Annesso sui composti chimici
A. Direttive per la classificazione dei composti chimici
Direttive per la Tabella 1
1. Si dovra' tener conto dei seguenti criteri al fine di includere
un composto chimico o un precursore nella Tabella 1:
(a) Se il composto chimico o precursore e' stato sviluppato,
prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica, secondo
quanto definito all'Articolo II;
(b) Se costituisce in altro modo un forte rischio per l'oggetto e
lo scopo della presente Convenzione in ragione del suo alto
potenziale d'uso in attivita' proibite dalla presente Convenzione in
quanto risponda a una o piu' delle seguenti condizioni:
(i) o una struttura chimica strettamente legata a quella degli
altri composti chimici tossici elencati alla Tabella 1, e
presumibilmente proprieta' affini;
(ii) tossicita letale o incapacitante nonche' altre proprieta'
che consentirebbero il suo uso come arma chimica;
(iii) Puo' essere utilizzato come precursore nella fase finale
individuale tecnologica di produzione di un composto chimico elencato
alla Tabella 1, a prescindere se tale fase e' realizzata negli
impianti, nelle munizioni o altrove;
(c) Se il suo uso per scopi non proibiti dalla presente
Convenzione e' pressoche' nullo o totalmente inesistente.
Direttive per la Tabella 2
2. I seguenti criteri saranno adottati per decidere se un composto
chimico non elencato alla Tabella 1 o un precursore ad un composto
chimico della Tabella 1 o ad un composto chimico elencato alla
Tabella 2, Parte A debbano essere inclusi nella Tabella 2:
(f) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto ed
il fine della presente Convenzione in quanto presenta una tossicita'
letale o incapacitante nonche' altre caratteristiche che potrebbero
consentirgli di essere usato come arma chimica;
(b) se esso puo' essere usato come precursore in una delle
reazioni chimiche nella fase finale di formazione di un composto
chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A;
(c) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto e
lo scopo della presente Convenzione a causa della sua importanza
nella produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o
alla Tabella 2, parte A;
(d) se esso non e' prodotto in vaste quantita' commerciali per
scopi non proibiti dalla presente Convenzione.
Direttive per la Tabella 3
3. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nel decidere
se un composto chimico o un precursore, non elencati in altre
Tabelle, debbano essere inclusi nella Tabella 3:
(a) se il composto chimico o precursore e' stato prodotto,
immagazzinato o utilizzato come arma chimica;
(b) se esso costituisce in ogni caso un forte rischio per
l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione in quanto presenta
una tossicita' letale ed incapacitante nonche' altre proprieta' per
le quali potrebbe essere utilizzato come arma chimica;
(c) se esso costituisce un rischio per l'oggetto ed il fine della
presente Convenzione, in ragione della sua rilevanza nella produzione
di uno o piu' composti chimici elencati alla Tabella 1 o alla Tabella
2, Parte B;
(d) se esso puo' essere prodotto in vaste quantita' commerciali
per scopi non proibiti dalla presente Convenzione.
B. Tabelle dei prodotti chimici
Le seguenti Tabelle enumerano composti chimici tossici e loro
precursori. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione,
queste tabelle identificano i composti chimici che sono oggetto delle
misure di verifica secondo le disposizioni dell'Annesso sulla
Verifica. Ai sensi dell'Articolo II, sotto-paragrafo 1 (a), le
Tabelle non costituiscono una definizione dei composti chimici.
(Ogni qualvolta venga fatto riferimento a gruppi di composti
chimici dialchilati, seguiti da un elenco di gruppi alchilici, ogni
composto derivante da qualunque possibile combinazione dei gruppi
alchilici enumerati tra parentesi e' considerato come iscritto nella
Tabella corrispondente fintantoche' non sia stato formalmente
cancellato. Un composto chimico seguito da "" nella Tabella 2, Parte
A, e' accompagnato da particolari soglie di dichiarazione e di
verifica, come indicato nella settima Parte dell'Annesso sulle
Verifiche.
Tabella 1
(N. registro CAS)
A. COMPOSTI CHIMICI TOSSICI
1) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
fosfonofluoridati di O-alchile
(C, compreso il cicloalchile)
es. Sarin: metilfosfonofluoridato di (107-44-8)
O-isoproprile
Soman: metilfosfonofluoridato di pinacolite (96-64-O)
2) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
fosforamidocianidati di O-alchile (C,
coompreso il cicloalchile)
es. Tabun: N,N-dimetilfosforamidocinato (77-81-6)
di O-etile
3) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonotioati
di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile
e di S- dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile
e sali alchilati o protonati corrispondenti
es: VX: metilfosfonothioati di O-etile
S-2-diisopropilaminoetile (50782-69-9)
4) Solfoipriti:
Solfuro di 1-cloroetile e di clorometile (2625-76-5)
Iprite: solfuro di bia (2-cloroetile) (505-60-2)
Bis (2-cloroetiltio)metano (63869-13-6)
Sesquiprite: 1,2-bis (2-cloroetiltio)etano (3563-36-8)
1,3-Bis (2-cloroetiltio)n-propano (63905-10-2)
1,4-Bis (2-cloroetiltio)n-butano (142868-93-7)
1,5-Bis (2-cloroetiltio)n-pentano (142868-94-8)
Etere di bis (2-cloroetiltiometile) (63918-90-1)
Iprite-O: etere di bia (2-cloroetiltioetile) (63918-89-8)
5) Lewisiti:
Lewisite 1: 2-Clorovinildicloroarsina (541-25-3)
Lewisite 2: Bis (2-clorovinil)cloroarsina (40334-69-8)
Lewisite 3: Tris (2-clorovinil)arsina (40334-70-1)
6) Azotoipriti
HN1: Bis (2-cloroetile)etilammina (538-07-8)
HN1: Bis (2-cloroetile)metilammina (51-75-2)
HN1: Tris (2-cloroetile)ammina (555-77-1)
7) Saxitossina (35523-89-8)
8) Ricina (9009-86-3)
B. Precursori
9) Fosfonil di-fluoruri d'alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
es. DF: difluoruro di metilfosfonile (676-99-3)
10) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr (fosfoniti
di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile) e
di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile
e sali alchilati o protonati corrispondenti
es. QL: metilfosfonite di O-etile e
O-2 diisopropilaminoetile (5785-11-8)
11) Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato (1445-76-7)
di O-isopropile
12) Cloro Soman: metilfosfonocloridrato (7040-57-5)
di O-pinacolile
Tabella 2
A. Composti chimici tossici
1) Amitone: fosforotioato di O,O-dietile
S- (2-(dietilammino)etile)
e sali alchilati o protonati corrispondenti (78-53-5)
2) PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluormetile) (382-21-8)
propene
3) BZ: Benzilato di 3-quinuclidinile(*) (6581-06-2)
B. Precursori
4) Composti chimici, tranne quelli iscritti nella
Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui e'
legato un gruppo metile, etile o propile (normale
o iso) senza altri atomi di carbonio
es. Dicloruro di metilfosfonile (676-97-1)
Metilfosfonato di dimetile (756-79-6)
Salvo: Fonofos: etildithiofosfonato di O-etil (944-22-9)
S-fenile
5) Dialogenuri N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
fosforamidici
6) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)fosforamidati
di dialchile (Me, Et, n-Pr o 1-Pr)
7) Tricloruro di arsenico (7784-34-1)
8) Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (76-93-7)
9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)
10) Ammino etil-2-cloruri di N,N-2-dialchile
(Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali protonati corrispondenti
11) Ammino etan-2-di di N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr
o i-Pr) e sali protonati corrispondenti
Salvo: N,N-Dimetilamminoetanolo (108-01-0)
e sali protonati corrispondenti
N,N-Dimetilamminoetanolo (100-37-8)
e sali protonati corrispondenti
12) Ammino-etan-2-tioll di N,N-2-dialchile
(Me, Et, n-Pr o i-Pr)
e sali protonati corrispondenti
13) Tiodiglicol: solfuro di bis (2-idrossietile) (111-48-8)
14) Alcol pinacotilico: 3,3-dimetilbutano-2-olo (464-07-3)
Tabella 3
A. Composti chimici tossici
1. Fosgene: Dicloruro di carbonile (75-44-5)
2. Acido cianidrico (506-77-4)
3) Cianuro d'idrogeno (74-90-8)
4) Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2)
B. Precursori
5) Ossicloruro di fosforo (10025-87-3)
6) Tricloruro di fosforo (7719-12-2)
7) Pentacloruro di fosforo (10026-13-8)
8) Fosfito di trimetile (121-45-9)
9) Fosfito di trietile (122-51-1)
10) Fosfito di dimetile (868-85-9)
11) Fosfito di dietile (762-04-9)
12) Monocloruro di zolfo (10025-67-9)
13) Dicloruro di zolfo (10545-99-0)
14) Cloruro di thionile (7719-09-7)
15) Etidietanolammina (139-87-7)
16) Metildietanolammina (105-59-9)
17) Trietanolammina (102-71-6)