(Convenzione-art. XI)
Articolo XI 
Sviluppo economico e tecnologico 
   1. Le disposizioni della presente Convenzione saranno  attuate  in
modo tale da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico  o
tecnologico   degli   Stati   Parte,   nonche'   alla    cooperazione
internazionale nel  campo  delle  attivita'  chimiche  per  fini  non
proibiti in base  alla  presente  Convenzione,  compreso  lo  scambio
internazionale di  informazioni  scientifiche  e  tecniche,  composti
chimici ed  attrezzature  e  strumentazioni  per  la  produzione,  la
lavorazione o l'uso di composti chimici per  scopi  non  proibiti  in
base alla presente Convenzione. 
   2. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e  senza
pregiudizio per i  principi  e  le  regole  applicabili  nel  diritto
internazionale, gli Stati Parte: 
   (a) Avranno il  diritto,  individualmente  o  collettivamente,  di
condurre ricerca  su  composti  chimici,  di  svilupparli,  produrli,
acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli; 
   (b) Agevoleranno, ed avranno diritto di instaurare tra di loro  lo
scambio piu' completo possibile di composti chimici, attrezzature  ed
informazioni  scientifiche  e  tecniche  relative  allo  sviluppo   e
all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla  presente
Convenzione; 
   (c) Non manterranno  tra  di  loro  alcuna  restrizione,  comprese
quelle previste da qualsiasi  accordo  internazionale,  incompatibile
con gli obblighi assunti  in  base  alla  presente  Convenzione,  che
limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e  la  promozione
di conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della chimica per
scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri
scopi pacifici; 
   (d) Non  utilizzeranno  la  presente  Convenzione  come  base  per
applicare  qualsiasi  provvedimento  diverso  da  quelli  previsti  o
consentiti in base alla presente Convenzione ne'  useranno  qualsiasi
altro accordo internazionale per il  perseguimento  di  un  obiettivo
incompatibile con tale Convenzione; 
   (e) Si  impegnano  a  riformare  i  propri  regolamenti  nazionali
esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al  fine  di
renderli  compatibili  con  l'oggetto  e  lo  scopo  della   presente
Convenzione.