(Convenzione-Annesso)
        Annesso sulla protezione delle informazioni riservate 
                   ("Annesso sulla riservatezza") 
A. Principi generali per il trattamento delle informazioni riservate 
   1. L'obbligo di proteggere le informazioni  riservate  si  applica
alla verifica  delle  attivita'  e  degli  impianti  sia  civili  che
militari.  In  conformita'  con  gli   obblighi   generali   di   cui
all'Articolo VIII, l'Organizzazione: 
   (a) esige solo il minimo di informazioni e di dati  necessari  per
adempiere  entro  i  termini  e  con  l'efficacia   necessaria   alle
responsabilita' che le sono conferite dalla presente Convenzione; 
   (b) adotta le misure necessarie  affinche'  gli  ispettori  e  gli
altri membri del personale assunti dal Segretariato Tecnico siano  in
possesso, al massimo livello, di qualita' di efficacia, di competenza
e d'integrita'; 
   (c) elabora accordi e regolamenti di attuazione delle disposizioni
della presente Convenzione e specifica nella maniera piu' dettagliata
possibile  a  quali  informazioni  lo  Stato  Parte  deve  consentire
l'accesso. 
   2. Il Direttore Generale e' responsabile a titolo  primario  della
protezione delle informazioni riservate. Esso stabilisce un  rigoroso
regime per la gestione delle  informazioni  riservate  da  parte  del
Segretariato  Tecnico  e  a  tal  fine  si  conforma  alle   seguenti
direttive: 
   (a) l'informazione sara' considerata di carattere riservato se: 
       (i) e' in tal modo definita dallo Stato Parte da cui proviene 
   ed al quale l'informazione si riferisce; 
       (ii) d'avviso del Direttore Generale, si puo' ragionevolmente 
   prevedere che la sua divulgazione non autorizzata arrecherebbe un 
   pregiudizio allo Stato Parte al quale si riferisce o ai meccanismi
di attuazione della presente Convenzione. 
   (b) Tutti i dati e tutti i  documenti  ottenuti  dal  Segretariato
Tecnico  sono  valutati  dal  suo  servizio  competente  al  fine  di
stabilire se  contengono  informazioni  riservate.  Gli  Stati  Parte
riceveranno  regolarmente  comunicazione  dei  dati   necessari   per
accertare la costante osservanza della  Convenzione  da  parte  degli
altri Stati Parte. 
   Tali dati comprendono in particolare 
       (i) le dichiarazioni ed i rapporti iniziali ed annuali 
   presentati dagli Stati parte in attuazione degli Articoli III, IV, 
   V e VI, ed in conformita' con le disposizioni  dell'Annesso  sulle
Verifiche; 
       (ii) i rapporti di ordine generale sui risultati e l'efficacia 
   delle attivita' di verifica; 
       (iii) le informazioni da fornire a tutti gli Stati Parte 
   secondo le disposizioni della presente Convenzione; 
   (c) Nessuna informazione ottenuta dall'Organizzazione  nel  quadro
dell'applicazione della presente Convenzione potra' essere pubblicata
o divulgata, salvo quanto segue: 
       (i) informazioni generali sull'attuazione della presente 
   Convenzione potranno essere compilate e divulgate  in  conformita'
con le decisioni della Conferenza o del Consiglio Esecutivo; 
       (ii) potranno essere divulgate informazioni con il consenso 
   espresso dello Stato Parte cui tali informazioni si riferiscono; 
       (iii) Le informazioni classificate come riservate saranno 
   divulgate dall'Organizzazione solo per mezzo di procedure che 
   garantiscono che la divulgazione dell'informazione avviene solo in 
   rigorosa osservanza delle necessita' della Convenzione. Tali 
   procedure saranno considerate ed  approvate  dalla  Conferenza  in
conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i); 
   (d) Il livello di sensibilita' dei dati o dei documenti  riservati
sara' stabilito in base a criteri da applicare uniformemente al  fine
di garantire il loro appropriato  trattamento  e  protezione.  Dovra'
essere adottato a tal fine un  sistema  di  classifica  il  quale  in
considerazione dei lavori pertinenti intrapresi per  la  preparazione
della presente Convenzione, fornira' criteri precisi  che  assicurino
l'inclusione   delle   informazioni   in   adeguate   categorie    di
"riservatezza" nonche' la determinazione di una  durata  giustificata
dello statuto di informazione riservata. Tale sistema di  classifica,
sufficientemente  flessibile  nella  sua  attuazione,  proteggera'  i
diritti degli Stati Parte che forniscono informazioni  riservate.  Un
sistema di classifica sara' considerato ed approvato dalla Conferenza 
secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i); 
   (e) Le informazioni riservate saranno conservate in sicurezza  nei
locali dell'Organizzazione. Alcuni dati o documenti possono  altresi'
essere immagazzinati presso l'Autorita' Nazionale di uno Stato Parte. 
Le informazioni sensibili, comprese se del caso fotografie,  piani  e
gli altri documenti unicamente necessari ai fini dell'ispezione di un
determinato impianto potranno essere conservate sotto chiave in  tale
impianto; 
   (f) Nella misura del  possibile,  compatibilmente  con  l'efficace
attuazione delle disposizioni di verifica della presente Convenzione,
le  informazioni  saranno  trattate  e  conservate  dal  Segretariato
Tecnico, in maniera  tale  da  impedire  una  diretta  individuazione
dell'impianto cui le informazioni si riferiscono; 
   (g)  la  quantita'  di  informazioni  riservate  acquisite  da  un
impianto dovra' essere ridotta al minimo necessario per  l'attuazione
tempestiva ed efficace delle diposizioni della  presente  Convenzione
sulle verifiche; 
   (h)  l'accesso   alle   informazioni   riservate   dovra'   essere
regolamentato in conformita' con il loro livello di  classificazione.
La    diffusione    delle    informazioni    riservate    nell'ambito
dell'Organizzazione  dovra'   avvenire   rigorosamente   secondo   il
principio della sua necessaria conoscenza. 
   3.  Il  Direttore  Generale  fara'   annualmente   rapporto   alla
Conferenza sull'attuazione della gestione da parte  del  Segretariato
Tecnico, che disciplina la gestione delle informazioni riservate. 
   4. Ciascuno Stato  Parte  trattera'  le  informazioni  che  riceve
dall'Organizzazione secondo il livello di riservatezza stabilito  per
tali informazioni. Lo Stato Parte  puo'  fornire,  dietro  richiesta,
dettagli per quanto riguarda il trattamento  delle  informazioni  che
gli sono fornite dall'Organizzazione. 
   B. Reclutamento e condotta del personale del Segretariato Tecnico. 
   5. Le condizioni d'impiego del personale saranno tali da garantire 
   che l'accesso alle informazioni riservate ed al loro trattamento 
   siano conformi con le procedure stabilite dal  Direttore  Generale
in conformita' con la Sezione A. 
   6. Ciascun incarico nel Segretariato sara' regolamentato  mediante
una  descrizione  formale  dell'incarico  specificante   la   portata
dell'accesso alle informazioni riservate richieste, se del  caso,  in
quell'incarico. 
   7. Il Direttore Generale, gli ispettori e  gli  altri  membri  del
personale non divulgheranno, neppure dopo la  cessazione  delle  loro
funzioni, a nessuna persona non autorizzata,  qualunque  informazione
riservata che sia giunta a loro conoscenza nell'esercizio delle  loro
funzioni  ufficiali.  Essi  non  comunicheranno   ad   alcun   Stato,
organizzazione o persona esterna al Segretariato Tecnico informazioni
alle quali abbiano avuto accesso in connessione con le loro attivita'
in relazione a qualunque Stato Parte. 
   8.   Nell'adempimento   delle   loro   funzioni,   gli   ispettori
richiederanno unicamente le informazioni ed i dati che sono necessari
per  adempiere  al  loro  mandato.  Essi  non  registreranno  nessuna
informazione casualmente ottenuta e  che  non  sia  connessa  con  la
verifica dell'osservanza della presente Convenzione. 
   9.  I  membri  del  personale  saranno  vincolati  da  un  impegno
personale di segretezza con il  Segretariato  Tecnico  per  tutto  il
periodo del loro impiego e  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla
cessazione dell'impiego. 
   10. Al fine di evitare inopportune divulgazioni, gli ispettori  ed
i membri del personale saranno opportunamente consigliati ed ammoniti
per quanto riguarda le considerazioni di  sicurezza  e  le  eventuali
penalizzazioni  in  cui  incorrerebbero  in   caso   di   inopportune
divulgazioni. 
   11. Almeno 30 giorni prima che un  impiegato  sia  autorizzato  ad
avere accesso alle  informazioni  riservate  che  si  riferiscono  ad
attivita' sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione
o il controllo di uno Stato Parte, lo Stato Parte  interessato  sara'
notificato  dell'autorizzazione  proposta.  Per  gli   ispettori   la
notifica della designazione ad un incarico soddisfa il requisito. 
   12. Nel valutare le prestazioni degli ispettori e  di  ogni  altro
dipendente del Segretariato Tecnico, sara'  specificamente  esaminata
l'attivita'  di  servizio  del  dipendente  sotto  il  profilo  della
protezione delle informazioni riservate. 
   C. Provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire
la divulgazione di informazioni classificate durante Le attivita' di 
verifica in loco 
   13. Gli Stati Parte  possono  adottare  le  misure  che  ritengono
necessarie per proteggere la  riservatezza,  a  condizione  che  essi
adempiano al loro obbligo  di  dimostrare,  in  conformita'  con  gli
Articoli  pertinenti  e  con  l'Annesso  sulle  Verifiche,  la   loro
osservanza della Convenzione. Nel  ricevere  un'ispezione,  lo  Stato
Parte puo' indicare  alla  squadra  ispettiva  l'equipaggiamento,  la
documentazione o le zone che considera sensibili e non rilevanti  per
lo scopo dell'ispezione. 
   14. Le squadre ispettive saranno guidate dal principio di condurre
ispezioni in loco con la minore invadenza possibile,  compatibilmente
con l'adempimento efficace e tempestivo  della  loro  missione.  Esse
prenderanno in considerazione  le  proposte  eventualmente  formulate
dallo  Stato  Parte  che  riceve  l'ispezione,  in   qualsiasi   fase
dell'ispezione,  al  fine  di  assicurare  che  il  materiale  o   le
informazioni sensibili e che non sono connesse con le armi  chimiche,
siano protette. 
   15. Le squadre ispettive si dovranno rigorosamente  attenere  alle
disposizioni stabilite negli Articoli e negli Annessi pertinenti  che
regolamentano  la  conduzione  delle  ispezioni.  Esse  rispetteranno
appieno le procedure volte a proteggere gli impianti sensibili  ed  a
impedire la divulgazione di dati riservati. 
   16. Nell'elaborare le  intese  e  gli  accordi  d'impianto,  sara'
debitamente tenuto conto della necessita' di tutelare le informazioni
riservate. Gli accordi relativi alle procedure  d'ispezione  per  gli
impianti  individuali  includeranno  altresi'  accordi  specifici   e
dettagliati  per  quanto  riguarda  la  determinazione   delle   zone
dell'impianto alle quali gli ispettori sono autorizzati ad  accedere,
la conservazione delle informazioni riservate  in  loco,  la  portata
dell'ispezione nelle zone  convenute,  il  prelievo  e  l'analisi  di
campioni, l'accesso alla documentazione d'ufficio, e  l'utilizzazione
di strumenti e del materiale di monitoraggio continuo. 
   17.  Il  rapporto  che  e'  predisposto  dopo  ciascuna  ispezione
conterra' unicamente i fatti pertinenti ai fini dell'osservanza della
presente Convenzione. Il rapporto ricevera' un  trattamento  conforme
alle regole stabilite  dall'Organizzazione  relative  al  trattamento
dell'informazione  riservata.  Se  del  caso,  le  informazioni   che
figurano nel rapporto saranno elaborate in una forma  meno  sensibile
prima di essere comunicate all'esterno  del  Segretariato  Tecnico  e
dello Stato Parte ispezionato. 
   D. PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI  TRASGRESSIONI  O  DI  ASSERITE
TRASGRESSIONI DELLA RISERVATEZZA. 
   18. Il Direttore Generale  determina  le  procedure  che  dovranno
essere seguite in caso di trasgressione o di  asserita  trasgressione
della   riservatezza,   in   considerazione   delle   raccomandazioni
considerate ed approvate dalla Conferenza  secondo  l'Articolo  VIII,
paragrafo 21(i). 
   19. il Direttore Generale  vigila  sull'attuazione  degli  impegni
personali di segretezza. Il Direttore  Generale  apre  senza  indugio
un'inchiesta qualora, a suo avviso, vi siano sufficienti  indicazioni
che  gli  obblighi  relativi  alla  protezione   delle   informazioni
riservate siano stati trasgrediti. Il Direttore Generale  apre  anche
un'inchiesta in caso di asserzione, da parte di uno Stato Parte,  che
e' stata commessa una trasgressione della riservatezza. 
   20. Il Direttore Generale  imporra'  adeguate  sanzioni  e  misure
disciplinari nei confronti del personale dell'Organizzazione  che  ha
violato l'obbligo di proteggere le informazioni classificate. In caso
di gravi trasgressioni, l'immunita' della giurisdizione  puo'  essere
abrogata dal Direttore Generale. 
   21. Gli Stati Parte coopereranno con il Direttore  Generale  e  lo
appoggeranno nella misura del  possibile  nell'investigare  qualunque
violazione o presunta violazione della riservatezza  e  nell'adottare
appropriate misure in caso sia accertata una trasgressione. 
   22.  L'Organizzazione  non  sara'  considerata  responsabile   per
qualunque trasgressione della riservatezza commessa dal personale del
Segretariato Tecnico. 
   23. Per le trasgressioni che coinvolgono sia uno Stato  Parte  che
l'Organizzazione, esse saranno esaminate da una "Commissione  per  la
soluzione delle controversie relative alla  riservatezza",  istituita
come organo sussidiario  della  Conferenza.  Tale  Commissione  sara'
nominata dalla Conferenza. Le Regole che disciplinano la composizione
e le procedure operative saranno adottate dalla Conferenza nella  sua
prima sessione.