ALLEGATO II PARTE I - REQUISITI TECNICI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO 1. Struttura che salvaguardi 'l'imparzialita' e che permetta la partecipazione di tutte le parti interessate ai doveri ed al funzionamento dell'organismo di controllo e certificazione; 2. organizzazione che consenta la scelta dei membri dell'organo direttivo anche tra i settori interessati alle attivita' di controllo e certificazione solo a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali; 3. utilizzazione di personale permanente, sotto la supervisione di un soggetto responsabile nei confronti dell'organo di controllo, non legato da alcun rapporto professionale, economico o di consulenza, anche indiretto con gli operatori soggetti al controllo degli organismi di controllo; 4. utilizzazione di personale tecnico munito del diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienza delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria ed equipollenti ovvero del diploma di perito agrario, agrotecnico, perito chimico, alimentarista ed equipollenti, con competenza adeguata alle funzioni attribuite; 5. adeguata dotazione di strutture destinate all'esercizio dell'attivita' di controllo (sede, dotazioni tecniche, strutture informatiche); 6. struttura organizzativa in almeno quattro regioni o province autonome; 7. presenza, in ogni regione o provincia autonoma in cui viene esercitata l'attivita', di una struttura organizzativa collegata con la sede centrale, che consenta attivita' di controllo a livello regionale, in relazione all'entita' dell'utenza; PARTE II REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI E DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO Coloro che rappresentano o amministrano l'organismo di controllo: 1. non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640 bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni; 2. non devono essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione nazionale ai sensi della normativa vigente; 3. non devono essere stati dichiarati falliti, ne devono avere in corso procedure concorsuali. Il requisito dell'idoneita' morale e comprovato dal certificato del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi; dalla certificazione prevista dall'articolo 10 - sexies della legge 31 maggio. 1965, n.575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n.55, come da ultimo sostituito dall'articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203; dal certificato della cancelleria del competente tribunale dal quale risulta che il richiedente non e assoggettato ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 di data non anteriore a tre mesi. Il requisito dell'idoneita' morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.