Tabella 2, parte A; oppure
(c) 10 tonnellate di un prodotto chimico registrato nella Tabella
2, parte B.
13. Il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione che
saranno adottati dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo
21(a), comprendono sotto due voci distinte, un programma ed un
bilancio preventivo per le attivita' di verifica previste dalla
presente sezione. Nello stanziare le risorse allocate per attivita'
di verifica svolte secondo l'Articolo VI, il Segretariato Tecnico
dara' la precedenza durante i primi tre anni successivi all'entrata
in vigore della Convenzione, alle ispezioni iniziali dei siti
d'impianti dichiarati in conformita' con la sezione A. L'ammontare
stanziato sara' successivamente reisaminato sulla base
dell'esperienza acquisita.
14. Il Segretariato Tecnico condurra' le ispezioni iniziali e e le
ispezioni successive in conformita' con i paragrafi da 15 a 22.
Obiettivi dell'ispezione
15. In linea generale, l'ispezione ha come scopo di verificare che
le attivita' siano conformi agli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione e compatibili con le informazioni fornite nelle
dichiarazioni. Le ispezioni dei siti di impianti dichiarati secondo
le disposizioni della sezione A mireranno in particolare a
verificare:
(a) L'assenza di ogni composto chimico della Tabella 1, in
particolare della produzione di tale prodotto, salvo se cio' sia
conforme alle disposizioni della VI Parte del presente Annesso;
(b) La coerenza con quanto e' stato dichiarato per i quantitativi
di produzione, di lavorazione o di consumo di composti chimici della
Tabella 2; e
(c) che i composti chimici della Tabella 2 non siano destinati ad
attivita' vietate dalla presente Convenzione.
Ispezioni iniziali
16. Ciascun sito d'impianti da ispezionare conformemente al
paragrafo 12 dovra' essere oggetto di un'ispezione iniziale il prima
possibile, ma preferibilmente non oltre tre anni dopo l'entrata in
vigore della presente Convenzione. I siti d'impianto dichiarati
successivamente a questo periodo saranno oggetto di ispezione
iniziale al piu' tardi un anno dopo che le attivita' di produzione,
di lavorazione o di consumo sono state dichiarate per la prima volta.
Il Segretariato Tecnico seleziona i siti d'impianti che dovranno
essere oggetto di una ispezione iniziale in modo tale che non sia
possibile prevedere esattamente quando l'ispezione avra' luogo.
17. Durante l'ispezione iniziale, e' stabilito un progetto di
accordo d'installazione per il sito di impianto a meno che lo Stato
Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico non convengano che cio'
non e' necessario.
18. Per quanto concerne la frequenza e l'ampiezza di ulteriori,
ispezioni, gli ispettori valutano durante l'ispezione iniziale il
rischio rappresentato, per l'oggetto e per il fine della Convenzione,
dai composti chimici considerati, dalle caratteristiche del sito
d'impianto e dalla natura delle attivita' che vi sono svolte, in
considerazione in particolar modo dei seguenti criteri:
(a) Tossicita' dei composti chimici in programma e dei prodotti
finali, se del caso, prodotti con essi;
(b) Quantita' dei composti chimici in programma, di regola
immagazzinati nel sito ispezionato;
(c) Quantita' di materie chimiche di base impiegate per i prodotti
chimici previsti, di solito immagazzinata nel sito ispezionato;
(d) Capacita' di produzione degli impianti della Tabella 2;
(e) Potenziale capacita' e convertibilita' degli impianti per
iniziare la produzione, lo stoccaggio e la carica di composti chimici
tossici nel sito ispezionato.
Ispezioni
19. Dopo aver ricevuto l'ispezione iniziale, ciascun sito
d'impianto da ispezionare, in conformita' con il paragrafo 12 sara'
oggetto di ulteriori ispezioni.
20. Nel Selezionare i siti d'impianto da ispezionare e per
decidere la frequenza e l'intensita' delle ispezioni, il Segretario
Tecnico tiene debitamente conto del rischio rappresentato, per gli
scopi e l'oggetto di questa Convenzione, dal composto chimico
pertinente, dalle caratteristiche del sito d'impianto e della natura
delle attivita' che vi sono condotte, alla luce dei rispettivi
accordi d'impianto e dei risultati delle ispezioni iniziali e
successive.
21. Il Segretariato Tecnico selezionera' il sito d'impianto da
ispezionare in modo tale che non sia possibile prevedere esattamente
quando l'ispezione avverra'.
22. Nessun sito d'impianti potra' essere oggetto di piu' di due
ispezioni per anno civile ai sensi della presente sezione. Tuttavia
tale disposizione non limita il numero di ispezioni effettuate in
conformita' all'Articolo IX.
Procedure di Ispezione
23. Oltre alle direttive convenute, saranno applicabili altre
disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell' Annesso sulla
Riservatezza, nonche' i paragrafi da 24 a 30 seguenti.
24. Un accordo d'impianto per il sito d'impianti dichiarato sara'
stipulato tra lo Stato Parte ispezionato e l'Organizzazione non oltre
90 giorni dopo il completamento dell'ispezione iniziale, a meno che
lo Stato Parte ispezionato ed il Segretariato Tecnico convengano che
cio' non e' necessario. Tale accordo sara' basato su un modello di
accordo-tipo e regolamentera' la conduzione delle ispezioni nel sito
dichiarato. L'accordo dovra' specificare la frequenza e l'intensita'
delle ispezioni nonche' procedure ispettive dettagliate, in
conformita' con i paragrafi 25 a 29.
25. L'ispezione vertera' sull'impianto (impianti) della Tabella 2,
all'interno del sito d'impianti dichiarato. Se la squadra d'ispezione
chiede di avere accesso ad altre parti del sito, l'accesso a tali
zone sara' loro concesso in conformita' con l'obbligo di fornire
chiarimenti ai sensi del paragrafo 51. Parte II del presente Annesso,
ed in conformita' con l'accordo d'impianto oppure, in assenza di tale
accordo, in conformita' con le disposizioni relative all'accesso
guidato di cui alla Parte X, Sezione C, del presente Annesso.
26. Sara' possibile avere accesso, se del caso, alla
documentazione, per accertarsi che non abbiano avuto luogo diversioni
dei composti chimici dichiarati e che la produzione sia conforme alle
dichiarazioni.
27. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi al fine di
verificare l'assenza di composti chimici non dichiarati.
28. Le aree da ispezionare possono includere:
(a) aree dove sono recapitati o immagazzinati reagenti chimici;
(b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere
introdotti nei reattori;
(c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di
cui al capoverso (a) o al capoverso (b) ed i reattori nonche' le
valvole e flussometri associati, ecc.
(d) l'aspetto esterno dei reattori e del materiale ausiliario;
(e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o
breve termine o le attrezzature per l'ulteriore lavorazione dei
composti chimici dichiarati della Tabella 2:
(f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi degli
elementi di cui ai capoversi (a) ad (e);
(g) la strumentazione e le aree per la gestione dei detriti e
degli effluenti;
(h) la strumentazione e le aree per l'eliminazione dei composti
tossici non conformi.
29. La durata dell'ispezione non e' superiore a 96 ore; tuttavia
la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere
di comune accordo di prolungarla.
Notifica delle Ispezioni
30. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato Parte
almeno 48 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito
d'impianto da ispezionare.
C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE
CONVENZIONE
31. I composti chimici della Tabella 2 possono essere trasferiti
solo a Stati Parte o essere ricevuti solo da tali Stati.
Quest'obbligo diviene effettivo tre anni dopo l'entrata in vigore
della presente Convenzione.
32. Durante tale periodo interinale di tre anni, ciascuno Stato
Parte e' tenuto ad esigere un certificato di uso finale, come
specificato di seguito, per il trasferimento dei composti tossici
della Tabella 2 a Stati che non sono Parte alla presente Convenzione.
Per tali trasferimenti, ciascun Stato Parte adottera' i necessari
provvedimenti per garantire che i composti chimici trasferiti vengano
utilizzati solo a scopi non proibiti dalla Convenzione. Tra l'altro,
lo Stato Parte chiede in particolare allo Stato recipiente di
fornirgli un certificato che indichi, per quanto riguarda i composti
chimici trasferiti:
(a) che essi saranno utilizzati solo a scopi non proibiti dalla
Convenzione;
(b) che essi non saranno nuovamente trasferiti;
(c) il loro tipo e quantita';
(d) la(e) loro utilizzazioni(i) finale(i);
(e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i).
Parte VIII - Attivita' non proibite dalla convenzione svolte in
conformita' con l'articolo VI
REGIME APPLICABILE AI COMPOSTI CHIMICI DELLA TABELLA 3 ED AGLI
IMPIANTI CONNESSI A TALI PRODOTTI.
A. DICHIARAZIONI
Dichiarazione di dati nazionali globali
1. Le dichiarazioni iniziali e le dichiarazioni annuali che devono
essere presentate da uno Stato Parte in conformita' all'Articolo VI,
paragrafi 7 ed 8, conterranno i dati nazionali globali per l'anno
civile precedente riguardo ai quantitativi prodotti, importati ed
esportati di ciascun composto chimico della Tabella 3, nonche' una
specificazione quantitativa delle importazioni ed esportazioni per
ciascuno dei paesi interessati:
2. Ciascuno Stato Parte dovra' presentare:
(a) le dichiarazioni iniziali di cui al paragrafo 1, non oltre 30
giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.
(b) le dichiarazioni annuali non oltre 90 giorni dopo la fine
dell'anno civile precedente.
Dichiarazione di alti d'impianto che producono composti tossici
della Tabella 3
3. Sino richieste dichiarazioni iniziali e dichiarazione annuali
per tutti i siti d'impianto comprendenti uno o piu' impianti che
hanno prodotto piu' di 30 tonnellate di un composto chimico della
Tabella 3 durante l'anno civile trascorso o che, secondo le
previsioni, ne produrranno piu' di 30 tonnellate nel corso dell'anno
successivo.
4. Ciascun Stato Parte dovra' presentare:
(a) le dichiarazioni iniziali in conformita' con il paragrafo 3
non oltre 30 giorni dopo che la presente Convenzione sara' entrata in
vigore nei suoi confronti:
(b) le dichiarazioni annuali sulle attivita' pregresse, non oltre
90 giorni dopo la fine del precedente anno civile;
(c) dichiarazioni annuali sulle attivita' previste, non oltre 60
giorni prima dell'inizio dell'anno civile successivo. Ogni attivita'
supplementare di questo tipo, prevista dopo la presentazione della
dichiarazione annuale sara' dichiarata almeno cinque giorni prima del
suo inizio.
5. In linea generale non sono richieste dichiarazioni ai sensi del
paragrafo 3 per le miscele che contengono solo una debole
concentrazione dei composti tossici della Tabella 3. Tali
dichiarazioni sono richieste, in conformita' con le linee guida, solo
nei casi in cui si ritenga che la facilita' di ricupero del composto
chimico della Tabella 3 dalla miscela ed il suo peso totale
costituiscano un rischio per l'oggetto e per il fine della presente
Convenzione. Queste linee-guida saranno considerate ed approvate
dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).
6. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianto, presentate ai
sensi del paragrafo 3, devono contenere le seguenti informazioni:
(a) nome del sito d'impianto e nome del proprietario, della
societa' o dell'impresa che lo gestisce;
() sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo;
(c) numero degli impianti all'interno del sito che sono dichiarati
in conformita' alla Parte VII del presente Annesso.
7. Le dichiarazioni di un sito d'impianto in conformita' al
paragrafo 3 includeranno anche, per ciascun impianto ubicato
all'interno del sito d'impianto e che rientra nelle specifiche
stabilite al paragrafo 3, le seguenti informazioni:
(a) nome dell'impianto e nome del proprietario, della societa', o
dell'impresa che lo gestisce;
(b) sua precisa ubicazione all'interno del sito, compreso il
numero dello specifico edificio o struttura, se del caso;
(c) le sue principali attivita'.
8. Le dichiarazioni di un sito d'impianto in conformita' al
paragrafo 3 dovranno altresi' includere le seguenti informazioni su
ciascun composto chimico della Tabella 3 prodotto in quantita'
superiori alla soglia stabilita nella dichiarazione:
(a) denominazione chimica, denominazione comune o commerciale
utilizzata nell'impianto, formula di struttura e numero di registro
del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(b) Quantitativo approssimativo di produzione del composto chimico
nel precedente anno civile oppure, trattandosi della dichiarazione di
attivita', previsto per l'anno successivo ed espresso secondo
l'appartenenza alle seguenti fascie: da 30 a 200 tonnellate, da 200 a
1 000 tonnellate, da 1 000 a 10 000 tonnellate, da 10 000 a 100 000
tonnellate ed in quantitativi superiori a 100 000 tonnellate.
(c) Fini per i quali il composto chimico e' stato o sara'
prodotto.
Dichiarazione di produzione pregressa di composti chimici della
Tabella 3 per armi chimiche
9. Non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione
nei suoi confronti, ciascun Stato Parte dichiara tutti i siti
d'impianto comprendenti impianti che hanno in qualsiasi momento a
decorrere dal 1 gennaio 1946, prodotto composti chimici della Tabella
3 per armi chimiche.
10. Le dichiarazioni relative ad un sito d'impianto presentate
secondo il paragrafo 9 dovranno contenere le seguenti informazioni:
(a) denominazione del sito d'impianto e del proprietario, della
societa' o dell'impresa di gestione;
(b) sua precisa ubicazione, compreso l'indirizzo;
(c) per ciascun impianto ubicato all'interno del sito, ed al quale
si applicano le specifiche stabilite al paragrafo 9, devono essere
fornite le stesse informazioni di quelle richieste secondo i
capoversi (a) a (c) del paragrafo 7;
(d) per ciascun composto chimico della tabella 3 prodotto per armi
chimiche:
(i) (a) denominazione chimica, denominazione comune o
commerciale utilizzata nell'impianto, formula di struttura e numero
di registro del Chemical Abstracts Service, se attribuito;
(ii) date di produzione del composto chimico e quantitativo
prodotto;
(iii) Luogo dove il composto chimico e' stato consegnato ed il
composto finale ivi prodotto, se e' noto.
Informazioni da trasmettere agli Stati Parte
11. Un elenco dei siti d'impianto dichiarati in virtu' della
presente sezione, nonche' le informazione fornite in conformita' con
i paragrafi 6, 7(a), 7(c), 8(a) e 10 dovra' essere trasmesso dal
Segretariato Tecnico agli Stati Parte che ne fanno richiesta.
B. VERIFICA
Disposizioni generali
12. Le verifiche previste al paragrafo 5 dell'Articolo VI saranno
effettuate mediante ispezioni in loco nei siti d'impianto dichiarati
che hanno prodotto globalmente, nel corso dell'anno civile
precedente, o che si prevede producano nel successivo anno civile
oltre 200 tonnellate di composti chimici della Tabella 3,
oltrepassando il limite di 39 tonnellate stabilito nella
dichiarazione.
13. Il programma ed il bilancio dell'Organizzazione che sara'
adottato dalla Conferenza in conformita' all'Articolo VIII, paragrafo
21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed un bilancio
preventivo per le verifiche in base alla presente sezione ed ai sensi
della Parte VII, paragrafo 13 del presente Annesso.
14. In virtu' della presente sezione, il Segretariato Tecnico
scegliera' a caso i siti d'impianto da ispezionare utilizzando
meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici
specialmente progettati sulla base dei seguenti fattori ponderali:
(a) equa ripartizione geografica delle ispezioni;
(b) informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo
ai siti d'impianto - in particolare per quanto riguarda il composto
chimico considerato-, alle caratteristiche del sito d'impianto ed
alla natura delle attivita' che vi sono svolte.
15. Nessun sito d'impianto puo' essere oggetto di piu' di due
ispezioni per anno ai sensi della presente sezione. Tuttavia questa
disposizione non limita il numero delle ispezioni in base
all'Articolo IX.
16. Nel selezionare i siti d'impianto da ispezionare in
conformita' alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene
conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di
ispezioni cui ciascun Stato Parte e' tenuto a sottoporsi per ogni
anno civile in conformita' alla presente Parte ed alla Parte IX del
presente Annesso; il numero combinato di ispezioni non dovra' essere
superiore a tre, piu' il il 5% del numero totale dei siti d'impianto
dichiarati da uno Stato Parte in conformita' sia alla presente Parte
sia alla Parte IX del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a
seconda di quale e' inferiore.
Finalita' dell'ispezione
17. Nei siti d'impianto dichiarati in conformita' alla Sezione A,
lo scopo generale delle ispezioni sara' di verificare che le
attivita' concordano con le informazioni fornite nelle dichiarazioni.
In particolare le ispezioni dovranno accertare l'assenza di qualsiasi
composto chimico della Tabella 1, in particolare della produzione di
tale prodotto, salvo se cio' e' conforme alle disposizioni della VI
Parte del presente Annesso.
Procedure d'ispezione
18. Le ispezioni saranno effettuate in conformita' con le
direttive convenute, con le altre disposizioni pertinenti del
presente Annesso e dell'Annesso sulla Riservatezza, nonche' con i
paragrafi da 9 a 25.
19. Non e' previsto un accordo d'impianto a meno che lo Stato
Parte ispezionato non ne faccia richiesta.
20. L'ispezione vertera' sull'impianto (i) della Tabella 3,
all'interno del sito d'impianto dichiarato. Se la squadra
d'ispezione, in conformita' con la Parte II, paragrafo 51 del
presente Annesso, chiede di avare accesso ad altre parti del sito
d'impianto, al fine di chiarire eventuali ambiguita', la portata
dell'accesso a tali parti sara' determinata di comune accordo tra la
squadra e lo Stato Parte ispezionato.
21. La squadra d'ispezione puo' avere accesso alla documentazione
qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte ispezionato,
che tale accesso agevolerebbe il conseguimento delle finalita'
dell'ispezione.
22. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi in loco al
fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati.
Qualora le ambiguita' perdurassero, i campioni potranno essere
analizzati in un laboratorio designato esterno al sito,
subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato.
23. Le aree da ispezionare possono includere;
(a) aree dove sono recapitate o immagazzinati reagenti chimici;
(b) aree dove i reagenti chimici sono manipolati prima di essere
introdotti nei reattori;
(c) qualora opportuno, le condotte di alimentazione tra le zone di
cui al capoverso (a) o al capoverso (b) ed i reattori nonche' le
valvole e flussometri associati, ecc.
(d) l'aspetto esterno dei reattori e dell'equipaggiamento
ausiliario;
(e) le condotte tra i reattori ed un punto di stoccaggio a lungo o
breve termine o le attrezzature per l'ulteriore lavorazione dei
composti chimici dichiarati della Tabella 3;
(f) la strumentazione di comando associata ad uno qualsiasi degli
elementi di cui ai capoversi da (a) ed (e);
(g) la strumentazione e le aree per la gestione dei detriti e
degli effluenti;
(h) la strumentazione e le aree per l'eliminazione dei composti
tossici non conformi.
24. Il periodo d'ispezione non sara' superiore a 24 ore; tuttavia
la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere
di comune accordo di prolungarlo.
Notifica delle ispezioni
25. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato Parte
almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito
di impianti da ispezionare.
C. TRASFERIMENTI A STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE
CONVENZIONE
31. Nel trasferire i composti chimici della Tabella 3 a Stati che
non sono Parte alla presente Convenzione, ciascun Stato Parte
adottera' i necessari provvedimenti per garantire che i composti
chimici trasferiti siano utilizzati solo per scopi non proibiti dalla
presente Convenzione. Inter alla lo Stato Parte chiedera' allo Stato
ricevente un certificato che attesti, per quanto riguarda i composti
chimici trasferiti:
(a) che essi saranno utilizzati solo per scopi non proibiti dalla
Convenzione;
(b) che essi non saranno nuovamente ritrasferiti;
(c) il loro tipo e quantita';
(d) la(e) loro utilizzazione(i) finale(i);
(e) nome(i) e indirizzo(i) dell'utilizzatore(i) finale(i).
27. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione, la Conferenza prendera' in considerazione la necessita'
di stabilire altre misure regolanti i trasferimenti dei composti
chimici della Tabella 3 a Stati non Parte alla presente Convenzione.
Parte IX - Attivita' non interdette dalla Convenzione svolte in
conformita' con l'articolo VI
REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI COMPOSTI
CHIMICI
A. DICHIARAZIONI
Lista di altri impianti di produzione di composti chimici
1. La dichiarazione iniziale che deve presentare ciascuno Stato
Parte in conformita' all'Articolo VI paragrafo 7 comprende una lista
di tutti i siti d'impianti che:
(a) nel corso dell'anno civile precedente, hanno prodotto tramite
sintesi chimica oltre 200 tonnellate di singoli composti chimici
organici non iscritti in una Tabella;
(b) comprendono uno o piu' impianti i quali, nel corso dell'anno
civile precedente, hanno prodotto tramite sintesi chimica oltre 30
tonnellate di un singolo composto chimico organico non iscritto ad
una tabella, contenente gli elementi fosforo, zolfo o fluoro (in
appresso denominati "impianti PSF" e "composti chimici PSF").
2. la lista degli altri impianti di produzione di composti chimici
da presentare in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1, non
comprende i siti d'impianti che producono esclusivamente esplosivi o
idrocarburi.
3. Ciascuno Stato Parte dovra' presentare la lista degli altri
impianti di produzione di composti chimici di cui al paragrafo 1,
come parte della sua dichiarazione iniziale, non oltre 30 giorni dopo
l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. Ciascuno
Stato Parte, non oltre 90 giorni dopo l'inizio di ciascun anno civile
successivo, dovra' fornire annualmente le informazioni necessarie per
aggiornare la lista.
4. La lista degli altri impianti di produzione di composti chimici
da presentare in conformita' con il paragrafo 1 contiene le seguenti
informazioni per ciascun sito d'impianto:
(a) Nome del sito d'impianto e del proprietario, della societa' o
dell'impresa che lo gestisce;
(b) precisa ubicazione del sito d'impianto, compreso l'indirizzo;
(c) le sue principali attivita';
(d) numero approssimativo di impianti nel sito che producono i
composti chimici cosi' come specificati al paragrafo 1.
5. Per quanto concerne i siti d'impianto enumerati in conformita'
al paragrafo 1 (a), la lista contiene anche informazioni sul
quantitativo globale approssimativo di singoli composti chimici
organici non iscritti che sono stati prodotti nel corso dell'anno
civile precedente. Tali quantitativi sono indicati secondo le
seguenti fascie: meno di 1000 tonnellate, da 1000 a 10000 tonnellate,
e oltre 10000 tonnellate.
6. Per quanto riguarda i siti d'impianti enumerati in conformita'
con il paragrafo 1 (b), la lista dovra' altresi' specificare il
numero di impianti PSF all'interno del sito, ed includere
informazioni sull'ammontare globale approssimativo di produzione di
composti chimici PSF prodotti da ciascun impianto PSF nell'anno di
calendario precedente espresso secondo le seguenti fascie: meno di
200 tonnellate, da 200 a 1000 tonnellate, da 1000 a 10000 tonnellate
e oltre 10000 tonnellate.
Assistenza da parte del Segretariato Tecnico
7. Se uno Stato Parte, per motivi amministrativi, ritiene
opportuno di chiedere assistenza per compilare la sua lista di
impianti di produzione di composti chimici in conformita' con il
paragrafo 1, il Segretariato Tecnico potra' essere richiesto di
fornire tale assistenza. Eventuali dubbi relativi alla completezza
della lista saranno risolti per mezzo di consultazioni tra lo Stato
Parte ed il Segretariato Tecnico.
Informazioni agli Stati Parte
8. Le liste di altri impianti di produzione chimica presentate in
conformita' con il paragrafo 1, comprese le informazioni fornite al
paragrafo 4, saranno trasmesse dal Segretariato Tecnico agli Stati
Parte dietro richiesta.
B. VERIFICA
Disposizioni generali
9. Fatte salve le disposizioni della Sezione C, la verifica
prevista al paragrafo 6 dell'articolo VI e' effettuata per mezzo di
una ispezione in loco presso:
(a) i siti d'impianto elencati secondo il paragrafo 1(a);
(b) i siti d'impianto elencati secondo il paragrafo 1(b) che
comprendono uno o piu' impianti PSF che hanno prodotto durante il
precedente anno civile oltre 200 tonnellate di composti chimici PSF.
10. Il programma ed il bilancio dell'Organizzazione che sara'
adottato dalla Conferenza in conformita' all'Articolo VIII, paragrafo
21 (a), comprende, sotto voce distinta, un programma ed un bilancio
preventivo per le verifiche in base alla presente Sezione dopo che ha
avuto inizio la sua applicazione.
11. Ai sensi della presente sezione, il Segretariato Tecnico
scegliera' a caso i siti d'impianto da ispezionare utilizzando
meccanismi appropriati, in particolare programmi informatici
specialmente progettati a tal fine, sulla base dei seguenti fattori
ponderali:
(a) equa ripartizione geografica delle ispezioni;
(b) informazioni di cui dispone il Segretariato Tecnico riguardo
ai siti d'impianto elencati relative alle caratteristiche del sito
d'impianto ed alla natura delle attivita' che vi sono svolte.
(c) proposte degli Stati Parte su una base da convenire, in
conformita' con il paragrafo 25.
12. Nessun sito d'impianto puo' essere oggetto di piu' di due
ispezioni l'anno ai sensi delle disposizioni della presente Sezione.
Tuttavia questa disposizione non include il numero delle ispezioni in
base all'Articolo IX.
13. Nel selezionare i siti d'impianto da ispezionare in
conformita' alla presente sezione, il Segretariato Tecnico tiene
conto del seguente limite per stabilire il numero combinato di
ispezioni cui ciascun Stato Parte e' tenuto a sottoporsi per ogni
anno civile in conformita' alla presente Parte ed alla Parte VIII del
presente Annesso: il numero combinato di ispezioni non dovra' essere
superiore a tre, piu' il 5% del numero totale dei siti d'impianto
dichiarati da uno Stato Parte in conformita' sia alla presente Parte
VIII del presente Annesso, oppure a 20 ispezioni, a seconda dei quale
e' inferiore.
Finalita' dell'ispezione
14. Nei siti d'impianto enumerati alla Sezione A, lo scopo
generale delle ispezioni sara' di verificare che le attivita'
concordino con le informazioni fornite nelle dichiarazioni. In
particolare le ispezioni dovranno accertare l'assenza di qualsiasi
composto chimico della Tabella 1, in particolare l'assenza di
produzione di tale prodotto, salvo se cio' e' conforme alle
disposizioni della VI Parte del presente Annesso.
Procedure d'ispezione
15. Oltre alle direttive convenute, saranno applicate altre
disposizioni pertinenti del presente Annesso e dell'Annesso sulla
riservatezza di cui al paragrafo 16 e 20 in appresso.
16. Non e' previsto un accordo d'impianto a meno che lo Stato
Parte ispezionato non ne faccia richiesta.
17. L'oggetto principale dell'ispezione in un sito d'impianto
selezionato per l'ispezione dovra' essere l'impianto o gli impianti
che producono i composti chimici specificati nel paragrafo 1, in
particolare gli impianti PSF enumerati in conformita' con il
paragrafo 1(b). Lo Stato Parte ispezionato avra' diritto di gestire
l'accesso a tali impianti in conformita' con le regole dell'accesso
guidato come specificato nella Parte X, sezione C, del presente
Annesso. Se la squadra d'ispezione, in conformita' con la Parte II,
paragrafo 51 del presente Annesso, chiede di avere accesso ad altre
parti del sito d'impianto, al fine di chiarire eventuali ambiguita',
la portata di tale accesso sara' determinata di comune accordo tra la
squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato.
18. La squadra d'ispezione puo' avere accesso ai documenti
d'ufficio, qualora ritenga, di comune accordo con lo Stato Parte
ispezionato, che cio' agevolerebbe il conseguimento delle finalita'
dell'ispezione.
19. Saranno prelevati campioni ed effettuate analisi in loco al
fine di verificare che non compaiano composti chimici non dichiarati.
Qualora le ambiguita' perdurassero, i campioni potranno essere
analizzati in un laboratorio designato esterno al sito,
subordinatamente all'accordo dello Stato Parte ispezionato.
20. Il periodo d'ispezione non sara' superiore a 24 ore; tuttavia
la squadra d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato possono decidere
di comune accordo di prolungarlo.
Notifica delle ispezioni
21. Il Segretariato Tecnico notifica l'ispezione allo Stato parte
almeno 120 ore prima dell'arrivo della squadra d'ispezione sul sito
di impianti da ispezionare.
C. APPLICAZIONE E CONTROLLO DELLA SEZIONE B
Applicazione
22. L'attuazione della sezione B avra' inizio all'inizio del
quarto anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione a
meno che la Conferenza, nella sua sessione regolare del terzo anno
dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, non decida
diversamente.
23. Il Direttore Generale, sottoporra' alla sessione regolare
della Conferenza, il terzo anno dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione, un rapporto che evidenzia l'esperienza
acquisita dal Segretariato Tecnico nell'applicare le disposizioni
delle Parte VII e VIII del presente Annesso nonche' della sezione A
di questa Parte.
24. Nella sua sessione regolare del terzo anno dopo l'entrata in
vigore della presente Convenzione, la Conferenza, in base al rapporto
del Direttore Generale, potra' altresi' decidere riguardo alla
ripartizione delle risorse disponibili per la verifica in base alla
Sezione B, tra "impianti PSF" ed altri impianti di produzione di
composti chimici. Diversamente, la ripartizione sara' affidata alla
competenza del Segretariato Tecnico e sara' aggiunta ai fattori
ponderali di cui al paragrafo 11.
25. Nella sessione ordinaria che svolgera' nel terzo anno
successivo all'entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza,
dietro parere del Consiglio Esecutivo, decidera' su quale base -
regionale ad esempio - le proposte degli Stati Parte relative alle
ispezioni debbono essere presentate per essere considerate come
fattore di valutazione nel processo di selezione di cui al paragrafo
11.
Riesame
26. Nella prima sessione straordinaria della Conferenza convocata
secondo il paragrafo 22 dell'articolo VIII, le disposizioni della
presente Parte dell'Annesso sulle Verifiche saranno rivedute nel
quadro di un riesame approfondito dell'insieme del regime di verifica
applicabile all'industria chimica (Art. VI, Parte VII a IX del
presente Annesso) ed alla luce dell'esperienza acquisita. La
Conferenza formulera' successivamente delle raccomandazioni al fine
di migliorare l'efficacia del regime di verifica.
Parte X - Ispezioni su sfida effettuate in conformita' con l'articolo
IX
A. DESIGNAZIONE E SELEZIONE DEGLI ISPETTORI E DEGLI ASSISTENTI
D'ISPEZIONE
1. Le ispezioni su sfida di cui all'articolo IX saranno effettuate
unicamente dagli ispettori e dagli assistenti d'ispezione designati
esplicitamente a tale funzione. Per designare gli ispettori e gli
assistenti d'ispezione per le ispezioni su sfida secondo l'Articolo
IX, il Direttore Generale stabilira', selezionando gli ispettori e
gli assistenti d'ispezione tra gli ispettori e gli assistenti
d'ispezione per attivita' ispettive di "routine", una lista degli
ispettori ed assistenti d'ispezione proposti. Tale lista includera'
un numero sufficientemente alto di ispettori e di assistenti
d'ispezione aventi le qualifiche, l'esperienza, la competenza e la
formazione necessarie per consentire flessibilita' nella selezione
degli ispettori, in considerazione della loro disponibilita' e della
necessita' di avvicendamento. Si terra' debitamente conto
dell'importanza di selezionare ispettori ed assistenti di ispezione
in base ad una rappresentazione geografica la piu' ampia possibile.
La designazione degli ispettori e degli assistenti d'ispezione avra'
luogo in conformita' con le procedure previste nella sezione A della
Parte II del presente Annesso.
2. Il Direttore Generale determinera' il numero di persone che
compongono la squadra d'ispezione e ne selezionera' i membri in
considerazione delle circostanze di una determinata richiesta. Il
numero di membri della squadra d'ispezione e' limitato al minimo
necessario ad una corretta esecuzione del mandato d'ispezione. Nessun
cittadino dello Stato Parte richiedente o dello Stato Parte
ispezionato puo' essere membro della squadra d'ispezione.
B. ATTIVITA' PRECEDENTI L'ISPEZIONE
3. Prima di presentare una richiesta d'ispezione su sfida, lo
Stato Parte deve avere dal Direttore Generale la conferma che il
Segretariato Tecnico sia in grado di dare un seguito immediato a
questa richiesta. Se il Direttore Generale non puo' fornire
immediatamente tale conferma, lo fara' il prima possibile, secondo le
l'ordine delle richieste da confermare. Inoltre egli informera' lo
Stato Parte di quando sia presumibilmente possibile dare un seguito
immediato alla richiesta d'ispezione. Qualora il Direttore Generale
concluda che non e' piu' possibile dar seguito in tempo debito alle
richieste, egli potra' chiedere al Consiglio Esecutivo di adottare
appropriati provvedimenti per evitare che tali difficolta' si
ripropongano in avvenire.
Notifica
4. La richiesta d'ispezione su sfida da presentare al Consiglio
Esecutivo ed al Direttore Generale deve contenere almeno le seguenti
informazioni:
(a) Lo Stato Parte da ispezionare e, se del caso, lo Stato ospite.
(b) Il punto di entrata da utilizzare;
(c) La dimensione e la tipologia del sito d'ispezione.
(d) Il motivo di proccupazione per una eventuale inosservanza
della presente Convenzione, inclusi chiarimenti sulle disposizioni
pertinenti della presente Convenzione sui quali si fonda la
preoccupazione, e sulla natura e le circostanze dell'eventuale
inosservanza della Convenzione, nonche' ogni informazione pertinente
sull'origine della preoccupazione.
(c) Il nome dell'osservatore dello Stato Parte richiedente.
Lo Stato Parte richiedente puo' sottoporre ogni informazione
supplementare che ritenga necessaria.
5. Il Direttore Generale, entro un ora dal ricevimento della
richiesta, ne accusera' ricevuta allo Stato Parte.
6. Lo Stato Parte richiedente notifichera' in tempo debito al
Direttore Generale l'ubicazione del sito d'ispezione affinche' il
Direttore Generale possa trasmettere questa informazione allo Stato
Parte ispezionato almeno 12 ore prima dell'arrivo previsto della
squadra d'ispezione al punto d'entrata.
7. il sito d'impianto sara' designato dallo Stato Parte
richiedente nella maniera piu' dettagliata possibile fornendo un
diagramma del sito riferito ad un punto di riferimento con le
coordinate geografiche definite, se possibile, con l'approssimazione
di un secondo. Lo Stato Parte richiedente fornira' altresi', se
possibile, una mappa con l'indicazione generale del sito d'ispezione
ed uno schema che delimiti con la massima precisione possibile il
perimetro richiesto dal sito da ispezionare.
8. Il perimetro richiesto:
(a) Passera' ad una distanza di almeno 10 metri all'esterno di
tutti gli edifici o altre strutture;
(b) Non attraversera' nessuna recinzione di sicurezza esistente;
(c) Passera' ad una distanza di almeno 10 metri all'esterno di
tutte le recinzioni di sicurezza esistenti che lo Stato Parte
richiedente intende includere nel perimetro richiesto.
9. Se il perimetro richiesto non e' conforme alle specifiche del
paragrafo 8, la squadra d'ispezione lo traccera' nuovamente in
maniera tale che sia conforme.
10. Il Direttore Generale informera' il Consiglio Esecutivo
dell'ubicazione del sito d'ispezione cosi' come specificato in
conformita' al paragrafo 7, almeno 12 ore prima dell'arrivo previsto
della squadra d'ispezione al punto d'entrata.
11. Nell'informare il Consiglio Esecutivo, in conformita' con il
paragrafo 10, il Direttore Generale trasmettera' contestualmente allo
Stato Parte ispezionato la richiesta d'ispezione, con indicata
l'ubicazione del sito d'ispezione, cosi' come specificato nel
paragrafo 7. Tale notifica conterra' altresi' i dati richiesti al
paragrafo 32 della parte II del presente Annesso.
12. Al suo arrivo al punto di entrata, la squadra ispettiva
informera' lo Stato Parte ispezionato riguardo al suo mandato
d'ispezione.
Entrata sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato
ospite
13. In attuazione dei paragrafi da 13 a 18 dell'articolo IX, il
Direttore Generale, dopo aver ricevuto una richiesta d'ispezione,
invia quanto prima una squadra ispettiva.
La squadra ispettiva arrivera' nel punto d'entrata specificato
nella richiesta nel piu' breve tempo possibile, compatibilmente con
le disposizioni dei paragrafi 10 e 11.
14. Se il perimetro richiesto e' accettabile per lo Stato Parte
ispezionato, esso sara' designato come perimetro finale il prima
possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore dopo l'arrivo della
squadra d'ispezione nel punto d'entrata. Lo Stato Parte ispezionato
provvedera' al trasporto della squadra d'ispezione nel perimetro
finale del sito d'ispezione. Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene
necessario, il trasporto della squadra d'ispezione puo' avere inizio
gia' 12 ore prima dello scadere del termine fissato nel presente
paragrafo per la designazione del perimetro finale. In ogni caso il
trasporto della squadra d'ispezione, dovra' essere completata al
massimo 36 ore dopo l'arrivo della squadra nel punto d'entrata.
15. Le procedure previste ai capoversi a) e b) si applicano a
tutti gli impianti dichiarati. (Ai fini della presente Parte, per
"impianto dichiarato" si intende ogni impianto dichiarato in
conformita' con gli Articoli III, IV e V. Per quanto riguarda
l'Articolo VI del presente Annesso, con "impianto dichiarato" si fa
riferimento unicamente agli impianti dichiarati in conformita' con la
Parte VI del presente Annesso, nonche' gli impianti dichiarati
specificati nelle dichiarazioni, conformemente alla Parte VII,
paragrafi 7 e 10(c) e la Parte VIII, paragrafi 7 e 10(c) del presente
Annesso).
(a) Se il perimetro richiesto e' compreso nel perimetro dichiarato
o corrisponde a quest'ultimo, il perimetro dichiarato sara'
considerato come essendo il perimetro finale. Questo puo' tuttavia,
con l'accordo dello Stato Parte ispezionato, essere ridotto al fine
di corrispondere al perimetro richiesto dallo Stato Parte
richiedente.
(b) Lo Stato Parte ispezionato provvedera' al trasporto della
squadra d'ispezione sul perimetro finale non appena cio' sara'
praticamente possibile, accertandosi in ogni caso che la squadra
raggiunga il perimetro non oltre 24 ore dopo il suo arrivo al punto
di entrata.
Determinazione alternativa del perimetro finale
16. Presso il punto di entrata, se lo Stato Parte ispezionato non
puo' accettare il perimetro richiesto, esso proporra' un perimetro
alternativo quanto prima possibile, ma in ogni caso non oltre 24 ore
dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata. In caso
di divergenze di opinioni, lo Stato Parte ispezionato e la squadra
d'ispezione saranno tenuti a trattare in vista del raggiungimento di
un accordo sul perimetro finale.
17. il perimetro alternativo dovra' essere tracciato nella maniera
piu' dettagliata possibile in conformita' con il paragrafo 8. Esso
dovra' includere tutto il perimetro richiesto e non discostarsi da
quest'ultimo, tenendo conto delle caratteristiche naturali del
terreno e dei limiti tracciato dall'uomo. Esso dovra' di regola
passare vicino alla recinzione di sicurezza che circonda il sito,
qualora ne esista una.
Lo Stato Parte ispezionato dovra' cercare di stabilire un rapporto
tra i perimetri, garantendo almeno due delle seguenti condizioni:
(a) Il perimetro alternativo delimita un'area che non e'
significativamente piu' estesa di quella delimitata dal perimetro
richiesto;
(b) Il perimetro alternativo e' posto ad una distanza breve ed
uniforme dal perimetro richiesto;
(c) Almeno una parte del perimetro richiesto e' visibile dal
perimetro alternativo.
18. Se il perimetro alternativo e' accettabile per la squadra
d'ispezione, esso diverra' il perimetro finale e la squadra
d'ispezione sara' trasportata dal punto di entrata a tale perimetro.
Se lo Stato Parte ispezionato lo ritiene necessario, tale trasporto
potra' cominciare non prima di 12 ore prima dello scadere del termine
fissato al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. In
ogni caso, il trasporto della squadra d'ispezione dovra' essere
completato non oltre 36 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione
al punto di entrata.
19. Qualora non sia convenuto un perimetro finale, le trattative
sul perimetro dovranno concludersi quanto prima possibile, ma in ogni
caso non potranno proseguire oltre 24 ore dopo l'arrivo della squadra
d'ispezione al punto di entrata. Qualora nessun accordo sia stato
raggiunto, lo Stato Parte ispezionato trasportera' la squadra
d'ispezione in un luogo presso il perimetro alternativo. Se lo Stato
Parte ispezionato lo riterra' necessario, tale trasporto potra'
cominciare fino a 12 ore prima dello scadere del termine specificato
al paragrafo 16 per proporre un perimetro alternativo. in ogni caso,
il trasporto dovra' essere terminato non oltre 36 ore dopo l'arrivo
della squadra d'ispezione al punto di entrata.
20. Una volta arrivati sul posto, lo Stato Parte ispezionato
dovra' senza indugio permettere alla squadra d'ispezione l'accesso al
perimetro alternativo in vista di agevolare le trattative e l'accordo
sul perimetro finale, nonche' l'accesso all'interno del perimetro
finale.
21. In mancanza di un accordo nelle 72 ore successive all'arrivo
della squadra d'ispezione sul luogo, il perimetro alternativo viene
designato come perimetro finale.
Verifica del luogo
22. Al fine di stabilire che il sito d'ispezione in cui la squadra
d'ispezione e' stata trasportata corrisponde al sito d'ispezione
specificato nello Stato Parte richiedente, la squadra d'ispezione
avra' diritto di avvalersi di strumentazione approvata per
determinare la localizzazione e di fare installare tale
strumentazione secondo le proprie istruzioni. La squadra d'ispezione
potra' verificare la propria posizione con riferimento a punti di
riferimento locali identificati in base alle mappe. Lo Stato Parte
ispezionato aiutera' la squadra d'ispezione in questo compito.
Chiusura del sito, sorveglianza delle uscite
23. Non oltre 12 ore dall'arrivo della squadra d'ispezione al
punto di entrata, lo Stato Parte ispezionato provvedera' a
raccogliere informazioni verificate su ogni uscita di veicoli da
tutti i punti del perimetro richiesto, attraverso i quali i mezzi di
trasporto terrestre, aereo fluviale o marittimo possono uscire dal
sito. lo Stato Parte fornisce questi dati alla squadra d'ispezione
all'arrivo di quest'ultima nel perimetro alternativo o nel perimetro
finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto.
24. Lo Stato Parte ispezionato puo' adempiere a tale obbligo
fornendo informazioni verificate, come registri del traffico,
fotografie, video registrazioni o dati raccolti con la strumentazione
chimica fornita dalla squadra d'ispezione per sorvegliare il
movimento delle uscite. Alternativamente lo Stato Parte ispezionato
puo' anche adempiere a tale obbligo autorizzando uno o piu' membri
della squadra d'ispezione a compilare per conto proprio registri di
traffico, a scattare fotografie, effettuare video registrazioni del
traffico d'uscita o utilizzare strumentazioni per la raccolta di
prove chimiche, nonche' esercitare ogni altra attivita' convenuta tra
lo Stato Parte ispezionato e la squadra d'ispezione.
25. All'arrivo della squadra d'ispezione nel perimetro alternativo
o nel perimetro finale, a seconda di quale sia il primo raggiunto,
avra' inizio la chiusura del sito, attraverso le procedure di
sorveglianza delle uscite da parte della squadra d'ispezione.
26. Tali procedure comprendono: l'identificazione dei veicoli che
escono dal sito, la compilazione di registri del traffico, le riprese
fotografiche e le video registrazioni effettuate dalla squadra
d'ispezione delle uscite e del traffico di uscita. La squadra
d'ispezione ha diritto di recarsi, sotto scorta, in ogni altro luogo
del perimetro per controllare che non vi siano altre attivita' di
uscita.
27. Procedure addizionali per la sorveglianza delle attivita'
d'uscita stabilite di comune accordo tra la squadra d'ispezione e lo
Stato Parte ispezionato possono comprendere, tra l'altro:
(a) Uso di sensori,
(b) Selezione a caso degli accessi;
(c) Analisi di campioni.
28. Tutte le attivita' di chiusura del sito e di sorveglianza
delle uscite dovranno svolgersi all'interno di una striscia che
circonda il perimetro dall'esterno, la cui larghezza misurata verso
l'esterno, a partire dal perimetro non deve superare 50 metri.
29. La squadra d'ispezione ha diritto d'ispezionare, attenendosi
alle disposizioni relative all'accesso regolamentato, i veicoli che
escono dal sito; lo Stato Parte ispezionato fara' ogni ragionevole
sforzo per dimostrare alla squadra d'ispezione che ogni veicolo
sottoposto ad ispezione e a cui la squadra d'ispezione non e'
autorizzata ad avere accesso, non e' utilizzato per scopi connessi ai
dubbi espressi nella richiesta ispettiva di una presunta inosservanza
della Convenzione.
30. Il personale ed i veicoli che entrano nel sito non sono
sottoposti ad ispezione, ne' lo sono il personale ed i veicoli
privati che trasportano passeggeri che escono dal sito.
31. L'attuazione delle summenzionate procedure potra' continuare
per tutta la durata dell'ispezione, ma non dovra' intralciare o
ritardare in maniera sragionevole il normale funzionamento degli
impianti.
Colloquio informativo pre-ispezione e piano d'ispezione
32. Al fine di agevolare lo sviluppo di un piano d'ispezione, lo
Stato Parte ispezionato organizzera', prima dell'accesso, un
colloquio informativo per la squadra d'ispezione, sulle questioni di
sicurezza e di logistica.
33. Il colloquio informativo pre-ispezione si svolgera' in
conformita' con la Parte II, paragrafo 37 del presente Annesso.
Durante il colloquio informativo pre-ispezione, lo Stato Parte
ispezionato potra' indicare alla squadra d'ispezione la
strumentazione, la documentazione o le zone che considera come piu'
delicate e non connesse allo scopo dell'ispezione su sfida. Inoltre,
il personale responsabile del sito, informera' la squadra d'ispezione
sul tracciato fisico e su altre caratteristiche rilevanti del sito.
la squadra d'ispezione sara' munita di una mappa o di schizzi su
scala indicanti tutte le strutture e le caratteristiche geografiche
significative del sito. La squadra d'ispezione sara' anche informata
riguardo alla disponibilita' del personale dell'impianto e dei
documenti d'ufficio.
34. Dopo il colloquio informativo pre-ispezione, la squadra
d'ispezione predisporra', sulla base di informazioni disponibili ed
appropriate, un piano d'ispezione iniziale che specifichi le
attivita' che devono essere svolte dalla squadra d'ispezione,
comprese le specifiche aree del sito alle quali si desidera avere
accesso. il piano d'ispezione specifichera' altresi' se la squadra
d'ispezione sara' divisa in sotto-gruppi. Il piano d'ispezione sara'
messo a disposizione dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato
e del sito d'ispezione. La sua attuazione sara' conforme alle
disposizioni della Sezione C, comprese quelle relative all'accesso ed
alle attivita'.
Attivita' nel perimetro
35. Al suo arrivo nel perimetro finale o nel perimetro
alternativo, a seconda di quale sia il primo raggiunto, la squadra
d'ispezione ha diritto di iniziare immediatamente attivita'
perimetrali in conformita' con le procedure esposte nella presente
Sezione e di proseguire queste attivita' fino al completamento
dell'ispezione su sfida.
36. Nel quadro delle attivita' da svolgere nel perimetro, la
squadra d'ispezione ha diritto:
(a) Di utilizzare strumenti di monitoraggio in conformita' con i
paragrafi da 27 a 30 della parte II del presente Annesso;
(b) di effettuare prelievi mediante asciugatura e prelevare
campioni di aria, di suolo o di effluenti;
(c) di svolgere ogni attivita' supplementare eventualmente decisa
con lo Stato Parte ispezionato.
37. La squadra d'ispezione puo' svolgere attivita' nel perimetro
all'interno di una striscia costeggiante l'esterno del perimetro e la
cui larghezza, misurata a partire dal perimetro, non supera 50 metri.
Con l'accordo dello Stato parte ispezionato, la squadra d'ispezione
puo' altresi' avere accesso ad ogni edificio o struttura situati
all'interno della striscia che circonda il perimetro. Tutto il
monitoraggio direzionale sara' orientato verso l'esterno. Per gli
impianti dichiarati, questa striscia puo' essere situata, a
discrezione dello Stato Parte ispezionato, all'interno, all'esterno o
sui due lati del perimetro dichiarato.
C. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI
Regole generali
38. Lo Stato Parte ispezionato garantira' l'accesso all'interno
del perimetro richiesto, nonche' del perimetro finale se quest'ultimo
e' diverso dal primo. Esso negozia con la squadra ispettiva la
portata e la natura dell'accesso in uno o piu' luoghi situati
all'interno di tali perimetri, in conformita' con le disposizioni
relative all'accesso regolamentato.
39. Lo Stato Parte ispezionato garantira' l'accesso all'interno
del perimetro richiesto il prima possibile, ma in nessun caso oltre
108 ore dopo l'arrivo della squadra d'ispezione al punto di entrata,
al fine di chiarire ogni dubbio espresso nella richiesta ispettiva
riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione.
40. A richiesta della squadra d'ispezione, lo Stato Parte
ispezionato puo' autorizzare l'accesso per via aerea al sito
d'ispezione.
41. Nel soddisfare l'obbligo di dare accesso come specificato al
paragrafo 38, lo Stato Parte ispezionato e' tenuto a concedere
l'accesso piu' ampio possibile, pur tenendo conto di tutti gli
obblighi costituzionali cui potrebbe essere tenuto riguardo ad
eventuali diritti di proprieta' o in materia di perquisizione e di
sequestro. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di adottare, in
conformita' con l'accesso guidato, i provvedimenti necessari per
proteggere la sicurezza nazionale. Le disposizioni del presente
paragrafo non possono essere invocate dallo Stato Parte ispezionato
per dissimulare un inadempimento del suo obbligo di non intraprendere
attivita' interdette dalla presente Convenzione.
42. Se l'accesso fornito dallo Stato Parte ispezionato a luoghi,
attivita' o informazioni non e' completo, esso avra' l'obbligo di
fare ogni ragionevole sforzo per fornire mezzi alternativi in vista
di chiarire i dubbi riguardo all'eventuale inosservanza della
Convenzione che ha originato l'ispezione su sfida.
43. All'arrivo del perimetro finale degli impianti dichiarati, in
conformita' con gli Articoli IV, V e VI, l'accesso sara' garantito
dopo il colloquio informativo che precede l'ispezione ed il dibattito
del piano d'ispezione che sara' limitato al minimo necessario e in
ogni caso non oltre le tre ore. Per gli impianti dichiarati in
conformita' con il paragrafo 1, capoverso d) dell'articolo III, le
trattative verranno concluse ed in ogni caso l'accesso guidato avra'
inizio non oltre le 12 ore dall'arrivo nel perimetro finale.
44. Nell'effettuare l'ispezione su sfida in conformita' con la
richiesta d'ispezione, la squadra d'ispezione utilizzera' solo i
metodi necessari all'ottenimento di fatti pertinenti sufficienti a
chiarire i dubbi per quanto riguarda l'eventuale inosservanza delle
disposizioni della Convenzione, e si asterra' da attivita' estranee a
tali finalita'. La squadra d'ispezione raccogliera' e documentera'
gli elementi di fatto connessi con l'eventuale inosservanza della
Convenzione commessa dallo Stato Parte ispezionato, ma non tentera'
di procurarsi, ne' di documentare elementi d'informazione
manifestamente estranei a questo scopo, a meno che lo Stato Parte
ispezionato non glielo chieda espressamente. Qualsiasi eventuale
elemento raccolto e giudicato in seguito non pertinente non potra'
essere conservato.
45. La squadra d'ispezione sara' guidata dal principio di svolgere
l'ispezione su sfida con la minore invadenza possibile,
compatibilmente con il compimento effettivo e tempestivo della sua
missione. Ogni volta che cio' sia possibile essa comincera' con
seguire le procedure meno invadenti che ritiene accettabili,
riservando di passare a procedure piu' invadenti qualora lo ritenga
necessario.
Accesso guidato
46. La squadra d'ispezione prendera' in considerazione
suggerimenti di modifiche da apportare al piano d'ispezione e
proposte eventualmente formulate dallo Stato Parte ispezionato, in
qualsiasi fase dell'ispezione, compreso il colloquio informativo
pre-informativo, per garantire la protezione di strumentazioni,
informazioni o zone sensibili non connesse alle armi chimiche.
47. Lo Stato Parte ispezionato indichera' i punti di entrata e di
uscita del perimetro da utilizzare per l'accesso. La squadra
d'ispezione e lo Stato Parte ispezionato negozieranno: la portata
dell'accesso in ogni determinato luogo o luoghi all'interno del
perimetro richiesto e del perimetro finale, come previsto al
paragrafo 48; le attivita' d'ispezione (tra cui il prelievo di
campioni) che dovranno essere effettuate dalla squadra d'ispezione;
le attivita' che incomberanno allo Stato Parte ispezionato, e le
informazioni da fornire da parte dello Stato Parte ispezionato.
48. In conformita' con le disposizioni pertinenti dell'Annesso
sulla riservatezza, lo Stato parte ispezionato avra' diritto di
adottare misure in vista di proteggere impianti sensibili e di
impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati estranei
alle armi chimiche.
Tali misure possono includere, tra l'altro:
(a) Il ritiro dagli uffici di documenti sensibili;
(b) La copertura di pannelli di esposizione, stock e attrezzature
sensibili;
(d) La copertura di parti di attrezzature sensibili, come
calcolatori o sistemi elettronici;
(e) La limitazione dell'analisi di campioni alla determinazione
della presenza o dell'assenza dei composti chimici iscritti nelle
Tabelle 1, 2 e 3 o di prodotti di diluizione pertinente;
(f) L'uso di tecniche di accesso selettive casuali, qualora gli
ispettori fossero richiesti di selezionare una determinata
percentuale o numero di edifici di loro scelta per ispezionarli; lo
stesso principio puo' essere applicato all'interno ed al contenuto
degli edifici sensibili;
(g) In casi eccezionali, consentire solo ad alcuni ispettori di
accedere a determinate parti del sito d'ispezione.
49. Lo Stato Parte ispezionato fara' ogni sforzo per dimostrare
alla squadra d'ispezione che ogni oggetto, edificio, struttura,
contenitore o veicolo cui la squadra d'ispezione non abbia avuto
pienamente accesso o che sia stato protetto in conformita' con le
disposizioni del paragrafo 48, non venga utilizzato per finalita'
connesse con dubbi espressi nella richiesta ispettiva riguardo ad una
eventuale inosservanza della Convenzione.
50. Cio' potra' essere compiuto, tra l'altro, previa rimozione
parziale di una copertura o di un rivestimento di protezione
dall'ambiente esterno, secondo la convenienza dello Stato Parte
ispezionato, per mezzo di un'ispezione visiva dall'ingresso
dell'interno di uno spazio chiuso, o con altri metodi.
51. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati
in conformita' con gli articoli IV, V e VI:
(a) Per gli impianti che sono oggetto di accordi d'impianto,
l'accesso e le attivita' all'interno del perimetro finale sono
consentite senza impedimenti entro i limiti fissati dagli accordi;
(b) per gli impianti che non hanno accordo d'impianto, l'accesso e
le attivita' saranno negoziati in conformita' ai principi direttivi
generali per le ispezioni stabiliti in attuazione della presente
Convenzione.
(c) Ogni accesso piu' ampio di quello concesso per le ispezioni
intraprese in conformita' con gli articolo IV, V e VI e'
regolamentato dalle procedure enunciate nella presente sezione.
52. Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti dichiarati
in conformita' con l'Art. III, paragrafo 1 (d): se lo Stato Parte
ispezionato, in base alle procedure enunciate ai paragrafi 47 e 48,
non ha concesso un accesso completo ad aree e strutture non connesse
con le armi chimiche, esso dovra' fare ogni ragionevole sforzo per
dimostrare alla squadra d'ispezione che tali aree o strutture non
sono utilizzate per scopi connessi ad eventuali dubbi sulla
inosservanza, espressi nella richiesta ispettiva.
Osservatore
53. In conformita' con le disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo
12, sulla partecipazione di un osservatore all'ispezione su sfida, lo
Stato Parte richiedente si mettera' in collegamento con il
Segretariato Tecnico per coordinare l'arrivo dell'osservatore nello
stesso punto d'entrata della squadra d'ispezione, entro un periodo di
tempo ragionevole dall'arrivo della squadra d'ispezione.
54. L'osservatore avra' diritto, per tutto il periodo d'ispezione,
di mettersi in comunicazione con l'ambasciata dello Stato Parte
richiedente ubicata nello Stato Parte ispezionato o nel Paese ospite,
oppure in assenza di ambasciata, con lo stesso Stato Parte
richiedente. Lo Stato Parte ispezionato fornira' mezzi di
comunicazione all'osservatore.
55. L'osservatore avra' diritto di giungere sul perimetro
alternativo o finale del sito d'ispezione, a seconda di quale sia il
primo raggiunto dalla squadra d'ispezione, e di avere accesso al sito
d'ispezione nella misura ocnsentita dallo Stato Parte ispezionato.
L'osservatore ha diritto di formulare raccomandazioni alla squadra
d'ispezione, di cui quest'ultima dovra' tenere conto nella misura in
cui lo ritiene appropriato. Durante tutto il periodo dell'ispezione,
la squadra d'ispezione informa l'osservatore dello svolgimento
dell'ispezione e dei suoi accertamenti.
56. Durante tutto il periodo trascorso nel Paese, lo Stato Parte
ispezionato dispone o adotta i provvedimenti richiesti per fornire
all'osservatore i servizi necessari, come mezzi di comunicazione,
servizi di interpretazione, mezzi di trasporto, uffici, alloggi,
vitto e cure mediche. Tutte le spese di soggiorno dell'osservatore
sul territorio dello Stato Parte ispezionato o dello Stato ospite,
sono a carico dello Stato Parte richiedente.
Durata dell'ispezione
57. Il periodo d'ispezione non supera 84 ore, salvo se e'
prolungato mediante accordo con lo Stato Parte ispezionato.
D. ATTIVITA' POST-ISPEZIONI
Partenza
58. Dopo che siano state completate le procedure post-ispettive
nel sito d'ispezione, la squadra d'ispezione e l'osservatore dello
Stato Parte richiedente dovranno raggiungere senza indugio uno dei
punti di entrata e lasciare il territorio dello Stato Parte
ispezionato il prima possibile.
Rapporti
59. Il rapporto d'ispezione sintetizza in maniera generale le
attivita' svolte ed i fatti accertati dalla squadra d'ispezione, in
particolare per quanto riguarda i dubbi sull'eventuale inosservanza
della Convenzione espressi nella richiesta d'ispezione su sfida,
limitandosi alle informazioni direttamente connesse con la
Convenzione. Esso contiene anche una valutazione della squadra
d'ispezione riguardo al grado ed alla natura dell'accesso e della
cooperazione concessi agli ispettori, e della misura in cui cio' ha
consentito loro di adempiere al proprio mandato.
60. Gli ispettori, non oltre 72 ore dopo il loro rientro nel loro
luogo di lavoro principale, dovranno presentare un rapporto
d'ispezione preliminare al Direttore Generale tenendo conto in
particolare delle disposizioni del paragrafo 17 dell'annesso sulla
Riservatezza. Il Direttore Generale trasmettera' senza indugio il
rapporto preliminare allo Stato Parte richiedente, allo Stato Parte
ispezionato ed al Consiglio esecutivo.
61. Un progetto di rapporto finale sara' messo a disposizione
dello Stato Parte ispezionato entro 20 giorni a decorrere dalla fine
dell'ispezione su sfida. Lo Stato Parte ispezionato ha diritto di
individuare tutte le informazioni e dati non aventi attinenza con le
armi chimiche che, a causa della loro natura riservata non
dovrebbero, a suo avviso, essere divulgate al di fuori del
Segretariato Tecnico. Il Segretariato Tecnico esamina le modifiche
che lo Stato Parte ispezionato propone di apportare al progetto di
rapporto finale e le adotta a sua discrezione, nella misura del
possibile. Il rapporto finale e' quindi consegnato al Direttore
Generale non oltre 30 giorni dopo che l'ispezione e' stata ultimata
in vista di una sua ulteriore diramazione e considerazione in
conformita' con l'Articolo IX, paragrafi 21 a 25.
Parte XI - Inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche o di
agenti chimici di ordine pubblico come mezzi di guerra, avviate in
attuazione degli articoli IX o X saranno condotte in conformita' con
il presente Annesso e con le procedure dettagliate stabilite dal
Direttore Generale.
2. Le seguenti disposizioni addizionali vertono sulle specifiche
procedure da seguire in caso di uso asserito di armi chimiche.
B. ATTIVITA' PRECEDENTI L'ISPEZIONE
DOMANDA D'INCHIESTA
3. La domanda d'inchiesta per uso asserito di armi chimiche,
presentata al Direttore Generale dovrebbe contenere, in tutta la
misura possibile, le seguenti informazioni:
(a) lo Stato Parte sul di cui territorio si allega che le armi
chimiche sono state presumibilmente utilizzate;
(b) il luogo d'ingresso o altre vie d'accesso sicure che si
suggerisce di utilizzare;
(c) luogo e caratteristiche delle zone dove si presume che le armi
chimiche siano state utilizzate;
(d) periodo in cui le armi chimiche sarebbero state utilizzate;
(e) tipi di armi chimiche presumibilmente utilizzate;
(f) portata dell'uso asserito;
(g) caratteristiche degli eventuali composti chimici tossici;
(h) effetti sugli esseri umani, sugli animali e sulla vegetazione;
(i) richiesta di assistenza specifica, se applicabile.
4. Lo Stato Parte che ha richiesto un'inchiesta puo' in qualsiasi
momento fornire gli altri dati supplementari che ritiene opportuni.
Notifica
5. Il Direttore - Generale accusera' immediatamente ricevuta allo
Stato Parte richiedente della sua richiesta ed informera' il
Consiglio Esecutivo e tutti gli Stati Parte.
6. Se del caso, il Direttore Generale informa lo Stato Parte in
questione che un'inchiesta e' stata richiesta sul suo territorio. Il
Direttore Generale informa anche altri Stati Parte, qualora fosse
necessario avere accesso al loro territorio durante l'inchiesta.
Assegnazione di una squadra d'ispezione
7. Il Direttore Generale predispone una lista di esperti
qualificati la cui particolare competenza tecnica potrebbe essere
necessaria nel quadro di un'inchiesta di uso asserito di armi
chimiche ed aggiorna costantemente questo elenco. La lista in
questione e' comunicata per iscritto a ciascuno Stato Parte non oltre
30 giorni dopo l'entrata in vigore della Convenzione ed ogni
qualvolta e' modificata. Ogni esperto qualificato il cui nominativo
compare sulla lista e' considerato come designato a meno che uno
Stato Parte, non oltre 30 giorni dopo aver ricevuto la lista, non
dichiari per iscritto la sua opposizione.
8. Il Direttore Generale seleziona il capo ed i membri della
squadra d'ispezione tra gli ispettori e gli assistenti d'ispezione
gia' designati per le ispezioni su sfida, in considerazione delle
circostanze e della particolare natura di una determinata richiesta.
In aggiunta, i membri della squadra d'ispezione possono essere
selezionati tra i nominativi dell'elenco di esperti qualificati se il
Direttore generale ritiene che, per la corretta conduzione di una
determinata inchiesta, siano necessarie particolari competenze
specializzate non previste tra quelle degli ispettori gia' designati.
9. Nel fornire istruzioni alla squadra d'ispezione, il Direttore
generale comunichera' loro tutte le informazioni addizionali fornite
dallo lo Stato Parte richiedente, o provenienti da ogni altra fonte,
al fine di garantire che l'ispezione venga svolta nella maniera piu'
efficiente e sollecita.
Invio sul posto della squadra d'ispezione
10. Non appena riceve una richiesta su un uso asserito di armi
chimiche, il Direttore Generale, per mezzo di contatti con gli Stati
Parte direttamente interessati, chiede che siano adottati
provvedimenti per garantire che la squadra d'ispezione sia
adeguatamente ricevuta e chiede conferma di tali provvedimenti.
11. Il Direttore Generale invia la squadra sul posto il prima
possibile, tenendo conto della loro sicurezza.
12. Se la squadra d'ispezione non e' stata inviata sul posto entro
le 24 ore successive al ricevimento della domanda, il Direttore
Generale informa il Consiglio Esecutivo e gli Stati Parte dei motivi
di questo ritardo.
Colloqui informativi
13. La squadra d'ispezione ha diritto di avere un colloquio
informativo da parte dei rappresentanti dello Stato Parte ispezionato
al suo arrivo ed in ogni momento durante l'ispezione.
14. Prima dell'inizio dell'ispezione, la squadra d'ispezione
stabilisce un piano d'ispezione che servira', tra l'altro, come base
per le intese logistiche e di sicurezza. Il piano d'ispezione sara'
aggiornato come necessario.
C. CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
Accesso
15. La squadra d'ispezione ha diritto di accedere senza eccezione
a tutte le zone suscettibili di essere state interessate dall'uso
asserito di armi chimiche. Essa avra' altresi' diritto di accedere
agli ospedali, ai campi di rifugiati e ad altri luoghi che ritiene
pertinenti ai fini dell'efficacia dell'inchiesta sull'uso asserito di
armi chimiche. Per ottenere tale accesso, la squadra d'ispezione si
consulta con lo Stato Parte ispezionato.
Prelievo di campioni
16. La squadra d'ispezione ha diritto di prelevare campioni, del
tipo e nella quantita' che ritiene necessarie. Se la squadra
d'ispezione lo ritiene necessario, e ne fa domanda allo Stato Parte
ispezionato, quest'ultimo l'aiutera' a prelevare campioni sotto la
supervisione di ispettori o di assistenti d'ispezione. Lo Stato Parte
ispezionato autorizza inoltre il prelievo di appropriati
campioni-prova nelle zone limitrofe al luogo dove si presume che le
armi chimiche siano state utilizzate ed in altre zone, come richiesto
dalla squadra d'ispezione, e fornisce la sua cooperazione a queste
operazioni.
17. I campioni rilevanti in una inchiesta sul presunto impiego di
armi chimiche comprendono i campioni di composti chimici tossici, di
munizioni e di dispositivi, di residui di munizioni e di dispositivi,
i campioni prelevati nell'ambiente (aria, suolo, vegetazione, acqua,
neve ecc.)nonche' i campioni bio-medici prelevati su esseri umani o
su animali (sangue, urine, escrementi, tessuti ecc.).
18. Qualora non sia possibile prelevare campioni in duplicato, e
se l'analisi e' effettuata in laboratori esterni al sito, ogni
campione rimanente dovra' essere restituito allo Stato Parte
ispezionato, se quest'ultimo lo richiede, dopo che le analisi sono
state effettuate.
Estensione del sito d'ispezione
19. Se, durante un'ispezione, la squadra d'ispezione giudica
opportuno estendere la sua inchiesta ad uno Stato Parte limitrofo, il
Direttore Generale notifica tale Stato, riguardo alla necessita' di
avere accesso al suo territorio, gli chiede di adottare misure per
garantire un adeguato e sicuro ricevimento della squadra e confermare
tali misure.
Prolungamento dell'ispezione
20. Se la squadra d'ispezione ritiene che non e' possibile
accedere in condizioni di sicurezza ad una zona specifica che
interessa l'inchiesta, lo Stato Parte richiedente ne sara' informato
immediatamente. Se del caso, il periodo d'ispezione potra' essere
prolungato fino a quando sia possibile fornire un accesso sicuro e
fino a che la squadra d'ispezione non abbia portato a termine la sua
missione.
Interviste
21. La squadra d'ispezione ha diritto di interrogare e di
esaminare persone suscettibili di essere state affette dall'uso
asserito di armi chimiche. Essa ha altresi' diritto di interrogare
testimoni oculari dell'uso asserito di armi chimiche, personale
medico ed altre persone che hanno curato o hanno avuto contatti con
persone suscettibili di avere subito danni da tale uso asserito. La
squadra d'ispezione avra' accesso ai fascicoli medici, se sono
disponibili, ed e' autorizzata a partecipare se del caso,
all'autopsia del corpo di persone suscettibili di essere state lese
dall'uso asserito di armi chimiche.
D. RAPPORTI
22. Non oltre 24 ore dopo il suo arrivo sul territorio dello Stato
Parte ispezionato, la squadra d'ispezione inoltra un resoconto della
situazione al Direttore Generale. In seguito, essa gli fara'
pervenire, come opportuno, rapporti di attivita' durante tutta
l'inchiesta.
23. Non oltre 72 ore dopo il rientro nel suo luogo di lavoro
principale, la squadra d'ispezione presenta un rapporto preliminare
al Direttore Generale. Il rapporto finale sara' consegnato al
Direttore Generale non oltre 30 giorni dal ritorno della squadra
d'ispezione nel suo luogo di lavoro principale. Il Direttore Generale
trasmette senza indugio il rapporto preliminare ed il rapporto finale
al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte.
Contenuto
24. Il rapporto-resoconto della situazione dovra' indicare ogni
urgente esigenza di assistenza e fornire ogni altra informazione
pertinente. I rapporti preliminari dovranno indicare ogni ulteriore
necessita' di assistenza eventualmente individuata durante
l'inchiesta.
25. Il rapporto finale riassume i fatti accertati durante
l'ispezione, in particolare per quanto riguarda il presunto impiego
citato nella richiesta. Inoltre, ogni rapporto d'inchiesta su un uso
asserito dovra' includere una descrizione del processo d'inchiesta,
indicandone la varie fasi, in particolare per quanto riguarda:
(a) i luoghi e le date di prelievo dei campioni e dell'esecuzione
di analisi in loco;
(b) gli elementi di prova, come registrazioni di interviste,
risultati di esami medici, e di analisi scientifiche ed i
documenti esaminati dalla squadra d'ispezione.
26. Se la squadra d'ispezione raccoglie nel corso dell'inchiesta,
in particolare mediante l'individuazione di impurita' o di ogni altra
sostanza durante l'analisi di laboratorio dei campioni prelevati,
informazioni che potrebbero aiutare ad identificare l'origine di
qualunque arma chimica utilizzata, essa includera' queste
informazioni nel rapporto.
E. STATI CHE NON SONO PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE
27. Se un caso di uso asserito di armi chimiche coinvolge uno
Stato che non e' parte alla Convenzione o riguarda luoghi che non
sono posti sotto il controllo di uno Stato Parte. l'Organizzazione
cooperera' strettamente con il Segretario Generale delle Nazioni
Unite. Se riceve una richiesta in tal senso, l'Organizzazione porra'
le proprie risorse a disposizione del Segretario Generale delle
Nazioni Unite.