(Convenzione-art. XIV)
Articolo XIV 
Risoluzione delle controversie 
   1.  Qualora  sorgano  controversie   riguardo   all'attuazione   o
all'interpretazione della presente Convenzione, esse saranno  risolte
in  conformita'  con  le  disposizioni  pertinenti   della   presente
Convenzione ed in conformita' con le disposizioni della  Carta  delle
Nazioni Unite. 
   2. Quando una controversia sorga tra due o piu' Stati Parte, o tra
uno   o   piu'   Stati   Parte   e   l'Organizzazione,    concernente
l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione, le Parte
interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione
rapida della controversia per mezzo di negoziati  o  di  altri  mezzi
pacifici  a  discrezione  delle  Parte,  compreso   il   ricorso   ad
appropriati organi della presente Convenzione, nonche' il ricorso  di
comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in  conformita'
con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parte coinvolti manterranno  il
Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese. 
   3. Il Consiglio Esecutivo puo' contribuire alla soluzione  di  una
controversia con qualsiasi mezzo  gli  sembri  appropriato,  compresa
l'offerta di  buoni  uffici,  raccomandando  agli  Stati  Parte  alla
controversia di iniziare il processo di  soluzione  di  loro  scelta,
raccomandando un limite di tempo per ogni procedura stabilita. 
   4.  La  Conferenza   esaminera'   le   questioni   connesse   alle
controversie  sollevate  dagli  Stati  Parte  o  portate   alla   sua
attenzione dal Consiglio esecutivo.  La  Conferenza,  se  lo  ritiene
opportuno, istituira' o affidera' a degli organi le funzioni connesse
alla soluzione di queste controversie in conformita'  con  l'Articolo
VIII, paragrafo 21 (f). 
   5. Sia la Conferenza che il Consiglio Esecutivo  hanno  il  potere
soggetto ad  autorizzazione  dell'Assemblea  Generale  delle  Nazioni
Unite, di richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere
consultivo su qualsiasi questione  giuridica  che  sorga  nell'ambito
delle attivita' dell'Organizzazione. Un accordo tra  l'Organizzazione
e le Nazioni Unite sara' concluso  a  tal  fine  in  conformita'  con
l'articolo VIII, paragrafo 34 (a). 
   6.  Il  presente  Articolo  non  pregiudica  l'Articolo  IX  o  le
disposizioni relative a misure volte a risolvere una situazione e  ad
assicurare l'osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.