(Convenzione-art. VI)
Articolo VI 
Attivita' non vietate dalla presente Convenzione 
   1. Ogni Stato parte ha diritto, sotto riserva  delle  disposizioni
della presente Convenzione, di  sviluppare,  produrre,  acquisire  in
altro modo, conservare, trasferire  ed  utilizzare  composti  chimici
tossici e loro  precursori  per  scopi  non  vietati  dalla  presente
Convenzione. 
   2. Ogni Stato  parte  adotta  le  misure  necessarie  affinche'  i
composti chimici tossici  ed  i  loro  precursori  siano  sviluppati,
prodotti,  acquisiti  in  altro  modo,   conservati,   trasferiti   o
utilizzati sul suo territorio o in ogni  altro  luogo  sotto  la  sua
giurisdizione o il suo controllo unicamente  per  scopi  non  vietati
dalla presente Convenzione. A tal fine, ed al fine di  accertare  che
le attivita' siano conformi agli obblighi contratti  ai  sensi  della
presente Convenzione, ogni Stato parte sottopone i  composti  chimici
tossici ed i  loro  precursori  iscritti  nelle  Tabelle  1,  2  e  3
dell'Annesso sui composti chimici, nonche' gli  impianti  connessi  a
tali composti chimici e gli altri impianti  specificati  nell'Annesso
sulle Verifiche situati sul suo territorio  o  in  ogni  altro  luogo
sotto la sua  giurisdizione  o  il  suo  controllo,  alle  misure  di
verifica disposte nell'Annesso sulle Verifiche. 
   3. Ogni Stato parte sottopone i composti  chimici  elencati  nella
Tabella 1 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella  1")
ai  divieti  sulla  loro  produzione,  acquisizione,   conservazione,
trasferimento e sulla  loro  utilizzazione,  cosi'  come  specificati
nella Parte VI dell'Annesso  sulle  Verifiche.  Esso  sottopone  tali
composti chimici della Tabella 1 e gli impianti di cui alla Parte  VI
dell'Annesso sulle Verifiche, ad una  verifica  sistematica  mediante
ispezioni  in  loco  ed  un  monitoraggio  per  mezzo  di   strumenti
installati sul posto, in conformita'  con  detta  Parte  dell'Annesso
sulle Verifiche. 
   4. Ogni Stato parte sottopone i  composti  chimici  elencati  alla
Tabella 2 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella  2")
e  gli  impianti  specificati  nella  Parte  VII  dell'Annesso  sulle
verifiche, ad un  controllo  dati  e  ad  una  verifica  in  loco  in
conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche. 
   5. Ogni Stato parte sottopone i  composti  chimici  elencati  alla
Tabella 3 (in appresso denominati "Composti chimici della Tabella 3")
e  gli  impianti  specificati  alla  Parte  VIII  dell'Annesso  sulle
Verifiche ad un  controllo  dati  e  ad  una  verifica  in  loco,  in
conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche. 
   6. Ogni Stato parte sottopone gli impianti di cui  alla  Parte  IX
dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati ed eventualmente a
verifiche in loco, in conformita' con detta Parte dell'Annesso  sulle
verifiche, a meno che la Conferenza  degli  Stati  parti  non  decida
diversamente,  in  conformita'  con  la  Parte   IX,   paragrafo   22
dell'Annesso sulle Verifiche. 
   7. Ogni Stato parte effettua, non oltre 30 giorni  dopo  l'entrata
in  vigore  della  presente  Convenzione  nei  suoi  confronti,   una
dichiarazione iniziale concernente i composti chimici e gli  impianti
pertinenti, in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche. 
   8. Ogni Stato parte effettua  dichiarazioni  annuali  relative  ai
composti chimici ed agli  impianti  pertinenti,  in  conformita'  con
l'Annesso sulle Verifiche. 
   9. Ai fini della verifica in loco ciascuno Stato  parte  autorizza
agli ispettori l'accesso ai suoi impianti come stabilito nell'Annesso
sulle Verifiche. 
   10.  Nell'eseguire  le  attivita'  di  verifica,  il  Segretariato
tecnico evita ogni indebita  interferenza  nelle  attivita'  chimiche
svolte dallo  Stato  parte  per  scopi  non  vietati  dalla  presente
Convenzione  ed,  in  particolare,  si  conforma  alle   disposizioni
enunciate nell'Annesso sulla protezione delle informazioni  riservate
(in appresso denominato "Annesso sulla tutela della riservatezza"). 
   11. Le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  applicate  in
maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico
degli Stati parti, nonche' la cooperazione internazionale nel settore
delle  attivita'  chimiche  per  scopi  non  vietati  dalla  presente
Convenzione,  compreso  lo  scambio  internazionale  di  informazioni
scientifiche e tecniche, nonche' di composti chimici e  di  materiale
ai fini della produzione, del  trattamento  o  dell'utilizzazione  di
composti chimici per scopi non vietati dalla presente Convenzione.