(Convenzione-art. V)
Articolo V 
Impianti di produzione di armi chimiche 
   1.  Le  disposizioni  del  presente  Articolo   e   le   procedure
dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi, ed  a
tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprieta' o  in
possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicati  in  qualsiasi  luogo
sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. 
   2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo
sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche. 
   3. Tutti gli impianti di produzione di armi  chimiche  specificate
al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo
di ispezioni in loco e di  monitoraggio  con  strumenti  in  loco  in
conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche. 
   4. Ciascuno Stato Parte  cessera'  immediatamente  ogni  attivita'
negli  impianti  di  produzione  di  armi  chimiche  specificate   al
paragrafo 1, salvo le attivita' necessarie per la chiusura. 
   5. Nessun Stato  Parte  costruira'  qualsiasi  nuovo  impianto  di
produzione  di  armi  chimiche  o  modifichera'  qualsiasi   impianto
esistente ai fini della produzione di armi chimiche o  per  qualsiasi
altra attivita' proibita in base alla presente Convenzione. 
   6. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo  aver  presentato  la
dichiarazione in base  all'Articolo  III,  paragrafo  I(c),  fornira'
l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al
paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della  dichiarazione
per mezzo di ispezioni in loco. 
   7. Ciascun Stato Parte: 
   (a) chiudera', non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore  della
presente Convenzione,  tutti  gli  impianti  di  produzione  di  armi
chimiche specificati al paragrafo 1 in conformita' con la Parte V 
dell'Annesso sulle Verifiche, e ne dara' notifica; e 
   (b)  fornira'  l'accesso  agli  impianti  di  produzione  di  armi
chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai
fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e  di
monitoraggio con strumentazione in loco  al  fine  di  garantire  che
l'impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto. 
   8.  Ciascun  Stato  Parte  distruggera'  tutti  gli  impianti   di
produzione di armi chimiche specificati al paragrafo  1,  e  connessi
servizi  ed  equipaggiamenti,  in  conformita'  con  l'Annesso  sulle
verifiche e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti
(in appresso riferito come "ordine di distruzione"). Tale distruzione
avra' inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra
in vigore nei suoi confronti, e terminera' non  oltre  10  anni  dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla  vieta  ad  uno
Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo piu' rapido. 
   9. Ciascuno Stato Parte: 
   (a)  presentera'  piani  dettagliati  per  la  distruzione   degli
impianti di produzione di armi chimiche specificati  al  paragrafo  1
non oltre 180 giorni prima dell'inizio della distruzione  di  ciascun
impianto; 
   (b) presentera' dichiarazioni annualmente relative  all'attuazione
dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione
di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni  dopo
la fine di ciascun periodo di distruzione; 
   (c) certifichera' non oltre 30 giorni  dopo  che  il  processo  di
distruzione e' stato completato, che tutti gli impianti di produzione
di armi chimiche specificati al paragrafo 1 siano stati distrutti. 
   10. Se uno Stato ratifica o  aderisce  alla  presente  Convenzione
dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8,
esso distruggera', il prima possibile, gli impianti di produzione  di
armi chimiche specificati al paragrafo 1. L'ordine di  distruzione  e
le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato  Parte  saranno
determinate dal Consiglio Esecutivo. 
   11. Ciascun Stato Parte, durante la distruzione degli impianti  di
produzione di  armi  chimiche  accordera'  la  massima  priorita'  ad
assicurare la sicurezza delle persone e la protezione  dell'ambiente.
Ciascuno Stato Parte distruggera' gli impianti di produzione di  armi
chimiche secondo le  sue  norme  nazionali  per  la  sicurezza  e  le
emissioni. 
   12. Gli impianti di produzione di  armi  chimiche  specificate  al
paragrafo  1  possono  essere  temporaneamente  trasformati  per   la
distruzione delle armi  chimiche  in  conformita'  con  la  Parte  V,
paragrafo  18  e  25  dell'Annesso  sulla  Verifica.  Tali   impianti
trasformati dovranno essere distrutti non appena  non  sono  piu'  in
funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni  caso  non
oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 
   13. Uno Stato Parte puo' chiedere, in casi eccezionali di  urgente
necessita', il permesso di utilizzare l'impianto  di  distruzione  di
armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non  proibiti
dalla presente  Convenzione.  Dietro  raccomandazione  del  Consiglio
Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parte decidera' se  approvare  o
meno  la  richiesta   e   stabilira'   le   condizioni   alle   quali
l'approvazione e' condizionata in conformita' con la Parte V, Sezione
D dell'Annesso sulle Verifiche. 
   14. L'impianto di produzione di armi chimiche sara' trasformato in
modo tale che l'impianto non possa essere riconvertito in un impianto
di produzione di armi chimiche piu' di quanto non lo sia  ogni  altro
impianto  utilizzato  a   fini   industriali,   agricoli,   sanitari,
farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti
chimici elencati alla Tabella 1. 
   15.  Tutti  gli  impianti  trasformati  saranno  soggetti  ad  una
verifica sistematica per mezzo  di  un'ispezione  in  loco  e  di  un
monitoraggio con strumentazione in loco in conformita' con la Parte V
Sezione D, dell'Annesso sulle Verifiche. 
   16. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con  il
presente Articolo e con la  Parte  V  dell'Annesso  sulle  Verifiche,
l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine
di  evitare  una  duplicazione  superflua  di  accordi  bilaterali  o
multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di
armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte. 
   A tal  fine  il  Consiglio  Esecutivo  decidera'  di  limitare  la
verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita'  a
tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che: 
   (a) le disposizioni di verifica di tale accordo  sono  compatibili
con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte V
dell'Annesso sulle Verifiche; 
   (b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia
dell'osservanza  delle   disposizioni   pertinenti   della   presente
Convenzione; 
   (c)  le  Parte  all'accordo  bilaterale  o  multilaterale  tengono
l'Organizzazione  esaurientemente  al  corrente  riguardo  alle  loro
attivita' di verifica. 
   17. Se il Consiglio Esecutivo  adotta  una  decisione  secondo  il
paragrafo  16,  l'Organizzazione  avra'  il   diritto   di   vigilare
sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale. 
   18. Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudichera'  l'obbligo  di  uno
Stato Parte di fornire dichiarazioni in  conformita'  con  l'Articolo
III, il presente Articolo e la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche. 
   19. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di  distruzione
delle armi chimiche che  e'  tenuto  a  distruggere.  Esso  si  fara'
ugualmente carico dei  costi  della  verifica  in  base  al  presente
Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida  diversamente.
Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le  misure  di  verifica
dell'Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi  della  verifica
complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno
pagati in conformita' con la tabella  di  valutazione  delle  Nazioni
Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.