(Convenzione-art. XIII)
Articolo XIII 
Relazione con altri accordi internazionali 
   Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel  senso  di
limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti  da
ogni Stato in base al  Protocollo  per  la  proibizione  dell'uso  in
guerra di gas asfissianti, velenosi o  di  altri  gas,  e  di  metodi
batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, ed  in
base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione  e
immagazzinaggio di armi batteriologiche  (biologiche)  e  tossiche  e
sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e  Washington  il  10
aprile 1972.