TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione
Preambolo
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo
progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed
effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e
l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa,
Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei
principi della Carta della Nazioni Unite,
Ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed
obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas
asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di
guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra
del 1925),
Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e
gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925,
nonche' la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione
ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche
e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile
1972,
Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della
Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed
immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro
distruzione.
Determinati, per il bene dell'umanita' intera, ad eliminare
completamente la possibilita' dell'uso di armi chimiche attraverso
l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione,
integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di
Ginevra del 1925,
Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti
e nei relativi principi del diritto internazionale, dell'uso degli
erbicidi come metodo di guerra;
Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica
dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanita',
Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici
nonche' la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni
scientifiche e tecniche nel campo delle attivita' chimiche per scopi
non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo
sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte;
Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo,
produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento
ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo
necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Obblighi generali
1. Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione non dovra' mai,
in qualunque circostanza:
(a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare
o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente,
armi chimiche e chiunque;
(b) fare uso di armi chimiche;
(c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi
chimiche;
(d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi
maniera, ad intraprendere qualsiasi attivita' proibita ad uno Stato
Parte in base alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche
di sua proprieta' o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque
luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le
disposizioni della presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi
chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte,
in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto
di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso o
ubicato in qualunque localita' sotto la sua giurisdizione o
controllo, in conformita' con le disposizioni della presente
Convenzione.
5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici
di ordine pubblico come strumento di guerra.