(Convenzione-art. XXI)
Articolo XXI 
Entrata in vigore 
   1. La presente Convenzione entrera' in vigore 180 giorni  dopo  la
data di deposito del 65mo strumento di ratifica, ma  in  nessun  caso
prima di due anni dopo la sua apertura alla firma. 
   2. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o  di  adesione  sono
depositati  successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione, essa entrera' in vigore il 30mo giorno  successivo  alla
data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.