Annesso sulla protezione delle informazioni riservate
("Annesso sulla riservatezza")
A. Principi generali per il trattamento delle informazioni riservate
1. L'obbligo di proteggere le informazioni riservate si applica
alla verifica delle attivita' e degli impianti sia civili che
militari. In conformita' con gli obblighi generali di cui
all'Articolo VIII, l'Organizzazione:
(a) esige solo il minimo di informazioni e di dati necessari per
adempiere entro i termini e con l'efficacia necessaria alle
responsabilita' che le sono conferite dalla presente Convenzione;
(b) adotta le misure necessarie affinche' gli ispettori e gli
altri membri del personale assunti dal Segretariato Tecnico siano in
possesso, al massimo livello, di qualita' di efficacia, di competenza
e d'integrita';
(c) elabora accordi e regolamenti di attuazione delle disposizioni
della presente Convenzione e specifica nella maniera piu' dettagliata
possibile a quali informazioni lo Stato Parte deve consentire
l'accesso.
2. Il Direttore Generale e' responsabile a titolo primario della
protezione delle informazioni riservate. Esso stabilisce un rigoroso
regime per la gestione delle informazioni riservate da parte del
Segretariato Tecnico e a tal fine si conforma alle seguenti
direttive:
(a) l'informazione sara' considerata di carattere riservato se:
(i) e' in tal modo definita dallo Stato Parte da cui proviene
ed al quale l'informazione si riferisce;
(ii) d'avviso del Direttore Generale, si puo' ragionevolmente
prevedere che la sua divulgazione non autorizzata arrecherebbe un
pregiudizio allo Stato Parte al quale si riferisce o ai meccanismi
di attuazione della presente Convenzione.
(b) Tutti i dati e tutti i documenti ottenuti dal Segretariato
Tecnico sono valutati dal suo servizio competente al fine di
stabilire se contengono informazioni riservate. Gli Stati Parte
riceveranno regolarmente comunicazione dei dati necessari per
accertare la costante osservanza della Convenzione da parte degli
altri Stati Parte.
Tali dati comprendono in particolare
(i) le dichiarazioni ed i rapporti iniziali ed annuali
presentati dagli Stati parte in attuazione degli Articoli III, IV,
V e VI, ed in conformita' con le disposizioni dell'Annesso sulle
Verifiche;
(ii) i rapporti di ordine generale sui risultati e l'efficacia
delle attivita' di verifica;
(iii) le informazioni da fornire a tutti gli Stati Parte
secondo le disposizioni della presente Convenzione;
(c) Nessuna informazione ottenuta dall'Organizzazione nel quadro
dell'applicazione della presente Convenzione potra' essere pubblicata
o divulgata, salvo quanto segue:
(i) informazioni generali sull'attuazione della presente
Convenzione potranno essere compilate e divulgate in conformita'
con le decisioni della Conferenza o del Consiglio Esecutivo;
(ii) potranno essere divulgate informazioni con il consenso
espresso dello Stato Parte cui tali informazioni si riferiscono;
(iii) Le informazioni classificate come riservate saranno
divulgate dall'Organizzazione solo per mezzo di procedure che
garantiscono che la divulgazione dell'informazione avviene solo in
rigorosa osservanza delle necessita' della Convenzione. Tali
procedure saranno considerate ed approvate dalla Conferenza in
conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 21(i);
(d) Il livello di sensibilita' dei dati o dei documenti riservati
sara' stabilito in base a criteri da applicare uniformemente al fine
di garantire il loro appropriato trattamento e protezione. Dovra'
essere adottato a tal fine un sistema di classifica il quale in
considerazione dei lavori pertinenti intrapresi per la preparazione
della presente Convenzione, fornira' criteri precisi che assicurino
l'inclusione delle informazioni in adeguate categorie di
"riservatezza" nonche' la determinazione di una durata giustificata
dello statuto di informazione riservata. Tale sistema di classifica,
sufficientemente flessibile nella sua attuazione, proteggera' i
diritti degli Stati Parte che forniscono informazioni riservate. Un
sistema di classifica sara' considerato ed approvato dalla Conferenza
secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i);
(e) Le informazioni riservate saranno conservate in sicurezza nei
locali dell'Organizzazione. Alcuni dati o documenti possono altresi'
essere immagazzinati presso l'Autorita' Nazionale di uno Stato Parte.
Le informazioni sensibili, comprese se del caso fotografie, piani e
gli altri documenti unicamente necessari ai fini dell'ispezione di un
determinato impianto potranno essere conservate sotto chiave in tale
impianto;
(f) Nella misura del possibile, compatibilmente con l'efficace
attuazione delle disposizioni di verifica della presente Convenzione,
le informazioni saranno trattate e conservate dal Segretariato
Tecnico, in maniera tale da impedire una diretta individuazione
dell'impianto cui le informazioni si riferiscono;
(g) la quantita' di informazioni riservate acquisite da un
impianto dovra' essere ridotta al minimo necessario per l'attuazione
tempestiva ed efficace delle diposizioni della presente Convenzione
sulle verifiche;
(h) l'accesso alle informazioni riservate dovra' essere
regolamentato in conformita' con il loro livello di classificazione.
La diffusione delle informazioni riservate nell'ambito
dell'Organizzazione dovra' avvenire rigorosamente secondo il
principio della sua necessaria conoscenza.
3. Il Direttore Generale fara' annualmente rapporto alla
Conferenza sull'attuazione della gestione da parte del Segretariato
Tecnico, che disciplina la gestione delle informazioni riservate.
4. Ciascuno Stato Parte trattera' le informazioni che riceve
dall'Organizzazione secondo il livello di riservatezza stabilito per
tali informazioni. Lo Stato Parte puo' fornire, dietro richiesta,
dettagli per quanto riguarda il trattamento delle informazioni che
gli sono fornite dall'Organizzazione.
B. Reclutamento e condotta del personale del Segretariato Tecnico.
5. Le condizioni d'impiego del personale saranno tali da garantire
che l'accesso alle informazioni riservate ed al loro trattamento
siano conformi con le procedure stabilite dal Direttore Generale
in conformita' con la Sezione A.
6. Ciascun incarico nel Segretariato sara' regolamentato mediante
una descrizione formale dell'incarico specificante la portata
dell'accesso alle informazioni riservate richieste, se del caso, in
quell'incarico.
7. Il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del
personale non divulgheranno, neppure dopo la cessazione delle loro
funzioni, a nessuna persona non autorizzata, qualunque informazione
riservata che sia giunta a loro conoscenza nell'esercizio delle loro
funzioni ufficiali. Essi non comunicheranno ad alcun Stato,
organizzazione o persona esterna al Segretariato Tecnico informazioni
alle quali abbiano avuto accesso in connessione con le loro attivita'
in relazione a qualunque Stato Parte.
8. Nell'adempimento delle loro funzioni, gli ispettori
richiederanno unicamente le informazioni ed i dati che sono necessari
per adempiere al loro mandato. Essi non registreranno nessuna
informazione casualmente ottenuta e che non sia connessa con la
verifica dell'osservanza della presente Convenzione.
9. I membri del personale saranno vincolati da un impegno
personale di segretezza con il Segretariato Tecnico per tutto il
periodo del loro impiego e per un periodo di cinque anni dalla
cessazione dell'impiego.
10. Al fine di evitare inopportune divulgazioni, gli ispettori ed
i membri del personale saranno opportunamente consigliati ed ammoniti
per quanto riguarda le considerazioni di sicurezza e le eventuali
penalizzazioni in cui incorrerebbero in caso di inopportune
divulgazioni.
11. Almeno 30 giorni prima che un impiegato sia autorizzato ad
avere accesso alle informazioni riservate che si riferiscono ad
attivita' sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione
o il controllo di uno Stato Parte, lo Stato Parte interessato sara'
notificato dell'autorizzazione proposta. Per gli ispettori la
notifica della designazione ad un incarico soddisfa il requisito.
12. Nel valutare le prestazioni degli ispettori e di ogni altro
dipendente del Segretariato Tecnico, sara' specificamente esaminata
l'attivita' di servizio del dipendente sotto il profilo della
protezione delle informazioni riservate.
C. Provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire
la divulgazione di informazioni classificate durante Le attivita' di
verifica in loco
13. Gli Stati Parte possono adottare le misure che ritengono
necessarie per proteggere la riservatezza, a condizione che essi
adempiano al loro obbligo di dimostrare, in conformita' con gli
Articoli pertinenti e con l'Annesso sulle Verifiche, la loro
osservanza della Convenzione. Nel ricevere un'ispezione, lo Stato
Parte puo' indicare alla squadra ispettiva l'equipaggiamento, la
documentazione o le zone che considera sensibili e non rilevanti per
lo scopo dell'ispezione.
14. Le squadre ispettive saranno guidate dal principio di condurre
ispezioni in loco con la minore invadenza possibile, compatibilmente
con l'adempimento efficace e tempestivo della loro missione. Esse
prenderanno in considerazione le proposte eventualmente formulate
dallo Stato Parte che riceve l'ispezione, in qualsiasi fase
dell'ispezione, al fine di assicurare che il materiale o le
informazioni sensibili e che non sono connesse con le armi chimiche,
siano protette.
15. Le squadre ispettive si dovranno rigorosamente attenere alle
disposizioni stabilite negli Articoli e negli Annessi pertinenti che
regolamentano la conduzione delle ispezioni. Esse rispetteranno
appieno le procedure volte a proteggere gli impianti sensibili ed a
impedire la divulgazione di dati riservati.
16. Nell'elaborare le intese e gli accordi d'impianto, sara'
debitamente tenuto conto della necessita' di tutelare le informazioni
riservate. Gli accordi relativi alle procedure d'ispezione per gli
impianti individuali includeranno altresi' accordi specifici e
dettagliati per quanto riguarda la determinazione delle zone
dell'impianto alle quali gli ispettori sono autorizzati ad accedere,
la conservazione delle informazioni riservate in loco, la portata
dell'ispezione nelle zone convenute, il prelievo e l'analisi di
campioni, l'accesso alla documentazione d'ufficio, e l'utilizzazione
di strumenti e del materiale di monitoraggio continuo.
17. Il rapporto che e' predisposto dopo ciascuna ispezione
conterra' unicamente i fatti pertinenti ai fini dell'osservanza della
presente Convenzione. Il rapporto ricevera' un trattamento conforme
alle regole stabilite dall'Organizzazione relative al trattamento
dell'informazione riservata. Se del caso, le informazioni che
figurano nel rapporto saranno elaborate in una forma meno sensibile
prima di essere comunicate all'esterno del Segretariato Tecnico e
dello Stato Parte ispezionato.
D. PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI TRASGRESSIONI O DI ASSERITE
TRASGRESSIONI DELLA RISERVATEZZA.
18. Il Direttore Generale determina le procedure che dovranno
essere seguite in caso di trasgressione o di asserita trasgressione
della riservatezza, in considerazione delle raccomandazioni
considerate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII,
paragrafo 21(i).
19. il Direttore Generale vigila sull'attuazione degli impegni
personali di segretezza. Il Direttore Generale apre senza indugio
un'inchiesta qualora, a suo avviso, vi siano sufficienti indicazioni
che gli obblighi relativi alla protezione delle informazioni
riservate siano stati trasgrediti. Il Direttore Generale apre anche
un'inchiesta in caso di asserzione, da parte di uno Stato Parte, che
e' stata commessa una trasgressione della riservatezza.
20. Il Direttore Generale imporra' adeguate sanzioni e misure
disciplinari nei confronti del personale dell'Organizzazione che ha
violato l'obbligo di proteggere le informazioni classificate. In caso
di gravi trasgressioni, l'immunita' della giurisdizione puo' essere
abrogata dal Direttore Generale.
21. Gli Stati Parte coopereranno con il Direttore Generale e lo
appoggeranno nella misura del possibile nell'investigare qualunque
violazione o presunta violazione della riservatezza e nell'adottare
appropriate misure in caso sia accertata una trasgressione.
22. L'Organizzazione non sara' considerata responsabile per
qualunque trasgressione della riservatezza commessa dal personale del
Segretariato Tecnico.
23. Per le trasgressioni che coinvolgono sia uno Stato Parte che
l'Organizzazione, esse saranno esaminate da una "Commissione per la
soluzione delle controversie relative alla riservatezza", istituita
come organo sussidiario della Conferenza. Tale Commissione sara'
nominata dalla Conferenza. Le Regole che disciplinano la composizione
e le procedure operative saranno adottate dalla Conferenza nella sua
prima sessione.