(Convenzione-Annesso) (parte 2)
Tabella 2, parte A; oppure 
   (c) 10 tonnellate di un prodotto chimico registrato nella  Tabella
2, parte B. 
   13. Il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione che
saranno adottati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII,  paragrafo
21(a), comprendono sotto  due  voci  distinte,  un  programma  ed  un
bilancio preventivo per  le  attivita'  di  verifica  previste  dalla
presente sezione. Nello stanziare le risorse allocate  per  attivita'
di verifica svolte secondo l'Articolo  VI,  il  Segretariato  Tecnico
dara' la precedenza durante i primi tre anni  successivi  all'entrata
in  vigore  della  Convenzione,  alle  ispezioni  iniziali  dei  siti
d'impianti dichiarati in conformita' con la  sezione  A.  L'ammontare
stanziato    sara'    successivamente    reisaminato    sulla    base
dell'esperienza acquisita. 
   14. Il Segretariato Tecnico condurra' le ispezioni iniziali e e le
ispezioni successive in conformita' con i paragrafi da 15 a 22. 
   Obiettivi dell'ispezione 
   15. In linea generale, l'ispezione ha come scopo di verificare che
le attivita' siano conformi agli obblighi  derivanti  dalla  presente
Convenzione  e  compatibili  con  le   informazioni   fornite   nelle
dichiarazioni. Le ispezioni dei siti di impianti  dichiarati  secondo
le  disposizioni  della  sezione  A  mireranno   in   particolare   a
verificare: 
   (a) L'assenza  di  ogni  composto  chimico  della  Tabella  1,  in
particolare della produzione di tale  prodotto,  salvo  se  cio'  sia
conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso; 
   (b) La coerenza con quanto e' stato dichiarato per i  quantitativi
di produzione, di lavorazione o di consumo di composti chimici della 
Tabella 2; e 
   (c) che i composti chimici della Tabella 2 non siano destinati  ad
attivita' vietate dalla presente Convenzione. 
    Ispezioni iniziali 
   16.  Ciascun  sito  d'impianti  da  ispezionare  conformemente  al
paragrafo 12 dovra' essere oggetto di un'ispezione iniziale il  prima
possibile, ma preferibilmente non oltre tre anni  dopo  l'entrata  in
vigore della  presente  Convenzione.  I  siti  d'impianto  dichiarati
successivamente  a  questo  periodo  saranno  oggetto  di   ispezione
iniziale al piu' tardi un anno dopo che le attivita'  di  produzione,
di lavorazione o di consumo sono state dichiarate per la prima volta. 
Il Segretariato Tecnico seleziona  i  siti  d'impianti  che  dovranno
essere oggetto di una ispezione iniziale in modo  tale  che  non  sia
possibile prevedere esattamente quando l'ispezione avra' luogo. 
   17. Durante l'ispezione iniziale,  e'  stabilito  un  progetto  di
accordo d'installazione per il sito di impianto a meno che  lo  Stato
Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico non convengano che  cio'
non e' necessario. 
   18. Per quanto concerne la frequenza e  l'ampiezza  di  ulteriori,
ispezioni, gli ispettori valutano  durante  l'ispezione  iniziale  il
rischio rappresentato, per l'oggetto e per il fine della Convenzione,
dai composti chimici  considerati,  dalle  caratteristiche  del  sito
d'impianto e dalla natura delle attivita'  che  vi  sono  svolte,  in
considerazione in particolar modo dei seguenti criteri: 
   (a) Tossicita' dei composti chimici in programma  e  dei  prodotti
finali, se del caso, prodotti con essi; 
   (b)  Quantita'  dei  composti  chimici  in  programma,  di  regola
immagazzinati nel sito ispezionato; 
   (c) Quantita' di materie chimiche di base impiegate per i prodotti
chimici previsti, di solito immagazzinata nel sito ispezionato; 
   (d) Capacita' di produzione degli impianti della Tabella 2; 
   (e) Potenziale capacita'  e  convertibilita'  degli  impianti  per
iniziare la produzione, lo stoccaggio e la carica di composti chimici
tossici nel sito ispezionato. 
   Ispezioni 
   19.  Dopo  aver  ricevuto  l'ispezione  iniziale,   ciascun   sito
d'impianto da ispezionare, in conformita' con il paragrafo  12  sara'
oggetto di ulteriori ispezioni. 
   20. Nel  Selezionare  i  siti  d'impianto  da  ispezionare  e  per
decidere la frequenza e l'intensita' delle ispezioni,  il  Segretario
Tecnico tiene debitamente conto del rischio  rappresentato,  per  gli
scopi  e  l'oggetto  di  questa  Convenzione,  dal  composto  chimico
pertinente, dalle caratteristiche del sito d'impianto e della  natura
delle attivita' che  vi  sono  condotte,  alla  luce  dei  rispettivi
accordi  d'impianto  e  dei  risultati  delle  ispezioni  iniziali  e
successive. 
   21. Il Segretariato Tecnico selezionera'  il  sito  d'impianto  da
ispezionare in modo tale che non sia possibile prevedere  esattamente
quando l'ispezione avverra'. 
   22. Nessun sito d'impianti potra' essere oggetto di  piu'  di  due
ispezioni per anno civile ai sensi della presente  sezione.  Tuttavia
tale disposizione non limita il numero  di  ispezioni  effettuate  in
conformita' all'Articolo IX. 
   Procedure di Ispezione 
   23. Oltre alle  direttive  convenute,  saranno  applicabili  altre
disposizioni pertinenti del presente Annesso e  dell'  Annesso  sulla
Riservatezza, nonche' i paragrafi da 24 a 30 seguenti. 
   24. Un accordo d'impianto per il sito d'impianti dichiarato  sara'
stipulato tra lo Stato Parte ispezionato e l'Organizzazione non oltre
90 giorni dopo il completamento dell'ispezione iniziale, a  meno  che
lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico convengano  che
cio' non e' necessario. Tale accordo sara' basato su  un  modello  di
accordo-tipo e regolamentera' la conduzione delle ispezioni nel  sito
dichiarato. L'accordo dovra' specificare la frequenza e  l'intensita'
delle  ispezioni  nonche'   procedure   ispettive   dettagliate,   in
conformita' con i paragrafi 25 a 29. 
   25. L'ispezione vertera' sull'impianto (impianti) della Tabella 2,
all'interno del sito d'impianti dichiarato. Se la squadra d'ispezione
chiede di avere accesso ad altre parti del  sito,  l'accesso  a  tali
zone sara' loro concesso in  conformita'  con  l'obbligo  di  fornire
chiarimenti ai sensi del paragrafo 51. Parte II del presente Annesso,
ed in conformita' con l'accordo d'impianto oppure, in assenza di tale
accordo, in conformita'  con  le  disposizioni  relative  all'accesso
guidato di cui alla Parte X, Sezione C, del presente Annesso. 
   26.  Sara'  possibile   avere   accesso,   se   del   caso,   alla
documentazione, per accertarsi che non abbiano avuto luogo diversioni
dei composti chimici dichiarati e che la produzione sia conforme alle
dichiarazioni. 
   27. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi  al  fine  di
verificare l'assenza di composti chimici non dichiarati. 
   28. Le aree da ispezionare possono includere: 
   (a) aree dove sono recapitati o immagazzinati reagenti chimici; 
   (b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima  di  essere
introdotti nei reattori; 
   (c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di
cui al capoverso (a) o al capoverso (b)  ed  i  reattori  nonche'  le
valvole e flussometri associati, ecc. 
   (d) l'aspetto esterno dei reattori e del materiale ausiliario; 
   (e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o
breve termine o  le  attrezzature  per  l'ulteriore  lavorazione  dei
composti chimici dichiarati della Tabella 2: 
   (f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi  degli
elementi di cui ai capoversi (a) ad (e); 
   (g) la strumentazione e le aree per  la  gestione  dei  detriti  e
degli effluenti; 
   (h) la strumentazione e le aree per  l'eliminazione  dei  composti
tossici non conformi. 
   29. La durata dell'ispezione non e' superiore a 96  ore;  tuttavia
la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono  decidere
di comune accordo di prolungarla. 
   Notifica delle Ispezioni 
   30. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato  Parte
almeno 48 ore prima dell'arrivo della squadra  d'ispezione  sul  sito
d'impianto da ispezionare. 
   C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE 
CONVENZIONE 
   31. I composti chimici della Tabella 2 possono  essere  trasferiti
solo  a  Stati  Parte  o  essere  ricevuti  solo   da   tali   Stati.
Quest'obbligo diviene effettivo tre anni  dopo  l'entrata  in  vigore
della presente Convenzione. 
   32. Durante tale periodo interinale di tre  anni,  ciascuno  Stato
Parte e' tenuto  ad  esigere  un  certificato  di  uso  finale,  come
specificato di seguito, per il  trasferimento  dei  composti  tossici
della Tabella 2 a Stati che non sono Parte alla presente Convenzione. 
Per tali trasferimenti, ciascun Stato  Parte  adottera'  i  necessari
provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti vengano
utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione. Tra  l'altro,
lo Stato  Parte  chiede  in  particolare  allo  Stato  recipiente  di
fornirgli un certificato che indichi, per quanto riguarda i  composti
chimici trasferiti: 
   (a) che essi saranno utilizzati solo a scopi  non  proibiti  dalla
Convenzione; 
   (b) che essi non saranno nuovamente trasferiti; 
   (c) il loro tipo e quantita'; 
   (d) la(e) loro utilizzazioni(i) finale(i); 
   (e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i). 
Parte VIII - Attivita' non proibite dalla convenzione svolte in 
conformita' con l'articolo VI 
   REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA  TABELLA  3  ED  AGLI
IMPIANTI CONNESSI A TALI PRODOTTI. 
   A. DICHIARAZIONI 
   Dichiarazione di dati nazionali globali 
   1. Le dichiarazioni iniziali e le dichiarazioni annuali che devono
essere presentate da uno Stato Parte in conformita' all'Articolo  VI,
paragrafi 7 ed 8, conterranno i dati  nazionali  globali  per  l'anno
civile precedente riguardo ai  quantitativi  prodotti,  importati  ed
esportati di ciascun composto chimico della Tabella  3,  nonche'  una
specificazione quantitativa delle importazioni  ed  esportazioni  per
ciascuno dei paesi interessati: 
   2. Ciascuno Stato Parte dovra' presentare: 
   (a) le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1, non oltre  30
giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. 
   (b) le dichiarazioni annuali non oltre  90  giorni  dopo  la  fine
dell'anno civile precedente. 
   Dichiarazione di alti d'impianto che producono composti tossici 
della Tabella 3 
   3. Sino richieste dichiarazioni iniziali e  dichiarazione  annuali
per tutti i siti d'impianto comprendenti  uno  o  piu'  impianti  che
hanno prodotto piu' di 30 tonnellate di  un  composto  chimico  della
Tabella  3  durante  l'anno  civile  trascorso  o  che,  secondo   le
previsioni, ne produrranno piu' di 30 tonnellate nel corso  dell'anno
successivo. 
   4. Ciascun Stato Parte dovra' presentare: 
   (a) le dichiarazioni iniziali in conformita' con  il  paragrafo  3
non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione sara' entrata in
vigore nei suoi confronti: 
   (b) le dichiarazioni annuali sulle attivita' pregresse, non  oltre
90 giorni dopo la fine del precedente anno civile; 
   (c) dichiarazioni annuali sulle attivita' previste, non  oltre  60
giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni  attivita'
supplementare di questo tipo, prevista dopo  la  presentazione  della
dichiarazione annuale sara' dichiarata almeno cinque giorni prima del
suo inizio. 
   5. In linea generale non sono richieste dichiarazioni ai sensi del
paragrafo  3  per  le  miscele  che  contengono   solo   una   debole
concentrazione  dei  composti   tossici   della   Tabella   3.   Tali
dichiarazioni sono richieste, in conformita' con le linee guida, solo
nei casi in cui si ritenga che la facilita' di ricupero del  composto
chimico  della  Tabella  3  dalla  miscela  ed  il  suo  peso  totale
costituiscano un rischio per l'oggetto e per il fine  della  presente
Convenzione. Queste  linee-guida  saranno  considerate  ed  approvate
dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i). 
   6. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianto, presentate  ai
sensi del paragrafo 3, devono contenere le seguenti informazioni: 
   (a) nome del  sito  d'impianto  e  nome  del  proprietario,  della
societa' o dell'impresa che lo gestisce; 
   () sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo; 
   (c) numero degli impianti all'interno del sito che sono dichiarati
in conformita' alla Parte VII del presente Annesso. 
   7. Le dichiarazioni  di  un  sito  d'impianto  in  conformita'  al
paragrafo  3  includeranno  anche,  per  ciascun   impianto   ubicato
all'interno del  sito  d'impianto  e  che  rientra  nelle  specifiche
stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni: 
   (a) nome dell'impianto e nome del proprietario, della societa',  o
dell'impresa che lo gestisce; 
   (b) sua precisa  ubicazione  all'interno  del  sito,  compreso  il
numero dello specifico edificio o struttura, se del caso; 
   (c) le sue principali attivita'. 
   8. Le dichiarazioni  di  un  sito  d'impianto  in  conformita'  al
paragrafo 3 dovranno altresi' includere le seguenti  informazioni  su
ciascun composto  chimico  della  Tabella  3  prodotto  in  quantita'
superiori alla soglia stabilita nella dichiarazione: 
   (a) denominazione  chimica,  denominazione  comune  o  commerciale
utilizzata nell'impianto, formula di struttura e numero  di  registro
del Chemical Abstracts Service, se attribuito; 
   (b) Quantitativo approssimativo di produzione del composto chimico
nel precedente anno civile oppure, trattandosi della dichiarazione di
attivita',  previsto  per  l'anno  successivo  ed  espresso   secondo
l'appartenenza alle seguenti fascie: da 30 a 200 tonnellate, da 200 a
1 000 tonnellate, da 1 000 a 10 000 tonnellate, da 10 000 a  100  000
tonnellate ed in quantitativi superiori a 100 000 tonnellate. 
   (c) Fini per  i  quali  il  composto  chimico  e'  stato  o  sara'
prodotto. 
   Dichiarazione di produzione pregressa di composti chimici della 
Tabella 3 per armi chimiche 
   9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della  Convenzione
nei suoi  confronti,  ciascun  Stato  Parte  dichiara  tutti  i  siti
d'impianto comprendenti impianti che hanno  in  qualsiasi  momento  a
decorrere dal 1 gennaio 1946, prodotto composti chimici della Tabella
3 per armi chimiche. 
   10. Le dichiarazioni relative ad  un  sito  d'impianto  presentate
secondo il paragrafo 9 dovranno contenere le seguenti informazioni: 
   (a) denominazione del sito d'impianto e  del  proprietario,  della
societa' o dell'impresa di gestione; 
   (b) sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo; 
   (c) per ciascun impianto ubicato all'interno del sito, ed al quale
si applicano le specifiche stabilite al paragrafo  9,  devono  essere
fornite  le  stesse  informazioni  di  quelle  richieste  secondo   i
capoversi (a) a (c) del paragrafo 7; 
   (d) per ciascun composto chimico della tabella 3 prodotto per armi
chimiche: 
       (i)  (a)  denominazione  chimica,   denominazione   comune   o
commerciale utilizzata nell'impianto, formula di struttura  e  numero
di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito; 
       (ii) date di produzione del composto  chimico  e  quantitativo
prodotto; 
       (iii) Luogo dove il composto chimico e' stato consegnato ed il
composto finale ivi prodotto, se e' noto. 
   Informazioni da trasmettere agli Stati Parte 
   11. Un elenco dei  siti  d'impianto  dichiarati  in  virtu'  della
presente sezione, nonche' le informazione fornite in conformita'  con
i paragrafi 6, 7(a), 7(c), 8(a) e  10  dovra'  essere  trasmesso  dal
Segretariato Tecnico agli Stati Parte che ne fanno richiesta. 
   B. VERIFICA 
   Disposizioni generali 
   12. Le verifiche previste al paragrafo 5 dell'Articolo VI  saranno
effettuate mediante ispezioni in loco nei siti d'impianto  dichiarati
che  hanno  prodotto  globalmente,   nel   corso   dell'anno   civile
precedente, o che si prevede producano  nel  successivo  anno  civile
oltre  200  tonnellate  di  composti   chimici   della   Tabella   3,
oltrepassando  il   limite   di   39   tonnellate   stabilito   nella
dichiarazione. 
   13. Il programma ed  il  bilancio  dell'Organizzazione  che  sara'
adottato dalla Conferenza in conformita' all'Articolo VIII, paragrafo
21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed  un  bilancio
preventivo per le verifiche in base alla presente sezione ed ai sensi
della Parte VII, paragrafo 13 del presente Annesso. 
   14. In virtu' della  presente  sezione,  il  Segretariato  Tecnico
scegliera' a  caso  i  siti  d'impianto  da  ispezionare  utilizzando
meccanismi  appropriati,   in   particolare   programmi   informatici
specialmente progettati sulla base dei seguenti fattori ponderali: 
   (a) equa ripartizione geografica delle ispezioni; 
   (b) informazioni di cui dispone il Segretariato  Tecnico  riguardo
ai siti d'impianto - in particolare per quanto riguarda  il  composto
chimico considerato-, alle caratteristiche  del  sito  d'impianto  ed
alla natura delle attivita' che vi sono svolte. 
   15. Nessun sito d'impianto puo' essere  oggetto  di  piu'  di  due
ispezioni per anno ai sensi della presente sezione.  Tuttavia  questa
disposizione  non  limita  il  numero   delle   ispezioni   in   base
all'Articolo IX. 
   16.  Nel  selezionare  i  siti  d'impianto   da   ispezionare   in
conformita' alla presente  sezione,  il  Segretariato  Tecnico  tiene
conto del seguente  limite  per  stabilire  il  numero  combinato  di
ispezioni cui ciascun Stato Parte e' tenuto  a  sottoporsi  per  ogni
anno civile in conformita' alla presente Parte ed alla Parte  IX  del
presente Annesso; il numero combinato di ispezioni non dovra'  essere
superiore a tre, piu' il il 5% del numero totale dei siti  d'impianto
dichiarati da uno Stato Parte in conformita' sia alla presente  Parte
sia alla Parte IX del presente Annesso,  oppure  a  20  ispezioni,  a
seconda di quale e' inferiore. 
   Finalita' dell'ispezione 
   17. Nei siti d'impianto dichiarati in conformita' alla Sezione  A,
lo  scopo  generale  delle  ispezioni  sara'  di  verificare  che  le
attivita' concordano con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. 
In particolare le ispezioni dovranno accertare l'assenza di qualsiasi
composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione  di
tale prodotto, salvo se cio' e' conforme alle disposizioni  della  VI
Parte del presente Annesso. 
   Procedure d'ispezione 
   18.  Le  ispezioni  saranno  effettuate  in  conformita'  con   le
direttive  convenute,  con  le  altre  disposizioni  pertinenti   del
presente Annesso e dell'Annesso sulla  Riservatezza,  nonche'  con  i
paragrafi da 9 a 25. 
   19. Non e' previsto un accordo d'impianto  a  meno  che  lo  Stato
Parte ispezionato non ne faccia richiesta. 
   20.  L'ispezione  vertera'  sull'impianto  (i)  della  Tabella  3,
all'interno  del  sito   d'impianto   dichiarato.   Se   la   squadra
d'ispezione, in  conformita'  con  la  Parte  II,  paragrafo  51  del
presente Annesso, chiede di avare accesso ad  altre  parti  del  sito
d'impianto, al fine di  chiarire  eventuali  ambiguita',  la  portata
dell'accesso a tali parti sara' determinata di comune accordo tra  la
squadra e lo Stato Parte ispezionato. 
   21. La squadra d'ispezione puo' avere accesso alla  documentazione
qualora ritenga, di comune accordo con lo  Stato  Parte  ispezionato,
che  tale  accesso  agevolerebbe  il  conseguimento  delle  finalita'
dell'ispezione. 
   22. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi  in  loco  al
fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati. 
Qualora  le  ambiguita'  perdurassero,  i  campioni  potranno  essere
analizzati   in   un   laboratorio   designato   esterno   al   sito,
subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato. 
   23. Le aree da ispezionare possono includere; 
   (a) aree dove sono recapitate o immagazzinati reagenti chimici; 
   (b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima  di  essere
introdotti nei reattori; 
   (c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di
cui al capoverso (a) o al capoverso (b)  ed  i  reattori  nonche'  le
valvole e flussometri associati, ecc. 
   (d)  l'aspetto  esterno  dei   reattori   e   dell'equipaggiamento
ausiliario; 
   (e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o
breve termine o  le  attrezzature  per  l'ulteriore  lavorazione  dei
composti chimici dichiarati della Tabella 3; 
   (f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi  degli
elementi di cui ai capoversi da (a) ed (e); 
   (g) la strumentazione e le aree per  la  gestione  dei  detriti  e
degli effluenti; 
   (h) la strumentazione e le aree per  l'eliminazione  dei  composti
tossici non conformi. 
   24. Il periodo d'ispezione non sara' superiore a 24 ore;  tuttavia
la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono  decidere
di comune accordo di prolungarlo. 
   Notifica delle ispezioni 
   25. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato  Parte
almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione  sul  sito
di impianti da ispezionare. 
   C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE 
CONVENZIONE 
   31. Nel trasferire i composti chimici della Tabella 3 a Stati  che
non  sono  Parte  alla  presente  Convenzione,  ciascun  Stato  Parte
adottera' i necessari provvedimenti  per  garantire  che  i  composti
chimici trasferiti siano utilizzati solo per scopi non proibiti dalla
presente Convenzione. Inter alla lo Stato Parte chiedera' allo  Stato
ricevente un certificato che attesti, per quanto riguarda i  composti
chimici trasferiti: 
   (a) che essi saranno utilizzati solo per scopi non proibiti  dalla
Convenzione; 
   (b) che essi non saranno nuovamente ritrasferiti; 
   (c) il loro tipo e quantita'; 
   (d) la(e) loro utilizzazione(i) finale(i); 
   (e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i). 
   27.  Cinque  anni  dopo  l'entrata  in   vigore   della   presente
Convenzione, la Conferenza prendera' in considerazione la  necessita'
di stabilire altre misure  regolanti  i  trasferimenti  dei  composti
chimici della Tabella 3 a Stati non Parte alla presente Convenzione. 
Parte IX - Attivita' non interdette dalla Convenzione svolte in 
conformita' con l'articolo VI 
  REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI COMPOSTI 
                               CHIMICI 
   A. DICHIARAZIONI 
   Lista di altri impianti di produzione di composti chimici 
   1. La dichiarazione iniziale che deve  presentare  ciascuno  Stato
Parte in conformita' all'Articolo VI paragrafo 7 comprende una  lista
di tutti i siti d'impianti che: 
   (a) nel corso dell'anno civile precedente, hanno prodotto  tramite
sintesi chimica oltre 200  tonnellate  di  singoli  composti  chimici
organici non iscritti in una Tabella; 
   (b) comprendono uno o piu' impianti i quali, nel  corso  dell'anno
civile precedente, hanno prodotto tramite sintesi  chimica  oltre  30
tonnellate di un singolo composto chimico organico  non  iscritto  ad
una tabella, contenente gli elementi  fosforo,  zolfo  o  fluoro  (in
appresso denominati "impianti PSF" e "composti chimici PSF"). 
   2. la lista degli altri impianti di produzione di composti chimici
da presentare in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1, non
comprende i siti d'impianti che producono esclusivamente esplosivi  o
idrocarburi. 
   3. Ciascuno Stato Parte dovra' presentare  la  lista  degli  altri
impianti di produzione di composti chimici di  cui  al  paragrafo  1,
come parte della sua dichiarazione iniziale, non oltre 30 giorni dopo
l'entrata in vigore della Convenzione nei  suoi  confronti.  Ciascuno
Stato Parte, non oltre 90 giorni dopo l'inizio di ciascun anno civile
successivo, dovra' fornire annualmente le informazioni necessarie per
aggiornare la lista. 
   4. La lista degli altri impianti di produzione di composti chimici
da presentare in conformita' con il paragrafo 1 contiene le  seguenti
informazioni per ciascun sito d'impianto: 
   (a) Nome del sito d'impianto e del proprietario, della societa'  o
dell'impresa che lo gestisce; 
   (b) precisa ubicazione del sito d'impianto, compreso l'indirizzo; 
   (c) le sue principali attivita'; 
   (d) numero approssimativo di impianti nel  sito  che  producono  i
composti chimici cosi' come specificati al paragrafo 1. 
   5. Per quanto concerne i siti d'impianto enumerati in  conformita'
al  paragrafo  1  (a),  la  lista  contiene  anche  informazioni  sul
quantitativo  globale  approssimativo  di  singoli  composti  chimici
organici non iscritti che sono stati  prodotti  nel  corso  dell'anno
civile  precedente.  Tali  quantitativi  sono  indicati  secondo   le
seguenti fascie: meno di 1000 tonnellate, da 1000 a 10000 tonnellate,
e oltre 10000 tonnellate. 
   6. Per quanto riguarda i siti d'impianti enumerati in  conformita'
con il paragrafo 1 (b),  la  lista  dovra'  altresi'  specificare  il
numero  di  impianti  PSF  all'interno   del   sito,   ed   includere
informazioni sull'ammontare globale approssimativo di  produzione  di
composti chimici PSF prodotti da ciascun impianto  PSF  nell'anno  di
calendario precedente espresso secondo le seguenti  fascie:  meno  di
200 tonnellate, da 200 a 1000 tonnellate, da 1000 a 10000  tonnellate
e oltre 10000 tonnellate. 
   Assistenza da parte del Segretariato Tecnico 
   7.  Se  uno  Stato  Parte,  per  motivi  amministrativi,   ritiene
opportuno di chiedere  assistenza  per  compilare  la  sua  lista  di
impianti di produzione di composti  chimici  in  conformita'  con  il
paragrafo 1, il  Segretariato  Tecnico  potra'  essere  richiesto  di
fornire tale assistenza. Eventuali dubbi  relativi  alla  completezza
della lista saranno risolti per mezzo di consultazioni tra  lo  Stato
Parte ed il Segretariato Tecnico. 
   Informazioni agli Stati Parte 
   8. Le liste di altri impianti di produzione chimica presentate  in
conformita' con il paragrafo 1, comprese le informazioni  fornite  al
paragrafo 4, saranno trasmesse dal Segretariato  Tecnico  agli  Stati
Parte dietro richiesta. 
   B. VERIFICA 
   Disposizioni generali 
   9. Fatte salve  le  disposizioni  della  Sezione  C,  la  verifica
prevista al paragrafo 6 dell'articolo VI e' effettuata per  mezzo  di
una ispezione in loco presso: 
   (a) i siti d'impianto elencati secondo il paragrafo 1(a); 
   (b) i siti d'impianto  elencati  secondo  il  paragrafo  1(b)  che
comprendono uno o piu' impianti PSF che  hanno  prodotto  durante  il
precedente anno civile oltre 200 tonnellate di composti chimici PSF. 
   10. Il programma ed  il  bilancio  dell'Organizzazione  che  sara'
adottato dalla Conferenza in conformita' all'Articolo VIII, paragrafo
21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed  un  bilancio
preventivo per le verifiche in base alla presente Sezione dopo che ha
avuto inizio la sua applicazione. 
   11. Ai sensi  della  presente  sezione,  il  Segretariato  Tecnico
scegliera' a  caso  i  siti  d'impianto  da  ispezionare  utilizzando
meccanismi  appropriati,   in   particolare   programmi   informatici
specialmente progettati a tal fine, sulla base dei  seguenti  fattori
ponderali: 
   (a) equa ripartizione geografica delle ispezioni; 
   (b) informazioni di cui dispone il Segretariato  Tecnico  riguardo
ai siti d'impianto elencati relative alle  caratteristiche  del  sito
d'impianto ed alla natura delle attivita' che vi sono svolte. 
   (c) proposte degli Stati  Parte  su  una  base  da  convenire,  in
conformita' con il paragrafo 25. 
   12. Nessun sito d'impianto puo' essere  oggetto  di  piu'  di  due
ispezioni l'anno ai sensi delle disposizioni della presente  Sezione.
Tuttavia questa disposizione non include il numero delle ispezioni in
base all'Articolo IX. 
   13.  Nel  selezionare  i  siti  d'impianto   da   ispezionare   in
conformita' alla presente  sezione,  il  Segretariato  Tecnico  tiene
conto del seguente  limite  per  stabilire  il  numero  combinato  di
ispezioni cui ciascun Stato Parte e' tenuto  a  sottoporsi  per  ogni
anno civile in conformita' alla presente Parte ed alla Parte VIII del
presente Annesso: il numero combinato di ispezioni non dovra'  essere
superiore a tre, piu' il 5% del numero  totale  dei  siti  d'impianto
dichiarati da uno Stato Parte in conformita' sia alla presente  Parte
VIII del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda dei quale
e' inferiore. 
   Finalita' dell'ispezione 
   14. Nei  siti  d'impianto  enumerati  alla  Sezione  A,  lo  scopo
generale  delle  ispezioni  sara'  di  verificare  che  le  attivita'
concordino  con  le  informazioni  fornite  nelle  dichiarazioni.  In
particolare le ispezioni dovranno accertare  l'assenza  di  qualsiasi
composto  chimico  della  Tabella  1,  in  particolare  l'assenza  di
produzione  di  tale  prodotto,  salvo  se  cio'  e'  conforme   alle
disposizioni della VI Parte del presente Annesso. 
   Procedure d'ispezione 
   15.  Oltre  alle  direttive  convenute,  saranno  applicate  altre
disposizioni pertinenti del presente  Annesso  e  dell'Annesso  sulla
riservatezza di cui al paragrafo 16 e 20 in appresso. 
   16. Non e' previsto un accordo d'impianto  a  meno  che  lo  Stato
Parte ispezionato non ne faccia richiesta. 
   17. L'oggetto principale  dell'ispezione  in  un  sito  d'impianto
selezionato per l'ispezione dovra' essere l'impianto o  gli  impianti
che producono i composti chimici  specificati  nel  paragrafo  1,  in
particolare  gli  impianti  PSF  enumerati  in  conformita'  con   il
paragrafo 1(b). Lo Stato Parte ispezionato avra' diritto  di  gestire
l'accesso a tali impianti in conformita' con le  regole  dell'accesso
guidato come specificato nella  Parte  X,  sezione  C,  del  presente
Annesso. Se la squadra d'ispezione, in conformita' con la  Parte  II,
paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avere accesso  ad  altre
parti del sito d'impianto, al fine di chiarire eventuali  ambiguita',
la portata di tale accesso sara' determinata di comune accordo tra la
squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato. 
   18.  La  squadra  d'ispezione  puo'  avere  accesso  ai  documenti
d'ufficio, qualora ritenga, di comune  accordo  con  lo  Stato  Parte
ispezionato, che cio' agevolerebbe il conseguimento  delle  finalita'
dell'ispezione. 
   19. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi  in  loco  al
fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati. 
Qualora  le  ambiguita'  perdurassero,  i  campioni  potranno  essere
analizzati   in   un   laboratorio   designato   esterno   al   sito,
subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato. 
   20. Il periodo d'ispezione non sara' superiore a 24 ore;  tuttavia
la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono  decidere
di comune accordo di prolungarlo. 
   Notifica delle ispezioni 
   21. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato  parte
almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione  sul  sito
di impianti da ispezionare. 
   C. APPLICAZIONE E CONTROLLO DELLA SEZIONE B 
   Applicazione 
   22. L'attuazione della  sezione  B  avra'  inizio  all'inizio  del
quarto anno dopo l'entrata in vigore  della  presente  Convenzione  a
meno che la Conferenza, nella sua sessione regolare  del  terzo  anno
dopo l'entrata in  vigore  della  presente  Convenzione,  non  decida
diversamente. 
   23. Il Direttore  Generale,  sottoporra'  alla  sessione  regolare
della Conferenza, il  terzo  anno  dopo  l'entrata  in  vigore  della
presente  Convenzione,  un  rapporto   che   evidenzia   l'esperienza
acquisita dal Segretariato  Tecnico  nell'applicare  le  disposizioni
delle Parte VII e VIII del presente Annesso nonche' della  sezione  A
di questa Parte. 
   24. Nella sua sessione regolare del terzo anno dopo  l'entrata  in
vigore della presente Convenzione, la Conferenza, in base al rapporto
del  Direttore  Generale,  potra'  altresi'  decidere  riguardo  alla
ripartizione delle risorse disponibili per la verifica in  base  alla
Sezione B, tra "impianti PSF" ed  altri  impianti  di  produzione  di
composti chimici. Diversamente, la ripartizione sara'  affidata  alla
competenza del Segretariato  Tecnico  e  sara'  aggiunta  ai  fattori
ponderali di cui al paragrafo 11. 
   25.  Nella  sessione  ordinaria  che  svolgera'  nel  terzo   anno
successivo all'entrata in vigore della  Convenzione,  la  Conferenza,
dietro parere del Consiglio Esecutivo,  decidera'  su  quale  base  -
regionale ad esempio - le proposte degli Stati  Parte  relative  alle
ispezioni debbono  essere  presentate  per  essere  considerate  come
fattore di valutazione nel processo di selezione di cui al  paragrafo
11. 
   Riesame 
   26. Nella prima sessione straordinaria della Conferenza  convocata
secondo il paragrafo 22 dell'articolo  VIII,  le  disposizioni  della
presente Parte dell'Annesso  sulle  Verifiche  saranno  rivedute  nel
quadro di un riesame approfondito dell'insieme del regime di verifica
applicabile all'industria chimica  (Art.  VI,  Parte  VII  a  IX  del
presente  Annesso)  ed  alla  luce  dell'esperienza   acquisita.   La
Conferenza formulera' successivamente delle raccomandazioni  al  fine
di migliorare l'efficacia del regime di verifica. 
Parte X - Ispezioni su sfida effettuate in conformita' con l'articolo 
IX 
   A. DESIGNAZIONE E SELEZIONE DEGLI ISPETTORI E DEGLI ASSISTENTI 
                             D'ISPEZIONE 
   1. Le ispezioni su sfida di cui all'articolo IX saranno effettuate
unicamente dagli ispettori e dagli assistenti  d'ispezione  designati
esplicitamente a tale funzione. Per designare  gli  ispettori  e  gli
assistenti d'ispezione per le ispezioni su sfida  secondo  l'Articolo
IX, il Direttore Generale stabilira', selezionando  gli  ispettori  e
gli  assistenti  d'ispezione  tra  gli  ispettori  e  gli  assistenti
d'ispezione per attivita' ispettive di  "routine",  una  lista  degli
ispettori ed assistenti d'ispezione proposti. Tale  lista  includera'
un  numero  sufficientemente  alto  di  ispettori  e  di   assistenti
d'ispezione aventi le qualifiche, l'esperienza, la  competenza  e  la
formazione necessarie per consentire  flessibilita'  nella  selezione
degli ispettori, in considerazione della loro disponibilita' e  della
necessita'   di   avvicendamento.   Si   terra'   debitamente   conto
dell'importanza di selezionare ispettori ed assistenti  di  ispezione
in base ad una rappresentazione geografica la piu'  ampia  possibile.
La designazione degli ispettori e degli assistenti d'ispezione  avra'
luogo in conformita' con le procedure previste nella sezione A  della
Parte II del presente Annesso. 
   2. Il Direttore Generale determinera' il  numero  di  persone  che
compongono la squadra d'ispezione  e  ne  selezionera'  i  membri  in
considerazione delle circostanze di  una  determinata  richiesta.  Il
numero di membri della squadra  d'ispezione  e'  limitato  al  minimo
necessario ad una corretta esecuzione del mandato d'ispezione. Nessun
cittadino  dello  Stato  Parte  richiedente  o  dello   Stato   Parte
ispezionato puo' essere membro della squadra d'ispezione. 
   B. ATTIVITA' PRECEDENTI L'ISPEZIONE 
   3. Prima di presentare una  richiesta  d'ispezione  su  sfida,  lo
Stato Parte deve avere dal Direttore  Generale  la  conferma  che  il
Segretariato Tecnico sia in grado di  dare  un  seguito  immediato  a
questa  richiesta.  Se  il  Direttore  Generale  non   puo'   fornire
immediatamente tale conferma, lo fara' il prima possibile, secondo le
l'ordine delle richieste da confermare. Inoltre  egli  informera'  lo
Stato Parte di quando sia presumibilmente possibile dare  un  seguito
immediato alla richiesta d'ispezione. Qualora il  Direttore  Generale
concluda che non e' piu' possibile dar seguito in tempo  debito  alle
richieste, egli potra' chiedere al Consiglio  Esecutivo  di  adottare
appropriati  provvedimenti  per  evitare  che  tali  difficolta'   si
ripropongano in avvenire. 
   Notifica 
   4. La richiesta d'ispezione su sfida da  presentare  al  Consiglio
Esecutivo ed al Direttore Generale deve contenere almeno le  seguenti
informazioni: 
   (a) Lo Stato Parte da ispezionare e, se del caso, lo Stato ospite.
(b) Il punto di entrata da utilizzare; 
   (c) La dimensione e la tipologia del sito d'ispezione. 
   (d) Il motivo di  proccupazione  per  una  eventuale  inosservanza
della presente Convenzione, inclusi  chiarimenti  sulle  disposizioni
pertinenti  della  presente  Convenzione  sui  quali  si   fonda   la
preoccupazione,  e  sulla  natura  e  le  circostanze  dell'eventuale
inosservanza della Convenzione, nonche' ogni informazione  pertinente
sull'origine della preoccupazione. 
   (c) Il nome dell'osservatore dello Stato Parte richiedente. 
   Lo Stato  Parte  richiedente  puo'  sottoporre  ogni  informazione
supplementare che ritenga necessaria. 
   5. Il Direttore Generale,  entro  un  ora  dal  ricevimento  della
richiesta, ne accusera' ricevuta allo Stato Parte. 
   6. Lo Stato Parte richiedente  notifichera'  in  tempo  debito  al
Direttore Generale l'ubicazione del  sito  d'ispezione  affinche'  il
Direttore Generale possa trasmettere questa informazione  allo  Stato
Parte ispezionato almeno 12  ore  prima  dell'arrivo  previsto  della
squadra d'ispezione al punto d'entrata. 
   7.  il  sito  d'impianto  sara'  designato   dallo   Stato   Parte
richiedente nella maniera  piu'  dettagliata  possibile  fornendo  un
diagramma del sito  riferito  ad  un  punto  di  riferimento  con  le
coordinate geografiche definite, se possibile, con  l'approssimazione
di un secondo. Lo  Stato  Parte  richiedente  fornira'  altresi',  se
possibile, una mappa con l'indicazione generale del sito  d'ispezione
ed uno schema che delimiti con la  massima  precisione  possibile  il
perimetro richiesto dal sito da ispezionare. 
   8. Il perimetro richiesto: 
   (a) Passera' ad una distanza di almeno  10  metri  all'esterno  di
tutti gli edifici o altre strutture; 
   (b) Non attraversera' nessuna recinzione di sicurezza esistente; 
   (c) Passera' ad una distanza di almeno  10  metri  all'esterno  di
tutte le  recinzioni  di  sicurezza  esistenti  che  lo  Stato  Parte
richiedente intende includere nel perimetro richiesto. 
   9. Se il perimetro richiesto non e' conforme alle  specifiche  del
paragrafo 8,  la  squadra  d'ispezione  lo  traccera'  nuovamente  in
maniera tale che sia conforme. 
   10.  Il  Direttore  Generale  informera'  il  Consiglio  Esecutivo
dell'ubicazione  del  sito  d'ispezione  cosi'  come  specificato  in
conformita' al paragrafo 7, almeno 12 ore prima dell'arrivo  previsto
della squadra d'ispezione al punto d'entrata. 
   11. Nell'informare il Consiglio Esecutivo, in conformita'  con  il
paragrafo 10, il Direttore Generale trasmettera' contestualmente allo
Stato  Parte  ispezionato  la  richiesta  d'ispezione,  con  indicata
l'ubicazione  del  sito  d'ispezione,  cosi'  come  specificato   nel
paragrafo 7. Tale notifica conterra' altresi'  i  dati  richiesti  al
paragrafo 32 della parte II del presente Annesso. 
   12. Al suo arrivo  al  punto  di  entrata,  la  squadra  ispettiva
informera'  lo  Stato  Parte  ispezionato  riguardo  al  suo  mandato
d'ispezione. 
   Entrata sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato 
ospite 
   13. In attuazione dei paragrafi da 13 a 18  dell'articolo  IX,  il
Direttore Generale, dopo aver  ricevuto  una  richiesta  d'ispezione,
invia quanto prima una squadra ispettiva. 
   La squadra ispettiva arrivera'  nel  punto  d'entrata  specificato
nella richiesta nel piu' breve tempo possibile,  compatibilmente  con
le disposizioni dei paragrafi 10 e 11. 
   14. Se il perimetro richiesto e' accettabile per  lo  Stato  Parte
ispezionato, esso sara' designato  come  perimetro  finale  il  prima
possibile, ma in ogni caso non  oltre  24  ore  dopo  l'arrivo  della
squadra d'ispezione nel punto d'entrata. Lo Stato  Parte  ispezionato
provvedera' al trasporto  della  squadra  d'ispezione  nel  perimetro
finale del sito d'ispezione. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene
necessario, il trasporto della squadra d'ispezione puo' avere  inizio
gia' 12 ore prima dello scadere  del  termine  fissato  nel  presente
paragrafo per la designazione del perimetro finale. In ogni  caso  il
trasporto della squadra  d'ispezione,  dovra'  essere  completata  al
massimo 36 ore dopo l'arrivo della squadra nel punto d'entrata. 
   15. Le procedure previste ai capoversi a)  e  b)  si  applicano  a
tutti gli impianti dichiarati. (Ai fini  della  presente  Parte,  per
"impianto  dichiarato"  si  intende  ogni  impianto   dichiarato   in
conformita' con gli  Articoli  III,  IV  e  V.  Per  quanto  riguarda
l'Articolo VI del presente Annesso, con "impianto dichiarato"  si  fa
riferimento unicamente agli impianti dichiarati in conformita' con la
Parte VI  del  presente  Annesso,  nonche'  gli  impianti  dichiarati
specificati  nelle  dichiarazioni,  conformemente  alla  Parte   VII,
paragrafi 7 e 10(c) e la Parte VIII, paragrafi 7 e 10(c) del presente
Annesso). 
   (a) Se il perimetro richiesto e' compreso nel perimetro dichiarato
o  corrisponde  a  quest'ultimo,  il   perimetro   dichiarato   sara'
considerato come essendo il perimetro finale. Questo  puo'  tuttavia,
con l'accordo dello Stato Parte ispezionato, essere ridotto  al  fine
di  corrispondere  al   perimetro   richiesto   dallo   Stato   Parte
richiedente. 
   (b) Lo Stato Parte  ispezionato  provvedera'  al  trasporto  della
squadra d'ispezione  sul  perimetro  finale  non  appena  cio'  sara'
praticamente possibile, accertandosi in  ogni  caso  che  la  squadra
raggiunga il perimetro non oltre 24 ore dopo il suo arrivo  al  punto
di entrata. 
   Determinazione alternativa del perimetro finale 
   16. Presso il punto di entrata, se lo Stato Parte ispezionato  non
puo' accettare il perimetro richiesto, esso  proporra'  un  perimetro
alternativo quanto prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24  ore
dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. In  caso
di divergenze di opinioni, lo Stato Parte ispezionato  e  la  squadra
d'ispezione saranno tenuti a trattare in vista del raggiungimento  di
un accordo sul perimetro finale. 
   17. il perimetro alternativo dovra' essere tracciato nella maniera
piu' dettagliata possibile in conformita' con il  paragrafo  8.  Esso
dovra' includere tutto il perimetro richiesto e  non  discostarsi  da
quest'ultimo,  tenendo  conto  delle  caratteristiche  naturali   del
terreno e dei limiti  tracciato  dall'uomo.  Esso  dovra'  di  regola
passare vicino alla recinzione di sicurezza  che  circonda  il  sito,
qualora ne esista una. 
   Lo Stato Parte ispezionato dovra' cercare di stabilire un rapporto
tra i perimetri, garantendo almeno due delle seguenti condizioni: 
   (a)  Il  perimetro  alternativo  delimita  un'area  che   non   e'
significativamente piu' estesa di  quella  delimitata  dal  perimetro
richiesto; 
   (b) Il perimetro alternativo e' posto ad  una  distanza  breve  ed
uniforme dal perimetro richiesto; 
   (c) Almeno una parte  del  perimetro  richiesto  e'  visibile  dal
perimetro alternativo. 
   18. Se il perimetro alternativo  e'  accettabile  per  la  squadra
d'ispezione,  esso  diverra'  il  perimetro  finale  e   la   squadra
d'ispezione sara' trasportata dal punto di entrata a tale  perimetro.
Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario,  tale  trasporto
potra' cominciare non prima di 12 ore prima dello scadere del termine
fissato al paragrafo 16 per proporre  un  perimetro  alternativo.  In
ogni caso, il  trasporto  della  squadra  d'ispezione  dovra'  essere
completato non oltre 36 ore dopo l'arrivo della  squadra  d'ispezione
al punto di entrata. 
   19. Qualora non sia convenuto un perimetro finale,  le  trattative
sul perimetro dovranno concludersi quanto prima possibile, ma in ogni
caso non potranno proseguire oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra
d'ispezione al punto di entrata. Qualora  nessun  accordo  sia  stato
raggiunto,  lo  Stato  Parte  ispezionato  trasportera'  la   squadra
d'ispezione in un luogo presso il perimetro alternativo. Se lo  Stato
Parte ispezionato  lo  riterra'  necessario,  tale  trasporto  potra'
cominciare fino a 12 ore prima dello scadere del termine  specificato
al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. in ogni  caso,
il trasporto dovra' essere terminato non oltre 36 ore  dopo  l'arrivo
della squadra d'ispezione al punto di entrata. 
   20. Una volta arrivati  sul  posto,  lo  Stato  Parte  ispezionato
dovra' senza indugio permettere alla squadra d'ispezione l'accesso al
perimetro alternativo in vista di agevolare le trattative e l'accordo
sul perimetro finale, nonche'  l'accesso  all'interno  del  perimetro
finale. 
   21. In mancanza di un accordo nelle 72 ore  successive  all'arrivo
della squadra d'ispezione sul luogo, il perimetro  alternativo  viene
designato come perimetro finale. 
   Verifica del luogo 
   22. Al fine di stabilire che il sito d'ispezione in cui la squadra
d'ispezione e' stata  trasportata  corrisponde  al  sito  d'ispezione
specificato nello Stato Parte  richiedente,  la  squadra  d'ispezione
avra'  diritto  di  avvalersi   di   strumentazione   approvata   per
determinare   la   localizzazione   e   di   fare   installare   tale
strumentazione secondo le proprie istruzioni. La squadra  d'ispezione
potra' verificare la propria posizione con  riferimento  a  punti  di
riferimento locali identificati in base alle mappe.  Lo  Stato  Parte
ispezionato aiutera' la squadra d'ispezione in questo compito. 
   Chiusura del sito, sorveglianza delle uscite 
   23. Non oltre 12 ore  dall'arrivo  della  squadra  d'ispezione  al
punto  di  entrata,  lo  Stato  Parte   ispezionato   provvedera'   a
raccogliere informazioni verificate su  ogni  uscita  di  veicoli  da
tutti i punti del perimetro richiesto, attraverso i quali i mezzi  di
trasporto terrestre, aereo fluviale o marittimo  possono  uscire  dal
sito. lo Stato Parte fornisce questi dati  alla  squadra  d'ispezione
all'arrivo di quest'ultima nel perimetro alternativo o nel  perimetro
finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto. 
   24. Lo Stato Parte  ispezionato  puo'  adempiere  a  tale  obbligo
fornendo  informazioni  verificate,  come  registri   del   traffico,
fotografie, video registrazioni o dati raccolti con la strumentazione
chimica  fornita  dalla  squadra  d'ispezione  per   sorvegliare   il
movimento delle uscite. Alternativamente lo Stato  Parte  ispezionato
puo' anche adempiere a tale obbligo autorizzando uno  o  piu'  membri
della squadra d'ispezione a compilare per conto proprio  registri  di
traffico, a scattare fotografie, effettuare video  registrazioni  del
traffico d'uscita o utilizzare  strumentazioni  per  la  raccolta  di
prove chimiche, nonche' esercitare ogni altra attivita' convenuta tra
lo Stato Parte ispezionato e la squadra d'ispezione. 
   25. All'arrivo della squadra d'ispezione nel perimetro alternativo
o nel perimetro finale, a seconda di quale sia  il  primo  raggiunto,
avra' inizio  la  chiusura  del  sito,  attraverso  le  procedure  di
sorveglianza delle uscite da parte della squadra d'ispezione. 
   26. Tali procedure comprendono: l'identificazione dei veicoli  che
escono dal sito, la compilazione di registri del traffico, le riprese
fotografiche  e  le  video  registrazioni  effettuate  dalla  squadra
d'ispezione delle  uscite  e  del  traffico  di  uscita.  La  squadra
d'ispezione ha diritto di recarsi, sotto scorta, in ogni altro  luogo
del perimetro per controllare che non vi  siano  altre  attivita'  di
uscita. 
   27. Procedure addizionali  per  la  sorveglianza  delle  attivita'
d'uscita stabilite di comune accordo tra la squadra d'ispezione e  lo
Stato Parte ispezionato possono comprendere, tra l'altro: 
   (a) Uso di sensori, 
   (b) Selezione a caso degli accessi; 
   (c) Analisi di campioni. 
   28. Tutte le attivita' di chiusura  del  sito  e  di  sorveglianza
delle uscite dovranno  svolgersi  all'interno  di  una  striscia  che
circonda il perimetro dall'esterno, la cui larghezza  misurata  verso
l'esterno, a partire dal perimetro non deve superare 50 metri. 
   29. La squadra d'ispezione ha diritto  d'ispezionare,  attenendosi
alle disposizioni relative all'accesso regolamentato, i  veicoli  che
escono dal sito; lo Stato Parte ispezionato  fara'  ogni  ragionevole
sforzo per dimostrare  alla  squadra  d'ispezione  che  ogni  veicolo
sottoposto ad ispezione  e  a  cui  la  squadra  d'ispezione  non  e'
autorizzata ad avere accesso, non e' utilizzato per scopi connessi ai
dubbi espressi nella richiesta ispettiva di una presunta inosservanza
della Convenzione. 
   30. Il personale ed i  veicoli  che  entrano  nel  sito  non  sono
sottoposti ad ispezione, ne'  lo  sono  il  personale  ed  i  veicoli
privati che trasportano passeggeri che escono dal sito. 
   31. L'attuazione delle summenzionate procedure  potra'  continuare
per tutta la durata  dell'ispezione,  ma  non  dovra'  intralciare  o
ritardare in maniera  sragionevole  il  normale  funzionamento  degli
impianti. 
   Colloquio informativo pre-ispezione e piano d'ispezione 
   32. Al fine di agevolare lo sviluppo di un piano  d'ispezione,  lo
Stato  Parte  ispezionato  organizzera',   prima   dell'accesso,   un
colloquio informativo per la squadra d'ispezione, sulle questioni  di
sicurezza e di logistica. 
   33.  Il  colloquio  informativo  pre-ispezione  si  svolgera'   in
conformita' con la Parte  II,  paragrafo  37  del  presente  Annesso.
Durante  il  colloquio  informativo  pre-ispezione,  lo  Stato  Parte
ispezionato   potra'   indicare   alla   squadra    d'ispezione    la
strumentazione, la documentazione o le zone che considera  come  piu'
delicate e non connesse allo scopo dell'ispezione su sfida.  Inoltre,
il personale responsabile del sito, informera' la squadra d'ispezione
sul tracciato fisico e su altre caratteristiche rilevanti  del  sito.
la squadra d'ispezione sara' munita di una  mappa  o  di  schizzi  su
scala indicanti tutte le strutture e le  caratteristiche  geografiche
significative del sito. La squadra d'ispezione sara' anche  informata
riguardo  alla  disponibilita'  del  personale  dell'impianto  e  dei
documenti d'ufficio. 
   34.  Dopo  il  colloquio  informativo  pre-ispezione,  la  squadra
d'ispezione predisporra', sulla base di informazioni  disponibili  ed
appropriate,  un  piano  d'ispezione  iniziale  che   specifichi   le
attivita'  che  devono  essere  svolte  dalla  squadra   d'ispezione,
comprese le specifiche aree del sito alle  quali  si  desidera  avere
accesso. il piano d'ispezione specifichera' altresi'  se  la  squadra
d'ispezione sara' divisa in sotto-gruppi. Il piano d'ispezione  sara'
messo a disposizione dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato
e del  sito  d'ispezione.  La  sua  attuazione  sara'  conforme  alle
disposizioni della Sezione C, comprese quelle relative all'accesso ed
alle attivita'. 
   Attivita' nel perimetro 
   35.  Al  suo  arrivo  nel  perimetro  finale   o   nel   perimetro
alternativo, a seconda di quale sia il primo  raggiunto,  la  squadra
d'ispezione  ha  diritto   di   iniziare   immediatamente   attivita'
perimetrali in conformita' con le procedure  esposte  nella  presente
Sezione e  di  proseguire  queste  attivita'  fino  al  completamento
dell'ispezione su sfida. 
   36. Nel quadro delle  attivita'  da  svolgere  nel  perimetro,  la
squadra d'ispezione ha diritto: 
   (a) Di utilizzare strumenti di monitoraggio in conformita'  con  i
paragrafi da 27 a 30 della parte II del presente Annesso; 
   (b)  di  effettuare  prelievi  mediante  asciugatura  e  prelevare
campioni di aria, di suolo o di effluenti; 
   (c) di svolgere ogni attivita' supplementare eventualmente  decisa
con lo Stato Parte ispezionato. 
   37. La squadra d'ispezione puo' svolgere attivita'  nel  perimetro
all'interno di una striscia costeggiante l'esterno del perimetro e la
cui larghezza, misurata a partire dal perimetro, non supera 50 metri. 
Con l'accordo dello Stato parte ispezionato, la  squadra  d'ispezione
puo' altresi' avere accesso ad  ogni  edificio  o  struttura  situati
all'interno della  striscia  che  circonda  il  perimetro.  Tutto  il
monitoraggio direzionale sara' orientato  verso  l'esterno.  Per  gli
impianti  dichiarati,  questa  striscia  puo'   essere   situata,   a
discrezione dello Stato Parte ispezionato, all'interno, all'esterno o
sui due lati del perimetro dichiarato. 
   C. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI 
   Regole generali 
   38. Lo Stato Parte ispezionato  garantira'  l'accesso  all'interno
del perimetro richiesto, nonche' del perimetro finale se quest'ultimo
e' diverso dal primo.  Esso  negozia  con  la  squadra  ispettiva  la
portata e la  natura  dell'accesso  in  uno  o  piu'  luoghi  situati
all'interno di tali perimetri, in  conformita'  con  le  disposizioni
relative all'accesso regolamentato. 
   39. Lo Stato Parte ispezionato  garantira'  l'accesso  all'interno
del perimetro richiesto il prima possibile, ma in nessun  caso  oltre
108 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di  entrata,
al fine di chiarire ogni dubbio espresso  nella  richiesta  ispettiva
riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione. 
   40.  A  richiesta  della  squadra  d'ispezione,  lo  Stato   Parte
ispezionato  puo'  autorizzare  l'accesso  per  via  aerea  al   sito
d'ispezione. 
   41. Nel soddisfare l'obbligo di dare accesso come  specificato  al
paragrafo 38, lo  Stato  Parte  ispezionato  e'  tenuto  a  concedere
l'accesso piu' ampio  possibile,  pur  tenendo  conto  di  tutti  gli
obblighi  costituzionali  cui  potrebbe  essere  tenuto  riguardo  ad
eventuali diritti di proprieta' o in materia di  perquisizione  e  di
sequestro. Lo Stato Parte ispezionato  ha  diritto  di  adottare,  in
conformita' con l'accesso  guidato,  i  provvedimenti  necessari  per
proteggere la  sicurezza  nazionale.  Le  disposizioni  del  presente
paragrafo non possono essere invocate dallo Stato  Parte  ispezionato
per dissimulare un inadempimento del suo obbligo di non intraprendere
attivita' interdette dalla presente Convenzione. 
   42. Se l'accesso fornito dallo Stato Parte ispezionato  a  luoghi,
attivita' o informazioni non e' completo,  esso  avra'  l'obbligo  di
fare ogni ragionevole sforzo per fornire mezzi alternativi  in  vista
di  chiarire  i  dubbi  riguardo  all'eventuale  inosservanza   della
Convenzione che ha originato l'ispezione su sfida. 
   43. All'arrivo del perimetro finale degli impianti dichiarati,  in
conformita' con gli Articoli IV, V e VI,  l'accesso  sara'  garantito
dopo il colloquio informativo che precede l'ispezione ed il dibattito
del piano d'ispezione che sara' limitato al minimo  necessario  e  in
ogni caso non oltre le  tre  ore.  Per  gli  impianti  dichiarati  in
conformita' con il paragrafo 1, capoverso d)  dell'articolo  III,  le
trattative verranno concluse ed in ogni caso l'accesso guidato  avra'
inizio non oltre le 12 ore dall'arrivo nel perimetro finale. 
   44. Nell'effettuare l'ispezione su sfida  in  conformita'  con  la
richiesta d'ispezione, la  squadra  d'ispezione  utilizzera'  solo  i
metodi necessari all'ottenimento di fatti  pertinenti  sufficienti  a
chiarire i dubbi per quanto riguarda l'eventuale  inosservanza  delle
disposizioni della Convenzione, e si asterra' da attivita' estranee a
tali finalita'. La squadra d'ispezione  raccogliera'  e  documentera'
gli elementi di fatto connessi  con  l'eventuale  inosservanza  della
Convenzione commessa dallo Stato Parte ispezionato, ma  non  tentera'
di   procurarsi,   ne'   di   documentare   elementi   d'informazione
manifestamente estranei a questo scopo, a meno  che  lo  Stato  Parte
ispezionato non  glielo  chieda  espressamente.  Qualsiasi  eventuale
elemento raccolto e giudicato in seguito non  pertinente  non  potra'
essere conservato. 
   45. La squadra d'ispezione sara' guidata dal principio di svolgere
l'ispezione   su   sfida   con   la   minore   invadenza   possibile,
compatibilmente con il compimento effettivo e  tempestivo  della  sua
missione. Ogni volta che  cio'  sia  possibile  essa  comincera'  con
seguire  le  procedure  meno  invadenti  che   ritiene   accettabili,
riservando di passare a procedure piu' invadenti qualora  lo  ritenga
necessario. 
   Accesso guidato 
   46.   La   squadra   d'ispezione   prendera'   in   considerazione
suggerimenti  di  modifiche  da  apportare  al  piano  d'ispezione  e
proposte eventualmente formulate dallo Stato  Parte  ispezionato,  in
qualsiasi fase  dell'ispezione,  compreso  il  colloquio  informativo
pre-informativo,  per  garantire  la  protezione  di  strumentazioni,
informazioni o zone sensibili non connesse alle armi chimiche. 
   47. Lo Stato Parte ispezionato indichera' i punti di entrata e  di
uscita  del  perimetro  da  utilizzare  per  l'accesso.  La   squadra
d'ispezione e lo Stato Parte  ispezionato  negozieranno:  la  portata
dell'accesso in ogni  determinato  luogo  o  luoghi  all'interno  del
perimetro  richiesto  e  del  perimetro  finale,  come  previsto   al
paragrafo 48; le  attivita'  d'ispezione  (tra  cui  il  prelievo  di
campioni) che dovranno essere effettuate dalla  squadra  d'ispezione;
le attivita' che incomberanno allo  Stato  Parte  ispezionato,  e  le
informazioni da fornire da parte dello Stato Parte ispezionato. 
   48. In conformita' con  le  disposizioni  pertinenti  dell'Annesso
sulla riservatezza, lo  Stato  parte  ispezionato  avra'  diritto  di
adottare misure in  vista  di  proteggere  impianti  sensibili  e  di
impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati estranei
alle armi chimiche. 
   Tali misure possono includere, tra l'altro: 
   (a) Il ritiro dagli uffici di documenti sensibili; 
   (b) La copertura di pannelli di esposizione, stock e  attrezzature
sensibili; 
   (d)  La  copertura  di  parti  di  attrezzature  sensibili,   come
calcolatori o sistemi elettronici; 
   (e) La limitazione dell'analisi di  campioni  alla  determinazione
della presenza o dell'assenza dei  composti  chimici  iscritti  nelle
Tabelle 1, 2 e 3 o di prodotti di diluizione pertinente; 
   (f) L'uso di tecniche di accesso selettive  casuali,  qualora  gli
ispettori  fossero   richiesti   di   selezionare   una   determinata
percentuale o numero di edifici di loro scelta per  ispezionarli;  lo
stesso principio puo' essere applicato all'interno  ed  al  contenuto
degli edifici sensibili; 
   (g) In casi eccezionali, consentire solo ad  alcuni  ispettori  di
accedere a determinate parti del sito d'ispezione. 
   49. Lo Stato Parte ispezionato fara' ogni  sforzo  per  dimostrare
alla squadra  d'ispezione  che  ogni  oggetto,  edificio,  struttura,
contenitore o veicolo cui la  squadra  d'ispezione  non  abbia  avuto
pienamente accesso o che sia stato protetto  in  conformita'  con  le
disposizioni del paragrafo 48, non  venga  utilizzato  per  finalita'
connesse con dubbi espressi nella richiesta ispettiva riguardo ad una
eventuale inosservanza della Convenzione. 
   50. Cio' potra' essere compiuto,  tra  l'altro,  previa  rimozione
parziale  di  una  copertura  o  di  un  rivestimento  di  protezione
dall'ambiente esterno,  secondo  la  convenienza  dello  Stato  Parte
ispezionato,  per  mezzo   di   un'ispezione   visiva   dall'ingresso
dell'interno di uno spazio chiuso, o con altri metodi. 
   51. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati 
in conformita' con gli articoli IV, V e VI: 
   (a) Per gli impianti  che  sono  oggetto  di  accordi  d'impianto,
l'accesso e  le  attivita'  all'interno  del  perimetro  finale  sono
consentite senza impedimenti entro i limiti fissati dagli accordi; 
   (b) per gli impianti che non hanno accordo d'impianto, l'accesso e
le attivita' saranno negoziati in conformita' ai  principi  direttivi
generali per le ispezioni  stabiliti  in  attuazione  della  presente
Convenzione. 
   (c) Ogni accesso piu' ampio di quello concesso  per  le  ispezioni
intraprese  in  conformita'  con  gli  articolo  IV,  V   e   VI   e'
regolamentato dalle procedure enunciate nella presente sezione. 
   52. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati
in conformita' con l'Art. III, paragrafo 1 (d):  se  lo  Stato  Parte
ispezionato, in base alle procedure enunciate ai paragrafi 47  e  48,
non ha concesso un accesso completo ad aree e strutture non  connesse
con le armi chimiche, esso dovra' fare ogni  ragionevole  sforzo  per
dimostrare alla squadra d'ispezione che tali  aree  o  strutture  non
sono  utilizzate  per  scopi  connessi  ad  eventuali   dubbi   sulla
inosservanza, espressi nella richiesta ispettiva. 
   Osservatore 
   53. In conformita' con le disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo
12, sulla partecipazione di un osservatore all'ispezione su sfida, lo
Stato  Parte  richiedente  si  mettera'  in   collegamento   con   il
Segretariato Tecnico per coordinare l'arrivo  dell'osservatore  nello
stesso punto d'entrata della squadra d'ispezione, entro un periodo di
tempo ragionevole dall'arrivo della squadra d'ispezione. 
   54. L'osservatore avra' diritto, per tutto il periodo d'ispezione,
di mettersi in  comunicazione  con  l'ambasciata  dello  Stato  Parte
richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o nel Paese ospite,
oppure  in  assenza  di  ambasciata,  con  lo  stesso   Stato   Parte
richiedente.  Lo  Stato   Parte   ispezionato   fornira'   mezzi   di
comunicazione all'osservatore. 
   55.  L'osservatore  avra'  diritto  di  giungere   sul   perimetro
alternativo o finale del sito d'ispezione, a seconda di quale sia  il
primo raggiunto dalla squadra d'ispezione, e di avere accesso al sito
d'ispezione nella misura ocnsentita dallo  Stato  Parte  ispezionato.
L'osservatore ha diritto di formulare  raccomandazioni  alla  squadra
d'ispezione, di cui quest'ultima dovra' tenere conto nella misura  in
cui lo ritiene appropriato. Durante tutto il periodo  dell'ispezione,
la  squadra  d'ispezione  informa  l'osservatore  dello   svolgimento
dell'ispezione e dei suoi accertamenti. 
   56. Durante tutto il periodo trascorso nel Paese, lo  Stato  Parte
ispezionato dispone o adotta i provvedimenti  richiesti  per  fornire
all'osservatore i servizi necessari,  come  mezzi  di  comunicazione,
servizi di interpretazione,  mezzi  di  trasporto,  uffici,  alloggi,
vitto e cure mediche. Tutte le spese  di  soggiorno  dell'osservatore
sul territorio dello Stato Parte ispezionato o  dello  Stato  ospite,
sono a carico dello Stato Parte richiedente. 
   Durata dell'ispezione 
   57. Il  periodo  d'ispezione  non  supera  84  ore,  salvo  se  e'
prolungato mediante accordo con lo Stato Parte ispezionato. 
   D. ATTIVITA' POST-ISPEZIONI 
   Partenza 
   58. Dopo che siano state completate  le  procedure  post-ispettive
nel sito d'ispezione, la squadra d'ispezione  e  l'osservatore  dello
Stato Parte richiedente dovranno raggiungere senza  indugio  uno  dei
punti  di  entrata  e  lasciare  il  territorio  dello  Stato   Parte
ispezionato il prima possibile. 
   Rapporti 
   59. Il rapporto d'ispezione  sintetizza  in  maniera  generale  le
attivita' svolte ed i fatti accertati dalla squadra  d'ispezione,  in
particolare per quanto riguarda i dubbi  sull'eventuale  inosservanza
della Convenzione espressi  nella  richiesta  d'ispezione  su  sfida,
limitandosi  alle   informazioni   direttamente   connesse   con   la
Convenzione.  Esso  contiene  anche  una  valutazione  della  squadra
d'ispezione riguardo al grado ed alla  natura  dell'accesso  e  della
cooperazione concessi agli ispettori, e della misura in cui  cio'  ha
consentito loro di adempiere al proprio mandato. 
   60. Gli ispettori, non oltre 72 ore dopo il loro rientro nel  loro
luogo  di  lavoro  principale,  dovranno   presentare   un   rapporto
d'ispezione  preliminare  al  Direttore  Generale  tenendo  conto  in
particolare delle disposizioni del paragrafo  17  dell'annesso  sulla
Riservatezza. Il Direttore Generale  trasmettera'  senza  indugio  il
rapporto preliminare allo Stato Parte richiedente, allo  Stato  Parte
ispezionato ed al Consiglio esecutivo. 
   61. Un progetto di rapporto  finale  sara'  messo  a  disposizione
dello Stato Parte ispezionato entro 20 giorni a decorrere dalla  fine
dell'ispezione su sfida. Lo Stato Parte  ispezionato  ha  diritto  di
individuare tutte le informazioni e dati non aventi attinenza con  le
armi  chimiche  che,  a  causa  della  loro  natura   riservata   non
dovrebbero,  a  suo  avviso,  essere  divulgate  al  di   fuori   del
Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico  esamina  le  modifiche
che lo Stato Parte ispezionato propone di apportare  al  progetto  di
rapporto finale e le adotta  a  sua  discrezione,  nella  misura  del
possibile. Il rapporto  finale  e'  quindi  consegnato  al  Direttore
Generale non oltre 30 giorni dopo che l'ispezione e'  stata  ultimata
in vista  di  una  sua  ulteriore  diramazione  e  considerazione  in
conformita' con l'Articolo IX, paragrafi 21 a 25. 
Parte XI - Inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche 
   A. DISPOSIZIONI GENERALI 
   1. Le inchieste su casi di uso asserito  di  armi  chimiche  o  di
agenti chimici di ordine pubblico come mezzi di  guerra,  avviate  in
attuazione degli articoli IX o X saranno condotte in conformita'  con
il presente Annesso e con  le  procedure  dettagliate  stabilite  dal
Direttore Generale. 
   2. Le seguenti disposizioni addizionali vertono  sulle  specifiche
procedure da seguire in caso di uso asserito di armi chimiche. 
   B. ATTIVITA' PRECEDENTI L'ISPEZIONE 
   DOMANDA D'INCHIESTA 
   3. La domanda d'inchiesta  per  uso  asserito  di  armi  chimiche,
presentata al Direttore Generale  dovrebbe  contenere,  in  tutta  la
misura possibile, le seguenti informazioni: 
   (a) lo Stato Parte sul di cui territorio si  allega  che  le  armi
chimiche sono state presumibilmente utilizzate; 
   (b) il luogo d'ingresso  o  altre  vie  d'accesso  sicure  che  si
suggerisce di utilizzare; 
   (c) luogo e caratteristiche delle zone dove si presume che le armi
chimiche siano state utilizzate; 
   (d) periodo in cui le armi chimiche sarebbero state utilizzate; 
   (e) tipi di armi chimiche presumibilmente utilizzate; 
   (f) portata dell'uso asserito; 
   (g) caratteristiche degli eventuali composti chimici tossici; 
   (h) effetti sugli esseri umani, sugli animali e sulla vegetazione;
(i) richiesta di assistenza specifica, se applicabile. 
   4. Lo Stato Parte che ha richiesto un'inchiesta puo' in  qualsiasi
momento fornire gli altri dati supplementari che ritiene opportuni. 
   Notifica 
   5. Il Direttore - Generale accusera' immediatamente ricevuta  allo
Stato  Parte  richiedente  della  sua  richiesta  ed  informera'   il
Consiglio Esecutivo e tutti gli Stati Parte. 
   6. Se del caso, il Direttore Generale informa lo  Stato  Parte  in
questione che un'inchiesta e' stata richiesta sul suo territorio.  Il
Direttore Generale informa anche altri  Stati  Parte,  qualora  fosse
necessario avere accesso al loro territorio durante l'inchiesta. 
   Assegnazione di una squadra d'ispezione 
   7.  Il  Direttore  Generale  predispone  una  lista   di   esperti
qualificati la cui particolare  competenza  tecnica  potrebbe  essere
necessaria nel  quadro  di  un'inchiesta  di  uso  asserito  di  armi
chimiche  ed  aggiorna  costantemente  questo  elenco.  La  lista  in
questione e' comunicata per iscritto a ciascuno Stato Parte non oltre
30  giorni  dopo  l'entrata  in  vigore  della  Convenzione  ed  ogni
qualvolta e' modificata. Ogni esperto qualificato il  cui  nominativo
compare sulla lista e' considerato come  designato  a  meno  che  uno
Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver  ricevuto  la  lista,  non
dichiari per iscritto la sua opposizione. 
   8. Il Direttore Generale seleziona  il  capo  ed  i  membri  della
squadra d'ispezione tra gli ispettori e  gli  assistenti  d'ispezione
gia' designati per le ispezioni su  sfida,  in  considerazione  delle
circostanze e della particolare natura di una determinata richiesta. 
In aggiunta, i membri della squadra d'ispezione possono essere 
 
selezionati tra i nominativi dell'elenco di esperti qualificati se il 
 
Direttore generale ritiene che, per la  corretta  conduzione  di  una
determinata  inchiesta,  siano  necessarie   particolari   competenze
specializzate non previste tra quelle degli ispettori gia' designati. 
   9. Nel fornire istruzioni alla squadra d'ispezione,  il  Direttore
generale comunichera' loro tutte le informazioni addizionali  fornite
dallo lo Stato Parte richiedente, o provenienti da ogni altra  fonte,
al fine di garantire che l'ispezione venga svolta nella maniera  piu'
efficiente e sollecita. 
   Invio sul posto della squadra d'ispezione 
   10. Non appena riceve una richiesta su un  uso  asserito  di  armi
chimiche, il Direttore Generale, per mezzo di contatti con gli  Stati
Parte   direttamente   interessati,   chiede   che   siano   adottati
provvedimenti  per  garantire  che   la   squadra   d'ispezione   sia
adeguatamente ricevuta e chiede conferma di tali provvedimenti. 
   11. Il Direttore Generale invia la  squadra  sul  posto  il  prima
possibile, tenendo conto della loro sicurezza. 
   12. Se la squadra d'ispezione non e' stata inviata sul posto entro
le 24 ore successive  al  ricevimento  della  domanda,  il  Direttore
Generale informa il Consiglio Esecutivo e gli Stati Parte dei  motivi
di questo ritardo. 
   Colloqui informativi 
   13. La squadra  d'ispezione  ha  diritto  di  avere  un  colloquio
informativo da parte dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato
al suo arrivo ed in ogni momento durante l'ispezione. 
   14.  Prima  dell'inizio  dell'ispezione,  la  squadra  d'ispezione
stabilisce un piano d'ispezione che servira', tra l'altro, come  base
per le intese logistiche e di sicurezza. Il piano  d'ispezione  sara'
aggiornato come necessario. 
   C. CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI 
   Accesso 
   15. La squadra d'ispezione ha diritto di accedere senza  eccezione
a tutte le zone suscettibili di  essere  state  interessate  dall'uso
asserito di armi chimiche. Essa avra' altresi'  diritto  di  accedere
agli ospedali, ai campi di rifugiati e ad altri  luoghi  che  ritiene
pertinenti ai fini dell'efficacia dell'inchiesta sull'uso asserito di
armi chimiche. Per ottenere tale accesso, la squadra  d'ispezione  si
consulta con lo Stato Parte ispezionato. 
   Prelievo di campioni 
   16. La squadra d'ispezione ha diritto di prelevare  campioni,  del
tipo  e  nella  quantita'  che  ritiene  necessarie.  Se  la  squadra
d'ispezione lo ritiene necessario, e ne fa domanda allo  Stato  Parte
ispezionato, quest'ultimo l'aiutera' a prelevare  campioni  sotto  la
supervisione di ispettori o di assistenti d'ispezione. Lo Stato Parte
ispezionato   autorizza   inoltre   il   prelievo   di    appropriati
campioni-prova nelle zone limitrofe al luogo dove si presume  che  le
armi chimiche siano state utilizzate ed in altre zone, come richiesto
dalla squadra d'ispezione, e fornisce la sua  cooperazione  a  queste
operazioni. 
   17. I campioni rilevanti in una inchiesta sul presunto impiego  di
armi chimiche comprendono i campioni di composti chimici tossici,  di
munizioni e di dispositivi, di residui di munizioni e di dispositivi,
i campioni prelevati nell'ambiente (aria, suolo, vegetazione,  acqua,
neve ecc.)nonche' i campioni bio-medici prelevati su esseri  umani  o
su animali (sangue, urine, escrementi, tessuti ecc.). 
   18. Qualora non sia possibile prelevare campioni in  duplicato,  e
se l'analisi e'  effettuata  in  laboratori  esterni  al  sito,  ogni
campione  rimanente  dovra'  essere  restituito  allo   Stato   Parte
ispezionato, se quest'ultimo lo richiede, dopo che  le  analisi  sono
state effettuate. 
   Estensione del sito d'ispezione 
   19. Se,  durante  un'ispezione,  la  squadra  d'ispezione  giudica
opportuno estendere la sua inchiesta ad uno Stato Parte limitrofo, il
Direttore Generale notifica tale Stato, riguardo alla  necessita'  di
avere accesso al suo territorio, gli chiede di  adottare  misure  per
garantire un adeguato e sicuro ricevimento della squadra e confermare
tali misure. 
   Prolungamento dell'ispezione 
   20. Se  la  squadra  d'ispezione  ritiene  che  non  e'  possibile
accedere in  condizioni  di  sicurezza  ad  una  zona  specifica  che
interessa l'inchiesta, lo Stato Parte richiedente ne sara'  informato
immediatamente. Se del caso, il  periodo  d'ispezione  potra'  essere
prolungato fino a quando sia possibile fornire un  accesso  sicuro  e
fino a che la squadra d'ispezione non abbia portato a termine la  sua
missione. 
   Interviste 
   21.  La  squadra  d'ispezione  ha  diritto  di  interrogare  e  di
esaminare persone  suscettibili  di  essere  state  affette  dall'uso
asserito di armi chimiche. Essa ha altresi'  diritto  di  interrogare
testimoni oculari  dell'uso  asserito  di  armi  chimiche,  personale
medico ed altre persone che hanno curato o hanno avuto  contatti  con
persone suscettibili di avere subito danni da tale uso  asserito.  La
squadra d'ispezione  avra'  accesso  ai  fascicoli  medici,  se  sono
disponibili,  ed  e'  autorizzata  a   partecipare   se   del   caso,
all'autopsia del corpo di persone suscettibili di essere  state  lese
dall'uso asserito di armi chimiche. 
   D. RAPPORTI 
   22. Non oltre 24 ore dopo il suo arrivo sul territorio dello Stato
Parte ispezionato, la squadra d'ispezione inoltra un resoconto  della
situazione  al  Direttore  Generale.  In  seguito,  essa  gli   fara'
pervenire,  come  opportuno,  rapporti  di  attivita'  durante  tutta
l'inchiesta. 
   23. Non oltre 72 ore dopo il  rientro  nel  suo  luogo  di  lavoro
principale, la squadra d'ispezione presenta un  rapporto  preliminare
al  Direttore  Generale.  Il  rapporto  finale  sara'  consegnato  al
Direttore Generale non oltre 30  giorni  dal  ritorno  della  squadra
d'ispezione nel suo luogo di lavoro principale. Il Direttore Generale
trasmette senza indugio il rapporto preliminare ed il rapporto finale
al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte. 
   Contenuto 
   24. Il rapporto-resoconto della situazione  dovra'  indicare  ogni
urgente esigenza di assistenza  e  fornire  ogni  altra  informazione
pertinente. I rapporti preliminari dovranno indicare  ogni  ulteriore
necessita'   di   assistenza   eventualmente   individuata    durante
l'inchiesta. 
   25.  Il  rapporto  finale  riassume  i  fatti  accertati   durante
l'ispezione, in particolare per quanto riguarda il  presunto  impiego
citato nella richiesta. Inoltre, ogni rapporto d'inchiesta su un  uso
asserito dovra' includere una descrizione del  processo  d'inchiesta,
indicandone la varie fasi, in particolare per quanto riguarda: 
   (a) i luoghi e le date di prelievo dei campioni e  dell'esecuzione
di analisi in loco; 
   (b) gli elementi di prova, come registrazioni di interviste, 
   risultati  di  esami  medici,  e  di  analisi  scientifiche  ed  i
documenti esaminati dalla squadra d'ispezione. 
   26. Se la squadra d'ispezione raccoglie nel corso  dell'inchiesta,
in particolare mediante l'individuazione di impurita' o di ogni altra
sostanza durante l'analisi di  laboratorio  dei  campioni  prelevati,
informazioni che potrebbero  aiutare  ad  identificare  l'origine  di
qualunque   arma   chimica   utilizzata,   essa   includera'   queste
informazioni nel rapporto. 
   E. STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE 
   27. Se un caso di uso asserito  di  armi  chimiche  coinvolge  uno
Stato che non e' parte alla Convenzione o  riguarda  luoghi  che  non
sono posti sotto il controllo di uno  Stato  Parte.  l'Organizzazione
cooperera' strettamente con  il  Segretario  Generale  delle  Nazioni
Unite. Se riceve una richiesta in tal senso, l'Organizzazione  porra'
le proprie risorse  a  disposizione  del  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite.