Articolo II
Definizioni e criteri
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "armi chimiche" s'intende quanto segue, insieme, o
separatamente:
(a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi
non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i
quantitativi siano compatibili con tali scopi;
(b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare
la morte o altri danni attraverso proprieta' tossiche dei composti
chimici specificati nel capoverso (a), per via della fuoruscita di
questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi;
(c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere
impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di
dispositivi di cui al capoverso (b).
2. Per "composti chimici" s'intende:
Ogni composto chimico il quale, attraverso la sua azione chimica
sui processi vitali puo' causare la morte, l'incapacita' temporanea o
un pregiudizio permanente ad essere umani o animali. Sono compresi
tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo
di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in
munizioni o altrove.
(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i composti
chimici che sono stati individuati ai fini dell'applicazione delle
misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso
sui composti chimici.)
3. Per "precursore" s'intende:
Ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con
qualunque metodo, di un composto chimico tossico. E' compreso
qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un
sistema chimico a componenti multiple.
(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i precursori
che sono stati individuati per l'applicazione delle misure di
verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui
composti chimici.)
4. Per "componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti
multipli (d'ora in avanti denominato "componente chiave") s'intende:
Il precursore che svolge il ruolo piu' importante nel determinare
le proprieta' tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente
con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti
multiple.
5. Per "armi chimiche obsolete" s'intendono:
(a) Armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure
(b) Armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che
si sono deteriorate in maniera tale da non poter piu' essere
utilizzate con armi chimiche.
6. Per "armi chimiche abbandonate" s'intendono:
Armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da
uno Stato dopo il 1 gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato
senza il consenso di quest'ultimo.
7. Per "agente per il controllo dell'ordine pubblico" s'intende:
Ogni composto chimico non elencato in una Tabella che puo'
produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o
effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di
tempo a seguito della cessazione dell'esposizione.
8. Per "impianto di produzione di armi chimiche" s'intende:
(a) Ogni equipaggiamento, nonche' ogni edificio che alloggia tale
equipaggiamento e che e' stato designato, costruito o utilizzato in
qualsiasi momento dal 1 gennaio 1946:
(i) Come parte della fase di produzione dei composti chimici
("fase tecnologica finale") laddove i flussi di materiali contengano,
quando l'equipaggiamento e' in funzione:
(1) Ogni composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui
composti chimici; oppure
(2) Ogni altro composto chimico - in misura superiore ad 1
tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro
luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte - che
non puo' essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente
Convenzione, ma che puo' essere utilizzato a scopo di fabbricazione
di armi chimiche; oppure
(ii) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la carica
dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni,
dispositivi o contenitori per l'immagazzinaggio alla rinfusa; la
carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni
e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che
sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonche'
la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle
rispettive munizioni e dispositivi;
(b) non significa:
(i) qualsiasi impianto avente una capacita' di produzione per la
sintesi di composti chimici specificati nel capoverso (a) (i)
inferiore ad 1 tonnellata;
(ii) qualsiasi impianto nel quale un composto chimico specificato
nel capoverso (a) (i) (e' o) e' stato prodotto in quanto composto
collaterale derivante inevitabilmente da attivita' per scopi non
proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto
chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che
l'impianto sia sottoposto a dichiarazione e ad ispezione in base
l'Annesso sull'Attuazione e la Verifica (d'ora in avanti denominato
come "Annesso sulla Verifica"); oppure
(iii) un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei
composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in
base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI
dell'Annesso sulla Verifica.
9. Per "scopi non proibiti in base alla presente Convenzione"
s'intendono:
(a) gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici,
farmaceutici o altri scopi pacifici;
(b) gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi
direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici e le
armi chimiche;
(c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche
e non dipendenti dall'uso delle proprieta' tossiche dei composti
chimici come sistema d'arma;
(d) attuazione delle leggi anche al fine del controllo dei
disordini interni.
10. Per "capacita' di produzione" s'intende:
il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione
di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici
attualmente utilizzati, o, se un processo non e' ancora operativo,
pianificato per essere utilizzato negli impianti pertinenti. Tale
quantitativo deve essere pari alla capacita' prefissata oppure, se la
capacita' prefissata non e' disponibile, alla capacita' progettata.
La capacita' prefissata consiste nel prodotto in condizioni ottimali
per una quantita' massima nell'impianto di produzione, come
dimostrato da uno o piu' periodi di funzionamento di prova. La
capacita' progettata corrisponde alla produzione del prodotto
calcolata in teoria.
11. Per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione per la
proibizione delle Armi chimiche istituita in conformita' con
l'Articolo VIII della presente Convenzione.
12. Ai fini dell'Articolo VI:
(a) Per "produzione" di un composto chimico, s'intende la sua
formazione attraverso una reazione chimica;
(b) Per "lavorazione" di un composto chimico s'intende un processo
fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un
composto chimico non e' trasformato in un altro composto chimico;
(c) Per "consumo" di un composto chimico s'intende la sua
trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione
chimica.