(Convenzione-Annesso)
                    Annesso sui composti chimici 
A. Direttive per la classificazione dei composti chimici 
   Direttive per la Tabella 1 
   1. Si dovra' tener conto dei seguenti criteri al fine di includere
un composto chimico o un precursore nella Tabella 1: 
   (a) Se il composto  chimico  o  precursore  e'  stato  sviluppato,
prodotto, immagazzinato  o  utilizzato  come  arma  chimica,  secondo
quanto definito all'Articolo II; 
   (b) Se costituisce in altro modo un forte rischio per l'oggetto  e
lo  scopo  della  presente  Convenzione  in  ragione  del  suo   alto
potenziale d'uso in attivita' proibite dalla presente Convenzione  in
quanto risponda a una o piu' delle seguenti condizioni: 
       (i) o una struttura chimica strettamente legata a quella degli
altri  composti  chimici  tossici  elencati   alla   Tabella   1,   e
presumibilmente proprieta' affini; 
       (ii) tossicita letale o incapacitante nonche' altre proprieta'
che consentirebbero il suo uso come arma chimica; 
       (iii) Puo' essere utilizzato come precursore nella fase finale
individuale tecnologica di produzione di un composto chimico elencato
alla Tabella 1, a  prescindere  se  tale  fase  e'  realizzata  negli
impianti, nelle munizioni o altrove; 
   (c)  Se  il  suo  uso  per  scopi  non  proibiti  dalla   presente
Convenzione e' pressoche' nullo o totalmente inesistente. 
   Direttive per la Tabella 2 
   2. I seguenti criteri saranno adottati per decidere se un composto
chimico non elencato alla Tabella 1 o un precursore  ad  un  composto
chimico della Tabella 1  o  ad  un  composto  chimico  elencato  alla
Tabella 2, Parte A debbano essere inclusi nella Tabella 2: 
   (f) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto  ed
il fine della presente Convenzione in quanto presenta una  tossicita'
letale o incapacitante nonche' altre caratteristiche  che  potrebbero
consentirgli di essere usato come arma chimica; 
   (b) se esso  puo'  essere  usato  come  precursore  in  una  delle
reazioni chimiche nella fase finale  di  formazione  di  un  composto
chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A; 
   (c) se esso costituisce un rischio significativo per  l'oggetto  e
lo scopo della presente Convenzione  a  causa  della  sua  importanza
nella produzione di un composto chimico elencato  alla  Tabella  1  o
alla Tabella 2, parte A; 
   (d) se esso non e' prodotto in  vaste  quantita'  commerciali  per
scopi non proibiti dalla presente Convenzione. 
   Direttive per la Tabella 3 
   3. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nel decidere
se un composto  chimico  o  un  precursore,  non  elencati  in  altre
Tabelle, debbano essere inclusi nella Tabella 3: 
   (a) se  il  composto  chimico  o  precursore  e'  stato  prodotto,
immagazzinato o utilizzato come arma chimica; 
   (b) se  esso  costituisce  in  ogni  caso  un  forte  rischio  per
l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione  in  quanto  presenta
una tossicita' letale ed incapacitante nonche' altre  proprieta'  per
le quali potrebbe essere utilizzato come arma chimica; 
   (c) se esso costituisce un rischio per l'oggetto ed il fine  della
presente Convenzione, in ragione della sua rilevanza nella produzione
di uno o piu' composti chimici elencati alla Tabella 1 o alla Tabella
2, Parte B; 
   (d) se esso puo' essere prodotto in  vaste  quantita'  commerciali
per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. 
B. Tabelle dei prodotti chimici 
   Le seguenti Tabelle enumerano  composti  chimici  tossici  e  loro
precursori. Ai fini  dell'applicazione  della  presente  Convenzione,
queste tabelle identificano i composti chimici che sono oggetto delle
misure  di  verifica  secondo  le  disposizioni  dell'Annesso   sulla
Verifica. Ai  sensi  dell'Articolo  II,  sotto-paragrafo  1  (a),  le
Tabelle non costituiscono una definizione dei composti chimici. 
   (Ogni qualvolta venga  fatto  riferimento  a  gruppi  di  composti
chimici dialchilati, seguiti da un elenco di gruppi  alchilici,  ogni
composto derivante da qualunque  possibile  combinazione  dei  gruppi
alchilici enumerati tra parentesi e' considerato come iscritto  nella
Tabella  corrispondente  fintantoche'  non  sia   stato   formalmente
cancellato. Un composto chimico seguito da "" nella Tabella 2,  Parte
A, e' accompagnato  da  particolari  soglie  di  dichiarazione  e  di
verifica,  come  indicato  nella  settima  Parte  dell'Annesso  sulle
Verifiche. 
    

Tabella 1
                                                     (N. registro CAS)
A. COMPOSTI CHIMICI TOSSICI
1) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
fosfonofluoridati di O-alchile
(C, compreso il cicloalchile)
es. Sarin: metilfosfonofluoridato di                    (107-44-8)
O-isoproprile
Soman: metilfosfonofluoridato di pinacolite             (96-64-O)
2) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
fosforamidocianidati di O-alchile (C,
coompreso il cicloalchile)
es. Tabun: N,N-dimetilfosforamidocinato                 (77-81-6)
di O-etile
3) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonotioati
di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile
e di S- dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile
e sali alchilati o protonati corrispondenti
es: VX: metilfosfonothioati di O-etile
S-2-diisopropilaminoetile                               (50782-69-9)
4) Solfoipriti:
Solfuro di 1-cloroetile e di clorometile                (2625-76-5)
Iprite: solfuro di bia (2-cloroetile)                   (505-60-2)
Bis (2-cloroetiltio)metano                              (63869-13-6)
Sesquiprite: 1,2-bis (2-cloroetiltio)etano              (3563-36-8)
1,3-Bis (2-cloroetiltio)n-propano                       (63905-10-2)
1,4-Bis (2-cloroetiltio)n-butano                        (142868-93-7)
1,5-Bis (2-cloroetiltio)n-pentano                       (142868-94-8)
Etere di bis (2-cloroetiltiometile)                     (63918-90-1)
Iprite-O: etere di bia (2-cloroetiltioetile)            (63918-89-8)
5) Lewisiti:
Lewisite 1: 2-Clorovinildicloroarsina                   (541-25-3)
Lewisite 2: Bis (2-clorovinil)cloroarsina               (40334-69-8)
Lewisite 3: Tris (2-clorovinil)arsina                   (40334-70-1)
6) Azotoipriti
HN1: Bis (2-cloroetile)etilammina                       (538-07-8)
HN1: Bis (2-cloroetile)metilammina                      (51-75-2)
HN1: Tris (2-cloroetile)ammina                          (555-77-1)
7) Saxitossina                                          (35523-89-8)
8) Ricina                                               (9009-86-3)
B. Precursori
9) Fosfonil di-fluoruri d'alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
es. DF: difluoruro di metilfosfonile                    (676-99-3)
10) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr (fosfoniti
di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile) e
di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile
e sali alchilati o protonati corrispondenti
es. QL: metilfosfonite di O-etile e
O-2 diisopropilaminoetile                               (5785-11-8)
11) Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato                 (1445-76-7)
di O-isopropile
12) Cloro Soman: metilfosfonocloridrato                 (7040-57-5)
di O-pinacolile
Tabella 2
A. Composti chimici tossici
1) Amitone: fosforotioato di O,O-dietile
S- (2-(dietilammino)etile)
e sali alchilati o protonati corrispondenti             (78-53-5)
2) PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluormetile)       (382-21-8)
propene
3) BZ: Benzilato di 3-quinuclidinile(*)                 (6581-06-2)
B. Precursori
4) Composti chimici, tranne quelli iscritti nella
Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui e'
legato un gruppo metile, etile o propile (normale
o iso) senza altri atomi di carbonio
es. Dicloruro di metilfosfonile                         (676-97-1)
Metilfosfonato di dimetile                              (756-79-6)
Salvo: Fonofos: etildithiofosfonato di O-etil           (944-22-9)
S-fenile
5) Dialogenuri N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
fosforamidici
6) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)fosforamidati
di dialchile (Me, Et, n-Pr o 1-Pr)
7) Tricloruro di arsenico                               (7784-34-1)
8) Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico                   (76-93-7)
9) Quinuclidin-3-ol                                     (1619-34-7)
10) Ammino etil-2-cloruri di N,N-2-dialchile
(Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali protonati corrispondenti
11) Ammino etan-2-di di N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr
o i-Pr) e sali protonati corrispondenti
Salvo: N,N-Dimetilamminoetanolo                         (108-01-0)
e sali protonati corrispondenti
N,N-Dimetilamminoetanolo                                (100-37-8)
e sali protonati corrispondenti
12) Ammino-etan-2-tioll di N,N-2-dialchile
(Me, Et, n-Pr o i-Pr)
e sali protonati corrispondenti
13) Tiodiglicol: solfuro di bis (2-idrossietile)        (111-48-8)
14) Alcol pinacotilico: 3,3-dimetilbutano-2-olo         (464-07-3)
Tabella 3
A. Composti chimici tossici
1. Fosgene: Dicloruro di carbonile                      (75-44-5)
2. Acido cianidrico                                     (506-77-4)
3) Cianuro d'idrogeno                                   (74-90-8)
4) Cloropicrina: tricloronitrometano                    (76-06-2)
B. Precursori
5) Ossicloruro di fosforo                               (10025-87-3)
6) Tricloruro di fosforo                                (7719-12-2)
7) Pentacloruro di fosforo                              (10026-13-8)
8) Fosfito di trimetile                                 (121-45-9)
9) Fosfito di trietile                                  (122-51-1)
10) Fosfito di dimetile                                 (868-85-9)
11) Fosfito di dietile                                  (762-04-9)
12) Monocloruro di zolfo                                (10025-67-9)
13) Dicloruro di zolfo                                  (10545-99-0)
14) Cloruro di thionile                                 (7719-09-7)
15) Etidietanolammina                                   (139-87-7)
16) Metildietanolammina                                 (105-59-9)
17) Trietanolammina                                     (102-71-6)