(Convenzione-art. I)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
Convenzione   sulla   proibizione   dello    sviluppo,    produzione,
  immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione 
Preambolo 
    Gli Stati Parte alla presente Convenzione, 
    Determinati  ad  agire  al  fine  di  raggiungere  un   effettivo
progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno  stretto  ed
effettivo  controllo  internazionale,  inclusa   la   proibizione   e
l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa, 
   Desiderando contribuire  alla  realizzazione  degli  scopi  e  dei
principi della Carta della Nazioni Unite, 
   Ribadendo  che  l'Assemblea  Generale  delle  Nazioni   Unite   ha
ripetutamente condannato tutte le azioni  contrarie  ai  principi  ed
obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas
asfissianti velenosi o di altri gas e dei  metodi  batteriologici  di
guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925  (Protocollo  di  Ginevra
del 1925), 
   Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce  i  principi  e
gli obiettivi assunti in base al  Protocollo  di  Ginevra  del  1925,
nonche' la Convenzione sulla proibizione dello  sviluppo,  produzione
ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche
e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile
1972, 
   Tenendo presente  l'obiettivo  contenuto  nell'articolo  IX  della
Convenzione  sulla  proibizione   dello   sviluppo,   produzione   ed
immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e  loro
distruzione. 
   Determinati,  per  il  bene  dell'umanita'  intera,  ad  eliminare
completamente la possibilita' dell'uso di  armi  chimiche  attraverso
l'attuazione   delle   disposizioni   della   presente   Convenzione,
integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo  di
Ginevra del 1925, 
   Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi  pertinenti
e nei relativi principi del diritto  internazionale,  dell'uso  degli
erbicidi come metodo di guerra; 
   Considerando che i risultati conseguiti nel  campo  della  chimica
dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanita', 
   Desiderando promuovere il  libero  scambio  dei  composti  chimici
nonche' la cooperazione internazionale e lo scambio  di  informazioni
scientifiche e tecniche nel campo delle attivita' chimiche per  scopi
non proibiti dalla presente Convenzione, al  fine  di  potenziare  lo
sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte; 
   Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello  sviluppo,
produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione,  trasferimento
ed uso di armi chimiche e  loro  distruzione,  rappresenta  un  passo
necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni, 
   Hanno convenuto quanto segue: 
Articolo I 
Obblighi generali 
   1. Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione non  dovra'  mai,
in qualunque circostanza: 
   (a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire,  immagazzinare
o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente,
armi chimiche e chiunque; 
   (b) fare uso di armi chimiche; 
   (c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi
chimiche; 
   (d)  assistere,  incoraggiare  o  indurre  chiunque  in  qualsiasi
maniera, ad intraprendere qualsiasi attivita' proibita ad  uno  Stato
Parte in base alla presente Convenzione. 
   2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le  armi  chimiche
di sua proprieta' o in suo possesso, o che sono ubicate in  qualunque
luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita'  con  le
disposizioni della presente Convenzione. 
   3. Ciascuno Stato Parte s'impegna  a  distruggere  tutte  le  armi
chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro  Stato  Parte,
in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 
   4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto
di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso  o
ubicato  in  qualunque  localita'  sotto  la  sua   giurisdizione   o
controllo,  in  conformita'  con  le  disposizioni   della   presente
Convenzione. 
   5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non impiegare  agenti  chimici
di ordine pubblico come strumento di guerra.