(Convenzione-art. II)
Articolo II 
Definizioni e criteri 
   Ai fini della presente Convenzione: 
   1.  Per  "armi  chimiche"  s'intende  quanto  segue,  insieme,   o
separatamente: 
   (a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per  scopi
non proibiti dalla presente Convenzione,  sempre  che  i  tipi  ed  i
quantitativi siano compatibili con tali scopi; 
   (b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per  causare
la morte o altri danni attraverso proprieta'  tossiche  dei  composti
chimici specificati nel capoverso (a), per via  della  fuoruscita  di
questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi; 
   (c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto  per  essere
impiegato in connessione diretta con  l'impiego  di  munizioni  e  di
dispositivi di cui al capoverso (b). 
   2. Per "composti chimici" s'intende: 
   Ogni composto chimico il quale, attraverso la sua  azione  chimica
sui processi vitali puo' causare la morte, l'incapacita' temporanea o
un pregiudizio permanente ad essere umani o  animali.  Sono  compresi
tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine  o  metodo
di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in
munizioni o altrove. 
   (Ai fini dell'attuazione della presente  Convenzione,  i  composti
chimici che sono stati individuati ai  fini  dell'applicazione  delle
misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso
sui composti chimici.) 
   3. Per "precursore" s'intende: 
   Ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione,  con
qualunque  metodo,  di  un  composto  chimico  tossico.  E'  compreso
qualunque componente chiave di un sistema chimico  binario  o  di  un
sistema chimico a componenti multiple. 
   (Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i  precursori
che  sono  stati  individuati  per  l'applicazione  delle  misure  di
verifica sono  elencati  nelle  Tabelle  contenute  nell'Annesso  sui
composti chimici.) 
   4. Per "componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti
multipli (d'ora in avanti denominato "componente chiave") s'intende: 
   Il precursore che svolge il ruolo piu' importante nel  determinare
le proprieta' tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente
con altri  composti  chimici  nel  sistema  binario  o  a  componenti
multiple. 
   5. Per "armi chimiche obsolete" s'intendono: 
   (a) Armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure 
   (b) Armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946  che
si sono  deteriorate  in  maniera  tale  da  non  poter  piu'  essere
utilizzate con armi chimiche. 
   6. Per "armi chimiche abbandonate" s'intendono: 
   Armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete,  abbandonate  da
uno Stato dopo il 1 gennaio 1925 sul territorio  di  un  altro  Stato
senza il consenso di quest'ultimo. 
   7. Per "agente per il controllo dell'ordine pubblico" s'intende: 
   Ogni composto  chimico  non  elencato  in  una  Tabella  che  puo'
produrre  rapidamente  negli  esseri  umani  irritazione  sensoria  o
effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve  periodo  di
tempo a seguito della cessazione dell'esposizione. 
   8. Per "impianto di produzione di armi chimiche" s'intende: 
   (a) Ogni equipaggiamento, nonche' ogni edificio che alloggia  tale
equipaggiamento e che e' stato designato, costruito o  utilizzato  in
qualsiasi momento dal 1 gennaio 1946: 
   (i) Come parte della  fase  di  produzione  dei  composti  chimici
("fase tecnologica finale") laddove i flussi di materiali contengano,
quando l'equipaggiamento e' in funzione: 
   (1) Ogni composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui 
composti chimici; oppure 
   (2) Ogni altro  composto  chimico  -  in  misura  superiore  ad  1
tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in  ogni  altro
luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte -  che
non puo' essere utilizzato per  scopi  non  proibiti  dalla  presente
Convenzione, ma che puo' essere utilizzato a scopo di fabbricazione 
di armi chimiche; oppure 
   (ii) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la  carica
dei  composti  chimici  elencati  alla  Tabella   1   in   munizioni,
dispositivi o contenitori  per  l'immagazzinaggio  alla  rinfusa;  la
carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni
e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche  che
sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari,  nonche'
la carica dei contenitori  e  delle  sotto-munizioni  chimiche  nelle
rispettive munizioni e dispositivi; 
   (b) non significa: 
   (i) qualsiasi impianto avente una capacita' di produzione  per  la
sintesi  di  composti  chimici  specificati  nel  capoverso  (a)  (i)
inferiore ad 1 tonnellata; 
   (ii) qualsiasi impianto nel quale un composto chimico  specificato
nel capoverso (a) (i) (e' o) e' stato  prodotto  in  quanto  composto
collaterale derivante inevitabilmente  da  attivita'  per  scopi  non
proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che  il  composto
chimico non  superi  il  3  per  cento  del  prodotto  totale  e  che
l'impianto sia sottoposto a dichiarazione  e  ad  ispezione  in  base
l'Annesso sull'Attuazione e la Verifica (d'ora in avanti denominato 
come "Annesso sulla Verifica"); oppure 
   (iii) un impianto singolo su scala ridotta per la  produzione  dei
composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non  proibiti  in
base  alla  presente  Convenzione  come  riferito  nella   Parte   VI
dell'Annesso sulla Verifica. 
   9. Per "scopi non proibiti  in  base  alla  presente  Convenzione"
s'intendono: 
   (a)  gli  scopi  industriali,  agricoli,   di   ricerca,   medici,
farmaceutici o altri scopi pacifici; 
   (b)  gli  scopi  di  protezione,  in  particolare   quegli   scopi
direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici e le
armi chimiche; 
   (c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi  chimiche
e non dipendenti dall'uso  delle  proprieta'  tossiche  dei  composti
chimici come sistema d'arma; 
   (d) attuazione  delle  leggi  anche  al  fine  del  controllo  dei
disordini interni. 
   10. Per "capacita' di produzione" s'intende: 
   il quantitativo annuale potenziale previsto per  la  fabbricazione
di uno specifico composto chimico in  base  ai  processi  tecnologici
attualmente utilizzati, o, se un processo non  e'  ancora  operativo,
pianificato per essere utilizzato  negli  impianti  pertinenti.  Tale
quantitativo deve essere pari alla capacita' prefissata oppure, se la
capacita' prefissata non e' disponibile, alla  capacita'  progettata.
La capacita' prefissata consiste nel prodotto in condizioni  ottimali
per  una  quantita'  massima  nell'impianto   di   produzione,   come
dimostrato da uno o  piu'  periodi  di  funzionamento  di  prova.  La
capacita'  progettata  corrisponde  alla  produzione   del   prodotto
calcolata in teoria. 
   11.  Per  "Organizzazione"  s'intende  l'Organizzazione   per   la
proibizione  delle  Armi  chimiche  istituita  in   conformita'   con
l'Articolo VIII della presente Convenzione. 
   12. Ai fini dell'Articolo VI: 
   (a) Per "produzione" di un  composto  chimico,  s'intende  la  sua
formazione attraverso una reazione chimica; 
   (b) Per "lavorazione" di un composto chimico s'intende un processo
fisico, come formulazione, estrazione  e  purificazione,  in  cui  un
composto chimico non e' trasformato in un altro composto chimico; 
   (c)  Per  "consumo"  di  un  composto  chimico  s'intende  la  sua
trasformazione in un altro composto chimico attraverso  una  reazione
chimica.