Annesso sull'attuazione e la verifica
("Annesso sulle Verifiche")
Parte i - Definizioni
1. L'espressione "attrezzature approvate" significa i dispositivi
e gli strumenti necessari per lo svolgimento dei compiti della
squadra d'ispezione, certificati dal Segretariato Tecnico secondo i
regolamenti stabiliti dal Segretariato Tecnico in conformita' con la
Parte II, paragrafo 27 del Presente Annesso. Queste attrezzature
possono anche comprendere le forniture amministrative o il materiale
di registrazione eventualmente utilizzato dalla squadra d'ispezione.
2. Il termine "edificio" come riferito nella definizione di
impianto di produzione di armi chimiche comprende edifici
specializzati ed edifici standard.
(a) Per "edificio specializzato" si intende:
(i) qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee, che
contengono attrezzature specializzate in una configurazione di
produzione o di carica;
(ii) qualsiasi edificio, comprese le strutture sotterranee,
avente caratteristiche distintive che lo distinguono dagli edifici di
solito utilizzati per la produzione chimica o le attivita' di carica
non proibite dalla presente Convenzione.
(b) Per "edificio standard" si intende qualsiasi edificio comprese
le strutture sotterranee costruito in base alle norme industriali
prevalenti per impianti che non producono i composti chimici di cui
all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i), o composti chimici corrosivi.
3. Per "Ispezione su sfida" s'intende l'ispezione di qualsiasi
impianto o localizzazione nel territorio o in ogni altro posto sotto
la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte richiesto da un
altro Stato Parte in conformita' con l'Articolo IX, paragrafi 8 a 25.
4. Per "composto chimico organico distinto" si intende ogni
composto chimico appartenente alla categoria dei composti chimici
costituiti da tutti i composti del carbonio, salvo gli ossidi, i
solfuri ed i carbonati di metallo, identificabili in base alla loro
denominazione chimica, alla loro formula strutturale, qualora sia
nota, ed al numero di registro del Chemical Abstracts Service, se
attribuito.
5. Per "attrezzature" come riferito nella definizione di impianto
di produzione di armi chimiche nell'Articolo II, si intendono le
attrezzature specializzate e le attrezzature standard.
(a) Per "attrezzature specializzate" s'intende:
(i) la principale sequenza di produzione, compresi i reattori
o le attrezzature per la sintesi, la separazione o la purificazione
del composto, ogni attrezzatura usata direttamente per il
trasferimento termico nella fase tecnologica finale, come pure nei
reattori o nei prodotti di separazione, nonche' ogni altra
attrezzatura che sia stata in contatto con qualunque composto chimico
specificato all'Articolo II, paragrafo 8 (a), o che entrerebbe in
contatto con tale composto chimico se l'impianto fosse attivato;
(ii) Ogni apparecchiatura per il riempimento delle armi
chimiche;
(iii) Ogni altra attrezzatura specialmente designata,
costruita o installata per il funzionamento dell'impianto come
impianto di produzione di armi chimiche, nettamente distinto da un
impianto costruito in base a norme industriali commerciali in vigore
applicabili ad impianti che non producono alcun composto chimico
specificato all'Articolo II, paragrafo 8(a) (i), o composti chimici
corrosivi, come: attrezzature fabbricate con leghe ad alta
composizione di nickel o altre materiale particolare resistente alla
corrosione: attrezzature particolari per la gestione dei rifiuti, lo
smaltimento dei rifiuti, il filtraggio dell'ario o il recupero dei
solventi; particolari recinzioni per il contenimento e scudi termici;
attrezzature di laboratorio non-standardizzate utilizzate per
analizzare composti chimici tossici a scopi di armi chimiche;
pannelli, progettati su misura, per il comando dei processi; oppure
apposite parti per le attrezzature specializzate.
(b) Per "attrezzature standard" s'intende:
(i) le attrezzature di produzione generalmente utilizzate
nell'industria chimica e che non sono incluse nei tipi di
attrezzature specializzate;
(ii) altre attrezzature comunemente utilizzate nell'industria
chimica, come: attrezzature anti-incendio; attrezzature per la
vigilanza di guardia e di sicurezza/ordine; strutture mediche ed
impianti di laboratorio; o materiale di comunicazione.
6. Per "impianto" nel contesto dell'Articolo VI s'intende
qualunque sito industriale come definito in appresso "sito
d'impianto" "stabilimento" e "unita'";
(a) Per "complesso d'impianti" (fabbriche, stabilimenti)
s'intende l'integrazione sul luogo di uno o piu' impianti, a
qualunque livello amministrativo intermedio, sotto un unico controllo
operativo e comprendente infrastrutture comune come:
(i) l'amministrazione ed altri uffici;
(ii) officine di riparazione e di manutenzione;
(iii) centro di assistenza medica;
(iv) servizi;
(v) laboratorio di analisi centrale;
(vi) laboratori di ricerca e di sviluppo;
(vii) area centrale per il trattamento degli effluenti e dei
rifiuti;
(viii) magazzini di immagazzinaggio
(b) Per "impianto" (impianto di produzione, laboratorio) s'intende
una zona, struttura o edificio relativamente autonomi che contengono
una o piu' unita' con infrastrutture ausiliarie o associate come:
(i) ridotta sezione amministrativa;
(ii) aree d'immagazzinaggio/manipolazione per le riserve di
alimentazione ed i prodotti;
(iii) area d trattamento/manipolazione degli
effluenti/rifiuti;
(iv) laboratorio di controllo/analisi;
(v) servizio di pronto soccorso/sezione medica
relativa;
(vi) documentazione inerente ai movimenti nel sito,
intorno al sito e in uscita dal sito di composti chimici, di
loro riserve di alimentazione, o di composti chimici con esse
formate, come opportuno.
(c) Per "unita'" (Unita' di produzione Unita' di lavorazione)
s'intende la combinazione di quelle parti dell'attrezzature, compresi
i recipienti e relativi equipaggiamenti, necessari per la produzione,
la lavorazione o il consumo di un composto chimico.
7. Per "accordo d'impianto" s'intende un accordo o un'intesa tra
uno Stato Parte e l'Organizzazione in relazione ad un impianto
specifico, soggetto a verifiche in loco ai sensi degli Articoli IV, V
e VI.
8. Per "Stato ospite" s'intende un accordo o intesa tra uno Stato
Parte e l'Organizzazione in merito ad un impianto specifico soggetto
a verifiche in loco in conformita' con gli Articoli IV, V e VI.
9. Per "scorta all'interno del paese" s'intendono gli individui
specificati dallo Stato Parte ispezionato, se del caso, dallo Stato
ospite, qualora lo richiedano, per accompagnare ed assistere la
squadra d'ispezione durante la permanenza nel paese.
10. Per "permanenza nel paese" s'intende il periodo dall'arrivo
della squadra d'ispezione in un luogo d'ingresso fino alla sua
partenza da uno Stato in un luogo d'ingresso.
11. Per "ispezione iniziale" s'intende la prima ispezione in loco
degli impianti al fine di verificare le dichiarazioni presentate in
conformita' con gli Articoli III, IV, V e VI ed il presente Annesso.
12. Per "Stato Parte ispezionato" s'intende lo Stato Parte sul di
cui territorio o in ogni altro luogo sotto la propria giurisdizione o
controllo, avviene un'ispezione secondo la presente Convenzione,
ovvero lo Stato Parte il cui impianto o le cui zone sul territorio
dello Stato Parte sono soggette a tale ispezione; esso tuttavia non
include lo Stato Parte specificato nella Parte II, paragrafo 21 del
presente Annesso.
13. Per "assistente d'ispezione" s'intende una persona designata
dal Segretariato Tecnico come previsto nella Parte II, Sezione A, del
presente Annesso ad assistere gli ispettori, come personale medico,
di sicurezza ed amministrativo, nonche' gli interpreti.
14. "Per mandato d'ispezione" s'intendono le istruzioni impartite
dal Direttore Generale alla squadra d'ispezione per la conduzione di
una particolare ispezione.
15. Per "manuale d'ispezione" s'intende l'insieme di procedure
addizionali per la conduzione di ispezioni, elaborate dal
Segretariato Tecnico.
16. Per "sito d'ispezione" s'intende ogni impianto o zona in cui
viene svolta un'ispezione e che e' specificamente definito nei
rispettivi accordi di installazione o nella richiesta d'ispettiva, o
nel mandato o nella richiesta ispettiva ampliati al perimetro
alternativo o finale.
17. Per "squadra d'ispezione" s'intende un gruppo d'ispettori e di
assistenti d'ispezione assegnati dal Direttore Generale per svolgere
una particolare ispezione.
18. Per "ispettore" s'intende un individuo designato dal
Segretariato Tecnico secondo le procedure stabilite nella Parte II,
Sezione A del presente Annesso, per svolgere un'ispezione o una
visita in conformita' con la presente Convenzione.
19. Per "modello tipo di accordo" s'intende un documento che
specifica la forma generale ed i contenuti di un accordo stipulato
tra uno Stato Parte e l'Organizzazione per l'osservanza alla
disposizioni sulle verifiche specificate nel presente Annesso.
20. Per "osservatore" s'intende un rappresentante di uno Stato
Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo delegato ad osservare
un'ispezione su sfida.
21. Per "perimetro", nel caso di un'ispezione su sfida, s'intende
esterno del sito d'ispezione, definito sia da coordinate geografiche
o da una descrizione su una carta.
(a) Per "perimetro richiesto" s'intende il perimetro del sito
d'ispezione come specificato in conformita' con la Parte X, paragrafo
8, del presente Annesso;
(b) per "perimetro alternativo" s'intende il perimetro del sito
d'ispezione come specificato, in alternativa al perimetro richiesto,
dallo Stato Parte ispezionato; esso si conformera' ai requisiti
specificati nella Parte X, paragrafo 17, del presente Annesso;
(c) Per "perimetro finale" s'intende il perimetro definitivo del
sito d'ispezione come concordato nei negoziati tra la squadra
d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato in conformita' con la Parte
X, paragrafi 16 a 21 del presente Annesso;
(d) per "perimetro dichiarato" s'intende il limite esterno
dell'impianto dichiarato secondo gli articoli II, IV, V e VI.
22. Per "periodo d'ispezione", ai fini dell'articolo IX, s'intendo
il periodo di tempo dalle disposizioni di accesso alla squadra
d'ispezione fino al sito d'ispezione fino alla sua partenza dal sito
d'ispezione, ad esclusione del periodo di tempo utilizzato per i
colloqui informativi prima e dopo le attivita' di verifica.
23. Per "periodo d'ispezione", ai fini degli Articoli IV, V e VI,
s'intende il periodo di tempo dall'arrivo della squadra d'ispezione
sul sito d'ispezione fino alla sua partenza dal sito d'ispezione, ad
esclusione del tempo trascorso nei colloqui informativi prima e dopo
le attivita' di verifica.
24. Per "punto d'entrata/punto d'uscita" s'intende una
localizzazione designata per l'arrivo nel paese delle squadre
d'ispezione per ispezioni conformi alla presente Convenzione o per la
loro partenza dopo il completamento della loro missione.
25. Per "Stato Parte richiedente" s'intende uno Stato Parte che ha
richiesto un'ispezione su sfida secondo l'Articolo IX.
26. Per "tonnellata" s'intende una tonnellata metrica, i.e. 1.000
kg.
Parte II - Regole generali di verifica
A. DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI ED ASSISTENTI D'ISPEZIONE
1. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione, il Segretariato Tecnico comunichera', per iscritto, a
tutti gli Stati Parte i nomi, le nazionalita' ed i ranghi degli
assistenti d'ispezione proposti per la designazione, nonche' una
descrizione delle loro qualifiche ed esperienze professionali.
2. Ciascun Stato Parte accusa immediatamente ricevuta della lista
degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, proposti per la
designazione, che gli e' comunicata. Lo Stato Parte informera' il
Segretariato Tecnico per iscritto della sua accettazione di ciascun
ispettore ed assistente d'ispezione, non oltre 30 giorni dopo aver
accusato ricevuta della lista. Ogni ispettore ed assistente
d'ispezione compreso nella presente lista sara' considerato come
designato a meno che uno Stato Parte non oltre 30 giorni dopo aver
accusato ricevuta della lista dichiari per iscritto la sua
non-accettazione. Lo Stato Parte puo' indicare il motivo
dell'obiezione .
In caso di non accettazione, l'ispettore o l'assistente
d'ispezione proposto non intraprendera' o partecipera' ad attivita'
di verifica sul territorio o in ogni altro luogo sotto la
giurisdizione o il controllo dello Stato Parte che ha dichiarato la
sua non accettazione. Il Segretariato Tecnico, se necessario,
sottoporra' ulteriori proposte oltre alla lista originale.
3. Le attivita' di verifica in base alla presente Convenzione
saranno svolte unicamente da ispettori designati e da assistenti
d'ispezione.
4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, uno Stato Parte ha
diritto in ogni tempo di sollevare obiezioni riguardo ad un ispettore
o un assistente d'ispezione che e' gia' stato designato. Esso
notifichera' al Segretariato Tecnico le sue obiezioni per iscritto,
indicando eventualmente il motivo dell' obiezione. Tali obiezioni
avranno effetto 30 giorni dopo il loro ricevimento da parte del
Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico informera'
immediatamente lo Stato Parte interessato del ritiro della nomina
dell'ispettore o dell'assistente d'ispezione.
5. Lo Stato Parte che abbia ricevuto notifica di un'ispezione non
tentera' di far rimuovere dalla squadra ispettiva per quell'ispezione
qualunque ispettore o assistente d'ispezione gia' designato nella
lista.
6. IL numero di ispettori o di assistenti approvati e designati
presso uno Stato Parte deve essere sufficiente da consentire la
disponibilita' e la votazione di un numero appropriato di ispettori e
di assistenti d'ispezione.
7. Se, d'avviso del Direttore Generale, la mancata accettazione di
ispettori o di assistenti d'ispezione proposti impedisce la
designazione di un numero sufficiente di ispettori o di assistenti
d'ispezione o ostacola in altro modo lo svolgimento effettivo delle
mansioni del Segretariato Tecnico, il Direttore Generale deferira' la
questione al Consiglio Esecutivo.
8. Ogni qualvolta siano necessari o richiesti emendamenti alle
summenzionate liste di ispettori o di assistenti d'ispezione, gli
ispettori o gli assistenti d'ispezione supplenti saranno designati
con le stesse modalita' stabilite per la lista iniziale.
9. I membri della squadra d'ispezione che svolgono un'ispezione
nell'impianto di un altro Stato Parte ubicato nel territorio di uno
Stato Parte, saranno designati in conformita' con le procedure
stabilite in questo Annesso applicabili sia allo Stato Parte
ispezionato che allo Stato Parte ospite.
B. PRIVILEGI ED IMMUNITA'
10. Ciascuno Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver accusato
ricevuta della lista degli ispettori o assistenti d'ispezione o di
eventuali modifiche di tale lista, fornira' visti multipli di
entrata/uscita e/o transito ed ogni altro analogo documento per
consentire a ciascun ispettore o assistente d'ispezione di entrare e
rimanere nel territorio di tale Stato Parte al fine di svolgervi
attivita' d'ispezione. Questi documenti saranno validi per almeno due
anni dopo essere stati forniti al Segretariato Tecnico.
11. Affinche' possano svolgere con efficienza le loro mansioni,
ispettori o assistenti d'ispezione saranno concessi i privilegi e le
immunita' stabilite nei capoversi (a) ad (i). I privilegi e le
immunita' saranno concessi ai membri della squadra d'ispezione in
virtu' della presente Convenzione e non a vantaggio personale dei
singoli membri. Tali privilegi ed immunita' saranno loro concessi per
tutto il periodo compreso tra l'arrivo, e la partenza dal territorio
dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite, ed anche in
seguito per quanto riguarda gli atti precedentemente effettuati
nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
(a) Ai membri della squadra ispettiva sara' concessa
l'inviolabilita' di cui godono gli agenti diplomatici secondo
l'Articolo 29 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni
Diplomatiche del 18 aprile 1961.
(b) Agli alloggi ed ai locali per uffici occupati dalla squadra
ispettiva che svolge attivita' d'ispezione secondo la presente
Convenzione, sara' concessa la stessa inviolabilita' e protezione di
quella concessa ai locali degli agenti diplomatici secondo l'Articolo
30, paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni
Diplomatiche.
(c) I documenti e la corrispondenza, compresi gli atti ufficiali
della squadra ispettiva, godranno dell'inviolabilita' concessa ai
tutti i documenti ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici, in
conformita' con l'Articolo 30, paragrafo 2 della Convenzione di
Vienna sulle Relazioni diplomatiche. La squadra d'ispezione avra' il
diritto di avvalersi di codici per le sue comunicazioni con il
Segretariato Tecnico.
(d) I campioni e le attrezzature approvate trasportate dai membri
della squadra d'ispezione saranno inviolabili con riserva delle
disposizioni contenute nella presente Convenzione ed esenti da ogni
imposta doganale. I campioni a rischio saranno trasportati in
conformita' con i regolamenti pertinenti.
(e) Ai membri della squadra d'ispezione saranno concesse le
immunita' concesse agli agenti diplomatici secondo l'Articolo 31,
paragrafi 1, 2 e 3 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni
Diplomatiche.
(f) Ai membri della squadra d'ispezione che svolgono attivita'
prescritte in base alla presente Convenzione, sara' concessa la
stessa esenzione da diritti e tasse di quella concessa agli agenti
diplomatici secondo l'Articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche.
(g) I membri della squadra d'ispezione saranno autorizzati ad
introdurre nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato
Parte ospite, senza il pagamento di qualsiasi imposta doganale o
oneri connessi, articoli per uso personale, ad eccezione di quelli la
cui importazione o esportazione e' vietata per legge o controllata da
regolamenti di quarantena.
(h) Ai membri della squadra d'ispezione saranno concesse le stesse
agevolazioni valutarie e di cambio di quelle concesse ai
rappresentanti dei Governi stranieri in missioni ufficiali
temporanee.
(i) I membri della squadra d'ispezione non si impegneranno in
nessuna attivita' professionale per profitti personali sul territorio
dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite.
12. Quando transitano sul territorio di Stati Parte non
ispezionati, ai membri della squadra ispettiva saranno concessi i
privilegi e le immunita' di cui godono gli agenti diplomatici secondo
l'Articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle
Relazioni Diplomatiche. Ai documenti ed alla corrispondenza, compresi
gli atti ufficiali, i campioni e le attrezzature approvate da essi
trasportati, saranno concessi i privilegi e le immunita' stabilite al
paragrafo 11 (c) e (d).
13. Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', i membri della
squadra ispettiva sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti
dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite e, nella misura in
cui cio' e' compatibile con il loro mandato d'ispezione, a non
effettuare indebite intrusioni negli affari interni di quello Stato.
Se lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite ritiene che vi
e' stato abuso dei privilegi e delle immunita' specificate nel
presente Annesso, avranno luogo consultazioni tra lo Stato Parte ed
il Direttore Generale, al fine di determinare se vi sono stati
effettivamente degli abusi ed, in tal caso, di impedire che si
ripetano.
14. L'immunita' dalla giurisdizione dei membri della squadra
d'ispezione puo' essere abrogata dal Direttore Generale in tutti i
casi in cui il Direttore Generale ritenga che l'immunita'
frapporrebbe ostacoli al corso della giustizia e qualora tale
abrogazione non pregiudichi l'attuazione delle disposizioni della
presente Convenzione. L'abrogazione deve sempre essere formale.
15. Agli osservatori saranno sempre concessi gli stessi privilegi
e le stesse immunita' concessi agli ispettori secondo la presente
sezione, salvo per quanto riguarda quelli concessi in base al
paragrafo 11 (d).
C. ACCORDI PERMANENTI
Punti di entrata
16. Ciascun Stato Parte designera' i punti di entrata e fornira'
le informazioni richieste al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni
dopo che la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. Tali
punti di entrata saranno tali da consentire alla squadra ispettiva di
raggiungere qualunque sito d'ispezione da almeno un punto di entrata
entro 12 ore. L'ubicazione dei punti di entrata sara' fornita a tutti
gli Stati Parte dal Segretariato Tecnico.
17. Ciascun Stato Parte puo' cambiare i punti di entrata
notificando il Segretariato Tecnico di tale cambiamento. I
cambiamenti diverranno effettivi 30 giorni dopo che il Segretariato
Tecnico ha ricevuto la notifica in modo che tutti gli Stati Parte
possano esserne adeguatamente notificati.
18. Se il Segretariato Tecnico ritiene che il numero dei punti di
entrata e' insufficiente per una sollecita conduzione delle ispezioni
o che i cambiamenti proposti da uno Stato Parte in relazione ai punti
di entrata intralcerebbe la sollecita conduzione delle ispezioni,
esso si consultera' con lo Stato Parte interessato per risolvere la
questione.
19. In tutti i casi in cui impianti o zone di uno Stato Parte
ispezionato sono ubicati sul territorio di uno Stato ospite o qualora
l'accesso dal punto di entrata agli impianti o alle zone soggette ad
ispezione preveda il transito attraverso il territorio di un altro
Stato Parte, ispezionato esercitera' i suoi diritti e osservera' gli
obblighi inerenti alle ispezioni in conformita' con il presente
Annesso. Lo Stato Parte ospite agevolera' l'ispezione di quegli
impianti o zone e fornira' il necessario supporto per consentire alla
squadra ispettiva di svolgere le sue mansioni in maniera rapida ed
efficace. Gli Stati Parte, il cui territorio deve essere attraversato
per ispezionare impianti o zone di uno Stato Parte ispezionato,
dovranno agevolare tale transito.
20. Se gli impianti o le zone di uno Stato Parte ispezionato sono
ubicati nel territorio di uno Stato che non e' Parte alla presente
Convenzione, lo Stato Parte ispezionato adottera' tutte le misure
necessarie per garantire che le ispezioni di tali impianti o zone
possano essere svolte in conformita' con le disposizioni del presente
Annesso. Uno Stato Parte che ha uno o piu' impianti o zone sul
territorio di uno Stato che non e' Parte alla presente Convenzione
adottera' ogni necessario provvedimento per ottenere l'accettazione
da parte dello Stato ospite degli ispettori e degli assistenti
d'ispezione designati presso tale Stato Parte. Se uno Stato Parte
ispezionato non e' in grado di consentire l'accesso, esso dovra'
dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti necessari a
tal fine.
21. Se gli impianti o le zone da ispezionare sono localizzate nel
territorio di uno Stato Parte, ma in un luogo posto sotto la
giurisdizione o il controllo di uno Stato non parte alla presente
Convenzione, lo Stato Parte dovra' adottare tutti i necessari
provvedimenti eventualmente richiesti ad uno Stato Parte ispezionato
ed ad uno Stato Parte ospite per garantire che le ispezioni di tali
impianti o zone possano essere svolte in conformita' con le
disposizioni del presente Annesso. Se lo Stato Parte non e' in grado
di consentire l'accesso a tali impianti o zone, esso dovra'
dimostrare che erano stati presi tutti i provvedimenti a tal fine.
Questo paragrafo non si applichera' se gli impianti o le zone da
ispezionare sono quelli dello Stato Parte.
Accordi per l'uso di aerei non di linea
22. Per le ispezioni secondo l'Articolo IX ed altre ispezioni per
le quali un rapido viaggio non e' fattibile con mezzi di trasporto
commerciali di linea, la squadra d'ispezione potrebbe necessitare di
utilizzare aerei di proprieta' o affittati dal Segretariato Tecnico.
Non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione e' entrata in
vigore nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte informera' il
Segretariato Tecnico del numero di autorizzazione diplomatica
permanente per gli aerei non di linea che trasportano squadre
d'ispezione e le attrezzature necessarie, le ispezioni all'interno ed
all'esterno del territorio in cui il sito d'ispezione e' ubicato. Le
rotte degli aerei verso il punto di entrata designata e provenienti
da esso dovranno essere lungo le vie aeree internazionali stabilite,
convenute di comune accordo tra gli Stati Parte ed il Segretariato
Tecnico come base per la concessione dell'autorizzazione diplomatica.
23. Quando viene utilizzato un aereo non di linea, il Segretariato
Tecnico fornira' allo Stato Parte ispezionato un piano di volo, per
il tramite dell'Autorita' Nazionale, per il volo dell'aereo
dall'ultimo aeroporto prima di penetrare nello spazio aereo dello
Stato in cui il sito d'ispezione e' ubicato, fino al punto di entrata
almeno sei ore prima dell'ora di partenza prevista dall'aeroporto.
Tale piano sara' presentato secondo le procedure dell'Organizzazione
Internazionale per l'Aviazione civile applicabili agli aerei civili.
Per i voli propri o da esso affittati, il Segretariato Tecnico
includera' nella sezione Osservazioni di ciascun piano di volo, il
numero dell'autorizzazione diplomatica permanente e le appropriate
annotazioni che identificano l'aereo come aereo d'ispezione.
24. Non meno di tre ore prima della partenza prevista della
squadra d'ispezione dall'ultimo aeroporto prima di entrare nello
spazio aereo dello Stato in cui l'ispezione deve avvenire, lo Stato
Parte ispezionato o lo Stato parte ospite dovra' accertarsi che il
piano di volo presentato in conformita' con il paragrafo 23 sia
approvato in modo che la squadra d'ispezione possa arrivare sul luogo
d'ingresso entro l'ora d'arrivo prevista.
25. Lo Stato Parte ispezionato fornira' parcheggio, protezione di
sicurezza, manutenzione e carburante come richiesto dal Segretariato
Tecnico per l'aereo della squadra d'ispezione nel luogo d'ingresso
quando questo aereo e' di proprieta' o affittato dal Segretariato
Tecnico. Tale aereo non potra' assumere spese di atterraggio, tassa
di partenza e simili oneri. Il Segretariato Tecnico prendera' a
carico il costo del carburante, della protezione di sicurezza e della
manutenzione.
Intese amministrative
26. Lo Stato Parte ispezionato fornira' o prendera' provvedimenti
affinche' la squadra d'ispezione possa beneficiare dei servizi
necessari quali mezzi di comunicazione, servizi d'interpretazione
nella misura necessaria per effettuare le interviste ed altre
mansioni, trasporto, spazio lavorativo, alloggio, pasti e cure
mediche. Al riguardo, lo Stato Parte ispezionato sara' rimborsato
dall'Organizzazione per i costi sostenuti dalla squadra ispettiva.
Attrezzature approvate
27. Con riserva del paragrafo 29, la squadra ispettiva non e'
assoggettata ad alcuna limitazione dello Stato Parte ispezionato per
il trasporto sul sito delle attrezzature approvate in conformita' con
il paragrafo 28 che il Segretariato Tecnico ritenga siano necessarie
al fine di soddisfare i requisiti operativi. Il Segretariato Tecnico
preparera', e, se del caso aggiornera' un elenco delle attrezzature
approvate che potrebbero essere necessarie ai fini sopra descritti,
nonche' dei regolamenti relativi a tali attrezzature conformi al
presente Annesso. Nello stabilire la lista delle attrezzature
approvate e di questi regolamenti, il Segretariato Tecnico
assicurera' che si tenga pienamente conto di considerazioni di
sicurezza per tutti i tipi di impianti in cui e' probabile che tali
attrezzature saranno utilizzate. L'elenco delle attrezzature
approvate sara' preso in considerazione ed approvata dalla Conferenza
in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i).
28. Le attrezzature saranno custodite dal Segretariato Tecnico e
saranno designate, calibrate ed approvate dal Segretariato Tecnico.
Il Segretariato Tecnico, nella misura del possibile scegliera' le
attrezzature specificamente designate per il tipo specifico di
ispezione richiesto. Le attrezzature designate ed approvate saranno
specificamente tutelate da alterazioni non autorizzate.
29. Lo Stato Parte ispezionato avra' diritto, senza pregiudizio
dei tempi prefissati, di ispezionare le attrezzature alla presenza
dei membri della squadra d'ispettiva nel punto di entrata, I.e. di
controllare l'identita' delle attrezzature introdotte o rimosse dal
territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite. Al
fine di agevolare tale identificazione, il Segretariato Tecnico
alleghera' documenti ed istruzioni per certificare la sua
designazione ed approvazione delle attrezzature. L'ispezione delle
attrezzature dovra' altresi' accertare, con soddisfazione dello Stato
Parte ispezionato, che le attrezzature corrispondono alla descrizione
delle attrezzature approvate per quel particolare tipo di ispezione.
Lo Stato Parte ispezionato puo' escludere le attrezzature che non
corrispondono alla descrizione ovvero le attrezzature sprovviste dei
summenzionati documenti e dispositivi. Le procedure d'ispezione delle
attrezzature saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in
conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i).
30. Nei casi in cui la squadra ispettiva giudica necessario dover
utilizzare attrezzature disponibili in loco che non appartengono al
Segretariato Tecnico e chiede allo Stato Parte ispezionato di essere
autorizzata ad utilizzare queste attrezzature, lo Stato Parte
ispezionato dovra' soddisfare la richiesta in tutta la misura del
possibile.
D. ATTIVITA' PRE-ISPETTIVE
Notifica
31. Il Direttore Generale notifichera' allo Stato Parte prima
dell'arrivo previsto della squadra ispettiva sul punto d'entrata e
nell'ambito dei tempi previsti, qualora specificati, la sua
intenzione di svolgere un'ispezione.
32. Le notifiche effettuate dal Direttore Generale includeranno le
seguenti informazioni:
(a) tipo di ispezione:
(b) punto di entrata;
(c) la data e l'ora di arrivo al punto di entrata;
(d) i mezzi per giungere nel punto di entrata;
(e) il sito da ispezionare;
(f) i nomi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione;
(g) se del caso, gli estremi dell'autorizzazione diplomatica per
voli speciali.
33. Lo Stato Parte ispezionato accusera' ricevuta della notifica
del Segretariato Tecnico del suo intento di condurre un'ispezione,
non oltre un'ora dopo aver ricevuto tale notifica.
34. In caso di ispezione di un impianto di uno Stato Parte
ubicato nel territorio di un altro Stato Parte, entrambi gli Stati
Parte saranno contestualmente notificati in conformita' con i
paragrafi 31 e 32.
Entrata nel territorio dello Stato Parte ispezionato o dello
Stato ospite e trasferimento sul sito d'ispezione
35. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite che e'
stato notificato dell'arrivo di una squadra ispettiva, provvedera' a
farla immediatamente entrare nel suo territorio e fara' tutto quanto
in suo potere, grazie anche ad una scorta che accompagnera' la
squadra ispettiva nel Paese o altri mezzi, per assicurare il
trasporto sicuro della squadra ispettiva e delle sue attrezzature e
rifornimenti, dal punto di entrata al(i) sito(i) d'ispezione ed ad un
punto di uscita.
36. Lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte ospite forniranno
l'assistenza necessaria alla squadra ispettiva per raggiungere il
sito d'ispezione non oltre 12 ore dall'arrivo al punto di entrata.
Colloquio informativo pre-ispezione
37. Al suo arrivo nel sito d'ispezione e prima dell'inizio
dell'ispezione, la squadra d'ispezione sara' istruita dai
rappresentanti dell'impianto con l'aiuto di carte e di altra
documentazione, come appropriato, riguardo all'impianto alle
attivita' ivi svolte, alle misure di sicurezza ed amministrative ed
alle intese logistiche necessarie per l'ispezione. La durata del
colloquio informativo non sara' superiore al minimo necessario e non
dovra' in ogni caso superare tre ore.
E. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI
Regole generali
38. I membri della squadra ispettiva dovranno adempiere alle loro
funzioni in conformita' con le disposizioni della presente
Convenzione, con i regolamenti stabiliti dal Direttore Generale e con
gli accordi d'impianto conclusi tra gli Stati Parte e
l'Organizzazione.
39. La squadra ispettiva dovra' attenersi rigorosamente al
mandato ispettivo rilasciato dal Direttore Generale. Essa si asterra'
da attivita' che esulano dal mandato.
40. Le attivita' della squadra ispettiva saranno ripartite in
maniera tale da consentirle di esercitare in maniera sollecita ed
efficace le sue funzioni, arrecando il minor disturbo possibile allo
Stato Parte ispezionato o allo stato ospite, ed all'impianto o zona
ispezionata. La squadra ispettiva evitera' di intralciare o di
ritardare senza motivo il funzionamento di un impianto ed evitera' di
pregiudicare la sua sicurezza. In particolare, la squadra ispettiva
non fara' funzionare alcun impianto. Se gli ispettori ritengono che
particolari operazioni dovrebbero essere eseguite in un impianto, ai
fini dell'adempimento del loro mandato, essi possono chiedere al
rappresentante designato dell'impianto ispezionato di far eseguire
tali operazioni. Il rappresentante dovra' ottemperare alla richiesta
in tutta la misura del possibile.
41. Nello svolgere le loro mansioni sul territorio di uno Stato
Parte ispezionato o di uno Stato ospite, i membri della squadra
ispettiva, qualora lo Stato ispezionato lo richieda, dovranno essere
accompagnati dai rappresentanti dello Stato Parte ispezionato, ma la
squadra ispettiva non deve essere ritardata o intralciata in altra
maniera nell'esercizio delle sue funzioni.
42. Il Segretariato Tecnico dovra' elaborare procedure
dettagliate relative allo svolgimento delle ispezioni, da includere
nel manuale d'ispezione, in considerazione delle direttive che
saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza in conformita' con
l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
Sicurezza ed incolumita' personale
43. Nello svolgere le loro attivita', gli ispettori e gli
assistenti d'ispezioni dovranno osservare i regolamenti di sicurezza
fissati nel sito d'ispezione, compresi quelli per la protezione di
ambienti regolamentati nell'ambito di un impianto e per la sicurezza
personale. Al fine di attuare questi requisiti, dovranno essere prese
in considerazione ed approvate dalla Conferenza appropriate procedure
dettagliate, in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
Comunicazioni
44. Per tutto il tempo che saranno nel paese, gli ispettori
avranno il diritto di comunicare con la sede del Segretariato
Tecnico. A tal fine essi possono usare le loro attrezzature
approvate, debitamente certificate e chiedere che lo Stato Parte
ispezionato fornisca loro l'accesso ad altre telecomunicazioni. La
squadra ispettiva avra' diritto di usare il proprio sistema binario
di comunicazioni radio tra il personale di pattuglia sul perimetro e
gli altri membri della squadra ispettiva.
Squadra d'ispezione e diritti dello Stato Parte ispezionato
45. La squadra ispettiva, in conformita' con gli Articoli
pertinenti e gli Annessi della presente Convenzione nonche' con gli
accordi d'impianto e le procedure stabilite nel manuale d'ispezione
avra' diritto ad un accesso senza ostacoli al sito d'ispezione. Gli
oggetti da ispezionare saranno scelti dagli ispettori.
46. Gli ispettori avranno diritto di intervistare qualsiasi
personale d'impianto alla presenza di rappresentanti dello Stato
Parte ispezionato allo scopo di stabilire i fatti rilevanti. Gli
ispettori richiederanno unicamente le informazioni ed i dati
necessari per la conduzione dell'ispezione e lo Stato Parte
ispezionato dovra' fornire tale informazioni su richiesta. Lo Stato
Parte ispezionato avra' diritto di sollevare obiezioni alle domande
poste al personale dell'impianto se tali domande sono considerate
come non pertinenti all'ispezione. Se il Capo della squadra ispettiva
fa obiezioni e dimostra la loro pertinenza, le domande saranno
presentate per iscritto allo Stato Parte ispezionato per la risposta.
La squadra ispettiva puo' prendere nota di qualunque rifiuto di
autorizzare interviste o di rispondere a domande poste o di fornire
spiegazioni, nella parte del rapporto d'ispezione relativo alla
cooperazione dello Stato Parte ispezionato.
47. Gli ispettori avranno diritto di ispezionare la
documentazione e e gli atti che ritengono pertinenti per lo
svolgimento della loro missione.
48. Gli ispettori avranno diritto a chiedere ai rappresentanti
dello Stato Parte ispezionato di effettuare fotografie per loro
conto, anche dell'impianto ispezionato. Dovra' poter essere possibile
prendere negativi fotografici a sviluppo istantaneo. La squadra
ispettiva e lo Stato Parte ispezionato dovranno ciascuno conservare
una copia di ciascuna fotografia.
49. I rappresentanti dello Stato parte ispezionato avranno
diritto di osservare tutte le attivita' di verifica svolte dalla
squadra ispettiva.
50. Lo Stato Parte ispezionato ricevera' copie, a sua richiesta,
delle informazioni e dei dati raccolti concernenti il(i) suo(i)
impianto(i) da parte del Segretariato Tecnico.
51. Gli ispettori hanno diritto di chiedere chiarimenti in
connessione con ambiguita' che dovessero sorgere durante
un'ispezione. Tali richieste dovranno essere effettuate rapidamente
tramite il rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Il
rappresentante dello Stato Parte ispezionato dovra' fornire alla
squadra ispettiva, durante l'ispezione, i chiarimenti che potranno
essere necessari per eliminare tali ambiguita'. Qualora non potessero
essere risolti i problemi relativi ad un oggetto o ad un edificio
ubicato nell'ambito del sito d'ispezione, l'oggetto o l'edificio
saranno, se necessario, fotografati al fine di chiarire la sua natura
o funzione. Se l'ambiguita' non puo' essere eliminata durante
l'ispezione, gli ispettori notificheranno immediatamente il
Segretariato Tecnico. Gli ispettori includeranno nel rapporto
d'ispezione ogni altra questione irrisolta del genere, nonche' i
chiarimenti pertinenti ed una copia di ogni fotografia presa.
Prelievo, manipolazione ed analisi dei campioni
52. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato oppure
dell'impianto ispezionato dovranno prelevare campioni su richiesta
della squadra ispettiva alla presenza di ispettori. Qualora convenuto
in anticipo con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato oppure
dell'impianto ispezionato, la squadra d'ispezione stessa potra'
raccogliere campioni.
53. Laddove possibile, l'analisi dei campioni sara' effettuata in
loco. Alternativamente, la squadra ispettiva ha il diritto di
effettuare analisi di campioni in loco, utilizzando la propria
strumentazione approvata portata con se'. Su richiesta della squadra
ispettiva, lo Stato Parte ispezionato in conformita' con le procedure
stabilite, fornira' assistenza all'analisi in sito dei campioni. La
squadra ispettiva puo' anche chiedere che appropriate analisi in loco
siano svolte in sua presenza.
54. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di conservare parti di
tutti i campioni prelevati o di prelevare duplicati di campioni e di
essere presente quando i campioni sono analizzati in loco.
55. La squadra ispettiva, qualora lo ritenga necessario,
trasferira' i campioni per un'analisi fuori dal sito in laboratori
designati dall'Organizzazione.
56. Il Direttore Generale ha la responsabilita' primaria per la
sicurezza, l'integrita' e la preservazione dei campioni per garantire
che sia protetta la riservatezza dei campioni trasferiti per
un'analisi fuori dal sito. il Direttore Generale fara' cio' in
conformita' con le procedure che saranno esaminate ed approvate da
parte della Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo
21(i) per inclusione nel manuale d'ispezione.
Egli dovra':
(a) instaurare un rigoroso regime di regolamentazione per il
prelievo, la manipolazione, il trasporto e l'analisi dei campioni;
(b) certificare i laboratori designati a svolgere diversi tipi di
analisi;
(c) controllare la standardizzazione delle attrezzature e delle
procedure in questi laboratori designati, nonche' le strumentazioni
mobili e le procedure per le analisi, sorvegliare il controllo di
qualita', le attrezzature mobili e le procedure;
(d) selezionare tra i laboratori designati quelli che svolgeranno
funzioni analitiche o di altro tipo in relazione alle specifiche
inchieste.
57. Qualora debba essere effettuata un'analisi fuori dal sito, i
campioni dovranno essere analizzati in almeno due laboratori
designati. Il Segretariato Tecnico assicurera' un rapido processo di
analisi. La responsabilita' dei campioni sara' del Segretario Tecnico
ed ogni loro parte o porzione inutilizzata sara' rinviata al
Segretariato Tecnico.
58. Il Segretario compilera' Tecnico i risultati dell'analisi di
laboratorio dei campioni pertinenti in conformita' con la presente
Convenzione e li includera' nel rapporto d'ispezione finale. Il
Segretariato Tecnico includera' nel rapporto un'informazione
dettagliata relativa alle attrezzature ed alle metodologie utilizzate
dai laboratori designati.
Proroga della durata dell'ispezione
59. I periodi di ispezioni possono essere prorogati mediante
accordo con il rappresentante dello Stato Parte ispezionato.
Colloquio informativo finale
60. Al completamento di un'ispezione, la squadra ispettiva si
incontrera' con i rappresentanti dello Stato Parte ispezionato e con
il personale responsabile del sito d'ispezione per esaminare le
risultanze preliminari della squadra ispettiva e chiarire ogni
ambiguita'. La squadra ispettiva fornira' ai rappresentanti dello
Stato Parte Ispezionato, per iscritto, i suoi risultati preliminari
secondo un formato standardizzato, assieme ad una lista dei campioni
e delle copie delle informazioni scritte e dei dati raccolti ed altro
materiale da portare fuori dal sito. Il documento dovra' essere
firmato dal Capo della squadra d'ispezione. Al fine di indicare che
ha preso nota del contenuto del documento, il rappresentante dello
Stato Parte ispezionato controfirmera' il documento. La riunione
dovra' essere terminata non oltre 24 ore dopo la fine dell'ispezione.
F. PARTENZA
61. Al completamento delle procedure post-ispettive, la squadra
ispettiva dovra' lasciare il prima possibile, il territorio dello
Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite.
G. RAPPORTI
62. Non oltre 10 giorni dopo l'ispezione, gli ispettori
prepareranno un rapporto finale sui fatti e le attivita' da essi
svolti, nonche' sul loro risultati. Essi dovra' contenere unicamente
i fatti pertinenti all'osservanza della presente Convenzione, come
previsto in base al mandato ispettivo. Il rapporto dovra' anche
fornire informazioni per quanto riguarda il grado di cooperazione
dello Stato Parte ispezionato con la squadra ispettiva. Osservazioni
divergenti degli ispettori possono essere annesse al rapporto. Il
rapporto dovra' essere tenuto riservato.
63. Il rapporto finale dovra' immediatamente essere presentato
allo Stato Parte ispezionato. Qualsiasi commento scritto,
eventualmente gia' formulato dallo Stato Parte ispezionato riguardo
ai risultati puo' essere allegato al rapporto. Il rapporto finale
assieme ai commenti annessi effettuato dallo Stato Parte ispezionato
sara' presentato al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo
l'ispezione.
64. Se il rapporto contiene incertezze, o se la cooperazione tra
l'Autorita' Nazionale e gli ispettori non sembra essere a misura dei
criteri stabiliti. Il Direttore Generale informera' senza indugio il
Direttore Generale.
65. Se le incertezze non possono essere chiarite, o se i fatti
accertati sono tali da suggerire che gli obblighi contratti in virtu'
della presente Convenzione non sono stati adempiuti, il Direttore
Generale ne informa senza indugio il Consiglio Esecutivo.
H. ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI GENERALI
66. Le disposizioni della presente Parte si applicheranno a tutte
le ispezioni condotte in conformita' con la presente Convenzione
salvo se le disposizioni della presente Parte differiscono dalle
disposizioni stabilite per i specifici tipi d'ispezioni nella Parte
III a XI del presente Annesso, nel qual caso tali ultime disposizioni
avranno la precedenza.
Parte III - Disposizioni generali per le misure di verifica in
conformita' con gli articoli IV, V e VI, paragrafo 3
A. ISPEZIONI INIZIALI ED ACCORDI D'IMPIANTO
1. Ciascun impianto dichiarato, soggetto ad ispezioni in loco in
conformita' con gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3, sara' oggetto
di un'ispezione iniziale dopo che l'impianto e' stato dichiarato. Lo
scopo di questa ispezione dell'impianto dovra' essere di verificare
le informazioni fornite ed ottenere informazioni supplementari
necessarie per la pianificazione delle future attivita' di verifica
nell'impianto, comprese le ispezioni in loco ed il continuo
monitoraggio per mezzo di una strumentazione fissa in loco, anche al
fine di preparare gli accordi di installazione.
2. Gli Stati Parte consentiranno al Segretariato la verifica delle
dichiarazioni e l'inizio delle misure di verifica sistematica in
tutti gli impianti entro i tempi stabiliti, dopo che la Convenzione
e' entrata in vigore nei loro confronti.
3. Ciascun Stato Parte concludera' un accordo d'impianto con
l'Organizzazione per ciascun impianto dichiarato e sara' soggetto ad
ispezioni in loco secondo gli Articoli IV, V e VI, paragrafo 3.
4. Gli accordi d'impianto dovranno essere completati non oltre 180
giorni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore per lo
Stato Parte o dopo che l'impianto e' stato dichiarato per la prima
volta, salvo per gli impianti di distruzione di armi chimiche cui si
applicano i paragrafi 5 a 7.
5. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche che
inizi le sue operazioni oltre un anno dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione per lo Stato Parte, l'accordo d'impianto dovra'
essere completato non meno di 180 giorni dopo che l'impianto ha
iniziato a funzionare.
6. In caso di un impianto di distruzione di armi chimiche in
funzionamento quando la presente Convenzione entra in vigore in tale
Stato Parte, o che inizia a funzionare non oltre l'anno successivo,
l'accordo d'impianto dovra' essere completato non oltre 210 giorni
dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato
Parte, salvo i casi in cui il Consiglio Esecutivo decide che gli
accordi transitori di verifica, approvati in conformita' con la Parte
IV(A) paragrafo 51, del presente Annesso, compreso un accordo
d'installazione provvisorio, le disposizioni per la verifica per
mezzo di ispezioni in loco, il monitoraggio con strumenti in loco, ed
i tempi di applicazione di tali provvedimenti, sono sufficienti.
7. Il Consiglio Esecutivo puo' decidere che i provvedimenti di
verifica provvisori, approvati in conformita' con la Parte IV(A),
paragrafo 51 del presente Annesso e comprendenti un accordo
d'impianto provvisorio, disposizioni per la verifica per mezzo di
ispezioni in loco, monitoraggio con strumentazione in loco, nonche' i
tempi per l'attuazione dell'accordo, sono sufficienti nel caso di un
impianto di cui al paragrafo 6, le cui operazioni si prevede che
cessino non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione nei confronti dello Stato Parte.
8. Gli accordi d'impianto saranno basati sui modelli per tali
accordi e prevederanno provvedimenti dettagliati che regolamenteranno
le ispezioni in ciascun impianto. Gli accordi-modello dovranno
includere disposizioni che tengano conto di futuri sviluppi
tecnologici e saranno considerati ed approvati dalla Conferenza
secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
9. Il Segretariato Tecnico puo' conservare in ciascun sito un
contenitore sigillato per fotografie, carte ed altre informazioni cui
fare eventualmente riferimento nel corso di successive ispezioni.
B. ACCORDI PERMANENTI
10. Laddove applicabile, il Segretariato Tecnico avra' diritto di
fare installare strumenti, sistemi e sigilli per un monitoraggio
continuo, e di utilizzarli secondo le disposizioni pertinenti della
presente Convenzione e gli accordi d'installazione tra gli Stati
Parte e l'Organizzazione.
11. Lo Stato Parte ispezionato, in conformita' con le procedure
stabilite, avra' diritto di ispezionare qualsiasi strumento
utilizzato o installato dalla squadra ispettiva e farlo collaudare in
presenza dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato. La squadra
ispettiva avra' diritto di utilizzare gli strumenti installati dallo
Stato Parte ispezionato e di effettuare essa stessa il monitoraggio
del processo tecnologico di distruzione delle armi chimiche. A tal
fine, la squadra ispettiva avra' diritto di ispezionare gli strumenti
che intende utilizzare per verificare la distruzione delle armi
chimiche e di farli collaudare in sua presenza.
12. Lo Stato Parte ispezionato fornira' la necessaria preparazione
ed il necessario supporto per l'installazione di strumenti e di
sistemi di monitoraggio continuo.
13. Al fine dell'attuazione dei paragrafi 11 e 12, adeguate
procedure dettagliate saranno esaminate ed approvate dalla Conferenza
secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21 (i).
14. Lo Stato parte ispezionato notifichera' immediatamente al
Segretariato Tecnico qualsiasi evento sopravvenuto o suscettibile di
sopravvenire in un impianto dove sono installati degli strumenti di
monitoraggio, che puo' avere un impatto sul sistema di monitoraggio.
lo Stato parte ispezionato coordinera' le successive azioni con il
Segretariato Tecnico in vista di ripristinare il funzionamento del
sistema di monitoraggio e di provvedimenti ad interim, se necessario,
il prima possibile.
15. La squadra d'ispezione verifichera' durante ciascuna ispezione
che il sistema di monitoraggio funzioni correttamente e che i sigilli
apposti non siano danneggiati. Inoltre potranno essere necessarie
visite di controllo del sistema del monitoraggio in modo da
effettuare ogni necessaria manutenzione o sostituzione di
attrezzature, o per riadattare la portata del sistema di monitoraggio
a seconda delle necessita'.
16. Se il sistema di monitoraggio indica qualche anomalia, il
Segretario Tecnico prendera' immediatamente provvedimenti per
determinare se cio' e' dipeso da una difettosita' delle attrezzature
o delle attivita' nell'impianto. Se, successivamente a questo esame,
il problema rimane irrisolto, il Segretariato Tecnico verifichera'
immediatamente la situazione anche, se del caso, con un'immediata
ispezione in loco o una vista all'impianto. Il Segretario Tecnico
fara' rapporto su qualunque problema, immediatamente dopo che sia
stato depistato, allo Stato ispezionato che gli fornira' assistenza
per risolverlo.
C. ATTIVITA' PRE-ISPEZIONI
17.Lo Stato Parte ispezionato, salvo quanto specificato al
paragrafo 18, sara' notificato delle ispezioni con non meno di 24 ore
di anticipo dall'arrivo previsto della squadra d'ispezione al punto
di entrata.
18. Lo Stato Parte ispezionato sara' notificato delle ispezioni
iniziali con non meno di 72 ore di anticipo dall'ora prevista di
arrivo della squadra d'ispezione nel punto di entrata.
Parte IV (A) - Distruzione delle armi chimiche e verifica della
loro distruzione in conformita' dell'articolo IV
A. DICHIARAZIONI
Armi chimiche
1. La dichiarazione di armi chimiche presentata da uno Stato parte
in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1, paragrafo 1(a)(ii)
deve contenere le seguenti informazioni:
(a) quantita' globale di ciascun composto chimico dichiarato;
(b) ubicazione precisa di ogni impianto di stoccaggio delle armi
chimiche, indicata mediante:
(i) la sua denominazione;
(ii) dati geografici;
(iii) un diagramma preciso del sito, con una cartina dei
limiti di recinzione dell'impianto e l'ubicazione di silos/aree di
stoccaggio all'interno dell'impianto;
(c) L'inventario dettagliato di ciascun impianto di stoccaggio di
armi chimiche, che specifichi:
(i) I composti chimici definiti come armi chimiche secondo
l'articolo II;
(ii) munizioni e componenti non cariche, nonche' dispositivi e
materiali definiti come armi chimiche;
(iii) materiale specificamente concepito per essere utilizzato
direttamente in connessione con l'utilizzazione delle munizioni,
componenti, dispositivi e materiali di cui al punto ii);
(iv) composti chimici specificamente concepiti per essere
utilizzati in connessione diretta con l'utilizzazione di munizioni,
componenti, dispositivi o materiale di cui al punto ii).
2. Per la dichiarazione dei composti chimici di cui al paragrafo 1
(c) (i) e' previsto quanto segue:
(a) I composti chimici sono dichiarati in conformita' con le
tabelle figuranti nell'Annesso sui composti chimici;
(b) trattandosi di un composto non elencato nelle Tabelle
dell'Annesso sui composti chimici, dovranno essere fornite le
informazioni necessarie per una eventuale iscrizione del composto
chimico nella Tabella appropriata, compresa la tossicita' del
prodotto allo stato puro. Trattandosi di un precursore, dovranno
essere indicate la tossicita' e la natura del prodotto finale
principale o dei prodotti finali principali;
(c) i composti chimici sono identificati con la loro denominazione
chimica, secondo la nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale
di chimica pura e applicata (UICPA), la loro formula strutturale ed
il numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito.
Per un precursore, devono essere indicate la tossicita e l'identita'
del prodotto principale finale, o dei prodotti principali finali;
(d) Trattandosi di una miscela di due o piu' prodotti chimici,
ciascun prodotto chimico sara' identificato e la percentuale di
ciascuno sara' fornita, e la miscela sara' dichiarata nella categoria
del composto chimico piu' tossico. Se un componente di un'arma
chimica binaria consiste nella miscela di due o piu' prodotti
chimici, ciascun composto chimico sara' identificato e sara' indicata
la percentuale di ciascuno;
(e) Le armi chimiche binarie sono dichiarate secondo il prodotto
finale pertinente, nell'ambito delle categorie di armi chimiche
specificate al paragrafo 16. Le informazioni supplementari seguenti
sono fornite per ciascun tipo di munizione/dispositivo chimico
binario:
(i) denominazione chimica del prodotto finale tossico;
(ii) composizione chimica e quantitativo di ciascun
componente;
(iii) rapporto ponderato effettivo tra i componenti;
(iv) indicazione del componente come il componente-chiave;
(v) quantita' prevista del prodotto finale tossico, calcolato
su una base stoechiometrica a partire dal componente chiave, ponendo
un rendimento del 100 per cento. Una quantita' dichiarata (in
tonnellate) del componente chiave destinato ad un prodotto tossico
specifico e' considerata come equivalente alla quantita' (in
tonnellate di detto prodotto finale calcolata su una base
stoechiometrica, ponendo un rendimento del 100%
(f) Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multiple, la
dichiarazione e' analoga a quella prevista per le armi chimiche
binarie;
(g) per ciascun composto chimico, deve essere dichiarato il tipo
di stoccaggio (munizioni, componenti, dispositivi, materiali o
contenitori per prodotti alla rinfusa). Per ciascun tipo di
stoccaggio, deve essere specificato quanto segue:
(i) tipo;
(ii) dimensioni o calibro;
(iii) numero degli elementi;
(iv) peso nominale della carica per elemento;
(h) per ciascun composto chimico deve essere dichiarato il peso
totale attuale sul sito di stoccaggio;
(i) Inoltre, per i composti chimici immagazzinati alla rinfusa,
deve essere dichiarata la percentuale del composto puro, se e' nota.
3. Per ciascun tipo di munizioni e di componenti non cariche, di
dispositivi o di materiale di cui al paragrafo 1 (c) (ii), devono
essere fornite le seguenti informazioni:
(a) numero degli elementi;
(b) volume nominale della carica per elemento;
(c) carica chimica prevista per questi elementi.
Dichiarazioni di armi chimiche presentate secondo l'Articolo III,
paragrafo 1(a)(iii)
4. La dichiarazione di armi chimiche secondo l'Articolo III,
paragrafo 1(a)(iii), deve contenere tutte le informazioni previste
nei paragrafi 1 a 3 precendenti. Lo Stato Parte sul cui territorio si
trovano le armi chimiche deve adottare, di concerto con l'altro
Stato, i provvedimenti necessari con l'altro Stato per garantire che
le dichiarazioni siano effettuate. Se lo Stato Parte sul di cui
territorio le armi chimiche sono localizzate, non e' in grado di
adempiere ai suoi obblighi in base al presente paragrafo, esso dovra'
darne spiegazioni.
Dichiarazioni di quantitativi trasferiti o ricevuti anteriormente
5. Uno Stato Parte che ha trasferito o ricevuto armi chimiche a
partire dal 1 gennaio 1946 deve dichiarare questi trasferimenti o
quantitativi ricevuti secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(iv) a
condizione che il quantitativo trasferito o ricevuto superi una
tonnellata annua per composto all'anno in contenitori e/o sotto forma
di munizioni. Tale dichiarazione sara' effettuata secondo le
modalita' d'inventario specificate ai paragrafi 1 e 2. Tale
dichiarazione deve altresi' indicare i paesi fornitori, i paesi
destinatari, e date dei trasferimenti o di ricevimento, e con la
maggior precisione possibile, l'ubicazione attuale degli elementi
trasferiti. Se non tutte le informazioni specificate sono disponibili
per i trasferimenti effettuate e per i quantitativi ricevuti durante
il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1946 ed il gennaio 1970, lo
Stato Parte dovra' fornire ogni informazione ancora in suo possesso e
dichiarare i motivi per i quali non puo' presentare una dichiarazione
completa.
Presentazione del piano di distruzione delle armi chimiche
6. Il piano generale di distruzione delle armi chimiche presentato
secondo l'Articolo III, paragrafo 1(a)(v) fornisce un panorama del
programma nazionale di distruzione delle armi chimiche dello Stato
Parte, nonche' informazioni sugli sforzi di tale Stato Parte per
conseguire gli obiettivi di distruzione stabiliti nella Convenzione.
Il piano prevede:
(a) UN programma generale di distruzione, indicante i tipi e le
quantita' approssimative di armi chimiche da distruggere durante
ciascun periodo annuale di distruzione in ogni impianto di
distruzione esistente e, se possibile, per ogni installazione di
distruzione di armi chimiche prevista;
(b) il numero degli impianti di distruzione di armi chimiche
esistenti o previste che saranno in funzione per tutto il periodo di
distruzione;
(c) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche esistente
o previsto;
(i) denominazione e localizzazione;
(ii) tipi e quantita' approssimative di armi chimiche da
distruggere, nonche' il tipo (ad esempio agenti nervini o agenti
vescicanti) e la quantita' approssimativa di carica chimica;
(d) I piani ed i programmi di formazione del personale per il
funzionamento degli impianti di distruzione;
(e) norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni cui
devono conformarsi gli impianti di distruzione esistenti;
(f) informazioni sulla elaborazione di nuovi metodi per la
distruzione di armi chimiche e per il miglioramento dei metodi
esistenti;
(g) stime dei costi di distruzione delle armi chimiche;
(h) ogni questione tale da avere un impatto negativo sul programma
di distruzione nazionale.
B. PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA E DI ALLESTIMENTO DEGLI IMPIANTI DI
STOCCAGGIO
7. Al piu' tardi al momento della presentazione della sua
dichiarazione di armi chimiche, uno Stato Parte adotta i
provvedimenti che ritiene opportuni per chiudere i suoi impianti di
stoccaggio, ed impedisce ogni suo spostamento delle armi chimiche al
di fuori degli impianti, salvo ai fini della loro distruzione.
8. Lo Stato parte vigila affinche' le armi chimiche nei suoi
impianti di stoccaggio siano configurate in modo tale che sia
possibile accedervi agevolmente ai fini della verifica secondo i
paragrafi 37 a 49.
9. Per tutto il tempo in cui un impianto di stoccaggio rimane
chiuso ad ogni spostamento di armi chimiche fuori dall'impianto,
salvo che per i fini di distruzione, lo Stato Parte puo' proseguire,
nell'impianto, le attivita' di manutenzione corrente, compresa la
manutenzione corrente delle armi chimiche; i controlli di sicurezza e
le attivita' collegate alla sicurezza fisica; nonche' la preparazione
delle armi chimiche ai fini della loro distruzione.
10. Non fanno parte delle attivita' di manutenzione delle armi
chimiche:
(a) la sostituzione di agenti o di corpi di manutenzione;
(b) la modifica delle caratteristiche originali delle munizioni,
di loro parti o componenti.
11. Tutte le attivita' di manutenzione sono soggette al
monitoraggio del Segretariato Tecnico:
C. DISTRUZIONE
Principi e metodi di distruzione delle armi chimiche
12. Per "distruzione di armi chimiche" si intende un processo con
il quale i composti chimici sono trasformati in maniera
essenzialmente irreversibile in una forma che non si presta alla
produzione di armi chimiche e che rende, in maniera irreversibile, le
munizioni ed altri dispositivi inutilizzabili in quanto tali.
13. Ciascun Stato Parte determina come distruggera' le armi
chimiche, fermo restando che i seguenti metodi non potranno essere
utilizzati: riversamento in qualunque tipo di acque, infossamento o
combustione all'aria aperta. Le armi chimiche saranno distrutte
unicamente in impianti specificamente designati ed appositamente
concepiti ed equipaggiati.
14. Ciascuno Stato Parte si accertera' che i suoi impianti di
distruzione di armi chimiche siano costruiti e gestiti in maniera da
garantire la distruzione delle armi chimiche, e che il processo di
distruzione possa essere verificato conformemente alle disposizioni
della presente Convenzione.
Ordine di distruzione
15. L'ordine di distruzione delle armi chimiche e' basato sugli
obblighi specificati nell'Articolo I e negli altri Articoli della
presente Convenzione, in particolare gli obblighi relativi alla
verifica sistematica in loco. Esso tiene conto dell'interesse degli
Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza non diminuita nel
periodo di distruzione; di un rafforzamento della fiducia all'inizio
della fase di distruzione; della graduale acquisizione di esperienza
nel corso della distruzione delle armi chimiche, nonche' del
principio di fattibilita' a prescindere dalla composizione effettiva
degli arsenali e dei metodi scelti per la distruzione delle armi
chimiche. L'ordine di distruzione e' basato su un principio di
livellamento.
16. Ai fini della distruzione, le armi chimiche dichiarate da ogni
Stato Parte saranno divise in tre categorie:
Categoria 1: Armi chimiche fabbricate con i composti chimici della
Tabella 1 e loro parti e componenti;
Categoria 2: Armi chimiche fabbricate con tutti gli altri composti
chimici e loro parti e componenti;
Categoria 3: Munizioni e dispositivi non carichi, e materiale
specificamente concepito per essere utilizzato direttamente in
connessione con l'utilizzazione di armi chimiche.
17. Lo Stato Parte iniziera':
(a) la distruzione delle armi chimiche della categoria 1 non oltre
due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tali
armi e completera' tale distruzione non oltre 10 anni dopo l'entrata
in vigore della presente Convenzione. Lo Stato Parte distruggera' le
armi chimiche in conformita' con le seguenti scadenze di distruzione:
(i) Fase 1: Non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione, dovranno essere terminate le prove del primo
impianto di distruzione. Almeno l'1 per cento delle armi chimiche
della Categoria 1 dovra' essere distrutto non oltre tre anni dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione;
(ii) Fase 2: Almeno il 20 per cento delle armi chimiche della
categoria 1 dovra' essere distrutto non oltre cinque anni dopo
l'entrata in vigore della convenzione;
(iii) Fase 3: Almeno il 45 per cento delle armi chimiche della
Categoria 1 dovra' essere distrutto non oltre dieci anni dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione.
(i) Fase 4: Tutti i composti chimici della Categoria 1
dovranno essere distrutti non oltre dieci anni dopo l'entrata in
vigore della presente
Convenzione.
(b) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 2 non oltre
un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi
confronti e completera' la distruzione non oltre cinque anni dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le armi chimiche
della Categoria 2 saranno distrutte con eguali incrementi annuali per
tutto il periodo di distruzione. Il fattore di comparazione per
queste armi e' il peso dei prodotti chimici della categoria 2;
(c) la distruzione delle armi chimiche della Categoria 3 non oltre
un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti
armi e completera' la distruzione al piu' tardi cinque anni dopo
l'entrata in vigore della Convenzione. Le armi chimiche della
Categoria 3 saranno distrutte gradualmente con eguali incrementi
annuali, per tutto il periodo di distruzione. Il fattore di
comparazione per munizioni e dispositivi non carichi e' espresso
mediante il volume di carica nominale (m3), e, per il materiale, dal
numero di elementi.
18. Per la distruzione delle armi chimiche binarie, si applicano
le seguenti disposizioni:
(a) Ai fini dell'ordine di distruzione, la quantita' dichiarata
(in tonnellate) del componente chiave destinato ad uno specifico
prodotto tossico finale e' considerata come equivalente alla
quantita' (in tonnellate) di tale prodotto finale tossico calcolato
su una base stoechiometrica, nell'ipotesi di un rendimento del 100%;
(b) l'esigenza di distruggere una determinata quantita' del
componente chiave comportera' quella di distruggere una quantita'
corrispondente dell'altro componente, calcolata in base al rapporto
di peso effettivo tra i componenti nel tipo considerato di
munizioni/dispositivo chimico binario.
(c) Se la quantita' dichiarata dell'altro componente e' superiore
a quella necessaria, in considerazione del rapporto di peso effettivo
tra i componenti, l'eccedenza sara' distrutta nel corso dei primi due
anni successivi all'inizio delle operazioni di distruzione;
(d) Alla fine di ogni anno di applicazione, lo Stato Parte puo'
conservare una quantita' dell'altro componente dichiarato,
determinata sulla base del rapporto di peso effettivo tra i
componenti presenti nel tipo considerato di munizione/dispositivo
chimico binario.
19. Per quanto concerne le armi chimiche a componenti multipli,
l'ordine di distruzione sara' analogo a quello previsto per le armi
chimiche binarie.
Modifiche delle scadenze intermedie di distruzione
20. Il Consiglio esecutivo riesaminera' i piani generali di
distruzione delle armi chimiche, presentati in conformita' con
l'Articolo III, paragrafo 1(a)(v), ed in conformita' con il paragrafo
6, tra l'altro, per valutare la loro conformita' con l'ordine di
distruzione stabilito nei paragrafi da 15 a 19. Il Consiglio
esecutivo si consultera' con ogni Stato Parte il cui piano non e'
conforme, al fine di renderlo tale.
21. Qualora uno Stato Parte ritenga, a causa di circostanze
eccezionali indipendenti dalla sua volonta', di non poter raggiungere
il livello di distruzione fissato per la Fase 1, la Fase 2 o la Fase
3 dell'ordine di distruzione delle armi chimiche della Categoria 1,
esso puo' proporre che tali livelli siano modificati. Questa proposta
dovra' essere fatta non oltre 120 giorni dopo l'entrata in vigore
della presente Convenzione e dovra' contenere una spiegazione
dettagliata dei motivi per i quali e' presentata.
22. Ciascuno Stato Parte dovra' adottare tutti i provvedimenti per
garantire che le armi chimiche della Categoria 1 siano distrutte
entro i termini di distruzione di cui al paragrafo 17(a), cosi' come
modificati in conformita' con il paragrafo 21. Tuttavia, se uno Stato
Parte ritiene che non riuscira' a distruggere la percentuale
richiesta di armi chimiche della Categoria 1 entro il termine fissato
per una delle fasi di distruzione intermedie, puo' chiedere al
Consiglio esecutivo di raccomandare alla Conferenza di concedere allo
Stato in questione una proroga del termine che detto Stato e' tenuto
a rispettare. Tale richiesta deve essere effettuata almeno 180 giorni
prima dello scadere del termine di distruzione intermedio e dovra'
contenere un esposto dettagliato dei motivi di tale richiesta nonche'
i piani che lo Stato Parte intende seguire al fine di essere in grado
di adempiere al suo obbligo di rispettare il successivo termine di
distruzione.
23. Qualora una proroga venga accordata, persiste per lo Stato
Parte l'obbligo di conseguire il livello cumulativo fissato per la
fase di distruzione successiva entro il termine stabilito per questa
fase. Le proroghe concesse in conformita' con la presente sezione,
non modificano in alcun modo l'obbligo in cui si trova lo Stato Parte
di completare la distruzione di tutte le armi chimiche della
categoria 1 non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione.
Proroga del termine ultimo per il completamento della distruzione
24. Qualora uno Stato Parte ritenga di non essere in grado di
completare la distruzione di tutte le armi chimiche della categoria 1
non oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, esso
puo' chiedere al Consiglio esecutivo una proroga del termine ultimo
di completamento della distruzione di tali armi chimiche. Tale
richiesta dovra' essere effettuata non oltre nove anni dopo l'entrata
in vigore della presente Convenzione.
25. La richiesta dovra' contenere:
(a) la durata della proroga richiesta;
(b) un esposto dettagliato delle ragioni per le quali si
richiede una proroga;
(c) Un piano di distruzione dettagliato per il periodo
corrispondente alla proroga proposta e per il resto del periodo di
distruzione iniziale di 10 anni.
26. La Conferenza, nella sua successiva sessione, adottera' una
decisione in merito a tale richiesta, in base alla raccomandazione
formulata dal Consiglio esecutivo. Qualunque proroga sara' concessa
per il minimo necessario, ed in ogni caso lo Stato Parte e' tenuto a
terminare la distruzione di tutte le sue armi chimiche al massimo 15
anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Il
Consiglio esecutivo stabilisce le condizioni per la concessione della
proroga, comprese le specifiche misure di verifica ritenute
necessarie, nonche'i provvedimenti specifici che lo Stato Parte deve
prendere per risolvere i problemi nel suo programma di distruzione. I
costi della verifica durante il periodo di proroga saranno ripartiti
in conformita' con il paragrafo 16 dell'articolo IV.
27. Se la proroga e' concessa, lo Stato Parte adottera'
appropriate misure per rispettare tutte le scadenze successive
28. Lo Stato Parte continuera' a presentare piani di distruzione
annuali dettagliati in conformita' con il paragrafo 29, nonche'
rapporti annuali sulla distruzione delle armi chimiche della
Categoria 1 in conformita' con il paragrafo 36, fino a quando tutte
le armi chimiche della Categoria 1 non siano state distrutte. Inoltre
lo Stato Parte dovra' fare rapporto al Consiglio esecutivo sulle sue
attivita' di distruzione ad intervalli di 90 giorni al massimo per
tutto il periodo della proroga. Il Consiglio Esecutivo passera' in
rassegna i progressi comppiuti per quanto concerne la distruzione ed
adottera' le misure necessarie per avere la prova scritta di questi
progressi. Il Consiglio esecutivo fornisce agli Stati Parte, su
richiesta, tutte le informazioni relative alle attivita' di
distruzione svolte durante il periodo di proroga.
Piani di distruzione annuali dettagliati
29. I piani di distruzione annuali dettagliati che saranno
presentati al Segretariato tecnico non oltre 60 giorni prima
dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformita'
con l'Articolo IV, paragrafo 7(a), dovranno specificare:
(a) la quantita' di ciascun tipo specifico di arma chimica da
distruggere in ciascun impianto di distruzione e le date alle quali
la distruzione di ciascun tipo di armi chimiche deve essere
terminata;
(b) per ciascun impianto di distruzione di armi chimiche, uno
schema dettagliato del sito indicante ogni modifica apportata agli
schemi precedentementi forniti;
(c) un programma dettagliato delle attivita' in ciascun impianto
di distruzione di armi chimiche per l'anno successivo, indicando i
tempi richiesti per la progettazione, la costruzione o la
modificazione dell'impianto, la sistemazione ed il controllo del
materiale, la formazione degli operatori, nonche' le operazioni di
distruzione per ogni particolare tipo di armi chimiche, specificando
i periodi di inattivita' previsti.
30. Lo Stato Parte fornisce informazioni dettagliate riguardo a
ciascuno dei suoi impianti di distruzione di armi chimiche, al fine
di aiutare il Segretariato Tecnico ad elaborare procedure d'ispezione
preliminari da utilizzare nell'impianto.
31. Le informazioni dettagliate su ciascuno degli impianti di
distruzione comportano i seguenti elementi:
(a) denominazione, indirizzo e ubicazione;
(b) schemi dettagliati e planimetrie dell'impianto;
(c) schemi della sistemazione dell'impianto, schemi di processi e
schemi delle apparecchiature e delle tubature;
(d) descrizioni tecniche dettagliate del materiale, inclusi gli
schemi di progettazione e le specifiche degli strumenti necessari
per: estrarre la carica chimica dalle munizioni, dai dispositivi e
dai contenitori; immagazzinare provvisoriamente la carica chimica
estratta; distruggere l'agente chimico; e distruggere le munizioni, i
dispositivi ed i contenitori;
e) descrizioni tecniche dettagliate del procedimento di
distruzione, compreso il tasso di scorrimento del materiale, le
temperature e le pressioni, nonche' il rendimento previsto
dell'operazione di distruzione;
(f) capacita' progettata di impianto per ciascun tipo specifico di
armi chimiche;
(g) descrizione dettagliata dei prodotti per la distruzione, e
metodi di eliminazione definitiva di tali prodotti;
(h) descrizione tecnica dettagliata delle misure volte ad
agevolare le ispezioni effettuate in conformita' con la presente
Convenzione;
(i) descrizione dettagliata di ogni zona di immagazzinaggio
provvisorio nell'impianto di distruzione che sara' utilizzata per il
passaggio delle armi chimiche direttamente nell'installazione di
distruzione, compresi gli schemi del sito e dell'impianto nonche'
l'informazione sulla capacita' di stoccaggio per ciascun tipo
specifico di arma chimica da distruggere nell'impianto;
(j) descrizione dettagliata delle misure sanitarie e di sicurezza
in vigore nell'impianto;
(k) descrizione dettagliata dell'alloggio e dei locali di lavoro
per gli ispettori,
(l) misure suggerite per la verifica internazionale.
32. Lo Stato Parte fornisce per ciascuno dei suoi impianti di
distruzione di armi chimiche, i manuali di funzionamento
dell'impianto, i piani di sicurezza e sanitari, i manuali per le
operazioni di laboratorio e per l'assicurazione ed il controllo di
qualita' di laboratori e le autorizzazioni per le attivita'
potenzialmente inquinanti, salvo se questo materiale e' gia' stato
fornito in precedenza.
33. Lo Stato Parte notifichera' sollecitamente il Segretariato
Tecnico di ogni sviluppo che potrebbe pregiudicare le attivita' di
ispezione nei suoi impianti di distruzione.
34. I termini per la presentazione delle informazioni specificate
nei paragrafi 30 e 32, saranno esaminati ed approvati dalla
Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
35. Dopo aver esaminato le informazioni dettagliate su ciascuna
installazione di distruzione dello Stato Parte, il Segretariato
tecnico inizia, se del caso, consultazioni con lo Stato Parte
interessato al fine di accertarsi che gli impianti di distruzione di
armi chimiche di detto Stato sono state progettati in modo da
effettuare la distruzione delle armi chimiche, consentire una
pianificazione anticipata delle misure di verifica da applicare,
accertare che l'attuazione delle misure di verifica e' compatibile
con il buon funzionamento degli impianti e che il funzionamento
dell'impianto consente una adeguata verifica.
Rapporti annuali sulla distruzione
36. Dovranno essere presentate al Segretariato Tecnico in
conformita' con l'Articolo IV, paragrafo 7(b), non oltre 60 giorni
dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione, informazioni
relative all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi
chimiche, che specificheranno i quantitativi effettivi di armi
chimiche distrutte durante l'anno precedente in ciascun impianto di
distruzione. Se del caso, dovranno essere indicate le ragioni per le
quali gli obiettivi di distruzione non sono stati raggiunti.
D. VERIFICA
Verifica delle dichiarazioni di armi chimiche mediante una
ispezione in loco
37. La verifica delle dichiarazioni di armi chimiche ha come scopo
di confermare mediante una ispezione in loco l'esattezza delle
dichiarazioni pertinenti effettuate in conformita' con l'articolo
III.
38. Gli ispettori effettueranno tale verifica sollecitamente dopo
che una dichiarazione sia stata presentata. In particolare essi
dovranno verificare la quantita' e la natura dei composti chimici, il
tipo ed il numero di munizioni, di dispositivi e di altro materiale.
39. Gli ispettori utilizzeranno, se del caso, sigilli e
contrassegni regolamentari, o altre procedure convenute per
inventariare gli stocks al fine di agevolare un accurato inventario
delle armi chimiche in ciascun impianto di stoccaggio.
40. Mano a mano che l'inventario progredisce, gli ispettori
appongono i sigilli del tipo convenuto nella misura necessaria per
indicare chiaramente l'eventuale rimozione di stock e per assicurare
la chiusura dell'impianto di stoccaggio durante l'inventario. Tali
sigilli saranno tolti dopo il completamento dell'inventario, salvo se
diversamente convenuto.
D. Verifica sistematica degli impianti di stoccaggio
41. Lo scopo della verifica sistematica degli impianti di
stoccaggio dovra' essere di vigilare che non avvenga nessuna
rimozione non individuata da tali impianti.
42. La verifica sistematica avra' inizio il prima possibile dopo
la presentazione della dichiarazione di armi chimiche e continuera'
fino a quando tutte le armi chimiche non saranno state rimosse
dall'impianto di stoccaggio. Tale verifica accompagnera', in
conformita' con l'accordo d'impianto, l'ispezione in loco e il
monitoraggio con strumentazione fissa.
43. Quando tutte le armi chimiche saranno state rimosse
dall'impianto di stoccaggio, il Segretariato Tecnico confermera' la
dichiarazione dello Stato Parte a tal fine. Dopo questa conferma, il
Segretariato tecnico porra' fine alla verifica sistematica
dell'impianto di stoccaggio ed eliminera' con sollecitudine ogni
strumento di monitoraggio installato dagli ispettori.
Ispezioni e visite
44. L'impianto di stoccaggio da ispezionare sara' scelto dal
Segretariato tecnico in modo tale che non sia possibile prevedere
esattamente quando esso deve essere ispezionato. Le direttive per
determinare la frequenza delle ispezioni sistematiche in loco saranno
elaborate dal Segretariato Tecnico, in considerazione delle
Raccomandazioni che saranno considerate ed approvate dalla Conferenza
secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (i).
45. Il Segretariato tecnico notifichera' allo Stato Parte la sua
decisione d'ispezionare o di visitare l'impianto di stoccaggio 48 ore
prima dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione nell'impianto
per ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite
per risolvere problemi urgenti, questo termine potra' essere
abbreviato.
46. Lo Stato Parte ispezionato dovra' effettuare i preparativi
necessari per l'arrivo degli ispettori e garantire il loro sollecito
trasporto dal punto di entrata all'impianto di stoccaggio. L'accordo
d'impianto specifichera' le misure amministrative per gli ispettori.
47. All'arrivo della squadra d'ispezione nell'impianto di
stoccaggio per provvedere all'ispezione, lo Stato Parte ispezionato
fornisce i seguenti dati sull'impianto:
(a) il numero degli edifici di stoccaggio e dei luoghi di
stoccaggio;
(b) Per ciascun edificio e luogo di stoccaggio, il tipo e il
numero di identificazione o designazione con cui e' indicato nello
schema del sito;
(c) Per ciascun edificio e luogo di stoccaggio nell'impianto, il
numero di elementi di ciascun tipo specifico di arma chimica, e, per
i contenitori che non sono parti di munizioni binarie, la quantita'
effettiva di carica chimica in ogni contenitore.
48. Nel procedere ad un inventario, entro il periodo di tempo
disponibile, gli ispettori hanno diritto:
(a) di utilizzare qualunque dei seguenti mezzi d'ispezione:
i) inventario di tutte le armi chimiche immagazzinate
nell'impianto;
ii) inventariato di tutte le armi chimiche immagazzinate in
determinati edifici o luoghi dell'impianto, a discrezione degli
ispettori;
iii) inventario di tutte le armi chimiche di uno o piu' tipi
specifici immagazzinati nell'impianto a discrezione degli ispettori;
b) di controllare tutti gli elementi inventariati riscontrandoli
con gli atti d'ufficio approvati.
49. In conformita' con gli accordi d'impianto, gli ispettori:
a) hanno liberatamente accesso a tutte le parti degli impianti di
stoccaggio, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori alla
rinfusa o altri contenitori. Nello svolgere la loro attivita', gli
ispettori dovranno attenersi ai regolamenti di sicurezza
dell'impianto. Gli elementi da ispezionare saranno prescelti dagli
ispettori;
b) hanno diritto, durante la prima ispezione e ad ogni successiva
ispezione di ogni impianto di stoccaggio di armi chimiche, di
designare le munizioni, i dispositivi ed i contenitori da cui
prelevare campioni, ed apporre su queste munizioni, dispositivi e
contenitori un unico cartellino che rivelerebbe ogni tentativo
effettuato per toglierlo o alterarlo. Un campione sara' prelevato da
ogni elemento in tal modo etichettato in un impianto di stoccaggio di
armi chimiche o di un impianto di distruzione di armi chimiche non
appena cio' sara' fattibile da un punto di vista pratico, in
considerazione dei corrispondenti programmi di distruzione ed in ogni
caso prima che le operazioni di distruzione siano state terminate.
Verifica sistematica della distruzione delle armi chimiche
50. La verifica della distruzione delle armi chimiche ha come
scopo:
(a) di confermare la natura e la quantita' degli stock di armi
chimiche da distruggere;
(b) di confermare che questi stocks sono stati distrutti.
51. Le operazioni di distruzione delle armi chimiche effettuate
durante i 390 giorni successivi all'entrata in vigore della presente
Convenzione sono regolamentate da provvedimenti di verifica
transitori. Tali provvedimenti di verifica, che comportano un accordo
d'impianto transitorio, disposizioni relative alla verifica mediante
un'ispezione in loco ed un monitoraggio con strumentazione fissa,
nonche' uno scadenziario per l'applicazione delle misure, sono
convenuti tra l'Organizzazione e lo Stato Parte ispezionato. Tali
provvedimenti saranno approvati dal Consiglio esecutivo non oltre 60
giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello
Stato Parte, in considerazione delle raccomandazioni del Segretariato
Tecnico basate su una valutazione delle informazioni dettagliate
relative all'impianto fornite in conformita' con il paragrafo 31 ed
una visita all'impianto. Il Consiglio esecutivo, nella sua prima
sessione, istituira' direttive per tali provvedimenti transitori di
verifica, basati su raccomandazioni da considerare e da approvare da
parte della Conferenza secondo l'articolo VIII, paragrafo 21 (i). I
provvedimenti di verifica transitori hanno come scopo di garantire,
in tutto il periodo di transizione, la verifica della distruzione
delle armi chimiche secondo gli obiettivi enunciati al paragrafo 50 e
di evitare che siano intralciate le operazioni di distruzione in
corso.
52. Le disposizioni dei paragrafi 53 e 61 si applicano alle
operazioni di distruzione delle armi chimiche che avranno inizio non
prima di 390 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
53. Il Segretariato tecnico stabilisce, in base alla presente
Convenzione, informazioni dettagliate relative all'impianto di
distruzione e, a seconda dei casi, all'esperienza acquisita in
precedenti ispezioni, un progetto di piano d'ispezione delle
operazioni di distruzione delle armi chimiche in ciascuno degli
impianti di distruzione. Il piano sara' completato e presentato allo
Stato Parte ispezionato per le sue osservazioni, almeno 270 giorni
prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto
ai sensi della presente Convenzione. Ogni divergenza tra il
Segretariato Tecnico e lo Stato Parte ispezionato dovra' essere
regolata per via di consultazioni. Il Consiglio Esecutivo sara'
investito di ogni questione irrisolta e dovra' prendere misure
appropriate in vista di agevolare la completa ed intera applicazione
della Convenzione.
54. Il Segretariato Tecnico effettuera' una visita iniziale in
ciascun impianto di distruzione di armi chimiche dello Stato Parte
ispezionato almeno 240 giorni prima che le operazioni di distruzione
abbiano inizio nell'impianto, ai sensi della presente Convenzione, ai
fini di una ricognizione dell'impianto e per valutare la pertinenza
del piano d'ispezione.
55. Trattandosi di un impianto esistente in cui le operazioni di
distruzione delle armi chimiche hanno gia' iniziato, lo Stato Parte
ispezionato non e' tenuto a decontaminarlo prima che il Segretariato
tecnico proceda alla visita iniziale. La visita non dura piu' di
cinque giorni e le persone incaricate di effettuarla non saranno
superiori a 15.
56. Una volta stabiliti i piani di verifica dettagliati, essi
saranno comunicati, accompagnati da una appropriata raccomandazione
del Segretariato tecnico, al Consiglio esecutivo per esame. Il
Consiglio esaminera' i piani in vista di approvarli, compatibilmente
con gli obiettivi della verifica e con gli obblighi derivanti dalla
presente Convenzione. Tale esame dovrebbe altresi' confermare che i
piani di verifica della distruzione corrispondono agli obiettivi
della verifica e che sono efficaci e realizzabili. Esso dovrebbe
essere completato almeno 180 giorni prima dell'inizio del periodo di
distruzione.
57. Ciascun membro del Consiglio esecutivo puo' consultare il
Segretariato tecnico a proposito di ogni problema relativo alla
pertinenza del piano di verifica. Se nessun membro del Consiglio
esecutivo solleva obiezioni, il piano sara' eseguito.
58. Se vi sono difficolta', il Consiglio esecutivo iniziera'
consultazioni con lo Stato Parte in vista di risolverle. Qualora
permangano difficolta' irrisolte, esse saranno deferite alla
Conferenza.
59. Per l'impianto di distruzione di armi chimiche, l'accordo
dettagliato specifica, in considerazione delle particolari
caratteristiche dell'impianto di distruzione e delle sue modalita'
operative:
(a) dettagliate procedure d'ispezione in loco;
(b) disposizioni relative alla verifica per mezzo di un
monitoraggio continuo mediante strumenti in loco ed in presenza di
ispettori.
60. Gli ispettori dovranno poter aver accesso a ciascun impianto
di distruzione di armi chimiche almeno 60 giorni prima che le
operazioni di distruzione abbiano inizio nell'impianto, in
conformita' con la presente Convenzione, per sorvegliare la
sistemazione del materiale d'ispezione, ispezionare tale materiale e
sottoporlo a prove di funzionamento, nonche' per effettuare un esame
tecnico finale dell'impianto. Trattandosi di un impianto in cui le
operazioni di distruzione delle armi chimiche hanno gia' iniziato,
queste operazioni saranno interrotte ai fini della sistemazione e
delle prove del materiale d'ispezione; l'interruzione sara' del tempo
minimo necessario e al massimo 60 giorni. In base ai risultati delle
prove e dell'esame, lo Stato Parte ed il Segretariato tecnico possono
convenire di completare l'accordo di installazione dettagliato o
apportarvi modifiche.
61. Lo Stato Parte ispezionato notifica per iscritto, al capo
della squadra di ispezione presso l'impianto di distruzione di armi
chimiche, il trasferimento di un quantitativo di armi chimiche da un
impianto di stoccaggio di tali armi a destinazione di un impianto di
distruzione, almeno quattro ore prima del trasferimento. Nella
notifica e' specificata la denominazione dell'impianto di stoccaggio,
l'ora di partenza e di arrivo prevista, i tipi specifici e le
quantita' di armi chimiche trasportate, indicando se elementi
contrassegnati con il cartellino sono stati spostati, nonche' il
mezzo di trasporto. Tale notifica puo' includere una o piu'
spedizioni. Il capo della squadra d'ispezione dovra' essere
immediatamente notificato, per iscritto, di qualsiasi modifica di
questi dati.
Impianti di stoccaggio di armi chimiche situate negli impianti di
distruzione delle armi chimiche
62. Gli ispettori si accertano dell'arrivo delle armi chimiche
nell'impianto di distruzione e del loro immagazzinaggio. Essi
controllano l'inventario di ciascun invio seguendo procedure
convenute compatibili con i regolamenti di sicurezza in vigore
nell'impianto, prima che le operazioni di distruzione abbiano inizio.
Essi utilizzano, se opportuno, sigilli, contrassegni o altre
procedure convenute di controllo degli stock per facilitare un
accurato inventario delle armi chimiche prima della loro distruzione.
63. Dal momento in cui le armi chimiche vengono immagazzinate
negli impianti di stoccaggio situati presso gli impianti di
distruzione e per tutto il tempo in cui vi rimarranno, tali impianti
di stoccaggio saranno soggetti ad una verifica sistematica, in
conformita' ad accordi di impianto pertinenti.
64. Alla fine di una fase di distruzione attiva, gli ispettori
effettueranno un inventario delle armi chimiche rimosse
dall'installazione di stoccaggio per essere distrutte. Essi
verificheranno l'esattezza dell'inventario delle armi chimiche
rimanenti, avvalendosi delle procedure di controllo degli inventari
di cui al paragrafo 62.
Misure di verifica sistematica in loco negli impianti di
distruzione di armi chimiche
65. Gli ispettori hanno accesso, per svolgere le loro attivita',
agli impianti di distruzione di armi chimiche ed agli impianti di
stoccaggio di armi chimiche ivi situati per tutta la fase di
distruzione attiva.
66. Al fine di accertarsi che nessuna arma chimica sia stata
sottratta e che il processo di distruzione e' stato completato, gli
ispettori hanno diritto, in ciascun impianto di distruzione di armi
chimiche, di verificare personalmente e tramite un monitoraggio con
strumentazione fissa in loco:
(a) la consegna delle armi chimiche presso l'impianto;
(b) la zona d'immagazzinaggio temporaneo delle armi chimiche
nonche' il tipo specifico e la quantita' di armi chimiche
immagazzinate in tale zona;
(c) il tipo specifico e la quantita' di armi chimiche da
distruggere;
(d) il processo di distruzione;
(e) il prodotto finale della distruzione;
(f) l'asportazione delle parti metalliche;
(g) l'integrita' del processo di distruzione e dell'impianto nel
suo insieme.
67. Gli ispettori hanno diritto di etichettare ai fini della
campionatura, le munizioni, i dispositivi o i contenitori che si
trovano nelle zone d'immagazzinaggio temporaneo degli impianti di
distruzione di armi chimiche.
68. I dati derivanti dalla gestione corrente dell'impianto,
debitamente autenticati, sono utilizzati per le esigenze
dell'ispezione nella misura in cui corrispondono a tali esigenze.
69. Dopo il completamento di ciascun periodo di distruzione, il
Segretariato tecnico conferma la dichiarazione dello Stato Parte che
riporta il completamento della distruzione della quantita' designata
di armi chimiche.
70. Gli ispettori, in conformita' con gli accordi di impianto:
(a) hanno liberamente accesso a tutte le parti degli impianti di
distruzione e degli impianti di stoccaggio di armi chimiche ivi
situate, comprese le munizioni, i dispositivi, i contenitori di
stoccaggio o altri contenitori ivi situati. Gli elementi da
ispezionare sono scelti dagli ispettori secondo il piano di verifica
accettato dallo Stato Parte ispezionato ed approvato dal Consiglio
esecutivo;
(b) sorvegliato l'analisi sistematica in loco dei campioni durante
il processo di distruzione;
(c) ricevono, se necessario, campioni prelevati a loro richiesta
da ogni dispositivo, contenitore di stoccaggio ed altri contenitori
presso l'impianto di distruzione o l'impianto di stoccaggio ivi
contenuto.
Parte IV (B) - Armi chimiche obsolete e armi chimiche abbandonate
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le armi chimiche obsolete dovranno essere distrutte ai sensi
della sezione B.
2. Le armi chimiche abbandonate, comprese quelle che corrispondono
anche alla definizione dell'articolo II, paragrafo 5(b), saranno
distrutte ai sensi della sezione C.
B. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE OBSOLETE
3. Lo Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche obsolete
cosi' definite all'Articolo II, paragrafo 5 (a) fornisce al
Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore
della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni
pertinenti di cui dispone, indicando in particolar modo, nella misura
possibile, l'ubicazione, il tipo, la quantita' e lo stato attuale di
conservazione di tali armi chimiche obsolete.
Trattandosi di armi chimiche obsolete come definite nell'Articolo
II, paragrafo 5(b), lo Stato Parte presentera' al Segretariato
Tecnico una dichiarazione secondo l'Articolo III, paragrafo 1(b) (i),
comprese per quanto possibile, le informazioni specificate nella
Parte IV(A), paragrafi 1 a 3, del presente Annesso.
4. Uno Stato Parte che rinviene armi chimiche obsolete dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti,
fornisce al Segretariato Tecnico le informazioni specificate al
paragrafo 3 non oltre 180 giorni dopo la scoperta delle armi chimiche
obsolete.
5. Il Segretariato Tecnico condurra' una ispezione iniziale, ed
ogni ulteriore ispezione che potra' essere necessaria, al fine di
verificare le informazioni fornite in conformita' con i paragrafi 3 e
4 ed in particolare al fine di determinare se le armi chimiche
corrispondono alla definizione di armi chimiche obsolete secondo
l'articolo II, paragrafo 5. La Conferenza esamina ed approva secondo
l'Articolo VIII, paragrafo 21(i) le direttive da seguire per
determinare se le armi chimiche fabbricate tra il 1925 ed il 1946
possono ancora essere utilizzate in quanto tali.
6. Lo Stato Parte trattera' le armi chimiche obsolete che il
Segretariato tecnico ha confermato corrispondere alla definizione
dell'Articolo II, paragrafo 5(a) come rifiuti tossici. Esso
informera' il Segretariato Tecnico dei provvedimenti intrapresi per
distruggere o eliminare in ogni altro modo tali armi chimiche
obsolete come rifiuti tossici, in conformita' con la sua legislazione
nazionale.
7. Fermo restando quanto disposto ai paragrafi 3 a 5, lo Stato
Parte distruggera' le armi chimiche obsolete per le quali il
Segretariato tecnico ha stabilito che corrispondono alla definizione
di cui nel Articolo II, paragrafo 5(b) in conformita' con l'Articolo
IV e con la Parte IV(A) del presente Annesso. Su richiesta di uno
Stato Parte, il Consiglio esecutivo puo', tuttavia, modificare le
disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di
tali vecchie armi chimiche obsolete qualora determini che cio' non
costituisce un rischio per l'oggetto e per i fini della presente
Convenzione. La richiesta dovra' contenere specifiche proposte per la
modifica delle scadenze e dell'ordine di distruzione, nonche'
spiegazioni dettagliate dei motivi di tale proposte di modifica.
C. REGIME APPLICABILE ALLE ARMI CHIMICHE ABBANDONATE
8. Lo Stato Parte sul di cui territorio si trovano armi chimiche
abbandonate (di seguito denominato "Stato Parte territoriale")
fornisce al Segretariato Tecnico, non oltre 30 giorni dopo l'entrata
in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte le informazioni
pertinenti di cui dispone concernenti tali armi chimiche abbandonate.
Tali informazioni dovranno includere, nella misura del possibile,
l'ubicazione, il tipo, la quantita' e le condizioni attuali di
conservazione delle armi chimiche abbandonate nonche' informazioni
sulle circostanze dell'abbandono.
9. Lo Stato Parte che scopre armi chimiche abbandonate dopo
l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti fornisce al
Segretariato Tecnico, non oltre 180 giorni dopo la loro scoperta,
tutte le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali
armi. Nella misura del possibile, indica in particolare l'ubicazione,
il tipo, la quantita' e le condizioni attuali di conservazione delle
armi chimiche abbandonate nonche' informazioni sulle circostanze
dell'abbandono.
10. Lo Stato Parte che ha abbandonato armi chimiche sul territorio
di un altro Stato Parte (di seguito denominato "Stato Parte
abbandonante") fornisce al Segretariato Tecnico non oltre 30 giorni
dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, tutte
le informazioni pertinenti di cui dispone in merito a tali armi
chimiche abbandonate. Nella misura del possibile, indichera' in
particolare la localizzazione, il tipo, e la quantita' di queste armi
e fornira' precisioni sulle circostanze dell'abbandono e sulle
condizioni di conservazioni delle armi chimiche abbandonate.
11. Il Segretariato Tecnico procede ad una ispezione iniziale e ad
ogni ulteriore ispezione eventualmente necessaria per verificare
l'esattezza di tutte le informazioni pertinenti che gli sono state
fornite secondo i paragrafi da 8 a 10, e per determinare se e'
necessaria la verifica sistematica prevista ai paragrafi 41 a 43
Quarta Parte (A) del presente Annesso. Se del caso, verifica
l'origine delle armi chimiche abbandonate e stabilisce i fatti
connessi con l'abbandono e l'identita' dello Stato abbandonante.
12. Il Segretariato Tecnico presenta il suo rapporto al Consiglio
Esecutivo, allo Stato Parte territoriale ed allo Stato Parte
abbandonante o allo Stato Parte dichiarato dallo Stato Parte
territoriale o individuato dal Segretariato Tecnico come l'autore
dell'abbandono delle armi chimiche. Se uno degli Stati Parte
direttamente interessati non e' soddisfatto per quanto riguarda il
rapporto, avra' diritto di dirimere la questione in conformita' con
le disposizioni della presente Convenzione o di deferire il caso al
Consiglio Esecutivo affinche' sia risolto rapidamente.
13. In applicazione dell'Articolo I, paragrafo 3, lo Stato Parte
territoriale avra' diritto di chiedere allo Stato Parte stabilito
autore dell'abbandono secondo i paragrafi 8 a 12, di iniziare
consultazioni per la cooperazione alla distruzione delle armi
chimiche abbandonate in cooperazione con lo Stato parte territoriale.
Esso informera' immediatamente il Segretariato Tecnico della sua
richiesta.
14. Le consultazioni tra lo Stato Parte territoriale e lo Stato
parte abbandonante al fine di decidere di comune accordo un piano di
distruzione, avranno inizio non oltre 30 giorni dopo che il
Segretariato Tecnico e' stato informato della richiesta di cui al
paragrafo 13. Il piano di distruzione convenuto congiuntamente e'
trasmesso al Segretariato tecnico non oltre 180 giorni dopo che
quest'ultimo e' stato informato della richiesta di cui al paragrafo
13. Su richiesta dello Stato Parte abbandonante e dello Stato Parte
territoriale. Il consiglio esecutivo puo' prorogare il termine di
inoltro del piano di distruzione convenuto.
15. Lo Stato Parte abbandonante fornisce tutte le risorse
necessarie per la distruzione di armi chimiche abbandonate, e cioe'
mezzi finanziari e tecnici, servizi di esperti, installazioni ed
altre risorse. Lo Stato parte territoriale fornira' un'adeguata
cooperazione.
16. Qualora non sia possibile individuare lo Stato parte autore
dell'abbandono o qualora questo non sia uno Stato Parte, lo Stato
Parte territoriale puo' chiedere, per la distruzione delle armi
chimiche abbandonate, all'Organizzazione e ad altri Stati Parte di
fornirgli assistenza a tal fine.
17. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi da 8 a 16, l'Articolo
IV e la Parte IV (A) del presente Annesso si applicheranno anche alla
distruzione delle armi chimiche abbandonate. In caso di armi chimiche
abbandonate che corrispondono anche alla definizione delle armi
chimiche obsolete di cui all'Articolo II, paragrafo 5 (b), il
Consiglio Esecutivo, su richiesta dello Stato Parte territoriale,
individualmente o assieme allo Stato Parte abbandonante, puo'
modificare o in casi eccezionali sospendere l'attuazione delle
disposizioni relative alla distruzione, qualora determini che cio'
non rappresenta un pericolo per gli scopi e l'obiettivo della
presente Convenzione. In caso di armi chimiche abbandonate che non
corrispondono alla definizione delle armi chimiche obsolete
all'Articolo II, paragrafo 5 (b), il Consiglio Esecutivo, a richiesta
dello Stato parte territoriale, individualmente o assieme allo Stato
Parte abbandonante puo', in circostanze eccezionali, modificare le
disposizioni relative alle scadenze ed all'ordine di distruzione di
tali armi, qualora determini che cio' non costituisce un rischio per
l'oggetto e per i fini della presente Convenzione. Ogni richiesta di
cui al presente paragrafo dovra' contenere specifiche proposte per
l'adeguamento o la sospensione delle disposizioni relative alla
distruzione, nonche' spiegazioni dettagliate dei motivi di tale
proposte.
18. Gli Stati Parte possono concludere tra di loro accordi o
intese relativi alla distruzione delle armi chimiche abbandonate. Il
Consiglio esecutivo puo', su richiesta dello Stato Parte
territoriale, individualmente o insieme allo Stato Parte
abbandonante, decidere che determinate disposizioni di tali accordi o
intese prevalgano rispetto a quelle della presente sezione, qualora
ritenga che l'accordo o l'intesa garantiscono la distruzione delle
armi chimiche abbandonate secondo il paragrafo 17.
Parte V - Distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e
verifica della loro distruzione secondo l'articolo V
A. DICHIARAZIONE
Dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche.
1. La dichiarazione di impianti di produzione di armi chimiche
presentata da uno Stato parte secondo l'Articolo III, paragrafo
1(c)(ii) conterra' per ciascun impianto le seguenti informazioni:
(a) la denominazione dell'impianto, i nomi dei proprietari ed il
nome delle societa' o imprese che lo gestiscono a decorrere dal 1
gennaio 1946;
(b) l'ubicazione precisa dell'impianto, compreso il suo indirizzo,
il luogo del complesso, l'ubicazione dell'impianto nell'ambito del
complesso, compreso l'edificio esatto ed il suo numero, se del caso;
(c) la dichiarazione se si tratta di un impianto per la
fabbricazione di composti chimici definiti come armi chimiche o se si
tratta di un impianto per la carica di armi chimiche, o entrambe;
(d) la data di completamento della costruzione dell'impianto e dei
periodi eventuali di trasformazioni dell'impianto, compresa
l'installazione di attrezzature nuove o modificate, che hanno
modificato in maniera significativa le caratteristiche del processo
di produzione dell'impianto;
(e) Informazioni sui composti chimici definiti come armi chimiche,
prodotti nell'impianto; munizioni, dispositivi e contenitori caricati
nell'impianto, le date in cui le attivita' di produzione o di carica
hanno iniziato e cessato;
(i) Per i composti chimici definiti come armi chimiche
prodotte nell'impianto, deve essere precisato il tipo specifico di
ciascun composto prodotto, la sua denominazione chimica secondo la
nomenclatura in vigore dell'Unione internazionale di chimica pura e
applicata (UICPA), la sua formula strutturale, il suo numero di
registro del Chemical Abstracts Services se attribuito, nonche' la
quantita' di ciascun composto chimico espresso mediante il peso del
composto chimico in tonnellate;
ii) per le munizioni, i dispositivi ed i contenitori caricati
nell'impianto, le informazioni devono essere espresse in termini di
tipo specifico delle armi chimiche cariche e di peso della carica
chimica per unita'.
(f) capacita' di produzione dell'impianto di produzione di armi
chimiche;
(i) Per un impianto nel quale sono state prodotte armi
chimiche, la capacita' di produzione sara' espressa in termini del
quantitativo annuo di potenziale produzione di una determinata
sostanza sulla base del procedimento tecnico effettivamente
utilizzato nell'impianto, o, nel caso di procedimenti non
effettivamente avviati, che si prevedeva di utilizzare nell'impianto;
(ii) Per un impianto in cui sono state caricate armi chimiche,
la capacita' di produzione e' espressa in termini del quantitativo di
prodotto chimico che puo' essere utilizzato ogni anno nell'impianto
per caricare ogni specifico tipo di arma chimica.
(g) Per ciascun impianto di produzione di composti chimici che non
sia stato distrutto, una descrizione dell'impianto che includa:
(i) la planimetria del sito;
(ii) uno schema dei processi dell'impianto;
(iii) l'inventario degli edifici dell'impianto e delle
attrezzature specializzate contenute nell'impianto e di tutte le
parti di ricambio per tali attrezzature;
(h) lo stato attuale dell'impianto, dichiarando:
(i) la data pio' recente in cui sono state prodotte armi
chimiche nell'impianto;
(ii) Se l'impianto sia stato distrutto, indicando
eventualmente data e modalita' della distruzione;
(iii) Se l'impianto sia stato utilizzato o trasformato prima
della data di entrata in vigore della Convenzione in vista di una
attivita' non connessa con la produzione di armi chimiche ed, in tal
caso, i dati sulle modificazioni effettuate, la data in cui
l'attivita' non connessa con le armi chimiche e' iniziata e la natura
di tale attivita' indicando, se del caso, il tipo di prodotto.
i) Specifica delle misure adottate dallo Stato Parte per la
chiusura dell'impianto e descrizione delle misure adottate o che
saranno adottate per disattivare l'impianto;
(j) descrizione dell'insieme delle attivita' correnti per l'ordine
e la sicurezza nell'impianto disattivato;
(k) una dichiarazione sulla eventuale riconversione dell'impianto
per la distruzione di armi chimiche, e, se del caso le date di tale
riconversione.
Dichiarazioni di impianti di produzione di armi chimiche
presentate in conformita' con l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iii)
2. La dichiarazione di impianti per la produzione di armi chimiche
presentata da uno Stato Parte in conformita' con l'Articolo III,
paragrafo 1(c)(iii) deve contenere tutte le informazioni specificate
nel paragrafo 1 precedente. Lo Stato Parte sul cui territorio
l'impianto e' ubicato o e' stato ubicato a responsabile per
l'adozione di comune accordo con l'altro Stato, di appropriati
provvedimenti per garantire che le dichiarazioni vengano effettuate.
Se lo Stato Parte territoriale sul di cui territorio l'impianto e' o
e' stato ubicato non e' in grado di adempiere a questo obbligo,
dovra' esporne le ragioni.
Dichiarazioni di trasferimenti e di materiale ricevuto
precedentemente
1. Lo Stato Parte che ha trasferito o ricevuto attrezzature per la
produzione di armi chimiche dal 1 gennaio 1946 dovra' dichiarare tali
trasferimenti e quantitativi ricevuti in conformita' con l'Articolo
III, paragrafo 1(c)(iv) e con il paragrafo 5 sotto indicato. Se non
tutte le informazioni specificate sono disponibili per i
trasferimenti ed i quantitativi ricevuti durante il periodo compreso
tra il 1 gennaio 1946 ed il 1 gennaio 1970, lo Stato parte fornisce
qualsiasi informazione di cui sia ancora in possesso nonche' una
spiegazione dei motivi per i quali non e' in grado di presentare una
dichiarazione completa.
Al paragrafo 3, per "attrezzature per la produzione di armi
chimiche" si intende:
(a) le attrezzature specializzate;
(b) le attrezzature per la produzione di materiale specificamente
progettato per essere utilizzato in diretta connessione con
l'utilizzazione di armi chimiche;
(c) le attrezzature progettate o utilizzate esclusivamente per la
produzione di parti non chimiche di munizioni chimiche.
5. La dichiarazione deve indicare, per quanto riguarda il
trasferimento ed il ricevimento di attrezzature per la produzione di
armi chimiche:
(a) chi ha ricevuto/trasferito le attrezzature;
(b) la natura delle attrezzature;
(c) la data del trasferimento o del ricevimento;
(d) se le attrezzature sono state distrutte, qualora cio' sia
noto;
(c) situazione attuale, qualora sia nota.
Presentazione di piani di distruzione generali
6. Lo Stato parte fornisce le seguenti informazioni per ciascun
impianto di produzione di armi chimiche:
(a) Scadenzario previsto delle misure da adottare; e
(b) Metodi di distruzione
7. Per ciascun impianto di produzione di armi chimiche che uno
Stato intende convertire temporaneamente in un impianto di
distruzione di armi chimiche, lo Stato Parte fornira' le seguenti
informazioni:
(a) Scadenzario previsto della conversione in impianto di
distruzione;
(b) Prevista durata di utilizzazione dell'impianto come impianto
di distruzione;
(c) Descrizione del nuovo impianto;
(d) Metodo di distruzione del materiale speciale;
(e) scadenzario per la distruzione dell'impianto riconvertito dopo
essere stato utilizzato per la distruzione di armi chimiche;
(f) metodi di distruzione dell'impianto riconvertito.
Presentazione dei piani di distruzione annuali e dei rapporti
annuali sulla distruzione
8. Lo Stato parte deve presentare un piano di distruzione annuale
almeno 90 giorni prima dell'inizio del successivo anno di
distruzione. Questo piano contiene le seguenti informazioni:
(a) quantificazione della capacita' produttiva da distruggere;
(b) denominazione e ubicazione degli impianti dove dovra' essere
effettuata la distruzione;
(c) elenco degli edifici e delle attrezzature distrutti in ciascun
impianto;
(d) metodo di distruzione.
9. Lo Stato parte deve presentare un rapporto annuale sulla
distruzione non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno di distruzione
trascorso. Questo piano contiene le seguenti informazioni:
(a) capacita' produttiva distrutta;
(b) denominazione e ubicazione degli impianti dove la distruzione
e' stata effettuata;
(c) elenco degli edifici e delle attrezzature che sono stati
distrutti in ciascun impianto;
(d) metodi di distruzione
10. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche
dichiarato secondo l'Articolo III, paragrafo 1(c)(iii), lo Stato
Parte sul di cui territorio l'impianto e' o lo e' stato localizzato
e' responsabile di adottare i provvedimenti richiesti affinche' le
dichiarazioni specificate nei paragrafi 6 a 9 effettuate. Se lo Stato
Parte sul di cui territorio l'impianto e' o e' stato localizzato non
puo' adempiere a tale obbligo, deve esporne le ragioni.
B. DISTRUZIONE
Principi generali per la distruzione di impianti di produzione di
armi chimiche
11. Ciascun Stato Parte decide riguardo ai metodi che intende
utilizzare per distruggere impianti di produzione di armi chimiche
secondo i principi enunciati all'Articolo V e nella presente Parte.
Principi e metodi di chiusura di un impianto di produzione di armi
chimiche
12. La chiusura di un impianto di produzione di armi chimiche ha
come scopo di disattivarlo.
13. Lo Stato parte adotta i provvedimenti di chiusura autorizzati
tenendo debitamente conto delle particolari caratteristiche di
ciascun impianto. Tali misure includono, tra l'altro:
(a) il divieto di occupare gli edifici specializzati e gli edifici
di tipo corrente nell'ambito dell'impianto, salvo per attivita'
autorizzate;
(b) la disattivazione delle attrezzature direttamente collegate
alla produzione di armi chimiche, in particolare le attrezzature di
comando degli equipaggiamenti ed i cavi elettrici;
(c) La disattivazione degli impianti e del materiale di protezione
destinato esclusivamente a garantire la sicurezza del funzionamento
dell'impianto di produzione di armi chimiche;
(d) il montaggio di paratoie piene e di altri dispositivi su tutte
le attrezzature utilizzate per la sintesi, la separazione o la
purificazione dei composti definiti come armi chimiche, al fine di
impedire che tali prodotti chimici vi siano introdotti o ne siano
estratti e che tale materiale, serbatoi di stoccaggio o strumenti per
caricare le armi chimiche siano riscaldati, raffreddati o alimentati
in energia elettrica o di altra natura;
(e) chiusura dell'accesso all'impianto di produzione di armi
chimiche mediante ferrovia, strada, nonche' delle altre vie di
accesso riservate al traffico pesante, salvo le vie necessarie per le
attivita' autorizzate.
14. Fintantoche' l'impianto di produzione di armi chimiche rimane
chiuso, lo Stato Parte puo' proseguire nell'impianto le attivita'
connesse alla sicurezza fisica e materiale.
Manutenzione tecnica degli impianti di produzione di armi chimiche
prima della loro distruzione
15. Lo Stato parte puo' effettuare attivita' di manutenzione
corrente negli impianti di produzione di armi chimiche solo per
ragioni di sicurezza, compresa l'ispezione visiva, la manutenzione
preventiva e le riparazioni correnti.
16. Tutte le attivita' di manutenzione previste sono specificate
nei piani di distruzione generali e dettagliati. Non fanno parte
delle attivita' di manutenzione:
(a) la sostituzione di qualsiasi attrezzatura parte dei processi;
(b) la modificazione delle caratteristiche delle attrezzature
necessarie per i processi chimici;
(c) la produzione di composti chimici di qualsiasi tipo.
17. Tutte le attivita' di manutenzione sono soggette al
monitoraggio del Segretariato Tecnico.
Principi e metodi per la conversione temporanea degli impianti di
produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi
chimiche
18. Le misure relative alla conversione temporanea di impianti di
produzione di armi chimiche in impianti di distruzione di armi
chimiche garantiscono che il regime adottato per gli impianti
temporaneamente convertiti sia almeno altrettanto rigoroso del regime
adottato per quelli che non siano stati convertiti.
19. Gli impianti di produzione di armi chimiche convertiti in
impianti di distruzione prima dell'entrata in vigore della Presente
Convenzione sono dichiarati nella categoria degli impianti di
produzione di armi chimiche.
Essi saranno oggetto di una visita iniziale degli ispettori, che
dovranno confermare l'esattezza delle informazioni fornite riguardo a
questi impianti. Sara' inoltre necessario verificare che la
conversione di tali impianti sia stata effettuata in maniera tale da
renderli inutilizzabili come impianti di produzione di armi chimiche:
tale misura rientra nel quadro delle misure previste per gli impianti
che devono essere resi inutilizzabili non oltre 90 giorni dopo
l'entrata in vigore della Convenzione.
20. Lo Stato Parte che ha intenzione di convertire impianti di
produzione di armi chimiche presenta al Segretariato tecnico, non
oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione
nei suoi confronti, o al massimo 30 giorni dopo aver deciso di
procedere a tale conversione temporanea, un piano generale di
conversione degli impianti e presenta successivamente piani annuali.
21. Se lo Stato Parte deve convertire in impianto di distruzione
di armi chimiche un altro impianto di produzione di armi chimiche che
e' stato chiuso dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore
nei suoi confronti, esso ne informa il Segretariato Tecnico almeno
150 giorni prima della conversione. Il Segretariato Tecnico, di
concerto con lo Stato Parte si accerta che vengano presi i
provvedimenti necessari affinche', dopo la sua conversione, tale
impianto sia reso inutilizzabile come impianto di produzione di armi
chimiche.
22. Un impianto convertito per la distruzione di armi chimiche non
dovra' pio' essere adatto a riprendere la produzione di armi chimiche
di quanto non lo sia un impianto che e' stato chiuso e che e'
soggetto a manutenzione. Per la riattivazione di tale impianto, sara'
necessario altrettanto tempo di quello richiesto per un impianto di
produzione di armi chimiche che e' stato chiuso e che e' soggetto a
manutenzione.
23. Gli impianti di produzione di armi chimiche convertiti saranno
distrutti non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione.
24. Ogni misura adottata per la conversione di un determinato
impianto di produzione di armi chimiche sara' specifica per tale
impianto e dipendera' dalle sue caratteristiche proprie.
25. I provvedimenti adottati per la conversione di un impianto di
produzione di armi chimiche in impianto di distruzione non saranno
meno incisivi dei provvedimenti previsti per fare in modo che gli
altri impianti di produzione di armi chimiche siano inutilizzabili
non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei
confronti dello Stato Parte.
Principi e metodi connessi con la distruzione di un impianto di
produzione di armi chimiche
26. Lo Stato Parte dovra' distruggere le attrezzature e gli
edifici di cui alla definizione di impianto di produzione di armi
chimiche, come segue:
(a) Tutte le attrezzature specializzate e le attrezzature standard
saranno materialmente distrutte;
(b) tutti gli edifici specializzati e gli edifici standard saranno
materialmente distrutti.
27. Lo Stato Parte dovra' distruggere gli impianti di produzione
di armi chimiche non cariche e delle attrezzature per l'utilizzazione
di armi chimiche, come segue:
(a) Gli impianti utilizzati esclusivamente per la produzione di
parti non chimiche di munizioni chimiche o di attrezzature
specificamente designate per essere utilizzate direttamente in
connessione con l'uso di armi chimiche, saranno dichiarati e
distrutti. Il processo di distruzione e la sua verifica saranno
condotti secondo le disposizioni dell'Articolo V e della presente
Parte dell'Annesso relative alle verifiche sulla distruzione degli
impianti di produzione di armi chimiche;
(b) Tutte le attrezzature concepite o utilizzate esclusivamente
per produrre parti non chimiche di munizioni chimiche dovranno essere
materialmente distrutte. Tali attrezzature che comprendono stampi e
matrici specialmente concepite per la formazione dei metalli,
potranno essere trasportate in un luogo particolare per la loro
distruzione;
(c) Tutti gli edifici e le attrezzature standard utilizzate per
tali attivita' di produzione saranno distrutti o trasformati per
scopi non proibiti dalla presente Convenzione: la loro distruzione o
conversione dovra' essere confermata, se dal caso, per mezzo di
consultazioni e d'ispezioni, come previsto all'articolo IX.
(d) le attivita' per scopi non proibiti dalla presente Convenzione
possono continuare durante la distruzione o la trasformazione.
Ordine di distruzione
28. L'ordine di distruzione degli impianti di produzione di armi
chimiche e' fondato sugli obblighi enunciati all'Articolo I ed agli
altri articoli della presente Convenzione, in particolare gli
obblighi relativi alla verifica sistematica in loco. Esso tiene conto
dell'interesse degli Stati Parte a poter beneficiare di una sicurezza
non diminuita nel periodo di distruzione; del rafforzamento della
fiducia all'inizio della fase di distruzione; della graduale
acquisizione di esperienza nel corso della distruzione degli impianti
di produzione di armi chimiche, nonche' del principio di
applicabilita' a prescindere dalle caratteristiche reali degli
impianti e dei metodi adottati per la loro distruzione. L'ordine di
distruzione a' basato sul principio di livellamento.
29. Per ciascun periodo di distruzione, lo Stato Parte
determinera' quali sono gli impianti di armi chimiche da distruggere
e procedera' alla distruzione in modo tale che alla fine di ciascun
periodo di distruzione, non ne rimanga pio' di quanto specificato ai
paragrafi 30 e 31. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere i
suoi impianti ad un ritmo pio' rapido.
30. Le seguenti disposizioni si applicheranno agli impianti di
produzione di armi chimiche che producono le sostanze chimiche di cui
alla Tabella 1:
(a) Lo Stato Parte intraprendera' la distruzione di tali impianti
non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Convenzione nei suoi confronti e la completera' non oltre dieci anni
dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Per gli Stati che saranno
parte al momento dell'entrata in vigore del Trattato, tale periodo
globale sara' diviso in tre distinti periodi di distruzione, cioe'
2-5 anni, 6-8 anni, 9-10 anni. Per gli Stati che diverranno Parte
dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i periodi di
distruzione saranno adattati, in considerazione dei paragrafi 28 e
29.
(b) La capacita' di produzione sara' utilizzata come fattore di
comparazione per questi impianti. Essa sara' espressa in
tonnellate-agenti, in considerazione delle regole specificate per le
armi chimiche binarie.
(c) Adeguati livelli di capacita' di produzione determinate di
comune accordo saranno stabiliti per la fine dell'ottavo anno dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione. Una capacita' di
produzione superiore al livello stabilito dovra' essere distrutta con
uguali incrementi durante i primi due periodi di distruzione.
(d) La necessita' di distruggere una determinata parte della
capacita' comporta quella di distruggere ogni altro impianto di
produzione di armi chimiche che ha alimentato l'impianto della
Tabella 1, o che ha caricato munizioni o dispositivi con i prodotti
chimici della Tabella 1.
(e) Gli impianti di produzione di armi chimiche che sono stati
temporaneamente convertiti ai fini della distruzione di armi chimiche
continueranno ad essere sottoposti all'obbligo di distruzione della
loro capacita' stabilito dalle disposizioni del presente paragrafo.
31. Lo Stato Parte iniziera' la distruzione degli impianti di
produzione di armi chimiche non previsti al paragrafo 30 non oltre un
anno dopo che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei
suoi confronti, e la completera' non oltre cinque anni dopo l'entrata
in vigore della presente Convenzione.
Piani di distruzione dettagliati
32. Almeno 180 giorni prima di intraprendere la distruzione di un
impianto di produzione di armi chimiche, lo Stato Parte dovra'
presentare al Segretariato Tecnico i piani dettagliati per la
distruzione dell'impianto, nei quali saranno enunciati in particolare
i provvedimenti che detto Stato Parte prevede di adottare per la
verifica della distruzione ai sensi del paragrafo 33(i) indicando tra
l'altro:
(a) Il programma della permanenza degli ispettori nell'impianto da
distruggere;
(b) le procedure di verifica dei provvedimenti da adottare per
ciascun elemento dichiarato.
33. I piani dettagliati di distruzione di ciascun impianto di
produzione comporteranno i seguenti elementi:
(a) programma dettagliato del processo di distruzione;
(b) tracciato dell'impianto;
(c) schema dei processi di produzione;
(d) inventario dettagliato delle attrezzature, degli edifici e di
altri elementi da distruggere;
(e) provvedimenti da adottare per ogni elemento indicato
nell'inventario;
(f) misure che si propone di adottare in vista della verifica;
(f) misure di ordine pubblico/sicurezza da applicare durante la
distruzione dell'impianto;
(h) condizioni di lavoro e di mantenimento per gli ispettori.
34. Lo Stato Parte che ha intenzione di convertire
provvisoriamente un impianto di produzione di armi chimiche in
impianto di distruzione di armi chimiche, ne informa il Segretariato
Tecnico almeno 150 giorni prima di intraprendere ogni attivita' di
trasformazione. Questa notifica dovra':
(a) specificare la denominazione, l'indirizzo e l'ubicazione
dell'impianto;
(b) fornire un diagramma del sito indicante tutte le strutture e
le aree implicate nella distruzione delle armi chimiche ed
individuare tutte le strutture dell'impianto di produzione di armi
chimiche che dovranno essere provvisoriamente trasformate;
(c) specificare i tipi di armi chimiche ed il tipo e quantita' di
carica chimica da distruggere;
(d) specificare il metodo di distruzione;
(e) fornire uno schema dei processi di produzione indicante quali
parti del processo di produzione e delle attrezzature specializzate
saranno trasformate ai fini della distruzione delle armi chimiche;
(f) specificare i sigilli ed il materiale d'ispezione che rischia
di essere danneggiato, se del caso;
(g) fornire uno scadenzario con i termini previsti per: i lavori
di progettazione, la trasformazione temporanea dell'impianto, la
sistemazione delle attrezzature, il controllo delle attrezzature, le
operazioni di distruzione e la chiusura.
35. Per quanto riguarda la distruzione di un impianto che e' stato
temporaneamente trasformato ai fini della distruzione di armi
chimiche, devono essere fornite informazioni in conformita' con i
paragrafi 32 e 33.
Esame dei piani dettagliati
36. Sulla base del piano dettagliato di distruzione dello Stato
Parte e delle misure di verifica che detto Stato Parte si propone di
adottare, nonche' sull'esperienza acquisita in precedenti ispezioni,
il Segretariato Tecnico preparera' un piano per verificare la
distruzione dell'impianto, in stretta consultazione con lo Stato
Parte. Ogni divergenza tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte
riguardo ai provvedimenti da adottare dovra' essere risolta mediante
consultazioni. Ogni questione irrisolta sara' deferita al Consiglio
Esecutivo per un'azione appropriata in vista di agevolare la piena
attuazione della presente Convenzione.
37. Al fine di garantire che le disposizioni dell'Articolo V e
della presente Parte siano applicate pienamente, i piani di
distruzione e di verifica saranno concordati tra il Consiglio
Esecutivo e lo Stato Parte Questo accordo dovra' essere raggiunto
almeno 60 giorni prima dell' inizio previsto della distruzione.
38. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo potra' consultarsi con
il Segretariato Tecnico su qualsiasi questione relativa
all'adeguatezza del piano combinato di distruzione e di verifica. Se
non vi sono obiezioni da parte di nessun membro del Consiglio
esecutivo, il piano sara' attuato.
39. In caso di difficolta', il consiglio Esecutivo si consultera'
con lo Stato Parte ai fine di risolverle. Eventuali difficolta'
irrisolte saranno deferite alla Conferenza. La soluzione di ogni
controversia relativa a metodi di distruzione non ritardera'
l'attuazione di altre parti del piano di distruzione che siano
accettabili.
40. Se un accordo non e' raggiunto con il consiglio Esecutivo su
alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica approvato
non puo' essere attuato, la verifica della distruzione sara'
garantita da un monitoraggio continuo per mezzo di strumenti
installati in loco ed in presenza di ispettori.
41. La distruzione e la verifica si svolgeranno in conformita' con
il piano approvato. La verifica non dovra' indebitamente intralciare
il processo di distruzione e dovra' essere effettuata alla presenza
in loco di ispettori giunti per assistere alla distruzione.
42. Se le misure di verifica o di distruzione previste non
venissero adottate come previsto, tutti gli Stati Parte ne saranno
informati.
C. VERIFICA
Verifica delle dichiarazione di impianti di produzione di armi
chimiche mediante ispezione in loco
43. Il Segretariato Tecnico procedera' ad una ispezione di ciascun
impianto di produzione di armi chimiche in un periodo compreso tra il
novantesimo ed il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della
Convenzione nei confronti dello Stato Parte.
44. L'ispezione iniziale ha come scopo:
(a) di confermare che la produzione di armi chimiche sia cessata e
che l'impianto sia stato disattivato, in conformita' con la presente
Convenzione;
(b) di consentire al Segretariato Tecnico di prendere conoscenza
dei provvedimenti che sono stati presi per porre fine alla produzione
di armi chimiche nell'impianto;
(c) di consentire agli ispettori di apporre sigilli temporanei;
(d) di consentire agli ispettori di confermare l'inventario degli
edifici e del materiale specializzato;
(e) di ottenere le informazioni necessarie per pianificare le
attivita' di ispezione nell'impianto, in particolare facendo uso di
sigilli anti-frode e di altri dispositivi convenuti che saranno
utilizzati in conformita' con l'accordo d'impianto dettagliato;
(f) di procedere a discussioni preliminari riguardo ad un accordo
sulle procedure d'ispezione all'impianto.
45. Gli ispettori utilizzeranno, a seconda dei casi, sigilli,
contrassegni o altre procedure di controllo approvate per agevolare
un accurato inventario degli elementi dichiarati presso ciascun
impianto di produzione di armi chimiche.
46. Gli ispettori installeranno tali dispositivi convenuti se
sara' necessario indicare se vi e' stata una ripresa della produzione
di armi chimiche o se un elemento dichiarato e' stato rimosso. Essi
faranno uso della necessaria precauzione per non intralciare le
attivita' di chiusura svolte dallo Stato Parte ispezionato. Gli
ispettori potranno ritornare sul posto per la manutenzione dei
dispositivi e per verificarne l'integrita'.
47. Se, sulla base dell'ispezione iniziale, il Direttore Generale
ritiene che siano necessarie misure supplementari per disattivare
l'impianto in conformita' alla presente Convenzione, il Direttore
Generale puo' chiedere non oltre 135 giorni dopo l'entrata in vigore
della Convenzione nei confronti di uno Stato Parte, che tali misure
siano attuate dallo Stato Parte ispezionato non oltre 180 giorni dopo
che la Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di detto Stato
Parte. Tale Stato puo' soddisfare questa richiesta qualora lo ritenga
opportuno. Se non soddisfa la richiesta, lo Stato Parte ispezionato
ed il Direttore Generale si consulteranno al fine di risolvere la
questione.
Verifica sistematica degli impianti di produzione di armi chimiche
e cessazione dello loro attivita'
48. La finalita' della verifica sistematica di un impianto di
produzione di armi chimiche sara' quella di assicurare che ogni
eventuale ripresa di produzione di armi chimiche o di rimozione di
elementi dichiarati venga rilevata presso tale impianto.
49. L'accordo dettagliato d'installazione, per ciascun impianto di
produzione di armi chimiche, specifichera':
(a) Dettagliate procedure d'ispezione in loco che possono
comportare:
(i) Esami visivi;
(ii) Controllo e manutenzione dei sigilli e di altri
dispositivi convenuti;
(iii) Prelievo e analisi di campioni;
(b) Procedure per l'uso di sigilli anti-frode ed altri dispositivi
convenuti al fine di prevenire una riattivazione dell'impianto non
rilevata, in grado di precisare:
(i) Il tipo, l'ubicazione, ed i provvedimenti per
l'installazione;
(ii) La manutenzione di tali sigilli ed attrezzature;
(c) altre misure convenute.
50. I sigilli o altro materiale previsto in un accordo dettagliato
sulle misure d'ispezione per tale impianto, saranno sistemati non
oltre 240 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione
nei confronti di uno Stato Parte. Gli ispettori sono autorizzati a
visitare ciascun impianto di produzione di armi chimiche per
installare tali sigilli o dispositivi.
51. Nel corso di ogni anno civile, il Segretariato Tecnico sara'
autorizzato a svolgere fino a quattro ispezioni in ciascun impianto
di produzione di armi chimiche.
52. Il Direttore Generale notifichera' allo Stato Parte
ispezionato la sua decisione di condurre una ispezione o una visita
ad un impianto di produzione di armi chimiche 48 ore prima
dell'arrivo previsto della squadra d'ispezione presso l'impianto per
ispezioni sistematiche o visite. In caso di ispezioni o di visite per
risolvere problemi urgenti, tale termine puo' essere abbreviato. Il
Direttore generale specifichera' lo scopo dell'ispezione o della
visita.
53. In conformita' con gli accordi d'impianto, gli ispettori
avranno accesso a tutte le parti degli impianti di produzione di armi
chimiche. Saranno scelti dagli ispettori gli elementi da ispezionare
che compaiono sull'inventario dichiarato.
54. Le direttive per determinare la frequenza di ispezioni
sistematiche in loco saranno esaminate e approvate dalla Conferenza
secondo l'Articolo VIII paragrafo 21 (i). Il particolare impianto di
produzione da ispezionare sara' scelto dal Segretariato Tecnico in
maniera tale che non sia possibile prevedere esattamente quando
dovra' essere ispezionato.
Verifica della distruzione di impianti di produzione di armi
chimiche
55. La finalita' della verifica sistematica della distruzione
degli impianti di produzione di armi chimiche sara' di confermare che
l'impianto sia stato distrutto in conformita' con gli obblighi
previsti dalla presente Convenzione, e che ciascun elemento figurante
sull'inventario dichiarato venga distrutto secondo il dettagliato
convenuto di distruzione.
56. Quando tutti gli elementi dell'inventario siano stati
distrutti, il Segretariato Tecnico confermera' la dichiarazione in
tal senso dello Stato Parte. A seguito di tale conferma il
Segretariato Tecnico terminera' la verifica sistematica dell'impianto
di produzione di armi chimiche e rimuovera' senza indugio tutti i
dispositivi e tutti gli strumenti di monitoraggio installati dagli
ispettori.
57. Dopo questa conferma. lo Stato Parte emettera' la
dichiarazione in base alla quale l'impianto e' stato distrutto.
Verifica della conversione temporanea di un impianto di produzione
di armi chimiche ad impianto di distruzione di armi chimiche.
58. Non oltre 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica iniziale
dell'intenzione di convertire temporaneamente un impianto di
produzione, gli ispettori avranno il diritto di visitare l'impianto
per prendere conoscenza della progettata conversione temporanea e per
esaminare le varie misure d'ispezione che saranno richieste durante
la conversione.
59. Non oltre 60 giorni dopo questa visita, il Segretariato
Tecnico e lo Stato Parte ispezionato concluderanno un accordo
transitorio contenente misure d'ispezione supplementari da adottare
durante lavori di conversione temporanea. Questo accordo
specifichera' le procedure d'ispezione, compreso l'uso di sigilli, le
attrezzature di monitoraggio e le ispezioni, che comproveranno che
nessuna produzione di armi chimiche possa avvenire durante i lavori
di conversione. Questo accordo restera' in vigore dall'inizio delle
attivita' di conversione temporanea fino all'inizio delle operazioni
di distruzione di armi chimiche nell'impianto.
60. Lo Stato Parte ispezionato non asportera', ne' trasformera'
alcuna parte dell'impianto ne' modifichera' alcun sigillo o altro
dispositivo d'ispezione convenuto che sia stato installato in
conformita' alla presente Convenzione fintantoche' l'accordo
transitorio non sia stato concluso.
61. Dal momento in cui le operazioni di distruzione hanno inizio
nell'impianto, quest'ultimo e' soggetto alle disposizioni della Parte
IV (A) del presente Annesso che si applicano agli impianti di
produzione di armi chimiche. Le soluzioni relative al periodo
precedente all'entrata in funzione dell'impianto a tal fine, sono
regolamentate dall'accordo transitorio.
62. Durante le operazioni di distruzione, gli ispettori hanno
accesso a tutte le parti degli impianti di produzione temporaneamente
trasformati, compresi quelli che non sono direttamente implicati
nella distruzione di armi chimiche.
63. Prima che i lavori abbiano inizio nell'impianto in vista della
sua conversione temporanea ai fini della distruzione di armi
chimiche, e dopo che l'impianto abbia cessato di funzionare come
impianto per la distruzione di armi chimiche, detto impianto sara'
soggetto alle disposizioni della presente Parte applicabili agli
impianti di produzione di armi chimiche.
D. CONVERSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE A
SCOPI NON PROIBITI DALLA CONVENZIONE
Procedure per la domanda di conversione
64. Una richiesta di utilizzazione di un impianto di produzione di
armi chimiche a scopi non proibiti dalla presente Convenzione puo'
essere fatta per ogni impianto che uno Stato Parte utilizzi gia' a
tali fini prima dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi
confronti, o che abbia intenzione di utilizzare a tali fini.
65. Trattandosi di un impianto di produzione di armi chimiche gia'
utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione nel
momento in cui questa entra in vigore dello Stato Parte, la richiesta
e' presentata al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo
l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato.
La richiesta dovra' contenere, oltre ai dati presentati in
conformita' con il paragrafo 1 (h) (iii) le seguenti informazioni:
(a) Una motivazione dettagliata della richiesta;
(b) Un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi:
(i) la natura dell'attivita' che deve essere svolta
nell'impianto;
(ii) se l'attivita' pianificata include la produzione, la
lavorazione o il consumo di prodotti chimici: la denominazione di
ciascuno dei prodotti chimici, il diagramma dei processi
dell'impianto e delle quantita' che si prevede di produrre, trattare
o consumare annualmente;
(iii) quali edifici o strutture si prevede di utilizzare e
quali modifiche sono proposte, se del caso;
(iv) quali edifici o strutture sono state distrutte o si
prevede di distruggere ed i piani di distruzione;
(v) quali attrezzature saranno utilizzate nell'impianto;
(vi) quali attrezzature sono state asportate e distrutte e
quali attrezzature si prevede di asportare e distruggere, nonche' i
piani per la loro distruzione;
(vii) il programma previsto di conversione, se del caso;
(viii) la natura dell'attivita' di ogni altro impianto gestiti
in loco; e
(c) Una spiegazione dettagliata del modo in cui i provvedimenti
adottati al capoverso (b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo
Stato Parte potranno effettivamente prevenire che vi sia
nell'impianto una capacita' potenziale di produzione di armi
chimiche.
66. Qualora si tratti di un impianto di produzione di armi
chimiche che, sino al momento dell'entrata in vigore della presente
convenzione nei confronti dello Stato Parte, non e' mai stato
utilizzato a scopi non proibiti dalla presente Convenzione, la
domanda e' presentata entro 30 giorni dal momento in cui e' stata
presa la decisione di convertire l'impianto e in ogni caso non oltre
quattro anni dopo che la Convenzione e' entrata in vigore nei
confronti di detto Stato Parte . La domanda contiene:
a) una giustificazione dettagliata della richiesta, compreso un
esposto dei motivi economici;
b) un piano generale di conversione dell'impianto che specifichi:
(i) la natura delle attivita' che devono essere svolte
nell'impianto;
(ii) se l'attivita' pianificata include la produzione, la
lavorazione o il consumo di prodotti chimici: diagramma delle
operazioni dell'impianto e delle quantita' che si prevede di
produrre, lavorare o consumare annualmente;
(iii) quali edifici o strutture si prevede di conservare e, se
del caso, quali modifiche sono proposte;
(iv) quali edifici o strutture sono stati distrutti o si
prevede di distruggere e piani di distruzione;
(v) quali equipaggiamenti si propone di utilizzare
nell'impianto;
(vi) quali equipaggiamenti si propone di asportare e di
distruggere e piani di distruzione;
(vii) il programma previsto di conversione;
(viii) natura dell'attivita' di ogni altro impianto gestito
nel sito;
c) una spiegazione dettagliata del modo con cui i provvedimenti
adottati al capoverso b) ed ogni altro provvedimento proposto dallo
Stato Parte impediscono effettivamente che vi sia nell'impianto una
capacita' potenziale di produzione di armi chimiche.
67. Lo Stato Parte puo' proporre nella sua domanda ogni altra
misura che ritiene idonea ad instaurare fiducia.
Attivita' autorizzate in attesa di una decisione
68. In attesa delle decisioni della Conferenza, uno Stato Parte
puo' continuare ad utilizzare a scopi non proibiti dalla presente
Convenzione un impianto che era stato utilizzato a tali fini
anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione nei suoi
confronti, a patto che lo Stato Parte certifichi nella sua richiesta
che nessuna attrezzatura specializzata e nessun edificio
specializzato sono utilizzati, e che le attrezzature e gli edifici
specializzati sono stati disattivati con i metodi specificati al
paragrafo 13.
69. Se l'impianto che e' oggetto dalla domanda non era utilizzato
per scopi non proibiti dalla presente Convenzione prima dell'entrata
in vigore di questa nei confronti dello Stato Parte o se non e' stata
fornita la certificazione di cui al paragrafo 68, lo Stato Parte
cessera' immediatamente ogni attivita', secondo le disposizioni del
paragrafo 4 dell'articolo V. Lo Stato Parte chiudera' l'impianto in
conformita' con il paragrafo 13 non oltre 90 giorni dopo l'entrata in
vigore della Convenzione nei suoi confronti.
condizioni per la conversione
70. Un impianto di produzione di armi chimiche puo' essere
convertito per scopi non proibiti dalla presente Convenzione solo se
tutte le attrezzature specializzate dell'impianto sono state
distrutte, e sono state eliminate tutte le caratteristiche degli
edifici e delle strutture che distinguono questi ultimi dagli edifici
e dalle strutture di regola utilizzate per scopi non proibiti dalla
presente Convenzione e che non implicano composti chimici della
Tabella 1.
71. Un impianto convertito non deve essere utilizzato per:
(a) Qualunque attivita' implicante la produzione, la lavorazione
o il consumo di un composto chimico della Tabella 1 o della Tabella
2, oppure
(b) La produzione di qualsiasi composto chimico fortemente
tossico, compreso qualsiasi composto chimico organo-fosforato
fortemente tossico, o qualsiasi altra attivita' che necessiti
attrezzature speciali per la manipolazione di tali composti
fortemente tossici o corrosivi, a meno che il Consiglio Esecutivo non
decida che tale produzione o attivita' non rappresentano un rischio
ai fini dell'oggetto e dello scopo della Convenzione, in
considerazione di criteri di tossicita' e di corrosivita' e, se del
caso, di altri fattori tecnici che dovranno essere esaminati ed
approvati dalla Conferenza, secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
72. La conversione dell'impianto di produzione di armi chimiche
dovra' essere terminata non oltre sei anni dopo l'entrata in vigore
della presente Convenzione.
Decisione del consiglio Esecutivo e della Conferenza
73. Non pio' tardi di 90 giorni dopo aver accusato ricevuta della
richiesta del Direttore generale, il Segretariato Tecnico procede ad
una ispezione iniziale dell'impianto. Lo scopo di questa ispezione e'
di verificare l'esattezza delle informazioni fornite nella richiesta,
di ottenere informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'impianto
che lo Stato Parte si propone di convertire e di valutare le
condizioni in cui l'utilizzazione puo' essere autorizzata per scopi
non proibiti dalla presente Convenzione. Il Direttore- Generale
presentera' senza indugio al Consiglio esecutivo, alla Conferenza ed
a tutti gli Stati Parte un rapporto nel quale formulera'
raccomandazioni riguardo alle misure necessarie per convertire
l'impianto a fini non vietati dalla Convenzione e fornira'
assicurazioni che l'impianto convertito sara' utilizzato
esclusivamente a tali fini.
74. Se l'impianto e' stato utilizzato per scopi non proibiti dalla
presente Convenzione prima che essa entri in vigore nei confronti
dello Stato Parte e se tale impianto continua ad essere in funzione,
senza che siano state prese le misure per le quali una certificazione
e' richiesta secondo il paragrafo 68, il Direttore generale ne
informa immediatamente il Consiglio Esecutivo il quale che puo'
esigere che siano applicati i provvedimenti che ritiene opportuni,
tra l'altro, la chiusura dell'impianto e la rimozione delle
attrezzature specializzate, e la modifica di edifici o di strutture.
Il Consiglio esecutivo stabilira' il termine di attuazione di tali
misure e sospendera' l'esame della richiesta in attesa che esse siano
state completamente e soddisfacentemente applicate. Allo scadere del
termine, l'impianto verra' senza indugio sottoposto ad un'ispezione
al fine di verificare se le misure siano state applicate. In caso
negativo, lo Stato Parte e' tenuto a cessare ogni attivita'
nell'impianto.
75. Subito dopo aver ricevuto il rapporto del Direttore Generale,
la Conferenza, dietro raccomandazione del Consiglio esecutivo,
decidera', in considerazione del rapporto e di ogni opinione espressa
dagli Stati Parte, se accettare o meno la richiesta, e stabilira' le
condizioni alle quali subordinare la sua accettazione. Se qualunque
Stato Parte oppone obiezioni all'accettazione delle domande ed alle
sue condizioni inerenti, saranno intraprese consultazioni tra gli
Stati Parte, di durata non superiore a 90 giorni, al fine di
ricercare una soluzione accettabile di comune accordo. Al termine del
suddetto periodo di consultazione, sara' adottata quanto prima una
decisione di merito riguardo alla richiesta, alle condizioni ad essa
associate nonche' riguardo ad ogni eventuale modifica proposta.
76. Se la richiesta e' approvata, l'accordo d'impianto sara'
concluso non oltre 90 giorni dopo che tale decisione sia stata presa.
L'accordo stabilisce le condizioni alle quali la conversione e
l'utilizzazione dell'impianto sono autorizzate, nonche' le misure di
verifica. La conversione non ha inizio fino a quando l'accordo di
installazione non e' stato concluso.
Piani dettagliati di conversione
77. Almeno 180 giorni prima della data alla quale si prevede che
abbia inizio la conversione di un impianto di produzione di armi
chimiche, lo Stato Parte fornira' al Segretario Tecnico i piani
dettagliati per la conversione dell'impianto, comprese le misure
previste per la verifica della conversione, indicando tra l'altro:
(a) Un programma dettagliato della presenza degli ispettori
nell'impianto da convertire;
(b) Le procedure di verifica dei provvedimenti da adottare per
ciascun elemento dell'inventario dichiarato.
78. Il piano dettagliato di conversione comporta i seguenti
elementi per ciascun impianto di produzione di armi chimiche:
(a) Programma dettagliato del processo di conversione;
(b) Tracciato dell'impianto prima e dopo la conversione;
(c) Diagramma del processo delle operazioni dell'impianto prima e,
se del caso, dopo la conversione;
(d) Inventario dettagliato delle attrezzature degli edifici e
delle strutture e di altri elementi da distruggere e degli edifici e
delle strutture da modificare;
(e) Misure da applicare, se del caso, a ciascun elemento segnato
nell'inventario:
(f) Misure di verifica previste;
(g) Misure di sicurezza e di ordine pubblico da applicare durante
la conversione dell'impianto;
(h) Condizioni di lavoro e di soggiorno garantite agli ispettori;
Esame dei piani dettagliati
79. Sulla base del piano dettagliato di conversione e delle
previste misure di verifica presentate dallo Stato Parte, nonche'
dell'esperienza acquisita in precedenti ispezioni, il Segretariato
Tecnico preparera' un piano per verificare la conversione
dell'impianto, in stretta consultazione con lo Stato Parte. Ogni
controversia tra il Segretariato Tecnico e lo Stato Parte sui
provvedimenti da adottare sara' risolta mediante consultazioni. Ogni
questione irrisolta sara' deferita al Consiglio Esecutivo per
appropriata azione, in vista di agevolare la completa attuazione
della presente Convenzione.
80. Al fine di garantire che le disposizioni dell'Articolo V e
della presente Parte siano attuate, saranno stabiliti di comune
accordo piani combinati di conversione e di verifica tra il Consiglio
Esecutivo e lo Stato Parte. Questo accordo dovra' essere completato
non meno di 60 giorni prima dell'inizio previsto della conversione.
81. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo puo' consultarsi con il
Segretariato Tecnico su qualsiasi problema relativo all'adeguatezza
del piano combinato di conversione e di verifica. Se non vi sono
obiezioni da parte di alcun membro del Consiglio Esecutivo, il piano
dovra' essere messo in azione.
82. In caso di difficolta', il Consiglio Esecutivo dovra'
intraprendere consultazioni con lo Stato Parte per risolverle
amichevolmente. Qualora le divergenze rimangano irrisolte, esse
dovranno essere deferite alla Conferenza. La soluzione di qualunque
controversia relativa a metodi di conversione non dovrebbe ritardare
l'attuazione di altre parti accettabili dei piano di conversione.
83. Qualora non sia raggiunto un accordo con il Consiglio
esecutivo su alcuni aspetti della verifica, o se il piano di verifica
approvato non puo' essere attuato, la verifica della conversione
avra' luogo mediante un monitoraggio continuo con strumentazione in
loco ed in presenza degli ispettori.
84. La conversione e la verifica si svolgono in conformita' con il
piano concordato. La verifica non deve intralciare indebitamente il
processo di conversione, e sara' effettuata in presenza di ispettori
giunti per certificare la conversione.
85. Dopo che il Direttore Generale avra' certificato che la
conversione e' stata completata, lo Stato Parte consentira' agli
ispettori di accedere liberamente all'impianto in qualsiasi tempo,
per 10 anni. Gli ispettori avranno diritto di ispezionare tutte le
aree, tutte le attivita' e tutti gli elementi delle attrezzature
dell'impianto. Gli ispettori avranno diritto di verificare che le
attivita' dell'impianto siano compatibili con ogni condizione
stabilita in base alla presente Sezione, da Consiglio Esecutivo e
della Conferenza. Gli ispettori anno altresi' diritto, in conformita'
con le disposizioni delle Parti II, Sezione E, del presente Annesso
di ottenere campioni da qualsiasi area dell'impianto e di analizzarli
per verificare l'assenza dei composti chimici della Tabella 1, dei
loro sotto-prodotti stabili e dei prodotti di decomposizione, nonche'
dei composti chimici della Tabella 2 e di verificare che le attivita'
nell'impianto siano compatibili con ogni altra condizione per le
attivita' chimiche stabilita in base alla presente Sezione, dal
Consiglio Esecutivo e dalla Conferenza. Gli ispettori avranno anche
diritto di accesso, secondo la procedura di accesso regolamentata
enunciata nella sezione C della Parte X del presente Annesso, al sito
dello stabilimento in cui l'impianto e' ubicato. Durante il periodo
di dieci anni, lo Stato parte fara' annualmente rapporto
sull'attivita' dello stabilimento convertito. Al termine del predetto
periodo di dieci anni il Consiglio Esecutivo decide, in
considerazione delle Raccomandazioni del Segretario Tecnico, quali
misure di verifica convenga continuare ad applicare.
86. I costi della verifica dell'impianto trasformato saranno
ripartiti in conformita' con il paragrafo 19 dell'Articolo V.
Parte VI - Attivita' non vietate in base alla presente Convenzione in
conformita' con l'articolo VI
REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 1 ED AGLI
IMPIANTI CONNESSI A TALI COMPOSTI
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Uno Stato Parte non dovra' produrre, ne' acquistare, conservare
o utilizzare composti chimici della Tabella 1 al di fuori del
territorio degli Stati Parte e non dovra' trasferire tali composti
chimici al di fuori del suo territorio tranne che verso un altro
Stato Parte.
2. Uno Stato Parte non dovra' produrre, acquistare, conservare,
trasferire o utilizzare composti chimici della Tabella 1 salvo che:
(a) Tali composti chimici siano applicati a fini di ricerca, a
fini medici, farmaceutici o a fini di protezione;
(b) I tipi e le quantita' di composti chimici siano strettamente
limitati a quelli che possono essere giustificati tali fini;
(c) La quantita' globale di tali composti chimici in ogni momento
sia pari o inferiore ad una tonnellata;
(d) la quantita' globale acquisita a tali fini da uno Stato parte
nel corso di un anno per mezzo della produzione, del ritiro di stock
di armi chimiche e di trasferimenti sta pari o inferiore ad una
tonnellata.
B. TRASFERIMENTI
3. Uno Stato Parte puo' trasferire composti chimici della Tabella
1 all'esterno del suo territorio solo ad un altro Stato Parte ed
unicamente a fini di ricerca, medici farmaceutici o di protezione,
secondo il paragrafo 2.
4. I composti chimici trasferiti non saranno nuovamente trasferiti
ad uno Stato terzo.
5. I due Stati Parte interessati avviseranno il Segretariato
Tecnico di tale trasferimento almeno 30 giorni prima che questo
avvenga.
6. Ciascun Stato Parte effettuera' una dichiarazione annuale
dettagliata relativa a trasferimenti effettuati durante l'anno in
corso. La dichiarazione sara' presentata non oltre 90 giorni dalla
fine di quell'anno e conterra' le seguenti informazioni per ciascun
composto chimico della Tabella 1 che sia stato trasferito:
(a) La denominazione chimica, formula di struttura e numero di
registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito:
(b) La quantita' acquisita presso altri Stati o trasferita ad
altri Stati Parte. Per ciascun trasferimento sono indicati la
quantita', il destinatario e lo scopo di ciascun trasferimento.
C. PRODUZIONE
Principi generali di produzione
7. Ciascuno Stato Parte, durante le attivita' di produzione di cui
ai paragrafi 8 a 12 assegnera' la massima priorita' alla sicurezza
delle persone, ed alla protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte
svolgera' tali attivita' di produzione in conformita' con le sue
norme nazionali in materia di sicurezza e di emissioni.
Impianto singolo su scala ridotta
8. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della Tabella
1 a fini di ricerca, medici o farmaceutici o di protezione, dovra'
svolgere la produzione in un piccolo impianto su scala ridotta
approvato dallo Stato Parte, salvo quanto stabilito nei paragrafi 10,
11 e 12.
9. La produzione in un impianto unico su scala ridotta verra'
svolta in reattori incorporati in una catena di produzione no
configurata per operazioni continue. Il volume di tale reattore non
superera' 100 litri ed il volume totale di tutti i reattori la cui
capienza a superiore a cinque litri, non superera' 500 litri.
Altri impianti
10. La produzione dei composti chimici della Tabella 1 in
quantita' globali non superiori a 10 kg annui puo' essere effettuata
a fini di protezione in un solo impianto diverso dall'impianto unico
su scala ridotta. Tale impianto deve essere approvato dallo Stato
Parte.
11. La produzione di composti chimici della Tabella 1 in quantita'
superiori a 100 g l'anno puo' essere effettuata a fini di ricerca,
medici o farmaceutici al di fuori di un impianto unico su scala
ridotta in quantita' globali non superiori a 10 kg. annui per
impianto. Tali impianti devono essere approvati dallo Stato Parte.
12. La sintesi dei prodotti chimici della Tabella 1 a fini di
ricerca, medici o farmaceutici, ma non a fini di protezione, puo'
essere effettuata in laboratori, in quantita' globali inferiori a 100
g annui per impianto. Tali laboratori non saranno soggetti ad alcuna
delle disposizioni relative alla dichiarazione ed alla verifica di
cui alle sezioni D ed E.
D. DICHIARAZIONI
Impianto singolo su scala ridotta
13. Ciascun Stato Parte che ha intenzione di gestire un impianto
unico a scala ridotta ne indichera' la precisa ubicazione al
Segretariato Tecnico, fornendogli una descrizione tecnica
dettagliata, ivi compreso un inventario delle attrezzature e
diagrammi dettagliati. Per gli impianti, questa dichiarazione
iniziale sara' presentata non oltre 30 giorni dopo l'entrata in
vigore della Convenzione nei confronti dello Stato parte. Trattandosi
di un nuovo impianto, la dichiarazione iniziale e' presentata almeno
180 giorni prima della sua entrata in funzione.
14. Ciascun Stato Parte notifichera' in anticipo il Segretariato
tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione
alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovra' essere presentata
almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate.
15. Lo Stato Parte che produce prodotti chimici della Tabella 1 in
un impianto singolo su scala ridotta dovra' effettuare una
dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attivita' svolte
nell'impianto durante l'anno trascorso. Tale dichiarazione dovra'
essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno in
corso, e contenere:
(a) l'individuazione dell'impianto:
(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1 che e' stato
prodotto, acquistato, consumato o immagazzinato nell'impianto:
(i) La denominazione chimica, la formula strutturale ed il
numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(ii) I metodi utilizzati e la quantita' prodotta;
(iii) La denominazione e la quantita' dei precursori della
Tabella 1, 2 o 3 che sono stati utilizzati per la produzione del
composto chimico della Tabella 1;
(iv) La quantita' consumata nell'impianto e lo (gli) scopo(i)
del consumo;
(v) Il quantitativo ricevuto da altri impianti o spediti ad
altri impianti situati sul territorio dello Stato Parte. Dovrebbe
essere indicato il quantitativo, il destinatario e lo scopo di
ciascuna spedizione.
(vi) La quantita' massima immagazzinata in ogni momento durate
l'anno; e
(vii) La quantita' immagazzinata alla fine dell'anno, e
(c) Informazioni su qualsiasi modifica apportata all'impianto
durante l'anno rispetto alle descrizioni tecniche dettagliate
dell'impianto precedentemente fornite, compresi gli inventari del
materiale e gli schemi dettagliati.
16. Ciascuno Stato Parte che produce composti chimici della
Tabella 1 in un impianto singolo su scala ridotta deve fare una
dichiarazione annua dettagliata relativa alle attivita' ed alla
produzione previste nell'impianto per l'anno successivo.
La dichiarazione dovra' essere presentata almeno 90 girni prima
dell'inizio di quest'anno e contenere:
(a) l'individuazione dell'impianto;
(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1 di cui e'
prevista la produzione, il consumo o lo stoccaggio nell'impianto, le
seguenti informazioni:
(i) la denominazione chimica, la formula strutturale ed il
numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(ii) I quantitativi di produzione previsti e lo scopo della
produzione;
(c) Informazioni su qualsiasi modifica che si prevede di
effettuare nell'impianto durante l'anno, rispetto a descrizioni
tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente fornite, compresi
gli inventari dei materiali e gli schemi dettagliati.
Altri impianti di cui ai paragrafi 10 o 11
17. Lo Stato Parte fornisce al Segretariato Tecnico, su richiesta
di quest'ultimo, la denominazione, l'ubicazione ed una descrizione
dettagliata di ciascun impianto o di una sua parte (o di sue parti)
pertinenti. L'impianto di produzione di composti chimici della
Tabella 1 a fini di protezione sara' specificatamente individuato.
Per un impianto esistente, questa dichiarazione iniziale viene
presentata non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della
Convenzione nei confronti dello Stato Parte. Trattandosi di un nuovo
impianto, la dichiarazione iniziale deve essere presentata almeno 180
giorni prima della sua entrata in funzione.
18. Ciascun Stato Parte notifichera' in anticipo il Segretariato
Tecnico riguardo alle modifiche che prevede di apportare in relazione
alla dichiarazione iniziale. Tale notifica dovra' essere presentata
almeno 180 giorni prima che le modifiche siano effettuate.
19. Ciascun Stato Parte dovra' effettuare, per ogni impianto, una
dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attivita' svolte
nell'impianto durante l'anno trascorso. Tale dichiarazione dovra'
essere presentata non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno in
corso, e contenere:
(a) l'individuazione dell'impianto;
(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1, le seguente
informazioni:
(i) la denominazione chimica, la formula strutturale ed il
numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(ii) la quantita' prodotta e nel caso di una produzione a fini
di protezione, i metodi utilizzati;
(iii) la denominazione e la quantita' dei precursori della
Tabella 1, 2 o 3 utilizzati per la produzione del composto chimico
della Tabella 1;
(iv) I quantitativi consumati nell'impianto e lo scopo del
consumo;
(v) Il quantitativo trasferito ad altri impianti situati sul
territorio dello Stato Parte. Dovrebbe essere indicato il
quantitativo, il destinatario e lo scopo di ciascuna consegna.
(vi) La quantita' massima immagazzinata in ogni momento
durante l'anno;
(vii) La quantita'immagazzinata alla fine dell'anno;
(c) Informazioni su ogni modifica apportata all'impianto o a sue
parti pertinenti durante l'anno, rispetto a descrizioni tecniche
dettagliate dell'impianto precedentemente fornite.
20. Ciascuno Stato Parte dovra' fare per ciascun impianto, una
dichiarazione annuale dettagliata relativa alle attivita' ed alla
produzione previste nell'impianto per l'anno successivo. La
dichiarazione dovra' essere presentata almeno 90 giorni prima
dell'inizio di quest'anno e contenere:
(a) l'individuazione dell'impianto;
(b) Per ciascun composto chimico della Tabella 1:
(i) La denominazione chimica, la formula strutturale ed il
numero di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito:
(ii) Il quantitativo previsto da produrre, il periodo in cui
la produzione avra' luogo e gli scopi della produzione;
e
(c) Informazioni su ogni modifica che si prevede di effettuare
nell'impianto o in sue parti pertinenti durante l'anno, rispetto a
descrizioni tecniche dettagliate dell'impianto precedentemente
fornite.
E. VERIFICA
Impianto singolo su scala ridotta
21. Le attivita' di verifica effettuate nell'impianto unico su
scala ridotta hanno come scopo di garantire che i quantitativi
prodotti di composti chimici della Tabella 1 siano correttamente
dichiarati e che, in particolare, il loro quantitativo totale non
superi una tonnellata.
22. L'impianto sara sottoposto ad una verifica sistematica
mediante l'ispezione in loco ed il monitoraggio con strumenti
installati in loco.
23. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le modalita'
di ispezione di un determinato impianto sono basati sul rischio che
rappresentano per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione i
composti chimici, le caratteristiche dell'impianto e la natura delle
attivita' che vi sono svolte. La Conferenza esaminera' ed approvera'
i principi direttivi appropriati in conformita' con l'Articolo VIII,
paragrafo 21(i).
24. La finalita' dell'ispezione iniziale e' di verificare le
informazioni fornite in relazione all'impianto, in particolare di
verificare che i limiti fissati al paragrafo 9 per i reattori siano
applicati.
25. Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della
Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte stipulera' con
l'Organizzazione un accorso d'impianto basato su un modello di
accordo tipo, che stabilisce procedure d'ispezione dettagliate
relative all'installazione.
26. Ciascuno Stato Parte che intende installare un impianto unico
su scala ridotta dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi
confronti, stipulera' con l'Organizzazione un accorso d'impianto,
basato su un modello di accordo tipo che stabilisce procedure
d'ispezione dettagliate relative all'impianto prima che questo
diventi operativo o sia utilizzato.
27. La Conferenza esaminera' ed approvera' un accordo tipo, in
conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
Altri impianti di cui ai paragrafi 10 e 11
28. Le attivita' di verifica presso ogni impianto di cui ai
paragrafi 10 e 11 hanno come scopo di garantire che:
(a) L'impianto non e' utilizzato per produrre composti chimici
della Tabella 1 diversi dai prodotti dichiarati;
(b) I quantitativi prodotti, lavorati o consumati di composti
chimici della Tabella 1 sono correttamente dichiarati e compatibili
con quanto richiesto dalle attivita' dichiarate; e
(c) I composti chimici della Tabella 1 non vengano trasferiti o
utilizzati ad altri fini.
29. L'impianto sara' sottoposto a verifica sistematica mediante
l'ispezione in loco ed il monitoraggio con strumenti installati in
loco.
30. Il numero, l'ampiezza, la durata, il programma e le modalita'
delle ispezioni per un determinato impianto sono basati sul rischio
che rappresentano per l'oggetto e lo scopo della presente
Convenzione, i quantitativi di composti chimici prodotti sulle
caratteristiche dell'impianto e sulla natura delle attivita' che vi
sono svolte. La Conferenza esaminera' ed approvera' i principi
direttivi appropriati in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo
21(i).
31. Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della
Convenzione nei suoi confronti, ogni Stato Parte stipulera' con
l'Organizzazione accordi d'impianto basati su un accordo tipo che
stabilira' procedute d'ispezione dettagliate relative a ciascuna
installazione.
32. Ciascuno Stato Parte che prevede di installare un impianto di
questo tipo dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione
stipulera' un accordo d'installazione con l'Organizzazione prima che
l'impianto entri in funzione o sia utilizzato.
Parte VII - Attivita' non proibite in base alla presente Convenzione
in conformita' conl'articolo VI
REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 2 ED AGLI
IMPIANTI CONNESSI A TALI PRODOTTI
A. DICHIARAZIONI
Dichiarazioni di dati nazionali globali
1. Le dichiarazioni iniziali ed annuali che ciascun Stato Parte
deve presentare secondo l'Articolo VI, paragrafi 7 ed 8, includeranno
i dati nazionali globali per l'anno civile precedente relativi ai
quantitativi prodotti, lavorati, consumati, importati ed esportati di
ciascun composto chimico della Tabella 2, nonche' una specificazione
quantitativa di importazioni ed esportazioni di ciascuno dei paesi
interessati.
2. Ciascuno Stato Parte presentera':
(a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1 non oltre 30
giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi
confronti;
(b) A decorrere dall'anno civile successivo, dichiarazioni
annuali, non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno civile trascorso.
Dichiarazioni di siti d'impianti che producono, lavorano o
consumano composti chimici della Tabella 2
3. Dichiarazioni iniziali ed annuali sono richieste per tutti i
siti comprendenti uno o piu' impianti che hanno prodotto, trattato o
consumato, durante uno qualsiasi dei tre anni civili precedenti o
che, in base alle previsioni, produrranno, tratteranno o consumeranno
durante il successivo anno civile oltre:
(a) 1 Kg. di un composto chimico seguito del segno "*" nella parte
A della Tabella 2:
(b) 100 Kg di ogni altro prodotto chimico iscritto nella Tabella
2, parte A; oppure
(c) 1 tonnellata di un prodotto chimico iscritto nella tabella 2,
parte B.
4. Ciascuno Stato Parte deve presentare:
(a) Le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 3 non oltre 30
giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti;
e
(b) A decorrere dell'anno civile successivo, dichiarazioni annuali
di attivita' pregresse non oltre 90 giorni dopo la fine dell'anno
civile trascorso;
(c) Dichiarazioni annuali di attivita' previste, non oltre 60
giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni attivita'
supplementare di questo tipo prevista dopo la presentazione della
dichiarazione annuale e' dichiarata al piu' tardi cinque giorni prima
del suo inizio.
5. In linea generale, non sono richieste dichiarazioni presentate
secondo il paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole
concentrazione di un composto della Tabella 2. Tali dichiarazioni
sono richieste, secondo le direttive, solo qualora si ritenga che la
facilita' di ricuperare il composto della Tabella 2 dalla miscela e
la sua massa totale costituiscano un rischio per l'oggetto ed il fine
della presente Convenzione. Le summenzionate direttive saranno
esaminate ed approvate dalla Conferenza, in conformita' con
l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
6. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianti presentate
secondo il paragrafo 3 contengono le seguenti informazioni:
(a) La denominazione del sito d'impianti ed il nome del
proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce;
(b) L'ubicazione precisa del sito d'impianti incluso l'indirizzo;
(c) Il numero di impianti all'interno del sito, dichiarati in
conformita' con la Parte VIII del presente Annesso.
7. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianti secondo il
paragrafo 3 debbono anche includere per ciascun impianto ubicato
all'interno del sito e che rientra nelle specifiche stabilite al
paragrafo 3, le seguenti informazioni:
(a) La denominazione dell'impianto ed il nome del proprietario,
della societa' o dell'impresa che lo gestisce;
(b) L'ubicazione precisa dell'impianto all'interno del sito,
compreso il numero dell'edificio o della strutture specifica, se del
caso;
(c) Le sue principali attivita';
(d) Se l'impianto;
(i) produce, lavora o consuma il composto o i composti chimici
della Tabella 2 che sono stati dichiarati;
(ii) e' specializzato in tali attivita' o e' polivalente;
(iii) svolge altre attivita' per quanto riguarda il composto o
i composti chimici della Tabella 2 che sono stati dichiarati,
specificando tra l'altro la natura di tali altre attivita' (ad
esempio, stoccaggio); e
(e) La capacita' di produzione dell'impianto per ciascun composto
chimico della Tabella 2 dichiarato.
8. Le dichiarazioni di un sito d'impianti presentate secondo il
paragrafo 3 devono inoltre contenere le seguenti informazioni per
ciascun composto chimico della Tabella 2 al di sopra della soglia di
dichiarazione:
(a) La denominazione chimica, la denominazione comune e
commerciale utilizzata nell'impianto, la formula di struttura ed il
numero di di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(b) Trattandosi della dichiarazione iniziale: il quantitativo
totale prodotto, lavorato, consumato, importato e riesportato dal
sito d'impianti durante ciascuno dei tre anni civili precedenti;
(c) Trattandosi della dichiarazione annuale di attivita'
pregresse: il quantitativo totale prodotto, lavorato, consumato,
importato ed esportato dal sito d'impianti durante l'anno civile
trascorso;
(d) Trattandosi della dichiarazione annuale di attivita' previste:
il quantitativo totale previsto di produzione, di lavorazione o di
consumo sul sito d'impianti durante il successivo anno civile,
compresi i periodi di produzione, di lavorazione o di consumo
previsti; e
(e) le finalita' per le quali il composto chimico e' stato o sara'
prodotto, lavorato o consumato:
(i) Lavorazione e consumo in loco - specificando i tipi di
composti chimici;
(ii) Vendita o trasferimento sul territorio o a destinazione
di ogni altro luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo dello
Stato Parte - precisando se si tratta di un'altra industria, di un
commerciante o di altro destinatario, indicando, se possibile, i tipi
di prodotti finali;
(iii) esportazione diretta - indicando gli Stati in questione;
oppure
(iv) altri fini - precisare quali.
Dichiarazioni sulla produzione pregressa di composti chimici della
Tabella 2 a fini di armamento chimico
9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione
nei suoi confronti, ciascuno Stato Parte dovra' dichiarante tutti i
siti comprendenti impianti che hanno prodotto in qualunque momento
dal 1 gennaio 1946, un composto chimico della Tabella 2 a fini di
armamento chimico.
10. Le dichiarazioni relative a siti d'impianti secondo il
paragrafo 9 dovranno includere i seguenti dati:
(a) La denominazione del sito d'impianti ed il nome del
proprietario, della societa' o dell'impresa che lo gestisce;
(b) L'ubicazione precisa del sito d'impianti, compreso
l'indirizzo;
(c) Per ciascun impianto situato all'interno del sito ed a cui si
applicano le specifiche di cui al paragrafo 9, gli stessi dati di
quelli richiesti dal capoversi a) ad e) del paragrafo 7;
(d) Per ciascun composto chimico della Tabella 2 prodotto a fini
di armamento chimico:
i) La denominazione chimica, la denominazione comune o
commerciale utilizzata nel sito d'impianti a fini di produzione di
armi chimiche, la formula di struttura ed il numero di registro del
Chemical abstracts Service, se attribuito;
ii) le date di produzione del composto chimico e la quantita'
prodotta
(iii) L'ubicazione in cui il composto chimico e' stato
consegnato ed il prodotto finale che ne e' stato ricavato, se e'
noto.
Informazioni da trasmettere agli Stati Parte
11. Un elenco dei siti d'impianti dichiarati in conformita' con la
presente Sezione nonche' delle informazioni da fornire in conformita'
con i paragrafi 6, 7(a), 7(c), 7(d)(i), 7(d)(iii), 8(a) e 10, saranno
trasmessi dal Segretariato Tecnico a tutte le Parte che ne faranno
domanda.
B. VERIFICA
Disposizioni generali
12. La verifica prevista all'Articolo IV, paragrafo 4, sara'
effettuata per mezzo di una ispezione in loco dei siti d'impianti
dichiarati comprendenti uno o piu' impianti che hanno prodotto,
lavorato o consumato, durante uno qualunque dei tre anni precedenti,
o che, in base alle previsioni, produrranno, lavoreranno o
consumeranno durante il successivo anno civile oltre:
(a) 10 Kg, di un prodotto chimico designato con il contrassegno
"*" nella parte A della Tabella 2;
(b) 1 tonnellata di ogni altro prodotto chimico registrato nella