mammiferi e conclusione (compresi NOAEL, NOEL e ADI). Valutazione globale in merito a tutti i dati tossicologici, di patogenicita' e infettivita', e alle altre informazioni relative alla sostanza attiva. 6. RESIDUI IN O SUI PRODOTTI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E PER GLI ANIMALI. 6.1 Identificazione di residui vitali e non vitali (ad es. tossine) in o su piante o prodotti trattati (identificazione dei vitali mediante coltura o saggio biologico e dei non vitali mediante tecniche appropriate). 6.2 Probabilita' di moltiplicazione della sostanza attiva in o su piante o alimenti unitamente ad una relazione su eventuali effetti sulla qualita' degli alimenti. 6.3 Nei casi in cui residui di tossine rimangano nel o sul prodotto commestibile, sono richiesti i dati di cui ai punti 4.2.1 e 6 della parte A. 6.4 Sintesi e valutazione del comportamento dei residui sulla base dei dati di cui ai punti 6.1 - 6.3. 7. DESTINO E COMPORTAMENTO NELL'AMBIENTE. 7.1 Diffusione, mobilita', moltiplicazione e persistenza nell'aria, nell'acqua e nel suolo. 7.2 Informazioni relative all'eventuale destino nelle catene alimentari. 7.3 Qualora vengano prodotte tossine sono necessari i dati di cui alla parte A, punto 7. 8. STUDI ECOTOSSICOLOGICI 8.1 Uccelli - tossicita' acuta per via orale e/o patogenicita' ed infettivita'. 8.2 Pesci - tossicita' acuta e/o patogenicita' ed infettivita'. 8.3 Tossicita' - Daphnia magna. 8.4 Effetti sulla crescita delle alghe. 8.5 Importanti parassiti e predatori di specie bersaglio; tossicita' acuta e/o patogenicita' ed infettivita'. 8.6 Api da miele - tossicita' acuta e/o patogenicita' ed infettivita'. 8.7 Lombrichi: tossicita' acuta e/o patogenicita' ed infettivita'. 8.8 Altri organismi non bersaglio ritenuti a rischio: tossicita' acuta e/o patogenicita' ed infettivita'. 8.9 Entita' della contaminazione indiretta di piante non bersaglio, piante selvatiche, suolo ed acqua attigui. 8.10 Effetti su altre specie di flora e fauna. 8.11 Nei casi in cui siano prodotte tossine, sono richiesti i dati di cui alla parte A, punti 8.1.2, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 e 8.2.8. 9. SINTESI E VALUTAZIONE DEI PUNTI 7 E 8 10. PROPOSTE DI CLASSIFICAZIONE E DI ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE ATTIVE AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 67/548/CEE, ATTUATA DALLA LEGGE 29 MAGGIO 1974, N. 256, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, COMPRESA LA GIUSTIFICAZIONE DI DETTE PROPOSTE: - Simbolo/i di pericolo, - Indicazioni di pericolo, - Frasi di rischio (R), - Consigli di prudenza (S). 11. UN DOSSIER COME SPECIFICATO NELL'ALLEGATO III, PARTE B PER UN PRODOTTO FITOSANITARIO RAPPRESENTATIVO.
Note all'allegato II: - La direttiva 87/18/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 15 del 17 gennaio 1987. - Il punto 6, lettera D, dell'allegato I al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 120, e' il seguente: "6) Principi BPL: I principi di buona prassi di laboratorio, compatibili con i principi dell'OCSE relativi alle buone prassi di laboratorio cosi' come sono adottati nell'art. 1 della direttiva 87/18/CEE". - La direttiva 87/302/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 133 del 30 maggio 1987. - La direttiva 92/69/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 383 del 29 dicembre 1992. - L'art. 5 della direttiva 80/1107/CEE e' il seguente: "Art. 5. - Le misure supplementari di cui all'art. 3, paragrafo 1, secondo trattino, sono le seguenti: 1. attuazione di un controllo medico dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari. In casi particolari, i lavoratori che sono stati esposti all'agente devono poter beneficiare, in forma appropriata, di un controllo del loro stato di salute dopo la cessazione dell'esposizione; 2. accesso dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro ai risultati delle misure di esposizione e ai risultati collettivi anonimi degli esami biologici indicativi dell'esposizione, qualora tali esami siano previsti; 3. accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri esami biologici indicativi dell'esposizione; 4. informazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro, in caso di superamento dei valori limite di cui all'art. 4, sulle cause del superamento e sulle misure prese o da prendere per porvi rimedio; 5. accesso dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti sul luogo di lavoro ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti".