(Convenzione-art. III)
Articolo III 
Dichiarazioni 
   1. Ciascuno Stato Parte sottoporra' all'Organizzazione non dopo 30
giorni che la presente Convenzione sara' entrata in vigore  nei  suoi
confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali: 
   (a) per quanto riguarda le armi chimiche; 
   (i) dichiarera' se detiene o possiede armi chimiche o se  vi  sono
altre  armi  chimiche  ubicate  in  qualsiasi  posto  sotto  la   sua
giurisdizione o il suo controllo; 
   (ii) specifichera' la precisa ubicazione, la quantita'  globale  e
l'inventario dettagliato  delle  armi  chimiche  che  detiene  o  che
possiede, o  che  sono  ubicate  in  qualsiasi  posto  sotto  la  sua
giurisdizione  o  controllo,  in  conformita'  con  la  Parte  IV(A),
paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che  per  le
armi chimiche di cui al capoverso (iii); 
   (iii) rendera' conto di qualsiasi eventuale arma chimica  presente
sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed  ubicata
in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un  altro
Stato, in conformita' con la Parte IV(A),  paragrafo  4  dell'Annesso
sulla Verifiche; 
   (iv) Dichiarera'  se  ha  trasferito  o  ricevuto  direttamente  o
indirettamente,  qualsiasi  arma  chimica  dal  1  gennaio   1946   e
specifichera' il trasferimento  o  la  ricezione  di  tali  armi,  in
conformita' con  la  Parte  IV(A)  paragrafo  5,  dell'Annesso  sulla
Verifiche; 
   (v) fornira' un piano  generale  per  la  distruzione  delle  armi
chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in  qualunque
luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in  conformita'  con  la
Parte IV(A), paragrafo 6, dell'Annesso sulla Verifiche; 
   (b) Per quanto riguarda  le  armi  chimiche  obsolete  e  le  armi
chimiche abbandonate: 
   (i) Dichiarera' se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete  e
fornira' tutte le informazioni  disponibili  in  conformita'  con  la
Parte IV(B), paragrafo 3, dell'Annesso sulla Verifiche; 
   (ii) dichiarera' se vi sono  armi  chimiche  abbandonate  sul  suo
territorio e fornira' tutte le informazioni  disponibili  secondo  la
Parte IV(B), paragrafo 8, dell'Annesso sulle Verifiche; 
   (iii) dichiarera' se ha abbandonato armi chimiche  sul  territorio
di altri Stati  e  fornira'  tutte  le  informazioni  disponibili  in
conformita' con la Parte  IV(B),  paragrafo  10,  dell'Annesso  sulle
Verifiche; 
   (c) Per  quanto  riguarda  gli  impianti  di  produzione  di  armi
chimiche: 
   (i) dichiarera' se ha o se ha avuto qualsiasi  eventuale  impianto
di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di  possesso,
o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto  la
sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio
1946; 
   (ii) specifichera' ogni eventuale impianto di produzione  di  armi
chimiche che ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o se
tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto  la  sua
giurisdizione o controllo in qualunque momento  sino  dal  1  gennaio
1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 1  dell'Annesso  sulle
Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso (iii); 
   (iii) rendera' conto di qualunque eventuale impianto di produzione
di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha  avuto
in proprieta' o a titolo di possesso, o che e' o e' stato ubicato  in
qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro  Stato
in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformita'  con  la
Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche; 
   (iv) dichiarera' se  ha  trasferito  o  ricevuto,  direttamente  o
indirettamente, qualunque eventuale equipaggiamento per la produzione
di composti chimici sino  dal  1  gennaio  1946  e  specifichera'  il
trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in  conformita'
con la Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulla Verifiche. 
   (v) fornira' il suo piano generale per la distruzione di qualunque
impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta'  o  in  suo
possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua  giurisdizione  o
il suo  controllo,  in  conformita'  con  la  Parte  V,  paragrafo  6
dell'Annesso sulle Verifiche; 
   (vi) specifichera' le azioni da intraprendere per la  chiusura  di
qualunque eventuale impianto di produzione di armi  chimiche  di  sua
proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo  sotto  la
sua giurisdizione o il suo controllo in conformita' con la  Parte  V,
paragrafo 1(i) dell'Annesso sulla Verifiche, 
   (vii)  Fornira'  un  piano  generale   per   qualsiasi   eventuale
conversione temporanea di qualsiasi eventuale impianto di  produzione
di armi chimiche in proprieta' o a titolo  di  possesso,  o  che  sia
stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il  suo
controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformita'
con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulla Verifiche. 
   (d) Per quanto riguarda gli altri impianti: 
   Specifichera' la localizzazione precisa, la natura  e  la  portata
generale  delle  attivita'  di   qualsiasi   eventuale   impianto   o
stabilimento che abbia in proprieta' o a titolo di possesso o che sia
stato ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il  suo
controllo, e che sia stato designato, costruito o utilizzato sino dal
1 gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di  armi  chimiche.  Tale
dichiarazione includera' tra l'altro, laboratori, prove e siti di 
valutazione 
   (c) per quanto riguarda gli agenti chimici per  il  controllo  dei
disordini pubblici: specifichera'  gli  agenti  chimici,  la  formula
strutturale ed il numero di registro del Chemical  Abstracts  Service
(CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai
fini del controllo dell'ordine  pubblico.  Tale  dichiarazione  sara'
aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto
effettivo. 
   2.  Le  disposizioni  del  presente  Articolo  e  le  disposizioni
pertinenti  della  Parte  IV  dell'Annesso  sulla  verifica,  non  si
applicheranno, a discrezione dello Stato  Parte  alle  armi  chimiche
sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977  e  che
rimangono  sotterrate,  o  che   sono   state   scaricate   in   mare
anteriormente al 1 gennaio 1985.