(Convenzione-Annesso) (parte 1)
                Annesso sull'attuazione e la verifica 
                     ("Annesso sulle Verifiche") 
Parte i - Definizioni 
   1. L'espressione "attrezzature approvate" significa i  dispositivi
e gli strumenti  necessari  per  lo  svolgimento  dei  compiti  della
squadra d'ispezione, certificati dal Segretariato Tecnico  secondo  i
regolamenti stabiliti dal Segretariato Tecnico in conformita' con  la
Parte II, paragrafo 27  del  Presente  Annesso.  Queste  attrezzature
possono anche comprendere le forniture amministrative o il  materiale
di registrazione eventualmente utilizzato dalla squadra d'ispezione. 
   2. Il  termine  "edificio"  come  riferito  nella  definizione  di
impianto  di  produzione   di   armi   chimiche   comprende   edifici
specializzati ed edifici standard. 
   (a) Per "edificio specializzato" si intende: 
       (i) qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, che
contengono  attrezzature  specializzate  in  una  configurazione   di
produzione o di carica; 
       (ii) qualsiasi edificio, comprese  le  strutture  sotterranee,
avente caratteristiche distintive che lo distinguono dagli edifici di
solito utilizzati per la produzione chimica o le attivita' di  carica
non proibite dalla presente Convenzione. 
   (b) Per "edificio standard" si intende qualsiasi edificio comprese
le strutture sotterranee costruito in  base  alle  norme  industriali
prevalenti per impianti che non producono i composti chimici  di  cui
all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i), o composti chimici corrosivi. 
   3. Per "Ispezione su sfida"  s'intende  l'ispezione  di  qualsiasi
impianto o localizzazione nel territorio o in ogni altro posto  sotto
la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte  richiesto  da  un
altro Stato Parte in conformita' con l'Articolo IX, paragrafi 8 a 25. 
   4. Per  "composto  chimico  organico  distinto"  si  intende  ogni
composto chimico appartenente alla  categoria  dei  composti  chimici
costituiti da tutti i composti del  carbonio,  salvo  gli  ossidi,  i
solfuri ed i carbonati di metallo, identificabili in base  alla  loro
denominazione chimica, alla loro  formula  strutturale,  qualora  sia
nota, ed al numero di registro del  Chemical  Abstracts  Service,  se
attribuito. 
   5. Per "attrezzature" come riferito nella definizione di  impianto
di produzione di armi chimiche  nell'Articolo  II,  si  intendono  le
attrezzature specializzate e le attrezzature standard. 
   (a) Per "attrezzature specializzate" s'intende: 
       (i) la principale sequenza di produzione, compresi i  reattori
o le attrezzature per la sintesi, la separazione o  la  purificazione
del  composto,  ogni   attrezzatura   usata   direttamente   per   il
trasferimento termico nella fase tecnologica finale,  come  pure  nei
reattori  o  nei  prodotti  di  separazione,   nonche'   ogni   altra
attrezzatura che sia stata in contatto con qualunque composto chimico
specificato all'Articolo II, paragrafo 8 (a),  o  che  entrerebbe  in
contatto con tale composto chimico se l'impianto fosse attivato; 
       (ii)  Ogni  apparecchiatura  per  il  riempimento  delle  armi
chimiche; 
       (iii)  Ogni   altra   attrezzatura   specialmente   designata,
costruita  o  installata  per  il  funzionamento  dell'impianto  come
impianto di produzione di armi chimiche, nettamente  distinto  da  un
impianto costruito in base a norme industriali commerciali in  vigore
applicabili ad impianti che  non  producono  alcun  composto  chimico
specificato all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i), o  composti  chimici
corrosivi,  come:  attrezzature  fabbricate   con   leghe   ad   alta
composizione di nickel o altre materiale particolare resistente  alla
corrosione: attrezzature particolari per la gestione dei rifiuti,  lo
smaltimento dei rifiuti, il filtraggio dell'ario o  il  recupero  dei
solventi; particolari recinzioni per il contenimento e scudi termici; 
attrezzature  di  laboratorio   non-standardizzate   utilizzate   per
analizzare  composti  chimici  tossici  a  scopi  di  armi  chimiche;
pannelli, progettati su misura, per il comando dei  processi;  oppure
apposite parti per le attrezzature specializzate. 
   (b) Per "attrezzature standard" s'intende: 
       (i) le  attrezzature  di  produzione  generalmente  utilizzate
nell'industria  chimica  e  che  non  sono  incluse   nei   tipi   di
attrezzature specializzate; 
       (ii) altre attrezzature comunemente utilizzate  nell'industria
chimica,  come:  attrezzature  anti-incendio;  attrezzature  per   la
vigilanza di guardia e  di  sicurezza/ordine;  strutture  mediche  ed
impianti di laboratorio; o materiale di comunicazione. 
   6.  Per  "impianto"  nel  contesto  dell'Articolo   VI   s'intende
qualunque  sito  industriale  come   definito   in   appresso   "sito
d'impianto" "stabilimento" e "unita'"; 
       (a)  Per  "complesso  d'impianti"  (fabbriche,   stabilimenti)
s'intende  l'integrazione  sul  luogo  di  uno  o  piu'  impianti,  a
qualunque livello amministrativo intermedio, sotto un unico controllo
operativo e comprendente infrastrutture comune come: 
       (i) l'amministrazione ed altri uffici; 
       (ii) officine di riparazione e di manutenzione; 
       (iii) centro di assistenza medica; 
       (iv) servizi; 
       (v) laboratorio di analisi centrale; 
       (vi) laboratori di ricerca e di sviluppo; 
       (vii) area centrale per il trattamento degli effluenti  e  dei
rifiuti; 
       (viii) magazzini di immagazzinaggio 
   (b) Per "impianto" (impianto di produzione, laboratorio) s'intende
una zona, struttura o edificio relativamente autonomi che  contengono
una o piu' unita' con infrastrutture ausiliarie o associate come: 
       (i) ridotta sezione amministrativa; 
       (ii) aree d'immagazzinaggio/manipolazione per  le  riserve  di
alimentazione ed i prodotti; 
       (iii)     area     d      trattamento/manipolazione      degli
effluenti/rifiuti; 
       (iv) laboratorio di controllo/analisi; 
                       (v) servizio di pronto soccorso/sezione medica 
       relativa; 
                  (vi) documentazione inerente ai movimenti nel sito, 
       intorno al sito e in uscita dal sito di composti chimici, di 
       loro riserve di alimentazione, o di composti chimici con  esse
formate, come opportuno. 
   (c) Per "unita'" (Unita'  di  produzione  Unita'  di  lavorazione)
s'intende la combinazione di quelle parti dell'attrezzature, compresi
i recipienti e relativi equipaggiamenti, necessari per la produzione,
la lavorazione o il consumo di un composto chimico. 
   7. Per "accordo d'impianto" s'intende un accordo o  un'intesa  tra
uno Stato Parte  e  l'Organizzazione  in  relazione  ad  un  impianto
specifico, soggetto a verifiche in loco ai sensi degli Articoli IV, V
e VI. 
   8. Per "Stato ospite" s'intende un accordo o intesa tra uno  Stato
Parte e l'Organizzazione in merito ad un impianto specifico  soggetto
a verifiche in loco in conformita' con gli Articoli IV, V e VI. 
   9. Per "scorta all'interno del paese"  s'intendono  gli  individui
specificati dallo Stato Parte ispezionato, se del caso,  dallo  Stato
ospite, qualora lo  richiedano,  per  accompagnare  ed  assistere  la
squadra d'ispezione durante la permanenza nel paese. 
   10. Per "permanenza nel paese" s'intende  il  periodo  dall'arrivo
della squadra d'ispezione  in  un  luogo  d'ingresso  fino  alla  sua
partenza da uno Stato in un luogo d'ingresso. 
   11. Per "ispezione iniziale" s'intende la prima ispezione in  loco
degli impianti al fine di verificare le dichiarazioni  presentate  in
conformita' con gli Articoli III, IV, V e VI ed il presente Annesso. 
   12. Per "Stato Parte ispezionato" s'intende lo Stato Parte sul  di
cui territorio o in ogni altro luogo sotto la propria giurisdizione o
controllo, avviene  un'ispezione  secondo  la  presente  Convenzione,
ovvero lo Stato Parte il cui impianto o le cui  zone  sul  territorio
dello Stato Parte sono soggette a tale ispezione; esso  tuttavia  non
include lo Stato Parte specificato nella Parte II, paragrafo  21  del
presente Annesso. 
   13. Per "assistente d'ispezione" s'intende una  persona  designata
dal Segretariato Tecnico come previsto nella Parte II, Sezione A, del
presente Annesso ad assistere gli ispettori, come  personale  medico,
di sicurezza ed amministrativo, nonche' gli interpreti. 
   14. "Per mandato d'ispezione" s'intendono le istruzioni  impartite
dal Direttore Generale alla squadra d'ispezione per la conduzione  di
una particolare ispezione. 
   15. Per "manuale d'ispezione"  s'intende  l'insieme  di  procedure
addizionali  per  la   conduzione   di   ispezioni,   elaborate   dal
Segretariato Tecnico. 
   16. Per "sito d'ispezione" s'intende ogni impianto o zona  in  cui
viene svolta  un'ispezione  e  che  e'  specificamente  definito  nei
rispettivi accordi di installazione o nella richiesta d'ispettiva,  o
nel  mandato  o  nella  richiesta  ispettiva  ampliati  al  perimetro
alternativo o finale. 
   17. Per "squadra d'ispezione" s'intende un gruppo d'ispettori e di
assistenti d'ispezione assegnati dal Direttore Generale per  svolgere
una particolare ispezione. 
   18.  Per  "ispettore"  s'intende  un   individuo   designato   dal
Segretariato Tecnico secondo le procedure stabilite nella  Parte  II,
Sezione A del presente  Annesso,  per  svolgere  un'ispezione  o  una
visita in conformita' con la presente Convenzione. 
   19. Per "modello tipo  di  accordo"  s'intende  un  documento  che
specifica la forma generale ed i contenuti di  un  accordo  stipulato
tra  uno  Stato  Parte  e  l'Organizzazione  per  l'osservanza   alla
disposizioni sulle verifiche specificate nel presente Annesso. 
   20. Per "osservatore" s'intende un  rappresentante  di  uno  Stato
Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo  delegato  ad  osservare
un'ispezione su sfida. 
   21. Per "perimetro", nel caso di un'ispezione su sfida,  s'intende
esterno del sito d'ispezione, definito sia da coordinate  geografiche
o da una descrizione su una carta. 
   (a) Per "perimetro richiesto"  s'intende  il  perimetro  del  sito
d'ispezione come specificato in conformita' con la Parte X, paragrafo
8, del presente Annesso; 
   (b) per "perimetro alternativo" s'intende il  perimetro  del  sito
d'ispezione come specificato, in alternativa al perimetro  richiesto,
dallo Stato Parte  ispezionato;  esso  si  conformera'  ai  requisiti
specificati nella Parte X, paragrafo 17, del presente Annesso; 
   (c) Per "perimetro finale" s'intende il perimetro  definitivo  del
sito  d'ispezione  come  concordato  nei  negoziati  tra  la  squadra
d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato in conformita' con la  Parte
X, paragrafi 16 a 21 del presente Annesso; 
   (d)  per  "perimetro  dichiarato"  s'intende  il  limite   esterno
dell'impianto dichiarato secondo gli articoli II, IV, V e VI. 
   22. Per "periodo d'ispezione", ai fini dell'articolo IX, s'intendo
il periodo di  tempo  dalle  disposizioni  di  accesso  alla  squadra
d'ispezione fino al sito d'ispezione fino alla sua partenza dal  sito
d'ispezione, ad esclusione del periodo  di  tempo  utilizzato  per  i
colloqui informativi prima e dopo le attivita' di verifica. 
   23. Per "periodo d'ispezione", ai fini degli Articoli IV, V e  VI,
s'intende il periodo di tempo dall'arrivo della  squadra  d'ispezione
sul sito d'ispezione fino alla sua partenza dal sito d'ispezione,  ad
esclusione del tempo trascorso nei colloqui informativi prima e  dopo
le attivita' di verifica. 
   24.   Per   "punto   d'entrata/punto   d'uscita"   s'intende   una
localizzazione  designata  per  l'arrivo  nel  paese  delle   squadre
d'ispezione per ispezioni conformi alla presente Convenzione o per la
loro partenza dopo il completamento della loro missione. 
   25. Per "Stato Parte richiedente" s'intende uno Stato Parte che ha
richiesto un'ispezione su sfida secondo l'Articolo IX. 
   26. Per "tonnellata" s'intende una tonnellata metrica, i.e.  1.000
kg. 
Parte II - Regole generali di verifica 
   A. DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI ED ASSISTENTI D'ISPEZIONE 
   1. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione, il Segretariato Tecnico comunichera',  per  iscritto,  a
tutti gli Stati Parte i nomi,  le  nazionalita'  ed  i  ranghi  degli
assistenti d'ispezione proposti  per  la  designazione,  nonche'  una
descrizione delle loro qualifiche ed esperienze professionali. 
   2. Ciascun Stato Parte accusa immediatamente ricevuta della  lista
degli ispettori e  degli  assistenti  d'ispezione,  proposti  per  la
designazione, che gli e' comunicata. Lo  Stato  Parte  informera'  il
Segretariato Tecnico per iscritto della sua accettazione  di  ciascun
ispettore ed assistente d'ispezione, non oltre 30  giorni  dopo  aver
accusato  ricevuta  della  lista.  Ogni   ispettore   ed   assistente
d'ispezione compreso nella  presente  lista  sara'  considerato  come
designato a meno che uno Stato Parte non oltre 30  giorni  dopo  aver
accusato  ricevuta  della  lista  dichiari  per   iscritto   la   sua
non-accettazione.  Lo   Stato   Parte   puo'   indicare   il   motivo
dell'obiezione . 
   In  caso  di  non   accettazione,   l'ispettore   o   l'assistente
d'ispezione proposto non intraprendera' o partecipera'  ad  attivita'
di  verifica  sul  territorio  o  in  ogni  altro  luogo   sotto   la
giurisdizione o il controllo dello Stato Parte che ha  dichiarato  la
sua  non  accettazione.  Il  Segretariato  Tecnico,  se   necessario,
sottoporra' ulteriori proposte oltre alla lista originale. 
   3. Le attivita' di verifica  in  base  alla  presente  Convenzione
saranno svolte unicamente da  ispettori  designati  e  da  assistenti
d'ispezione. 
   4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, uno Stato Parte ha
diritto in ogni tempo di sollevare obiezioni riguardo ad un ispettore
o un  assistente  d'ispezione  che  e'  gia'  stato  designato.  Esso
notifichera' al Segretariato Tecnico le sue obiezioni  per  iscritto,
indicando eventualmente il motivo  dell'  obiezione.  Tali  obiezioni
avranno effetto 30 giorni dopo  il  loro  ricevimento  da  parte  del
Segretariato   Tecnico.   Il    Segretariato    Tecnico    informera'
immediatamente lo Stato Parte interessato  del  ritiro  della  nomina
dell'ispettore o dell'assistente d'ispezione. 
   5. Lo Stato Parte che abbia ricevuto notifica di un'ispezione non 
 
tentera' di far rimuovere dalla squadra ispettiva per quell'ispezione
qualunque ispettore o assistente  d'ispezione  gia'  designato  nella
lista. 
   6. IL numero di ispettori o di assistenti  approvati  e  designati
presso uno Stato Parte  deve  essere  sufficiente  da  consentire  la
disponibilita' e la votazione di un numero appropriato di ispettori e
di assistenti d'ispezione. 
   7. Se, d'avviso del Direttore Generale, la mancata accettazione di
ispettori  o  di  assistenti  d'ispezione   proposti   impedisce   la
designazione di un numero sufficiente di ispettori  o  di  assistenti
d'ispezione o ostacola in altro modo lo svolgimento  effettivo  delle
mansioni del Segretariato Tecnico, il Direttore Generale deferira' la
questione al Consiglio Esecutivo. 
   8. Ogni qualvolta siano necessari  o  richiesti  emendamenti  alle
summenzionate liste di ispettori o  di  assistenti  d'ispezione,  gli
ispettori o gli assistenti d'ispezione  supplenti  saranno  designati
con le stesse modalita' stabilite per la lista iniziale. 
   9. I membri della squadra d'ispezione  che  svolgono  un'ispezione
nell'impianto di un altro Stato Parte ubicato nel territorio  di  uno
Stato Parte,  saranno  designati  in  conformita'  con  le  procedure
stabilite  in  questo  Annesso  applicabili  sia  allo  Stato   Parte
ispezionato che allo Stato Parte ospite. 
   B. PRIVILEGI ED IMMUNITA' 
   10. Ciascuno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo  aver  accusato
ricevuta della lista degli ispettori o assistenti  d'ispezione  o  di
eventuali  modifiche  di  tale  lista,  fornira'  visti  multipli  di
entrata/uscita e/o transito  ed  ogni  altro  analogo  documento  per
consentire a ciascun ispettore o assistente d'ispezione di entrare  e
rimanere nel territorio di tale Stato  Parte  al  fine  di  svolgervi
attivita' d'ispezione. Questi documenti saranno validi per almeno due
anni dopo essere stati forniti al Segretariato Tecnico. 
   11. Affinche' possano svolgere con efficienza  le  loro  mansioni,
ispettori o assistenti d'ispezione saranno concessi i privilegi e  le
immunita' stabilite nei capoversi  (a)  ad  (i).  I  privilegi  e  le
immunita' saranno concessi ai membri  della  squadra  d'ispezione  in
virtu' della presente Convenzione e non  a  vantaggio  personale  dei
singoli membri. Tali privilegi ed immunita' saranno loro concessi per
tutto il periodo compreso tra l'arrivo, e la partenza dal  territorio
dello Stato Parte ispezionato o  dello  Stato  ospite,  ed  anche  in
seguito per  quanto  riguarda  gli  atti  precedentemente  effettuati
nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. 
   (a)   Ai   membri   della   squadra   ispettiva   sara'   concessa
l'inviolabilita'  di  cui  godono  gli  agenti  diplomatici   secondo
l'Articolo  29  della   Convenzione   di   Vienna   sulle   Relazioni
Diplomatiche del 18 aprile 1961. 
   (b) Agli alloggi ed ai locali per uffici  occupati  dalla  squadra
ispettiva  che  svolge  attivita'  d'ispezione  secondo  la  presente
Convenzione, sara' concessa la stessa inviolabilita' e protezione  di
quella concessa ai locali degli agenti diplomatici secondo l'Articolo
30,  paragrafo  1  della  Convenzione  di  Vienna   sulle   Relazioni
Diplomatiche. 
   (c) I documenti e la corrispondenza, compresi gli  atti  ufficiali
della squadra ispettiva,  godranno  dell'inviolabilita'  concessa  ai
tutti i documenti ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici, in
conformita' con l'Articolo  30,  paragrafo  2  della  Convenzione  di
Vienna sulle Relazioni diplomatiche. La squadra d'ispezione avra'  il
diritto di avvalersi di  codici  per  le  sue  comunicazioni  con  il
Segretariato Tecnico. 
   (d) I campioni e le attrezzature approvate trasportate dai  membri
della squadra  d'ispezione  saranno  inviolabili  con  riserva  delle
disposizioni contenute nella presente Convenzione ed esenti  da  ogni
imposta  doganale.  I  campioni  a  rischio  saranno  trasportati  in
conformita' con i regolamenti pertinenti. 
   (e) Ai  membri  della  squadra  d'ispezione  saranno  concesse  le
immunita' concesse agli agenti  diplomatici  secondo  l'Articolo  31,
paragrafi 1, 2 e  3  della  Convenzione  di  Vienna  sulle  Relazioni
Diplomatiche. 
   (f) Ai membri della squadra  d'ispezione  che  svolgono  attivita'
prescritte in base  alla  presente  Convenzione,  sara'  concessa  la
stessa esenzione da diritti e tasse di quella  concessa  agli  agenti
diplomatici secondo l'Articolo 34 della Convenzione di  Vienna  sulle
relazioni diplomatiche. 
   (g) I membri della  squadra  d'ispezione  saranno  autorizzati  ad
introdurre nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato
Parte ospite, senza il pagamento  di  qualsiasi  imposta  doganale  o
oneri connessi, articoli per uso personale, ad eccezione di quelli la
cui importazione o esportazione e' vietata per legge o controllata da
regolamenti di quarantena. 
   (h) Ai membri della squadra d'ispezione saranno concesse le stesse
agevolazioni  valutarie  e  di   cambio   di   quelle   concesse   ai
rappresentanti  dei   Governi   stranieri   in   missioni   ufficiali
temporanee. 
   (i) I membri della squadra  d'ispezione  non  si  impegneranno  in
nessuna attivita' professionale per profitti personali sul territorio
dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite. 
   12.  Quando  transitano  sul  territorio  di   Stati   Parte   non
ispezionati, ai membri della squadra  ispettiva  saranno  concessi  i
privilegi e le immunita' di cui godono gli agenti diplomatici secondo
l'Articolo  40,  paragrafo  1,  della  Convenzione  di  Vienna  sulle
Relazioni Diplomatiche. Ai documenti ed alla corrispondenza, compresi
gli atti ufficiali, i campioni e le attrezzature  approvate  da  essi
trasportati, saranno concessi i privilegi e le immunita' stabilite al
paragrafo 11 (c) e (d). 
   13. Fatti salvi i loro privilegi  ed  immunita',  i  membri  della
squadra ispettiva sono tenuti a rispettare le leggi ed i  regolamenti
dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite e, nella misura in
cui cio' e' compatibile  con  il  loro  mandato  d'ispezione,  a  non
effettuare indebite intrusioni negli affari interni di quello  Stato.
Se lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite ritiene che  vi
e' stato abuso  dei  privilegi  e  delle  immunita'  specificate  nel
presente Annesso, avranno luogo consultazioni tra lo Stato  Parte  ed
il Direttore Generale, al  fine  di  determinare  se  vi  sono  stati
effettivamente degli abusi ed,  in  tal  caso,  di  impedire  che  si
ripetano. 
   14. L'immunita'  dalla  giurisdizione  dei  membri  della  squadra
d'ispezione puo' essere abrogata dal Direttore Generale  in  tutti  i
casi  in  cui  il  Direttore   Generale   ritenga   che   l'immunita'
frapporrebbe  ostacoli  al  corso  della  giustizia  e  qualora  tale
abrogazione non pregiudichi  l'attuazione  delle  disposizioni  della
presente Convenzione. L'abrogazione deve sempre essere formale. 
   15. Agli osservatori saranno sempre concessi gli stessi  privilegi
e le stesse immunita' concessi agli  ispettori  secondo  la  presente
sezione, salvo  per  quanto  riguarda  quelli  concessi  in  base  al
paragrafo 11 (d). 
   C. ACCORDI PERMANENTI 
   Punti di entrata 
   16. Ciascun Stato Parte designera' i punti di entrata  e  fornira'
le informazioni richieste al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni
dopo che la Convenzione entra in  vigore  nei  suoi  confronti.  Tali
punti di entrata saranno tali da consentire alla squadra ispettiva di
raggiungere qualunque sito d'ispezione da almeno un punto di  entrata
entro 12 ore. L'ubicazione dei punti di entrata sara' fornita a tutti
gli Stati Parte dal Segretariato Tecnico. 
   17.  Ciascun  Stato  Parte  puo'  cambiare  i  punti  di   entrata
notificando  il  Segretariato  Tecnico   di   tale   cambiamento.   I
cambiamenti diverranno effettivi 30 giorni dopo che  il  Segretariato
Tecnico ha ricevuto la notifica in modo che  tutti  gli  Stati  Parte
possano esserne adeguatamente notificati. 
   18. Se il Segretariato Tecnico ritiene che il numero dei punti  di
entrata e' insufficiente per una sollecita conduzione delle ispezioni
o che i cambiamenti proposti da uno Stato Parte in relazione ai punti
di entrata intralcerebbe la  sollecita  conduzione  delle  ispezioni,
esso si consultera' con lo Stato Parte interessato per  risolvere  la
questione. 
   19. In tutti i casi in cui impianti o  zone  di  uno  Stato  Parte
ispezionato sono ubicati sul territorio di uno Stato ospite o qualora
l'accesso dal punto di entrata agli impianti o alle zone soggette  ad
ispezione preveda il transito attraverso il territorio  di  un  altro
Stato Parte, ispezionato esercitera' i suoi diritti e osservera'  gli
obblighi inerenti alle  ispezioni  in  conformita'  con  il  presente
Annesso. Lo Stato  Parte  ospite  agevolera'  l'ispezione  di  quegli
impianti o zone e fornira' il necessario supporto per consentire alla
squadra ispettiva di svolgere le sue mansioni in  maniera  rapida  ed
efficace. Gli Stati Parte, il cui territorio deve essere attraversato
per ispezionare impianti o  zone  di  uno  Stato  Parte  ispezionato,
dovranno agevolare tale transito. 
   20. Se gli impianti o le zone di uno Stato Parte ispezionato  sono
ubicati nel territorio di uno Stato che non e'  Parte  alla  presente
Convenzione, lo Stato Parte ispezionato  adottera'  tutte  le  misure
necessarie per garantire che le ispezioni di  tali  impianti  o  zone
possano essere svolte in conformita' con le disposizioni del presente
Annesso. Uno Stato Parte che ha  uno  o  piu'  impianti  o  zone  sul
territorio di uno Stato che non e' Parte  alla  presente  Convenzione
adottera' ogni necessario provvedimento per  ottenere  l'accettazione
da parte dello  Stato  ospite  degli  ispettori  e  degli  assistenti
d'ispezione designati presso tale Stato Parte.  Se  uno  Stato  Parte
ispezionato non e' in grado  di  consentire  l'accesso,  esso  dovra'
dimostrare che erano stati presi tutti i  provvedimenti  necessari  a
tal fine. 
   21. Se gli impianti o le zone da ispezionare sono localizzate  nel
territorio di uno  Stato  Parte,  ma  in  un  luogo  posto  sotto  la
giurisdizione o il controllo di uno Stato  non  parte  alla  presente
Convenzione,  lo  Stato  Parte  dovra'  adottare  tutti  i  necessari
provvedimenti eventualmente richiesti ad uno Stato Parte  ispezionato
ed ad uno Stato Parte ospite per garantire che le ispezioni  di  tali
impianti  o  zone  possano  essere  svolte  in  conformita'  con   le
disposizioni del presente Annesso. Se lo Stato Parte non e' in  grado
di  consentire  l'accesso  a  tali  impianti  o  zone,  esso   dovra'
dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti  a  tal  fine.
Questo paragrafo non si applichera' se gli  impianti  o  le  zone  da
ispezionare sono quelli dello Stato Parte. 
   Accordi per l'uso di aerei non di linea 
   22. Per le ispezioni secondo l'Articolo IX ed altre ispezioni  per
le quali un rapido viaggio non e' fattibile con  mezzi  di  trasporto
commerciali di linea, la squadra d'ispezione potrebbe necessitare  di
utilizzare aerei di proprieta' o affittati dal Segretariato  Tecnico.
Non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione  e'  entrata  in
vigore  nei  suoi  confronti,  ciascuno  Stato  Parte  informera'  il
Segretariato  Tecnico  del  numero  di   autorizzazione   diplomatica
permanente per  gli  aerei  non  di  linea  che  trasportano  squadre
d'ispezione e le attrezzature necessarie, le ispezioni all'interno ed
all'esterno del territorio in cui il sito d'ispezione e' ubicato.  Le
rotte degli aerei verso il punto di entrata designata  e  provenienti
da esso dovranno essere lungo le vie aeree internazionali  stabilite,
convenute di comune accordo tra gli Stati Parte  ed  il  Segretariato
Tecnico come base per la concessione dell'autorizzazione diplomatica. 
   23. Quando viene utilizzato un aereo non di linea, il Segretariato
Tecnico fornira' allo Stato Parte ispezionato un piano di  volo,  per
il  tramite  dell'Autorita'  Nazionale,  per   il   volo   dell'aereo
dall'ultimo aeroporto prima di penetrare  nello  spazio  aereo  dello
Stato in cui il sito d'ispezione e' ubicato, fino al punto di entrata
almeno sei ore prima dell'ora di  partenza  prevista  dall'aeroporto.
Tale piano sara' presentato secondo le procedure  dell'Organizzazione
Internazionale per l'Aviazione civile applicabili agli aerei  civili.
Per i voli propri  o  da  esso  affittati,  il  Segretariato  Tecnico
includera' nella sezione Osservazioni di ciascun piano  di  volo,  il
numero dell'autorizzazione diplomatica permanente  e  le  appropriate
annotazioni che identificano l'aereo come aereo d'ispezione. 
   24. Non meno di  tre  ore  prima  della  partenza  prevista  della
squadra d'ispezione dall'ultimo  aeroporto  prima  di  entrare  nello
spazio aereo dello Stato in cui l'ispezione deve avvenire,  lo  Stato
Parte ispezionato o lo Stato parte ospite dovra'  accertarsi  che  il
piano di volo presentato in  conformita'  con  il  paragrafo  23  sia
approvato in modo che la squadra d'ispezione possa arrivare sul luogo
d'ingresso entro l'ora d'arrivo prevista. 
   25. Lo Stato Parte ispezionato fornira' parcheggio, protezione  di
sicurezza, manutenzione e carburante come richiesto dal  Segretariato
Tecnico per l'aereo della squadra d'ispezione  nel  luogo  d'ingresso
quando questo aereo e' di proprieta'  o  affittato  dal  Segretariato
Tecnico. Tale aereo non potra' assumere spese di  atterraggio,  tassa
di partenza e simili  oneri.  Il  Segretariato  Tecnico  prendera'  a
carico il costo del carburante, della protezione di sicurezza e della
manutenzione. 
   Intese amministrative 
   26. Lo Stato Parte ispezionato fornira' o prendera'  provvedimenti
affinche'  la  squadra  d'ispezione  possa  beneficiare  dei  servizi
necessari quali mezzi  di  comunicazione,  servizi  d'interpretazione
nella  misura  necessaria  per  effettuare  le  interviste  ed  altre
mansioni,  trasporto,  spazio  lavorativo,  alloggio,  pasti  e  cure
mediche. Al riguardo, lo Stato  Parte  ispezionato  sara'  rimborsato
dall'Organizzazione per i costi sostenuti dalla squadra ispettiva. 
   Attrezzature approvate 
   27. Con riserva del paragrafo 29,  la  squadra  ispettiva  non  e'
assoggettata ad alcuna limitazione dello Stato Parte ispezionato  per
il trasporto sul sito delle attrezzature approvate in conformita' con
il paragrafo 28 che il Segretariato Tecnico ritenga siano  necessarie
al fine di soddisfare i requisiti operativi. Il Segretariato  Tecnico
preparera', e, se del caso aggiornera' un elenco  delle  attrezzature
approvate che potrebbero essere necessarie ai fini  sopra  descritti,
nonche' dei regolamenti relativi  a  tali  attrezzature  conformi  al
presente  Annesso.  Nello  stabilire  la  lista  delle   attrezzature
approvate  e  di  questi   regolamenti,   il   Segretariato   Tecnico
assicurera' che  si  tenga  pienamente  conto  di  considerazioni  di
sicurezza per tutti i tipi di impianti in cui e' probabile  che  tali
attrezzature  saranno   utilizzate.   L'elenco   delle   attrezzature
approvate sara' preso in considerazione ed approvata dalla Conferenza
in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i). 
   28. Le attrezzature saranno custodite dal Segretariato  Tecnico  e
saranno designate, calibrate ed approvate dal  Segretariato  Tecnico.
Il Segretariato Tecnico, nella misura  del  possibile  scegliera'  le
attrezzature  specificamente  designate  per  il  tipo  specifico  di
ispezione richiesto. Le attrezzature designate ed  approvate  saranno
specificamente tutelate da alterazioni non autorizzate. 
   29. Lo Stato Parte ispezionato avra'  diritto,  senza  pregiudizio
dei tempi prefissati, di ispezionare le  attrezzature  alla  presenza
dei membri della squadra d'ispettiva nel punto di  entrata,  I.e.  di
controllare l'identita' delle attrezzature introdotte o  rimosse  dal
territorio dello Stato Parte ispezionato o  dello  Stato  ospite.  Al
fine di  agevolare  tale  identificazione,  il  Segretariato  Tecnico
alleghera'  documenti  ed   istruzioni   per   certificare   la   sua
designazione ed approvazione delle  attrezzature.  L'ispezione  delle
attrezzature dovra' altresi' accertare, con soddisfazione dello Stato
Parte ispezionato, che le attrezzature corrispondono alla descrizione
delle attrezzature approvate per quel particolare tipo di  ispezione.
Lo Stato Parte ispezionato puo' escludere  le  attrezzature  che  non
corrispondono alla descrizione ovvero le attrezzature sprovviste  dei
summenzionati documenti e dispositivi. Le procedure d'ispezione delle
attrezzature saranno considerate ed  approvate  dalla  Conferenza  in
conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i). 
   30. Nei casi in cui la squadra ispettiva giudica necessario  dover
utilizzare attrezzature disponibili in loco che non  appartengono  al
Segretariato Tecnico e chiede allo Stato Parte ispezionato di  essere
autorizzata  ad  utilizzare  queste  attrezzature,  lo  Stato   Parte
ispezionato dovra' soddisfare la richiesta in  tutta  la  misura  del
possibile. 
   D. ATTIVITA' PRE-ISPETTIVE 
   Notifica 
   31. Il Direttore Generale  notifichera'  allo  Stato  Parte  prima
dell'arrivo previsto della squadra ispettiva sul  punto  d'entrata  e
nell'ambito  dei  tempi  previsti,  qualora   specificati,   la   sua
intenzione di svolgere un'ispezione. 
   32. Le notifiche effettuate dal Direttore Generale includeranno le
seguenti informazioni: 
   (a) tipo di ispezione: 
   (b) punto di entrata; 
   (c) la data e l'ora di arrivo al punto di entrata; 
   (d) i mezzi per giungere nel punto di entrata; 
   (e) il sito da ispezionare; 
   (f) i nomi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione; 
   (g) se del caso, gli estremi dell'autorizzazione  diplomatica  per
voli speciali. 
    33. Lo Stato Parte ispezionato accusera' ricevuta della  notifica
del Segretariato Tecnico del suo intento  di  condurre  un'ispezione,
non oltre un'ora dopo aver ricevuto tale notifica. 
    34. In caso di ispezione  di  un  impianto  di  uno  Stato  Parte
ubicato nel territorio di un altro Stato Parte,  entrambi  gli  Stati
Parte  saranno  contestualmente  notificati  in  conformita'  con   i
paragrafi 31 e 32. 
    Entrata nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello 
Stato ospite e trasferimento sul sito d'ispezione 
    35. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato  Parte  ospite  che  e'
stato notificato dell'arrivo di una squadra ispettiva, provvedera'  a
farla immediatamente entrare nel suo territorio e fara' tutto  quanto
in suo potere, grazie  anche  ad  una  scorta  che  accompagnera'  la
squadra  ispettiva  nel  Paese  o  altri  mezzi,  per  assicurare  il
trasporto sicuro della squadra ispettiva e delle sue  attrezzature  e
rifornimenti, dal punto di entrata al(i) sito(i) d'ispezione ed ad un
punto di uscita. 
    36. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite forniranno
l'assistenza necessaria alla squadra  ispettiva  per  raggiungere  il
sito d'ispezione non oltre 12 ore dall'arrivo al punto di entrata. 
    Colloquio informativo pre-ispezione 
    37. Al suo  arrivo  nel  sito  d'ispezione  e  prima  dell'inizio
dell'ispezione,   la   squadra   d'ispezione   sara'   istruita   dai
rappresentanti  dell'impianto  con  l'aiuto  di  carte  e  di   altra
documentazione,  come   appropriato,   riguardo   all'impianto   alle
attivita' ivi svolte, alle misure di sicurezza ed  amministrative  ed
alle intese logistiche necessarie  per  l'ispezione.  La  durata  del
colloquio informativo non sara' superiore al minimo necessario e  non
dovra' in ogni caso superare tre ore. 
    E. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI 
    Regole generali 
    38. I membri della squadra ispettiva dovranno adempiere alle loro
funzioni  in  conformita'  con   le   disposizioni   della   presente
Convenzione, con i regolamenti stabiliti dal Direttore Generale e con
gli   accordi   d'impianto   conclusi   tra   gli   Stati   Parte   e
l'Organizzazione. 
    39.  La  squadra  ispettiva  dovra'  attenersi  rigorosamente  al
mandato ispettivo rilasciato dal Direttore Generale. Essa si asterra'
da attivita' che esulano dal mandato. 
    40. Le attivita' della squadra  ispettiva  saranno  ripartite  in
maniera tale da consentirle di esercitare  in  maniera  sollecita  ed
efficace le sue funzioni, arrecando il minor disturbo possibile  allo
Stato Parte ispezionato o allo stato ospite, ed all'impianto  o  zona
ispezionata. La  squadra  ispettiva  evitera'  di  intralciare  o  di
ritardare senza motivo il funzionamento di un impianto ed evitera' di
pregiudicare la sua sicurezza. In particolare, la  squadra  ispettiva
non fara' funzionare alcun impianto. Se gli ispettori  ritengono  che
particolari operazioni dovrebbero essere eseguite in un impianto,  ai
fini dell'adempimento del loro  mandato,  essi  possono  chiedere  al
rappresentante designato dell'impianto ispezionato  di  far  eseguire
tali operazioni. Il rappresentante dovra' ottemperare alla  richiesta
in tutta la misura del possibile. 
    41. Nello svolgere le loro mansioni sul territorio di  uno  Stato
Parte ispezionato o di uno  Stato  ospite,  i  membri  della  squadra
ispettiva, qualora lo Stato ispezionato lo richieda, dovranno  essere
accompagnati dai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato, ma  la
squadra ispettiva non deve essere ritardata o  intralciata  in  altra
maniera nell'esercizio delle sue funzioni. 
    42.  Il   Segretariato   Tecnico   dovra'   elaborare   procedure
dettagliate relative allo svolgimento delle ispezioni,  da  includere
nel  manuale  d'ispezione,  in  considerazione  delle  direttive  che
saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza  in  conformita'  con
l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 
    Sicurezza ed incolumita' personale 
    43. Nello  svolgere  le  loro  attivita',  gli  ispettori  e  gli
assistenti d'ispezioni dovranno osservare i regolamenti di  sicurezza
fissati nel sito d'ispezione, compresi quelli per  la  protezione  di
ambienti regolamentati nell'ambito di un impianto e per la  sicurezza
personale. Al fine di attuare questi requisiti, dovranno essere prese
in considerazione ed approvate dalla Conferenza appropriate procedure
dettagliate, in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 
    Comunicazioni 
    44. Per tutto il tempo  che  saranno  nel  paese,  gli  ispettori
avranno il  diritto  di  comunicare  con  la  sede  del  Segretariato
Tecnico.  A  tal  fine  essi  possono  usare  le  loro   attrezzature
approvate, debitamente certificate e  chiedere  che  lo  Stato  Parte
ispezionato fornisca loro l'accesso ad  altre  telecomunicazioni.  La
squadra ispettiva avra' diritto di usare il proprio  sistema  binario
di comunicazioni radio tra il personale di pattuglia sul perimetro  e
gli altri membri della squadra ispettiva. 
    Squadra d'ispezione e diritti dello Stato Parte ispezionato 
    45.  La  squadra  ispettiva,  in  conformita'  con  gli  Articoli
pertinenti e gli Annessi della presente Convenzione nonche'  con  gli
accordi d'impianto e le procedure stabilite nel  manuale  d'ispezione
avra' diritto ad un accesso senza ostacoli al sito  d'ispezione.  Gli
oggetti da ispezionare saranno scelti dagli ispettori. 
    46. Gli  ispettori  avranno  diritto  di  intervistare  qualsiasi
personale d'impianto alla  presenza  di  rappresentanti  dello  Stato
Parte ispezionato allo scopo di  stabilire  i  fatti  rilevanti.  Gli
ispettori  richiederanno  unicamente  le  informazioni  ed   i   dati
necessari  per  la  conduzione  dell'ispezione  e  lo   Stato   Parte
ispezionato dovra' fornire tale informazioni su richiesta.  Lo  Stato
Parte ispezionato avra' diritto di sollevare obiezioni  alle  domande
poste al personale dell'impianto se  tali  domande  sono  considerate
come non pertinenti all'ispezione. Se il Capo della squadra ispettiva
fa obiezioni e  dimostra  la  loro  pertinenza,  le  domande  saranno
presentate per iscritto allo Stato Parte ispezionato per la risposta. 
La squadra ispettiva puo'  prendere  nota  di  qualunque  rifiuto  di
autorizzare interviste o di rispondere a domande poste o  di  fornire
spiegazioni, nella  parte  del  rapporto  d'ispezione  relativo  alla
cooperazione dello Stato Parte ispezionato. 
    47.   Gli   ispettori   avranno   diritto   di   ispezionare   la
documentazione  e  e  gli  atti  che  ritengono  pertinenti  per   lo
svolgimento della loro missione. 
    48. Gli ispettori avranno diritto a  chiedere  ai  rappresentanti
dello Stato Parte  ispezionato  di  effettuare  fotografie  per  loro
conto, anche dell'impianto ispezionato. Dovra' poter essere possibile
prendere negativi  fotografici  a  sviluppo  istantaneo.  La  squadra
ispettiva e lo Stato Parte ispezionato dovranno  ciascuno  conservare
una copia di ciascuna fotografia. 
    49.  I  rappresentanti  dello  Stato  parte  ispezionato  avranno
diritto di osservare tutte le  attivita'  di  verifica  svolte  dalla
squadra ispettiva. 
    50. Lo Stato Parte ispezionato ricevera' copie, a sua  richiesta,
delle informazioni e  dei  dati  raccolti  concernenti  il(i)  suo(i)
impianto(i) da parte del Segretariato Tecnico. 
    51. Gli  ispettori  hanno  diritto  di  chiedere  chiarimenti  in
connessione   con   ambiguita'   che   dovessero   sorgere    durante
un'ispezione. Tali richieste dovranno essere  effettuate  rapidamente
tramite  il  rappresentante  dello  Stato   Parte   ispezionato.   Il
rappresentante dello Stato  Parte  ispezionato  dovra'  fornire  alla
squadra ispettiva, durante l'ispezione, i  chiarimenti  che  potranno
essere necessari per eliminare tali ambiguita'. Qualora non potessero
essere risolti i problemi relativi ad un oggetto  o  ad  un  edificio
ubicato nell'ambito del  sito  d'ispezione,  l'oggetto  o  l'edificio
saranno, se necessario, fotografati al fine di chiarire la sua natura
o  funzione.  Se  l'ambiguita'  non  puo'  essere  eliminata  durante
l'ispezione,   gli   ispettori   notificheranno   immediatamente   il
Segretariato  Tecnico.  Gli  ispettori  includeranno   nel   rapporto
d'ispezione ogni altra questione  irrisolta  del  genere,  nonche'  i
chiarimenti pertinenti ed una copia di ogni fotografia presa. 
    Prelievo, manipolazione ed analisi dei campioni 
    52.  I  rappresentanti  dello  Stato  Parte  ispezionato   oppure
dell'impianto ispezionato dovranno prelevare  campioni  su  richiesta
della squadra ispettiva alla presenza di ispettori. Qualora convenuto
in anticipo con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato oppure
dell'impianto  ispezionato,  la  squadra  d'ispezione  stessa  potra'
raccogliere campioni. 
    53. Laddove possibile, l'analisi dei campioni sara' effettuata in
loco.  Alternativamente,  la  squadra  ispettiva  ha  il  diritto  di
effettuare analisi  di  campioni  in  loco,  utilizzando  la  propria
strumentazione approvata portata con se'. Su richiesta della  squadra
ispettiva, lo Stato Parte ispezionato in conformita' con le procedure
stabilite, fornira' assistenza all'analisi in sito dei  campioni.  La
squadra ispettiva puo' anche chiedere che appropriate analisi in loco
siano svolte in sua presenza. 
    54. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare parti  di
tutti i campioni prelevati o di prelevare duplicati di campioni e  di
essere presente quando i campioni sono analizzati in loco. 
    55.  La  squadra  ispettiva,  qualora  lo   ritenga   necessario,
trasferira' i campioni per un'analisi fuori dal  sito  in  laboratori
designati dall'Organizzazione. 
    56. Il Direttore Generale ha la responsabilita' primaria  per  la
sicurezza, l'integrita' e la preservazione dei campioni per garantire
che  sia  protetta  la  riservatezza  dei  campioni  trasferiti   per
un'analisi fuori dal  sito.  il  Direttore  Generale  fara'  cio'  in
conformita' con le procedure che saranno esaminate  ed  approvate  da
parte della Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII,  paragrafo
21(i) per inclusione nel manuale d'ispezione. 
    Egli dovra': 
    (a) instaurare un rigoroso  regime  di  regolamentazione  per  il
prelievo, la manipolazione, il trasporto e l'analisi dei campioni; 
    (b) certificare i laboratori designati a svolgere diversi tipi di
analisi; 
    (c) controllare la standardizzazione delle attrezzature  e  delle
procedure in questi laboratori designati, nonche'  le  strumentazioni
mobili e le procedure per le analisi,  sorvegliare  il  controllo  di
qualita', le attrezzature mobili e le procedure; 
    (d) selezionare tra i laboratori designati quelli che svolgeranno
funzioni analitiche o di altro  tipo  in  relazione  alle  specifiche
inchieste. 
    57. Qualora debba essere effettuata un'analisi fuori dal sito,  i
campioni  dovranno  essere  analizzati  in  almeno   due   laboratori
designati. Il Segretariato Tecnico assicurera' un rapido processo  di
analisi. La responsabilita' dei campioni sara' del Segretario Tecnico
ed  ogni  loro  parte  o  porzione  inutilizzata  sara'  rinviata  al
Segretariato Tecnico. 
   58. Il Segretario compilera' Tecnico i risultati  dell'analisi  di
laboratorio dei campioni pertinenti in conformita'  con  la  presente
Convenzione e li  includera'  nel  rapporto  d'ispezione  finale.  Il
Segretariato  Tecnico   includera'   nel   rapporto   un'informazione
dettagliata relativa alle attrezzature ed alle metodologie utilizzate
dai laboratori designati. 
   Proroga della durata dell'ispezione 
   59. I periodi  di  ispezioni  possono  essere  prorogati  mediante
accordo con il rappresentante dello Stato Parte ispezionato. 
   Colloquio informativo finale 
   60. Al completamento di  un'ispezione,  la  squadra  ispettiva  si
incontrera' con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e  con
il personale responsabile  del  sito  d'ispezione  per  esaminare  le
risultanze  preliminari  della  squadra  ispettiva  e  chiarire  ogni
ambiguita'. La squadra ispettiva  fornira'  ai  rappresentanti  dello
Stato Parte Ispezionato, per iscritto, i suoi  risultati  preliminari
secondo un formato standardizzato, assieme ad una lista dei  campioni
e delle copie delle informazioni scritte e dei dati raccolti ed altro
materiale da portare fuori  dal  sito.  Il  documento  dovra'  essere
firmato dal Capo della squadra d'ispezione. Al fine di  indicare  che
ha preso nota del contenuto del documento,  il  rappresentante  dello
Stato Parte ispezionato  controfirmera'  il  documento.  La  riunione
dovra' essere terminata non oltre 24 ore dopo la fine dell'ispezione. 
   F. PARTENZA 
   61. Al completamento delle procedure  post-ispettive,  la  squadra
ispettiva dovra' lasciare il prima  possibile,  il  territorio  dello
Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite. 
   G. RAPPORTI 
   62.  Non  oltre  10  giorni  dopo   l'ispezione,   gli   ispettori
prepareranno un rapporto finale sui fatti  e  le  attivita'  da  essi
svolti, nonche' sul loro risultati. Essi dovra' contenere  unicamente
i fatti pertinenti all'osservanza della  presente  Convenzione,  come
previsto in base al  mandato  ispettivo.  Il  rapporto  dovra'  anche
fornire informazioni per quanto riguarda  il  grado  di  cooperazione
dello Stato Parte ispezionato con la squadra ispettiva.  Osservazioni
divergenti degli ispettori possono essere  annesse  al  rapporto.  Il
rapporto dovra' essere tenuto riservato. 
   63. Il rapporto finale  dovra'  immediatamente  essere  presentato
allo   Stato   Parte   ispezionato.   Qualsiasi   commento   scritto,
eventualmente gia' formulato dallo Stato Parte  ispezionato  riguardo
ai risultati puo' essere allegato al  rapporto.  Il  rapporto  finale
assieme ai commenti annessi effettuato dallo Stato Parte  ispezionato
sara' presentato al Direttore  Generale  non  oltre  30  giorni  dopo
l'ispezione. 
   64. Se il rapporto contiene incertezze, o se la  cooperazione  tra
l'Autorita' Nazionale e gli ispettori non sembra essere a misura  dei
criteri stabiliti. Il Direttore Generale informera' senza indugio  il
Direttore Generale. 
   65. Se le incertezze non possono essere chiarite,  o  se  i  fatti
accertati sono tali da suggerire che gli obblighi contratti in virtu'
della presente Convenzione non sono  stati  adempiuti,  il  Direttore
Generale ne informa senza indugio il Consiglio Esecutivo. 
   H. ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI GENERALI 
   66. Le disposizioni della presente Parte si applicheranno a  tutte
le ispezioni condotte in  conformita'  con  la  presente  Convenzione
salvo se le disposizioni  della  presente  Parte  differiscono  dalle
disposizioni stabilite per i specifici tipi d'ispezioni  nella  Parte
III a XI del presente Annesso, nel qual caso tali ultime disposizioni
avranno la precedenza. 
Parte III - Disposizioni generali per le misure di verifica in 
conformita' con gli articoli IV, V e VI, paragrafo 3 
   A. ISPEZIONI INIZIALI ED ACCORDI D'IMPIANTO 
   1. Ciascun impianto dichiarato, soggetto ad ispezioni in  loco  in
conformita' con gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3,  sara'  oggetto
di un'ispezione iniziale dopo che l'impianto e' stato dichiarato.  Lo
scopo di questa ispezione dell'impianto dovra' essere  di  verificare
le  informazioni  fornite  ed  ottenere  informazioni   supplementari
necessarie per la pianificazione delle future attivita'  di  verifica
nell'impianto,  comprese  le  ispezioni  in  loco  ed   il   continuo
monitoraggio per mezzo di una strumentazione fissa in loco, anche  al
fine di preparare gli accordi di installazione. 
   2. Gli Stati Parte consentiranno al Segretariato la verifica delle
dichiarazioni e l'inizio delle  misure  di  verifica  sistematica  in
tutti gli impianti entro i tempi stabiliti, dopo che  la  Convenzione
e' entrata in vigore nei loro confronti. 
   3. Ciascun Stato  Parte  concludera'  un  accordo  d'impianto  con
l'Organizzazione per ciascun impianto dichiarato e sara' soggetto  ad
ispezioni in loco secondo gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3. 
   4. Gli accordi d'impianto dovranno essere completati non oltre 180
giorni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore  per  lo
Stato Parte o dopo che l'impianto e' stato dichiarato  per  la  prima
volta, salvo per gli impianti di distruzione di armi chimiche cui  si
applicano i paragrafi 5 a 7. 
   5. In caso di un impianto di  distruzione  di  armi  chimiche  che
inizi le sue operazioni oltre un anno dopo l'entrata in vigore  della
presente Convenzione per lo Stato Parte, l'accordo d'impianto  dovra'
essere completato non meno di  180  giorni  dopo  che  l'impianto  ha
iniziato a funzionare. 
   6. In caso di un impianto  di  distruzione  di  armi  chimiche  in
funzionamento quando la presente Convenzione entra in vigore in  tale
Stato Parte, o che inizia a funzionare non oltre  l'anno  successivo,
l'accordo d'impianto dovra' essere completato non  oltre  210  giorni
dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione  per  tale  Stato
Parte, salvo i casi in cui il  Consiglio  Esecutivo  decide  che  gli
accordi transitori di verifica, approvati in conformita' con la Parte
IV(A)  paragrafo  51,  del  presente  Annesso,  compreso  un  accordo
d'installazione provvisorio, le  disposizioni  per  la  verifica  per
mezzo di ispezioni in loco, il monitoraggio con strumenti in loco, ed
i tempi di applicazione di tali provvedimenti, sono sufficienti. 
   7. Il Consiglio Esecutivo puo' decidere  che  i  provvedimenti  di
verifica provvisori, approvati in conformita'  con  la  Parte  IV(A),
paragrafo  51  del  presente  Annesso  e  comprendenti   un   accordo
d'impianto provvisorio, disposizioni per la  verifica  per  mezzo  di
ispezioni in loco, monitoraggio con strumentazione in loco, nonche' i
tempi per l'attuazione dell'accordo, sono sufficienti nel caso di  un
impianto di cui al paragrafo 6, le  cui  operazioni  si  prevede  che
cessino non oltre due anni dopo l'entrata in  vigore  della  presente
Convenzione nei confronti dello Stato Parte. 
   8. Gli accordi d'impianto saranno  basati  sui  modelli  per  tali
accordi e prevederanno provvedimenti dettagliati che regolamenteranno
le  ispezioni  in  ciascun  impianto.  Gli  accordi-modello  dovranno
includere  disposizioni  che  tengano  conto   di   futuri   sviluppi
tecnologici e  saranno  considerati  ed  approvati  dalla  Conferenza
secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 
   9. Il Segretariato Tecnico puo'  conservare  in  ciascun  sito  un
contenitore sigillato per fotografie, carte ed altre informazioni cui
fare eventualmente riferimento nel corso di successive ispezioni. 
   B. ACCORDI PERMANENTI 
   10. Laddove applicabile, il Segretariato Tecnico avra' diritto  di
fare installare strumenti, sistemi  e  sigilli  per  un  monitoraggio
continuo, e di utilizzarli secondo le disposizioni  pertinenti  della
presente Convenzione e gli  accordi  d'installazione  tra  gli  Stati
Parte e l'Organizzazione. 
   11. Lo Stato Parte ispezionato, in conformita'  con  le  procedure
stabilite,  avra'  diritto   di   ispezionare   qualsiasi   strumento
utilizzato o installato dalla squadra ispettiva e farlo collaudare in
presenza dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato. La squadra
ispettiva avra' diritto di utilizzare gli strumenti installati  dallo
Stato Parte ispezionato e di effettuare essa stessa  il  monitoraggio
del processo tecnologico di distruzione delle armi  chimiche.  A  tal
fine, la squadra ispettiva avra' diritto di ispezionare gli strumenti
che intende utilizzare  per  verificare  la  distruzione  delle  armi
chimiche e di farli collaudare in sua presenza. 
   12. Lo Stato Parte ispezionato fornira' la necessaria preparazione
ed il necessario supporto  per  l'installazione  di  strumenti  e  di
sistemi di monitoraggio continuo. 
   13. Al fine  dell'attuazione  dei  paragrafi  11  e  12,  adeguate
procedure dettagliate saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza
secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i). 
   14. Lo Stato  parte  ispezionato  notifichera'  immediatamente  al
Segretariato Tecnico qualsiasi evento sopravvenuto o suscettibile  di
sopravvenire in un impianto dove sono installati degli  strumenti  di
monitoraggio, che puo' avere un impatto sul sistema di  monitoraggio.
lo Stato parte ispezionato coordinera' le successive  azioni  con  il
Segretariato Tecnico in vista di ripristinare  il  funzionamento  del
sistema di monitoraggio e di provvedimenti ad interim, se necessario,
il prima possibile. 
   15. La squadra d'ispezione verifichera' durante ciascuna ispezione
che il sistema di monitoraggio funzioni correttamente e che i sigilli
apposti non siano danneggiati.  Inoltre  potranno  essere  necessarie
visite  di  controllo  del  sistema  del  monitoraggio  in  modo   da
effettuare   ogni   necessaria   manutenzione   o   sostituzione   di
attrezzature, o per riadattare la portata del sistema di monitoraggio
a seconda delle necessita'. 
   16. Se il sistema di  monitoraggio  indica  qualche  anomalia,  il
Segretario  Tecnico  prendera'   immediatamente   provvedimenti   per
determinare se cio' e' dipeso da una difettosita' delle  attrezzature
o delle attivita' nell'impianto. Se, successivamente a questo  esame,
il problema rimane irrisolto, il  Segretariato  Tecnico  verifichera'
immediatamente la situazione anche, se  del  caso,  con  un'immediata
ispezione in loco o una vista  all'impianto.  Il  Segretario  Tecnico
fara' rapporto su qualunque problema,  immediatamente  dopo  che  sia
stato depistato, allo Stato ispezionato che gli  fornira'  assistenza
per risolverlo. 
   C. ATTIVITA' PRE-ISPEZIONI 
   17.Lo  Stato  Parte  ispezionato,  salvo  quanto  specificato   al
paragrafo 18, sara' notificato delle ispezioni con non meno di 24 ore
di anticipo dall'arrivo previsto della squadra d'ispezione  al  punto
di entrata. 
   18. Lo Stato Parte ispezionato sara'  notificato  delle  ispezioni
iniziali con non meno di 72 ore  di  anticipo  dall'ora  prevista  di
arrivo della squadra d'ispezione nel punto di entrata. 
   Parte IV (A) - Distruzione delle armi chimiche e verifica della 
loro distruzione in conformita' dell'articolo IV 
   A. DICHIARAZIONI 
   Armi chimiche 
   1. La dichiarazione di armi chimiche presentata da uno Stato parte
in conformita' con l'Articolo III, paragrafo  1,  paragrafo  1(a)(ii)
deve contenere le seguenti informazioni: 
   (a) quantita' globale di ciascun composto chimico dichiarato; 
   (b) ubicazione precisa di ogni impianto di stoccaggio  delle  armi
chimiche, indicata mediante: 
       (i) la sua denominazione; 
       (ii) dati geografici; 
       (iii) un diagramma preciso  del  sito,  con  una  cartina  dei
limiti di recinzione dell'impianto e l'ubicazione  di  silos/aree  di
stoccaggio all'interno dell'impianto; 
   (c) L'inventario dettagliato di ciascun impianto di stoccaggio  di
armi chimiche, che specifichi: 
       (i) I composti chimici definiti  come  armi  chimiche  secondo
l'articolo II; 
       (ii) munizioni e componenti non cariche, nonche' dispositivi e
materiali definiti come armi chimiche; 
       (iii) materiale specificamente concepito per essere utilizzato
direttamente in  connessione  con  l'utilizzazione  delle  munizioni,
componenti, dispositivi e materiali di cui al punto ii); 
       (iv) composti  chimici  specificamente  concepiti  per  essere
utilizzati in connessione diretta con l'utilizzazione  di  munizioni,
componenti, dispositivi o materiale di cui al punto ii). 
   2. Per la dichiarazione dei composti chimici di cui al paragrafo 1
(c) (i) e' previsto quanto segue: 
   (a) I composti chimici  sono  dichiarati  in  conformita'  con  le
tabelle figuranti nell'Annesso sui composti chimici; 
   (b)  trattandosi  di  un  composto  non  elencato  nelle   Tabelle
dell'Annesso  sui  composti  chimici,  dovranno  essere  fornite   le
informazioni necessarie per una  eventuale  iscrizione  del  composto
chimico  nella  Tabella  appropriata,  compresa  la  tossicita'   del
prodotto allo stato puro.  Trattandosi  di  un  precursore,  dovranno
essere indicate  la  tossicita'  e  la  natura  del  prodotto  finale
principale o dei prodotti finali principali; 
   (c) i composti chimici sono identificati con la loro denominazione
chimica, secondo la nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale
di chimica pura e applicata (UICPA), la loro formula  strutturale  ed
il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se  attribuito.
Per un precursore, devono essere indicate la tossicita e  l'identita'
del prodotto principale finale, o dei prodotti principali finali; 
   (d) Trattandosi di una miscela di due  o  piu'  prodotti  chimici,
ciascun prodotto chimico  sara'  identificato  e  la  percentuale  di
ciascuno sara' fornita, e la miscela sara' dichiarata nella categoria
del composto chimico  piu'  tossico.  Se  un  componente  di  un'arma
chimica binaria  consiste  nella  miscela  di  due  o  piu'  prodotti
chimici, ciascun composto chimico sara' identificato e sara' indicata
la percentuale di ciascuno; 
   (e) Le armi chimiche binarie sono dichiarate secondo  il  prodotto
finale pertinente,  nell'ambito  delle  categorie  di  armi  chimiche
specificate al paragrafo 16. Le informazioni  supplementari  seguenti
sono  fornite  per  ciascun  tipo  di  munizione/dispositivo  chimico
binario: 
       (i) denominazione chimica del prodotto finale tossico; 
       (ii)  composizione   chimica   e   quantitativo   di   ciascun
componente; 
       (iii) rapporto ponderato effettivo tra i componenti; 
       (iv) indicazione del componente come il componente-chiave; 
       (v) quantita' prevista del prodotto finale tossico,  calcolato
su una base stoechiometrica a partire dal componente chiave,  ponendo
un rendimento  del  100  per  cento.  Una  quantita'  dichiarata  (in
tonnellate) del componente chiave destinato ad  un  prodotto  tossico
specifico  e'  considerata  come  equivalente  alla   quantita'   (in
tonnellate di detto prodotto finale calcolata su una base 
stoechiometrica, ponendo un rendimento del 100% 
   (f) Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multiple, la
dichiarazione e' analoga a  quella  prevista  per  le  armi  chimiche
binarie; 
   (g) per ciascun composto chimico, deve essere dichiarato  il  tipo
di  stoccaggio  (munizioni,  componenti,  dispositivi,  materiali   o
contenitori  per  prodotti  alla  rinfusa).  Per  ciascun   tipo   di
stoccaggio, deve essere specificato quanto segue: 
       (i) tipo; 
       (ii) dimensioni o calibro; 
       (iii) numero degli elementi; 
       (iv) peso nominale della carica per elemento; 
   (h) per ciascun composto chimico deve essere  dichiarato  il  peso
totale attuale sul sito di stoccaggio; 
   (i) Inoltre, per i composti chimici  immagazzinati  alla  rinfusa,
deve essere dichiarata la percentuale del composto puro, se e' nota. 
   3. Per ciascun tipo di munizioni e di componenti non  cariche,  di
dispositivi o di materiale di cui al paragrafo  1  (c)  (ii),  devono
essere fornite le seguenti informazioni: 
       (a) numero degli elementi; 
       (b) volume nominale della carica per elemento; 
       (c) carica chimica prevista per questi elementi. 
   Dichiarazioni di armi chimiche presentate secondo l'Articolo  III,
paragrafo 1(a)(iii) 
   4. La dichiarazione  di  armi  chimiche  secondo  l'Articolo  III,
paragrafo 1(a)(iii), deve contenere tutte  le  informazioni  previste
nei paragrafi 1 a 3 precendenti. Lo Stato Parte sul cui territorio si
trovano le armi chimiche  deve  adottare,  di  concerto  con  l'altro
Stato, i provvedimenti necessari con l'altro Stato per garantire  che
le dichiarazioni siano effettuate. Se  lo  Stato  Parte  sul  di  cui
territorio le armi chimiche sono localizzate,  non  e'  in  grado  di
adempiere ai suoi obblighi in base al presente paragrafo, esso dovra'
darne spiegazioni. 
   Dichiarazioni di quantitativi trasferiti o ricevuti anteriormente 
   5. Uno Stato Parte che ha trasferito o ricevuto  armi  chimiche  a
partire dal 1 gennaio 1946 deve  dichiarare  questi  trasferimenti  o
quantitativi ricevuti secondo l'Articolo III,  paragrafo  1(a)(iv)  a
condizione che il  quantitativo  trasferito  o  ricevuto  superi  una
tonnellata annua per composto all'anno in contenitori e/o sotto forma
di  munizioni.  Tale  dichiarazione  sara'  effettuata   secondo   le
modalita'  d'inventario  specificate  ai  paragrafi  1  e   2.   Tale
dichiarazione deve altresi'  indicare  i  paesi  fornitori,  i  paesi
destinatari, e date dei trasferimenti o  di  ricevimento,  e  con  la
maggior precisione possibile,  l'ubicazione  attuale  degli  elementi
trasferiti. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili
per i trasferimenti effettuate e per i quantitativi ricevuti  durante
il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1946 ed il gennaio 1970, lo
Stato Parte dovra' fornire ogni informazione ancora in suo possesso e
dichiarare i motivi per i quali non puo' presentare una dichiarazione
completa. 
   Presentazione del piano di distruzione delle armi chimiche 
   6. Il piano generale di distruzione delle armi chimiche presentato
secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(v) fornisce  un  panorama  del
programma nazionale di distruzione delle armi  chimiche  dello  Stato
Parte, nonche' informazioni sugli sforzi  di  tale  Stato  Parte  per
conseguire gli obiettivi di distruzione stabiliti nella  Convenzione.
Il piano prevede: 
   (a) UN programma generale di distruzione, indicante i  tipi  e  le
quantita' approssimative di  armi  chimiche  da  distruggere  durante
ciascun  periodo  annuale  di  distruzione  in   ogni   impianto   di
distruzione esistente e, se  possibile,  per  ogni  installazione  di
distruzione di armi chimiche prevista; 
   (b) il numero degli  impianti  di  distruzione  di  armi  chimiche
esistenti o previste che saranno in funzione per tutto il periodo  di
distruzione; 
   (c) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche esistente
o previsto; 
       (i) denominazione e localizzazione; 
       (ii) tipi e  quantita'  approssimative  di  armi  chimiche  da
distruggere, nonche' il tipo (ad  esempio  agenti  nervini  o  agenti
vescicanti) e la quantita' approssimativa di carica chimica; 
   (d) I piani ed i programmi di  formazione  del  personale  per  il
funzionamento degli impianti di distruzione; 
   (e) norme nazionali in materia di sicurezza  e  di  emissioni  cui
devono conformarsi gli impianti di distruzione esistenti; 
   (f)  informazioni  sulla  elaborazione  di  nuovi  metodi  per  la
distruzione di armi  chimiche  e  per  il  miglioramento  dei  metodi
esistenti; 
   (g) stime dei costi di distruzione delle armi chimiche; 
   (h) ogni questione tale da avere un impatto negativo sul programma
di distruzione nazionale. 
   B. PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA E DI ALLESTIMENTO DEGLI IMPIANTI DI 
STOCCAGGIO 
   7.  Al  piu'  tardi  al  momento  della  presentazione  della  sua
dichiarazione  di  armi  chimiche,   uno   Stato   Parte   adotta   i
provvedimenti che ritiene opportuni per chiudere i suoi  impianti  di
stoccaggio, ed impedisce ogni suo spostamento delle armi chimiche  al
di fuori degli impianti, salvo ai fini della loro distruzione. 
   8. Lo Stato parte vigila  affinche'  le  armi  chimiche  nei  suoi
impianti di  stoccaggio  siano  configurate  in  modo  tale  che  sia
possibile accedervi agevolmente ai  fini  della  verifica  secondo  i
paragrafi 37 a 49. 
   9. Per tutto il tempo in cui  un  impianto  di  stoccaggio  rimane
chiuso ad ogni spostamento  di  armi  chimiche  fuori  dall'impianto,
salvo che per i fini di distruzione, lo Stato Parte puo'  proseguire,
nell'impianto, le attivita' di  manutenzione  corrente,  compresa  la
manutenzione corrente delle armi chimiche; i controlli di sicurezza e
le attivita' collegate alla sicurezza fisica; nonche' la preparazione
delle armi chimiche ai fini della loro distruzione. 
   10. Non fanno parte delle attivita'  di  manutenzione  delle  armi
chimiche: 
   (a) la sostituzione di agenti o di corpi di manutenzione; 
   (b) la modifica delle caratteristiche originali  delle  munizioni,
di loro parti o componenti. 
   11.  Tutte  le  attivita'  di  manutenzione   sono   soggette   al
monitoraggio del Segretariato Tecnico: 
   C. DISTRUZIONE 
   Principi e metodi di distruzione delle armi chimiche 
   12. Per "distruzione di armi chimiche" si intende un processo  con
il  quale  i   composti   chimici   sono   trasformati   in   maniera
essenzialmente irreversibile in una forma  che  non  si  presta  alla
produzione di armi chimiche e che rende, in maniera irreversibile, le
munizioni ed altri dispositivi inutilizzabili in quanto tali. 
   13. Ciascun  Stato  Parte  determina  come  distruggera'  le  armi
chimiche, fermo restando che i seguenti metodi  non  potranno  essere
utilizzati: riversamento in qualunque tipo di acque,  infossamento  o
combustione all'aria  aperta.  Le  armi  chimiche  saranno  distrutte
unicamente in  impianti  specificamente  designati  ed  appositamente
concepiti ed equipaggiati. 
   14. Ciascuno Stato Parte si accertera'  che  i  suoi  impianti  di
distruzione di armi chimiche siano costruiti e gestiti in maniera  da
garantire la distruzione delle armi chimiche, e che  il  processo  di
distruzione possa essere verificato conformemente  alle  disposizioni
della presente Convenzione. 
   Ordine di distruzione 
   15. L'ordine di distruzione delle armi chimiche  e'  basato  sugli
obblighi specificati nell'Articolo I e  negli  altri  Articoli  della
presente Convenzione,  in  particolare  gli  obblighi  relativi  alla
verifica sistematica in loco. Esso tiene conto  dell'interesse  degli
Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza  non  diminuita  nel
periodo di distruzione; di un rafforzamento della fiducia  all'inizio
della fase di distruzione; della graduale acquisizione di  esperienza
nel  corso  della  distruzione  delle  armi  chimiche,  nonche'   del
principio di fattibilita' a prescindere dalla composizione  effettiva
degli arsenali e dei metodi scelti  per  la  distruzione  delle  armi
chimiche. L'ordine di  distruzione  e'  basato  su  un  principio  di
livellamento. 
   16. Ai fini della distruzione, le armi chimiche dichiarate da ogni
Stato Parte saranno divise in tre categorie: 
   Categoria 1: Armi chimiche fabbricate con i composti chimici della
Tabella 1 e loro parti e componenti; 
   Categoria 2: Armi chimiche fabbricate con tutti gli altri composti
chimici e loro parti e componenti; 
   Categoria 3: Munizioni e  dispositivi  non  carichi,  e  materiale
specificamente  concepito  per  essere  utilizzato  direttamente   in
connessione con l'utilizzazione di armi chimiche. 
   17. Lo Stato Parte iniziera': 
   (a) la distruzione delle armi chimiche della categoria 1 non oltre
due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tali
armi e completera' tale distruzione non oltre 10 anni dopo  l'entrata
in vigore della presente Convenzione. Lo Stato Parte distruggera'  le
armi chimiche in conformita' con le seguenti scadenze di distruzione: 
       (i) Fase 1: Non oltre due anni dopo l'entrata in vigore  della
presente Convenzione, dovranno essere terminate le  prove  del  primo
impianto di distruzione. Almeno l'1 per  cento  delle  armi  chimiche
della Categoria 1 dovra' essere distrutto non  oltre  tre  anni  dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione; 
       (ii) Fase 2: Almeno il 20 per cento delle armi chimiche  della
categoria 1 dovra'  essere  distrutto  non  oltre  cinque  anni  dopo
l'entrata in vigore della convenzione; 
       (iii) Fase 3: Almeno il 45 per cento delle armi chimiche della
Categoria 1  dovra'  essere  distrutto  non  oltre  dieci  anni  dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione. 
       (i) Fase  4:  Tutti  i  composti  chimici  della  Categoria  1
dovranno essere distrutti non oltre dieci anni dopo l'entrata in 
vigore della presente 
       Convenzione. 
   (b) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 2 non oltre
un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei  suoi
confronti e completera' la distruzione non  oltre  cinque  anni  dopo
l'entrata in vigore della  presente  Convenzione.  Le  armi  chimiche
della Categoria 2 saranno distrutte con eguali incrementi annuali per
tutto il periodo di  distruzione.  Il  fattore  di  comparazione  per
queste armi e' il peso dei prodotti chimici della categoria 2; 
   (c) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 3 non oltre
un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti
armi e completera' la distruzione al  piu'  tardi  cinque  anni  dopo
l'entrata  in  vigore  della  Convenzione.  Le  armi  chimiche  della
Categoria 3 saranno  distrutte  gradualmente  con  eguali  incrementi
annuali,  per  tutto  il  periodo  di  distruzione.  Il  fattore   di
comparazione per munizioni e  dispositivi  non  carichi  e'  espresso
mediante il volume di carica nominale (m3), e, per il materiale,  dal
numero di elementi. 
   18. Per la distruzione delle armi chimiche binarie,  si  applicano
le seguenti disposizioni: 
   (a) Ai fini dell'ordine di distruzione,  la  quantita'  dichiarata
(in tonnellate) del componente  chiave  destinato  ad  uno  specifico
prodotto  tossico  finale  e'  considerata  come   equivalente   alla
quantita' (in tonnellate) di tale prodotto finale  tossico  calcolato
su una base stoechiometrica, nell'ipotesi di un rendimento del 100%; 
   (b)  l'esigenza  di  distruggere  una  determinata  quantita'  del
componente chiave comportera' quella  di  distruggere  una  quantita'
corrispondente dell'altro componente, calcolata in base  al  rapporto
di  peso  effettivo  tra  i  componenti  nel  tipo   considerato   di
munizioni/dispositivo chimico binario. 
   (c) Se la quantita' dichiarata dell'altro componente e'  superiore
a quella necessaria, in considerazione del rapporto di peso effettivo
tra i componenti, l'eccedenza sara' distrutta nel corso dei primi due
anni successivi all'inizio delle operazioni di distruzione; 
   (d) Alla fine di ogni anno di applicazione, lo  Stato  Parte  puo'
conservare   una   quantita'   dell'altro   componente    dichiarato,
determinata  sulla  base  del  rapporto  di  peso  effettivo  tra   i
componenti presenti nel  tipo  considerato  di  munizione/dispositivo
chimico binario. 
   19. Per quanto concerne le armi chimiche  a  componenti  multipli,
l'ordine di distruzione sara' analogo a quello previsto per  le  armi
chimiche binarie. 
   Modifiche delle scadenze intermedie di distruzione 
   20. Il  Consiglio  esecutivo  riesaminera'  i  piani  generali  di
distruzione  delle  armi  chimiche,  presentati  in  conformita'  con
l'Articolo III, paragrafo 1(a)(v), ed in conformita' con il paragrafo
6, tra l'altro, per valutare la  loro  conformita'  con  l'ordine  di
distruzione  stabilito  nei  paragrafi  da  15  a  19.  Il  Consiglio
esecutivo si consultera' con ogni Stato Parte il  cui  piano  non  e'
conforme, al fine di renderlo tale. 
   21. Qualora uno  Stato  Parte  ritenga,  a  causa  di  circostanze
eccezionali indipendenti dalla sua volonta', di non poter raggiungere
il livello di distruzione fissato per la Fase 1, la Fase 2 o la  Fase
3 dell'ordine di distruzione delle armi chimiche della  Categoria  1,
esso puo' proporre che tali livelli siano modificati. Questa proposta
dovra' essere fatta non oltre 120 giorni  dopo  l'entrata  in  vigore
della  presente  Convenzione  e  dovra'  contenere  una   spiegazione
dettagliata dei motivi per i quali e' presentata. 
   22. Ciascuno Stato Parte dovra' adottare tutti i provvedimenti per
garantire che le armi chimiche  della  Categoria  1  siano  distrutte
entro i termini di distruzione di cui al paragrafo 17(a), cosi'  come
modificati in conformita' con il paragrafo 21. Tuttavia, se uno Stato
Parte  ritiene  che  non  riuscira'  a  distruggere  la   percentuale
richiesta di armi chimiche della Categoria 1 entro il termine fissato
per una delle  fasi  di  distruzione  intermedie,  puo'  chiedere  al
Consiglio esecutivo di raccomandare alla Conferenza di concedere allo
Stato in questione una proroga del termine che detto Stato e'  tenuto
a rispettare. Tale richiesta deve essere effettuata almeno 180 giorni
prima dello scadere del termine di distruzione  intermedio  e  dovra'
contenere un esposto dettagliato dei motivi di tale richiesta nonche'
i piani che lo Stato Parte intende seguire al fine di essere in grado
di adempiere al suo obbligo di rispettare il  successivo  termine  di
distruzione. 
   23. Qualora una proroga venga accordata,  persiste  per  lo  Stato
Parte l'obbligo di conseguire il livello cumulativo  fissato  per  la
fase di distruzione successiva entro il termine stabilito per  questa
fase. Le proroghe concesse in conformita' con  la  presente  sezione,
non modificano in alcun modo l'obbligo in cui si trova lo Stato Parte
di  completare  la  distruzione  di  tutte  le  armi  chimiche  della
categoria 1 non oltre dieci  anni  dopo  l'entrata  in  vigore  della
presente Convenzione. 
   Proroga del termine ultimo per il completamento della distruzione 
   24. Qualora uno Stato Parte ritenga di  non  essere  in  grado  di
completare la distruzione di tutte le armi chimiche della categoria 1
non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, esso
puo' chiedere al Consiglio esecutivo una proroga del  termine  ultimo
di completamento  della  distruzione  di  tali  armi  chimiche.  Tale
richiesta dovra' essere effettuata non oltre nove anni dopo l'entrata
in vigore della presente Convenzione. 
   25. La richiesta dovra' contenere: 
       (a) la durata della proroga richiesta; 
       (b) un esposto dettagliato  delle  ragioni  per  le  quali  si
richiede una proroga; 
       (c)  Un  piano  di  distruzione  dettagliato  per  il  periodo
corrispondente alla proroga proposta e per il resto  del  periodo  di
distruzione iniziale di 10 anni. 
   26. La Conferenza, nella sua successiva  sessione,  adottera'  una
decisione in merito a tale richiesta, in  base  alla  raccomandazione
formulata dal Consiglio esecutivo. Qualunque proroga  sara'  concessa
per il minimo necessario, ed in ogni caso lo Stato Parte e' tenuto  a
terminare la distruzione di tutte le sue armi chimiche al massimo  15
anni  dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione.   Il
Consiglio esecutivo stabilisce le condizioni per la concessione della
proroga,  comprese  le  specifiche  misure   di   verifica   ritenute
necessarie, nonche'i provvedimenti specifici che lo Stato Parte  deve
prendere per risolvere i problemi nel suo programma di distruzione. I
costi della verifica durante il periodo di proroga saranno  ripartiti
in conformita' con il paragrafo 16 dell'articolo IV. 
   27. Se la proroga e' concessa, lo Stato Parte adottera' 
appropriate misure per rispettare tutte le scadenze successive 
   28. Lo Stato Parte continuera' a presentare piani  di  distruzione
annuali dettagliati in  conformita'  con  il  paragrafo  29,  nonche'
rapporti  annuali  sulla  distruzione  delle  armi   chimiche   della
Categoria 1 in conformita' con il paragrafo 36, fino a  quando  tutte
le armi chimiche della Categoria 1 non siano state distrutte. Inoltre
lo Stato Parte dovra' fare rapporto al Consiglio esecutivo sulle  sue
attivita' di distruzione ad intervalli di 90 giorni  al  massimo  per
tutto il periodo della proroga. Il Consiglio  Esecutivo  passera'  in
rassegna i progressi comppiuti per quanto concerne la distruzione  ed
adottera' le misure necessarie per avere la prova scritta  di  questi
progressi. Il Consiglio  esecutivo  fornisce  agli  Stati  Parte,  su
richiesta,  tutte  le  informazioni  relative   alle   attivita'   di
distruzione svolte durante il periodo di proroga. 
   Piani di distruzione annuali dettagliati 
   29.  I  piani  di  distruzione  annuali  dettagliati  che  saranno
presentati  al  Segretariato  tecnico  non  oltre  60  giorni   prima
dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformita'
con l'Articolo IV, paragrafo 7(a), dovranno specificare: 
   (a) la quantita' di ciascun tipo  specifico  di  arma  chimica  da
distruggere in ciascun impianto di distruzione e le date  alle  quali
la  distruzione  di  ciascun  tipo  di  armi  chimiche  deve   essere
terminata; 
   (b) per ciascun impianto di  distruzione  di  armi  chimiche,  uno
schema dettagliato del sito indicante ogni  modifica  apportata  agli
schemi precedentementi forniti; 
   (c) un programma dettagliato delle attivita' in  ciascun  impianto
di distruzione di armi chimiche per l'anno  successivo,  indicando  i
tempi  richiesti  per  la  progettazione,   la   costruzione   o   la
modificazione dell'impianto, la  sistemazione  ed  il  controllo  del
materiale, la formazione degli operatori, nonche'  le  operazioni  di
distruzione per ogni particolare tipo di armi chimiche,  specificando
i periodi di inattivita' previsti. 
   30. Lo Stato Parte fornisce informazioni  dettagliate  riguardo  a
ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche,  al  fine
di aiutare il Segretariato Tecnico ad elaborare procedure d'ispezione
preliminari da utilizzare nell'impianto. 
   31. Le informazioni dettagliate  su  ciascuno  degli  impianti  di
distruzione comportano i seguenti elementi: 
   (a) denominazione, indirizzo e ubicazione; 
   (b) schemi dettagliati e planimetrie dell'impianto; 
   (c) schemi della sistemazione dell'impianto, schemi di processi  e
schemi delle apparecchiature e delle tubature; 
   (d) descrizioni tecniche dettagliate del  materiale,  inclusi  gli
schemi di progettazione e le  specifiche  degli  strumenti  necessari
per: estrarre la carica chimica dalle munizioni,  dai  dispositivi  e
dai contenitori; immagazzinare  provvisoriamente  la  carica  chimica
estratta; distruggere l'agente chimico; e distruggere le munizioni, i
dispositivi ed i contenitori; 
   e)  descrizioni   tecniche   dettagliate   del   procedimento   di
distruzione, compreso il  tasso  di  scorrimento  del  materiale,  le
temperature  e  le  pressioni,   nonche'   il   rendimento   previsto
dell'operazione di distruzione; 
   (f) capacita' progettata di impianto per ciascun tipo specifico di
armi chimiche; 
   (g) descrizione dettagliata dei prodotti  per  la  distruzione,  e
metodi di eliminazione definitiva di tali prodotti; 
   (h)  descrizione  tecnica  dettagliata  delle  misure   volte   ad
agevolare le ispezioni effettuate  in  conformita'  con  la  presente
Convenzione; 
   (i)  descrizione  dettagliata  di  ogni  zona  di  immagazzinaggio
provvisorio nell'impianto di distruzione che sara' utilizzata per  il
passaggio delle  armi  chimiche  direttamente  nell'installazione  di
distruzione, compresi gli schemi del  sito  e  dell'impianto  nonche'
l'informazione  sulla  capacita'  di  stoccaggio  per  ciascun   tipo
specifico di arma chimica da distruggere nell'impianto; 
   (j) descrizione dettagliata delle misure sanitarie e di  sicurezza
in vigore nell'impianto; 
   (k) descrizione dettagliata dell'alloggio e dei locali  di  lavoro
per gli ispettori, 
   (l) misure suggerite per la verifica internazionale. 
   32. Lo Stato Parte fornisce per  ciascuno  dei  suoi  impianti  di
distruzione  di   armi   chimiche,   i   manuali   di   funzionamento
dell'impianto, i piani di sicurezza e  sanitari,  i  manuali  per  le
operazioni di laboratorio e per l'assicurazione ed  il  controllo  di
qualita'  di  laboratori  e  le  autorizzazioni  per   le   attivita'
potenzialmente inquinanti, salvo se questo materiale  e'  gia'  stato
fornito in precedenza. 
   33. Lo Stato Parte  notifichera'  sollecitamente  il  Segretariato
Tecnico di ogni sviluppo che potrebbe pregiudicare  le  attivita'  di
ispezione nei suoi impianti di distruzione. 
   34. I termini per la presentazione delle informazioni  specificate
nei  paragrafi  30  e  32,  saranno  esaminati  ed  approvati   dalla
Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 
   35. Dopo aver esaminato le informazioni  dettagliate  su  ciascuna
installazione di  distruzione  dello  Stato  Parte,  il  Segretariato
tecnico inizia,  se  del  caso,  consultazioni  con  lo  Stato  Parte
interessato al fine di accertarsi che gli impianti di distruzione  di
armi chimiche di  detto  Stato  sono  state  progettati  in  modo  da
effettuare  la  distruzione  delle  armi  chimiche,  consentire   una
pianificazione anticipata delle  misure  di  verifica  da  applicare,
accertare che l'attuazione delle misure di  verifica  e'  compatibile
con il buon funzionamento  degli  impianti  e  che  il  funzionamento
dell'impianto consente una adeguata verifica. 
   Rapporti annuali sulla distruzione 
   36.  Dovranno  essere  presentate  al  Segretariato   Tecnico   in
conformita' con l'Articolo IV, paragrafo 7(b), non  oltre  60  giorni
dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione,  informazioni
relative all'attuazione dei  piani  per  la  distruzione  delle  armi
chimiche,  che  specificheranno  i  quantitativi  effettivi  di  armi
chimiche distrutte durante l'anno precedente in ciascun  impianto  di
distruzione. Se del caso, dovranno essere indicate le ragioni per  le
quali gli obiettivi di distruzione non sono stati raggiunti. 
   D. VERIFICA 
   Verifica delle dichiarazioni di armi chimiche mediante una 
ispezione in loco 
   37. La verifica delle dichiarazioni di armi chimiche ha come scopo
di confermare  mediante  una  ispezione  in  loco  l'esattezza  delle
dichiarazioni pertinenti effettuate  in  conformita'  con  l'articolo
III. 
   38. Gli ispettori effettueranno tale verifica sollecitamente  dopo
che una dichiarazione  sia  stata  presentata.  In  particolare  essi
dovranno verificare la quantita' e la natura dei composti chimici, il
tipo ed il numero di munizioni, di dispositivi e di altro materiale. 
   39.  Gli  ispettori  utilizzeranno,  se  del   caso,   sigilli   e
contrassegni  regolamentari,  o   altre   procedure   convenute   per
inventariare gli stocks al fine di agevolare un  accurato  inventario
delle armi chimiche in ciascun impianto di stoccaggio. 
   40. Mano  a  mano  che  l'inventario  progredisce,  gli  ispettori
appongono i sigilli del tipo convenuto nella  misura  necessaria  per
indicare chiaramente l'eventuale rimozione di stock e per  assicurare
la chiusura dell'impianto di stoccaggio  durante  l'inventario.  Tali
sigilli saranno tolti dopo il completamento dell'inventario, salvo se
diversamente convenuto. 
   D. Verifica sistematica degli impianti di stoccaggio 
   41.  Lo  scopo  della  verifica  sistematica  degli  impianti   di
stoccaggio  dovra'  essere  di  vigilare  che  non  avvenga   nessuna
rimozione non individuata da tali impianti. 
   42. La verifica sistematica avra' inizio il prima  possibile  dopo
la presentazione della dichiarazione di armi chimiche  e  continuera'
fino a quando tutte  le  armi  chimiche  non  saranno  state  rimosse
dall'impianto  di  stoccaggio.  Tale   verifica   accompagnera',   in
conformita' con  l'accordo  d'impianto,  l'ispezione  in  loco  e  il
monitoraggio con strumentazione fissa. 
   43.  Quando  tutte  le  armi  chimiche   saranno   state   rimosse
dall'impianto di stoccaggio, il Segretariato Tecnico  confermera'  la
dichiarazione dello Stato Parte a tal fine. Dopo questa conferma,  il
Segretariato  tecnico   porra'   fine   alla   verifica   sistematica
dell'impianto di stoccaggio  ed  eliminera'  con  sollecitudine  ogni
strumento di monitoraggio installato dagli ispettori. 
   Ispezioni e visite 
   44. L'impianto di  stoccaggio  da  ispezionare  sara'  scelto  dal
Segretariato tecnico in modo tale che  non  sia  possibile  prevedere
esattamente quando esso deve essere  ispezionato.  Le  direttive  per
determinare la frequenza delle ispezioni sistematiche in loco saranno
elaborate  dal  Segretariato   Tecnico,   in   considerazione   delle
Raccomandazioni che saranno considerate ed approvate dalla Conferenza
secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (i). 
   45. Il Segretariato tecnico notifichera' allo Stato Parte  la  sua
decisione d'ispezionare o di visitare l'impianto di stoccaggio 48 ore
prima dell'arrivo previsto della  squadra  d'ispezione  nell'impianto
per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite
per  risolvere  problemi  urgenti,  questo  termine   potra'   essere
abbreviato. 
   46. Lo Stato Parte ispezionato  dovra'  effettuare  i  preparativi
necessari per l'arrivo degli ispettori e garantire il loro  sollecito
trasporto dal punto di entrata all'impianto di stoccaggio.  L'accordo
d'impianto specifichera' le misure amministrative per gli ispettori. 
   47.  All'arrivo  della  squadra   d'ispezione   nell'impianto   di
stoccaggio per provvedere all'ispezione, lo Stato  Parte  ispezionato
fornisce i seguenti dati sull'impianto: 
   (a) il  numero  degli  edifici  di  stoccaggio  e  dei  luoghi  di
stoccaggio; 
   (b) Per ciascun edificio e luogo  di  stoccaggio,  il  tipo  e  il
numero di identificazione o designazione con cui  e'  indicato  nello
schema del sito; 
   (c) Per ciascun edificio e luogo di stoccaggio  nell'impianto,  il
numero di elementi di ciascun tipo specifico di arma chimica, e,  per
i contenitori che non sono parti di munizioni binarie,  la  quantita'
effettiva di carica chimica in ogni contenitore. 
   48. Nel procedere ad un inventario,  entro  il  periodo  di  tempo
disponibile, gli ispettori hanno diritto: 
   (a) di utilizzare qualunque dei seguenti mezzi d'ispezione: 
       i)  inventario  di  tutte  le  armi   chimiche   immagazzinate
nell'impianto; 
       ii) inventariato di tutte le armi  chimiche  immagazzinate  in
determinati edifici  o  luoghi  dell'impianto,  a  discrezione  degli
ispettori; 
       iii) inventario di tutte le armi chimiche di uno o  piu'  tipi
specifici immagazzinati nell'impianto a discrezione degli ispettori; 
   b) di controllare tutti gli elementi  inventariati  riscontrandoli
con gli atti d'ufficio approvati. 
   49. In conformita' con gli accordi d'impianto, gli ispettori: 
   a) hanno liberatamente accesso a tutte le parti degli impianti  di
stoccaggio, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori  alla
rinfusa o altri contenitori. Nello svolgere la  loro  attivita',  gli
ispettori   dovranno   attenersi   ai   regolamenti   di    sicurezza
dell'impianto. Gli elementi da ispezionare  saranno  prescelti  dagli
ispettori; 
   b) hanno diritto, durante la prima ispezione e ad ogni  successiva
ispezione di  ogni  impianto  di  stoccaggio  di  armi  chimiche,  di
designare le  munizioni,  i  dispositivi  ed  i  contenitori  da  cui
prelevare campioni, ed apporre su  queste  munizioni,  dispositivi  e
contenitori  un  unico  cartellino  che  rivelerebbe  ogni  tentativo
effettuato per toglierlo o alterarlo. Un campione sara' prelevato  da
ogni elemento in tal modo etichettato in un impianto di stoccaggio di
armi chimiche o di un impianto di distruzione di  armi  chimiche  non
appena cio'  sara'  fattibile  da  un  punto  di  vista  pratico,  in
considerazione dei corrispondenti programmi di distruzione ed in ogni
caso prima che le operazioni di distruzione siano state terminate. 
   Verifica sistematica della distruzione delle armi chimiche 
   50. La verifica della distruzione  delle  armi  chimiche  ha  come
scopo: 
   (a) di confermare la natura e la quantita'  degli  stock  di  armi
chimiche da distruggere; 
   (b) di confermare che questi stocks sono stati distrutti. 
   51. Le operazioni di distruzione delle  armi  chimiche  effettuate
durante i 390 giorni successivi all'entrata in vigore della  presente
Convenzione  sono  regolamentate   da   provvedimenti   di   verifica
transitori. Tali provvedimenti di verifica, che comportano un accordo
d'impianto transitorio, disposizioni relative alla verifica  mediante
un'ispezione in loco ed un  monitoraggio  con  strumentazione  fissa,
nonche'  uno  scadenziario  per  l'applicazione  delle  misure,  sono
convenuti tra l'Organizzazione e lo  Stato  Parte  ispezionato.  Tali
provvedimenti saranno approvati dal Consiglio esecutivo non oltre  60
giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello
Stato Parte, in considerazione delle raccomandazioni del Segretariato
Tecnico basate su  una  valutazione  delle  informazioni  dettagliate
relative all'impianto fornite in conformita' con il paragrafo  31  ed
una visita all'impianto. Il  Consiglio  esecutivo,  nella  sua  prima
sessione, istituira' direttive per tali provvedimenti  transitori  di
verifica, basati su raccomandazioni da considerare e da approvare  da
parte della Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21  (i).  I
provvedimenti di verifica transitori hanno come scopo  di  garantire,
in tutto il periodo di transizione,  la  verifica  della  distruzione
delle armi chimiche secondo gli obiettivi enunciati al paragrafo 50 e
di evitare che siano intralciate  le  operazioni  di  distruzione  in
corso. 
   52. Le disposizioni dei  paragrafi  53  e  61  si  applicano  alle
operazioni di distruzione delle armi chimiche che avranno inizio  non
prima di 390 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. 
   53. Il Segretariato tecnico  stabilisce,  in  base  alla  presente
Convenzione,  informazioni  dettagliate  relative   all'impianto   di
distruzione e,  a  seconda  dei  casi,  all'esperienza  acquisita  in
precedenti  ispezioni,  un  progetto  di  piano   d'ispezione   delle
operazioni di distruzione  delle  armi  chimiche  in  ciascuno  degli
impianti di distruzione. Il piano sara' completato e presentato  allo
Stato Parte ispezionato per le sue osservazioni,  almeno  270  giorni
prima che le operazioni di distruzione abbiano  inizio  nell'impianto
ai  sensi  della  presente  Convenzione.  Ogni  divergenza   tra   il
Segretariato Tecnico e  lo  Stato  Parte  ispezionato  dovra'  essere
regolata per via  di  consultazioni.  Il  Consiglio  Esecutivo  sara'
investito di  ogni  questione  irrisolta  e  dovra'  prendere  misure
appropriate in vista di agevolare la completa ed intera  applicazione
della Convenzione. 
   54. Il Segretariato Tecnico effettuera'  una  visita  iniziale  in
ciascun impianto di distruzione di armi chimiche  dello  Stato  Parte
ispezionato almeno 240 giorni prima che le operazioni di  distruzione
abbiano inizio nell'impianto, ai sensi della presente Convenzione, ai
fini di una ricognizione dell'impianto e per valutare  la  pertinenza
del piano d'ispezione. 
   55. Trattandosi di un impianto esistente in cui le  operazioni  di
distruzione delle armi chimiche hanno gia' iniziato, lo  Stato  Parte
ispezionato non e' tenuto a decontaminarlo prima che il  Segretariato
tecnico proceda alla visita iniziale. La  visita  non  dura  piu'  di
cinque giorni e le persone  incaricate  di  effettuarla  non  saranno
superiori a 15. 
   56. Una volta stabiliti i  piani  di  verifica  dettagliati,  essi
saranno comunicati, accompagnati da una  appropriata  raccomandazione
del Segretariato  tecnico,  al  Consiglio  esecutivo  per  esame.  Il
Consiglio esaminera' i piani in vista di approvarli,  compatibilmente
con gli obiettivi della verifica e con gli obblighi  derivanti  dalla
presente Convenzione. Tale esame dovrebbe altresi' confermare  che  i
piani di verifica  della  distruzione  corrispondono  agli  obiettivi
della verifica e che sono  efficaci  e  realizzabili.  Esso  dovrebbe
essere completato almeno 180 giorni prima dell'inizio del periodo  di
distruzione. 
   57. Ciascun membro del  Consiglio  esecutivo  puo'  consultare  il
Segretariato tecnico a  proposito  di  ogni  problema  relativo  alla
pertinenza del piano di verifica.  Se  nessun  membro  del  Consiglio
esecutivo solleva obiezioni, il piano sara' eseguito. 
   58. Se vi  sono  difficolta',  il  Consiglio  esecutivo  iniziera'
consultazioni con lo Stato Parte  in  vista  di  risolverle.  Qualora
permangano  difficolta'  irrisolte,  esse   saranno   deferite   alla
Conferenza. 
   59. Per l'impianto di  distruzione  di  armi  chimiche,  l'accordo
dettagliato   specifica,   in   considerazione   delle    particolari
caratteristiche dell'impianto di distruzione e  delle  sue  modalita'
operative: 
   (a) dettagliate procedure d'ispezione in loco; 
   (b)  disposizioni  relative  alla  verifica  per   mezzo   di   un
monitoraggio continuo mediante strumenti in loco ed  in  presenza  di
ispettori. 
   60. Gli ispettori dovranno poter aver accesso a  ciascun  impianto
di distruzione di  armi  chimiche  almeno  60  giorni  prima  che  le
operazioni  di   distruzione   abbiano   inizio   nell'impianto,   in
conformita'  con  la  presente  Convenzione,   per   sorvegliare   la
sistemazione del materiale d'ispezione, ispezionare tale materiale  e
sottoporlo a prove di funzionamento, nonche' per effettuare un  esame
tecnico finale dell'impianto. Trattandosi di un impianto  in  cui  le
operazioni di distruzione delle armi chimiche  hanno  gia'  iniziato,
queste operazioni saranno interrotte ai  fini  della  sistemazione  e
delle prove del materiale d'ispezione; l'interruzione sara' del tempo
minimo necessario e al massimo 60 giorni. In base ai risultati  delle
prove e dell'esame, lo Stato Parte ed il Segretariato tecnico possono
convenire di completare  l'accordo  di  installazione  dettagliato  o
apportarvi modifiche. 
   61. Lo Stato Parte ispezionato  notifica  per  iscritto,  al  capo
della squadra di ispezione presso l'impianto di distruzione  di  armi
chimiche, il trasferimento di un quantitativo di armi chimiche da  un
impianto di stoccaggio di tali armi a destinazione di un impianto  di
distruzione,  almeno  quattro  ore  prima  del  trasferimento.  Nella
notifica e' specificata la denominazione dell'impianto di stoccaggio,
l'ora di partenza e  di  arrivo  prevista,  i  tipi  specifici  e  le
quantita'  di  armi  chimiche  trasportate,  indicando  se   elementi
contrassegnati con il cartellino  sono  stati  spostati,  nonche'  il
mezzo  di  trasporto.  Tale  notifica  puo'  includere  una  o   piu'
spedizioni.  Il  capo  della  squadra   d'ispezione   dovra'   essere
immediatamente notificato, per iscritto,  di  qualsiasi  modifica  di
questi dati. 
   Impianti di stoccaggio di armi chimiche situate negli impianti di 
distruzione delle armi chimiche 
   62. Gli ispettori si accertano  dell'arrivo  delle  armi  chimiche
nell'impianto  di  distruzione  e  del  loro  immagazzinaggio.   Essi
controllano  l'inventario  di  ciascun   invio   seguendo   procedure
convenute compatibili  con  i  regolamenti  di  sicurezza  in  vigore
nell'impianto, prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio. 
Essi  utilizzano,  se  opportuno,  sigilli,  contrassegni   o   altre
procedure convenute  di  controllo  degli  stock  per  facilitare  un
accurato inventario delle armi chimiche prima della loro distruzione. 
   63. Dal momento in cui  le  armi  chimiche  vengono  immagazzinate
negli  impianti  di  stoccaggio  situati  presso  gli   impianti   di
distruzione e per tutto il tempo in cui vi rimarranno, tali  impianti
di stoccaggio  saranno  soggetti  ad  una  verifica  sistematica,  in
conformita' ad accordi di impianto pertinenti. 
   64. Alla fine di una fase di  distruzione  attiva,  gli  ispettori
effettueranno   un   inventario   delle   armi    chimiche    rimosse
dall'installazione  di  stoccaggio   per   essere   distrutte.   Essi
verificheranno  l'esattezza  dell'inventario  delle   armi   chimiche
rimanenti, avvalendosi delle procedure di controllo  degli  inventari
di cui al paragrafo 62. 
   Misure di verifica sistematica in loco negli impianti di 
distruzione di armi chimiche 
   65. Gli ispettori hanno accesso, per svolgere le  loro  attivita',
agli impianti di distruzione di armi chimiche  ed  agli  impianti  di
stoccaggio di  armi  chimiche  ivi  situati  per  tutta  la  fase  di
distruzione attiva. 
   66. Al fine di accertarsi  che  nessuna  arma  chimica  sia  stata
sottratta e che il processo di distruzione e' stato  completato,  gli
ispettori hanno diritto, in ciascun impianto di distruzione  di  armi
chimiche, di verificare personalmente e tramite un  monitoraggio  con
strumentazione fissa in loco: 
   (a) la consegna delle armi chimiche presso l'impianto; 
   (b) la  zona  d'immagazzinaggio  temporaneo  delle  armi  chimiche
nonche'  il  tipo  specifico  e  la  quantita'   di   armi   chimiche
immagazzinate in tale zona; 
   (c)  il  tipo  specifico  e  la  quantita'  di  armi  chimiche  da
distruggere; 
   (d) il processo di distruzione; 
   (e) il prodotto finale della distruzione; 
   (f) l'asportazione delle parti metalliche; 
   (g) l'integrita' del processo di distruzione e  dell'impianto  nel
suo insieme. 
   67. Gli ispettori hanno  diritto  di  etichettare  ai  fini  della
campionatura, le munizioni, i dispositivi  o  i  contenitori  che  si
trovano nelle zone d'immagazzinaggio temporaneo degli impianti di 
distruzione di armi chimiche. 
   68.  I  dati  derivanti  dalla  gestione  corrente  dell'impianto,
debitamente   autenticati,   sono   utilizzati   per   le    esigenze
dell'ispezione nella misura in cui corrispondono a tali esigenze. 
   69. Dopo il completamento di ciascun periodo  di  distruzione,  il
Segretariato tecnico conferma la dichiarazione dello Stato Parte  che
riporta il completamento della distruzione della quantita'  designata
di armi chimiche. 
   70. Gli ispettori, in conformita' con gli accordi di impianto: 
   (a) hanno liberamente accesso a tutte le parti degli  impianti  di
distruzione e degli impianti  di  stoccaggio  di  armi  chimiche  ivi
situate, comprese le  munizioni,  i  dispositivi,  i  contenitori  di
stoccaggio  o  altri  contenitori  ivi  situati.  Gli   elementi   da
ispezionare sono scelti dagli ispettori secondo il piano di  verifica
accettato dallo Stato Parte ispezionato ed  approvato  dal  Consiglio
esecutivo; 
   (b) sorvegliato l'analisi sistematica in loco dei campioni durante
il processo di distruzione; 
   (c) ricevono, se necessario, campioni prelevati a  loro  richiesta
da ogni dispositivo, contenitore di stoccaggio ed  altri  contenitori
presso l'impianto di  distruzione  o  l'impianto  di  stoccaggio  ivi
contenuto. 
   Parte IV (B) - Armi chimiche obsolete e armi chimiche abbandonate 
   A. DISPOSIZIONI GENERALI 
   1. Le armi chimiche obsolete dovranno essere  distrutte  ai  sensi
della sezione B. 
   2. Le armi chimiche abbandonate, comprese quelle che corrispondono
anche alla definizione  dell'articolo  II,  paragrafo  5(b),  saranno
distrutte ai sensi della sezione C. 
   B. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE OBSOLETE 
   3. Lo Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche obsolete
cosi'  definite  all'Articolo  II,  paragrafo  5  (a)   fornisce   al
Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo  l'entrata  in  vigore
della  Convenzione  nei  suoi  confronti,   tutte   le   informazioni
pertinenti di cui dispone, indicando in particolar modo, nella misura
possibile, l'ubicazione, il tipo, la quantita' e lo stato attuale  di
conservazione di tali armi chimiche obsolete. 
   Trattandosi di armi chimiche obsolete come definite  nell'Articolo
II, paragrafo  5(b),  lo  Stato  Parte  presentera'  al  Segretariato
Tecnico una dichiarazione secondo l'Articolo III, paragrafo 1(b) (i),
comprese per quanto  possibile,  le  informazioni  specificate  nella
Parte IV(A), paragrafi 1 a 3, del presente Annesso. 
   4. Uno Stato  Parte  che  rinviene  armi  chimiche  obsolete  dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione  nei  suoi  confronti,
fornisce al  Segretariato  Tecnico  le  informazioni  specificate  al
paragrafo 3 non oltre 180 giorni dopo la scoperta delle armi chimiche
obsolete. 
   5. Il Segretariato Tecnico condurra' una  ispezione  iniziale,  ed
ogni ulteriore ispezione che potra' essere  necessaria,  al  fine  di
verificare le informazioni fornite in conformita' con i paragrafi 3 e
4 ed in particolare al  fine  di  determinare  se  le  armi  chimiche
corrispondono alla definizione  di  armi  chimiche  obsolete  secondo
l'articolo II, paragrafo 5. La Conferenza esamina ed approva  secondo
l'Articolo  VIII,  paragrafo  21(i)  le  direttive  da  seguire   per
determinare se le armi chimiche fabbricate tra il  1925  ed  il  1946
possono ancora essere utilizzate in quanto tali. 
   6. Lo Stato Parte trattera'  le  armi  chimiche  obsolete  che  il
Segretariato tecnico ha  confermato  corrispondere  alla  definizione
dell'Articolo  II,  paragrafo  5(a)  come   rifiuti   tossici.   Esso
informera' il Segretariato Tecnico dei provvedimenti  intrapresi  per
distruggere o  eliminare  in  ogni  altro  modo  tali  armi  chimiche
obsolete come rifiuti tossici, in conformita' con la sua legislazione
nazionale. 
   7. Fermo restando quanto disposto ai paragrafi 3  a  5,  lo  Stato
Parte  distruggera'  le  armi  chimiche  obsolete  per  le  quali  il
Segretariato tecnico ha stabilito che corrispondono alla  definizione
di cui nel Articolo II, paragrafo 5(b) in conformita' con  l'Articolo
IV e con la Parte IV(A) del presente Annesso.  Su  richiesta  di  uno
Stato Parte, il Consiglio esecutivo  puo',  tuttavia,  modificare  le
disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di  distruzione  di
tali vecchie armi chimiche obsolete qualora determini  che  cio'  non
costituisce un rischio per l'oggetto e  per  i  fini  della  presente
Convenzione. La richiesta dovra' contenere specifiche proposte per la
modifica  delle  scadenze  e  dell'ordine  di  distruzione,   nonche'
spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposte di modifica. 
   C. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE ABBANDONATE 
   8. Lo Stato Parte sul di cui territorio si trovano  armi  chimiche
abbandonate  (di  seguito  denominato  "Stato  Parte   territoriale")
fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo  l'entrata
in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni
pertinenti di cui dispone concernenti tali armi chimiche abbandonate. 
Tali informazioni dovranno includere,  nella  misura  del  possibile,
l'ubicazione, il tipo,  la  quantita'  e  le  condizioni  attuali  di
conservazione delle armi chimiche  abbandonate  nonche'  informazioni
sulle circostanze dell'abbandono. 
   9. Lo Stato  Parte  che  scopre  armi  chimiche  abbandonate  dopo
l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti fornisce  al
Segretariato Tecnico, non oltre 180 giorni  dopo  la  loro  scoperta,
tutte le informazioni pertinenti di cui  dispone  in  merito  a  tali
armi. Nella misura del possibile, indica in particolare l'ubicazione,
il tipo, la quantita' e le condizioni attuali di conservazione  delle
armi chimiche  abbandonate  nonche'  informazioni  sulle  circostanze
dell'abbandono. 
   10. Lo Stato Parte che ha abbandonato armi chimiche sul territorio
di  un  altro  Stato  Parte  (di  seguito  denominato  "Stato   Parte
abbandonante") fornisce al Segretariato Tecnico non oltre  30  giorni
dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti,  tutte
le informazioni pertinenti di cui  dispone  in  merito  a  tali  armi
chimiche abbandonate.  Nella  misura  del  possibile,  indichera'  in
particolare la localizzazione, il tipo, e la quantita' di queste armi
e  fornira'  precisioni  sulle  circostanze  dell'abbandono  e  sulle
condizioni di conservazioni delle armi chimiche abbandonate. 
   11. Il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale e ad
ogni ulteriore  ispezione  eventualmente  necessaria  per  verificare
l'esattezza di tutte le informazioni pertinenti che  gli  sono  state
fornite secondo i paragrafi da 8  a  10,  e  per  determinare  se  e'
necessaria la verifica sistematica prevista  ai  paragrafi  41  a  43
Quarta  Parte  (A)  del  presente  Annesso.  Se  del  caso,  verifica
l'origine delle  armi  chimiche  abbandonate  e  stabilisce  i  fatti
connessi con l'abbandono e l'identita' dello Stato abbandonante. 
   12. Il Segretariato Tecnico presenta il suo rapporto al  Consiglio
Esecutivo,  allo  Stato  Parte  territoriale  ed  allo  Stato   Parte
abbandonante  o  allo  Stato  Parte  dichiarato  dallo  Stato   Parte
territoriale o individuato dal  Segretariato  Tecnico  come  l'autore
dell'abbandono  delle  armi  chimiche.  Se  uno  degli  Stati   Parte
direttamente interessati non e' soddisfatto per  quanto  riguarda  il
rapporto, avra' diritto di dirimere la questione in  conformita'  con
le disposizioni della presente Convenzione o di deferire il  caso  al
Consiglio Esecutivo affinche' sia risolto rapidamente. 
   13. In applicazione dell'Articolo I, paragrafo 3, lo  Stato  Parte
territoriale avra' diritto di chiedere  allo  Stato  Parte  stabilito
autore dell'abbandono  secondo  i  paragrafi  8  a  12,  di  iniziare
consultazioni  per  la  cooperazione  alla  distruzione  delle   armi
chimiche abbandonate in cooperazione con lo Stato parte territoriale. 
Esso informera' immediatamente  il  Segretariato  Tecnico  della  sua
richiesta. 
   14. Le consultazioni tra lo Stato Parte territoriale  e  lo  Stato
parte abbandonante al fine di decidere di comune accordo un piano  di
distruzione,  avranno  inizio  non  oltre  30  giorni  dopo  che   il
Segretariato Tecnico e' stato informato della  richiesta  di  cui  al
paragrafo 13. Il piano di  distruzione  convenuto  congiuntamente  e'
trasmesso al Segretariato tecnico  non  oltre  180  giorni  dopo  che
quest'ultimo e' stato informato della richiesta di cui  al  paragrafo
13. Su richiesta dello Stato Parte abbandonante e dello  Stato  Parte
territoriale. Il consiglio esecutivo puo'  prorogare  il  termine  di
inoltro del piano di distruzione convenuto. 
   15.  Lo  Stato  Parte  abbandonante  fornisce  tutte  le   risorse
necessarie per la distruzione di armi chimiche abbandonate,  e  cioe'
mezzi finanziari e tecnici,  servizi  di  esperti,  installazioni  ed
altre risorse.  Lo  Stato  parte  territoriale  fornira'  un'adeguata
cooperazione. 
   16. Qualora non sia possibile individuare lo  Stato  parte  autore
dell'abbandono o qualora questo non sia uno  Stato  Parte,  lo  Stato
Parte territoriale puo'  chiedere,  per  la  distruzione  delle  armi
chimiche abbandonate, all'Organizzazione e ad altri  Stati  Parte  di
fornirgli assistenza a tal fine. 
   17. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8 a 16, l'Articolo
IV e la Parte IV (A) del presente Annesso si applicheranno anche alla
distruzione delle armi chimiche abbandonate. In caso di armi chimiche
abbandonate che  corrispondono  anche  alla  definizione  delle  armi
chimiche obsolete  di  cui  all'Articolo  II,  paragrafo  5  (b),  il
Consiglio Esecutivo, su richiesta  dello  Stato  Parte  territoriale,
individualmente  o  assieme  allo  Stato  Parte  abbandonante,   puo'
modificare  o  in  casi  eccezionali  sospendere  l'attuazione  delle
disposizioni relative alla distruzione, qualora  determini  che  cio'
non rappresenta  un  pericolo  per  gli  scopi  e  l'obiettivo  della
presente Convenzione. In caso di armi chimiche  abbandonate  che  non
corrispondono  alla  definizione   delle   armi   chimiche   obsolete
all'Articolo II, paragrafo 5 (b), il Consiglio Esecutivo, a richiesta
dello Stato parte territoriale, individualmente o assieme allo  Stato
Parte abbandonante puo', in circostanze  eccezionali,  modificare  le
disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di  distruzione  di
tali armi, qualora determini che cio' non costituisce un rischio  per
l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. Ogni richiesta  di
cui al presente paragrafo dovra' contenere  specifiche  proposte  per
l'adeguamento o  la  sospensione  delle  disposizioni  relative  alla
distruzione, nonche'  spiegazioni  dettagliate  dei  motivi  di  tale
proposte. 
   18. Gli Stati Parte possono  concludere  tra  di  loro  accordi  o
intese relativi alla distruzione delle armi chimiche abbandonate.  Il
Consiglio  esecutivo   puo',   su   richiesta   dello   Stato   Parte
territoriale,   individualmente   o   insieme   allo   Stato    Parte
abbandonante, decidere che determinate disposizioni di tali accordi o
intese prevalgano rispetto a quelle della presente  sezione,  qualora
ritenga che l'accordo o l'intesa garantiscono  la  distruzione  delle
armi chimiche abbandonate secondo il paragrafo 17. 
Parte V - Distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e 
verifica della loro distruzione secondo l'articolo V 
   A. DICHIARAZIONE 
   Dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche. 
   1. La dichiarazione di impianti di  produzione  di  armi  chimiche
presentata da uno  Stato  parte  secondo  l'Articolo  III,  paragrafo
1(c)(ii) conterra' per ciascun impianto le seguenti informazioni: 
   (a) la denominazione dell'impianto, i nomi dei proprietari  ed  il
nome delle societa' o imprese che lo gestiscono  a  decorrere  dal  1
gennaio 1946; 
   (b) l'ubicazione precisa dell'impianto, compreso il suo indirizzo,
il luogo del complesso, l'ubicazione  dell'impianto  nell'ambito  del
complesso, compreso l'edificio esatto ed il suo numero, se del caso; 
   (c)  la  dichiarazione  se  si  tratta  di  un  impianto  per   la
fabbricazione di composti chimici definiti come armi chimiche o se si 
tratta di un impianto per la carica di armi chimiche, o entrambe; 
   (d) la data di completamento della costruzione dell'impianto e dei
periodi   eventuali   di   trasformazioni   dell'impianto,   compresa
l'installazione  di  attrezzature  nuove  o  modificate,  che   hanno
modificato in maniera significativa le caratteristiche  del  processo
di produzione dell'impianto; 
   (e) Informazioni sui composti chimici definiti come armi chimiche,
prodotti nell'impianto; munizioni, dispositivi e contenitori caricati
nell'impianto, le date in cui le attivita' di produzione o di  carica
hanno iniziato e cessato; 
       (i)  Per  i  composti  chimici  definiti  come  armi  chimiche
prodotte nell'impianto, deve essere precisato il  tipo  specifico  di
ciascun composto prodotto, la sua denominazione  chimica  secondo  la
nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale di chimica  pura  e
applicata (UICPA), la sua  formula  strutturale,  il  suo  numero  di
registro del Chemical Abstracts Services se  attribuito,  nonche'  la
quantita' di ciascun composto chimico espresso mediante il  peso  del
composto chimico in tonnellate; 
       ii) per le munizioni, i dispositivi ed i contenitori  caricati
nell'impianto, le informazioni devono essere espresse in  termini  di
tipo specifico delle armi chimiche cariche e  di  peso  della  carica
chimica per unita'. 
   (f) capacita' di produzione dell'impianto di  produzione  di  armi
chimiche; 
       (i) Per  un  impianto  nel  quale  sono  state  prodotte  armi
chimiche, la capacita' di produzione sara' espressa  in  termini  del
quantitativo  annuo  di  potenziale  produzione  di  una  determinata
sostanza  sulla  base   del   procedimento   tecnico   effettivamente
utilizzato  nell'impianto,  o,   nel   caso   di   procedimenti   non
effettivamente avviati, che si prevedeva di utilizzare nell'impianto; 
       (ii) Per un impianto in cui sono state caricate armi chimiche,
la capacita' di produzione e' espressa in termini del quantitativo di
prodotto chimico che puo' essere utilizzato ogni  anno  nell'impianto
per caricare ogni specifico tipo di arma chimica. 
   (g) Per ciascun impianto di produzione di composti chimici che non
sia stato distrutto, una descrizione dell'impianto che includa: 
       (i) la planimetria del sito; 
       (ii) uno schema dei processi dell'impianto; 
       (iii)  l'inventario  degli  edifici  dell'impianto   e   delle
attrezzature specializzate contenute  nell'impianto  e  di  tutte  le
parti di ricambio per tali attrezzature; 
   (h) lo stato attuale dell'impianto, dichiarando: 
       (i) la data pio' recente  in  cui  sono  state  prodotte  armi
chimiche nell'impianto; 
       (ii)   Se   l'impianto   sia   stato   distrutto,    indicando
eventualmente data e modalita' della distruzione; 
       (iii) Se l'impianto sia stato utilizzato o  trasformato  prima
della data di entrata in vigore della Convenzione  in  vista  di  una
attivita' non connessa con la produzione di armi chimiche ed, in  tal
caso,  i  dati  sulle  modificazioni  effettuate,  la  data  in   cui
l'attivita' non connessa con le armi chimiche e' iniziata e la natura
di tale attivita' indicando, se del caso, il tipo di prodotto. 
   i) Specifica delle  misure  adottate  dallo  Stato  Parte  per  la
chiusura dell'impianto e descrizione  delle  misure  adottate  o  che
saranno adottate per disattivare l'impianto; 
   (j) descrizione dell'insieme delle attivita' correnti per l'ordine
e la sicurezza nell'impianto disattivato; 
   (k) una dichiarazione sulla eventuale riconversione  dell'impianto
per la distruzione di armi chimiche, e, se del caso le date  di  tale
riconversione. 
   Dichiarazioni  di  impianti  di  produzione   di   armi   chimiche
presentate in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iii) 
   2. La dichiarazione di impianti per la produzione di armi chimiche
presentata da uno Stato Parte  in  conformita'  con  l'Articolo  III,
paragrafo 1(c)(iii) deve contenere tutte le informazioni  specificate
nel paragrafo  1  precedente.  Lo  Stato  Parte  sul  cui  territorio
l'impianto  e'  ubicato  o  e'  stato  ubicato  a  responsabile   per
l'adozione di  comune  accordo  con  l'altro  Stato,  di  appropriati
provvedimenti per garantire che le dichiarazioni vengano  effettuate.
Se lo Stato Parte territoriale sul di cui territorio l'impianto e'  o
e' stato ubicato non e' in  grado  di  adempiere  a  questo  obbligo,
dovra' esporne le ragioni. 
   Dichiarazioni di trasferimenti e di materiale ricevuto 
precedentemente 
   1. Lo Stato Parte che ha trasferito o ricevuto attrezzature per la
produzione di armi chimiche dal 1 gennaio 1946 dovra' dichiarare tali
trasferimenti e quantitativi ricevuti in conformita'  con  l'Articolo
III, paragrafo 1(c)(iv) e con il paragrafo 5 sotto indicato.  Se  non
tutte  le   informazioni   specificate   sono   disponibili   per   i
trasferimenti ed i quantitativi ricevuti durante il periodo  compreso
tra il 1 gennaio 1946 ed il 1 gennaio 1970, lo Stato  parte  fornisce
qualsiasi informazione di cui sia  ancora  in  possesso  nonche'  una
spiegazione dei motivi per i quali non e' in grado di presentare  una
dichiarazione completa. 
   Al paragrafo 3,  per  "attrezzature  per  la  produzione  di  armi
chimiche" si intende: 
   (a) le attrezzature specializzate; 
   (b) le attrezzature per la produzione di materiale  specificamente
progettato  per  essere  utilizzato  in   diretta   connessione   con
l'utilizzazione di armi chimiche; 
   (c) le attrezzature progettate o utilizzate esclusivamente per  la
produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche. 
   5.  La  dichiarazione  deve  indicare,  per  quanto  riguarda   il
trasferimento ed il ricevimento di attrezzature per la produzione  di
armi chimiche: 
   (a) chi ha ricevuto/trasferito le attrezzature; 
   (b) la natura delle attrezzature; 
   (c) la data del trasferimento o del ricevimento; 
   (d) se le attrezzature sono  state  distrutte,  qualora  cio'  sia
noto; 
   (c) situazione attuale, qualora sia nota. 
   Presentazione di piani di distruzione generali 
   6. Lo Stato parte fornisce le seguenti  informazioni  per  ciascun
impianto di produzione di armi chimiche: 
   (a) Scadenzario previsto delle misure da adottare; e 
   (b) Metodi di distruzione 
   7. Per ciascun impianto di produzione di  armi  chimiche  che  uno
Stato  intende  convertire  temporaneamente   in   un   impianto   di
distruzione di armi chimiche, lo Stato  Parte  fornira'  le  seguenti
informazioni: 
   (a)  Scadenzario  previsto  della  conversione  in   impianto   di
distruzione; 
   (b) Prevista durata di utilizzazione dell'impianto  come  impianto
di distruzione; 
   (c) Descrizione del nuovo impianto; 
   (d) Metodo di distruzione del materiale speciale; 
   (e) scadenzario per la distruzione dell'impianto riconvertito dopo
essere stato utilizzato per la distruzione di armi chimiche; 
   (f) metodi di distruzione dell'impianto riconvertito. 
   Presentazione dei piani di distruzione annuali e dei rapporti 
annuali sulla distruzione 
   8. Lo Stato parte deve presentare un piano di distruzione  annuale
almeno  90  giorni  prima  dell'inizio   del   successivo   anno   di
distruzione. Questo piano contiene le seguenti informazioni: 
   (a) quantificazione della capacita' produttiva da distruggere; 
   (b) denominazione e ubicazione degli impianti dove  dovra'  essere
effettuata la distruzione; 
   (c) elenco degli edifici e delle attrezzature distrutti in ciascun
impianto; 
   (d) metodo di distruzione. 
   9. Lo Stato  parte  deve  presentare  un  rapporto  annuale  sulla
distruzione non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno di distruzione
trascorso. Questo piano contiene le seguenti informazioni: 
   (a) capacita' produttiva distrutta; 
   (b) denominazione e ubicazione degli impianti dove la  distruzione
e' stata effettuata; 
   (c) elenco degli edifici  e  delle  attrezzature  che  sono  stati
distrutti in ciascun impianto; 
   (d) metodi di distruzione 
   10. Trattandosi di un impianto  di  produzione  di  armi  chimiche
dichiarato secondo l'Articolo  III,  paragrafo  1(c)(iii),  lo  Stato
Parte sul di cui territorio l'impianto e' o lo e'  stato  localizzato
e' responsabile di adottare i provvedimenti  richiesti  affinche'  le
dichiarazioni specificate nei paragrafi 6 a 9 effettuate. Se lo Stato
Parte sul di cui territorio l'impianto e' o e' stato localizzato  non
puo' adempiere a tale obbligo, deve esporne le ragioni. 
   B. DISTRUZIONE 
   Principi generali per la distruzione di impianti di produzione di 
armi chimiche 
   11. Ciascun Stato Parte decide  riguardo  ai  metodi  che  intende
utilizzare per distruggere impianti di produzione  di  armi  chimiche
secondo i principi enunciati all'Articolo V e nella presente Parte. 
   Principi e metodi di chiusura di un impianto di produzione di armi 
chimiche 
   12. La chiusura di un impianto di produzione di armi  chimiche  ha
come scopo di disattivarlo. 
   13. Lo Stato parte adotta i provvedimenti di chiusura  autorizzati
tenendo  debitamente  conto  delle  particolari  caratteristiche   di
ciascun impianto. Tali misure includono, tra l'altro: 
   (a) il divieto di occupare gli edifici specializzati e gli edifici
di tipo  corrente  nell'ambito  dell'impianto,  salvo  per  attivita'
autorizzate; 
   (b) la disattivazione delle  attrezzature  direttamente  collegate
alla produzione di armi chimiche, in particolare le  attrezzature  di
comando degli equipaggiamenti ed i cavi elettrici; 
   (c) La disattivazione degli impianti e del materiale di protezione
destinato esclusivamente a garantire la sicurezza  del  funzionamento
dell'impianto di produzione di armi chimiche; 
   (d) il montaggio di paratoie piene e di altri dispositivi su tutte
le attrezzature utilizzate  per  la  sintesi,  la  separazione  o  la
purificazione dei composti definiti come armi chimiche,  al  fine  di
impedire che tali prodotti chimici vi siano  introdotti  o  ne  siano
estratti e che tale materiale, serbatoi di stoccaggio o strumenti per
caricare le armi chimiche siano riscaldati, raffreddati o  alimentati
in energia elettrica o di altra natura; 
   (e) chiusura  dell'accesso  all'impianto  di  produzione  di  armi
chimiche mediante  ferrovia,  strada,  nonche'  delle  altre  vie  di
accesso riservate al traffico pesante, salvo le vie necessarie per le
attivita' autorizzate. 
   14. Fintantoche' l'impianto di produzione di armi chimiche  rimane
chiuso, lo Stato Parte puo'  proseguire  nell'impianto  le  attivita'
connesse alla sicurezza fisica e materiale. 
   Manutenzione tecnica degli impianti di produzione di armi chimiche 
prima della loro distruzione 
   15. Lo Stato  parte  puo'  effettuare  attivita'  di  manutenzione
corrente negli impianti di  produzione  di  armi  chimiche  solo  per
ragioni di sicurezza, compresa l'ispezione  visiva,  la  manutenzione
preventiva e le riparazioni correnti. 
   16. Tutte le attivita' di manutenzione previste  sono  specificate
nei piani di distruzione generali  e  dettagliati.  Non  fanno  parte
delle attivita' di manutenzione: 
   (a) la sostituzione di qualsiasi attrezzatura parte dei processi; 
   (b) la  modificazione  delle  caratteristiche  delle  attrezzature
necessarie per i processi chimici; 
   (c) la produzione di composti chimici di qualsiasi tipo. 
   17.  Tutte  le  attivita'  di  manutenzione   sono   soggette   al
monitoraggio del Segretariato Tecnico. 
   Principi e metodi per la conversione temporanea degli impianti  di
produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi 
chimiche 
   18. Le misure relative alla conversione temporanea di impianti  di
produzione di armi  chimiche  in  impianti  di  distruzione  di  armi
chimiche  garantiscono  che  il  regime  adottato  per  gli  impianti
temporaneamente convertiti sia almeno altrettanto rigoroso del regime
adottato per quelli che non siano stati convertiti. 
   19. Gli impianti di produzione  di  armi  chimiche  convertiti  in
impianti di distruzione prima dell'entrata in vigore  della  Presente
Convenzione  sono  dichiarati  nella  categoria  degli  impianti   di
produzione di armi chimiche. 
   Essi saranno oggetto di una visita iniziale degli  ispettori,  che
dovranno confermare l'esattezza delle informazioni fornite riguardo a
questi  impianti.  Sara'  inoltre  necessario   verificare   che   la
conversione di tali impianti sia stata effettuata in maniera tale  da
renderli inutilizzabili come impianti di produzione di armi chimiche: 
tale misura rientra nel quadro delle misure previste per gli impianti
che devono essere  resi  inutilizzabili  non  oltre  90  giorni  dopo
l'entrata in vigore della Convenzione. 
   20. Lo Stato Parte che ha intenzione  di  convertire  impianti  di
produzione di armi chimiche presenta  al  Segretariato  tecnico,  non
oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della  presente  Convenzione
nei suoi confronti, o al  massimo  30  giorni  dopo  aver  deciso  di
procedere  a  tale  conversione  temporanea,  un  piano  generale  di
conversione degli impianti e presenta successivamente piani annuali. 
   21. Se lo Stato Parte deve convertire in impianto  di  distruzione
di armi chimiche un altro impianto di produzione di armi chimiche che
e' stato chiuso dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore
nei suoi confronti, esso ne informa il  Segretariato  Tecnico  almeno
150 giorni prima  della  conversione.  Il  Segretariato  Tecnico,  di
concerto  con  lo  Stato  Parte  si  accerta  che  vengano  presi   i
provvedimenti necessari affinche',  dopo  la  sua  conversione,  tale
impianto sia reso inutilizzabile come impianto di produzione di  armi
chimiche. 
   22. Un impianto convertito per la distruzione di armi chimiche non
dovra' pio' essere adatto a riprendere la produzione di armi chimiche
di quanto non lo sia un  impianto  che  e'  stato  chiuso  e  che  e'
soggetto a manutenzione. Per la riattivazione di tale impianto, sara'
necessario altrettanto tempo di quello richiesto per un  impianto  di
produzione di armi chimiche che e' stato chiuso e che e'  soggetto  a
manutenzione. 
   23. Gli impianti di produzione di armi chimiche convertiti saranno
distrutti non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore  della  presente
Convenzione. 
   24. Ogni misura adottata per  la  conversione  di  un  determinato
impianto di produzione di armi  chimiche  sara'  specifica  per  tale
impianto e dipendera' dalle sue caratteristiche proprie. 
   25. I provvedimenti adottati per la conversione di un impianto  di
produzione di armi chimiche in impianto di  distruzione  non  saranno
meno incisivi dei provvedimenti previsti per fare  in  modo  che  gli
altri impianti di produzione di armi  chimiche  siano  inutilizzabili
non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore  della  Convenzione  nei
confronti dello Stato Parte. 
   Principi e metodi connessi con la distruzione di un impianto di 
produzione di armi chimiche 
   26. Lo Stato  Parte  dovra'  distruggere  le  attrezzature  e  gli
edifici di cui alla definizione di impianto  di  produzione  di  armi
chimiche, come segue: 
   (a) Tutte le attrezzature specializzate e le attrezzature standard
saranno materialmente distrutte; 
   (b) tutti gli edifici specializzati e gli edifici standard saranno
materialmente distrutti. 
   27. Lo Stato Parte dovra' distruggere gli impianti  di  produzione
di armi chimiche non cariche e delle attrezzature per l'utilizzazione
di armi chimiche, come segue: 
   (a) Gli impianti utilizzati esclusivamente per  la  produzione  di
parti  non  chimiche  di  munizioni  chimiche   o   di   attrezzature
specificamente  designate  per  essere  utilizzate  direttamente   in
connessione  con  l'uso  di  armi  chimiche,  saranno  dichiarati   e
distrutti. Il processo di  distruzione  e  la  sua  verifica  saranno
condotti secondo le disposizioni dell'Articolo  V  e  della  presente
Parte dell'Annesso relative alle verifiche  sulla  distruzione  degli
impianti di produzione di armi chimiche; 
   (b) Tutte le attrezzature concepite  o  utilizzate  esclusivamente
per produrre parti non chimiche di munizioni chimiche dovranno essere
materialmente distrutte. Tali attrezzature che comprendono  stampi  e
matrici  specialmente  concepite  per  la  formazione  dei   metalli,
potranno essere trasportate in  un  luogo  particolare  per  la  loro
distruzione; 
   (c) Tutti gli edifici e le attrezzature  standard  utilizzate  per
tali attivita' di produzione  saranno  distrutti  o  trasformati  per
scopi non proibiti dalla presente Convenzione: la loro distruzione  o
conversione dovra' essere confermata,  se  dal  caso,  per  mezzo  di
consultazioni e d'ispezioni, come previsto all'articolo IX. 
   (d) le attivita' per scopi non proibiti dalla presente Convenzione
possono continuare durante la distruzione o la trasformazione. 
   Ordine di distruzione 
   28. L'ordine di distruzione degli impianti di produzione  di  armi
chimiche e' fondato sugli obblighi enunciati all'Articolo I  ed  agli
altri  articoli  della  presente  Convenzione,  in  particolare   gli
obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto
dell'interesse degli Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza
non diminuita nel periodo di  distruzione;  del  rafforzamento  della
fiducia  all'inizio  della  fase  di  distruzione;   della   graduale
acquisizione di esperienza nel corso della distruzione degli impianti
di  produzione  di  armi   chimiche,   nonche'   del   principio   di
applicabilita'  a  prescindere  dalle  caratteristiche  reali   degli
impianti e dei metodi adottati per la loro distruzione.  L'ordine  di
distruzione a' basato sul principio di livellamento. 
   29.  Per  ciascun  periodo  di   distruzione,   lo   Stato   Parte
determinera' quali sono gli impianti di armi chimiche da  distruggere
e procedera' alla distruzione in modo tale che alla fine  di  ciascun
periodo di distruzione, non ne rimanga pio' di quanto specificato  ai
paragrafi 30 e 31. Nulla vieta ad uno Stato Parte  di  distruggere  i
suoi impianti ad un ritmo pio' rapido. 
   30. Le seguenti disposizioni si  applicheranno  agli  impianti  di
produzione di armi chimiche che producono le sostanze chimiche di cui
alla Tabella 1: 
   (a) Lo Stato Parte intraprendera' la distruzione di tali  impianti
non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
Convenzione nei suoi confronti e la completera' non oltre dieci  anni
dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Per gli Stati che saranno
parte al momento dell'entrata in vigore del  Trattato,  tale  periodo
globale sara' diviso in tre distinti periodi  di  distruzione,  cioe'
2-5 anni, 6-8 anni, 9-10 anni. Per gli  Stati  che  diverranno  Parte
dopo l'entrata in vigore della presente  Convenzione,  i  periodi  di
distruzione saranno adattati, in considerazione dei  paragrafi  28  e
29. 
   (b) La capacita' di produzione sara' utilizzata  come  fattore  di
comparazione  per   questi   impianti.   Essa   sara'   espressa   in
tonnellate-agenti, in considerazione delle regole specificate per  le
armi chimiche binarie. 
   (c) Adeguati livelli di capacita'  di  produzione  determinate  di
comune accordo saranno stabiliti per la fine  dell'ottavo  anno  dopo
l'entrata in vigore della  presente  Convenzione.  Una  capacita'  di
produzione superiore al livello stabilito dovra' essere distrutta con
uguali incrementi durante i primi due periodi di distruzione. 
   (d) La necessita'  di  distruggere  una  determinata  parte  della
capacita' comporta quella  di  distruggere  ogni  altro  impianto  di
produzione di  armi  chimiche  che  ha  alimentato  l'impianto  della
Tabella 1, o che ha caricato munizioni o dispositivi con  i  prodotti
chimici della Tabella 1. 
   (e) Gli impianti di produzione di armi  chimiche  che  sono  stati
temporaneamente convertiti ai fini della distruzione di armi chimiche
continueranno ad essere sottoposti all'obbligo di  distruzione  della
loro capacita' stabilito dalle disposizioni del presente paragrafo. 
   31. Lo Stato Parte iniziera'  la  distruzione  degli  impianti  di
produzione di armi chimiche non previsti al paragrafo 30 non oltre un
anno dopo che la presente Convenzione sara'  entrata  in  vigore  nei
suoi confronti, e la completera' non oltre cinque anni dopo l'entrata
in vigore della presente Convenzione. 
   Piani di distruzione dettagliati 
   32. Almeno 180 giorni prima di intraprendere la distruzione di  un
impianto di produzione  di  armi  chimiche,  lo  Stato  Parte  dovra'
presentare  al  Segretariato  Tecnico  i  piani  dettagliati  per  la
distruzione dell'impianto, nei quali saranno enunciati in particolare
i provvedimenti che detto Stato Parte  prevede  di  adottare  per  la
verifica della distruzione ai sensi del paragrafo 33(i) indicando tra
l'altro: 
   (a) Il programma della permanenza degli ispettori nell'impianto da
distruggere; 
   (b) le procedure di verifica dei  provvedimenti  da  adottare  per
ciascun elemento dichiarato. 
   33. I piani dettagliati di  distruzione  di  ciascun  impianto  di
produzione comporteranno i seguenti elementi: 
   (a) programma dettagliato del processo di distruzione; 
   (b) tracciato dell'impianto; 
   (c) schema dei processi di produzione; 
   (d) inventario dettagliato delle attrezzature, degli edifici e  di
altri elementi da distruggere; 
   (e)  provvedimenti  da  adottare  per   ogni   elemento   indicato
nell'inventario; 
   (f) misure che si propone di adottare in vista della verifica; 
   (f) misure di ordine pubblico/sicurezza da  applicare  durante  la
distruzione dell'impianto; 
   (h) condizioni di lavoro e di mantenimento per gli ispettori. 
   34.   Lo   Stato   Parte   che   ha   intenzione   di   convertire
provvisoriamente un  impianto  di  produzione  di  armi  chimiche  in
impianto di distruzione di armi chimiche, ne informa il  Segretariato
Tecnico almeno 150 giorni prima di intraprendere  ogni  attivita'  di
trasformazione. Questa notifica dovra': 
   (a)  specificare  la  denominazione,  l'indirizzo  e  l'ubicazione
dell'impianto; 
   (b) fornire un diagramma del sito indicante tutte le  strutture  e
le  aree  implicate  nella  distruzione  delle   armi   chimiche   ed
individuare tutte le strutture dell'impianto di  produzione  di  armi
chimiche che dovranno essere provvisoriamente trasformate; 
   (c) specificare i tipi di armi chimiche ed il tipo e quantita'  di
carica chimica da distruggere; 
   (d) specificare il metodo di distruzione; 
   (e) fornire uno schema dei processi di produzione indicante  quali
parti del processo di produzione e delle  attrezzature  specializzate
saranno trasformate ai fini della distruzione delle armi chimiche; 
   (f) specificare i sigilli ed il materiale d'ispezione che  rischia
di essere danneggiato, se del caso; 
   (g) fornire uno scadenzario con i termini previsti per:  i  lavori
di progettazione,  la  trasformazione  temporanea  dell'impianto,  la
sistemazione delle attrezzature, il controllo delle attrezzature,  le
operazioni di distruzione e la chiusura. 
   35. Per quanto riguarda la distruzione di un impianto che e' stato
temporaneamente  trasformato  ai  fini  della  distruzione  di   armi
chimiche, devono essere fornite informazioni  in  conformita'  con  i
paragrafi 32 e 33. 
   Esame dei piani dettagliati 
   36. Sulla base del piano dettagliato di  distruzione  dello  Stato
Parte e delle misure di verifica che detto Stato Parte si propone  di
adottare, nonche' sull'esperienza acquisita in precedenti  ispezioni,
il  Segretariato  Tecnico  preparera'  un  piano  per  verificare  la
distruzione dell'impianto, in  stretta  consultazione  con  lo  Stato
Parte. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo  Stato  Parte
riguardo ai provvedimenti da adottare dovra' essere risolta  mediante
consultazioni. Ogni questione irrisolta sara' deferita  al  Consiglio
Esecutivo per un'azione appropriata in vista di  agevolare  la  piena
attuazione della presente Convenzione. 
   37. Al fine di garantire che le  disposizioni  dell'Articolo  V  e
della  presente  Parte  siano  applicate  pienamente,  i   piani   di
distruzione  e  di  verifica  saranno  concordati  tra  il  Consiglio
Esecutivo e lo Stato Parte Questo  accordo  dovra'  essere  raggiunto
almeno 60 giorni prima dell' inizio previsto della distruzione. 
   38. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo potra' consultarsi  con
il   Segretariato   Tecnico   su   qualsiasi    questione    relativa
all'adeguatezza del piano combinato di distruzione e di verifica.  Se
non vi sono  obiezioni  da  parte  di  nessun  membro  del  Consiglio
esecutivo, il piano sara' attuato. 
   39. In caso di difficolta', il consiglio Esecutivo si  consultera'
con lo Stato Parte  ai  fine  di  risolverle.  Eventuali  difficolta'
irrisolte saranno deferite alla  Conferenza.  La  soluzione  di  ogni
controversia  relativa  a  metodi  di  distruzione   non   ritardera'
l'attuazione di altre  parti  del  piano  di  distruzione  che  siano
accettabili. 
   40. Se un accordo non e' raggiunto con il consiglio  Esecutivo  su
alcuni aspetti della verifica, o se il piano  di  verifica  approvato
non  puo'  essere  attuato,  la  verifica  della  distruzione   sara'
garantita  da  un  monitoraggio  continuo  per  mezzo  di   strumenti
installati in loco ed in presenza di ispettori. 
   41. La distruzione e la verifica si svolgeranno in conformita' con
il piano approvato. La verifica non dovra' indebitamente  intralciare
il processo di distruzione e dovra' essere effettuata  alla  presenza
in loco di ispettori giunti per assistere alla distruzione. 
   42. Se le  misure  di  verifica  o  di  distruzione  previste  non
venissero adottate come previsto, tutti gli Stati  Parte  ne  saranno
informati. 
   C. VERIFICA 
   Verifica delle dichiarazione di impianti di produzione di armi 
chimiche mediante ispezione in loco 
   43. Il Segretariato Tecnico procedera' ad una ispezione di ciascun
impianto di produzione di armi chimiche in un periodo compreso tra il
novantesimo ed il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore  della
Convenzione nei confronti dello Stato Parte. 
   44. L'ispezione iniziale ha come scopo: 
   (a) di confermare che la produzione di armi chimiche sia cessata e
che l'impianto sia stato disattivato, in conformita' con la  presente
Convenzione; 
   (b) di consentire al Segretariato Tecnico di  prendere  conoscenza
dei provvedimenti che sono stati presi per porre fine alla produzione
di armi chimiche nell'impianto; 
   (c) di consentire agli ispettori di apporre sigilli temporanei; 
   (d) di consentire agli ispettori di confermare l'inventario  degli
edifici e del materiale specializzato; 
   (e) di ottenere le  informazioni  necessarie  per  pianificare  le
attivita' di ispezione nell'impianto, in particolare facendo  uso  di
sigilli anti-frode e  di  altri  dispositivi  convenuti  che  saranno
utilizzati in conformita' con l'accordo d'impianto dettagliato; 
   (f) di procedere a discussioni preliminari riguardo ad un  accordo
sulle procedure d'ispezione all'impianto. 
   45. Gli ispettori utilizzeranno,  a  seconda  dei  casi,  sigilli,
contrassegni o altre procedure di controllo approvate  per  agevolare
un accurato  inventario  degli  elementi  dichiarati  presso  ciascun
impianto di produzione di armi chimiche. 
   46. Gli ispettori  installeranno  tali  dispositivi  convenuti  se
sara' necessario indicare se vi e' stata una ripresa della produzione
di armi chimiche o se un elemento dichiarato e' stato  rimosso.  Essi
faranno uso della  necessaria  precauzione  per  non  intralciare  le
attivita' di chiusura  svolte  dallo  Stato  Parte  ispezionato.  Gli
ispettori potranno  ritornare  sul  posto  per  la  manutenzione  dei
dispositivi e per verificarne l'integrita'. 
   47. Se, sulla base dell'ispezione iniziale, il Direttore  Generale
ritiene che siano necessarie  misure  supplementari  per  disattivare
l'impianto in conformita' alla  presente  Convenzione,  il  Direttore
Generale puo' chiedere non oltre 135 giorni dopo l'entrata in  vigore
della Convenzione nei confronti di uno Stato Parte, che  tali  misure
siano attuate dallo Stato Parte ispezionato non oltre 180 giorni dopo
che la Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di detto  Stato
Parte. Tale Stato puo' soddisfare questa richiesta qualora lo ritenga
opportuno. Se non soddisfa la richiesta, lo Stato  Parte  ispezionato
ed il Direttore Generale si consulteranno al  fine  di  risolvere  la
questione. 
   Verifica sistematica degli impianti di produzione di armi chimiche 
e cessazione dello loro attivita' 
   48. La finalita' della verifica  sistematica  di  un  impianto  di
produzione di armi chimiche  sara'  quella  di  assicurare  che  ogni
eventuale ripresa di produzione di armi chimiche o  di  rimozione  di
elementi dichiarati venga rilevata presso tale impianto. 
   49. L'accordo dettagliato d'installazione, per ciascun impianto di
produzione di armi chimiche, specifichera': 
   (a)  Dettagliate  procedure  d'ispezione  in  loco   che   possono
comportare: 
       (i) Esami visivi; 
       (ii)  Controllo  e  manutenzione  dei  sigilli  e   di   altri
dispositivi convenuti; 
       (iii) Prelievo e analisi di campioni; 
   (b) Procedure per l'uso di sigilli anti-frode ed altri dispositivi
convenuti al fine di prevenire una  riattivazione  dell'impianto  non
rilevata, in grado di precisare: 
       (i)  Il   tipo,   l'ubicazione,   ed   i   provvedimenti   per
l'installazione; 
       (ii) La manutenzione di tali sigilli ed attrezzature; 
   (c) altre misure convenute. 
   50. I sigilli o altro materiale previsto in un accordo dettagliato
sulle misure d'ispezione per tale  impianto,  saranno  sistemati  non
oltre 240 giorni dopo l'entrata in vigore della presente  Convenzione
nei confronti di uno Stato Parte. Gli ispettori  sono  autorizzati  a
visitare  ciascun  impianto  di  produzione  di  armi  chimiche   per
installare tali sigilli o dispositivi. 
   51. Nel corso di ogni anno civile, il Segretariato  Tecnico  sara'
autorizzato a svolgere fino a quattro ispezioni in  ciascun  impianto
di produzione di armi chimiche. 
   52.  Il  Direttore  Generale   notifichera'   allo   Stato   Parte
ispezionato la sua decisione di condurre una ispezione o  una  visita
ad  un  impianto  di  produzione  di  armi  chimiche  48  ore   prima
dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione presso l'impianto  per
ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per
risolvere problemi urgenti, tale termine puo' essere  abbreviato.  Il
Direttore generale specifichera'  lo  scopo  dell'ispezione  o  della
visita. 
   53. In conformita'  con  gli  accordi  d'impianto,  gli  ispettori
avranno accesso a tutte le parti degli impianti di produzione di armi
chimiche. Saranno scelti dagli ispettori gli elementi da  ispezionare
che compaiono sull'inventario dichiarato. 
   54.  Le  direttive  per  determinare  la  frequenza  di  ispezioni
sistematiche in loco saranno esaminate e approvate  dalla  Conferenza
secondo l'Articolo VIII paragrafo 21 (i). Il particolare impianto  di
produzione da ispezionare sara' scelto dal  Segretariato  Tecnico  in
maniera tale che  non  sia  possibile  prevedere  esattamente  quando
dovra' essere ispezionato. 
   Verifica della distruzione di impianti di produzione di armi 
chimiche 
   55. La finalita'  della  verifica  sistematica  della  distruzione
degli impianti di produzione di armi chimiche sara' di confermare che
l'impianto sia  stato  distrutto  in  conformita'  con  gli  obblighi
previsti dalla presente Convenzione, e che ciascun elemento figurante
sull'inventario dichiarato venga  distrutto  secondo  il  dettagliato
convenuto di distruzione. 
   56.  Quando  tutti  gli  elementi  dell'inventario   siano   stati
distrutti, il Segretariato Tecnico confermera'  la  dichiarazione  in
tal  senso  dello  Stato  Parte.  A  seguito  di  tale  conferma   il
Segretariato Tecnico terminera' la verifica sistematica dell'impianto
di produzione di armi chimiche e rimuovera'  senza  indugio  tutti  i
dispositivi e tutti gli strumenti di  monitoraggio  installati  dagli
ispettori. 
   57.  Dopo  questa  conferma.   lo   Stato   Parte   emettera'   la
dichiarazione in base alla quale l'impianto e' stato distrutto. 
   Verifica della conversione temporanea di un impianto di produzione
di armi chimiche ad impianto di distruzione di armi chimiche. 
   58. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto  la  notifica  iniziale
dell'intenzione  di  convertire  temporaneamente   un   impianto   di
produzione, gli ispettori avranno il diritto di  visitare  l'impianto
per prendere conoscenza della progettata conversione temporanea e per
esaminare le varie misure d'ispezione che saranno  richieste  durante
la conversione. 
   59. Non oltre  60  giorni  dopo  questa  visita,  il  Segretariato
Tecnico  e  lo  Stato  Parte  ispezionato  concluderanno  un  accordo
transitorio contenente misure d'ispezione supplementari  da  adottare
durante   lavori   di   conversione   temporanea.   Questo    accordo
specifichera' le procedure d'ispezione, compreso l'uso di sigilli, le
attrezzature di monitoraggio e le ispezioni,  che  comproveranno  che
nessuna produzione di armi chimiche possa avvenire durante  i  lavori
di conversione. Questo accordo restera' in vigore  dall'inizio  delle
attivita' di conversione temporanea fino all'inizio delle  operazioni
di distruzione di armi chimiche nell'impianto. 
   60. Lo Stato Parte ispezionato non  asportera',  ne'  trasformera'
alcuna parte dell'impianto ne' modifichera'  alcun  sigillo  o  altro
dispositivo  d'ispezione  convenuto  che  sia  stato  installato   in
conformita'  alla   presente   Convenzione   fintantoche'   l'accordo
transitorio non sia stato concluso. 
   61. Dal momento in cui le operazioni di distruzione  hanno  inizio
nell'impianto, quest'ultimo e' soggetto alle disposizioni della Parte
IV (A) del  presente  Annesso  che  si  applicano  agli  impianti  di
produzione  di  armi  chimiche.  Le  soluzioni  relative  al  periodo
precedente all'entrata in funzione dell'impianto  a  tal  fine,  sono
regolamentate dall'accordo transitorio. 
   62. Durante le operazioni  di  distruzione,  gli  ispettori  hanno
accesso a tutte le parti degli impianti di produzione temporaneamente
trasformati, compresi quelli  che  non  sono  direttamente  implicati
nella distruzione di armi chimiche. 
   63. Prima che i lavori abbiano inizio nell'impianto in vista della
sua  conversione  temporanea  ai  fini  della  distruzione  di   armi
chimiche, e dopo che l'impianto  abbia  cessato  di  funzionare  come
impianto per la distruzione di armi chimiche,  detto  impianto  sara'
soggetto alle disposizioni  della  presente  Parte  applicabili  agli
impianti di produzione di armi chimiche. 
   D. CONVERSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE A 
SCOPI NON PROIBITI DALLA CONVENZIONE 
   Procedure per la domanda di conversione 
   64. Una richiesta di utilizzazione di un impianto di produzione di
armi chimiche a scopi non proibiti dalla  presente  Convenzione  puo'
essere fatta per ogni impianto che uno Stato Parte  utilizzi  gia'  a
tali fini prima dell'entrata in vigore  della  Convenzione  nei  suoi
confronti, o che abbia intenzione di utilizzare a tali fini. 
   65. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche gia'
utilizzato a  scopi  non  proibiti  dalla  presente  Convenzione  nel
momento in cui questa entra in vigore dello Stato Parte, la richiesta
e'  presentata  al  Direttore  Generale  non  oltre  30  giorni  dopo
l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di  detto  Stato.
La  richiesta  dovra'  contenere,  oltre  ai   dati   presentati   in
conformita' con il paragrafo 1 (h) (iii) le seguenti informazioni: 
   (a) Una motivazione dettagliata della richiesta; 
   (b) Un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi: 
 
       (i)  la  natura  dell'attivita'   che   deve   essere   svolta
nell'impianto; 
       (ii) se l'attivita'  pianificata  include  la  produzione,  la
lavorazione o il consumo di prodotti  chimici:  la  denominazione  di
ciascuno  dei   prodotti   chimici,   il   diagramma   dei   processi
dell'impianto e delle quantita' che si prevede di produrre,  trattare
o consumare annualmente; 
       (iii) quali edifici o strutture si  prevede  di  utilizzare  e
quali modifiche sono proposte, se del caso; 
       (iv) quali edifici o  strutture  sono  state  distrutte  o  si
prevede di distruggere ed i piani di distruzione; 
       (v) quali attrezzature saranno utilizzate nell'impianto; 
       (vi) quali attrezzature sono state  asportate  e  distrutte  e
quali attrezzature si prevede di asportare e distruggere,  nonche'  i
piani per la loro distruzione; 
       (vii) il programma previsto di conversione, se del caso; 
       (viii) la natura dell'attivita' di ogni altro impianto gestiti 
in loco; e 
   (c) Una spiegazione dettagliata del modo in  cui  i  provvedimenti
adottati al capoverso (b) ed ogni altro provvedimento proposto  dallo
Stato  Parte   potranno   effettivamente   prevenire   che   vi   sia
nell'impianto  una  capacita'  potenziale  di  produzione   di   armi
chimiche. 
   66. Qualora si  tratti  di  un  impianto  di  produzione  di  armi
chimiche che, sino al momento dell'entrata in vigore  della  presente
convenzione nei  confronti  dello  Stato  Parte,  non  e'  mai  stato
utilizzato a  scopi  non  proibiti  dalla  presente  Convenzione,  la
domanda e' presentata entro 30 giorni dal momento  in  cui  e'  stata
presa la decisione di convertire l'impianto e in ogni caso non  oltre
quattro anni dopo  che  la  Convenzione  e'  entrata  in  vigore  nei
confronti di detto Stato Parte . La domanda contiene: 
   a) una giustificazione dettagliata della  richiesta,  compreso  un
esposto dei motivi economici; 
   b) un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi: 
       (i)  la  natura  delle  attivita'  che  devono  essere  svolte
nell'impianto; 
       (ii) se l'attivita'  pianificata  include  la  produzione,  la
lavorazione  o  il  consumo  di  prodotti  chimici:  diagramma  delle
operazioni  dell'impianto  e  delle  quantita'  che  si  prevede   di
produrre, lavorare o consumare annualmente; 
       (iii) quali edifici o strutture si prevede di conservare e, se
del caso, quali modifiche sono proposte; 
       (iv) quali edifici o  strutture  sono  stati  distrutti  o  si
prevede di distruggere e piani di distruzione; 
       (v)   quali   equipaggiamenti   si   propone   di   utilizzare
nell'impianto; 
       (vi) quali  equipaggiamenti  si  propone  di  asportare  e  di
distruggere e piani di distruzione; 
       (vii) il programma previsto di conversione; 
       (viii) natura dell'attivita' di ogni  altro  impianto  gestito
nel sito; 
   c) una spiegazione dettagliata del modo con  cui  i  provvedimenti
adottati al capoverso b) ed ogni altro provvedimento  proposto  dallo
Stato Parte impediscono effettivamente che vi sia  nell'impianto  una
capacita' potenziale di produzione di armi chimiche. 
   67. Lo Stato Parte puo' proporre  nella  sua  domanda  ogni  altra
misura che ritiene idonea ad instaurare fiducia. 
   Attivita' autorizzate in attesa di una decisione 
   68. In attesa delle decisioni della Conferenza,  uno  Stato  Parte
puo' continuare ad utilizzare a scopi  non  proibiti  dalla  presente
Convenzione  un  impianto  che  era  stato  utilizzato  a  tali  fini
anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  Convenzione  nei  suoi
confronti, a patto che lo Stato Parte certifichi nella sua  richiesta
che   nessuna   attrezzatura   specializzata   e   nessun    edificio
specializzato sono utilizzati, e che le attrezzature  e  gli  edifici
specializzati sono stati disattivati  con  i  metodi  specificati  al
paragrafo 13. 
   69. Se l'impianto che e' oggetto dalla domanda non era  utilizzato
per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima  dell'entrata
in vigore di questa nei confronti dello Stato Parte o se non e' stata
fornita la certificazione di cui al  paragrafo  68,  lo  Stato  Parte
cessera' immediatamente ogni attivita', secondo le  disposizioni  del
paragrafo 4 dell'articolo V. Lo Stato Parte chiudera'  l'impianto  in
conformita' con il paragrafo 13 non oltre 90 giorni dopo l'entrata in
vigore della Convenzione nei suoi confronti. 
   condizioni per la conversione 
   70. Un  impianto  di  produzione  di  armi  chimiche  puo'  essere
convertito per scopi non proibiti dalla presente Convenzione solo  se
tutte  le  attrezzature  specializzate   dell'impianto   sono   state
distrutte, e sono state  eliminate  tutte  le  caratteristiche  degli
edifici e delle strutture che distinguono questi ultimi dagli edifici
e dalle strutture di regola utilizzate per scopi non  proibiti  dalla
presente Convenzione e  che  non  implicano  composti  chimici  della
Tabella 1. 
    71. Un impianto convertito non deve essere utilizzato per: 
    (a) Qualunque attivita' implicante la produzione, la  lavorazione
o il consumo di un composto chimico della Tabella 1 o della Tabella 
2, oppure 
   (b)  La  produzione  di  qualsiasi  composto  chimico   fortemente
tossico,  compreso  qualsiasi   composto   chimico   organo-fosforato
fortemente  tossico,  o  qualsiasi  altra  attivita'  che   necessiti
attrezzature  speciali  per  la  manipolazione   di   tali   composti
fortemente tossici o corrosivi, a meno che il Consiglio Esecutivo non
decida che tale produzione o attivita' non rappresentano  un  rischio
ai  fini  dell'oggetto  e   dello   scopo   della   Convenzione,   in
considerazione di criteri di tossicita' e di corrosivita' e,  se  del
caso, di altri fattori  tecnici  che  dovranno  essere  esaminati  ed
approvati dalla Conferenza, secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 
   72. La conversione dell'impianto di produzione  di  armi  chimiche
dovra' essere terminata non oltre sei anni dopo l'entrata  in  vigore
della presente Convenzione. 
   Decisione del consiglio Esecutivo e della Conferenza 
   73. Non pio' tardi di 90 giorni dopo aver accusato ricevuta  della
richiesta del Direttore generale, il Segretariato Tecnico procede  ad
una ispezione iniziale dell'impianto. Lo scopo di questa ispezione e'
di verificare l'esattezza delle informazioni fornite nella richiesta,
di ottenere informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'impianto
che lo Stato  Parte  si  propone  di  convertire  e  di  valutare  le
condizioni in cui l'utilizzazione puo' essere autorizzata  per  scopi
non proibiti  dalla  presente  Convenzione.  Il  Direttore-  Generale
presentera' senza indugio al Consiglio esecutivo, alla Conferenza  ed
a  tutti  gli  Stati  Parte  un   rapporto   nel   quale   formulera'
raccomandazioni  riguardo  alle  misure  necessarie  per   convertire
l'impianto  a  fini  non  vietati  dalla   Convenzione   e   fornira'
assicurazioni   che   l'impianto    convertito    sara'    utilizzato
esclusivamente a tali fini. 
   74. Se l'impianto e' stato utilizzato per scopi non proibiti dalla
presente Convenzione prima che essa entri  in  vigore  nei  confronti
dello Stato Parte e se tale impianto continua ad essere in  funzione,
senza che siano state prese le misure per le quali una certificazione
e' richiesta secondo  il  paragrafo  68,  il  Direttore  generale  ne
informa immediatamente il  Consiglio  Esecutivo  il  quale  che  puo'
esigere che siano applicati i provvedimenti  che  ritiene  opportuni,
tra  l'altro,  la  chiusura  dell'impianto  e  la   rimozione   delle
attrezzature specializzate, e la modifica di edifici o di  strutture.
Il Consiglio esecutivo stabilira' il termine di  attuazione  di  tali
misure e sospendera' l'esame della richiesta in attesa che esse siano
state completamente e soddisfacentemente applicate. Allo scadere  del
termine, l'impianto verra' senza indugio sottoposto  ad  un'ispezione
al fine di verificare se le misure siano  state  applicate.  In  caso
negativo,  lo  Stato  Parte  e'  tenuto  a  cessare  ogni   attivita'
nell'impianto. 
   75. Subito dopo aver ricevuto il rapporto del Direttore  Generale,
la  Conferenza,  dietro  raccomandazione  del  Consiglio   esecutivo,
decidera', in considerazione del rapporto e di ogni opinione espressa
dagli Stati Parte, se accettare o meno la richiesta, e stabilira'  le
condizioni alle quali subordinare la sua accettazione.  Se  qualunque
Stato Parte oppone obiezioni all'accettazione delle domande  ed  alle
sue condizioni inerenti, saranno  intraprese  consultazioni  tra  gli
Stati Parte, di  durata  non  superiore  a  90  giorni,  al  fine  di
ricercare una soluzione accettabile di comune accordo. Al termine del
suddetto periodo di consultazione, sara' adottata  quanto  prima  una
decisione di merito riguardo alla richiesta, alle condizioni ad  essa
associate nonche' riguardo ad ogni eventuale modifica proposta. 
   76. Se la  richiesta  e'  approvata,  l'accordo  d'impianto  sara'
concluso non oltre 90 giorni dopo che tale decisione sia stata presa. 
L'accordo stabilisce  le  condizioni  alle  quali  la  conversione  e
l'utilizzazione dell'impianto sono autorizzate, nonche' le misure  di
verifica. La conversione non ha inizio fino  a  quando  l'accordo  di
installazione non e' stato concluso. 
   Piani dettagliati di conversione 
   77. Almeno 180 giorni prima della data alla quale si  prevede  che
abbia inizio la conversione di un  impianto  di  produzione  di  armi
chimiche, lo Stato Parte  fornira'  al  Segretario  Tecnico  i  piani
dettagliati per la  conversione  dell'impianto,  comprese  le  misure
previste per la verifica della conversione, indicando tra l'altro: 
   (a)  Un  programma  dettagliato  della  presenza  degli  ispettori
nell'impianto da convertire; 
   (b) Le procedure di verifica dei  provvedimenti  da  adottare  per
ciascun elemento dell'inventario dichiarato. 
   78. Il  piano  dettagliato  di  conversione  comporta  i  seguenti
elementi per ciascun impianto di produzione di armi chimiche: 
   (a) Programma dettagliato del processo di conversione; 
   (b) Tracciato dell'impianto prima e dopo la conversione; 
   (c) Diagramma del processo delle operazioni dell'impianto prima e,
se del caso, dopo la conversione; 
   (d) Inventario dettagliato  delle  attrezzature  degli  edifici  e
delle strutture e di altri elementi da distruggere e degli edifici  e
delle strutture da modificare; 
   (e) Misure da applicare, se del caso, a ciascun  elemento  segnato
nell'inventario: 
   (f) Misure di verifica previste; 
   (g) Misure di sicurezza e di ordine pubblico da applicare  durante
la conversione dell'impianto; 
   (h) Condizioni di lavoro e di soggiorno garantite agli ispettori; 
    Esame dei piani dettagliati 
    79. Sulla base del  piano  dettagliato  di  conversione  e  delle
previste misure di verifica presentate  dallo  Stato  Parte,  nonche'
dell'esperienza acquisita in precedenti  ispezioni,  il  Segretariato
Tecnico  preparera'  un   piano   per   verificare   la   conversione
dell'impianto, in stretta consultazione  con  lo  Stato  Parte.  Ogni
controversia tra  il  Segretariato  Tecnico  e  lo  Stato  Parte  sui
provvedimenti da adottare sara' risolta mediante consultazioni.  Ogni
questione  irrisolta  sara'  deferita  al  Consiglio  Esecutivo   per
appropriata azione, in vista  di  agevolare  la  completa  attuazione
della presente Convenzione. 
   80. Al fine di garantire che le  disposizioni  dell'Articolo  V  e
della presente Parte  siano  attuate,  saranno  stabiliti  di  comune
accordo piani combinati di conversione e di verifica tra il Consiglio
Esecutivo e lo Stato Parte. Questo accordo dovra'  essere  completato
non meno di 60 giorni prima dell'inizio previsto della conversione. 
   81. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo puo' consultarsi con il
Segretariato Tecnico su qualsiasi problema  relativo  all'adeguatezza
del piano combinato di conversione e di  verifica.  Se  non  vi  sono
obiezioni da parte di alcun membro del Consiglio Esecutivo, il  piano
dovra' essere messo in azione. 
   82.  In  caso  di  difficolta',  il  Consiglio  Esecutivo   dovra'
intraprendere  consultazioni  con  lo  Stato  Parte  per   risolverle
amichevolmente.  Qualora  le  divergenze  rimangano  irrisolte,  esse
dovranno essere deferite alla Conferenza. La soluzione  di  qualunque
controversia relativa a metodi di conversione non dovrebbe  ritardare
l'attuazione di altre parti accettabili dei piano di conversione. 
   83.  Qualora  non  sia  raggiunto  un  accordo  con  il  Consiglio
esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica
approvato non puo' essere  attuato,  la  verifica  della  conversione
avra' luogo mediante un monitoraggio continuo con  strumentazione  in
loco ed in presenza degli ispettori. 
   84. La conversione e la verifica si svolgono in conformita' con il
piano concordato. La verifica non deve intralciare  indebitamente  il
processo di conversione, e sara' effettuata in presenza di  ispettori
giunti per certificare la conversione. 
   85. Dopo che  il  Direttore  Generale  avra'  certificato  che  la
conversione e' stata completata,  lo  Stato  Parte  consentira'  agli
ispettori di accedere liberamente all'impianto  in  qualsiasi  tempo,
per 10 anni. Gli ispettori avranno diritto di  ispezionare  tutte  le
aree, tutte le attivita' e  tutti  gli  elementi  delle  attrezzature
dell'impianto. Gli ispettori avranno diritto  di  verificare  che  le
attivita'  dell'impianto  siano  compatibili  con   ogni   condizione
stabilita in base alla presente Sezione,  da  Consiglio  Esecutivo  e
della Conferenza. Gli ispettori anno altresi' diritto, in conformita'
con le disposizioni delle Parti II, Sezione E, del  presente  Annesso
di ottenere campioni da qualsiasi area dell'impianto e di analizzarli
per verificare l'assenza dei composti chimici della  Tabella  1,  dei
loro sotto-prodotti stabili e dei prodotti di decomposizione, nonche'
dei composti chimici della Tabella 2 e di verificare che le attivita'
nell'impianto siano compatibili con  ogni  altra  condizione  per  le
attivita' chimiche stabilita  in  base  alla  presente  Sezione,  dal
Consiglio Esecutivo e dalla Conferenza. Gli ispettori  avranno  anche
diritto di accesso, secondo la  procedura  di  accesso  regolamentata
enunciata nella sezione C della Parte X del presente Annesso, al sito
dello stabilimento in cui l'impianto e' ubicato. Durante  il  periodo
di  dieci  anni,  lo   Stato   parte   fara'   annualmente   rapporto
sull'attivita' dello stabilimento convertito. Al termine del predetto
periodo  di  dieci   anni   il   Consiglio   Esecutivo   decide,   in
considerazione delle Raccomandazioni del  Segretario  Tecnico,  quali
misure di verifica convenga continuare ad applicare. 
   86. I  costi  della  verifica  dell'impianto  trasformato  saranno
ripartiti in conformita' con il paragrafo 19 dell'Articolo V. 
Parte VI - Attivita' non vietate in base alla presente Convenzione in 
conformita' con l'articolo VI 
   REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 1 ED AGLI 
IMPIANTI CONNESSI A TALI COMPOSTI 
   A. DISPOSIZIONI GENERALI 
   1. Uno Stato Parte non dovra' produrre, ne' acquistare, conservare
o utilizzare composti  chimici  della  Tabella  1  al  di  fuori  del
territorio degli Stati Parte e non dovra'  trasferire  tali  composti
chimici al di fuori del suo territorio  tranne  che  verso  un  altro
Stato Parte. 
   2. Uno Stato Parte non dovra'  produrre,  acquistare,  conservare,
trasferire o utilizzare composti chimici della Tabella 1 salvo che: 
   (a) Tali composti chimici siano applicati a  fini  di  ricerca,  a
fini medici, farmaceutici o a fini di protezione; 
   (b) I tipi e le quantita' di composti chimici  siano  strettamente
limitati a quelli che possono essere giustificati tali fini; 
   (c) La quantita' globale di tali composti chimici in ogni  momento
sia pari o inferiore ad una tonnellata; 
   (d) la quantita' globale acquisita a tali fini da uno Stato  parte
nel corso di un anno per mezzo della produzione, del ritiro di  stock
di armi chimiche e di trasferimenti  sta  pari  o  inferiore  ad  una
tonnellata. 
   B. TRASFERIMENTI 
   3. Uno Stato Parte puo' trasferire composti chimici della  Tabella
1 all'esterno del suo territorio solo ad  un  altro  Stato  Parte  ed
unicamente a fini di ricerca, medici farmaceutici  o  di  protezione,
secondo il paragrafo 2. 
   4. I composti chimici trasferiti non saranno nuovamente trasferiti
ad uno Stato terzo. 
   5. I due  Stati  Parte  interessati  avviseranno  il  Segretariato
Tecnico di tale trasferimento  almeno  30  giorni  prima  che  questo
avvenga. 
   6. Ciascun  Stato  Parte  effettuera'  una  dichiarazione  annuale
dettagliata relativa a trasferimenti  effettuati  durante  l'anno  in
corso. La dichiarazione sara' presentata non oltre  90  giorni  dalla
fine di quell'anno e conterra' le seguenti informazioni  per  ciascun
composto chimico della Tabella 1 che sia stato trasferito: 
   (a) La denominazione chimica, formula di  struttura  e  numero  di
registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito: 
   (b) La quantita' acquisita presso  altri  Stati  o  trasferita  ad
altri  Stati  Parte.  Per  ciascun  trasferimento  sono  indicati  la
quantita', il destinatario e lo scopo di ciascun trasferimento. 
   C. PRODUZIONE 
   Principi generali di produzione 
   7. Ciascuno Stato Parte, durante le attivita' di produzione di cui
ai paragrafi 8 a 12 assegnera' la massima  priorita'  alla  sicurezza
delle persone, ed alla protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte
svolgera' tali attivita' di produzione  in  conformita'  con  le  sue
norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni. 
   Impianto singolo su scala ridotta 
   8. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella
1 a fini di ricerca, medici o farmaceutici o  di  protezione,  dovra'
svolgere la produzione  in  un  piccolo  impianto  su  scala  ridotta
approvato dallo Stato Parte, salvo quanto stabilito nei paragrafi 10,
11 e 12. 
   9. La produzione in un impianto  unico  su  scala  ridotta  verra'
svolta in  reattori  incorporati  in  una  catena  di  produzione  no
configurata per operazioni continue. Il volume di tale  reattore  non
superera' 100 litri ed il volume totale di tutti i  reattori  la  cui
capienza a superiore a cinque litri, non superera' 500 litri. 
   Altri impianti 
   10.  La  produzione  dei  composti  chimici  della  Tabella  1  in
quantita' globali non superiori a 10 kg annui puo' essere  effettuata
a fini di protezione in un solo impianto diverso dall'impianto  unico
su scala ridotta. Tale impianto deve  essere  approvato  dallo  Stato
Parte. 
   11. La produzione di composti chimici della Tabella 1 in quantita'
superiori a 100 g l'anno puo' essere effettuata a  fini  di  ricerca,
medici o farmaceutici al di fuori  di  un  impianto  unico  su  scala
ridotta in quantita'  globali  non  superiori  a  10  kg.  annui  per
impianto. Tali impianti devono essere approvati dallo Stato Parte. 
   12. La sintesi dei prodotti chimici della  Tabella  1  a  fini  di
ricerca, medici o farmaceutici, ma non a  fini  di  protezione,  puo'
essere effettuata in laboratori, in quantita' globali inferiori a 100
g annui per impianto. Tali laboratori non saranno soggetti ad  alcuna
delle disposizioni relative alla dichiarazione ed  alla  verifica  di
cui alle sezioni D ed E. 
   D. DICHIARAZIONI 
   Impianto singolo su scala ridotta 
   13. Ciascun Stato Parte che ha intenzione di gestire  un  impianto
unico  a  scala  ridotta  ne  indichera'  la  precisa  ubicazione  al
Segretariato   Tecnico,   fornendogli   una    descrizione    tecnica
dettagliata,  ivi  compreso  un  inventario  delle   attrezzature   e
diagrammi  dettagliati.  Per  gli  impianti,   questa   dichiarazione
iniziale sara' presentata non  oltre  30  giorni  dopo  l'entrata  in
vigore della Convenzione nei confronti dello Stato parte. Trattandosi
di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale e' presentata  almeno
180 giorni prima della sua entrata in funzione. 
   14. Ciascun Stato Parte notifichera' in anticipo  il  Segretariato
tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione
alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovra'  essere  presentata
almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate. 
   15. Lo Stato Parte che produce prodotti chimici della Tabella 1 in
un  impianto  singolo  su  scala  ridotta   dovra'   effettuare   una
dichiarazione annuale  dettagliata  relativa  alle  attivita'  svolte
nell'impianto durante l'anno  trascorso.  Tale  dichiarazione  dovra'
essere presentata non oltre 90  giorni  dopo  la  fine  dell'anno  in
corso, e contenere: 
   (a) l'individuazione dell'impianto: 
   (b) Per ciascun composto chimico della  Tabella  1  che  e'  stato
prodotto, acquistato, consumato o immagazzinato nell'impianto: 
       (i) La denominazione chimica, la  formula  strutturale  ed  il
numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; 
       (ii) I metodi utilizzati e la quantita' prodotta; 
       (iii) La denominazione e la  quantita'  dei  precursori  della
Tabella 1, 2 o 3 che sono stati  utilizzati  per  la  produzione  del
composto chimico della Tabella 1; 
       (iv) La quantita' consumata nell'impianto e lo (gli)  scopo(i)
del consumo; 
       (v) Il quantitativo ricevuto da altri impianti  o  spediti  ad
altri impianti situati sul territorio  dello  Stato  Parte.  Dovrebbe
essere indicato il  quantitativo,  il  destinatario  e  lo  scopo  di
ciascuna spedizione. 
       (vi) La quantita' massima immagazzinata in ogni momento durate 
l'anno; e 
       (vii) La quantita' immagazzinata alla fine dell'anno, e 
   (c) Informazioni  su  qualsiasi  modifica  apportata  all'impianto
durante  l'anno  rispetto  alle  descrizioni   tecniche   dettagliate
dell'impianto precedentemente fornite,  compresi  gli  inventari  del
materiale e gli schemi dettagliati. 
   16. Ciascuno  Stato  Parte  che  produce  composti  chimici  della
Tabella 1 in un impianto singolo  su  scala  ridotta  deve  fare  una
dichiarazione annua  dettagliata  relativa  alle  attivita'  ed  alla
produzione previste nell'impianto per l'anno successivo. 
   La dichiarazione dovra' essere presentata almeno  90  girni  prima
dell'inizio di quest'anno e contenere: 
   (a) l'individuazione dell'impianto; 
   (b) Per ciascun  composto  chimico  della  Tabella  1  di  cui  e'
prevista la produzione, il consumo o lo stoccaggio nell'impianto,  le
seguenti informazioni: 
       (i) la denominazione chimica, la  formula  strutturale  ed  il
numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; 
       (ii) I quantitativi di produzione previsti e  lo  scopo  della
produzione; 
   (c)  Informazioni  su  qualsiasi  modifica  che  si   prevede   di
effettuare  nell'impianto  durante  l'anno,  rispetto  a  descrizioni
tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite,  compresi
gli inventari dei materiali e gli schemi dettagliati. 
   Altri impianti di cui ai paragrafi 10 o 11 
   17. Lo Stato Parte fornisce al Segretariato Tecnico, su  richiesta
di quest'ultimo, la denominazione, l'ubicazione  ed  una  descrizione
dettagliata di ciascun impianto o di una sua parte (o di  sue  parti)
pertinenti.  L'impianto  di  produzione  di  composti  chimici  della
Tabella 1 a fini di protezione  sara'  specificatamente  individuato.
Per  un  impianto  esistente,  questa  dichiarazione  iniziale  viene
presentata non  oltre  30  giorni  dopo  l'entrata  in  vigore  della
Convenzione nei confronti dello Stato Parte. Trattandosi di un  nuovo
impianto, la dichiarazione iniziale deve essere presentata almeno 180
giorni prima della sua entrata in funzione. 
   18. Ciascun Stato Parte notifichera' in anticipo  il  Segretariato
Tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione
alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovra'  essere  presentata
almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate. 
   19. Ciascun Stato Parte dovra' effettuare, per ogni impianto,  una
dichiarazione annuale  dettagliata  relativa  alle  attivita'  svolte
nell'impianto durante l'anno  trascorso.  Tale  dichiarazione  dovra'
essere presentata non oltre 90  giorni  dopo  la  fine  dell'anno  in
corso, e contenere: 
   (a) l'individuazione dell'impianto; 
   (b) Per ciascun composto chimico  della  Tabella  1,  le  seguente
informazioni: 
       (i) la denominazione chimica, la  formula  strutturale  ed  il
numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; 
       (ii) la quantita' prodotta e nel caso di una produzione a fini
di protezione, i metodi utilizzati; 
       (iii) la denominazione e la  quantita'  dei  precursori  della
Tabella 1, 2 o 3 utilizzati per la produzione  del  composto  chimico
della Tabella 1; 
       (iv) I quantitativi consumati nell'impianto  e  lo  scopo  del
consumo; 
       (v) Il quantitativo trasferito ad altri impianti  situati  sul
territorio  dello  Stato   Parte.   Dovrebbe   essere   indicato   il
quantitativo, il destinatario e lo scopo di ciascuna consegna. 
       (vi)  La  quantita'  massima  immagazzinata  in  ogni  momento
durante l'anno; 
       (vii) La quantita'immagazzinata alla fine dell'anno; 
   (c) Informazioni su ogni modifica apportata all'impianto o  a  sue
parti pertinenti durante  l'anno,  rispetto  a  descrizioni  tecniche
dettagliate dell'impianto precedentemente fornite. 
   20. Ciascuno Stato Parte dovra' fare  per  ciascun  impianto,  una
dichiarazione annuale dettagliata relativa  alle  attivita'  ed  alla
produzione  previste  nell'impianto   per   l'anno   successivo.   La
dichiarazione  dovra'  essere  presentata  almeno  90  giorni   prima
dell'inizio di quest'anno e contenere: 
   (a) l'individuazione dell'impianto; 
   (b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1: 
       (i) La denominazione chimica, la  formula  strutturale  ed  il
numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito: 
       (ii) Il quantitativo previsto da produrre, il periodo  in  cui
la produzione avra' luogo e gli scopi della produzione; 
e 
   (c) Informazioni su ogni modifica che  si  prevede  di  effettuare
nell'impianto o in sue parti pertinenti durante  l'anno,  rispetto  a
descrizioni  tecniche   dettagliate   dell'impianto   precedentemente
fornite. 
   E. VERIFICA 
   Impianto singolo su scala ridotta 
   21. Le attivita' di verifica  effettuate  nell'impianto  unico  su
scala ridotta hanno  come  scopo  di  garantire  che  i  quantitativi
prodotti di composti chimici  della  Tabella  1  siano  correttamente
dichiarati e che, in particolare, il  loro  quantitativo  totale  non
superi una tonnellata. 
   22.  L'impianto  sara  sottoposto  ad  una  verifica   sistematica
mediante  l'ispezione  in  loco  ed  il  monitoraggio  con  strumenti
installati in loco. 
   23. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le  modalita'
di ispezione di un determinato impianto sono basati sul  rischio  che
rappresentano per l'oggetto e lo scopo della presente  Convenzione  i
composti chimici, le caratteristiche dell'impianto e la natura  delle
attivita' che vi sono svolte. La Conferenza esaminera' ed  approvera'
i principi direttivi appropriati in conformita' con l'Articolo  VIII,
paragrafo 21(i). 
   24. La finalita'  dell'ispezione  iniziale  e'  di  verificare  le
informazioni fornite in relazione  all'impianto,  in  particolare  di
verificare che i limiti fissati al paragrafo 9 per i  reattori  siano
applicati. 
   25.  Non  oltre  180  giorni  dopo  l'entrata  in   vigore   della
Convenzione nei suoi  confronti,  ogni  Stato  Parte  stipulera'  con
l'Organizzazione un  accorso  d'impianto  basato  su  un  modello  di
accordo  tipo,  che  stabilisce  procedure  d'ispezione   dettagliate
relative all'installazione. 
   26. Ciascuno Stato Parte che intende installare un impianto  unico
su scala ridotta dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei  suoi
confronti, stipulera' con  l'Organizzazione  un  accorso  d'impianto,
basato su  un  modello  di  accordo  tipo  che  stabilisce  procedure
d'ispezione  dettagliate  relative  all'impianto  prima  che   questo
diventi operativo o sia utilizzato. 
   27. La Conferenza esaminera' ed approvera'  un  accordo  tipo,  in
conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 
   Altri impianti di cui ai paragrafi 10 e 11 
   28. Le attivita' di  verifica  presso  ogni  impianto  di  cui  ai
paragrafi 10 e 11 hanno come scopo di garantire che: 
   (a) L'impianto non e' utilizzato  per  produrre  composti  chimici
della Tabella 1 diversi dai prodotti dichiarati; 
   (b) I quantitativi prodotti,  lavorati  o  consumati  di  composti
chimici della Tabella 1 sono correttamente dichiarati e compatibili 
con quanto richiesto dalle attivita' dichiarate; e 
   (c) I composti chimici della Tabella 1 non  vengano  trasferiti  o
utilizzati ad altri fini. 
   29. L'impianto sara' sottoposto a  verifica  sistematica  mediante
l'ispezione in loco ed il monitoraggio con  strumenti  installati  in
loco. 
   30. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le  modalita'
delle ispezioni per un determinato impianto sono basati  sul  rischio
che  rappresentano  per  l'oggetto  e   lo   scopo   della   presente
Convenzione,  i  quantitativi  di  composti  chimici  prodotti  sulle
caratteristiche dell'impianto e sulla natura delle attivita'  che  vi
sono svolte.  La  Conferenza  esaminera'  ed  approvera'  i  principi
direttivi appropriati in conformita' con l'Articolo  VIII,  paragrafo
21(i). 
   31.  Non  oltre  180  giorni  dopo  l'entrata  in   vigore   della
Convenzione nei suoi  confronti,  ogni  Stato  Parte  stipulera'  con
l'Organizzazione accordi d'impianto basati su  un  accordo  tipo  che
stabilira' procedute  d'ispezione  dettagliate  relative  a  ciascuna
installazione. 
  32. Ciascuno Stato Parte che prevede di installare un  impianto  di
questo tipo dopo  l'entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione
stipulera' un accordo d'installazione con l'Organizzazione prima  che
l'impianto entri in funzione o sia utilizzato. 
Parte VII - Attivita' non proibite in base alla presente Convenzione 
in conformita' conl'articolo VI 
   REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 2 ED AGLI 
IMPIANTI CONNESSI A TALI PRODOTTI 
   A. DICHIARAZIONI 
   Dichiarazioni di dati nazionali globali 
   1. Le dichiarazioni iniziali ed annuali che  ciascun  Stato  Parte
deve presentare secondo l'Articolo VI, paragrafi 7 ed 8, includeranno
i dati nazionali globali per l'anno  civile  precedente  relativi  ai
quantitativi prodotti, lavorati, consumati, importati ed esportati di
ciascun composto chimico della Tabella 2, nonche' una  specificazione
quantitativa di importazioni ed esportazioni di  ciascuno  dei  paesi
interessati. 
   2. Ciascuno Stato Parte presentera': 
   (a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1 non  oltre  30
giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione  nei  suoi
confronti; 
   (b)  A  decorrere  dall'anno  civile   successivo,   dichiarazioni
annuali, non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile trascorso. 
   Dichiarazioni di siti d'impianti che producono, lavorano o 
consumano composti chimici della Tabella 2 
   3. Dichiarazioni iniziali ed annuali sono richieste  per  tutti  i
siti comprendenti uno o piu' impianti che hanno prodotto, trattato  o
consumato, durante uno qualsiasi dei tre  anni  civili  precedenti  o
che, in base alle previsioni, produrranno, tratteranno o consumeranno
durante il successivo anno civile oltre: 
   (a) 1 Kg. di un composto chimico seguito del segno "*" nella parte
A della Tabella 2: 
   (b) 100 Kg di ogni altro prodotto chimico iscritto nella Tabella 
2, parte A; oppure 
   (c) 1 tonnellata di un prodotto chimico iscritto nella tabella  2,
parte B. 
   4. Ciascuno Stato Parte deve presentare: 
   (a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 3 non  oltre  30
giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti; 
e 
   (b) A decorrere dell'anno civile successivo, dichiarazioni annuali
di attivita' pregresse non oltre 90 giorni  dopo  la  fine  dell'anno
civile trascorso; 
   (c) Dichiarazioni annuali di  attivita'  previste,  non  oltre  60
giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni  attivita'
supplementare di questo tipo prevista  dopo  la  presentazione  della
dichiarazione annuale e' dichiarata al piu' tardi cinque giorni prima
del suo inizio. 
   5. In linea generale, non sono richieste dichiarazioni  presentate
secondo il paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una  debole
concentrazione di un composto della  Tabella  2.  Tali  dichiarazioni
sono richieste, secondo le direttive, solo qualora si ritenga che  la
facilita' di ricuperare il composto della Tabella 2 dalla  miscela  e
la sua massa totale costituiscano un rischio per l'oggetto ed il fine
della  presente  Convenzione.  Le  summenzionate  direttive   saranno
esaminate  ed  approvate  dalla  Conferenza,   in   conformita'   con
l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 
   6. Le dichiarazioni relative  ad  un  sito  d'impianti  presentate
secondo il paragrafo 3 contengono le seguenti informazioni: 
   (a)  La  denominazione  del  sito  d'impianti  ed  il   nome   del
proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce; 
   (b) L'ubicazione precisa del sito d'impianti incluso l'indirizzo; 
   (c) Il numero di impianti  all'interno  del  sito,  dichiarati  in
conformita' con la Parte VIII del presente Annesso. 
   7. Le dichiarazioni relative ad  un  sito  d'impianti  secondo  il
paragrafo 3 debbono anche  includere  per  ciascun  impianto  ubicato
all'interno del sito e che  rientra  nelle  specifiche  stabilite  al
paragrafo 3, le seguenti informazioni: 
   (a) La denominazione dell'impianto ed il  nome  del  proprietario,
della societa' o dell'impresa che lo gestisce; 
   (b)  L'ubicazione  precisa  dell'impianto  all'interno  del  sito,
compreso il numero dell'edificio o della strutture specifica, se  del
caso; 
   (c) Le sue principali attivita'; 
   (d) Se l'impianto; 
       (i) produce, lavora o consuma il composto o i composti chimici
della Tabella 2 che sono stati dichiarati; 
       (ii) e' specializzato in tali attivita' o e' polivalente; 
       (iii) svolge altre attivita' per quanto riguarda il composto o
i composti  chimici  della  Tabella  2  che  sono  stati  dichiarati,
specificando tra l'altro la natura di tali altre attivita' (ad 
esempio, stoccaggio); e 
   (e) La capacita' di produzione dell'impianto per ciascun  composto
chimico della Tabella 2 dichiarato. 
   8. Le dichiarazioni di un sito d'impianti  presentate  secondo  il
paragrafo 3 devono inoltre contenere  le  seguenti  informazioni  per
ciascun composto chimico della Tabella 2 al di sopra della soglia  di
dichiarazione: 
   (a)  La  denominazione  chimica,   la   denominazione   comune   e
commerciale utilizzata nell'impianto, la formula di struttura  ed  il
numero di di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; 
   (b) Trattandosi  della  dichiarazione  iniziale:  il  quantitativo
totale prodotto, lavorato, consumato,  importato  e  riesportato  dal
sito d'impianti durante ciascuno dei tre anni civili precedenti; 
   (c)  Trattandosi  della   dichiarazione   annuale   di   attivita'
pregresse: il  quantitativo  totale  prodotto,  lavorato,  consumato,
importato ed esportato dal  sito  d'impianti  durante  l'anno  civile
trascorso; 
   (d) Trattandosi della dichiarazione annuale di attivita' previste:
il quantitativo totale previsto di produzione, di  lavorazione  o  di
consumo sul  sito  d'impianti  durante  il  successivo  anno  civile,
compresi i periodi di produzione, di lavorazione o di consumo 
previsti; e 
   (e) le finalita' per le quali il composto chimico e' stato o sara'
prodotto, lavorato o consumato: 
       (i) Lavorazione e consumo in loco -  specificando  i  tipi  di
composti chimici; 
       (ii) Vendita o trasferimento sul territorio o  a  destinazione
di ogni altro luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo dello
Stato Parte - precisando se si tratta di un'altra  industria,  di  un
commerciante o di altro destinatario, indicando, se possibile, i tipi
di prodotti finali; 
       (iii) esportazione diretta - indicando gli Stati in questione; 
oppure 
       (iv) altri fini - precisare quali. 
   Dichiarazioni sulla produzione pregressa di composti chimici della 
Tabella 2 a fini di armamento chimico 
   9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della  Convenzione
nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte dovra' dichiarante  tutti  i
siti comprendenti impianti che hanno prodotto  in  qualunque  momento
dal 1 gennaio 1946, un composto chimico della Tabella  2  a  fini  di
armamento chimico. 
   10.  Le  dichiarazioni  relative  a  siti  d'impianti  secondo  il
paragrafo 9 dovranno includere i seguenti dati: 
   (a)  La  denominazione  del  sito  d'impianti  ed  il   nome   del
proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce; 
   (b)   L'ubicazione   precisa   del   sito   d'impianti,   compreso
l'indirizzo; 
   (c) Per ciascun impianto situato all'interno del sito ed a cui  si
applicano le specifiche di cui al paragrafo 9,  gli  stessi  dati  di
quelli richiesti dal capoversi a) ad e) del paragrafo 7; 
   (d) Per ciascun composto chimico della Tabella 2 prodotto  a  fini
di armamento chimico: 
       i)  La  denominazione  chimica,  la  denominazione  comune   o
commerciale utilizzata nel sito d'impianti a fini  di  produzione  di
armi chimiche, la formula di struttura ed il numero di  registro  del
Chemical abstracts Service, se attribuito; 
       ii) le date di produzione del composto chimico e la quantita' 
prodotta 
       (iii)  L'ubicazione  in  cui  il  composto  chimico  e'  stato
consegnato ed il prodotto finale che ne  e'  stato  ricavato,  se  e'
noto. 
   Informazioni da trasmettere agli Stati Parte 
   11. Un elenco dei siti d'impianti dichiarati in conformita' con la
presente Sezione nonche' delle informazioni da fornire in conformita'
con i paragrafi 6, 7(a), 7(c), 7(d)(i), 7(d)(iii), 8(a) e 10, saranno
trasmessi dal Segretariato Tecnico a tutte le Parte  che  ne  faranno
domanda. 
   B. VERIFICA 
   Disposizioni generali 
   12. La verifica  prevista  all'Articolo  IV,  paragrafo  4,  sara'
effettuata per mezzo di una ispezione in  loco  dei  siti  d'impianti
dichiarati comprendenti uno  o  piu'  impianti  che  hanno  prodotto,
lavorato o consumato, durante uno qualunque dei tre anni  precedenti,
o  che,  in  base  alle  previsioni,   produrranno,   lavoreranno   o
consumeranno durante il successivo anno civile oltre: 
   (a) 10 Kg, di un prodotto chimico designato  con  il  contrassegno
"*" nella parte A della Tabella 2; 
   (b) 1 tonnellata di ogni altro prodotto chimico registrato nella