(Convenzione-art. XV)
Articolo XV 
Emendamenti 
   1. Ogni  Stato  Parte  puo'  proporre  emendamenti  alla  presente
Convenzione. Ogni Stato Parte puo'  anche  proporre  modifiche,  come
specificato al paragrafo 4, degli Annessi alla presente  Convenzione.
Le proposte di emendamento saranno soggette alle  procedure  previste
ai paragrafi 21 e 3. Le proposte di modifiche,  come  specificate  al
paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5. 
   2. Il testo di una  proposta  d'emendamento  sara'  sottoposto  al
Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parte ed al
Depositario. La proposta di emendamento sara' esaminata unicamente da
una conferenza di  Revisione.  Tale  Conferenza  di  revisione  sara'
convocata se un terzo o piu' degli Stati Parte notifica al  Direttore
Generale non oltre 30 giorni dopo  la  sua  divulgazione,  di  essere
favorevole ad un ulteriore esame della  proposta.  La  Conferenza  di
Revisione avra' luogo immediatamente dopo una regolare sessione della
Conferenza a meno che gli Stati Parte richiedenti non richiedano  una
riunione piu' ravvicinata. In nessun caso la Conferenza di  Revisione
potra' aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della
proposta di emendamento. 
   3. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati  Parte
30  giorni  dopo  il  deposito  degli  strumenti  di  ratifica  o  di
accettazione da tutti  gli  Stati  Parte  di  cui  al  capoverso  (b)
seguente: 
   (a) Se sono stati adottati dalla Conferenza di Revisione, mediante
un voto-affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parte senza 
che nessun Stato Parte abbia espresso un voto negativo; e 
   (b) Se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati  Parte
che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza di revisione. 
   4. Al  fine  di  garantire  l'efficienza  e  l'effettivita'  della
presente Convenzione, le disposizioni degli Annessi  potranno  essere
modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le  modifiche  proposte
siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo  o
tecnico. Ogni  modifica  dell'Annesso  sui  composti  chimici  dovra'
essere effettuato in conformita' con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C
dell'Annesso  sulla  Riservatezza,   Parte   X   dell'Annesso   sulle
Verifiche, nonche' le definizioni alla  Parte  I  dell'Annesso  sulle
Verifiche che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su  sfida,
non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5. 
   5. Le modifiche proposte di cui al  paragrafo  4  dovranno  essere
effettuate in conformita' con le seguenti procedure: 
   (a) Il testo delle modifiche  proposte,  dovra'  essere  trasmesso
insieme  alle  necessarie  informazioni,   al   Direttore   Generale.
Informazioni supplementari per la valutazione della proposta  possono
essere fornite da ogni Stato  Parte  e  dal  Direttore  Generale.  Il
Direttore Generale comunichera'  sollecitamente  queste  proposte  ed
informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio  esecutivo  ed  al
Depositario. 
   (b) Non oltre  60  giorni  dopo  aver  ricevuto  la  proposta,  il
Direttore  Generale  la  valutera'  per  determinare  tutte  le   sue
possibili conseguenze  sulle  disposizioni  e  sull'attuazione  della
presente Convenzione, e comunichera' tali informazioni  a  tutti  gli
Stati Parte ed al Consiglio Esecutivo; 
   (c) il Consiglio Esecutivo esaminera' la proposta alla luce  delle
informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta e'  conforme
ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta,
il  Consiglio  Esecutivo  notifichera'  la  sua  raccomandazione  con
adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parte, per considerazione. Gli
Stati Parte ne accuseranno ricevute entro 10 giorni; 
   (d) Se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli  Stati  Parte
di adottare la proposta essa  sara'  considerata  come  approvata  se
nessun Stato Parte  solleva  obiezioni  entro  90  giorni  dopo  aver
ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda  di
respingere la proposta essa sara' considerata respinta se nessun 
Stato Parte solleva obiezioni 
   entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione; 
   (e) Se una raccomandazione del  Consiglio  Esecutivo  non  ottiene
l'approvazione come previsto al capoverso (d),  una  decisione  sulla
proposta, relativa anche alla sua conformita' o meno ai  criteri  del
paragrafo  4,  sara'  esaminata  come  questione  sostanziale   dalla
Conferenza nella sua seduta successiva; 
   (f) Il Direttore Generale notifichera' a tutti gli Stati Parte  ed
al Depositario, qualunque decisione in base al presente paragrafo; 
   (g)  Le  modifiche  approvate  in  base  alla  presente  procedura
entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte  180  giorni  dopo  la
data di notifica,  comunicata  dal  Direttore  Generale,  della  loro
approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia  raccomandato
dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.