(Convenzione-art. XII)
Articolo XII 
Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare 
l'osservanza, ivi comprese le sanzioni 
   1. La Conferenza  adottera'  le  necessarie  misure  stabilite  ai
paragrafi 2,  3  e  4  per  assicurare  l'osservanza  della  presente
Convenzione e risolvere e portare  rimedio  ad  ogni  situazione  che
contravvenga con le  disposizioni  della  presente  Convenzione.  Nel
considerare  i  provvedimenti  da  adottare  in  conformita'  con  il
presente  paragrafo,  la  Conferenza  terra'  conto   di   tutte   le
informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal  Consiglio
Esecutivo. 
   2. Nei casi in  cui  uno  Stato  Parte  sia  stato  richiesto  dal
Consiglio Esecutivo  di  adottare  provvedimenti  per  risolvere  una
situazione che presenta problemi  per  quanto  riguarda  l'osservanza
della Convenzione, e qualora lo Stato Parte  manchi  di  eseguire  la
richiesta entro il termine specificato,  la  Conferenza  potra',  tra
l'altro, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo,  limitare  o
sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte  in  base  alla
presente Convenzione fino a quando non  avra'  intrapreso  le  azioni
necessarie ad adempiere  ai  suoi  obblighi  in  base  alla  presente
Convenzione. 
   3. Qualora gravi danni all'oggetto ed allo  scopo  della  presente
Convenzione derivino da attivita'  proibite  in  base  alla  presente
Convenzione, in particolare dall'Articolo  1.  La  Conferenza  potra'
raccomandare misure collettive agli Stati parti in conformita' con il
diritto internazionale. 
   4. La Conferenza sottoporra', in casi di particolare gravita',  la
questione, comprese le  informazioni  e  le  conclusioni  pertinenti,
all'attenzione dell'Assemblea Generale  delle  Nazioni  Unite  e  del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.