(Convenzione-art. X)
Articolo X 
Assistenza e protezione contro le armi chimiche 
   1. Ai fini del presente Articolo, per  "Assistenza"  s'intende  il
coordinamento e la consegna agli Stati  Parte  di  quanto  necessario
alla protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto
segue: 
   -  equipaggiamento  per  le  rilevazioni  e  sistemi  di  allarme;
equipaggiamento di protezione; equipaggiamento di decontaminazione  e
decontaminanti;  antidoti  medici  e  cure;  ed  ogni  consiglio   su
qualunque di queste misure protettive. 
   2. Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato  nel  senso
di impedire il diritto di  ogni  Stato  Parte  di  svolgere  ricerca,
sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o  utilizzare  mezzi  di
protezione contro le armi chimiche, per scopi non proibiti secondo la
presente Convenzione. 
   3. Ciascuno Stato Parte s'impegna ad agevolare, ed  avra'  diritto
di   partecipare   allo   scambio   piu'   completo   possibile    di
equipaggiamento,   materiale   ed   informazioni    scientifiche    e
tecnologiche su mezzi di protezione contro le armi chimiche. 
   4. Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali  relativi
a fini di protezione, ciascuno Stato Parte  fornira'  annualmente  al
Segretariato  Tecnico  informazioni  sul   suo   programma,   secondo
procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza
secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 
   5. Il Segretariato Tecnico istituira', non oltre 180  giorni  dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione, e manterra' per l'uso
di  ogni  Stato  Parte  richiedente,  una   banca   dati   contenente
informazioni liberamente disponibili sui  vari  mezzi  di  protezione
contro le armi chimiche nonche' ogni altra  informazione  che  potra'
essere fornita dagli Stati Parte. 
   Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell'ambito delle risorse che ha
a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte fornira' pareri  di
esperti ed assistera' lo Stato Parte  nell'individuare  come  i  suoi
programmi per lo sviluppo ed il miglioramento  di  una  capacita'  di
protezione contro le armi chimiche possano essere attuati. 
   6. Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato  nel  senso
di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parte di richiedere e di
fornire assistenza a  livello  bilaterale,  e  di  stipulare  accordi
individuali con gli altri Stati  Parte  riguardo  alla  fornitura  di
aiuti di emergenza. 
   7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire assistenza  attraverso
l'Organizzazione ed a tal fine intende  adottare  una  o  piu'  delle
seguenti misure: 
   (a) Contribuire al  fondo  volontario  di  assistenza  che  dovra'
essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione; 
   (b) Stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l'entrata in
vigore della presente Convenzione nei  suoi  confronti,  accordi  con
l'Organizzazione  riguardo   alla   fornitura,   su   richiesta,   di
assistenza; 
   (c) Dichiarare, non oltre 180  giorni  dopo  l'entrata  in  vigore
della presente Convenzione nei suo confronti, il tipo  di  assistenza
che  potrebbe  fornire  in  risposta   ad   un   appello   da   parte
dell'Organizzazione.  Se   tuttavia,   uno   Stato   Parte   non   e'
successivamente in grado di fornire l'assistenza prevista  nella  sua
dichiarazione, esso resta obbligato a fornire assistenza  secondo  il
presente paragrafo. 
   8. Ciascuno Stato Parte ha diritto  di  chiedere  e,  con  riserva
delle procedure stabilite ai  paragrafi  9,  10  e  11,  di  ricevere
assistenza e protezione contro l'uso o la minaccia  di  uso  di  armi
chimiche qualora consideri che: 
   (a) Si sia fatto uso a suo danno di armi chimiche; 
   (b) Siano stati usati a suo danno agenti di controllo dell'ordine 
pubblico come metodo di guerra; oppure 
   (c) Sia minacciato da  azioni  o  attivita'  di  qualsiasi  Stato,
proibite per gli Stati Parte dall'Articolo I. 
   9. La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sara'
sottoposta  al  Direttore   Generale   il   quale   la   trasmettera'
immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte.  Il
Direttore Generale inoltrera' immediatamente la richiesta agli  Stati
Parte che si siano offerti, in conformita' con i paragrafi  7  (b)  e
(c) di inviare un'assistenza di emergenza in  caso  di  uso  di  armi
chimiche e di uso di agenti di controllo  dell'ordine  pubblico  come
metodo di guerra o un'assistenza umanitaria in caso di grave minaccia
di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di  agenti
di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra,  allo  Stato
Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta. 
Il Direttore Generale,  non  oltre  24  ore  dopo  aver  ricevuto  la
richiesta, aprira' un'inchiesta al fine di fornire  fondate  evidenze
per ulteriori provvedimenti. Egli dovra' completare l'inchiesta entro
72 ore ed inoltrare  un  rapporto  al  Consiglio  Esecutivo.  Qualora
occorrano tempi supplementari per completare  l'inchiesta,  entro  lo
stesso periodo  sara'  inviato  un  rapporto  provvisorio.  Il  tempo
aggiuntivo necessario per l'inchiesta non dovra' oltrepassare 72 ore. 
Tuttavia la durata dell'inchiesta potra' essere  estesa  per  periodi
analoghi. Alla fine di ciascun periodo  addizionale  dovranno  essere
sottoposti i rapporti elaborati al Consiglio  Esecutivo.  L'inchiesta
dovra' stabilire nei modi dovuti ed in conformita' con le richieste e
le informazioni che accompagnano la  richiesta,  i  fatti  pertinenti
relativi alla richiesta nonche' il tipo e la portata  dell'assistenza
e della protezione supplementari richieste. 
   10. Il Consiglio Esecutivo si riunira' non oltre 24 ore dopo  aver
ricevuto un rapporto d'inchiesta, per esaminare la situazione.  Nelle
successive 24 ore decidera' a maggioranza  semplice  se  impartire  o
meno  istruzioni  al  Segretariato  Tecnico  per  fornire  assistenza
supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmettera' immediatamente  a
tutti gli Stati Parti ed Organizzazioni internazionali pertinenti  il
rapporto d'inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo. 
Qualora  il  Consiglio  Esecutivo  abbia  deciso  in  tal  senso,  il
Direttore Generale fornira' un'assistenza immediata. A tal  fine,  il
Direttore Generale potra' cooperare con lo Stato  Parte  richiedente,
altri Stati Parti e le Organizzazioni internazionali pertinenti.  Gli
Stati Parti faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza. 
   11. Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da
altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente  che  l'uso  di
armi  chimiche  ha  causato  vittime  e   che   sono   indispensabili
provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne  dara'  notifica  a
tutti gli Stati Parti ed  adottera'  urgenti  misure  di  assistenza,
avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo  a  disposizione
per le  emergenze.  Il  Direttore  Generale  manterra'  il  Consiglio
Esecutivo informato dalle azioni intraprese  in  conformita'  con  il
presente paragrafo.