(Convenzione-art. XXIII)
Articolo XXIII 
Depositario 
   Il Segretario  Generale  delle  Nazioni  Unite  e'  designato  dal
presente strumento quale Depositario della Convenzione e dovra',  tra
l'altro: 
   (a) Informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti
della data di ciascuna firma,  della  data  di  deposito  di  ciascun
strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore
della presente Convenzione, e della ricevuta di altre notifiche; 
   (b)  trasmettere  copie  debitamente  certificate  della  presente
Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti; 
   (c)  registrare  la  presente  Convenzione  in   conformita'   con
l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.