(Convenzione-art. XVI)
Articolo XVI 
Durata e ritiro 
   1. La presente Convenzione avra' una durata illimitata. 
   2. Ciascun Stato Parte, nell'esercizio  della  propria  sovranita'
nazionale,  avra'  diritto  di  denunciare  la  presente  Convenzione
qualora ritenga che eventi straordinari, connessi  all'oggetto  della
presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi
del suo Paese. Esso notifichera' tale rinuncia 90 giorni in  anticipo
a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario
ed al Consiglio di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite.  Tale  notifica
includera' una dichiarazione degli  eventi  straordinari  che  a  suo
parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi. 
   3. Il  ritiro  di  uno  Stato  Parte  da  questa  Convenzione  non
pregiudichera' in nessun modo l'obbligo degli Stati di continuare  ad
eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di
diritto internazionale, in particolare il Protocollo di  Ginevra  del
1925.