(Allegato II)
ALLEGATO II 
 
PARTE I - REQUISITI TECNICI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO 
 
  1. Struttura che salvaguardi 'l'imparzialita'  e  che  permetta  la
partecipazione  di  tutte  le  parti  interessate  ai  doveri  ed  al
funzionamento dell'organismo di controllo e certificazione; 
  2. organizzazione che consenta la  scelta  dei  membri  dell'organo
direttivo anche tra i settori interessati alle attivita' di controllo
e certificazione solo a condizione che sia evitata la predominanza di
singoli interessi settoriali; 
  3. utilizzazione di personale permanente, sotto la supervisione  di
un soggetto responsabile nei confronti dell'organo di controllo,  non
legato da alcun rapporto professionale, economico  o  di  consulenza,
anche  indiretto  con  gli  operatori  soggetti  al  controllo  degli
organismi di controllo; 
  4. utilizzazione di personale tecnico munito del diploma di  laurea
in scienze  agrarie,  forestali,  scienze  e  tecnologie  alimentari,
scienza delle produzioni animali, chimica, biologia,  veterinaria  ed
equipollenti ovvero  del  diploma  di  perito  agrario,  agrotecnico,
perito  chimico,  alimentarista  ed  equipollenti,   con   competenza
adeguata alle funzioni attribuite; 
  5.  adeguata  dotazione  di   strutture   destinate   all'esercizio
dell'attivita' di  controllo  (sede,  dotazioni  tecniche,  strutture
informatiche); 
  6. struttura organizzativa in almeno  quattro  regioni  o  province
autonome; 
  7. presenza, in ogni regione o  provincia  autonoma  in  cui  viene
esercitata l'attivita', di una struttura organizzativa collegata  con
la sede centrale, che  consenta  attivita'  di  controllo  a  livello
regionale, in relazione all'entita' dell'utenza; 
 
 
PARTE II 
 
REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI E DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ORGANISMI 
DI CONTROLLO 
 
Coloro che rappresentano o amministrano l'organismo di controllo: 
  1. non devono aver riportato condanne definitive  per  delitti  non
colposi per i quali la  legge  commina  la  pena  di  reclusione  non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque  anni,  ovvero
per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640  bis
del codice penale, ovvero condanne che importano  l'interdizione  dai
pubblici uffici per durata superiore a tre anni; 
  2. non devono essere sottoposti ad una delle misure di  prevenzione
nazionale ai sensi della normativa vigente; 
  3. non devono essere stati dichiarati falliti, ne devono  avere  in
corso procedure concorsuali. 
  Il requisito dell'idoneita' morale e comprovato dal certificato del
casellario giudiziario, di data  non  anteriore  a  tre  mesi;  dalla
certificazione prevista dall'articolo 10  -  sexies  della  legge  31
maggio. 1965, n.575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19  marzo
1990, n.55, come da ultimo sostituito dall'articolo 20 del decreto  -
legge 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12  luglio  1991,
n.203; dal certificato della cancelleria del competente tribunale dal
quale risulta che il richiedente non e assoggettato ad  alcuna  delle
procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267
di data non anteriore a tre mesi. 
  Il requisito dell'idoneita' morale si  intende  soddisfatto  quando
per le condanne penali o  per  la  dichiarazione  di  fallimento  sia
intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti  disposizioni  di
legge.