(Convenzione-art. IV)
Articolo IV 
Armi chimiche 
   1.  Le  disposizioni  del  presente  Articolo   e   le   procedure
dettagliate per la sua attuazione di applicheranno a  tutte  le  armi
chimiche di proprieta' o in possesso di uno Stato Parte, o  che  sono
ubicate in qualsiasi luogo  sotto  la  sua  giurisdizione  o  il  suo
controllo tranne  le  armi  chimiche  obsolete  e  le  armi  chimiche
abbandonate  cui  si  applica  la  Parte  IV(B)  dell'Annesso   sulle
Verifiche. 
   2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo
sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche. 
   3. Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo
1 sono immagazzinate o distrutte saranno  soggetti  ad  una  verifica
sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e  di  un  monitoraggio
con strumentazione in loco, in  conformita'  con  la  Parte  IV,  (a)
dell'Annesso sulle Verifiche. 
   4. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo  aver  presentato  la
dichiarazione  in  base  all'Articolo  II  paragrafo  1(a),  fornira'
l'accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1  ai  fini  di
una  verifica  sistematica   della   dichiarazione   per   mezzo   di
un'ispezione  in  loco.  Successivamente  ciascuno  Stato  Parte  non
rimuovera' alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle  in
un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornira'  l'accesso
a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco. 
   5. Ciascuno  Stato  Parte  fornira'  l'accesso  agli  impianti  di
distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio che
ha in proprieta' o a titolo di  possesso  ai  fini  di  una  verifica
sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e  di  un  monitoraggio
con strumentazione in loco. 
   6. Ciascuno  Stato  Parte  distruggera'  tutte  le  armi  chimiche
specificate  al  paragrafo  1  in  conformita'  con  l'Annesso  sulle
Verifiche, e secondo il tasso convenuto e la sequenza di  distruzione
(in  appresso  riferita  come  "l'ordine   di   distruzione").   Tale
distruzione avra' inizio non oltre due  anni  dopo  che  la  presente
Convenzione  e'  entrata  in  vigore  nei  suoi  confronti  e  dovra'
terminare non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore  della  presente
Convenzione. Non e' vietato ad uno Stato Parte distruggere tali  armi
chimiche ad un ritmo piu' rapido. 
   7. Ciascun Stato Parte: 
   (a) presentera' piani dettagliati per la  distruzione  delle  armi
chimiche specificate  al  paragrafo  1  non  oltre  60  giorni  prima
dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformita'
con la Parte IV(A), paragrafo  29  dell'Annesso  sulle  Verifiche;  i
piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante
il successivo piano annuale di distruzione; 
   (b)   presentera'   annualmente   dichiarazioni    in    relazione
all'attuazione dei piani  per  la  distruzione  delle  armi  chimiche
specificate al paragrafo 1, non oltre  60  giorni  dopo  la  fine  di
ciascun periodo annuale di distruzione; 
   (c) certifichera', non oltre 30 giorni dopo  che  il  processo  di
distruzione  e'  stato  completato,  che  tutte  le   armi   chimiche
specificate al paragrafo 1 sono state distrutte. 
   8. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo
il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso
distruggera', il prima possibile, le  armi  chimiche  specificate  al
paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una  rigorosa
verifica per tale  Stato  Parte  saranno  determinate  dal  Consiglio
Esecutivo. 
   9. Tutte le armi chimiche rinvenute da uno  Stato  Parte  dopo  la
dichiarazione  iniziale  di   armi   chimiche   saranno   notificate,
conservate al sicuro e distrutte in conformita' con  la  Parte  IV(A)
dell'Annesso sulla Verifica. 
   10. Ciascun Stato Parte, durante il  trasporto,  la  campionatura,
l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche accordera'  la
massima priorita' ad assicurare  la  sicurezza  delle  persone  e  la
protezione  dell'ambiente.   Ciascuno   Stato   Parte   trasportera',
prelevera' campioni, immagazzinera' e distruggera' le  armi  chimiche
secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni. 
   11. Ogni Stato Parte che ha sul suo territorio armi  chimiche  che
sono di proprieta' o possedute da un altro  Stato,  fara'  tutti  gli
sforzi per garantire che tali armi chimiche  siano  rimosse  dal  suo
territorio non oltre un anno dopo  che  la  presente  Convenzione  e'
entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse  entro
un anno, lo Stato Parte  puo'  chiedere  all'Organizzazione  ed  agli
altri Stati Parte di fornire assistenza per la  distruzione  di  tali
armi chimiche. 
   12. Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare  con  altri  Stati
Parte che chiedono informazioni o assistenza su  base  bilaterale,  o
attraverso il Segretariato  Tecnico  per  quanto  riguarda  metodi  e
tecnologie per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche. 
   13. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con  il
presente Articolo e con la Parte IV(A) dell'Annesso sulle  Verifiche,
l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine
di  evitare  una  duplicazione  superflua  di  accordi  bilaterali  o
multilaterali concernenti la verifica dell'immagazzinaggio delle armi
chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte. 
   A tal  fine  il  Consiglio  Esecutivo  decidera'  di  limitare  la
verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita'  a
tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che: 
   (a) le disposizioni di verifica di tale accordo  sono  compatibili
con le disposizioni di verifica del presente Articolo e  della  Parte
IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche; 
   (b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia
dell'osservanza  delle   disposizioni   pertinenti   della   presente
Convenzione. 
   (c)  le  Parte  all'accordo  bilaterale  o  multilaterale  tengono
l'Organizzazione  esaurientemente  al  corrente  riguardo  alle  loro
attivita' di verifica. 
   14. Se il Consiglio Esecutivo  adotta  una  decisione  secondo  il
paragrafo  13,  l'Organizzazione  avra'  il   diritto   di   vigilare
sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale. 
   15. Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudichera'  l'obbligo  di  uno
Stato Parte di fornire dichiarazioni in  conformita'  con  l'Articolo
III, il  presente  Articolo  e  la  Parte  IV(A)  dell'Annesso  sulle
Verifiche. 
   16. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di  distruzione
delle armi chimiche che  e'  tenuto  a  distruggere.  Esso  si  fara'
ugualmente carico dei costi di verifica dell'immagazzinaggio e  della
distruzione di tali armi chimiche a meno che il  Consiglio  Esecutivo
non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare
le misure di verifica dell'organizzazione secondo il paragrafo 13,  i
costi della  verifica  complementare  e  del  monitoraggio  da  parte
dell'Organizzazione saranno pagati in conformita'  con  la  scala  di
ripartizione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII,
paragrafo 7. 
   17. Le  disposizioni  del  presente  Articolo  e  le  disposizioni
pertinenti  della  Parte  IV  dell'Annesso  sulle  Verifiche  non  si
applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle  armi  chimiche
sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977  e  che
rimangono  sotterrate,  o  che   sono   state   scaricate   in   mare
anteriormente al 1 gennaio 1985.